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Documento 32016O0006

Indirizzo (UE) 2016/579 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6)

GU L 99 del 15.4.2016, pagg. 21–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022O0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/579/oj

15.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/21


INDIRIZZO (UE) 2016/579 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 marzo 2016

che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2016/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

In data 2 aprile 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) (1), che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 (2) per rispecchiare il fatto che le banche centrali nazionali dell'area dell'euro (BCN) forniscono servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale in TARGET2-Securities (T2S).

(2)

L'esperienza nell'applicazione dell'Indirizzo BCE/2012/27 ha messo in luce una serie di questioni da chiarire, in particolare riguardo ai servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale forniti dalle BCN.

(3)

Il Consiglio direttivo, esercitando poteri di livello 1, possiede TARGET2 e può istituire organismi consultivi di supporto nell'esercizio dei propri compiti relativi alla gestione e nell'operatività di TARGET2.

(4)

Inoltre, i compiti inerenti alla gestione tecnica e operativa relativi a TARGET2 dovrebbero essere affidati a un organismo istituito dal Consiglio direttivo.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1.

è aggiunto il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Operazioni di TARGET2

Le banche centrali nazionali (BCN) utilizzano i conti TARGET2 per le seguenti operazioni:

a)

operazioni di politica monetaria di mercato aperto nel senso di cui all'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*),

b)

regolamento delle operazioni con sistemi ancillari;

c)

pagamenti tra enti creditizi.

(*)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3) (Indirizzo sulle caratteristiche generali).»;"

2.

all'articolo 2, il punto 25 è sostituito dal seguente:

«25)

per “liquidità disponibile” (available liquidity) si intende il saldo positivo sul conto di un partecipante e, se applicabile, qualunque linea di credito infragiornaliero concessa sul conto PM dalla rispettiva BCN dell'area dell'euro in relazione a detto conto, ma non ancora utilizzata, ovvero, se applicabile, ridotta dell'ammontare di eventuali riserve di liquidità sul conto PM o blocco di fondi elaborati sul conto DCA;»;

3.

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Livelli di governance

1.   Fatto salvo l'articolo 8 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo “statuto del SEBC”), la gestione di TARGET2 è basata su uno schema di governance a tre livelli. I compiti assegnati al Consiglio direttivo (livello 1), all'organismo di gestione tecnica e operativa di livello 2 e alle BCN fornitrici della SSP (livello 3) sono stabiliti nell'allegato I.

2.   Il Consiglio direttivo è responsabile della direzione, gestione e controllo di TARGET2. I compiti assegnati al livello 1 ricadono nell'esclusiva competenza del Consiglio direttivo. Il Comitato per i sistemi di pagamento e regolamento (PSSC) del SEBC assiste il livello 1 in tutte le materie relative a TARGET2.

3.   Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BC dell'Eurosistema sono responsabili dei compiti assegnati al livello 2, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo. È istituito dal Consiglio direttivo un organismo di livello 2 cui le BC dell'Eurosistema affidano determinati compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2.

4.   Le BC dell'Eurosistema si organizzano attraverso la conclusione di appositi accordi.

5.   Conformemente al terzo paragrafo dell'articolo 12.1 dello statuto del SEBC, le BCN fornitrici della SSP sono responsabili dei compiti assegnati al livello 3, nell'ambito del quadro generale definito dal Consiglio direttivo.

6.   Le BCN fornitrici della SSP concludono un contratto con le BC dell'Eurosistema per la disciplina dei servizi che le prime forniscono a queste ultime. Tale contratto comprende inoltre, ove appropriato, le BCN connesse.

7.   L'Eurosistema, come fornitore di servizi T2S, e le BC dell'Eurosistema come operatori dei rispettivi sistemi componenti nazionali di TARGET2 concludono un accordo che regola i servizi che il primo fornisce alle seconde rispetto all'operatività dei conti in contanti dedicati (DCA). Tale accordo, ove appropriato, è stipulato anche dalle BCN connesse.»;

4.

l'articolo 8 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM o di un conto DCA in TARGET2»;

b)

il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni BCN dell'area dell'euro adotta misure di attuazione delle condizioni armonizzate per l'apertura e il funzionamento di un conto PM in TARGET2 come previsto nell'allegato II.»;

5.

all'articolo 9, paragrafo 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

6.

gli Allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V sono modificati conformemente all'Allegato al presente Indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 15 aprile 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 1o aprile 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2015/930 della Banca centrale europea, del 2 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 155 del 19.6.2015, pag. 38).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, II, II bis, III, III bis, IV e V della Decisione BCE/2012/27 sono modificati come segue:

1.

l'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

DISPOSITIVI DI GOVERNANCE DI TARGET 2

Livello 1 — Consiglio direttivo

Livello 2 — Organismo di gestione tecnica e operativa

Livello 3 — BCN fornitrici della SSP

0.   Disposizioni generali

Il livello 1 ha competenza finale in relazione a questioni domestiche e transfrontaliere riguardanti TARGET2 ed è responsabile per la tutela della funzione pubblica di TARGET2

Il livello 2 esercita compiti di gestione tecnica e operativa in relazione a TARGET2.

Il livello 3 assume decisioni riguardanti la gestione quotidiana della Single Shared Platform (SSP) sulla base di specifici livelli di servizio definiti nel contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo

1.   Politica di determinazione dei costi e delle tariffe

Decide su una metodologia comune dei costi

Decide su una struttura unica delle tariffe

Decide sulle tariffe dei servizi aggiuntivi e/o moduli

(Non applicabile)

2.   Livelli di servizio

Decide sui servizi di base

Decide sui servizi e/o moduli aggiuntivi

Fornisce il proprio contributo secondo le necessità del livello 1/livello 2

3.   Gestione dei rischi

Decide sul quadro generale per la gestione dei rischi e l'accettazione dei rischi residuali

Provvede alla gestione dei rischi effettivi

Effettua l'analisi dei rischi e vi dà seguito

Fornisce le informazioni necessarie per l'analisi dei rischi in conformità delle richieste del livello 1/livello 2

4.   Governance e finanziamento

Definisce le regole sul processo decisionale e il finanziamento della SSP

Realizza e assicura l'adeguata attuazione dell'assetto legale del Sistema europeo di banche centrali per TARGET2

Predispone le regole di governance e finanziamento decise dal livello 1

Provvede alla predisposizione del budget, alla relativa approvazione e attuazione

Esercita il controllo sull'applicazione

Riscuote le somme e i corrispettivi dei servizi

Fornisce al livello 2 dati sui costi per la prestazione dei servizi

5.   Sviluppo

È consultato dal livello 2 in ordine alla localizzazione della SSP

Approva il programma complessivo del progetto

Decide sulla configurazione iniziale e lo sviluppo della SSP

Decide se istituire la SSP da zero ovvero sulla base di una piattaforma esistente

Decide sulla scelta del gestore della SSP

Stabilisce, in accordo con il livello 3, i livelli di servizio della SSP

Decide sulla localizzazione della SSP previa consultazione del livello 1

Approva la metodologia per il processo di specificazione del prodotto e gli stati di avanzamento del progetto da parte del livello 3 considerati appropriati al fine della specificazione e, successivamente, del collaudo e accettazione del prodotto (in particolare specifiche generali e dettagliate per gli utenti)

Stabilisce il piano di avanzamento del progetto

Valuta e accetta gli stati di avanzamento

Stabilisce gli scenari per i test

Coordina i test per le banche centrali e gli utenti, in stretta cooperazione con il livello 3

Propone la configurazione iniziale della SSP

Propone se istituire la SSP da zero o sulla base di una piattaforma esistente

Propone la localizzazione della SSP

Redige le specifiche funzionali generali e dettagliate (specifiche funzionali interne di dettaglio e specifiche funzionali di dettaglio per gli utenti)

Redige le specifiche tecniche di dettaglio

Fornisce il proprio contributo iniziale e continuativo per la pianificazione di base e il controllo del progetto

Fornisce il supporto tecnico e operativo per i test (effettua i test sulla SSP, contribuisce agli scenari per i test relativi alla SSP, dà supporto alle BC dell'Eurosistema nelle loro attività di test della SSP)

6.   Realizzazione e migrazione

Decide la strategia di migrazione

Prepara e coordina la migrazione alla SSP, in stretta cooperazione con il livello 3

Fornisce il proprio contributo su questioni relative alla migrazione in conformità delle richieste del livello 2

Svolge l'attività di migrazione relativa alla SSP; presta ulteriore supporto alle BCN che aderiscono

7.   Operatività

Gestisce le situazioni di grave crisi

Autorizza la creazione e l'operatività del Simulatore di TARGET2

Nomina le autorità di certificazione per l'accesso via Internet

Specifica la politica di sicurezza, i requisiti e i controlli per la SSP

Specifica i principi applicabili alla sicurezza dei certificati utilizzati per l'accesso via Internet

Mantiene i contatti con gli utenti a livello europeo (fatta salva la responsabilità esclusiva delle BC dell'Eurosistema per le relazioni di business con i propri clienti) ed effettua il monitoraggio sull'attività giornaliera degli utenti in una prospettiva di business (compito delle BC dell'Eurosistema)

Effettua il monitoraggio sugli sviluppi dell'attività

Provvede alla gestione del budget, al finanziamento, alla fatturazione (compito delle BC dell'Eurosistema) e agli altri compiti di natura amministrativa

Gestisce il sistema sulla base del contratto di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del presente indirizzo»;

2.

l'allegato II è modificato come segue:

a)

all'articolo 1, la definizione di «autorizzazione di addebito diretto» è sostituita dalla seguente:

«—

per “autorizzazione di addebito diretto” si intende un'istruzione di carattere generale impartita da un ordinante alla propria BC in virtù della quale quest'ultima, ricevuta una valida istruzione di addebito diretto da parte di un beneficiario, è legittimata e tenuta ad effettuare l'addebito sul conto dell'ordinante,»;

b)

l'articolo 7 è modificato come segue:

i)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Un titolare di conto PM che accetta che il proprio conto PM sia designato conto PM principale come definito nell'allegato II bis è vincolato da ogni fattura relativa all'apertura e al funzionamento di ciascun conto DCA collegato a quel conto PM, come stabilito nell'appendice VI al presente allegato, indipendentemente dal contenuto degli accordi contrattuali o di altro tipo tra il titolare del conto PM e il titolare del conto DCA, o dal mancato rispetto di essi.»;

ii)

è inserito il seguente paragrafo 5:

«5.   Un titolare di un conto PM che sia altresì titolare di un conto DCA utilizzato per l'auto-collateralizzazione incorre nelle sanzioni irrogate ai sensi del paragrafo 9, lettera d, dell'allegato III bis.»;

c)

l'articolo 34 è modificato come segue:

i)

alla fine del paragrafo 1 è aggiunta la frase:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) nei confronti di un titolare di un conto PM non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.

(*)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;"

ii)

il paragrafo 4, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto PM a TARGET2-[inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare del conto PM, le altre BC, e gli altri titolari di conti PM e DCA in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto PM e del conto BCA che riceve il messaggio»;

iii)

il paragrafo 4, lettera b), è soppresso;

d)

nell'articolo 38, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La [inserire nome della BC] tiene riservate tutte le informazioni sensibili o coperte da segreto, incluse quelle relative a pagamenti, informazioni di carattere tecnico o organizzativo riferibili al partecipante, ai partecipanti appartenenti allo stesso gruppo o ai clienti del partecipante, salvo che il partecipante o il suo cliente abbia acconsentito per iscritto alla loro rivelazione [inserire la frase seguente se applicabile secondo il diritto nazionale: ovvero tale rivelazione sia permessa o richiesta secondo il diritto [inserire l'aggettivo relativo al nome del paese]].»;

e)

nell'appendice II, il paragrafo 3, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e»;

f)

nell'appendice IV, il paragrafo 4 è modificato come segue:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Nel caso in cui l'operatività della SSP o della piattaforma T2S sia trasferita da una regione (Regione 1) a un'altra (Regione 2), i partecipanti si adopereranno per riconciliare le loro posizioni con quelle esistenti al momento in cui si è verificato il guasto o l'evento esterno di natura straordinaria e forniranno alla [inserire nome della BC] tutte le informazioni rilevanti a tale fine.»;

ii)

è inserita la seguente lettera c):

«c)

Ove un ordine di trasferimento di liquidità da un conto PM a un conto DCA sia addebitato sul conto PM sulla SSP nella Regione 1, ma successivamente alla riconciliazione, non risulti addebitato sulla SSP nella Regione 2, la [inserire il nome della BC] responsabile per il partecipante, effettua l'addebito sul conto PM del partecipante nella Regione 2 per riportare il saldo del conto PM del partecipante al livello precedente al trasferimento.»;

g)

nell'appendice IV, il paragrafo 6, lettera d), punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto PM.»;

h)

nell'appendice IV, il paragrafo 8, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

La [inserire nome della BC] può richiedere che i partecipanti prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere relativo ai test o ad altre iniziative è a carico esclusivo dei partecipanti.»;

3.

l'allegato II bis è modificato come segue:

a)

nell'articolo 1, la definizione di «auto-collateralizzazione» è sostituita dalla seguente:

«—

per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla banca centrale nazionale (BCN) dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock); Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione e l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 dell'allegato II bis, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'auto-collateralizzazione è concessa.»;

b)

nell'articolo 1, la definizione di «conto PM principale»è sostituita dalla seguente:

«—

per “conto PM principale” (Main PM account) si intende il conto PM al quale un conto DCA è collegato e sul quale sarà automaticamente ritrasferito il saldo rimanente di fine giornata;»;

c)

nell'articolo 16, paragrafo 3, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

«Le BC dell'Eurosistema e le BCN connesse, da un lato, e tutti i CSD partecipanti a T2S, dall'altro, sottoscrivono un accordo sullo scambio di informazioni in caso di insolvenza di un partecipante e sulla responsabilità di ciascun firmatario dell'accordo. Due settimane dopo che la BCE abbia confermato a tutti firmatari dell'accordo che le procedure per lo scambio delle predette informazioni sono state predisposte e approvate da tutte le parti interessate, le norme di cui al paragrafo 2 sono sostituite dalle seguenti:»;

d)

nell'articolo 24, alla fine del paragrafo 1, è aggiunta la frase:

«Ai fini del presente paragrafo, l'adozione di un'azione di risoluzione nel senso di cui alla Direttiva 2014/59/UE nei confronti di un titolare di un conto DCA non equivale automaticamente all'apertura di una procedura di insolvenza.»;

e)

l'articolo 24, paragrafo 4, è modificato come segue:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nel caso in cui la [inserire nome della BC] disponga la sospensione o la cessazione della partecipazione di un titolare di un conto DCA a TARGET2 [inserire riferimento a BC/paese] ai sensi del paragrafo 1 o 2, la [inserire nome della BC] informa immediatamente di tale sospensione o cessazione, mediante un messaggio di rete ICM o di rete T2S, il titolare del conto DCA, le altre BC e gli altri titolari di conti DCA e PM in tutti i sistemi componenti di TARGET2. Tale messaggio si considera emesso dalla BC di appartenenza del titolare del conto DCA e del conto PM che riceve il messaggio.»;

ii)

la lettera b) è soppressa;

f)

nell'appendice II, il paragrafo 3, lettera a), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii)

gli interessi compensativi sono determinati applicando un tasso di riferimento da determinarsi su base giornaliera. Tale tasso di riferimento è quello minore tra il tasso di riferimento per il mercato overnight (EONIA) e il tasso di rifinanziamento marginale. Il tasso di riferimento si applica sull'importo dell'ordine di pagamento non regolato in conseguenza del malfunzionamento tecnico di TARGET2 per ciascuna giornata del periodo compreso tra la data dell'effettiva immissione dell'ordine di pagamento ovvero dell'immissione prevista, se si tratta di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), e la data nella quale l'ordine di pagamento è stato, o avrebbe potuto essere, regolato con successo. Interessi o addebiti derivanti dal deposito presso l'Eurosistema di eventuali ordini di pagamento non regolati sono dedotti dall'importo dell'indennizzo o si sommano ad esso, secondo il caso; e»;

g)

nell'appendice IV, il paragrafo 7, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

La [inserire nome della BC] può richiedere che i titolari di conti DCA prendano parte a test periodici o straordinari delle procedure di business continuity e di contingency, a iniziative di formazione o a qualunque altra iniziativa preventiva, secondo quanto ritenuto necessario dalla [inserire nome della BC]. Qualunque onere sostenuto dai titolari di conti DCA relativo ai test o ad altre iniziative è a loro esclusivo carico.»;

h)

l'appendice VI è sostituita dalla seguente:

«Appendice VI

SCHEMA TARIFFARIO

Tariffe per i servizi T2S

Per i servizi di T2S collegati ai conti DCA sono applicate ai titolari di conti PM principali le seguenti tariffe:

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 EUR cent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 EUR cent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione»

4.

L'allegato III è modificato come segue:

a)

il punto 7) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«7)

per “stretti legami” si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50(BCE/2014/60);»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Ciascuna BCN dell'area dell'euro concede credito infragiornaliero agli enti creditizi insediati nel SEE che siano controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, abbiano accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale e abbiano un conto presso la BCN dell'area dell'euro interessata, inclusi i casi in cui tali enti creditizi operino tramite una succursale insediata nel SEE e i casi di succursali insediate nel SEE di enti creditizi insediati al di fuori del SEE, purché tali succursali siano insediate nello stesso paese della BCN dell'area dell'euro interessata. Il credito infragiornaliero non può essere concesso a soggetti che siano sottoposti a misure restrittive adottate dal Consiglio dell'Unione europea o da Stati membri ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), dell'articolo 75 o dell'articolo 215 del trattato, la cui attuazione, a parere della [BC/riferimento Paese] una volta informata la BCE, sia incompatibile con il regolare funzionamento di TARGET2.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il credito infragiornaliero può essere altresì concesso ai seguenti soggetti:

a)

[cancellato];

b)

enti creditizi insediati nel SEE che non sono controparti idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e/o non hanno accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, compreso il caso in cui essi agiscono attraverso una succursale insediata nel SEE, e comprese le succursali insediate nel SEE di enti creditizi che sono insediati al di fuori del SEE;

c)

dipartimenti del tesoro di governi centrali o regionali degli Stati membri, attivi sui mercati monetari, e enti del settore pubblico degli Stati membri autorizzati a detenere conti per la clientela;

d)

imprese d'investimento insediate nel SEE, a condizione che esse abbiano concluso un accordo con una controparte della politica monetaria dell'Eurosistema, al fine di assicurare che qualunque posizione debitoria residuale al termine del giorno considerato sia coperta; e

e)

soggetti diversi da quelli di cui alla lettera b) che gestiscono sistemi ancillari e che agiscono in tale veste, a condizione che gli accordi per la concessione di credito infragiornaliero a tali soggetti siano stati preventivamente sottoposti al Consiglio direttivo e dallo stesso approvati.

a condizione che, nei casi indicati nelle lettere da b) a e) i soggetti che ricevono credito infragiornaliero siano insediati nella stessa giurisdizione della BCN che concede credito infragiornaliero.

Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente allegato (ivi incluse le disposizioni relative alle garanzie idonee).

Le sanzioni di cui ai paragrafi 10 e 11 si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle controparti centrali idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.»;

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere da b) a e), e in conformità all'articolo 19 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il credito infragiornaliero è limitato al giorno in cui è concesso e non è possibile alcuna trasformazione in credito overnight.

In deroga a tale previsione, il Consiglio direttivo può decidere, con previa motivata decisione, di fornire accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale a determinate controparti centrali (central counterparties, CCP) idonee, nell'ambito dell'articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato in combinato disposto con gli articoli 18 e 42 dello statuto del SEBC e con l'articolo 1, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Sono CCP idonee quelle che, durante l'intero periodo pertinente:

a)

sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche CCP autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;

b)

sono insediate nell'area dell'euro;

c)

sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza da parte delle autorità competenti;

d)

osservano gli obblighi di sorveglianza per l'ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, periodicamente modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE (**);

e)

detengono conti nel Payments Module (PM) di TARGET2;

f)

hanno accesso al credito infragiornaliero.

(**)  L'attuale politica dell'Eurosistema per l'ubicazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu: a) la dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell'area dell'euro del 3 novembre 1998; b) l'orientamento di politica dell'Eurosistema relativamente al consolidamento dell'attività di compensazione con controparte centrale del 27 settembre 2001; c) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007; d) i principi fondamentali dell'Eurosistema sull'ubicazione e l'operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro: specificazione di «legalmente e operativamente situati nell'area dell'euro» del 20 novembre 2008; e) il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell'Eurosistema (Eurosystem Oversight Policy Framework) del luglio 2011, come risultante dalla sentenza del 4 marzo 2015, Regno Unito c. Banca centrale europea, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496»;"

e)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Il credito infragiornaliero è basato su garanzie idonee e concesso mediante scoperti di conto infragiornalieri garantiti e/o operazioni di pronti contro termine infragiornaliere in conformità dei requisiti minimi comuni (compresi gli eventi di default sopra elencati così come le rispettive conseguenze) definiti dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle dettate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Il credito infragiornaliero è concesso esclusivamente dopo che le attività idonee stanziate a garanzia siano state trasferite o costituite in pegno in modo definitivo. A tal fine, le controparti depositano preventivamente o costituiscono in pegno le attività idonee presso la relativa BCN ovvero regolano le attività idonee con una BCN mediante consegna contro pagamento.»;

f)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da un terzo con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali garanzie idonee solo nelle situazioni indicate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

g)

nel paragrafo 12, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Qualora l'Eurosistema decida di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi dell'articolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le BCN dell'area dell'euro conseguentemente danno attuazione a tale decisione rispetto all'accesso al credito infragiornaliero, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle rispettive BCN.»;

5.

l'allegato III bis è modificato come segue:

a)

il punto 1) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«1)

per “auto-collateralizzazione” (auto-collateralisation) si intende il credito infragiornaliero concesso dalla BCN dell'area dell'euro in moneta di banca centrale, erogato quando il titolare di un conto DCA non ha fondi sufficienti per regolare operazioni in titoli, per cui tale credito infragiornaliero è garantito o con i titoli acquistati (garanzia su flusso) ovvero con titoli già detenuti dal titolare del conto DCA (garanzia su stock). Un'operazione di auto-collateralizzazione consiste di due operazioni distinte, una per la concessione dell'auto-collateralizzazione, l'altra per il rimborso e può includere una terza operazione per l'eventuale trasferimento della garanzia. Ai fini dell'articolo 16 dell'allegato II bis, tutte e tre le operazioni si ritengono immesse nel sistema e divenute irrevocabili nello stesso momento, quando l'autocollateralizzazione è concessa;»;

b)

il punto 6) della sezione «Definizioni» è sostituito dal seguente:

«6)

per “stretti legami” si intendono gli stretti legami ai sensi dell'articolo 138 dell'Indirizzo (UE) 2015/50(BCE/2014/60).»;

c)

il primo comma del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

L'auto-collateralizzazione è basata su garanzie idonee. Le garanzie idonee consistono nelle medesime attività idonee per l'utilizzo nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e sono soggette a regole in materia di valutazione e controllo dei rischi analoghe a quelle stabilite nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

d)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Gli strumenti di debito emessi o garantiti dal soggetto, o da qualunque altro soggetto con il quale il soggetto stesso abbia stretti legami, possono essere accettati quali garanzie idonee solo nelle situazioni indicate nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

e)

nel paragrafo 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

La [inserire il nome della BC] applica una penale di 1 000 EUR per ogni giornata lavorativa in cui si è fatto ricorso, una o più volte, al trasferimento della garanzia ai sensi del punto c). La penale è addebitata sul conto PM del titolare del conto DCA di cui alla lettera c).»;

f)

all'articolo 10, lettera c, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«L'Eurosistema può decidere di sospendere, limitare o escludere le controparti dall'accesso agli strumenti di politica monetaria per motivi prudenziali o di altra natura, ai sensi del capitolo 158 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

g)

ai paragrafi 1 e 13 le parole «6 febbraio» sono sostituite dalle parole «18 settembre»;

6.

il paragrafo 18, numero 1) dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«18.   Schema tariffario e fatturazione

1)

Un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface, a prescindere dal numero di conti esso detenga presso la BCSA e/o la BCR, è soggetto a uno schema tariffario che consiste di tre elementi, come sotto stabilito.

a)

Un canone mensile fisso di 1 000 EUR a carico di ciascun sistema ancillare (canone fisso I).

b)

Un secondo canone fisso mensile compreso tra 417 EUR e 8 334 EUR, in proporzione al valore lordo sottostante delle operazioni di regolamento in contante in euro del sistema ancillare (canone fisso II):

Fascia

Da (milioni di EUR/giorno)

A (milioni di EUR/giorno)

Canone annuale

Canone mensile

1

0

inferiore a 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

inferiore a 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

inferiore a 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

inferiore a 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

inferiore a 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

50 000

inferiore a 500 000

50 000 EUR

4 167 EUR

7

Oltre 500 000

100 000 EUR

8 334 EUR

Il valore lordo delle operazioni di regolamento del contante in euro del sistema ancillare è calcolato dalla BCSA una volta all'anno sulla base di tale valore lordo relativo all'anno precedente e il valore lordo così calcolato è applicato per calcolare il canone a partire dal 1o gennaio di ogni anno di calendario. Il valore lordo non tiene conto delle operazioni regolate sui conti DCA.

c)

Una tariffa per le operazioni calcolata sulla medesima base dello schema stabilito per i titolari di conti PM di cui all'appendice VI dell'allegato II. Il sistema ancillare può scegliere una delle due opzioni: pagare una tariffa fissa di 0,80 EUR per istruzione di pagamento (opzione A) o pagare una tariffa calcolata su base decrescente (opzione B), subordinatamente alle seguenti modifiche:

i)

per l'opzione B, i limiti delle fasce che riguardano il volume delle istruzioni di pagamento sono divisi per due; e

ii)

un canone mensile fisso di 150 EUR (secondo l'opzione A) o di 1 875 EUR (secondo l'opzione B) è applicato in aggiunta al canone fisso I e II.

d)

In aggiunta alle tariffe indicate da a) a c), un sistema ancillare che utilizzi l'ASI o la Participant Interface è soggetto alle seguenti tariffe:

i)

Se il sistema ancillare fa uso dei servizi a valore aggiunto per T2S di TARGET2, il canone mensile per l'utilizzo dei servizi a valore aggiunto è di 50 EUR per quei sistemi che hanno scelto l'opzione A e di 625 EUR per sistemi che hanno scelto l'opzione B. Tali tariffe sono applicate per ciascun conto detenuto dal sistema ancillare che utilizza i servizi.

ii)

Se il sistema ancillare è titolare di un conto PM principale collegato a uno o più conti DCA, il canone mensile è di 250 EUR per ciascun conto DCA collegato; e

iii)

Al sistema ancillare, in quanto titolare di conto PM, si applicano le seguenti tariffe per i servizi T2S connessi con i conti DCA collegati. Tali voci sono fatturate separatamente.

Voci tariffarie

Tariffa

Nota esplicativa

Servizi di regolamento

Ordini di trasferimento di liquidità da conto DCA a conto DCA

9 eurocent

per trasferimento

Movimenti interni al saldo (quali: blocco, sblocco, riserva di liquidità ecc.)

6 eurocent

per operazione

Servizi informativi

Rapporti A2 A

0,4 eurocent

Per voce di attività in ogni rapporto A2 A generato

Interrogazioni A2 A

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione A2 A generata

Interrogazioni U2 A

10 eurocent

Per funzione di ricerca eseguita

Interrogazioni U2 A scaricate

0,7 eurocent

Per voce di attività interrogata in ogni interrogazione U2 A generata e scaricata

Messaggi raggruppati in un file

0,4 eurocent

Per messaggio in un file

Trasmissioni

1,2 eurocent

Per trasmissione»

7.

nell'allegato V, il paragrafo 3 dell'appendice IIA è sostituito dal seguente:

«3.

La [inserire nome della BC] emette e mantiene gratuitamente fino a cinque certificati attivi per partecipante per ciascun conto PM. La [inserire nome della BC] applica una tariffa di 120 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. La [inserire nome della BC] applica un canone annuale di mantenimento di 30 EUR per l'emissione di un sesto certificato e per ogni successivo certificato attivo. I certificati attivi sono validi per tre anni.».



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