EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea
Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 32015O0039
Guideline (EU) 2016/231 of the European Central Bank of 26 November 2015 amending Guideline ECB/2011/23 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of external statistics (ECB/2015/39)
Indirizzo (UE) 2016/231 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2015/39)
Indirizzo (UE) 2016/231 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2015/39)
GU L 41 del 18.2.2016, pagg. 28–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
18.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/28 |
INDIRIZZO (UE) 2016/231 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 novembre 2015
che modifica l'Indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2015/39)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1 e 3.3, gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e l'articolo 16,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 4, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
Le statistiche esterne sono sempre più utilizzate per scopi diversi dalla politica monetaria, inclusi l'analisi macro prudenziale e il monitoraggio di squilibri economici eccessivi. Tali attività, analogamente a quelle svolte nel settore della cooperazione internazionale e della ricerca, saranno agevolate dalla pubblicazione, da parte della BCE, di dati aggregati relativi all'area dell'euro compilati sulla base dell'Indirizzo BCE/2011/23 (2) e dei dati raccolti a livello nazionale. |
(2) |
Considerato il rapporto tra rilevanza e costi, la riduzione del periodo di segnalazione per la trasmissione di dati trimestrali relativi alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull'estero, che avrebbe dovuto trovare applicazione a partire dal 2019 ai sensi dell'Indirizzo BCE/2011/23, non sarà più applicata. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2011/23, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:
1. |
all'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:
|
2. |
l'articolo 2 è modificato come segue:
|
3. |
l'articolo 3, paragrafo 2, è modificato come segue:
|
4. |
è inserito il seguente articolo 3 bis: «Articolo 3 bis Trasmissione e pubblicazione dei dati da parte della BCE 1. La BCE trasmette alle BCN gli aggregati dell'area dell'euro che pubblica, nonché le “serie di dati nazionali pubblicabili” raccolti ai sensi dell'articolo 2. 2. La BCE ha la facoltà di pubblicare “serie di dati nazionali pubblicabili” successivamente alla pubblicazione dei rispettivi aggregati per l'area dell'euro.»; |
5. |
all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora i dati per una voce delle tavole da 1 a 5 dell'allegato II siano trascurabili o di dimensioni non significative per le statistiche dell'area dell'euro e quelle nazionali, o i dati per tale voce non possano essere raccolti con costi ragionevoli, è consentito l'uso delle migliori stime basate su solide metodologie statistiche, purché non sia compromesso il valore analitico delle statistiche. Inoltre, le migliori stime sono permesse per le seguenti disaggregazioni nelle tavole 1, 2, 2A e 6 dell'allegato II:
|
6. |
gli allegati I e II sono modificati in modo conforme all'allegato al presente Indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o giugno 2016.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2015
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Indirizzo BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2011/23 sono modificati come segue:
1. |
l'allegato I è modificato come segue:
|
2. |
l'allegato II è modificato come segue:
|
(1) I concetti e le definizioni delle voci selezionate sono specificati nell'Allegato III.
(2) I dettagli delle disaggregazioni geografiche richieste sono specificati nella tavola 7.
(3) I dettagli delle disaggregazioni richieste per settore istituzionale sono specificati nella tavola 8»;
(4) Inclusi “strumenti finanziari derivati (saldi netti)”»;
(5) I concetti e le definizioni delle voci selezionate sono specificati nell'Allegato III.
(6) I dettagli delle disaggregazioni geografiche richieste sono specificati nella tavola 7.
(7) I dettagli delle disaggregazioni richieste per settore istituzionale sono specificati nella tavola 8.»;