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Documento 32015O0040
Guideline (EU) 2016/66 of the European Central Bank of 26 November 2015 amending Guideline ECB/2013/24 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of quarterly financial accounts (ECB/2015/40)
Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40)
Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40)
GU L 14 del 21.1.2016, pagg. 36–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
21.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 14/36 |
INDIRIZZO (UE) 2016/66 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 novembre 2015
che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2 e gli articoli 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
La riduzione di tre giorni del periodo di segnalazione dei dati supplementari, che dovrebbe applicarsi dalla prima trasmissione nel 2017 ai sensi dell'Indirizzo BCE/2013/24 (1), non sarà ora necessaria in ragione delle modifiche al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo. Per una maggiore efficienza, le decisioni in merito alla riduzione dei periodi di segnalazione per tener conto di possibili future modifiche del calendario dovrebbero essere delegate al Comitato esecutivo, che deve tenere conto dei pareri del Comitato per le statistiche («CST»). |
(2) |
Inoltre, gli obblighi in materia di «dati supplementari» stabiliti nell'Indirizzo BCE/2013/24 devono essere modificati per includere, su base volontaria, i prestiti tra società non finanziarie al fine di estendere la copertura e la qualità degli aggregati dell'area dell'euro. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/24, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'Indirizzo BCE/2013/24 è così modificato:
1) |
all'articolo 2, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Gli obblighi in materia di “dati supplementari” coprono le operazioni e le consistenze per il periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. Tali dati supplementari sono segnalati sulla base delle migliori stime. Gli obblighi in materia di dati supplementari di cui alle colonne “H”, “H1” e “H2” delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori), e di cui alla colonna “B”, righe 3 e 13 delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) sono assolti su base volontaria.»; |
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. I “dati supplementari” descritti all'articolo 2, paragrafo 2, sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE annuncia qualsiasi modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla data di attuazione.»; |
3) |
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2016.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2015
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) L'indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea del 25 luglio 2013 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).
ALLEGATO
L'allegato I all'Indirizzo BCE/2013/24 è così modificato:
1) |
la tabella «Sintesi degli obblighi in materia di dati» è sostituita dalla seguente: «Sintesi degli obblighi in materia di dati
|
2) |
le tabelle 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti: «Tabella 4 Prestiti a breve termine (F.41) (1)
Tabella 5 Prestiti a lungo termine (F.42) (5)
|
(1) Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.
(2) Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121 + S.122 + S.123). Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.118), prestiti a breve termine concessi a istituti di deposito (S.121 + S.122) sono classificati come depositi (F.22 o F.29).
(3) Fondi comuni monetari (FCM; S.123).
(4) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)
(5) Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.
(6) Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121 + S.122 + S.123).
(7) Fondo comune monetario (FCM; S.123).
(8) Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)»