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Documento 32015O0040

Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40)

GU L 14 del 21.1.2016, pagg. 36–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/66/oj

21.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/36


INDIRIZZO (UE) 2016/66 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 novembre 2015

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e 5.2 e gli articoli 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

La riduzione di tre giorni del periodo di segnalazione dei dati supplementari, che dovrebbe applicarsi dalla prima trasmissione nel 2017 ai sensi dell'Indirizzo BCE/2013/24 (1), non sarà ora necessaria in ragione delle modifiche al calendario delle riunioni del Consiglio direttivo. Per una maggiore efficienza, le decisioni in merito alla riduzione dei periodi di segnalazione per tener conto di possibili future modifiche del calendario dovrebbero essere delegate al Comitato esecutivo, che deve tenere conto dei pareri del Comitato per le statistiche («CST»).

(2)

Inoltre, gli obblighi in materia di «dati supplementari» stabiliti nell'Indirizzo BCE/2013/24 devono essere modificati per includere, su base volontaria, i prestiti tra società non finanziarie al fine di estendere la copertura e la qualità degli aggregati dell'area dell'euro.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/24,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo BCE/2013/24 è così modificato:

1)

all'articolo 2, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli obblighi in materia di “dati supplementari” coprono le operazioni e le consistenze per il periodo dall'ultimo trimestre del 2012 fino al trimestre di riferimento. Tali dati supplementari sono segnalati sulla base delle migliori stime. Gli obblighi in materia di dati supplementari di cui alle colonne “H”, “H1” e “H2” delle tabelle 1, 2, 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti al settore delle amministrazioni pubbliche e relativi sottosettori), e di cui alla colonna “B”, righe 3 e 13 delle tabelle 4 e 5 dell'allegato I (dati supplementari riferiti a prestiti tra società non finanziarie) sono assolti su base volontaria.»;

2)

all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   I “dati supplementari” descritti all'articolo 2, paragrafo 2, sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 85 giorni civili successivi alla fine del trimestre di riferimento. Il Comitato esecutivo può ridurre tale termine a 82 giorni, ove opportuno, tenuto conto del parere del CST. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo della propria decisione. La BCE annuncia qualsiasi modifica del periodo di segnalazione con almeno un anno di anticipo rispetto alla data di attuazione.»;

3)

l'allegato I è modificato in conformità all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano al presente indirizzo dal 1o gennaio 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  L'indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea del 25 luglio 2013 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).


ALLEGATO

L'allegato I all'Indirizzo BCE/2013/24 è così modificato:

1)

la tabella «Sintesi degli obblighi in materia di dati» è sostituita dalla seguente:

«Sintesi degli obblighi in materia di dati

Articolo

Contenuto

Tabelle

Tipologia di dati

Periodo di riferimento

Prima data di segnalazione

Tempestività

Osservazioni

Consistenze

Operazioni

Altre variazioni di volume

2.2

4.1

Dati supplementari, solo celle in nero

T1

attività

T2

passività

T4

prestiti a breve termine (w-t-w)

T5

prestiti a lungo termine (w-t-w)

 

2012, trim.4 in avanti

Set. 2014

t + 85

Migliori stime

Celle in nero nelle colonne H, H1 e H2 su base volontaria

Celle in nero nelle colonne B, righe 3 e 13 delle tabelle T4 e T5 su base volontaria

2.3 a)

2.5

3.2

3.3 a), b)

4.2

Dati nazionali, tutte le celle

T1

attività

T2

passività

T3

depositi (w-t-w)

T4

prestiti a breve termine (w-t-w)

T5

prestiti a lungo termine (w-t-w)

2012, trim.4 in avanti

Set. 2014

Fino a dic.2016: t + 100

Accompagnati da metadati

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

Da marzo 2017 in avanti:: t + 97

2.3 b)

2.5

3.2

3.3 c)

4.2

Dati nazionali, tutte le celle

T1

attività

T2

passività

T3

depositi (w-t-w)

T4

prestiti a breve termine (w-t-w)

T5

prestiti a lungo termine (w-t-w)

 

1999, trim.1-2012, trim. 3

Set. 2017

Fino a dic. 2016: t + 100

Migliori stime

colonne J, K di T1 e T2 su base volontaria

Accompagnati da metadati

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati

Da marzo 2017 in avanti:: t + 97

2.4

2.5

3.2

3.3 a), b)

4.2

Dati nazionali, tutte le celle

T6

titoli di debito a breve termine (w-t-w)

T7

titoli di debito a lungo termine (w-t-w)

T8

azioni quotate (w-t-w)

T9

quote di fondi di investimento (w-t-w)

2013, trim.4 in avanti

Set. 2015

Fino a dic. 2016: t + 100

Accompagnati da metadati

dati nelle righe da 12 a 21 da adattare per rispecchiare la composizione dell'area dell'euro; sulla base delle migliori stime

dati nelle righe da 12 a 21 delle tabelle da T3 a T5, non pubblicati»;

Da marzo 2017 in avanti: t + 97

2)

le tabelle 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 4

Prestiti a breve termine (F.41)  (1)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

Totale

Società non finanziarie (S. 11)

IFM (2) (S.121 + … + S.123)

Fondi di investimento (3) diversi dai FCM (S.124)

Altre istituzioni finanziarie (S.125 + … + S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensionistici (S.129)

Amministrazioni pubbliche

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (4) (S.14 + S.15)

Totale (S.13)

Amministrazioni centrali (S.1311)

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Residenti

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Non residenti

 

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 5

Prestiti a lungo termine (F.42)  (5)

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

 

Settore creditore

Settore debitore

 

Residenti

Totale

Società non finanziarie (S. 11)

IFM (6) (S.121 + … + S.123)

Fondi di investimento (7) diversi dai FCM (S.124)

Altre istituzioni finanziarie (S.125 + … + S.127)

Imprese di assicurazione (S.128)

Fondi pensionistici (S.129)

Amministrazioni pubbliche

Famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro a servizio delle famiglie (8) (S.14 + S.15)

Totale (S.13)

Amministrazioni centrali (S.1311)

 

 

 

1

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Residenti

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

Totale (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Non residenti

 

Totale (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Residenti nell'area dell'euro diversi da quelli nazionali

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121 + … + S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125 + … + S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14 + S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Residenti al di fuori dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(2)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121 + S.122 + S.123). Conformemente al SEC 2010 (paragrafo 5.118), prestiti a breve termine concessi a istituti di deposito (S.121 + S.122) sono classificati come depositi (F.22 o F.29).

(3)  Fondi comuni monetari (FCM; S.123).

(4)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)

(5)  Gli obblighi di segnalazione per le consistenze, le operazioni e altre variazioni di volume sono identici.

(6)  Istituzioni finanziarie monetarie (IFM; S.121 + S.122 + S.123).

(7)  Fondo comune monetario (FCM; S.123).

(8)  Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)»


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