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Documento 32015O0034

Indirizzo (UE) 2016/64 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2015/34)

GU L 14 del 21.1.2016, pagg. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/64/oj

21.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/25


INDIRIZZO (UE) 2016/64 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 novembre 2015

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2015/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Alla luce dell'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), la BCE è investita dell'autorità di formulare la politica monetaria unica dell'Unione e di adottare gli indirizzi necessari ad assicurarne la corretta attuazione. In conformità all'articolo 14.3 dello statuto del SEBC, le BCN hanno l'obbligo di agire in conformità a tali indirizzi. L'Eurosistema pertanto è il destinatario del presente indirizzo. Le norme dettate dal presente indirizzo saranno attuate dalle BCN mediante disposizioni contrattuali o regolamentari. Alle controparti è imposta l'osservanza di tali norme come attuate dalle BCN mediante tali disposizioni contrattuali o regolamentari.

(3)

Il primo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC attribuisce all'Eurosistema la facoltà di operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine) ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili in euro o in altre valute, nonché metalli preziosi. Il secondo trattino dell'articolo 18.1 attribuisce all'Eurosistema la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato.

(4)

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di controparte, il secondo trattino dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC dispone che quando l'Eurosistema effettua operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato dovrebbe erogare i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

(5)

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte, le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono soggette alle misure per il controllo dei rischi di cui al Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(6)

Il Consiglio direttivo ha deciso di modificare le disposizioni relative all'uso proprio delle obbligazioni garantite con riguardo agli scarti di garanzia supplementari.

(7)

Il Consiglio direttivo ha deciso che strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei possono essere impiegati su base transfrontaliera in conformità con le procedure applicabili del modello di banche centrali corrispondenti (Correspondent Central Banking Model, CCBM).

(8)

Il Consiglio direttivo ha deciso che le disposizioni riguardanti gli scarti di garanzia devono essere stabilite in un atto giuridico diverso dall'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) poiché ciò consentirebbe di semplificare la pronta attuazione delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento a seguito dell'adozione delle decisioni corrispondenti da parte del Consiglio direttivo.

(9)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1.

L'articolo 2, paragrafo 16, è sostituito dal seguente:

«(16)

per “utilizzo transfrontaliero” (cross-border use) si intende la presentazione, quale garanzia, da parte di una controparte alla propria BCN di appartenenza di:

a)

attività negoziabili detenute in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro;

b)

attività negoziabili emesse in un altro Stato membro e detenute nello Stato membro della BCN di appartenenza;

c)

crediti in cui il contratto di credito è disciplinato dalla legislazione di un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza;

d)

strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) in conformità alle procedure applicabili del CCBM;

e)

strumenti di debito non negoziabili garantiti da crediti idonei (non-marketable debt instruments backed by eligible credit claims, DECC) emessi e detenuti in un altro Stato membro la cui moneta è l'euro diverso da quello della BCN di appartenenza.»;

2.

L'articolo 2, paragrafo 49, è sostituito dal seguente:

«(49)

per “crediti derivanti da leasing” (leasing receivables) si intendono i pagamenti programmati e contrattualmente imposti effettuati dal locatario nei confronti del locatore ai sensi del contratto di leasing. I valori residui non sono crediti derivanti da leasing. I contratti del tipo Personal Contract Purchase (PCP), vale a dire i contratti in base ai quali il soggetto obbligato può esercitare la facoltà di: a) effettuare un pagamento finale per acquistare la piena proprietà dei beni; o b) restituire i beni come forma di estinzione del contratto, sono assimilati ai contratti di leasing.»;

3.

L'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Articolo 128

Misure per il controllo dei rischi

1.   L'Eurosistema applica le seguenti misure per il controllo dei rischi in relazione alle attività idonee:

a)

scarti di garanzia come previsti nell'Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (2);

b)

margini di variazione (valutazione ai prezzi di mercato, marking to market):

l'Eurosistema richiede che il valore di mercato al netto dello scarto di garanzia delle attività idonee utilizzate in un'operazione temporanea di finanziamento sia mantenuto per tutta la durata dell'operazione. Se il valore delle attività idonee, misurato su base giornaliera, scende al di sotto di un determinato livello, la BCN di appartenenza richiede alla controparte di fornire attività aggiuntive o contante mediante richiesta di margini. Allo stesso modo, se il valore delle attività idonee, a seguito di una loro rivalutazione, eccede un determinato valore, la BCN può restituire le attività in eccesso o il contante;

c)

limiti relativi all'uso di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da qualsiasi altro soggetto con cui l'ente creditizio abbia stretti legami, come definiti all'articolo 138;

d)

riduzioni di valore come previsti nell'Indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35);

2.   L'Eurosistema può applicare le seguenti misure supplementari per il controllo dei rischi:

a)

margini iniziali: le controparti forniscono attività idonee il cui valore è almeno pari alla liquidità offerta dall'Eurosistema più il valore del pertinente margine iniziale;

b)

limiti in relazione a emittenti, debitori o garanti: l'Eurosistema può stabilire limiti aggiuntivi, oltre a quelli applicati all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti, di cui al paragrafo 1, lettera c), alla propria esposizione nei confronti di emittenti, debitori o garanti;

c)

scarti di garanzia supplementari;

d)

garanzie supplementari da parte di garanti che soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema ai fini dell'accettazione di determinate attività;

e)

l'esclusione di determinate attività dall'utilizzo quali garanzie in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

(2)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30)»;"

4.

L'articolo 148 è sostituito dal seguente:

«Articolo 148

Principi generali

1.   Le controparti possono utilizzare attività idonee su base transfrontaliera nell'ambito dell'area dell'euro per tutti i tipi di operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

2.   Le controparti possono stanziare attività idonee diverse dai depositi a tempo determinato, per l'utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole:

a)

le attività negoziabili sono stanziate per il tramite di: i) collegamenti idonei tra SSS del SEE che abbiano ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM, e

b)

i crediti, i DECC e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM.

3.   Le attività negoziabili possono essere utilizzate tramite un conto di una BCN presso un SSS ubicato in un paese diverso da quello di tale BCN qualora l'Eurosistema abbia approvato l'utilizzo di tale conto.

4.   De Nederlandsche Bank è autorizzata a usare il proprio conto presso Euroclear Bank per regolare le operazioni in garanzie quali le eurobbligazioni detenute in quello SDAI. La Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland è autorizzata ad aprire un conto della specie presso Euroclear Bank. Tale conto può essere utilizzato per tutte le attività idonee detenute in Euroclear Bank, ivi incluse le attività idonee trasferite su Euroclear Bank tramite collegamenti idonei.

5.   Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee attraverso i propri conti di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework.

6.   Una controparte sprovvista sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di regolamento in titoli presso un SSS che abbia ricevuto una valutazione positiva in base allo Eurosystem User Assessment Framework può effettuare il regolamento delle operazioni attraverso il conto di regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio operante in qualità di corrispondente.»;

5.

L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

FORME DI TITOLI

Il 13 giugno 2006 la Banca centrale europea (BCE) ha comunicato i criteri “new global notes” (NGN) per i titoli internazionali in forma di certificati globali al portatore (global bearer) idonei quali garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema dal 1o gennaio 2007. Il 22 ottobre 2008 la BCE ha comunicato che i titoli di debito internazionali in forma globale nominativa (global registered form) emessi dopo il 30 settembre 2010 sarebbero stati idonei quali garanzia per le operazione di credito dell'Eurosistema quando viene utilizzata la nuova struttura di custodia per titolo di debito internazionali (NSS).

La seguente tavola riassume le norme di idoneità per le differenti forme di titoli con l'introduzione dei criteri NGN e NSS.

Tavola 1

Norme di idoneità per le differenti forme di titoli

Globale/individuale

Al portatore/registrato

NGN/classic global note (CGN)/NSS

Il servizio di custodia comune (common safekeeper, CSK) è uno SDAI (3) ?

Idoneo?

Globale

Al portatore

NGN

No

No

Globale

Al portatore

CGN

N/A

No, ma i titoli emessi prima del 1o gennaio 2007 godranno di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza, oltre alle riaperture di emissioni “a rubinetto” dal 1o gennaio 2007 quando i codici ISIN sono fungibili.

Globale

Registrato

CGN

N/A

Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee

Globale

Registrato

NSS

Individuale

Al portatore

N/A

N/A

Le obbligazioni emesse secondo questa struttura dopo il 30 settembre 2010 non sono più idonee. I titoli emessi in forma di certificati individuali al portatore (individual bearer notes) il 30 settembre 2010 o in precedenza godono di un periodo di salvaguardia (grandfathering) fino a scadenza.

Articolo 2

Abrogazione

Gli articoli da 129 a 133 bis e l'allegato X dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono abrogati.

Articolo 3

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l'osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 25 gennaio 2016. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 gennaio 2016.

Articolo 4

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 novembre 2015.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(3)  Oppure, se applicabile, un Sistema di deposito accentrato (SDA) valutato positivamente.»


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