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Documento 32015D0016(01)

Decisione (UE) 2015/811 della Banca centrale europea, del 27 marzo 2015, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)

GU L 128 del 23.5.2015, pagg. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/811/oj

23.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/27


DECISIONE (UE) 2015/811 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 marzo 2015

relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea in possesso delle autorità nazionali competenti (BCE/2015/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, congiuntamente all'articolo 6, paragrafo 7,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

considerando quanto segue:

(1)

Il regime relativo all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE) è stabilito dalla Decisione BCE/2004/3 (2).

(2)

Le autorità nazionali competenti possono trovarsi in possesso di documenti della Banca centrale europea in conseguenza del dovere di assistere la BCE, di cooperare in buona fede e di scambiare informazioni con essa ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013. L'esercizio dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE e l'efficace funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico possono essere ostacolati se la BCE non è consultata sull'ambito di applicazione dell'accesso ai propri documenti in possesso delle autorità nazionali competenti o, in alternativa, se le istanze di accesso a tali documenti non sono ad essa deferite. Pertanto, le istanze di accesso a tali documenti dovrebbero essere deferite alla BCE, o questa dovrebbe essere consultata prima di qualsiasi decisione in merito alla divulgazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1)

per «documento» e «documento della BCE» si intende qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) elaborato o posseduto dalla BCE e relativo alle sue politiche, attività o decisioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

2)

«autorità nazionale competente» (ANC) ha il medesimo significato di cui al punto 2 dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, il riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.

Articolo 2

Documenti detenuti dalle ANC

Qualora riceva una istanza di accesso ad un documento della BCE che è in suo possesso, un'ANC, prima di assumere una decisione circa la divulgazione, consulta la BCE in merito all'ambito di applicazione dell'accesso, a meno che risulti chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato.

In alternativa, l'ANC può deferire l'istanza alla BCE.

Articolo 3

Efficacia

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

Articolo 4

Destinatari

Le ANC sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 marzo 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).


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