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Documento 32015D0010

Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10)

GU L 121 del 14.5.2015, pagg. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/02/2020; abrogato da 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/774/oj

14.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/20


DECISIONE (UE) 2015/774 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 marzo 2015

su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE), insieme alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le BCN), ha la facoltà di operare sui mercati finanziari, tra l'altro, comprando e vendendo a titolo definitivo strumenti negoziabili, al fine di realizzare gli obiettivi del SEBC.

(2)

Il 4 settembre 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di avviare un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (di seguito, il «CBPP3») e un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (ABSPP). Insieme alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine introdotte nel settembre 2014, tali programmi di acquisto di attività sono intesi a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli prossimi al 2 %, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.

(3)

Il 22 gennaio 2015 il Consiglio direttivo ha deciso di ampliare gli acquisti di attività per includervi un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»). Nell'ambito del PSPP le BCN, in proporzione alle rispettive quote nello schema di capitale della BCE, e la BCE possono effettuare acquisti definitivi di titoli di debito negoziabili idonei da controparti idonee sui mercati secondari. Tale decisione è stata presa come parte della politica monetaria unica, alla luce di una serie di fattori che hanno sensibilmente accresciuto il rischio di diminuzione nelle previsioni di medio termine sull'evoluzione dei prezzi, pregiudicando in tal modo il raggiungimento dell'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi. Tali fattori comprendono uno stimolo monetario derivante dalle misure di politica monetaria adottate che è risultato inferiore alle attese, una tendenza al ribasso nella maggior parte degli indicatori relativi all'inflazione effettiva e a quella attesa nell'area dell'euro — sia nelle misure al consumo che in quelle depurate dall'impatto delle componenti volatili, quali energia e prodotti alimentari — verso il raggiungimento di minimi storici, e un'accresciuta possibilità di effetti di secondo impatto sul processo di formazione di salari e prezzi, derivanti da un significativo declino dei prezzi del petrolio.

(4)

Il PSPP rappresenta una misura proporzionata per mitigare i rischi relativi alle previsioni sull'evoluzione dei prezzi, poiché allenterà ulteriormente le condizioni monetarie e finanziarie, comprese quelle relative alle condizioni di finanziamento delle società non finanziarie e delle famiglie dell'area dell'euro, sostenendo in tal modo i consumi aggregati e la spesa per investimenti nell'area dell'euro e contribuendo in ultima analisi ad un ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine. In un contesto in cui i tassi di interesse di riferimento della BCE sono ai loro limiti inferiori, e si valuta che i programmi di acquisto concentrati su attività del settore privato abbiano consentito di affrontare in misura tangibile, ma non sufficiente, i prevalenti rischi di deflazione per la stabilità dei prezzi, è necessario aggiungere alle misure di politica monetaria dell'Eurosistema il PSPP, come strumento caratterizzato da un elevato potenziale di trasmissione all'economia reale. Grazie al suo effetto di riequilibrio del portafoglio, l'ingente volume di acquisti del PSPP contribuirà a raggiungere il sottostante obiettivo di politica monetaria di indurre gli intermediari finanziari ad aumentare la fornitura di liquidità al mercato interbancario e quella di credito all'economia dell'area dell'euro.

(5)

Il PSPP contiene una serie di misure di salvaguardia per garantire che gli acquisti programmati siano proporzionati alle sue finalità, e che i relativi rischi finanziari siano stati debitamente presi in considerazione nella sua progettazione e siano tenuti sotto controllo tramite forme di gestione del rischio. Per consentire un regolare funzionamento dei mercati dei titoli di debito negoziabili idonei, ed evitare di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito, si applicheranno delle soglie agli acquisti di tali titoli da parte delle banche centrali dell'Eurosistema.

(6)

Il PSPP rispetta pienamente gli obblighi incombenti sulle banche centrali dell'Eurosistema in base ai trattati, compreso il divieto di finanziamento monetario, e non incide negativamente sul funzionamento dell'Eurosistema in conformità al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(7)

Relativamente alle dimensioni del PSPP, dell'ABSPP e del CBPP3, la liquidità fornita al mercato dagli acquisti mensili combinati ammonterà a 60 miliardi di EUR. Gli acquisti sono destinati ad essere effettuati fino alla fine di settembre 2016, e saranno in ogni caso condotti fino a che il Consiglio direttivo ravvisi un duraturo aggiustamento nell'evoluzione dell'inflazione, che sia coerente con la sua finalità di raggiungere tassi di inflazione inferiori, ma prossimi, al 2 % nel medio termine.

(8)

Al fine di assicurare l'efficacia del PSPP, l'Eurosistema chiarisce che accetta lo stesso trattamento (pari passu) riservato agli investitori privati, per quanto riguarda i titoli di debito negoziabili che l'Eurosistema può acquistare nell'ambito del PSPP, in conformità alle condizioni previste da tali strumenti.

(9)

Gli acquisti di strumenti di debito negoziabili idonei da parte dell'Eurosistema nell'ambito del PSPP dovrebbero essere effettuati in maniera decentrata, tenendo in debita considerazione la formazione del prezzo di mercato e gli aspetti relativi al funzionamento di esso, e dovrebbero essere coordinati dalla BCE, salvaguardando in questo modo l'unicità della politica monetaria dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione e ambito del PSPP

L'Eurosistema istituisce il PSPP, nell'ambito del quale le banche centrali dell'Eurosistema acquistano sui mercati secondari titoli di debito negoziabili idonei, come definiti all'articolo 3, da controparti idonee, come definite all'articolo 7, sulla base di specifiche condizioni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «banca centrale dell'Eurosistema» si intendono la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN»);

2)

per «agenzia riconosciuta» si intende un soggetto che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;

3)

per «organizzazione internazionale» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 118 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;

4)

per «banca multilaterale di sviluppo» si intende un ente nel significato di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che l'Eurosistema ha classificato come tale ai fini del PSPP;

5)

per «esito positivo del riesame» si intende la più recente tra le seguenti due decisioni: la decisione del Consiglio di amministrazione del Meccanismo europeo di stabilità e, nel caso in cui il Fondo monetario internazionale (FMI) cofinanzi il programma di assistenza finanziaria, del Comitato esecutivo del FMI, di approvare la successiva erogazione nel contesto di tale programma, restando inteso che ambedue le decisioni sono necessarie alla ripresa degli acquisti in base al PSPP.

Gli elenchi dei soggetti ed enti indicati nei punti da 2 a 4 sono pubblicati sul sito Internet della BCE.

Articolo 3

Criteri di idoneità per i titoli di debito negoziabili

1.   Fatti salvi i requisiti indicati nel presente articolo, sono idonei per gli acquisti da parte delle banche centrali dell'Eurosistema nell'ambito del PSPP i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni centrali di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, da agenzie riconosciute situate nell'area dell'euro, da organizzazioni internazionali situate nell'area dell'euro e da banche multilaterali di sviluppo situate nell'area dell'euro. In circostanze eccezionali, qualora non si riesca a raggiungere l'ammontare di acquisti programmato, il Consiglio direttivo può decidere di acquistare titoli di debito negoziabili emessi da altri soggetti situati nell'area dell'euro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 4.

2.   Per essere idonei nell'ambito del PSPP, i titoli di debito negoziabili soddisfano i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema di cui all'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14 (2), salvi i seguenti requisiti:

a)

l'emittente o il garante dei titoli di debito negoziabili ha una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa in forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell'ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema;

b)

se sono disponibili più valutazioni attribuite da ECAI all'emittente o al garante, si segue la regola del first-best, ossia si applica la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante. Se il rispetto dei requisiti di qualità creditizia è determinato sulla base di una valutazione attribuita da ECAI al garante, la garanzia soddisfa le caratteristiche di una garanzia accettabile indicate nella Sezione 6.3.2, lettera c), punti da i) a iv), dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14;

c)

se la valutazione di qualità creditizia fornita da un'ECAI accettata all'emittente o al garante non corrisponde almeno ad un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, i titoli di debito negoziabili sono idonei solamente nel caso in cui siano emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro che siano soggetti ad un programma di assistenza finanziaria e se in relazione ad essi l'applicazione delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema sia sospesa da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31 (3);

d)

In caso di riesame di un programma di assistenza finanziaria in corso, l'idoneità ai fini degli acquisti per il PSPP è sospesa e riprende solamente nell'ipotesi di un esito positivo del riesame.

3.   Per essere idonei per gli acquisti nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di 2 anni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'Eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali effettuano altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute.

4.   In circostanze eccezionali, le banche centrali dell'Eurosistema possono proporre al Consiglio direttivo società non finanziarie pubbliche situate nella propria giurisdizione, quali emittenti di strumenti di debito negoziabili da acquistare come sostituti nell'ipotesi in cui non si riesca a raggiungere l'importo programmato di acquisti in strumenti di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali o agenzie riconosciute situate nella medesima giurisdizione. Le società non finanziarie pubbliche che sono proposte soddisfano almeno entrambi i seguenti requisiti:

sono classificate come «società non finanziaria», come definita dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

hanno natura di soggetto del «settore pubblico», ossia un soggetto rientrante nella nozione di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (5).

A seguito di approvazione da parte del Consiglio direttivo, sono considerati idonei per gli acquisti sostitutivi nell'ambito del PSPP gli strumenti di debito negoziabili denominati in euro emessi da tali società non finanziarie pubbliche situate nell'area dell'euro, che rispettino: i) i criteri di idoneità delle attività negoziabili come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, di cui alla Sezione 6.2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; e ii) i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.

5.   In linea di principio, sono consentiti acquisti di strumenti di debito negoziabili nominali con un tasso di rendimento a scadenza (o di rendimento nel peggiore degli scenari) negativo, che sia comunque superiore al tasso sui depositi presso la banca centrale.

Articolo 4

Limiti all'esecuzione di acquisti

1.   Al fine di consentire la formazione di un prezzo di mercato per i titoli idonei, non sono permessi acquisti di titoli di nuova emissione o emessi in via continuativa (tapped security) e di strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua che si collochino in prossimità, prima o dopo, della scadenza degli strumenti di debito negoziabili da emettere, per un periodo determinato dal Consiglio direttivo («periodo di black-out»). Per le sindacazioni, il periodo di black-out in questione deve essere rispettato con la massima diligenza possibile prima dell'emissione.

2.   Per i titoli di debito emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro che siano soggetti ad un programma di assistenza finanziaria, il periodo di acquisti nell'ambito del PSPP a seguito di un esito positivo di ciascun riesame del programma è limitato, di norma, a due mesi, a meno che circostanze eccezionali giustifichino una sospensione degli acquisti prima di tale periodo o una prosecuzione degli stessi dopo di esso, e fino all'avvio del successivo riesame.

Articolo 5

Limiti all'acquisto

1.   Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite sarà inizialmente fissato al 25 %, per i primi sei mesi di acquisti, e sarà successivamente rivisto dal Consiglio direttivo.

2.   Nel caso dei titoli di debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applicherà un diverso limite relativo alla quota-parte di un'emissione.

3.   Nell'ambito del PSPP si applica un limite complessivo, pari al 33 % dei titoli in circolazione di un emittente, alla totalità dei titoli di debito negoziabili idonei in relazione alle scadenze indicate nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema.

Articolo 6

Allocazione dei portafogli

1.   Sul valore totale dei titoli di debito negoziabili acquistati, idonei ai sensi del PSPP, una quota pari al 12 % è acquistata in titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, e una quota pari all'88 % è acquistata in titoli emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute idonee. Tale allocazione è soggetta a revisione da parte del Consiglio direttivo. Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN.

2.   La quota riferita alle BCN del valore totale di mercato degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP è pari al 92 %, e il restante 8 % è acquistato dalla BCE. La distribuzione degli acquisti tra le giurisdizioni è effettuata secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come indicato dall'articolo 29 dello statuto del SEBC.

3.   Le banche centrali dell'Eurosistema applicano un criterio di specializzazione per l'allocazione dei titoli di debito negoziabili da acquistare nell'ambito del PSPP. Il Consiglio direttivo autorizza deroghe ad hoc al criterio di specializzazione qualora considerazioni oggettive impediscano l'attuazione di tale criterio o rendano altrimenti consigliabili degli scostamenti, al fine di raggiungere gli obiettivi complessivi di politica monetaria del PSPP. In particolare, ciascuna BCN acquista titoli idonei degli emittenti della propria giurisdizione. I titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee possono essere acquistati da tutte le BCN. La BCE acquista i titoli emessi da amministrazioni centrali e agenzie riconosciute di tutte le giurisdizioni.

Articolo 7

Controparti idonee

Sono controparti idonee per il PSPP:

a)

i soggetti che soddisfino i criteri di idoneità per la partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, ai sensi della Sezione 2.1 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14; e

b)

ogni altra controparte che sia utilizzata dalle banche centrali dell'Eurosistema per l'investimento dei propri portafogli di investimento in euro.

Articolo 8

Trasparenza

1.   L'Eurosistema rende pubblico con cadenza settimanale il valore contabile complessivo dei titoli detenuti nell'ambito del PSPP, nella nota alla propria situazione contabile consolidata settimanale.

2.   L'Eurosistema rende pubblica con cadenza mensile la scadenza residua media ponderata, per residenza dell'emittente, delle proprie disponibilità nell'ambito del PSPP, distinguendo le organizzazioni internazionali e le banche multilaterali di sviluppo dagli altri emittenti.

3.   Il valore contabile dei titoli detenuti nell'ambito del PSPP è pubblicato sul sito Internet della BCE, con cadenza settimanale, nella sezione relativa alle operazioni di mercato aperto.

Articolo 9

Concessione in prestito di titoli

L'Eurosistema rende disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PSPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del programma stesso.

Articolo 10

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito Internet della BCE. Si applica a decorrere dal 9 marzo 2015.

Fatto a Nicosia, il 4 marzo 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(2)  Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1).

(3)  Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

(4)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1).


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