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Documento 32014D0004(01)

2014/427/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 6 febbraio 2014 , sulla nomina di rappresentanti della Banca centrale europea al Consiglio di vigilanza (BCE/2014/4)

GU L 196 del 3.7.2014, pagg. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/427/oj

3.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/38


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 febbraio 2014

sulla nomina di rappresentanti della Banca centrale europea al Consiglio di vigilanza

(BCE/2014/4)

(2014/427/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare gli articoli 26, paragrafo 1, 2 e 5,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (2), in particolare l'articolo 13 ter.6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013, il Consiglio direttivo nomina quattro rappresentanti della Banca centrale europea (BCE) al Consiglio di vigilanza nessuno dei quali assolve compiti direttamente connessi alla funzione monetaria della BCE.

(2)

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 le nomine della BCE al Consiglio di vigilanza a norma del presente regolamento rispettano i principi di equilibrio di genere, esperienza e qualifica.

(3)

È necessario integrare il regolamento (UE) n. 1024/2013 in relazione alla procedura per la nomina dei quattro rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza, alle condizioni e alla procedura per la loro revoca e alle condizioni applicabili alle persone nominate a tale carica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nomina dei rappresentanti della BCE al Consiglio di vigilanza

1.   I quattro rappresentanti della BCE sono nominati al Consiglio di vigilanza tra persone di riconosciuto prestigio ed esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie.

2.   Il loro mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. In deroga a tale norma, con riferimento alla nomina iniziale, il mandato dei primi quattro rappresentanti della BCE ha durata compresa tra tre e cinque anni dalla nomina iniziale.

3.   Le condizioni di impiego dei quattro rappresentanti della BCE, in particolare il loro stipendio, il loro trattamento pensionistico e le altre prestazioni sociali in loro favore costituiscono oggetto di un contratto stipulato con la BCE e sono stabiliti dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.

4.   I rappresentanti della BCE assolvono ai propri compiti a tempo pieno o parziale, in conformità ai termini e alle condizioni del contratto stipulato con la BCE. Essi non svolgono alcun'altra occupazione, retribuita o meno, se non autorizzati dal Consiglio direttivo. Nessuna autorizzazione può essere rilasciata per attività suscettibili di dare luogo a un conflitto di interessi o percepibili come tali in relazione alla carica di membri del Consiglio di vigilanza. In particolare, essi non svolgono alcun incarico per un'autorità nazionale competente come definita all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013.

5.   Qualora un rappresentante della BCE presso il Consiglio di vigilanza non sia più in possesso dei requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, il Consiglio può, su proposta del Comitato esecutivo, sentito l'interessato, decidere di destituirlo dall'incarico.

6.   I posti vacanti per la carica di rappresentante della BCE presso il Consiglio di vigilanza sono occupati mediante la nomina di un nuovo rappresentante in conformità alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 febbraio 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 80, del 18.3.2004, pag. 33.


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