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Documento 32014O0012

2014/330/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 12 marzo 2014 , che modifica l'Indirizzo BCE/2013/4 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/12)

GU L 166 del 5.6.2014, pagg. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/08/2014; abrogato da 32014O0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/330/oj

5.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/42


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 marzo 2014

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/4 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9

(BCE/2014/12)

(2014/330/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

Visto l'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 dicembre 2011, sugli strumenti e le procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (1) e la Decisione BCE/2013/6, del 20 marzo 2013, sulle regole in merito all'uso quale garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema di obbligazioni bancarie con la sola garanzia statale emesse per uso proprio (2), e la Decisione BCE/2013/35, del 26 settembre 2013, relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (3),

considerando quanto segue

(1)

Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni standard alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare ad operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l'idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell'Eurosistema, sono stabilite dall'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, dalle Decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35.

(2)

Ai sensi della sezione 1.6 dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.

(3)

L'indirizzo BCE/2013/4 (4), la Decisione BCE/2013/22 (5) e la Decisione BCE/2013/6 (6) unitamente ad altri atti giuridici stabiliscono misure supplementari relative alle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e all'idoneità delle garanzie da applicarsi temporaneamente finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie per garantire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato.

(4)

L'indirizzo BCE/2013/4 dovrebbe essere modificato per rispecchiare le modifiche apportate alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in relazione a: a) l'estensione degli obblighi di segnalazione dei dati a livello di prestito per titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione coperti da crediti da carte di credito di cui all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14; b) la revisione della classificazione di taluni rating di credito nel contesto della scala di rating armonizzato dell'Eurosistema; e c) i chiarimenti alle norme in materia di rating in relazione ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2013/4 è modificato come segue:

1.

L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 7, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono considerati Stati membri dell'area dell'euro conformi ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.»;

2.

L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Oltre ai titoli emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6, dell'allegato I dell'Indirizzo BCE/2011/14 gli ABS che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3 dell'allegato I all'Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili agli agli ABS ai sensi dell'Indirizzo BCE/2011/14, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, purché abbiano due rating all'emissione pari almeno alla tripla B (7) da parte di una ECAI accettata. Essi devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività che generano flussi di cassa a copertura degli ABS appartengono a una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l'acquisto di auto; v) leasing; vi) credito al consumo; vii) crediti da carte di credito;

b)

non devono essere mischiate categorie di attività diverse all'interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti gli ABS non comprendono alcun prestito che sia:

i)

deteriorato al momento dell'emissione degli ABS;

ii)

deteriorato quando l'inclusione nell'ABS avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell'operazione in ABS contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

(7)  Un rating “tripla B” è un rating pari almeno a “Baa3” di Moody's, “BBB-” di Fitch o Standard & Poor's, ovvero “BBB” di DBRS.»."

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie ad ottemperare all'articolo 1 del presente indirizzo e ne fanno applicazione a decorrere dal 1o aprile 2014. I testi e le modalità di attuazione collegati a tali misure sono notificati alla BCE entro e non oltre il 24 marzo 2014.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 marzo 2014

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 22.

(3)  GU L 301 del 12.11.2013, pag. 6.

(4)  Indirizzo BCE/2013/4, del 20 marzo 2013, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23).

(5)  Decisione BCE/2013/22, del 5 luglio 2013, concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (GU L 195 del 18.7.2013, pag. 27).

(6)  Decisione BCE/2013/36, del 26 settembre 2013, relativa a misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (GU L 301 del 12.11.2013, pag. 13).


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