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Documento 52014AB0009
Opinion of the European Central Bank of 5 February 2014 on a proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on payment services in the internal market and amending Directives 2002/65/EC, 2013/36/EU and 2009/110/EC and repealing Directive 2007/64/EC (CON/2014/9)
Parere della Banca centrale europea, del 5 febbraio 2014 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (CON/2014/9)
Parere della Banca centrale europea, del 5 febbraio 2014 , su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (CON/2014/9)
GU C 224 del 15.7.2014, pagg. 1–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 224/1 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 5 febbraio 2014
su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE
(CON/2014/9)
2014/C 224/01
Introduzione e base giuridica
Il 31 ottobre 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto, da parte del Consiglio, una richiesta di parere su una proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE (1) (di seguito la «proposta di direttiva»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che incidono sui compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) inerenti la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e il contributo a una buona conduzione delle politiche riguardanti la stabilità del sistema finanziario, come indicato all’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, e 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. |
La proposta di direttiva, che ingloba e abroga la direttiva 2007/64/CE (2) («direttiva sui servizi di pagamento»), mira ad agevolare l’ulteriore sviluppo di un mercato UE per i pagamenti elettronici, consentendo ai consumatori e ai partecipanti al mercato di beneficiare appieno del mercato interno, anche alla luce del rapido sviluppo del mercato dei pagamenti al dettaglio (l’introduzione di nuove soluzioni di pagamento mediante smartphone, commercio elettronico ecc.). Tali proposte fanno seguito ad un’ampia revisione da parte della Commissione dell’attuale situazione dei servizi di pagamento. Nel gennaio 2012, la Commissione ha pubblicato il Libro verde verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile lanciando una consultazione pubblica (3), alla quale ha risposto anche la BCE (4). Tanto le reazioni alla consultazione sul Libro verde, quanto gli studi della Commissione e il riesame della direttiva sui servizi di pagamento da essa effettuato, rivelano che le recenti innovazioni nel mercato e nelle tecnologie per i servizi di pagamento al dettaglio comportano nuove sfide per le autorità di regolamentazione, che le proposte mirano ad affrontare. |
2. |
La proposta di direttiva introduce numerose modifiche all’attuale regime della direttiva sui servizi di pagamento, tra cui l’estensione della portata per quanto riguarda l’ambito geografico e le valute delle operazioni di pagamento. La proposta ridefinisce e modifica una serie di vigenti esenzioni dalla direttiva sui servizi di pagamento, al fine di renderle più restrittive e difficili da utilizzare, e ne elimina altre non più necessarie. Ad esempio, modifica l’esenzione relativa agli «agenti commerciali» in modo tale che questa si applichi unicamente agli agenti commerciali che agiscono per conto o del pagatore o del beneficiario. Ridefinisce anche l’attuale esenzione relativa ai contenuti digitali (o esenzione «telecomunicazioni»), attribuendole un ambito più limitato ed elimina l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva sui servizi di pagamento dei servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici di prestatori indipendenti. In modo molto significativo, estende il regime della direttiva sui servizi di pagamento per ricomprendere nuovi servizi e i loro prestatori, vale a dire i «terzi prestatori di servizi di pagamento», la cui attività commerciale consiste nel fornire servizi basati sull’accesso ai conti di pagamento, quali servizi di ordine di pagamento o servizi di informazione sui conti, ma che solitamente non detengono fondi dei clienti (5). Vieta, inoltre, la pratica degli esercenti di imporre maggiorazioni per le carte soggette a commissione interbancaria, in vista della fissazione di limiti massimi per le commissioni interbancarie ai sensi della proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta (6). Infine, la proposta di direttiva modifica numerose importanti componenti dell’attuale regime, quali ad esempio i requisiti in materia di tutela, le condizioni per le deroghe nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento (PSP) e del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate, al fine di armonizzare ulteriormente tali disposizioni, sviluppare maggiormente le condizioni di parità e migliorare la certezza giuridica (7). La proposta di direttiva è finalizzata in generale a offrire ai consumatori una più ampia tutela contro frodi, possibili abusi e altri incidenti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento. Contiene varie disposizioni che richiedono all’Autorità bancaria europea (ABE) di contribuire al funzionamento uniforme e coerente dei meccanismi di vigilanza in virtù del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
3. |
La BCE sostiene fortemente gli obiettivi e il contenuto della proposta di direttiva. In particolare, sostiene la proposta di estendere l’attuale elenco di servizi di pagamento per includere i servizi di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti come mezzo per sostenere l’innovazione e la concorrenza nel settore dei pagamenti al dettaglio. Le autorità di vigilanza e di sorveglianza hanno condotto un’ampia discussione sulla questione dell’accesso di terzi ai conti di pagamento nell’ambito del Forum europeo sulla sicurezza dei pagamenti al dettaglio (European Forum on the Security of Retail Payments) (di seguito il «SecuRePay Forum»). Gli elementi fondamentali di tali discussioni sono riflessi nelle proposte redazionali della BCE. |
4. |
La BCE vede inoltre con favore il fatto che: a) sia proposta l’armonizzazione e il miglioramento dei requisiti operativi e di sicurezza per i prestatori di servizi di pagamento; b) i poteri di contrasto delle autorità competenti siano rafforzati; e c) talune disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento, sulla cui applicazione gli Stati membri hanno goduto finora di una notevole discrezionalità, siano rese più stringenti. Tale elemento di discrezionalità ha condotto ad una notevole divergenza nell’applicazione delle norme in tutta l’Unione e a una conseguente frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio (9). La BCE ha già in precedenza reso nota la propria opinione, nella sua risposta al Libro verde (10) e anche in altre sedi di discussione, quali il SecuRePay Forum. La BCE è lieta del fatto che molte delle raccomandazioni contenute in tale risposta e formulate anche dal SecuRePay Forum siano state incluse nella proposta di direttiva. Ciononostante, la BCE formula una serie di commenti specifici. |
Osservazioni di carattere specifico
1. Definizioni
Le definizioni di cui alla proposta di direttiva (11) restano largamente invariate rispetto a quelle della direttiva sui servizi di pagamento, ma potrebbero essere ulteriormente migliorate. In particolare, è opportuno aggiungere alla proposta di direttiva le definizioni di «emissione di strumenti di pagamento» e «convenzionamento (acquiring) di operazioni di pagamento» (12). Ciò attribuirebbe maggiore chiarezza all’Allegato I alla proposta di direttiva. Anche le definizioni di «servizio di ordine di pagamento» (13) e di «servizio di informazione sui conti» (14) potrebbero essere migliorate mediante un’ulteriore modifica e, per ragioni di completezza, dovrebbero essere inserite le definizioni di «bonifico», «pagamenti transfrontalieri» e «pagamenti nazionali».
2. Altre disposizioni
2.1. |
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione (15), la proposta di direttiva dispone che, qualora solo uno dei prestatori di servizi di pagamento dell’operazione di pagamento sia situato nell’Unione, le disposizioni relative alla data valuta dell’accredito (16) e alla trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento si applicano relativamente alle parti dell’operazione di pagamento eseguite nell’Unione (17). Per quanto possibile, il titolo IV, che riguarda i diritti e gli obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento, dovrebbe trovare applicazione in tali casi e dovrebbe applicarsi nello stesso modo a tutte le valute. |
2.2. |
La proposta di direttiva non mantiene la possibilità prevista nella vigente direttiva sui servizi di pagamento che autorizza gli Stati membri o le autorità competenti a estendere i requisiti in materia di tutela applicabili agli istituti di pagamento che esercitano attività commerciali diverse dai pagamenti, agli istituti di pagamento che esercitano unicamente la prestazione di servizi di pagamento (18). La BCE propone che gli istituti di pagamento siano obbligati a fornire adeguata protezione, sotto forma di requisiti in materia di tutela, per i fondi di un utente di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che tali istituti esercitino attività commerciali diverse dalla prestazione di servizi di pagamento o meno. |
2.3. |
Per ragioni di efficienza, la BCE accoglierebbe con favore un’autorità unica con il compito di garantire l’osservanza della direttiva, ma è consapevole, tuttavia, che ciò si dimostrerebbe difficile da mettere in pratica, a causa della divergenza dei meccanismi nazionali. |
2.4. |
Inoltre, la BCE suggerisce di aggiungere l’Europol quale ulteriore autorità con la quale le autorità competenti per la vigilanza sui servizi di pagamento possono scambiare informazioni (19), in considerazione delle competenze dell’Europol nel settore del crimine internazionale e del terrorismo, compresa la lotta alla contraffazione dell’euro e agli altri usi illeciti di strumenti e servizi di pagamento finalizzati ai crimini finanziari. |
2.5. |
Considerando che i prestatori di servizi pagamento di radicamento del conto, per i servizi di cui al punto 7 dell’Allegato I alla proposta di direttiva, sono autorizzati a consentire l’accesso ai conti di pagamento e tenuto conto, altresì, che i servizi di terzi prestatori di servizi di pagamento sono solitamente forniti via Internet e pertanto non sono limitati a un solo Stato membro, la BCE suggerisce, per ragioni di sicurezza, che i terzi prestatori di servizi di pagamento non siano la causa di alcuna deroga ai sensi dell’articolo 27. |
2.6. |
I sistemi di pagamento designati dalla direttiva 2009/44/CE (20) (di seguito la «direttiva sul carattere definitivo del regolamento») sono esclusi dalla norma di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della proposta di direttiva, secondo cui l’accesso ai sistemi di pagamento dovrebbe essere obiettivo e non discriminatorio. Tuttavia, l’ultimo paragrafo dell’articolo 29, paragrafo 2, della proposta di direttiva stabilisce che, se un sistema di pagamento designato consente la partecipazione indiretta, tale partecipazione indiretta dovrebbe essere offerta anche ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati conformemente all’articolo 29, paragrafo 1. La definizione di «partecipante indiretto» di cui all’articolo 2, lettera g), della direttiva sul carattere definitivo del regolamento attualmente non include gli istituti di pagamento e, al fine di garantire coerenza e certezza giuridica, la BCE suggerisce di modificare la definizione di «partecipante indiretto» nella direttiva sul carattere definitivo del regolamento in modo da includere anche i prestatori di servizi di pagamento. |
2.7. |
Al fine di coniugare i requisiti in materia di tutela e la protezione del consumatore con l’idea di un accesso aperto ai servizi sui conti di pagamento, la BCE suggerisce che i clienti siano autenticati adeguatamente facendo affidamento su un sistema di autenticazione a due fattori del cliente. I terzi prestatori di servizi di pagamento potrebbero garantire questo reindirizzando il pagatore, con una modalità sicura, al suo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, ovvero emettendo le proprie caratteristiche di sicurezza personalizzate. Entrambe le opzioni dovrebbero far parte di un’interfaccia europea standardizzata per l’accesso ai conti di pagamento. Tale interfaccia dovrebbe essere basata su uno standard europeo aperto e consentire a qualsiasi terzo prestatore di servizi di pagamento l’accesso ai conti di pagamento presso tutti i prestatori di servizi di pagamento in tutta l’Unione. Lo standard potrebbe essere definito dall’ABE in stretta cooperazione con la BCE e includere specifiche tecniche e funzionali nonché le relative procedure. Inoltre, i terzi prestatori di servizi di pagamento dovrebbero: a) proteggere le caratteristiche di sicurezza personalizzate degli utenti dei servizi di pagamento da essi stessi emesse; b) autenticarsi in modo inequivocabile presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto; c) evitare di conservare dati ottenuti accedendo ai conti di pagamento, a parte le informazioni di identificazione dei pagamenti da essi disposti, quali il numero di riferimento, l’IBAN del pagatore e del beneficiario nonché l’ammontare dell’operazione; e d) evitare di utilizzare le informazioni per scopi diversi da quelli esplicitamente autorizzati dall’utente del servizio di pagamento (21). La conclusione di contratti tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i terzi prestatori di servizi di pagamento è una delle possibili opzioni per chiarire alcuni di tali aspetti. In una prospettiva di efficienza e al fine di non creare indebiti ostacoli alla concorrenza, è opportuno che gli aspetti principali (compreso il regime di responsabilità) siano chiariti dalla proposta di direttiva. Ulteriori regole commerciali, compresi i meccanismi tecnici e operativi, quali ad esempio la protezione di dati sensibili, l’identificazione e la tracciabilità degli ordini di pagamento potrebbero essere definiti attraverso la creazione di uno schema di pagamento al quale tutti gli attori pertinenti potrebbero aderire e che eviterebbe la necessità di raggiungere accordi su singoli contratti. |
2.8. |
Riguardo alle disposizioni sui contratti quadro e sulla tutela del consumatore, la BCE è dell’avviso che ai consumatori, in qualità di titolari di conti di pagamento in relazione ai servizi di ordine di pagamento, dovrebbe essere garantito un livello di tutela comparabile a quello accordato ai debitori ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) (di seguito il «regolamento SEPA»), vale a dire, il consumatore dovrebbe avere il diritto di dare istruzione ai propri prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto di stilare liste di buoni o di cattivi terzi prestatori di servizi di pagamento (23). |
2.9. |
Nell’ambito degli addebiti diretti, la proposta di direttiva indica che il pagatore debba godere di diritto di rimborso incondizionato, salvo qualora il beneficiario abbia già adempiuto agli obblighi contrattuali e il pagatore abbia già ricevuto i servizi o consumato i beni (24). Invece di rafforzare la tutela del consumatore, appare probabile che la proposta di direttiva non consenta più il diritto di rimborso incondizionato ai sensi dello schema attuale di addebito diretto SEPA. Per conformarsi a queste disposizioni in tema di diritto di rimborso, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero probabilmente raccogliere informazioni sugli acquisti dei loro clienti. Si tratta di una questione che potrebbe destare preoccupazioni in materia di riservatezza, oltre che aumentare il fardello amministrativo dei prestatori di servizi di pagamento. La BCE desidera invece suggerire l’introduzione, come regola generale, di un diritto di rimborso incondizionato per un periodo di otto settimane per tutti gli addebiti diretti del consumatore. Per taluni beni e servizi, debitori e creditori dovrebbero essere in grado di accordarsi separatamente per la non applicazione di diritti di rimborso. La Commissione potrebbe stabilire un elenco esaustivo di beni e servizi mediante atti delegati. |
2.10. |
La compensazione finanziaria da pagare da parte del terzo prestatore di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rispetto ad operazioni di pagamento non autorizzate, in virtù degli articoli 65 e 82 della proposta di direttiva, non corrisponde alla compensazione per mancata esecuzione, esecuzione inesatta o tardiva. La BCE desidera suggerire pertanto di allineare tra loro tali disposizioni, per garantire disposizioni analoghe per la compensazione (25). |
2.11. |
La vigente direttiva sui servizi di pagamento ha contribuito in misura notevole ad aumentare l’efficienza dei pagamenti al dettaglio introducendo la regola «D+1» per il tempo di esecuzione dei bonifici (26). La BCE ha osservato che gli sviluppi delle pratiche commerciali e delle tecnologie consentono un’esecuzione sempre più rapida dei pagamenti e vede con favore che tali servizi siano già disponibili in vari Stati membri a beneficio di consumatori e imprese. La BCE si attende che i mercati continuino a migliorare i tempi di esecuzione in tutta l’Europa ed è lieta di sostenere tale processo, assumendo il ruolo di catalizzatore. |
2.12. |
La valutazione dei meccanismi di sicurezza e le notifiche degli incidenti (27) per i prestatori di servizi di pagamento è una competenza fondamentale delle autorità di vigilanza prudenziale e delle banche centrali. Lo sviluppo di obblighi di vigilanza in questi settori è opportuno rimanga, dunque, sotto il controllo di tali autorità. Tuttavia, ai sensi della direttiva sui servizi di pagamento, sussiste la necessità di condividere le informazioni con le autorità competenti, la BCE e, se del caso, con l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), nonché con le autorità competenti ai sensi della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione nel settore dei rischi operativi e dei rischi di sicurezza. L’ABE dovrebbe avere il compito di coordinare la condivisione delle informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, nell’ambito della quale la BCE notificherà ai membri del SEBC quanto riguarda le questioni relative ai sistemi di pagamento e agli strumenti di pagamento. |
2.13. |
L’ABE dovrebbe inoltre elaborare orientamenti indirizzati alle autorità competenti in materia di procedure per i reclami (28) che contribuiranno all’armonizzazione delle procedure. |
2.14. |
Talune disposizioni (29) riguardano unicamente la discrezionalità degli Stati membri in relazione alle operazioni di pagamento a livello nazionale. Tali norme non appaiono in linea con la finalità di istituire un mercato unico per i servizi di pagamento e sarebbe preferibile sopprimerle. |
2.15. |
Infine, vi sono disposizioni separate in merito all’accesso e all’uso delle informazioni sui conti di pagamento da parte del terzo prestatore di servizi di pagamento e da parte di terzi emittenti di strumenti di pagamento, vale a dire qualora una carta di pagamento sia emessa da un terzo prestatore di servizi di pagamento (30). Tali servizi non sono essenzialmente diversi, così la BCE desidera suggerire di accorpare tali disposizioni, dato che il primo di tali regimi sull’accesso e l’uso delle informazioni sui conti di pagamento da parte del terzo prestatore di servizi di pagamento potrebbe applicarsi mutatis mutandis anche al terzo emittente dello strumento di pagamento. |
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di direttiva, indica nell’allegato specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative a tale effetto.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 febbraio 2014
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2013) 547/3.
(2) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
(3) COM(2011) 941 final.
(4) Cfr. il contributo dell’Eurosistema sul Libro verde della Commissione europea «Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, Internet e telefono mobile» del marzo 2012, disponibile nel sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(5) Cfr. il punto (7) dell’Allegato I alla proposta di direttiva.
(6) Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta [COM(2013) 550/3]; 2013/0265.
(7) Ulteriori disposizioni chiariscono le norme sull’accesso ai sistemi di pagamento e il diritto di rimborso, e affrontano altresì gli aspetti di sicurezza e quelli dell’autenticazione, in linea con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte ad garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione [COM(2013) 48 final] (di seguito «direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione»);. Per la proposta sulla sicurezza delle reti e dell’informazione, cfr. inoltre il paragrafo 2.12 infra.
(8) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(9) Cfr., ad esempio, l’articolo 66 della proposta di direttiva sulle norme in materia di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e del pagatore per le operazioni con carta non autorizzate.
(10) Cfr. nota 4.
(11) Cfr. l’articolo 4 della proposta di direttiva.
(12) Cfr. la modifica redazionale 12 nell’allegato.
(13) Cfr. l’articolo 4, paragrafo 32 della proposta di direttiva.
(14) Cfr. l’articolo 4, paragrafo 33 della proposta di direttiva.
(15) Cfr. l’articolo 2 della proposta di direttiva.
(16) Cfr. l’articolo 78 della proposta di direttiva.
(17) Cfr. il titolo III della proposta di direttiva.
(18) Cfr. l’articolo 9 della direttiva sui servizi di pagamento.
(19) Cfr. l’articolo 25 della proposta di direttiva.
(20) Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37.
(21) Cfr. l’articolo 58 della proposta di direttiva.
(22) Cfr. il considerando 13 e l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d, punto iii) del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22) (di seguito il «regolamento sull’Area unica dei pagamenti in euro (SEPA)».
(23) Cfr. l’articolo 45 e l’articolo 59 (nuovo) della proposta di direttiva.
(24) Cfr. il considerando 57 e l’articolo 67, paragrafo 1, della proposta di direttiva.
(25) Cfr. gli articoli 65, 80 e 82 della proposta di direttiva.
(26) L’articolo 69, paragrafo1, della vigente direttiva sui servizi di pagamento prevede che i bonifici siano accreditati sul conto del beneficiario presso prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine di pagamento.
(27) Cfr. gli articoli 85 e 86 della proposta di direttiva.
(28) Cfr. l’articolo 88, paragrafo 1, della proposta di direttiva.
(29) Cfr. gli articoli 35, paragrafo 2, e 56, paragrafo 2, della proposta di direttiva.
(30) Cfr. rispettivamente gli articoli 58 e 59.
ALLEGATO
Proposte redazionali
Testo proposto dalla Commissione |
Modifiche proposte dalla BCE (1) |
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Modifica 1 |
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Considerando 6 |
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Nota esplicativa Cfr. la modifica 31. |
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Modifica 2 |
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Considerando 7 |
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Nota esplicativa Cfr. la modifica 31. |
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Modifica 3 |
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Considerando 18 |
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Nota esplicativa Si suggerisce di descrivere tutti i tipi di terzo prestatore di servizi di pagamento nell’ambito dello stesso considerando, pertanto i considerando 18 e 26 sono stati accorpati e si fa riferimento anche ai terzi prestatori di servizi di pagamento emittenti degli strumenti di pagamento, quali ad esempio carte di debito o credito. A seguito dell’inclusione di questi ultimi, si suggerisce di sopprimere l’esempio sull’alternativa a tali carte. Inoltre, si menziona la possibilità che i servizi di informazione sui conti possano essere forniti contemporaneamente come servizi di ordine di pagamento.. |
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Modifica 4 |
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Considerando 26 |
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Nota esplicativa Il presente considerando è stato accorpato con il considerando 18 (cfr. la modifica 3). |
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Modifica 5 |
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Considerando 51 |
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Nota esplicativa Chiarimento di tipo redazionale in merito alle parti interessate. |
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Modifica 6 |
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Considerando 52 |
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Nota esplicativa Cfr. le modifiche 19 e 24. |
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Modifica 7 |
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Considerando 57 |
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Nota esplicativa Far dipendere il diritto di rimborso dagli acquisti effettuati desta preoccupazioni in materia di riservatezza, nonché perplessità in tema di efficienza e di costi. L’adozione della presente proposta significherebbe probabilmente che i diritti di rimborso illimitato previsti nell’ambito dello schema di addebito diretto SEPA non sarebbero più consentiti, causando un trattamento meno favorevole per il consumatore. La BCE suggerisce di introdurre, come regola generale, un diritto di rimborso incondizionato, per un periodo di otto settimane per tutti gli addebiti diretti del consumatore. Per i beni o servizi destinati al consumo immediato, i debitori e i creditori potrebbero accordarsi separatamente ed espressamente per la non applicazione di diritti di rimborso. La Commissione potrebbe stabilire tale elenco mediante un atto delegato. |
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Modifica 8 |
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Considerando 80 |
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Nota esplicativa Anche gli aspetti relativi alla sicurezza dei servizi di pagamento sono di competenza delle banche centrali. La BCE ha instaurato, volontariamente, una stretta collaborazione con le autorità di vigilanza dei prestatori di servizi di pagamento nell’ambito del SecuRePay Forum. È opportuno che tale efficace collaborazione sia formalizzata. L’attuale proposta non prevede norme tecniche di regolamentazione, pertanto il riferimento è stato soppresso. |
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Modifica 9 |
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Articolo 2 |
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Nota esplicativa Al fine di garantire una protezione completa agli utenti dei servizi di pagamento, è opportuno che le disposizioni sulla trasparenza e sulla data valuta dell’accredito, così come le disposizioni sui diritti e obblighi relativi alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento si applichino alle operazioni in cui solo uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell’Unione relativamente alle parti dell’operazione di pagamento eseguite nell’Unione. |
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Modifica 10 |
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Articolo 4, paragrafo 32 |
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Nota esplicativa Occorre che la definizione rimanga quanto più possibile semplice e flessibile per ricomprendere anche soluzioni future. È opportuno che la definizione non contenga requisiti o riferimenti a tecnologie specifiche. |
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Modifica 11 |
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Articolo 4, paragrafo 33 |
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Nota esplicativa Occorre che la definizione rimanga quanto più possibile semplice e flessibile per ricomprendere anche soluzioni future. È opportuno che la definizione non contenga requisiti o riferimenti a tecnologie specifiche. |
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Modifica 12 |
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Articolo 4, paragrafi da 39 a 43 (nuovi) |
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Nessun testo |
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È opportuno aggiungere alla proposta di direttiva le definizioni di «emissione di strumenti di pagamento» e «convenzionamento (acquiring) di operazioni di pagamento» al fine di assicurare che tutti i prestatori impegnati nella prestazione di servizi di pagamento siano ricompresi nell’ambito della proposta di direttiva come disposto nell’Allegato I. È opportuno che tali definizioni siano allineate con la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta [COM(2013) 550/3]; 2013/0265. È opportuno inserire la definizione di «bonifico» in quanto è uno degli strumenti di pagamento fondamentali della menzionata proposta di regolamento. La definizione qui inserita è in linea con il regolamento SEPA. L’inserimento delle definizioni di «pagamento transfrontaliero» e di «pagamento nazionale» dovrebbe dare maggiore chiarezza. |
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Modifica 13 |
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Articolo 9, paragrafo 1, capoverso introduttivo |
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Nota esplicativa In linea con lo scopo di armonizzare i requisiti in materia di tutela, il testo proposto in alternativa è suggerito al fine di assicurare che i fondi dell’utente dei servizi di pagamento siano adeguatamente tutelati, per tutti gli istituti di pagamento, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano impegnati in altre attività commerciali. |
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Modifica 14 |
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Articolo 12, paragrafo 1 |
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[…]
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[…]
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Nota esplicativa Fornire informazioni statistiche accurate è essenziale per il monitoraggio del rischio relativo agli istituti di pagamento. |
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Modifica 15 |
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Articolo 25, paragrafo 2 |
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Nota esplicativa È opportuno aggiungere l’Europol quale ulteriore autorità con la quale le autorità competenti per la vigilanza sui servizi di pagamento possono scambiare informazioni, in considerazione delle capacità e delle competenze dell’Europol nell’indagine e nel coordinamento a livello dell’Unione, della lotta, tra l’altro, alla contraffazione dell’euro, alla falsificazione e ad altri gravi crimini finanziari che coinvolgono strumenti di pagamento. Cfr. l’allegato alla decisione del Consiglio 2009/371/GAI (3). |
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Modifica 16 |
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Articolo 27, paragrafo 5, lettera a), nuovo |
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Nessun testo |
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Nota esplicativa Dal momento che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, devono consentire l’accesso ai conti di pagamento ai terzi prestatori di servizi di pagamento, consentire a questi ultimi di beneficiare di deroghe dagli obblighi in materia di vigilanza potrebbe condurre a rischi inaspettati. Inoltre, i servizi forniti dai terzi prestatori di servizi di pagamento sono solitamente forniti via Internet e quindi non sono limitati a un solo Stato membro. È opportuno, pertanto, che i terzi prestatori di servizi di pagamento non siano in grado di ottenere deroghe. |
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Modifica 17 |
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Articolo 35, paragrafo 2 |
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Nota esplicativa Per le operazioni di pagamento a livello nazionale, vale a dire quelle che non sono transfrontaliere, non appare necessario consentire agli Stati membri o alle loro autorità competenti di adeguare in modo significativo gli importi massimi di pagamento di cui all’articolo 35, paragrafo 1 a causa della deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore. Inoltre, consentire tale adeguamento darebbe luogo a regimi di deroga a livello nazionale estremamente divergenti, e ciò è in contrasto con l’obiettivo di un mercato europeo dei pagamenti al dettaglio integrato e armonizzato. |
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Modifica 18 |
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Article 39 |
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Nota esplicativa Tale inserimento fornisce un chiarimento sul fatto che, riguardo alle spese, i terzi prestatori di servizi di pagamento saranno in grado unicamente di dettagliare le proprie spese e non anche le spese imposte dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. |
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Modifica 19 |
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Articolo 40 |
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«Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal sistema del terzo prestatore di servizi di pagamento, quest’ultimo, in caso di frode o di controversia, mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni relative all’autorizzazione.» |
«Qualora un ordine di pagamento sia disposto dal sistema del terzo prestatore di servizi di pagamento, quest’ultimo, in caso di frode o di controversia, mette a disposizione del pagatore e del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento delle operazioni e le informazioni relative all’autorizzazione la prova che l’utente è stato autenticato conformemente all’articolo 58, paragrafo 2.» |
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Nota esplicativa Dato che è opportuno che le caratteristiche di sicurezza personalizzate non siano più condivise, il terzo prestatore di servizi di pagamento nel caso di controversia o di frode ha necessità di provare che a) il prestatore di servizi di pagamento ha confermato al terzo prestatore di servizi di pagamento che l’operazione è stata autorizzata, e b) che il cliente era stato indiscutibilmente autenticato in base alle caratteristiche di sicurezza personalizzate emesse dal terzo prestatore di servizi di pagamento. |
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Modifica 20 |
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Articolo 41 |
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«Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni: […].» |
«Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore di radicamento del conto fornisce al pagatore o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 37, paragrafo 1, le seguenti informazioni: […].» |
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Nota esplicativa Tale modifica fornisce un chiarimento sul fatto che il presente articolo si riferisca unicamente ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, dato che gli obblighi dei terzi prestatori di servizi di pagamento sono già delineati nell’articolo 39. Ciò si applica a situazioni in cui i terzi prestatori di servizi di pagamento sono impegnati anche per servizi di pagamento tradizionali. |
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Modifica 21 |
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Articolo 45, paragrafo 5, lettera g) (nuova) |
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Nessun testo |
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Nota esplicativa Gli utenti dei servizi di pagamento saranno in grado di esercitare il loro diritto, ai sensi dell’articolo 59 (nuovo), di bloccare i servizi di ordine di pagamento o di stilare liste di buoni o di cattivi terzi prestatori di servizi di pagamento soltanto se sono debitamente informati |
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Modifica 22 |
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Articolo 54, paragrafo 1 |
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Nota esplicativa Cfr. la nota esplicativa alla modifica 26. |
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Modifica 23 |
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Articolo 56, paragrafo 2 |
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Nota esplicativa Per le operazioni di pagamento a livello nazionale, vale a dire quelle che non sono transfrontaliere, non appare necessario consentire agli Stati membri o alle loro autorità competenti di adeguare in modo significativo gli importi massimi di pagamento di cui all’articolo 56, paragrafo 1, a causa della deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore. Inoltre, consentire tale adeguamento darebbe luogo a regimi di deroga a livello nazionale estremamente divergenti, e ciò è in contrasto con l’obiettivo di un mercato europeo dei pagamenti al dettaglio integrato e armonizzato. |
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Modifica 24 |
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Articolo 58 |
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È un principio fondamentale della sicurezza informatica che le credenziali utilizzate per autenticare l’utente dei servizi di pagamento non siano condivise con nessun terzo. Pertanto, è opportuno che il terzo prestatore di servizi di pagamento assicuri l’autenticazione a due fattori del cliente: a) reindirizzando il pagatore con una modalità sicura al suo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto; ovvero b) emettendo le proprie caratteristiche di sicurezza personalizzate. Entrambe le opzioni dovrebbero far parte di un’interfaccia europea standardizzata per l’accesso ai conti di pagamento. Tale interfaccia sicura standardizzata per l’accesso dei terzi prestatori di servizi di pagamento alle informazioni dei conti di pagamento, dovrebbe essere basata su uno standard europeo aperto e consentire, una volta che la direttiva sia stata recepita, a qualsiasi terzo prestatore di servizi di pagamento l’accesso ai conti di pagamento presso tutti i prestatori di servizi di pagamento all’interno dell’Unione. Tale interfaccia dovrebbe essere definita subito dopo l’adozione della proposta di direttiva dall’ABE in stretta cooperazione con la BCE e includere, come minimo, specifiche tecniche e funzionali e relative procedure. Inoltre, i terzi prestatori di servizi di pagamento dovrebbero: a) proteggere le caratteristiche di sicurezza personalizzate degli utenti dei servizi di pagamento; b) autenticarsi in modo inequivocabile presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dell’utente; c) evitare di conservare dati ottenuti accedendo ai conti di pagamento dell’utente, a parte le informazioni per l’identificazione di pagamenti disposti dai terzi prestatori di servizi di pagamento, quali il numero di riferimento, l’IBAN del pagatore e del beneficiario, l’ammontare dell’operazione; e d) evitare di utilizzare qualunque informazione per scopi diversi da quelli esplicitamente richiesti dal pagatore. |
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Modifica 25 |
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Articolo 59 |
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«Articolo 59 Accesso del terzo emittente di strumenti di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni
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«Articolo 59 Accesso del terzo emittente di strumenti di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e suo utilizzo delle informazioni
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Nota esplicativa Le disposizioni del presente articolo sull’accesso alle informazioni sui conti di pagamento e l’utilizzo delle informazioni da parte del terzo emittente di strumenti di pagamento, quali ad esempio carte di pagamento, sono in sostanza identiche alle disposizioni di cui all’articolo 58 che regolano l’accesso del terzo prestatore di servizi di pagamento alle informazioni sui conti di pagamento e al suo utilizzo delle informazioni. Conseguentemente, l’articolo 59 potrebbe essere soppresso senza alcun rischio di incertezza giuridica né per i prestatori di servizi di pagamento né per i pagatori che utilizzano i loro servizi. |
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Modifica 26 |
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Articolo 59 (nuovo) |
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Nessun testo |
«Articolo 59. Il pagatore deve avere il diritto di: i) dare istruzione ai propri prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare qualunque servizio di ordine di pagamento dal conto di pagamento del pagatore; ii) bloccare qualunque servizio di ordine di pagamento disposto da uno o più terzi prestatori di servizi di pagamento specificati; ovvero iii) autorizzare soltanto servizi di ordine di pagamento disposti da uno o più terzi prestatori di servizi di pagamento.» |
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Nota esplicativa In linea con le disposizioni sulla protezione del consumatore e sulla tutela degli utenti dei servizi di pagamento contenute nel considerando 13 e nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), punto iii) del regolamento SEPA, e per assicurare la coerenza giuridica, è opportuno inserire un nuovo articolo che garantisca agli utenti dei servizi di pagamento il diritto di istruire il proprio prestatore di servizi di pagamento di stilare liste di buoni o di cattivi terzi prestatori di servizi di pagamento. Tale disposizione non dovrebbe, comunque, applicarsi agli utenti di servizi di pagamento diversi dai consumatori (cfr. la modifica 22). Dato che l’istruzione deve provenire dal pagatore, ciò non può comportare un blocco automatico generalizzato o l’inserimento di un blocco generalizzato di terzi prestatori di servizi di pagamento, per effetto di termini e condizioni o contratti di un prestatore di servizi di pagamento. |
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Modifica 27 |
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Articolo 65, paragrafo 2 |
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Nota esplicativa Dal punto di vista della protezione del consumatore, è naturale che il pagatore si rivolga al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per il rimborso, dato che il rapporto con il terzo prestatore di servizi di pagamento potrebbe anche svolgersi in un’unica volta, per esempio per l’ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto potrebbe allora pretendere una compensazione da parte del terzo prestatore di servizi di pagamento, salvo che quest’ultimo provi di non essere responsabile dell’errore. La compensazione del terzo prestatore di servizi di pagamento dovrebbe seguire le stesse regole della compensazione per mancata esecuzione, esecuzione inesatta o tardiva di un’operazione di pagamento ai sensi dell’articolo 80, nonché il diritto di regresso in virtù dell’articolo 82. Tale compensazione potrebbe per esempio essere disponibile laddove il terzo prestatore di servizi di pagamento abbia emesso le proprie caratteristiche di sicurezza, ad esempio per una carta di pagamento. |
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Modifica 28 |
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Articolo 66, paragrafo 1 |
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Nota esplicativa È opportuno assicurare una protezione analoga al consumatore, indipendentemente dal canale attraverso il quale è stato disposto il pagamento. |
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Modifica 29 |
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Articolo 67, paragrafo 1 |
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Nota esplicativa Far dipendere il diritto di rimborso dagli acquisti effettuati desta preoccupazioni in materia di riservatezza, nonché perplessità in tema di efficienza e di costi. L’adozione della presente proposta significherebbe probabilmente che i diritti di rimborso illimitato previsti nell’ambito dello schema di addebito diretto SEPA non sarebbero più consentiti, causando un trattamento meno favorevole per il consumatore. La BCE suggerisce di introdurre, come regola generale, un diritto di rimborso incondizionato, per un periodo di otto settimane, per tutti gli addebiti diretti del consumatore. Per i beni o servizi destinati al consumo immediato, i debitori e i creditori potrebbero accordarsi separatamente ed espressamente sulla non applicazione di diritti di rimborso. La Commissione potrebbe stabilire tale elenco mediante un atto delegato. |
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Modifica 30 |
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Articolo 82, paragrafo 1 |
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Nota esplicativa È opportuno che anche le operazioni non autorizzate ricadano nell’ambito del diritto di regresso. Al fine di dare maggiore chiarezza, è auspicabile inserire la definizione del termine «intermediario» nella proposta di direttiva. |
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Modifica 31 |
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Articolo 85 |
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«Articolo 85 Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti
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«Articolo 85 Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti
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Nota esplicativa Le autorità di vigilanza e il SEBC sono le autorità competenti a elaborare orientamenti sulla gestione degli incidenti e la notifica degli incidenti per i prestatori di servizi di pagamento così come a elaborare orientamenti sulla condivisione delle notifiche di incidenti tra le autorità pertinenti. Assoggettare i prestatori di servizi di pagamento alla direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione, potrebbe interferire con le funzioni delle autorità di vigilanza e delle banche centrali, e dovrebbe pertanto essere evitato. Tuttavia, gli orientamenti elaborati dall’ENISA per altri settori e i requisiti stabiliti nell’atto di esecuzione della Commissione in conformità all’articolo 14, paragrafo 7 della proposta di direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione, potrebbero essere presi in considerazione al fine di assicurare un livello ragionevole di coerenza tra atti legislativi riguardanti settori specifici. Il mandato a emanare gli orientamenti sulla classificazione degli incidenti e sulla segnalazione degli incidenti è strettamente legato ai requisiti dettati nel presente articolo. Si suggerisce pertanto che tale mandato faccia parte del presente articolo, piuttosto che dell’articolo 86. |
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Modifica 32 |
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Articolo 86 |
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«Articolo 86 Attuazione e comunicazione
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«Articolo 86 Attuazione e comunicazione
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Nota esplicativa Gli obblighi di comunicazione per quanto riguarda i rischi operativi e di sicurezza dovrebbero essere definiti e valutati dalle autorità di vigilanza prudenziale e dalle banche centrali. È possibile una condivisione di informazioni con l’ENISA o con le autorità competenti ai sensi della direttiva sulla sicurezza delle reti e dell’informazione, laddove l’ABE sia l’autorità adeguata per effettuare il coordinamento. |
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Modifica 33 |
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Articolo 87 |
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Nota esplicativa Cfr. la nota esplicativa alla modifica 24. |
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Modifica 34 |
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Articolo 89, paragrafo 5 (nuovo) |
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Nessun testo |
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Nota esplicativa Procedure armonizzate per i reclami agevolerebbero la gestione di reclami transfrontalieri e contribuirebbero alla regolarità e all’efficienza delle procedure di conformità, supportando le autorità competenti nei loro compiti ai sensi della proposta di direttiva. |
(1) Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.
(2) Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del [data] recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell’informazione nell’Unione (GU L x, pag. x).
(3) Decisione del Consiglio 2009/371/GAI, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).