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Documento 32009O0024

Indirizzo della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2009 , che modifica l’Indirizzo BCE/2008/18 relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie (BCE/2009/24)

GU L 330 del 16.12.2009, pagg. 95–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/963/oj

16.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/95


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 dicembre 2009

che modifica l’Indirizzo BCE/2008/18 relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2009/24)

(2009/963/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

Considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di prolungare l’ampliamento di taluni criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nell’Indirizzo BCE/2008/18 del 21 novembre 2008 relativo a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie (1).

(2)

È pertanto necessario modificare l’Indirizzo BCE/2008/18 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’Indirizzo BCE/2008/18 è modificato come segue:

L’articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«Il presente indirizzo si applica a decorrere dal 1odicembre 2008 fino al 31 dicembre 2010 o fino alla data di scadenza dell’ultima operazione di rifinanziamento a 12 mesi avviata entro il 31 dicembre 2010, nel caso in cui questa abbia avuto luogo dopo tale data.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

Destinatari e misure di attuazione

1.   Le Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le BCN comunicano alla BCE le modalità con cui intendono conformarsi al presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 314 del 25.11.2008, pag. 14.


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