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Documento 32010D0019
2010/673/EU: Decision of the European Central Bank of 2 November 2010 amending Decision ECB/2007/7 concerning the terms and conditions of TARGET2-ECB (ECB/2010/19)
2010/673/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 2 novembre 2010 , che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2010/19)
2010/673/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 2 novembre 2010 , che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2010/19)
GU L 290 del 6.11.2010, pagg. 53–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022D0911
6.11.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 290/53 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 novembre 2010
che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2010/19)
(2010/673/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,
visto l’Indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1),
vista la decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 15 settembre 2010, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’Indirizzo BCE/2010/12 che modifica l’Indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (3), tra l’altro, a) al fine di tenere conto degli aggiornamenti per la versione 4.0 di TARGET2, in particolare per consentire ai partecipanti di accedere a uno o più conti PM utilizzando un accesso via Internet; e b) per riflettere talune modifiche tecniche a seguito dell’entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e chiarire alcune questioni. |
(2) |
È necessario apportare alla decisione BCE/2007/7 delle modifiche adeguative, al fine di dare attuazione a taluni degli elementi dell’Indirizzo BCE/2010/12 nei termini e nelle condizioni di TARGET2-BCE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
L’allegato della decisione BCE/2007/7 che contiene i termini e le condizioni di TARGET2-BCE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.
(2) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.
(3) GU L 261 del 5.10.2010, pag. 6.
ALLEGATO
I termini e le condizioni di TARGET2-BCE sono modificati come segue:
1) |
l’articolo 1 è modificato come segue:
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2) |
l’articolo 28, paragrafo 2, è modificato come segue:
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3) |
all’articolo 32, paragrafo 2, la parola «Community» è sostituita con la parola «Union»; |
4) |
l’articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering, the financing of terrorism, proliferation-sensitive nuclear activities and the development of nuclear weapons delivery systems, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider’s data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.»; |
5) |
all’articolo 34, paragrafo 1, la parola «SWIFT» è sostituita con la parola «BIC»; |
6) |
l’articolo 38, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Union, any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main.»; |
7) |
nell’appendice I, le ultime tre righe della tabella di cui al paragrafo 2, punto 1, sono sostituite dalle seguenti:
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8) |
nell’appendice V, l’ultima riga della tabella di cui al paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:
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