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Documento 32007O0010

Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 settembre 2007 , che modifica gli allegati I e II dell’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2007/10)

GU L 284 del 30.10.2007, pagg. 34–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2007/700/oj

30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/34


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 settembre 2007

che modifica gli allegati I e II dell’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2007/10)

(2007/700/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2 nonché il primo paragrafo dell’articolo 20,

visto l’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1),

considerando che:

(1)

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 necessita di essere modificato in ragione dei recenti cambiamenti relativi alla definizione ed all’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. Tali cambiamenti si riferiscono tra l’altro alle attività idonee ed all’eliminazione delle operazioni temporanee dall’elenco delle operazioni di fine-tuning.

(2)

In conformità della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Cipro il 1o gennaio 2008 (2), Cipro soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga a suo favore prevista dall’articolo 4 dell’atto d’adesione sarà abrogata con effetto del 1o gennaio 2008. In conformità della decisione 207/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE relativa all’adozione della moneta unica da parte di Malta il 1o gennaio 2008 (3), Malta soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga a suo favore prevista dall’articolo 4 dell’atto d’adesione sarà abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008. In considerazione di quanto sopra previsto, è necessario modificare la tavola dei siti Internet dell’Eurosistema contenuta nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7.

(3)

L’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (4), istituisce il sistema TARGET2 in sostituzione dell’attuale sistema TARGET, così come stabilito nell’articolo 14, paragrafo 2, dell’indirizzo BCE/2007/2. Le banche centrali nazionali (BCN) migreranno in TARGET2 secondo il programma stabilito nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2. In considerazione di ciò, è necessario modificare i riferimenti a TARGET negli allegati I e II dell’indirizzo BCE/2000/7,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche degli articoli I e II

1.   L’allegato I, dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificato in conformità dell’allegato I del presente indirizzo.

2.   L’allegato II dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificato in conformità dell’allegato II del presente indirizzo.

Articolo 2

Modifiche della tavola dei siti Internet dell’Eurosistema

La tavola dei siti Internet dell’Eurosistema, contenuta nell’allegato 5 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è sostituita dalla tabella contenuta nell’allegato III del presente indirizzo.

Articolo 3

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo entro e non oltre il 30 settembre 2007.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 19 novembre 2007. L’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Articolo 5

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 settembre 2007.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2006/12 (GU L 352 del 13.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

(3)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.

(4)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:

A.   Modifiche connesse alla definizione ed attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema

1)

Nel capitolo 1, sezione 1.1, la frase seguente è inserita dopo la quinta frase:

«Le banche centrali nazionali (BCN), se necessario per l’attuazione della politica monetaria, possono condividere singole informazioni tra i membri dell’Eurosistema, come ad esempio dati operativi connessi alle controparti che partecipano alle operazioni dell’Eurosistema (1).

2)

Nel capitolo 1, sezione 1.3.1, il terzo trattino sulle «operazioni di fine-tuning» è modificato come segue:

a)

la seguente frase è inserita dopo la prima frase:

«Le operazioni di fine-tuning possono essere eseguite nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento delle riserve per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato a seguito della ripartizione derivante dalle ultime operazioni di rifinanziamento principali.»;

b)

la conseguente terza frase è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di fine-tuning sono prevalentemente eseguite come operazioni temporanee, ma possono anche assumere la forma o di operazioni di swap in valuta o di raccolta di depositi a tempo determinato.»

3)

Nel capitolo 1, tabella 1, sotto il titolo «operazioni di fine-tuning», la seconda sub-colonna contenente le seguenti parole: «acquisti definitivi», «vendite definitive», «procedure non regolari» e «procedure bilaterali», è cancellata.

4)

Nel capitolo 1, la sezione 1.4 è modificata come segue:

a)

la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Le istituzioni assoggettate agli obblighi di riserva ai sensi dell’articolo 19.1 dello statuto del SEBC potranno accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti e prendere parte alle operazioni di mercato aperto basate su aste standard cosi come alle operazioni definitive.»;

b)

la quarta frase è cancellata.

5)

Nel capitolo 1, sezione 1.5, la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Il 1o gennaio 2007, il quadro definito dalla lista unica ha sostituito il sistema a due livelli in vigore a partire dall’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria.»

6)

Nel capitolo 3, il paragrafo introduttivo è modificato come segue:

a)

la seguente frase è inserita dopo la quarta frase:

«Le operazioni strutturali possono anche essere condotte mediante operazioni definitive, ossia acquisti e vendite.»;

b)

la conseguente sesta frase è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, l’Eurosistema ha altri due strumenti a disposizione per effettuare operazioni di fine-tuning: le operazioni di swap in valuta e la raccolta di depositi a tempo determinato.»

7)

Nel capitolo 3, sezione 3.1.4, la frase seguente è inserita dopo la seconda frase:

«Le operazioni di fine-tuning possono essere eseguite nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento delle riserve per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato a seguito della ripartizione derivante dalle ultime operazioni di rifinanziamento principali.»

8)

Nel capitolo 3, la sezione 3.2 è modificata come segue:

a)

la seconda frase sotto il titolo «Tipo di strumento» è sostituito dalla seguente:

«Tali operazioni sono eseguite solo a fini di tipo strutturale.»;

b)

sotto il titolo «Altre caratteristiche operative», il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

esse sono normalmente eseguite in maniera decentralizzata dalle BCN;».

9)

Nel capitolo 4, la sezione 4.1 è modificata come segue:

a)

sotto il titolo «Condizioni di accesso», la prima frase del secondo paragrafo è modificata come segue:

«Al termine di ogni giornata lavorativa, le posizioni debitorie delle controparti sui conti di regolamento che esse detengono presso le banche centrali nazionali vengono automaticamente considerate come richieste di rifinanziamento marginale.»;

b)

sotto il titolo «Durata e tasso di interesse», la seconda frase del secondo paragrafo è aggiornata come segue:

«La BCE può variare in qualsiasi momento il tasso di interesse effettivo, al più presto a decorrere dalla giornata operativa dell’Eurosistema successiva (2)  (3).

10)

Nel capitolo 5, sezione 5.2, sotto il titolo «Operazioni eseguite nelle borse valori e tramite operatori di mercato», la terza frase è cancellata.

11)

Nel capitolo 5, sezione 5.3.2, la seconda frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, per ragioni operative, l’Eurosistema può occasionalmente applicare altre date di regolamento per tali operazioni, in particolare per le operazioni definitive e per gli swap in valuta (cfr. la tabella 3).»

12)

Nel capitolo 6, sezione 6.1, la terza frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Questo nuovo quadro, denominato anche “lista unica”, è entrato in vigore il 1o gennaio 2007 e ha sostituito il sistema a due livelli in vigore a partire dall’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria».

13)

Nel capitolo 6, la sezione 6,1 è modificata come segue:

a)

la nota 2 è sostituita dalla seguente:

«I “fonds communs de creances” (FCC) francesi che erano stati inseriti nella lista di primo livello ed emessi precedentemente al 1o maggio 2006 rimarranno idonei per un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2008. I FCC emessi a partire dal 1o maggio 2006 non sono idonei.»;

b)

la prima frase del quarto paragrafo è sostituita dalla seguente:

«I criteri d’idoneità per le due categorie di attività sono uniformi per l’intera area dell’euro e sono indicati nella sezioni 6.2 (4).

14)

Nel capitolo 6, sezione 6.2.1, sotto il titolo «Luogo di emissione», la nota 6 è sostituita dalla seguente:

«A decorrere dal 1o gennaio 2007, per essere idonei, i titoli di debito internazionali al portatore, emessi attraverso un sistema di deposito accentrato internazionale (SDAI), devono essere emessi nella forma di New Global Notes (NGN) ed essere depositati presso un servizio di custodia comune (Common Safekeeper), costituito da uno SDAI o, ove applicabile, da uno SDA che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla BCE. I titoli di debito internazionali al portatore emessi sotto forma di Classical Global Notes (CGN) anteriormente al 1o gennaio 2007 e i titoli fungibili emessi con il medesimo codice ISIN in tale data o successivamente, restano idonei fino alla scadenza.»

15)

Nel capitolo 6, sezione 6.2.1, sotto il titolo «Mercati idonei», la seguente nota 12 è inserita alla fine del paragrafo:

«Le attività negoziabili, che sono state accettate come attività di secondo livello, emesse anteriormente al 31 maggio 2007 e negoziate su mercati regolamentati che soddisfano al momento i requisiti di sicurezza ed accessibilità dell’Eurosistema, ma non quelli di trasparenza, rimangono idonee fino al 31 dicembre 2009, purché esse soddisfino gli altri criteri di idoneità e diventino inidonee dopo tale data. Ciò non si applica alle attività negoziabili scoperte emesse dagli enti creditizi che sono state accettate come attività di secondo livello e che sono diventate inidonee il 31 maggio 2007.»

16)

Nel capitolo 6, sezione 6.2.1, sotto il titolo «Sede dell’emittente/del garante», la seguente nota 14 è inserita alla fine della prima frase:

«Le attività negoziabili emesse prima del 1o gennaio 2007 da un soggetto che non è insediato nel SEE o in uno dei paesi del G 10 non appartenenti al SEE, ma garantite da un soggetto insediato nel SEE, rimangono idonee fino al 31 dicembre 2011 purché soddisfino gli altri criteri d’idoneità ed i requisiti applicati ai garanti come stabilito nella sezione 6.3.2, e diventino idonee dopo tale data.»

17)

Nel capitolo 6, sezione 6.3.2, nel primo trattino riguardante la «Valutazione della qualità creditizia da parte di una ECAI», la precedente nota 26, ora rinumerata come nota 28, alla fine della prima frase è sostituita come segue:

«Gli elevati standard di credito per coperti da obbligazioni bancarie emessi a partire dal 1o gennaio 2008 sono valutati sulla base dell'elenco di criteri summenzionati. I coperti da obbligazioni bancarie emessi anteriormente al 1o gennaio 2008 sono considerati soddisfare gli elevati standard di credito se essi ottemperano rigorosamente ai criteri stabiliti nell’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM».

18)

Nel capitolo 6, sezione 6.6.1, nel secondo trattino, l’attuale nota 50 è cancellata.

19)

Gli allegati dell’allegato I sono rinominati «Appendici».

20)

Nella seguente appendice 2 dell’allegato I, nella definizione di «Operazione di mercato aperto» la quarta frase è sostituita dalla seguente:

«Inoltre, le emissioni di certificati di debito e le operazioni definitive sono a disposizione per le operazioni strutturali, mentre gli swap in valuta e la raccolta di depositi a tempo determinato sono utilizzabili per operazioni di fine tuning.»

B.   Modifiche connesse all’istituzione di TARGET2

21)

Nell’elenco «Siglario», la linea riguardante «TARGET» è modificata come segue:

«TARGET

il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, come definito nell’indirizzo BCE/2005/16.

TARGET2

il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, come definito nell’indirizzo BCE/2007/2.»

22)

Nel capitolo 4, sezione 4.1, il testo sotto il titolo «Condizioni di accesso» è modificato come segue:

a)

la terza frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«L’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è concesso solo nei giorni in cui i) TARGET2 (5); e ii) il pertinente sistema di regolamento delle operazioni in titoli (SSS) sono operativi (6).

b)

il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Può essere concesso ad una controparte di accedere alle operazioni di rifinanziamento marginale inoltrando una richiesta alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui è insediata. Per consentire alla banca centrale nazionale di soddisfare la richiesta in TARGET2 nello stesso giorno, questa deve essere ricevuta dalla banca centrale nazionale al più tardi entro 15 minuti dopo l’orario di chiusura di TARGET2 (7)  (8). In linea generale, l’orario di chiusura di TARGET2 è le 18.00 ora BCE (OEC.). Il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di un periodo di mantenimento delle riserve (9). La richiesta deve specificare l’ammontare del credito e le attività sottostanti conferite a garanzia, qualora queste ultime non siano state preventivamente depositate o consegnate alla banca centrale nazionale.

23)

Nel capitolo 4, sezione 4.1, sotto il titolo «Durata e tasso d’interesse», la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, il credito è rimborsato nella giornata successiva in cui i) TARGET2; e ii) il pertinente sistema di regolamento delle transazioni in titoli (SRT) sono operativi, al momento dell’apertura dei sistemi stessi.»

24)

Nel capitolo 4, sezione 4.2, il testo sotto il titolo «Condizioni di accesso» è modificato come segue:

a)

la terza frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«L’accesso alle operazioni di deposito è concesso solo nelle giornate in cui TARGET2 è aperto.»;

b)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per costituire depositi presso la banca centrale, la controparte deve inoltrare una richiesta alla banca centrale nazionale dello Stato membro in cui risiede. Per consentire alla banca centrale nazionale di soddisfare la richiesta in TARGET2 nello stesso giorno, questa deve essere ricevuta dalla banca centrale nazionale al più tardi entro 15 minuti dopo l’orario di chiusura di TARGET2 che, in linea generale, è le 18.00 ora BCE (O.E.C.) (10)  (11). Il termine per richiedere l’accesso all’operazione di rifinanziamento marginale è posticipato di altri 15 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve (12). La richiesta deve specificare l'ammontare del deposito.

25)

Nel capitolo 4, sezione 4.2, sotto il titolo «Durata e tasso d’interesse», la seconda frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Per le controparti che partecipano direttamente a TARGET2, i depositi scadono nella giornata successiva in cui TARGET2 è operativo, al momento dell’apertura del sistema stesso.»

26)

Nel capitolo 5, sezione 5.3.2, la prima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni effettuate dall’Eurosistema su iniziativa delle controparti e le operazioni di mercato aperto vengono regolate sui conti detenuti dalle controparti presso le banche centrali nazionali o sui loro conti presso le banche di regolamento partecipanti a TARGET2.»

27)

Nel capitolo 5, sezione 5.3.2, la prima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di mercato aperto effettuate mediante aste standard, ossia le operazioni di rifinanziamento principali, le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e le operazioni di tipo strutturale, sono normalmente regolate il primo giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione nel quale i) TARGET2; e ii) tutti i pertinenti sistemi di regolamento delle operazioni in titoli (SSS) sono aperti.»

28)

Il capitolo 5, sezione 5.3.3, è sostituito dal seguente:

«5.3.3.   Elaborazione di fine giornata

Le procedure di fine giornata sono specificate nella documentazione relativa a TARGET2. In linea generale, l’orario di chiusura di TARGET2 è le 18.00 ora BCE (OEC.). Nessun ulteriore ordine di pagamento viene accettato per l’elaborazione in TARGET2 dopo l’orario di chiusura, sebbene alcuni ordini accettati prima di tale orario possano essere ancora in fase di elaborazione. Le richieste d’accesso delle controparti alle operazioni di rifinanziamento marginale o di deposito devono essere presentate alla rispettiva banca centrale nazionale al più tardi entro 15 minuti dopo l’orario di chiusura di TARGET2. Il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema è posticipato di altri 15 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve (13).

Ogni saldo negativo sui conti di regolamento in TARGET2 delle controparti autorizzate, che permanga dopo la conclusione delle procedure di controllo di fine giornata, viene automaticamente considerato una richiesta di rifinanziamento marginale (cfr. la sezione 4.1).

29)

Nel capitolo 6, sezione 6.6.1, l’ultima frase della sezione è sostituita dalla seguente:

«In circostanze eccezionali o se necessario ai fini di politica monetaria, la BCE può decidere di estendere l’orario di chiusura del CCBM fino all’orario di chiusura di TARGET2.»

30)

Tutte le note non menzionate sopra sono rinumerate di conseguenza.

31)

La conseguente appendice 2 («Glossario») dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è modificata come segue:

i)

il termine «fine giornata» è sostituito dal seguente:

«Fine giornata: orario della giornata lavorativa successivo alla chiusura di TARGET2 in cui i pagamenti elaborati in TARGET2 sono conclusi per la giornata. Qualora applicabile, il termine si riferisce al sistema TARGET, fino a quando la BCN non sia migrata a TARGET2.»;

ii)

il termine «Procedura Interlinking» è cancellato;

iii)

il termine «RTGS (regolamento lordo in tempo reale)» è sostituito dal seguente:

«Sistema di RTGS (regolamento lordo in tempo reale): sistema di regolamento in cui l’elaborazione e il regolamento avvengono per singola transazione, senza effettuare continue compensazioni in tempo reale. Cfr. anche TARGET2.»;

iv)

la voce «Conto di regolamento» è sostituita dalla seguente:

«Conto di regolamento: un conto detenuto presso la banca centrale da un partecipante diretto in TARGET2 per il regolamento dei pagamenti.»;

v)

la voce «TARGET» è sostituita dalla seguente:

«TARGET: sistema precedente a TARGET2, operante su una struttura decentralizzata che collega tra loro i sistemi nazionali RTGS e il meccanismo di pagamento della BCE. Il sistema TARGET è sostituito dal sistema TARGET2, conformemente al programma di migrazione specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2.»;

vi)

dopo il termine «TARGET» il seguente testo è inserito:

«TARGET2 (Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale): sistema di regolamento lordo in tempo reale per l’euro, che fornisce il regolamento dei pagamenti in euro in moneta di banca centrale. TARGET2 è istituito ed opera sulla base della SSP, attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e attraverso la quale i pagamenti sono ricevuti con la stessa modalità tecnica. TARGET2 è giuridicamente strutturato come una molteplicità di sistemi RTGS (sistemi componenti di TARGET2).»


(1)  Tale informazione è soggetta al requisito del segreto professionale in conformità dell’articolo 38 dello statuto del SEBC.»

(2)  In tutto il documento, il termine “giornata lavorativa dell’Eurosistema” si riferisce ad ogni giornata nella quale la BCE e almeno una banca centrale nazionale sono operative ai fini dello svolgimento di operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)  Il Consiglio direttivo di solito prende le decisioni sulle modifiche ai tassi d’interesse nell’ambito della valutazione della propria posizione di politica monetaria nel corso della prima riunione del mese. Normalmente, tali decisioni hanno effetto solo a partire dall’inizio del nuovo periodo di mantenimento.»

(4)  Durante il periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 2011 per una specifica categoria di strumenti relativa ad attività non negoziabili, i crediti, un limitato numero di criteri di idoneità ed operativi potrebbe divergere lungo l'intera area dell'euro (cfr. sezione 6.2.2).»

(5)  I riferimenti a “TARGET2” devono essere considerati come riferimenti a “TARGET”, fino a quando la BCN non abbia migrato a TARGET2. A partire dal 19 novembre 2007, l’infrastruttura tecnica decentralizzata di TARGET sarà sostituita dalla piattaforma unica condivisa di TARGET2 attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e attraverso la quale i pagamenti sono ricevuti con la stessa modalità tecnica. La migrazione a TARGET2 è prevista in tre gruppi di paesi, cosa che permette agli utilizzatori di TARGET di migrare a TARGET2 in diversi momenti ed in diverse date predefinite. La composizione dei gruppi di paesi è la seguente: gruppo 1 (19 novembre 2007): Austria, Germania, Lussemburgo e Slovenia; gruppo 2 (18 febbraio 2008): Belgio, Finlandia, Francia, Irlanda, Olanda, Portogallo e Spagna; e gruppo 3 (19 maggio 2008): Grecia, Italia e la BCE. Una quarta data di migrazione (15 settembre 2008) è mantenuta in riserva, come misura d’emergenza. Alcune BCN non partecipanti saranno anche collegate a TARGET2 sulla base di un distinto accordo: Cipro, Lettonia, Lituania e Malta (nel gruppo 1) nonché Danimarca, Estonia e Polonia (nel gruppo 3).

(6)  Inoltre, l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale è concesso quando i requisiti dell’infrastruttura del sistema di pagamento nel RTGS sono stati soddisfatti.»;

(7)  In alcuni Stati membri, la BCN, od alcune delle sue filiali, potrebbe non essere aperta in determinate giornate lavorative dell’Eurosistema, ai fini dello svolgimento di operazioni di politica monetaria, in ragione delle festività nazionali e regionali. In tali casi, la BCN è tenuta ad informare in anticipo le controparti degli accordi necessari all’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale durante le festività.

(8)  I giorni di chiusura di TARGET e/o TARGET2 sono annunciati sul sito Internet della BCE (www.ecb.int) e sul sito Internet dell’Eurosistema (cfr. appendice 5).

(9)  Fino a quando una BCN non è migrata a TARGET2, il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale per tale BCN sarà 30 minuti dopo l’orario di chiusura del sistema (18.00 OEC), posticipabile di ulteriori 30 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve.»

(10)  Cfr. la nota 2 in questo capitolo.

(11)  Cfr. la nota 3 in questo capitolo.

(12)  Fino a quando una BCN non è migrata a TARGET2, il termine per richiedere l’accesso al deposito per tale BCN sarà 30 minuti dopo l’orario di chiusura del sistema (18.00 OEC), posticipabile di altri 30 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di un periodo di mantenimento delle riserve.»

(13)  Fino a quando una BCN non è migrata a TARGET2, il termine per richiedere l’accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema per tale BCN sarà 30 minuti dopo l’orario di chiusura del sistema (18.00 OEC), posticipabile di altri 30 minuti nell’ultimo giorno lavorativo dell’Eurosistema di ciascun periodo di mantenimento delle riserve.»


ALLEGATO II

L’allegato II dell’indirizzo BCE/2000/7 («Caratteristiche minime comuni») è modificato come segue:

1)

Il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«Le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN devono definire, con riguardo all’obbligo di effettuare un pagamento, la “giornata lavorativa” come ogni giornata nella quale TARGET2 (1) è operativo per effettuare tale pagamento e, riguardo all’obbligo di consegnare attività, come ogni giornata nella quale i sistemi di regolamento titoli attraverso i quali devono essere offerte le attività siano operanti nel luogo in cui la consegna dei titoli pertinenti deve essere effettuata.

2)

Il paragrafo 20, lettera b), punto ii) è sostituito dal seguente:

«In base alle somme così stabilite, la BCN deve calcolare quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell’altra alla data di acquisto. Le somme dovute da una parte devono essere compensate con quelle dovute dall’altra parte e solo il saldo netto è esigibile dalla parte il cui credito è valutato quindi di importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un pagamento. Ai fini di questo calcolo, ogni somma non denominata in euro deve essere convertita in euro alla data appropriata e al tasso calcolato in conformità del paragrafo 16.»

3)

Il paragrafo 31, lettera b) è sostituita dal seguente:

«In base alle somme così stabilite, la BCN deve calcolare quanto è dovuto da ciascuna parte nei confronti dell’altra alla data di ritrasferimento. Le somme dovute da una parte devono essere convertite in euro, quando necessario, in conformità del paragrafo 16 e compensate con le somme dovute dagli altri. Solamente il saldo netto è pagato dalle parti che hanno in questo modo un credito valutato di importo minore. Tale saldo netto è dovuto e pagato il giorno successivo in cui TARGET2 è operativo per effettuare un tale pagamento.»


(1)  Qualora applicabile, il riferimento a “TARGET2” deve essere interpretato come riferimento a “TARGET”, fino a quando la BCN non abbia migrato a TARGET2.»


ALLEGATO III

La tabella dei siti Internet dell’Eurosistema contenuta nella nuova appendice 5 dell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7 è sostituita dalla seguente:

«Banca centrale

Sito Internet

Banca centrale europea

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banca centrale di Cipro

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


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