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Documento 32003O0002

Indirizzo della Banca centrale europea, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2003/2)

GU L 241 del 26.9.2003, pagg. 1–460 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 004 pag. 3 - 392
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 006 pag. 3 - 393
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 006 pag. 3 - 393

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/09/2007; abrogato da 32007O0009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/652/oj

32003O0002

Indirizzo della Banca centrale europea, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie (BCE/2003/2)

Gazzetta ufficiale n. L 241 del 26/09/2003 pag. 0001 - 0460


Indirizzo della Banca centrale europea

6 febbraio 2003

relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie

(BCE/2003/2)

(2003/652/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), come modificato dal regolamento BCE/2002/8(2), prevede che, per la regolare compilazione di detto bilancio consolidato, le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) soggette agli obblighi di segnalazione comunichino le informazioni statistiche relative ai propri bilanci alla banca centrale nazionale (BCN) dello Stato membro nel quale hanno sede. È quindi necessario definire le modalità e le procedure che le BCN devono seguire per segnalare alla Banca centrale europea (BCE) le informazioni statistiche raccolte dai soggetti segnalanti nonché dai propri bilanci, conformemente al regolamento BCE/2001/13. A fini di segnalazione statistica, la BCE ricava dal proprio bilancio dati analoghi a quelli che le BCN ricavano dai rispettivi bilanci. Gli aggregati monetari calcolati dalla BCE possono includere depositi e altri strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, emessi dall'amministrazione centrale. È altresì necessario definire tali modalità e procedure per il regolare calcolo delle statistiche di flusso ricavate dal bilancio consolidato del settore delle IFM e dalle informazioni supplementari che devono pervenire dalle BCN.

(2) In seguito all'adozione dell'Indirizzo BCE/2002/5 del 30 luglio 2002 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie(3), lo scambio di informazioni statistiche nell'ambito dell'Eurosistema si è intensificato in modo significativo in ragione dell'entrata in vigore del regolamento BCE/2001/13 e del regolamento BCE/2001/18 del 20 dicembre 2001 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore(4). Pertanto, è opportuno aggiornare gli allegati dell'Indirizzo BCE/2002/5 a mezzo del presente indirizzo.

(3) La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica nell'Unione europea (UE), la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse.

(4) Al fine di realizzare analisi macroprudenziali e strutturali a livello europeo è necessario disporre di dati supplementari relativi ai bilanci degli enti creditizi e ad altri indicatori strutturali relativi al sistema bancario.

(5) Per completare il quadro statistico dell'area dell'euro sono necessari dati supplementari relativi agli altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (di seguito "AIF"). Infatti, le attività intraprese dagli AIF sono simili e complementari a quelle intraprese dalle IFM. È quindi particolarmente importante raccogliere i dati di bilancio sugli AIF interamente o parzialmente posseduti dalle IFM, poiché ai fini statistici della BCE essi non sono contemplati nei bilanci delle IFM. In quest'ambito la BCE, in un'ottica di breve termine, compila le statistiche avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale.

(6) Sono inoltre necessari dati supplementari relativi alle vendite ed ai trasferimenti dei crediti delle IFM a terzi (cartolarizzazione) per poter osservare il loro possibile impatto sui crediti concessi da enti creditizi ad altri settori residenti. Le vendite e i trasferimenti dei crediti delle IFM a terzi possono ridurre gli importi segnalati dalle IFM senza di fatto influire sul finanziamento di altri settori residenti.

(7) La BCE può fungere da punto di raccolta per le BCN ai fini della trasmissione al FMI di informazioni statistiche supplementari relative al settore monetario e bancario.

(8) Occorre stabilire determinate regole comuni per la pubblicazione, ad opera delle BCN, delle informazioni statistiche relative al bilancio consolidato del settore delle IFM onde garantire la corretta divulgazione dei relativi aggregati chiave rilevanti per il mercato.

(9) Il regolamento BCE/2002/13 stabilisce che le informazioni statistiche fornite dagli enti creditizi in linea con i propri principi vengono utilizzate per calcolare l'aggregato soggetto a riserva in conformità con il regolamento BCE/1998/15 del 1o dicembre 1998 sull'applicazione di riserve obbligatorie minime(5), come da ultimo modificato dal regolamento BCE/2002/3(6). A fini analitici, la BCE è tenuta a produrre statistiche mensili sulla disaggregazione, per tipo di passività, dell'aggregato soggetto a riserva nel suo complesso.

(10) Il regolamento BCE/2001/13 assegna altresì alla BCE il compito di redigere e aggiornare l'elenco delle IFM a fini statistici, tenendo conto dei requisiti in termini di frequenza e tempestività derivanti dal suo uso nel contesto del sistema di riserve minime del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). È pertanto necessario definire gli schemi e le procedure che le BCN debbono seguire per segnalare alla BCE le informazioni da questa richieste per l'espletamento di tale compito.

(11) Al fine di migliorare la qualità delle statistiche di bilancio nel settore delle IFM dell'area dell'euro, è utile fissare norme comuni per estrapolare i dati relativi alle IFM di piccole dimensioni, esentate dagli obblighi di segnalazione integrale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento BCE/2001/13.

(12) Le informazioni relative alle emissioni di titoli integrano le statistiche relative al settore IFM, in quanto i prenditori vedono nelle emissioni di titoli un'alternativa al finanziamento bancario e i detentori di attività finanziarie possono considerare i titoli emessi da operatori non bancari come parziali sostituti dei depositi bancari e dei titoli negoziabili emessi dalle banche. La disaggregazione per settore dell'attività di emissione evidenzia il peso relativo alla domanda dei settori pubblico e privato sui mercati dei capitali ed è di ausilio nella rilevazione dell'andamento dei tassi di interesse di mercato, segnatamente per le scadenze a medio e lungo termine. Le informazioni sulle emissioni di titoli in euro possono essere utilizzate per determinare il ruolo dell'euro sui mercati finanziari internazionali; a tal fine sono necessarie statistiche sulle emissioni di titoli riguardanti tutte le emissioni effettuate dai residenti nell'area dell'euro in una qualunque valuta nonché tutte le emissioni in euro nel resto del mondo, sul mercato sia nazionale che internazionale. In quest'ambito la BCE segue attualmente un'ottica di breve termine, compilando le statistiche in materia di titoli emessi avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale ed internazionale.

(13) La BCE, inoltre, per meglio comprendere la struttura ed il funzionamento del meccanismo di trasmissione dei prezzi per gli aggregati monetari e nei mercati finanziari, oltre che per valutare le condizioni finanziarie a livello settoriale, ritiene necessario controllare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni dei tassi d'interesse applicati alle operazioni di rifinanziamento principali del SEBC. A tal fine è indispensabile disporre di informazioni statistiche sull'evoluzione dei tassi d'interesse applicati dalle IFM ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore (di seguito "tassi di interesse delle IFM"); è, pertanto, necessario definire gli schemi e le procedure che le BCN debbono seguire per segnalare alla BCE tali informazioni, in conformità con il regolamento BCE/2001/18. Finché non saranno disponibili, a livello di area dell'euro, statistiche sui tassi di interesse delle IFM di qualità soddisfacente, la BCE segue un approccio di breve periodo che consiste nel raccogliere, avvalendosi delle informazioni disponibili a livello nazionale e senza imporre un ulteriore onere sugli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, un numero limitato di tassi d'interesse aggregati al dettaglio che coprono l'area dell'euro, considerata come un unico territorio economico. Per un'analisi più approfondita dei tassi di interesse al dettaglio la BCE intende, quindi, basarsi in particolare sui tassi nazionali di riferimento, ossia quei tassi d'interesse considerati i principali indicatori della situazione dei mercati finanziari al dettaglio negli Stati membri interessati e che sono normalmente monitorati dagli utenti.

(14) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del Comitato per le statistiche del SEBC. Le BCN hanno la facoltà di proporre modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo attraverso il Comitato per le statistiche.

(15) In conformità dell'articolo 12.1 e dell'articolo 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1. i termini "Stati membri partecipanti" e "residente" hanno il significato loro assegnato nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(7);

2. per "area dell'euro" si intende il territorio economico degli Stati membri partecipanti e la BCE;

3. per "Eurosistema" si intende la BCE e le BCN degli Stati membri partecipanti;

4. il termine "ente creditizio" ha il significato assegnatogli nell'allegato I al regolamento BCE/2001/13, parte 1, sezione I.2.

Articolo 2

Bilancio consolidato del settore delle IFM ed estrazione dei flussi

1. Le BCN compilano e segnalano due bilanci aggregati dei sottosettori "banca centrale" e "altre IFM" del rispettivo Stato membro, in conformità del regolamento BCE/2001/13. In particolare, le informazioni statistiche richieste relative al bilancio della banca centrale sono ulteriormente definite nelle tavole di raccordo ai fini delle statistiche monetarie e bancarie di cui all'allegato I. Ai fini della segnalazione statistica, la BCE ricava dal proprio bilancio dati corrispondenti a quelli che le BCN ricavano dai propri bilanci. Le BCN, in quanto soggetti che compilano i rispettivi bilanci, nella loro regolare attività di monitoraggio della coerenza tra il bilancio aggregato di fine mese dell'Eurosistema a fini statistici e la situazione contabile settimanale dello stesso, nonché nella loro regolare segnalazione alla BCE degli esiti di tale monitoraggio, seguono la procedura di cui all'allegato II. La BCE, in quanto soggetto che compila il proprio bilancio, segue la medesima procedura. Tali informazioni statistiche sono trasmesse conformemente al calendario di cui all'allegato III.

2. Le BCN segnalano, nella misura in cui sono disponibili, ulteriori informazioni statistiche sulla moneta elettronica emessa da IFM e da istituzioni diverse dalle IFM, conformemente all'elenco di voci di cui all'allegato IV. I dati mensili sono forniti alla BCE almeno due volte l'anno. La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra, su base annua, le caratteristiche dei sistemi di moneta elettronica nella UE, la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse.

3. Per consentire alla BCE di effettuare un'analisi macroprudenziale e dei mutamenti strutturali in relazione al settore bancario europeo, le BCN segnalano i dati di bilancio relativi al settore degli enti creditizi e gli altri indicatori strutturali in conformità con gli allegati V e VI.

4. Ai fini del calcolo degli aggregati monetari, le BCN segnalano informazioni statistiche sui depositi e sulle disponibilità in contanti e in titoli delle amministrazioni pubbliche, conformemente a quanto previsto dall'allegato VII, nonché dati relativi ai titolari di quote e partecipazioni in fondi comuni monetari, conformemente alla disaggregazione per residenza di cui all'allegato VIII, ad integrazione e con la stessa frequenza e tempestività delle informazioni statistiche fornite in conformità del regolamento BCE/2001/13.

5. Nei limiti in cui le informazioni statistiche sono disponibili, anche sulla base delle stime migliori, e nella misura in cui l'attività in questione è significativa dal punto di vista monetario, le BCN segnalano ulteriori informazioni statistiche in linea con l'elenco di voci per memoria di cui all'allegato IX, ad integrazione e con la stessa frequenza e tempestività delle informazioni statistiche fornite in conformità del regolamento BCE/2001/13. La BCE, di concerto con le BCN, individua e registra la disponibilità delle relative informazioni statistiche nonché i metodi di compilazione delle stesse.

6. Per consentire alla BCE di ricavare le statistiche di flusso relative agli aggregati monetari e alle loro contropartite, le BCN segnalano informazioni statistiche conformemente a quanto previsto dall'allegato X.

7. Fermi restando gli obblighi di legge delle BCN nei confronti del FMI, esse possono decidere di utilizzare la BCE come tramite per l'invio al FMI di informazioni statistiche supplementari nel settore monetario e bancario. La descrizione di tali statistiche e delle relative istruzioni di segnalazione è riportata nell'allegato XI.

8. Le BCN non pubblicano i contributi nazionali al calcolo degli aggregati monetari mensili dell'area dell'euro prima della loro pubblicazione da parte della BCE. Qualora le BCN decidano di pubblicare tali dati, essi devono corrispondere a quelli forniti per il calcolo degli aggregati dell'area dell'euro pubblicati più di recente. In caso di pubblicazione da parte delle BCN degli aggregati dell'area dell'euro già pubblicati dalla BCE, questi devono essere riprodotti fedelmente.

9. Le BCN segnalano, nella misura in cui sono disponibili, anche sulla base delle migliori stime, le informazioni statistiche sulle vendite e sui trasferimenti dei crediti delle IFM a terzi (cartolarizzazione) conformemente a quanto previsto dall'allegato XII.

10. Qualora necessario, le BCN inviano revisioni alla BCE, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato XIII.

11. Le informazioni statistiche richieste devono essere segnalate alla BCE in modo conforme ai requisiti indicati nell'allegato XIII. Esso indica inoltre in che forma la BCE rinvia alle BCN le informazioni statistiche.

12. Nel caso in cui le BCN concedano deroghe alle IFM di piccole dimensioni in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento BCE/2001/13, al fine di garantire la qualità delle statistiche relative al bilancio delle IFM dell'area dell'euro, le BCN, conformemente a quanto previsto dall'allegato XIV, estrapolano i dati di bilancio mensili e trimestrali delle IFM segnalati alla BCE in modo da ottenere, per le IFM, una copertura del 100 %.

Articolo 3

Statistiche relative all'aggregato soggetto a riserva e alle deduzioni forfettarie dall'aggregato soggetto a riserva

1. Per consentire la regolare produzione di statistiche relative all'aggregato soggetto a riserva, le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche conformemente a quanto previsto dall'allegato XV.

2. Per verificare l'esattezza delle attuali deduzioni forfettarie dall'aggregato soggetto a riserva eventualmente applicate dagli enti creditizi alle consistenze in essere dei propri titoli emessi con durata prestabilita fino a due anni, nonché dei propri titoli di mercato monetario, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento BCE/1998/15, la BCE effettua il calcolo su base mensile, utilizzando le informazioni statistiche di fine mese fornite dagli enti creditizi alle BCN, in conformità di quanto disposto nel regolamento BCE/2001/13. Le BCN compilano gli aggregati richiesti conformemente a quanto previsto dall'allegato XVI e li segnalano alla BCE.

Articolo 4

Elenco delle IFM a fini statistici

Affinché l'elenco delle IFM a fini statistici sia sempre esatto e aggiornato, le BCN trasmettono eventuali aggiornamenti conformemente a quanto previsto dall'allegato XVII.

Articolo 5

Dati di bilancio sugli AIF

Affinché la BCE possa produrre regolarmente statistiche sull'attività degli AIF residenti, le BCN segnalano le informazioni statistiche, per quanto disponibili, conformemente a quanto previsto dall'allegato XVIII.

Articolo 6

Emissioni di titoli

Affinché la BCE possa produrre regolarmente statistiche sulle emissioni di titoli che coprano tutti i titoli emessi in una qualunque valuta dai residenti nell'area dell'euro nonché tutti i titoli emessi in euro in qualunque parte del mondo, sul mercato sia nazionale che internazionale, le BCN segnalano le informazioni statistiche, per quanto disponibili, entro cinque settimane dalla fine del mese di riferimento, conformemente a quanto previsto dall'allegato XIX.

Articolo 7

Statistiche relative ai tassi d'interesse delle IFM

1. Affinché la BCE possa produrre regolarmente statistiche sui tassi d'interesse delle IFM, le BCN segnalano le informazioni statistiche conformemente a quanto previsto dall'allegato XX. Tali informazioni statistiche sono trasmesse conformemente al calendario di cui all'allegato III.

2. Finché non saranno disponibili a livello di area dell'euro statistiche sui tassi d'interesse delle IFM di sufficiente qualità, ed in ogni caso non oltre il mese di dicembre 2003, preso quale mese di riferimento, le BCN continuano a segnalare informazioni statistiche relative a tassi di interesse al dettaglio conformemente a quanto previsto dall'allegato XXI entro 18 giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento. Il calendario è riportato nell'allegato III. Una BCN può sostituire le proprie componenti nazionali dei tassi di interesse al dettaglio dell'area dell'euro quali descritti nell'allegato XXI con adeguate informazioni statistiche raccolte per le statistiche sui tassi di interesse delle IFM, ma in tal caso rispettano la scadenza di 18 giorni lavorativi dalla fine del mese di riferimento.

3. Finché non saranno disponibili a livello dell'area dell'euro statistiche sui tassi di interesse delle IFM di sufficiente qualità, ma in ogni caso non oltre il mese di dicembre 2003, preso quale mese di riferimento, le BCN segnalano regolarmente alla BCE i tassi d'interesse nazionali di riferimento praticati al pubblico ossia quei tassi di interesse che sono considerati gli indicatori principali della situazione dei mercati finanziari al dettaglio nello Stato membro interessato e che sono normalmente monitorati dagli utenti.

Articolo 8

Qualità delle informazioni statistiche

Fermi restando i diritti della BCE in materia di verifica di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 e al regolamento BCE/2001/13, le BCN sorvegliano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche fornite alla BCE.

Articolo 9

Criteri di trasmissione

Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla BCE, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazioni "ESCB-Net". Il formato del messaggio messo a punto per questo scambio elettronico di informazioni statistiche deve essere il formato standard concordato con il Comitato per le statistiche. Come soluzione di ripiego possono tuttavia essere utilizzate altre modalità di trasmissione precedentemente concordate, se la BCE è d'accordo.

Articolo 10

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri.

Articolo 11

Abrogazione

Il presente indirizzo abroga l'Indirizzo BCE/2002/5 del 30 luglio 2002.

Articolo 12

Disposizioni finali

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo entra in vigore l'11 febbraio 2003.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 febbraio 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 67.

(4) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(5) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

(6) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 9.

(7) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

ALLEGATO I

TABELLE DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

Le Banche centrali nazionali (BCN) e la Banca centrale europea (BCE), nella elaborazione delle informazioni statistiche relative al proprio bilancio, utilizzano le seguenti tabelle di raccordo nel regolare monitoraggio sulla coerenza tra il bilancio aggregato statistico dell'Eurosistema di fine mese e la situazione contabile giornaliera compilata per fini di rendicontazione e di gestione della liquidità. Tali informazioni statistiche si devono segnalare secondo il calendario previsto nell'allegato III.

Le tabelle di raccordo forniscono un collegamento dettagliato tra le voci del bilancio contabile e le voci da segnalare a fini statistici.

Tali tabelle forniscono indicazioni sia per i requisiti statistici mensili che per quelli trimestrali. Sono accompagnate da tabelle ausiliari che permettono un ulteriore strumento di riconciliazione tra il bilancio contabile e quello statistico.

Il lato sinistro delle tabelle di raccordo descrive per ogni casella delle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), modificato dal regolamento BCE/2002/8(2), il numero delle voci, la loro descrizione e le disaggregazioni; nel lato destro delle tabelle di raccordo, le voci contabili sono descritte in termini di numero, descrizione e disaggregazione richiesta. Determinate voci di bilancio del regolamento BCE/2001/13 non si applicano ai bilanci della BCE e delle BCN (esse sono indicate come "n/a").

Le tabelle ausiliari sono una replica delle originarie tabelle 1, 2, 3 e 4 del regolamento BCE/2001/13 e includono in ciascuna casella il numero delle voci contabili rilevanti.

Inoltre, nella compilazione di questi dati statistici, le BCN devono seguire le norme contabili armonizzate dell'indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali(3), con certe eccezioni. La principale è che ci si aspetta che le BCN rivalutino il loro portafoglio di titoli su base mensile piuttosto che trimestrale, come richiesto a fini contabili.

Un'altra eccezione è che ai fini statistici le voci contabili 9.5 "altri crediti nell'ambito dell'Eurosistema (netti)" e la 10.4 "altre passività nell'ambito dell'Eurosistema (nette)" devono essere segnalate su base lorda. Invece, la voce 14 "conti di rivalutazione" è segnalata per fini contabili su base lorda (le minusvalenze da valutazione non realizzate sono segnalate sotto la voce 11 "altre attività"), mentre per fini statistici è segnalata su base netta.

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

(Dati mensili)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le posizioni interne all'Eurosistema verso residenti nazionali si riferiscono solo ai rapporti tra BCE e Deutsche Bundesbank

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

(Dati mensili)

>SPAZIO PER TABELLA>

Le posizioni interne all'Eurosistema verso residenti nazionali si riferiscono solo ai rapporti tra BCE e Deutsche Bundesbank

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

Disaggregazione settoriale (Dati trimestrali)

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

Disaggregazione settoriale (Dati trimestrali)

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

Disaggregazione per paese (Dati trimestrali)

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

Disaggregazione per paese (Dati trimestrali)

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

Disaggregazione per valuta (Dati trimestrali)

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA DI RACCORDO AI FINI DELLE STATISTICHE MONETARIE E BANCARIE

Disaggregazione per valuta (Dati trimestrali)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

I numeri nelle caselle si riferiscono alle voci contabili definite nell'indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali

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>SPAZIO PER TABELLA>

I numeri nelle caselle si riferiscono alle voci contabili definite nell'indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali

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TABELLA 2

Disaggregazione settoriale

Dati da fornire su base trimestrale

>SPAZIO PER TABELLA>

I numeri nelle caselle si riferiscono alle voci contabili definite nell'indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali

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TABELLA 3

Disaggregazione per paese

Dati da fornire su base trimestrale

>SPAZIO PER TABELLA>

I numeri nelle caselle si riferiscono alle voci contabili definite nell'indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali

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TABELLA 4

Disaggregazione per valuta

Dati da fornire su base trimestrale

>SPAZIO PER TABELLA>

I numeri nelle caselle si riferiscono alle voci contabili definite nell'indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali

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(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29

(3) GU L 58 del 3.3.2003, pag. 1

ALLEGATO II

RAFFRONTO TRA I DATI CONTABILI E QUELLI STATISTICI RELATIVI AL BILANCIO DELL' EUROSISTEMA

GUIDA ALLA PROCEDURA DI CONTROLLO DEI DATI CONTABILI E STATISTICI

1. Il presente allegato descrive la procedura da seguire sui bilanci della Banca centrale europea (BCE)/delle banche centrali nazionali (BCN) al fine di monitorare la coerenza tra il bilancio aggregato statistico dell'Eurosistema di fine-mese e la sua situazione contabile settimanale (SCS). Viene fornito un raffronto tra due tavole del Bollettino mensile della BCE: la Tavola 1.1 contenente i dati contabili ("Situazione contabile consolidata dell'Eurosistema") e la Tavola 2.1 contenente i dati statistici ("Bilancio aggregato dell'Eurosistema").

2. A tal fine è stata compilata una lista di controlli (cfr. appendice 1). In presenza di discrepanze tra le due serie di dati, esse devono essere spiegate. L'appendice 2 fornisce note esplicative su questi controlli. Gli aggregati statistici della Tavola 2.1 usati in tale confronto sono elencati nell'appendice 3, in cui ne viene descritta la composizione in base alle voci di bilancio elementari che li costituiscono(1). Per quanto riguarda la descrizione dei dati contabili, l'Indirizzo BCE/2002/10 del 5 dicembre 2002 sul quadro giuridico per la segnalazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo delle banche centrali fornisce informazioni esaustive sulla struttura e sulle convenzioni contabili usate nel contesto delle SCS.

3. I compilatori di tali dati devono effettuare questi controlli ogni mese, per garantire la coerenza tra i dati elementari delle BCN, paese per paese, e il bilancio della BCE. È chiaro che un preciso collegamento tra le due serie di dati è possibile solo quando la data di riferimento del SCS contabile coincide con la data di riferimento del bilancio statistico (ovvero con la fine del mese). Negli altri periodi di segnalazione, tali controlli assicurano una approssimativa ma non perfetta coerenza tra i dati contabili e quelli statistici. Nei periodi di segnalazione in cui le due serie di dati non coincidono, le BCN potrebbero confrontare i dati statistici con la "situazione contabile giornaliera" fornita l'ultimo giorno lavorativo del mese.

4. I compilatori sono tenuti a notificare alla BCE [Divisione statistiche monetarie e bancarie (DSMB)] l'esito di questi controlli. La notifica deve essere trasmessa prima o insieme ai dati statistici, ossia entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla data di riferimento. Se dai controlli emergono discrepanze, i compilatori devono trasmettere alla DSMB una nota esplicativa contenente almeno una descrizione dei controlli richiesti, la natura di queste discrepanze, il possibile impatto sulla serie di dati storici e una valutazione del possibile impatto sulle segnalazioni future di questa discrepanza.

5. Al fine di minimizzare l'onere segnaletico delle BCN, si raccomanda di trasmettere una nota esplicativa completa e dettagliata solo una volta all'anno. Negli altri mesi, alle BCN viene richiesto solamente di completare una versione semplificata della nota esplicativa nella quale esse segnalano semplicemente le differenze strutturali tra la SCS e la segnalazione statistica. A titolo illustrativo, le note esplicative devono essere compilate secondo il modello allegato. Il primo modello (appendice 4) riguarda la versione completa della nota esplicativa relativa ai controlli di coerenza. Il secondo modello (appendice 5) riguarda la versione semplificata.

6. È importante che tutte le BCN (e il Direttorato contabilità interna della BCE) mandino le note esplicative complete nello stesso periodo dell'anno. Questo comporta che la DSMB della BCE prepari una volta all'anno un rapporto dettagliato che descriva le discrepanze identificate. Per l'anno 2002, il seguente scadenzario mostra quale modello si raccomanda di utilizzare e quando. In particolare, la prossima nota esplicativa completa dovrebbe essere trasmessa preferibilmente nel dicembre 2003 con riferimento ai dati di fine novembre 2003.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Una descrizione completa delle voci elementari di bilancio è contenuta nel regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, Allegato I, parte III, GU L 333 del 17.12.2001, modificato dal regolamento BCE/2002/8, GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

Appendice 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

CONTROLLI

NOTE ESPLICATIVE

Passivo

Controllo n. 1

Banconote e monete in circolazione: l'importo della voce "banconote e monete in circolazione" del bilancio statistico dovrebbe essere leggermente superiore all'importo della voce "banconote in circolazione" della situazione contabile a causa dell'inclusione delle monete emesse dalle Amministrazioni centrali nel primo aggregato, ma non nel secondo.

Controllo n. 2

Depositi di residenti nell'area dell'euro: l'importo della voce "Depositi di residenti nell'area dell'euro" del bilancio statistico dovrebbe essere superiore alla somma delle voci contabili "Passività in euro verso istituzioni creditizie dell'area dell'euro", "Altre passività in euro verso istituzioni creditizie dell'area dell'euro", "Passività in euro verso altri residenti nell'area dell'euro" e "Passività in valuta verso residenti nell'area dell'euro". Ciò è dovuto all'inclusione di posizioni intra-sistema, a livello aggregato, nell'aggregato statistico (contabilizzato su base lorda), e alla loro esclusione dalle suddette voci contabili(1). Tuttavia, le voci contabili includono le posizioni intra-sistema, che rappresentano la contropartita agli aggiustamenti delle banconote in euro, le quali sono classificate come "altre attività/passività" a fini statistici. Quindi, l'importo della voce del bilancio statistico può essere inferiore al totale delle voci contabili sopra menzionate. Possono emergere ulteriori differenze in quanto le posizioni in valuta estera sono rivalutate con una diversa frequenza (trimestralmente per quanto riguarda i dati contabili, mensilmente per quanto riguarda i dati statistici).

Controllo n. 3

Depositi di residenti nell'area dell'euro, di cui Istituzioni finanziarie monetarie (IFM): questo controllo isola l'effetto dell'inclusione delle posizioni intra-sistema su base lorda all'interno dell'aggregato statistico e dell'esclusione dall'aggregato contabile(2). In linea di principio, come sopra menzionato, l'aggregato statistico dovrebbe essere superiore a quello contabile. Tuttavia, come detto sopra, la differente classificazione della contropartita degli aggiustamenti delle banconote in euro può invertire tale relazione. Inoltre, solo l'aggregato statistico comprende passività in valuta nei confronti di controparti finanziarie.

Controllo n. 4

Depositi di altri residenti dell'area dell'euro: la somma delle voci statistiche relative a depositi delle Amministrazioni pubbliche e degli altri residenti dovrebbe essere inferiore alla somma delle voci contabili relative alle passività in euro verso altri residenti (diversi dalle istituzioni creditizie) e alle passività in valuta verso residenti nell'area dell'euro, a causa dell'inclusione di passività in valuta verso istituzioni creditizie solo nell'aggregato contabile.

Controllo n. 5

Titoli di mercato monetario e obbligazioni: la voce statistica "titoli di mercato monetario e obbligazioni" dovrebbe essere uguale alla voce contabile "certificati di debito".

Controllo n. 6

Capitale e riserve: la voce statistica "capitale e riserve" dovrebbe essere leggermente diversa da quella contabile e la differenza viene spiegata dalla presenza in quest'ultima di rivalutazioni che in qualche BCN hanno luogo trimestralmente. Inoltre, una differenza deriva dal fatto che la voce del bilancio contabile Saldo provvisorio rendite e spese e parte della voce Fondi accantonamento vengono entrambi segnalati come un sotto-settore della voce residuale dei dati contabili, ma sono parte della definizione statistica di "capitale e riserve".

Controllo n. 7

Passività verso non residenti nell'area dell'euro: la voce statistica "passività verso non residenti nell'area dell'euro" dovrebbe essere approssimativamente uguale alla somma delle passività in euro verso non residenti nell'area dell'euro, più le passività in valuta verso non residenti nell'area dell'euro, più le contropartite dei diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale. I due valori possono essere diversi solo per effetto di una differente periodicità di rivalutazione.

Controllo n. 8

Voce residuale: qualunque differenza tra la voce statistica "altre passività" e la voce contabile "altre passività" è dovuta alle differenze identificate nelle altre voci di bilancio.

Attivo

Controllo n. 9

Prestiti a residenti nell'area dell'euro: cfr. note esplicative ai controlli n. 10 e 11.

Controllo n. 10

Prestiti a residenti IFM nell'area dell'euro: la voce statistica "prestiti a residenti nell'area dell'euro di cui IFM" dovrebbe essere superiore alla somma delle voci contabili "prestiti in euro a istituzioni creditizie dell'area dell'euro" più "altri crediti in euro verso istituzioni creditizie dell'area dell'euro". Eventuali differenze sono dovute principalmente a posizioni interne al sistema che sono segnalate su base lorda nei dati statistici, ma su base netta nelle segnalazioni contabili (cfr. anche il passivo)(3). Inoltre, l'aggregato contabile non include le partite in valuta estera.

Controllo n. 11

Prestiti a residenti nell'area dell'euro, di cui Amministrazioni pubbliche: le voci contabili e statistiche dovrebbero coincidere quasi perfettamente sebbene la voce statistica sia costituita da prestiti in qualsiasi valuta e quindi potrebbe essere superiore alla voce contabile che si riferisce invece solamente ai prestiti in euro.

Controllo n. 12

Titoli diversi da azioni emessi da residenti nell'area dell'euro: in teoria, la voce statistica "titoli non azionari emessi da residenti nell'area dell'euro" dovrebbe essere superiore alla voce contabile "titoli in euro emessi da residenti nell'area dell'euro" in quanto la voce contabile non include i titoli in valuta estera e gli altri titoli in portafoglio che sono classificati sotto "altre attività" (per i fondi pensione interni, per l'investimento del proprio patrimonio, ecc.).

Controllo n. 13

Voce residuale: cfr. note esplicative al controllo n. 8.

Controllo n. 14

Attività verso non residenti nell'area dell'euro: la voce statistica "attività verso non residenti nell'area dell'euro" dovrebbe essere leggermente superiore alla somma delle voci contabili "oro e crediti in oro" più "attività in valuta e in euro verso non residenti nell'area dell'euro" in quanto le azioni, le altre partecipazioni e la cassa (banconote) in valuta estera sono incluse solo nel primo aggregato. I due aggregati possono anche essere diversi a causa della differente periodicità di rivalutazione.

(1) Tuttavia, da una prospettiva nazionale, questo effetto non dovrebbe essere presente, in quanto entrambi gli aggregati sono riportati su base lorda, mentre i dati della situazione contabile sono consolidati dalla Banca centrale europea (e le posizioni intra-sistema si consolidano tra loro) ai fini della situazione contabile settimanale.

(2) Tuttavia, da una prospettiva nazionale, questo effetto non dovrebbe essere presente, in quanto entrambi gli aggregati sono riportati su base lorda, mentre i dati della situazione contabile sono consolidati dalla Banca centrale europea (e le posizioni intra-sistema si consolidano tra loro) ai fini della situazione contabile settimanale.

(3) Tuttavia, da una prospettiva nazionale, questo effetto non dovrebbe essere presente, in quanto entrambi gli aggregati sono riportati su base lorda, mentre i dati della situazione contabile sono consolidati dalla Banca centrale europea (e le posizioni intra-sistema si consolidano tra loro) ai fini della situazione contabile settimanale.

Appendice 3

Raffronto tra le voci della tabella 2.1 del Bollettino BCE e le voci della tabella 1 della segnalazione statistica mensile

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 4

Versione completa della nota esplicativa annuale relativa ai controlli di coerenza

Nome della banca centrale nazionale: ...

Controlli di coerenza di fine mese di: ...

Esito dei controlli di coerenza: tutti i controlli rispettano/non rispettano le relazioni lineari indicate nell'allegato II (spiegare, per favore, i casi in cui le relazioni lineari non sono rispettate). Le discrepanze individuate tra i dati statistici e quelli contabili possono essere spiegate dai seguenti fattori: (uno o più di questi fattori potrebbe non essere rilevante)

Discrepanze dovute a revisioni

La/e discrepanza/e identificata/e nel/i controllo/i n. ... è/sono dovuta/e alle seguenti revisioni sui dati statistici effettuate dopo la pubblicazione dei dati contabili della situazione contabile settimanale: ...

Se presente, l'impatto sulla serie dei dati storici: ...

Revisione una tantum o periodica?

Se periodica, indicare, per favore, l'ordine di grandezza: ...

Discrepanze dovute a differenti modalità di rappresentazione e di classificazione

1. La/e discrepanza/e individuata/e nel/i controllo/i n. ... è/sono dovuta/e a differenti modalità di rappresentazione: le segnalazioni contabili sono presentate a base consolidata, mentre le segnalazioni statistiche sono su base aggregata. Questa differenza presente nella modalità di rappresentazione spiega le differenze riscontrabili nei controlli che presentano posizioni intra-sistema (Controlli n. 2, 3, 9 e 10). In questi casi i dati statistici risultano maggiori rispetto a quelli contabili.

Esempio: Il trattamento di posizioni verso altre banche centrali nazionali dell'Eurosistema spiega la differenza di milioni di euro nei controlli n. ...

Se presente, l'impatto sulla serie dei dati storici: ...

Revisione una tantum o periodica?

Se periodica, indicare, per favore, l'ordine di grandezza: ...

2. La/e discrepanza/e identificata/e nel/i controllo/i n. ... è/sono dovuta/e a differenti criteri di classificazione.

Esempio: nel controllo n. 6 "capitale e riserve" Saldo provvisorio rendite e spese e parte della voce fondi accantonamento nei dati contabili sono segnalati alla voce residuale, ma sono parte della definizione statistica di "capitale e riserve".

Esempio: nel controllo n. 1 "banconote e monete in circolazione", le monete emesse dalle amministrazioni centrali sono incluse nei dati statistici ma non sono incluse nella corrispondente voce contabile.

Se presente, l'impatto sulla serie dei dati storici: ...

Revisione una tantum o periodica?

Se periodica, indicare, per favore, l'ordine di grandezza: ...

Qualsiasi altra discrepanza, comprese quelle dovute ad errori di segnalazione

La/e discrepanza/e identificata/e nel/i controllo/i n. ... è/sono dovuta/e ad errore di segnalazione: dati riportati erroneamente per errore umano e/o altre ragioni. Se presente, l'impatto sulla serie temporale: ...

Appendice 5

Versione semplificata della nota esplicativa mensile relativa ai controlli di coerenza

Nome della BCN: ...

Controlli di coerenza di fine mese: ...

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE DELLE VOCI DI BILANCIO

Relativo al periodo gennaio 2003 - dicembre 2003

Segnalazione mensile e trimestrale delle statistiche delle voci di bilancio

>SPAZIO PER TABELLA>

"-" Indica non applicabile.

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE AL DETTAGLIO (OTTICA DI BREVE TERMINE)((Poiché non è ancora prevedibile il periodo esatto della transizione ai tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (di seguito "TIFM"), è stato stilato un calendario provvisorio per la trasmissione delle statistiche sui tassi di interesse al dettaglio (TiD) fino al periodo di riferimento dicembre 2003. È probabile che il calendario per la consegna dei TiD sia abrogato nel corso del 2003 ricorrendo alla procedura semplificata di modifica prevista nell'articolo 9 del presente indirizzo.))

Relativo al periodo di riferimento Gennaio 2003 - Dicembre 2003

Segnalazione delle statistiche sui tassi di interesse al dettaglio

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SUI TASSI DI INTERESSE DELLE IFM

Relativo al periodo gennaio 2003 - dicembre 2003

Segnalazione delle statistiche sui tassi di interesse delle IFM

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SUGLI AGGREGATI SOGGETTI A RISERVA

Relativo al periodo gennaio 2003 - dicembre 2003

Segnalazione delle statistiche sugli aggregati soggetti a riserva

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SUL MACROCOEFFICIENTE

Relativo al periodo gennaio 2003 - dicembre 2003

Segnalazione delle statistiche sul macrocoefficiente

>SPAZIO PER TABELLA>

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE DEGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

Relativo al periodo 1o Trim. 2003 - 4o Trim. 2003

Segnalazione per le statistiche degli altri intermediari finanziari

>SPAZIO PER TABELLA>

"-" Indica non applicabile.

CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DEGLI INDICATORI STATISTICI STRUTTURALI

Relativo al periodo 2002 - 2003

Segnalazione degli indicatori statistici strutturali

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

DATI MENSILI SULLA MONETA ELETTRONICA DA FORNIRE A CADENZA SEMESTRALE

Schema di segnalazioneDa E1 a E5: serie da segnalare nello schema di segnalazione della moneta elettronica.

Riquadri in grigio: serie che potrebbero essere segnalate in futuro ma che per il momento non sono rilevanti.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA C

Definizione della moneta elettronica a fini statistici

Moneta elettronica. A fini statistici, la moneta elettronica è definita come un valore monetario registrato elettronicamente su un supporto tecnico, come la carta prepagata, che può essere diffusamente utilizzato a scopo di pagamento a soggetti diversi dall'emittente e che non comporta necessariamente l'utilizzo di conti bancari nella transazione. Il supporto serve da effetto prepagato al portatore. Per poter essere considerati come moneta elettronica, detti supporti devono fungere da strumenti di pagamento a scopo generico(1). A seconda del supporto tecnico su cui sono memorizzati, si possono distinguere due tipi di moneta elettronica(2).

Moneta elettronica basata su hardware (ad esempio le carte prepagate). Prodotti di moneta elettronica sotto forma di supporto elettronico portatile, in genere una scheda a circuito integrato contenente un chip.

Moneta elettronica basata su software. Prodotti di moneta elettronica che si avvalgono di un software specializzato installato su un elaboratore personale e che, in genere, possono essere utilizzati per il trasferimento di valore attraverso le reti di telecomunicazione, come Internet.

La definizione è conforme a quella dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(3).

(1) Potrebbe rendersi necessaria una definizione di "scopo generico". (In tal caso, si provvederà a consultare il comitato per i sistemi di pagamento e regolamento.)

(2) Definizioni fornite dalla Banca centrale europea (BCE). Detti prodotti sono stati definiti nella relazione della BCE sulla moneta elettronica, agosto 1998. Entrambi i sistemi consentono il trasferimento elettronico di valore. L'unica differenza reale tra i prodotti basati su hardware e quelli basati su software risiede nel tipo di misure di sicurezza utilizzate. Si deve peraltro chiarire che le carte prepagate non rappresentano di per sé moneta trasferibile al portatore e che soltanto la moneta elettronica registrata nei chip all'interno delle carte può considerarsi moneta trasferibile a terzi.

(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

Appendice

PROCEDURE DI TRASMISSIONE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLA MONETA ELETTRONICA

1. Dati da trasmettere

I dati da trasmettere alla BCE comprendono le seguenti serie:

- moneta elettronica emessa dal settore delle "altre IFM" e basata su hardware (carte prepagate), senza riferimento al settore di detenzione,

- moneta elettronica emessa dal settore delle "altre IFM" e basata su software, senza riferimento al settore di detenzione.

Le serie supplementari di cui sopra sono segnalate alla BCE nel quadro delle voci "per memoria" del bilancio.

Un diverso quadro di segnalazione statistica sarà utilizzato inizialmente per i dati relativi alla moneta elettronica emessa da istituzioni diverse dalle IFM(1).

2. Schema di segnalazione e struttura di codifica

Per definire la chiave della serie relativa alle serie di moneta elettronica che le banche centrali nazionali (BCN) devono segnalare alla BCE, si utilizza la famiglia di codici valida per le voci di bilancio (VdB). I criteri di segnalazione per la famiglia di codici VdB sono menzionati nell'allegato XIII. Le principali caratteristiche dello schema di segnalazione per la moneta elettronica e le differenze rispetto a quello utilizzato per segnalare le VdB sono descritte di seguito.

Frequenza

La disponibilità di dati sui saldi di moneta elettronica non ha la stessa frequenza in tutti gli Stati membri partecipanti. Nella maggior parte delle BCN i dati sono disponibili mensilmente, mentre in alcuni casi la frequenza è inferiore (trimestrale o semestrale). Le voci di moneta elettronica possono pertanto essere segnalate alla BCE con una frequenza almeno semestrale, utilizzando il codice di frequenza "M", tra quelli della lista codici CL_FREQ, per consentire una segnalazione più frequente a quei paesi che ne sono in grado. Il valore utilizzato per indicare il mese di riferimento indicherà l'ultimo mese del periodo di pertinenza(2).

Settore di riferimento

In questo schema di segnalazione rientrano solo emissioni di moneta elettronica da parte del settore "altre IFM". E utilizzato il codice "A" tra quelli della lista codici CL_BS_REP_SECT.

VdB

Nell'ambito dello schema di segnalazione dei dati di bilancio del settore delle IFM, la moneta elettronica è classificata tra i "depositi a vista"(3). Nel passivo del bilancio del settore delle IFM sono state utilizzate per la segnalazione statistica, le due seguenti voci:

- depositi a vista - di cui moneta elettronica: moneta elettronica basata su hardware,

- depositi a vista - di cui moneta elettronica: moneta elettronica basata su software.

A tal fine, si utilizzano i codici: "LE1" per "moneta elettronica basata su hardware" e "LE2" per "moneta elettronica basata su software" estratti dalla lista di codici CL_BS_ITEM.

Area di controparte

Lo schema di segnalazione prevede che le voci relative alla moneta elettronica siano segnalate senza riferimento all'area di controparte. Le relative posizioni sono definite "non altrimenti classificate" e per l'area di controparte è utilizzato il codice "Z5" tra quelli della lista CL_COUNT_AREA.

Settore di controparte del bilancio

Analogamente all'area di controparte, nemmeno il settore di controparte è individuato in questo schema di segnalazione e le voci relative alla moneta elettronica sono attualmente definite senza riferimento al settore di detenzione. Il settore di controparte non è specificato e si utilizza il codice "0000" tra quelli della lista CL_COUNT_SECTOR.

Valuta dell'operazione

Le voci relative alla moneta elettronica sono segnalate ripartite per valuta; le emissioni in euro ("EUR") e quelle in altre monete ("Z06") sono indicate separatamente.

3. Trasmissione dei dati

Le serie di moneta elettronica individuate in questo schema di segnalazione sono trasmesse dalle BCN alla BCE con cadenza almeno semestrale, e precisamente entro l'ultimo giorno lavorativo di marzo e di settembre. Le BCN possono trasmettere i dati, laddove disponibili, con una maggior frequenza, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese che segue la fine del periodo di riferimento(4).

(1) Per il momento, i dati relativi alle emissioni di moneta elettronica da parte di istituzioni diverse dalle IFM sono segnalati alla BCE su un foglio elettronico Excel. Per questa voce, in questo schema di segnalazione, non è stata definita alcuna chiave della serie. Gli Stati membri segnalano questa serie alla BCE laddove il fenomeno esiste, seguendo lo scadenzario di cui al paragrafo 3.

(2) L'ultimo mese del trimestre o del semestre al quale la voce si riferisce.

(3) Secondo la definizione della tabella 1 del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1, modificato dal regolamento BCE/2002/8, GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(4) Le BCN i cui dati relativi ai saldi in moneta elettronica sono disponibili con minore tempestività possono segnalare gli ultimi dati disponibili entro l'ultimo giorno lavorativo del mese.

ALLEGATO V

STATISTICHE AI FINI DELL'ANALISI MACROPRUDENZIALE

SCHEMA DI SEGNALAZIONE PER ENTI CREDITIZI

Introduzione

1. Per poter eseguire un'analisi macroprudenziale del sistema bancario dell'Unione europea, occorre uno schema di segnalazione per la raccolta di dati di bilancio sugli enti creditizi.

2. Dati di bilancio separati per la Banca centrale europea (BCE)/le banche centrali nazionali (le BCN) e per le altre Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) sono attualmente segnalati in conformità delle tabelle da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 13/2001 della BCE del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), modificato dal regolamento (CE) n. 8/2002 della BCE(2). Tali dati non sono tuttavia sufficienti ai fini dell'analisi macroprudenziale per quei paesi nei quali gli operatori soggetti all'obbligo di segnalazione e rientranti nella categoria delle altre IFM consistono in enti creditizi e fondi di mercato monetario (FMM) e questi ultimi hanno un peso significativo(3). In simili casi, per poter calcolare gli indicatori macroprudenziali (IMP) relativi al sottoinsieme degli enti creditizi, occorre uno schema di segnalazione statistica per i soli enti creditizi. In tal modo è soddisfatta anche l'esigenza della Commissione (Eurostat) di ricevere dati statistici di bilancio annuali ai fini delle statistiche sui servizi finanziari.

Schema di segnalazione

3. Per poter calcolare gli IMP, le BCN che soddisfano i necessari criteri segnalano separatamente i dati relativi agli enti creditizi unicamente per le tabelle 1, 2 e 4 del regolamento (CE) n. 13/2001 della BCE. Per quanto attiene alla tabella 1, per il calcolo degli IMP è necessario disporre dei dati dell'intera tabella(4). Per le tabelle 2 e 4, solo una parte delle serie che vi sono contenute è attualmente necessaria per il calcolo degli IMP. Tuttavia, per facilitare la possibilità di ulteriori segnalazioni e per soddisfare eventuali future necessità, le BCN segnalano le serie restanti a titolo volontario. Non sono richiesti dati relativamente alla tabella 3 (pertanto, non sono necessari ulteriori dati statistici per gli enti creditizi). I dati relativi agli enti creditizi sono segnalati con cadenza trimestrale, sia per le consistenze sia, se del caso, per gli aggiustamenti dei flussi.

4. Le BCN segnalano i dati della tabella 1 (consistenze e flussi), della tabella 2 e della tabella 4, con cifre relative solo agli enti creditizi (cfr. lo schema di segnalazione illustrato nell'appendice 2). Mentre per la tabella 1 è obbligatoria la segnalazione integrale(5), le tabelle 2 e 4 contengono sia serie obbligatorie sia quelle facoltative.

5. I dati sono segnalati con frequenza trimestrale, entro ventotto giorni lavorativi dalla data di riferimento (cfr. calendario nell'allegato III).

6. Su richiesta degli utenti dei dati, le BCN segnalano inoltre come voci per memoria, i dati dei depositi disaggregati tra enti creditizi (banche centrali escluse)/altre IFM /Istituzioni diverse dalle IFM. In caso di non disponibilità di tali informazioni, gli utenti hanno convenuto di basarsi sul concetto di "depositi da parte delle IFM", che può essere ricavato dalla tabella 1 (ossia, senza ulteriori distinzioni all'interno del settore delle IFM).

7. I dati occorrenti ai fini dell'analisi macroprudenziale riguardano le consistenze e i flussi, questi ultimi registrati come valori di transazione. Ciò richiede i cosiddetti dati di aggiustamento che attualmente sono disponibili solo per le consistenze di cui alla tabella 1 e 2, ma non per la tabella 4. A tal proposito, è tuttora allo studio la necessità di fornire dati di aggiustamento per la tabella 4. Nel frattempo, gli utenti si baseranno solo sulle differenze di consistenza, rettificate per tener conto delle variazioni dei tassi di cambio (calcolate dalla BCE).

Copertura

8. In linea di principio, i dati aggiuntivi segnalati in relazione al bilancio degli enti creditizi dovrebbero coprire il 100 % delle istituzioni classificate in questo settore. Nei casi in cui l'effettiva copertura dei dati segnalati sia inferiore al 100 % a causa dell'applicazione del principio dell'esenzione dalle segnalazioni integrali, le BCN devono estrapolare i dati per ripristinare una copertura del 100 %. In tal modo, migliorerà la comparabilità degli indicatori tra gli Stati membri e la coerenza con i dati di bilancio del settore delle IFM, anch'essi soggetti alla medesima procedura di estrapolazione.

Obbligo di segnalazione

9. Le BCN dei paesi nei quali l'insieme dei soggetti dichiaranti costituiti da altre IFM si compone sia di enti creditizi sia di FMM e l'incidenza di questi ultimi è ritenuta statisticamente rilevante, segnalano separatamente i dati di bilancio degli enti creditizi, secondo lo schema di segnalazione riportato nell'appendice 1 e 2. L'incidenza dei FMM è ritenuta rilevante quando risultano soddisfatti contemporaneamente entrambi i seguenti criteri:

- criterio 1: la differenza tra il totale di bilancio del settore delle IFM e il totale di bilancio del sottoinsieme enti creditizi è costantemente superiore a 5 miliardi di EUR.

e

- criterio 2: le IFM diverse dagli enti creditizi (ad esempio i FMM) hanno un'incidenza su più di una voce di bilancio del settore delle IFM, sul versante dell'attivo o del passivo(6).

10. Gli Stati membri nei quali sono attualmente soddisfatti entrambi i criteri sono: Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Grecia e Lussemburgo. Pertanto, le BCN di tali Stati membri segnalano i dati secondo lo schema di segnalazione integrativo. Il soddisfacimento dei suddetti criteri è monitorato con regolarità.

11. Una valutazione dello schema di segnalazione sarà effettuata annualmente dalla BCE.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) Per l'entità dell'incidenza dei FMM sui dati delle altre IFM si veda più avanti. Inoltre, in taluni paesi esiste un numero ridotto di altre istituzioni classificate come IFM, ma sono di scarsa rilevanza.

(4) Ad eccezione, ovviamente, della voce del passivo "Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari".

(5) Ad eccezione della voce "Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari".

(6) Il criterio è soddisfatto quando, ad esempio, il bilancio dei FMM ha incidenza su una delle voci del passivo ("Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari") e su due o più voci dell'attivo (ad esempio, "Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi dalle amministrazioni pubbliche nazionali" e "Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi da IFM nazionali"). Il criterio è soddisfatto anche quando il bilancio dei FMM ha incidenza su due voci del passivo (ad esempio, "Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari" e "Depositi espressi in euro effettuati da IFM nazionali") e su una voce dell'attivo (ad esempio, "Titoli diversi da azioni espressi in euro emessi dalla pubblica amministrazione nazionale"). Il criterio, al contrario, non è soddisfatto quando il bilancio dei FMM ha incidenza su un'unica voce del passivo e su una sola voce dell'attivo.

Appendice 1

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE BCN ALLA BCE

Schema di segnalazione per gli enti creditizi

1. Lo schema di segnalazione, fornito all'appendice 2, si applica unicamente agli enti creditizi, come definiti dal diritto comunitario, mentre le tabelle da 1 a 4 del regolamento (CE) n. 13/2001 della BCE del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), modificato dal regolamento BCE/2002/8(2), riguardano i dati di bilancio dell'intero settore delle altre Istituzioni finanziarie monetarie (IFM).

2. I codici utilizzati per le voci dello schema di segnalazione appartengono alla famiglia dei codici sulle voci di bilancio, le cui dimensioni e attributi sono presentati nell'allegato XIII. Si noti che:

- poiché i dati di bilancio per i soli enti creditizi sono da segnalare a cadenza trimestrale, la dimensione n. 1 (frequenza) è sempre "Q" (trimestrale),

- la dimensione n. 4 (disaggregazione del settore di riferimento nel bilancio) è "R" (enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva minima) per tutte le voci.

3. Lo schema di segnalazione consta di sette tabelle: la tabella 1_enti creditizi (consistenze), la tabella 2_enti creditizi (consistenze), la tabella 4_enti creditizi (consistenze), la tabella 1_riclassificazioni effettuate dagli enti creditizi, la tabella 1_rivalutazioni effettuate dagli enti creditizi, la tabella 2_riclassificazioni effettuate dagli enti creditizi e la tabella 2_rivalutazioni effettuate dagli enti creditizi.

4. La tabella 1_enti creditizi (consistenze) ricalca la corrispondente tabella 1 (mensile) del regolamento BCE/2001/13. Per la tabella 1_enti creditizi è richiesta la segnalazione integrale, eccetto per la voce "Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari".

5. La tabella 2_enti creditizi (consistenze), che ricalca la corrispondente tabella 2 (trimestrale) del regolamento BCE/2001/13, prevede serie di dati obbligatori e serie di dati facoltativi. La serie dei dati obbligatori riguarda depositi e crediti verso il resto del mondo con una ulteriore disaggregazione settoriale. Nello schema allegato, le voci da indicare obbligatoriamente sono evidenziate da riquadri in grassetto.

6. La tabella 4_enti creditizi (consistenze), che ricalca la corrispondente tabella 4 (trimestrale) del regolamento BCE/2001/13, prevede serie di dati obbligatori e serie di dati facoltativi. Sono considerati obbligatori solo i dati della serie relativa ai crediti verso il resto del mondo, con le relative disaggregazioni per settore e per valuta. Nello schema allegato, le voci da indicare obbligatoriamente sono evidenziate da riquadri in grassetto. Tuttavia, per una maggior facilità di segnalazione degli ulteriori dati e per soddisfare eventuali future necessità, le BCN sono incoraggiate a segnalare le serie restanti su base volontaria.

7. Le rimanenti quattro tabelle riguardanti i dati relativi all'aggiustamento, rappresentano un adeguamento delle corrispondenti tabelle dell'allegato IX. Nella tabella sono state introdotte variazioni di lieve entità per ridurre al minimo l'onere di segnalazione per le banche centrali nazionali (BCN). Nello schema allegato, le voci da indicare obbligatoriamente sono evidenziate da riquadri in grassetto. Tuttavia, per una maggior facilità di segnalazione degli ulteriori dati e per soddisfare eventuali future necessità, le BCN sono incoraggiate a segnalare le serie restanti su base volontaria.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

Appendice 2

CONSISTENZE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano voci obbligatorie.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano voci obbligatorie.

Fluxos

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano voci obbligatorie.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano voci obbligatorie.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano voci obbligatorie.

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano voci obbligatorie.

ALLEGATO VI

INDICATORI STATISTICI STRUTTURALI

SCHEMA DI SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Introduzione

1. Al fine di permettere una analisi sistematica delle strutture bancarie nell'Unione europea (UE), il Comitato di supervisione bancaria necessita di dati per la compilazione di alcuni indicatori statistici strutturali. La lista degli indicatori strutturali statistici contiene 29 serie. Dodici di queste serie possono essere compilate sulla base di dati già disponibili presso la Banca centrale europea (BCE). Ulteriori 14 indicatori possono essere compilati solo sulla base di dati aggiuntivi raccolti dalle banche centrali nazionali (BCN), mentre i rimanenti tre indicatori sono compilati dal Gruppo di lavoro sull'evoluzione bancaria usando altre fonti non armonizzate.

2. Il presente allegato fornisce uno schema di segnalazione e istruzioni per la compilazione per i 14 indicatori compilati utilizzando i dati forniti dalle BCN. Questa raccolta di dati si basa su informazioni già disponibili presso il Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

3. Di seguito è indicata l'intera lista di indicatori. Gli indicatori che necessitano dei dati aggiuntivi forniti dalle BCN sono evidenziati in grassetto.

TABELLA 1

Indicatori strutturali disaggregati per fonte di dati

>SPAZIO PER TABELLA>

Sezione 1. Schema di segnalazione

4. Lo schema di segnalazione da utilizzare per questa trasmissione dei dati è indicato nell'allegato 1. I dati per calcolare gli indicatori strutturali degli EC sono richiesti con frequenza annuale. I dati sono segnalati entro la fine di marzo di ogni anno con riferimento all'anno precedente. Si ritiene che il requisito di tempestività possa essere soddisfatto con riferimento a tutti gli indicatori tranne l'indicatore n. 3 "Numero di occupati presso EC" per il quale i dati vanno forniti, se possibile, entro la fine di maggio di ogni anno con riferimento all'anno precedente.

5. Gli obblighi statistici consistono in dati come consistenze, numeri assoluti o rapporti, come indicato. In aggiunta alle consistenze, occorre segnalare dati per gli aggiustamenti di flusso, se disponibili. Nel caso di dati di bilancio, gli aggiustamenti di flusso si riferiscono alle rivalutazioni di prezzo e di tasso di cambio, cancellazioni, svalutazioni e riclassificazioni. Per semplificare lo schema di segnalazione, gli aggiustamenti di flusso vanno segnalati in modo combinato come totale singolo, senza ulteriori disaggregazioni per tipo di aggiustamento. Se gli aggiustamenti di flusso non sono disponibili, gli utenti faranno riferimento solo alle differenze tra consistenze corrette dai cambiamenti sui tassi di cambio (che sono calcolati dalla BCE). Nel caso di numeri assoluti o di rapporti, non si applicano gli aggiustamenti di flusso.

6. In linea di principio, i dati raccolti dovrebbero coprire il 100 % delle istituzioni che sono definite come EC nella legge comunitaria (cfr. sezione I.2 della parte 1 dell'allegato I del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1) modificato dal regolamento BCE/2002/8(2)). Nei casi in cui la copertura dei soggetti segnalanti è inferiore al 100 % per l'applicazione dell'esenzione dalle segnalazioni integrali per le IFM di piccole dimensioni, alle BCN è richiesto di estrapolare i dati per assicurare la copertura del 100 %. Questo garantisce il confronto degli indicatori tra gli Stati membri e la coerenza dei dati di bilancio delle IFM, estrapolati in conformità dell'allegato XIV.

7. Semplici controlli di coerenza saranno effettuati dalla BCE alla ricezione dei dati. Se l'indicatore n. 18, ad esempio, è pari a zero, allora anche l'indicatore L9 deve essere zero. Lo stesso si applica agli indicatori n. 20-21, 23-24 e 25-26. Inoltre, possono essere effettuate anche verifiche incrociate tra gli indicatori n. 18 e 23 e la lista delle IFM. Nell'appendice 2 sono allegate le istruzioni per la trasmissione.

Sezione 2. Istruzioni per la compilazione

8. Le BCN forniscono i dati relativi ai 14 indicatori (secondo gruppo nella tabella 1) in conformità alle regole concettuali e metodologiche fissate qui di seguito. Lo scopo complessivo è quello di garantire il più possibile l'aderenza ai principi adottati nella compilazione dei dati MBS (che sono utilizzati per la maggior parte degli indicatori del primo gruppo nella tabella 1). I dati, ad esempio, dovrebbero essere aggregati e non consolidati; il principio della residenza dovrebbe seguire il cosiddetto "approccio del paese ospitante"; i dati di bilancio dovrebbero essere segnalati su base lorda; ecc.

9. Di seguito sono descritti i dati che le BCN devono segnalare. Al fine di monitorare le pratiche nazionali, queste ultime segnalano alla BCE qualsiasi scostamento dalle definizioni e dalle regole descritte qui di seguito. L'informazione relativa al possibile scostamento si segnala nell'ultima colonna dello schema di segnalazione.

10. Indicatore n. 2: numero di unità locali ("filiali") di EC. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali alla fine del periodo di riferimento. La definizione di unità locale è contenuta nel regolamento BCE/2001/13: "Le filiali sono soggetti senza personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre"(3). Questo implica che tale indicatore includa solo filiali di EC. Si escludono le filiali di unità istituzionali che non sono di per se stessi EC, anche se appartengono allo stesso gruppo di EC. Questo è necessario per evitare qualsiasi distorsione nel confronto tra questo indicatore e, per esempio, l'indicatore n. 7 sul totale delle attività dell'EC.

11. Per motivi di coerenza, tutte le BCN utilizzano la definizione di filiale indicata dalla BCE.

12. Indicatore n. 3: Numero di occupati presso EC. Questo indicatore si riferisce alla media numerica del personale impiegato nel corso del periodo di riferimento. La definizione utilizzata per questo indicatore è simile a quella utilizzata da Eurostat(4). Tuttavia, i dati per questo indicatore comprendono solo il personale impiegato presso gli EC. Si escludono gli occupati presso istituzioni finanziarie che non sono EC, anche se queste istituzioni appartengono allo stesso gruppo.

13. Indicatore n. 5: Quota dei cinque maggiori EC sul totale attivo (CR5). Questo indicatore si riferisce alla concentrazione dell'attività bancaria. Al fine di calcolare questo indicatore, gli utenti hanno espresso una preferenza nell'utilizzo di un approccio consolidato, mediante il quale due o più istituzioni che appartengono allo stesso gruppo sono considerate come un'unica istituzione. L'applicazione di tale approccio non è al momento possibile utilizzando i dati MBS, per due motivi. Il primo, è che i dati MBS non sono consolidati(5), quindi non sarebbe possibile né includere i bilanci di altre istituzioni del gruppo né consolidare le attività e passività all'interno del gruppo. Il secondo motivo è che informazioni sui legami di controllo potrebbero in ogni caso non essere disponibili e potrebbero dover essere forniti da fonti di vigilanza.

14. Per queste ragioni, le BCN seguono un approccio "aggregato", non consolidato nel calcolare l'indicatore n. 5, cioè 1) fanno una graduatoria dei totali di bilancio degli EC segnalanti; 2) calcolano la somma dei cinque maggiori totali e la somma dei totali di bilancio; e 3) dividono i due dati. I dati da segnalare alla BCE sono espressi in percentuale (ad esempio un valore di 72,4296 % dovrebbe essere segnalato come 72,4296 e non come 0,7243). Sebbene la composizione delle cinque maggiori banche possa cambiare nel corso del tempo, le BCN forniscono solamente le quote dei cinque maggiori EC in un momento preciso (fine dicembre dell'anno di riferimento).

15. Indicatore n. 6: Indice Herfindahl per il totale attivo EC. Simile all'indicatore precedente, questo riguarda la concentrazione dell'attività bancaria. Le BCN seguono per quanto possibile un approccio "aggregato". Il calcolo di questo indicatore è accurato solo se sono disponibili i singoli bilanci di ciascun EC. Tuttavia, poiché nell'ambito delle MBS, ai gruppi di EC è consentita eccezionalmente la segnalazione su base consolidata, potrebbero non essere disponibili tutte le informazioni statistiche necessarie (potrebbe essere il caso di Rabobank nei Paesi Bassi). In questo caso, il calcolo dell'indice Herfindahl comprende il bilancio aggregato di ciascun EC del gruppo, utilizzando ove disponibili le informazioni contabili contenute nei bilanci annuali di tali istituzioni. Inoltre, è possibile che non tutti gli EC minori segnalino i dati a fine anno. In questo caso, i dati vanno estrapolati.

16. Le BCN segnalano l'indice Herfindhal alla BCE secondo la formula seguente:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>, dove:

n = totale EC nel paese, Xi = totale attivo di EC, e X = [sum ]n i = 1Xi = totale attivo di tutti gli EC del paese. Il valore dell'indice è uguale alla somma dei quadrati delle quote di mercato di tutti gli EC coinvolti nell'attività bancaria.

17. Indicatore n. 15: Totale investimenti delle imprese di assicurazione. Ai fini della compilazione di tale indicatore(6), una compagnia di assicurazione è definita come una entità che ha ricevuto l'autorizzazione ufficiale in conformità dell'articolo 6 della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita(7) oppure l'articolo 6 della prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio(8). È esclusa l'attività di riassicurazione. L'informazione si riferisce al totale dell'attivo finanziario di queste compagnie, che si ricava sottraendo l'attivo non finanziario (come il capitale fisso) dal totale di bilancio aggregato. Se necessario, i dati sono estrapolati per garantire il 100 % di copertura. Se non è disponibile l'informazione separatamente per le imprese di assicurazione, questo indicatore può essere congiunto all'indicatore n. 17 "Totale attivo gestito dai fondi pensione" e segnalato come un unico indicatore. Le BCN contrassegnano le serie se "congiunte".

18. Indicatore n. 17: Totale attivo gestito dai fondi pensione. Questa informazione si riferisce ai totali di bilancio aggregato dei cosiddetti "fondi pensione autonomi", ovvero unità istituzionali distinte la cui attività principale consiste nella gestione delle pensioni; esse non sono imprese di assicurazione(9). Se non è disponibile una informazione distinta per i fondi pensione, questo indicatore può essere congiunto all'indicatore n. 15 e segnalato come un unico indicatore sotto l'indicatore n. 15. In questo caso, si fornisce un valore nullo per l'indicatore n. 17.

19. Indicatore n. 18: Numero di filiali di EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali che appartengono agli EC residenti in altri paesi SEE, ossia escludendo le filiali nazionali. Se un EC in un determinato paese ha più di una filiale, si conta come una sola filiale. Poiché i dati raccolti ai fini della compilazione dell'elenco di IFM sono raccolti dalla BCE solo dal gennaio 1999, le BCN forniscono i dati mancanti per la fine degli anni 1997 e 1998. La BCN si accertano che i dati da fine 1999 in poi siano coerenti con quelli segnalati nella Lista delle IFM.

20. Indicatore n. 19: Totale attivo delle filiali di EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all'indicatore n. 18.

21. Indicatore n. 20: Numero di società controllate da EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate da un EC residente in altri paesi SEE, ossia escludendo le società controllate nazionali. La definizione della BCE di società controllata è contenuta nel regolamento BCE/2001/13: "Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione é detenuta da un'altra entità". Non si dovrebbero contare tutte le società controllate ma solo quelle che sono di per sé stesse EC.

22. Indicatore n. 21: Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi SEE. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all'indicatore n. 20.

23. Indicatore n. 23: Numero di filiali di EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al numero di filiali di EC residenti in paesi terzi. Paesi terzi sono quelli che non appartengono ai paesi SEE. Se una banca in un determinato paese ha più di una filiale, si conta come una sola filiale. Inoltre, le BCN si accertano che i dati siano coerenti con quelli segnalati nella Lista delle IFM.

24. Indicatore n. 24: Totale attivo delle filiali di EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle filiali di cui all'indicatore n. 23.

25. Indicatore n. 25: Numero di società controllate da EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al numero di società controllate residenti nel loro territorio nazionale che sono controllate da EC residenti in paesi terzi.

26. Indicatore n. 26: Totale attivo delle società controllate da EC residenti in paesi terzi. Questo indicatore si riferisce al totale di bilancio aggregato delle società controllate di cui all'indicatore n. 25.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) Questa variabile è anche raccolta da Eurostat ma con un maggior ritardo. Eurostat utilizza la seguente definizione di unità locale: "An enterprise or part thereof (e.g. a workshop, factory, warehouse, office, mine or depot) situated in a geographically identified place. At or from this place economic activity is carried out for which - save certain exceptions - one or more persons work (even if only part-time) for one and the same enterprise." Cfr. Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions, versione 1.8, dicembre 2001, pagg. 11 e 23. Questo manuale è disponibile da Eurostat dietro richiesta, sebbene solo nella versione inglese.

(4) Questo indicatore è anche raccolto da Eurostat, che utilizza la seguente definizione: "The number of persons employed is defined as the total number of persons who work in the observation unit (inclusive of working proprietors, partners working regularly in the unit and unpaid family workers), as well as persons who work outside the unit who belong to it and are paid by it (e.g. sales representatives, delivery personnel, repair and maintenance teams). It includes persons absent for a short period (e.g. sick leave, paid leave or special leave), and also those on strike, but not those absent for an indefinite period. It also includes part-time workers who are regarded as such under the laws of the country concerned and who are on the pay-roll, as well as seasonal workers, apprentices and home workers on the pay-roll. The number of persons employed excludes manpower supplied to the unit by other enterprises, persons carrying out repair and maintenance work in the enquiry unit on behalf of other enterprises, as well as those on compulsory military service. Unpaid family workers refer to persons who live with the proprietor of the unit and work regularly for the unit, but do not have a contract of service and do not receive a fixed sum for the work they perform. This is limited to those persons who are not included on the payroll of another unit as their principal occupation. Note: In order to check the comparability of data, it is necessary to indicate whether voluntary workers have been included under this heading or not. [Commission Regulation (EC) No 2700/98 concerning the definitions of characteristics for structural business statistics, Code 16 110]. Comments: The allocation on enterprise level has to be assured by means of a distribution key in the case of enterprise groups (managing directors have to be included; not employed agents have to be excluded). The number of persons employed is measured as an annual average." Cfr. Eurostat, Methodological manual for statistics on credit institutions, versione 1.8, dicembre 2001, pag. 34.

(5) Si fa tuttavia un'eccezione nel regolamento BCE/2001/13, che consente la segnalazione dei dati del bilancio consolidato per gruppi di enti creditizi (è il caso, ad esempio, della Rabobank nei Paesi Bassi).

(6) Per questo indicatore, il corrispondente settore SEC 95 è S. 125a. Il "SEC 95" è il Sistema europeo dei conti nazionali 1995, contenuto nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

(7) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(8) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

(9) Per questo indicatore, il corrispondente settore SEC 95 è S. 125b.

Appendice 1

Schema di segnalazione per i 14 indicatori statistici strutturali compilati utilizzando i dati forniti dalle BCN

Paese: ...

Anno di riferimento: ...

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

Trasmissione elettronica degli indicatori statistici strutturali bancari - identificatore della famiglia di codici: ECB_SSI1

La famiglia di codici relativa agli indicatori statistici strutturali bancari (di seguito "ISS") si riferisce agli indicatori strutturali degli enti creditizi (EC), dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione degli Stati membri dell'Unione europea (UE). È stata designata in modo tale da attingere il più possibile alla lista della famiglia di codici e ai valori già definiti per le statistiche delle voci di bilancio (VdB).

Sezione 1. Dimensioni

La tabella seguente descrive le dimensioni utilizzate nella famiglia di codici ECB_SSI1. Per le statistiche ISS, otto dimensioni sono ritenute essenziali ai fini dell'identificazione delle serie temporali.

TABELLA 1

Dimensioni utilizzate nella famiglia di codici ECB_SSI1

>SPAZIO PER TABELLA>

Ciascuna delle otto dimensioni statistiche prende i propri valori da una lista di codici corrispondente. Secondo la tabella di cui sopra, per esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) prende i propri valori dalla lista di codici CL_AREA_EE. Di seguito è riportata una descrizione delle dimensioni relative alla famiglia di codici ECB_SSI1 seguendo la stessa sequenza che appare nella chiave.

Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. Il valore utilizzato nella famiglia di codici ECB_SSI1 è "A" per i dati annuali ed è preso dalla lista di codici CL_FREQ.

Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza delle istituzioni segnalanti. La lista di codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO paese lista ed anche alcuni valori aggiuntivi descritti nel paragrafo 6 (dimensione n. 6: area di controparte). Il sottoinsieme dei valori utilizzati nella famiglia di codici ECB_SSI1 corrisponde ai 15 Stati membri UE.

Dimensione n. 3: SEC 95 Disaggregazione settoriale di riferimento (SEC95_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione indica il settore di riferimento degli indicatori strutturali ed è collegata alla lista di codici CL_ESA95_SECTOR. Attualmente è utilizzato un sottoinsieme di quattro valori: enti creditizi (come definiti nel diritto comunitario) ("122C"), imprese di assicurazione e fondi pensione ("1250"), e distintamente imprese di assicurazione ("1251") e fondi pensione ("1252").

Dimensione n. 4: "Denominazione" dell'indicatore statistico strutturale (SSI_INDICATOR; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta la lista degli ISS ed è collegata alla lista di codici CL_SSI_INDICATOR. I valori assegnati ai differenti indicatori sono identificati da un prefisso. Il valore "H" è utilizzato per l'indice Herfindhal, il valore "N" per tutti gli indicatori statistici rappresentati da numeri assoluti, il valore "S" per quelli rappresentati da una quota e infine il valore "T" per il totale attivo.

Dimensione n. 5: Tipologia dei dati (DATA_TYPE; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione è descritta dalla lista dei codici CL_DATA_TYPE e indica la tipologia dei dati da segnalare: consistenze lorde ("1"), riclassificazioni e altri aggiustamenti ("5"), altri aggiustamenti da rivalutazione ("7") e non specificato ("X"). Il valore "X", non specificato, è utilizzato per segnalare rapporti e serie di indice, mentre il valore "1", consistenze, è utilizzato per segnalare numeri assoluti e serie di consistenze (ossia numero di occupati; totale attivo).

I dati di aggiustamento sono applicabili solo per le serie delle VdB, mentre non sono applicabili e non sono segnalati per i numeri assoluti, rapporti e indici.

Le riclassificazioni e gli altri aggiustamenti comprendono le modifiche negli attivi e nei passivi di bilancio del settore segnalante che derivano da 1) cambiamenti negli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione; 2) ristrutturazione societaria; 3) riclassificazioni delle attività e passività; e 4) correzione di errori di segnalazione che, per ragioni tecniche, non possono essere rimossi dai dati sulle consistenze per l'intero periodo. In particolare, le riclassificazioni per l'anno 2001 necessitano di ricomprendere le modifiche dovute all'entrata della Grecia nell'area dell'euro.

Gli altri aggiustamenti da rivalutazione includono i cambiamenti nel prezzo dei titoli emessi, venduti o detenuti e i cambiamenti dovuti alla rimozione dal bilancio dei prestiti soggetti a cancellazione/svalutazione.

Dimensione n. 6: Area di controparte (COUNT_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione indica l'area di residenza della controparte dell'indicatore strutturale. La lista di codici collegata è CL_AREA_EE, che contiene lo standard ISO lista paese e valori aggiunti (ossia. "U6" - "Residenti nazionali: stesso paese dell'EC segnalante"). Per i fini della famiglia di codici ECB_SSI1 si utilizza il seguente sottoinsieme di valori: residenti nazionali (area di riferimento o locale) ("U6"), altri paesi dell'Area Economica Europea (tutti i paesi esclusi quelli dell'area di riferimento) ("A0") e Area Economica extra Europea ("A7") sia nel caso di soggetti segnalanti dell'area dell'euro sia nel caso di segnalanti dell'area non euro.

Dimensione n. 7: Valuta dell'operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione descrive la valuta nella quale sono denominati gli indicatori strutturali ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Nella famiglia di codici ECB_SSI1 si utilizzano solo i valori "Z01" per tutte le valute combinate e "Z0Z" per non applicabile.

Dimensione n. 8: Denominazione della serie o calcolo speciale (SERIES_DENOM; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione specifica se le serie segnalate sono espresse nella valuta nazionale oppure nella valuta comune (euro) e si applica solo per le serie delle VdB (per esempio, totale attivo). Nella famiglia di codici ECB_SSI1 si utilizzano solo tre valori dalla lista di codici CL_SERIES_DENOM - "N" valuta nazionale, "E" euro e "Z" non applicabile). Gli Stati membri non partecipanti e la Grecia (per il periodo fino all'anno 2000) utilizzeranno il codice "N", mentre il codice "E" sarà utilizzato dagli Stati membri dell'area dell'euro (Grecia compresa a partire dal 2001).

La lista completa delle chiavi della serie da trasmettere alla BCE è descritta nell'appendice 3.

Sezione 2. Attributi

Oltre alle otto dimensioni che definiscono la chiave, è stata definita una serie di attributi(1). Questi sono allegati ai vari livelli dello scambio di informazioni:

TABELLA 2

Famiglia di codici relativa agli indicatori statistici strutturali bancari (ECB_SSI1): attributi codificati e non codificati

>SPAZIO PER TABELLA>

Inoltre, ciascun attributo è caratterizzato da specifiche proprietà elencate nella tabella qui di seguito.

TABELLA 3

BCN segnalanti alla BCE. Proprietà comuni agli attributi per la famiglia di codici ECB_SSI1

>SPAZIO PER TABELLA>

Segue una descrizione di ciascun attributo e si include, ogniqualvolta si applichi, la lista di codici di riferimento (in lettere maiuscole, come CL_IT*).

Sezione 2.1. Attributi a livello di parentela

Obbligatori:

- TITLE_COMPL (non codificato): questo attributo è fissato, registrato e divulgato dalla BCE (in inglese con una lunghezza massima di 1050 caratteri). Ove una BCN desideri apportare una modifica, può essere fatta una revisione previa consultazione con la BCE, e sarà comunque quest'ultima ad effettuare la revisione.

- UNIT (lista di codici: CL_UNIT): questo attributo fornisce l'unità di misura dei dati segnalati. Gli Stati membri partecipanti segnalano i dati in euro ove rilevante e la BCE stabilisce l'attributo in "EURO" (DENOM = "EUR"). Nel caso di Stati membri non partecipanti, il valore di tale attributo è uguale alla valuta nazionale corrispondente (UNIT = "DKK" per Danimarca, "SEK" per Svezia, "GBP" per Regno Unito e "GDR" per Grecia fino all'anno 2000). Per le serie segnalate come valori assoluti o indici la BCE fissa questo attributo al valore "UNITS", e per le serie segnalate come percentuali al valore "PC".

- UNIT_MULT (lista di codici: CL_UNIT_MULT): questo attributo indica se la serie è espressa in milioni (UNIT_MULT = "6"), miliardi (UNIT_MULT = "9"), ecc. Le BCN segnalano i dati che si riferiscono alle serie delle VdB degli EC in milioni e la BCE fissa il valore a 6 (UNIT_MULT = "6"). Per le serie segnalate come numeri assoluti, come percentuali, come indici, la BCE fissa il valore a 0 (UNIT_MULT = "0").

- DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): questo attributo indica il numero di decimali con cui sono espressi i valori delle osservazioni. Le BCN segnalano le serie delle VdB e le serie che rappresentano numeri assoluti senza decimali e la BCE fissa per queste serie il valore dell'attributo a 0 (quindi DECIMALS = "0"). Le serie relative all'indice e quelle che rappresentano percentuali saranno segnalate con quattro decimali e la BCE fissa per queste serie il valore dell'attributo a 4 (quindi DECIMALS = "4").

Condizionali:

- TITLE (non codificato): il titolo della serie consente solo un massimo di 70 caratteri. A causa dello spazio limitato, l'attributo COMPLEMENTO DEL TITOLO è utilizzato come attributo obbligatorio. L'attributo TITOLO può essere utilizzato in futuro per la costruzione di titoli brevi.

- NAT_TITLE (non codificato): le BCN possono utilizzare tale attributo al fine di fornire una descrizione specifica e altre informazioni aggiuntive o distintive nella lingua nazionale. Benché l'utilizzo di lettere maiuscole e minuscole non dia problemi, lo scambio di caratteri accentati e simboli alfanumerici particolari deve essere provato prima del loro utilizzo.

- COMPILATION (non codificato): questo attributo è utilizzato per spiegazioni testuali dettagliate dei metodi di compilazione, ponderazioni, procedure statistiche, tipologia di indici, ecc.:

- fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati,

- procedure di compilazione (inclusa la descrizione delle stime/assunzioni fatte),

- deviazioni dalle istruzioni di segnalazione della BCE (geografiche/classificazioni settoriali /metodi di valutazione),

- informazioni sul quadro giuridico nazionale (e per i collegamenti con il quadro regolamentare dell'UE) per gli intermediari diversi dagli EC.

- COVERAGE (non codificato): questo attributo descrive i soggetti segnalanti, e la loro copertura, per le diverse categorie di intermediari. Dovrebbe descrivere il tipo di intermediario per i diversi indicatori. Se la copertura è nota come parziale, è fornita una stima della quota di mercato. Dovrebbe anche indicare se i valori sono stati estrapolati.

Sezione 2.2. Attributi a livello di serie temporali

Obbligatori:

- COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo fornisce una indicazione del momento in cui sono raccolte le osservazioni (ad esempio, inizio, metà o fine periodo) oppure se i dati corrispondono a valori medi, massimi o minimi in un dato periodo, ecc. La BCE fissa le serie ISS come "fine periodo" (COLLECTION = "E").

- AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni alle quali si possono rendere disponibili i dati. Quando osservazioni specifiche richiedono un trattamento particolare, è possibile utilizzare l'attributo RISERVATEZZA DELL'OSSERVAZIONE (vedi di seguito).

Condizionali:

- DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo consente di fare riferimento ai codici utilizzati nei database nazionali per identificare le serie corrispondenti (è possibile specificare anche formule che utilizzano codici di riferimento nazionali).

- BREAKS (non codificato): questo attributo descrive discontinuità e cambiamenti rilevanti che si verificano nel corso del tempo nell'attività di raccolta, nella copertura delle segnalazioni e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, è opportuno dichiarare il grado di confrontabilità dei dati vecchie nuovi (fino a 350 caratteri).

Sezione 2.3. Attributi a livello di osservazione

Obbligatori:

- OBS_STATUS (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN segnalano un valore relativo allo status dell'osservazione per ciascuna osservazione scambiata. Questo attributo è obbligatorio e va fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione. Quando procedono alla revisione del valore dell'attributo, le BCN segnalano sia il valore dell'osservazione (anche se invariato) sia il nuovo contrassegno indicativo dello stato dell'osservazione.

L'elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo (secondo la gerarchia concordata) ai fini delle statistiche degli ISS:

"A" = valore normale,

"B" = valore discontinuità,

"M" = dati inesistenti (per dati non applicabili)(2),

"L" = dati esistenti ma non raccolti(3),

"E" = valore stimato,

"P" = valore provvisorio (questo attributo può essere utilizzato, in particolare, in ogni trasmissione dei dati, con riferimento all'ultima osservazione)(4).

- Se un'osservazione si può qualificare con due caratteristiche, è segnalata la più importante. Se, ad esempio, un'osservazione rappresenta un valore provvisorio ma anche il risultato di una stima, è considerata prioritaria la caratteristica "stima" e si utilizza il contrassegno "E".

Condizionali:

- OBS_CONF (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera operare una distinzione tra una o più osservazioni specifiche in termini di riservatezza, può utilizzare l'attributo RISERVATEZZA DELL'OSSERVAZIONE. Il valore di questo attributo (se presente) può essere modificato dal mittente nella trasmissione dei dati.

- OBS_PRE_BREAK (non codificato): questo attributo contiene il valore pre-interruzione, che è un campo numerico come l'osservazione. In genere è fornito quando si verifica un'interruzione.

- OBS_COM (non codificato): questo attributo può essere utilizzato per fornire commenti scritti sulle osservazioni (ad esempio, per descrivere le stime o le ipotesi effettuate su una specifica osservazione per mancanza di dati, per motivare una possibile osservazione anomala o fornire dettagli in merito a cambiamenti nelle serie temporali segnalate).

I dati di aggiustamento di flussi devono essere segnalati, se disponibili, rispettando gli indicatori n. 17, 19, 21, 24 e 26. Gli aggiustamenti di flusso, si riferiscono alle rivalutazioni di prezzo, cancellazioni, svalutazioni e riclassificazioni.

Sezione 3. Politica di revisione

È possibile che le BCN debbano dover rivedere i dati segnalati. In tal caso si applicano i seguenti principi generali:

- durante le regolari trasmissioni annuali dei dati, in aggiunta ai dati dell'ultimo anno, possono essere trasmesse sia le revisioni "ordinarie" (ad esempio revisioni dei dati dell'anno precedente) sia quelle "storiche";

- eccezionalmente, si possono accettare nel corso dell'anno le revisioni storiche che migliorano la qualità dei dati in modo significativo;

- nel caso di revisioni rilevanti, si devono segnalare alla BCE note esplicative.

(1) Gli attributi sono concetti statistici che forniscono agli utenti informazioni aggiuntive codificate (ad esempio l'unità di misura) e non codificate (ad esempio il metodo di compilazione) in merito ai dati scambiati. Sono "obbligatori" gli attributi di cui tutti i partner conoscono il valore. Sono "condizionali" gli attributi ai quali è assegnato un valore solo se sono noti presso l'istituzione segnalante (ad esempio ID delle serie nazionali), ovvero ogniqualvolta siano rilevanti (ad esempio compilazione, interruzioni). I valori relativi agli attributi devono essere scambiati solo quando sono fissati per la prima volta o quando sono modificati. Solo lo stato dell'osservazione è presente in ogni scambio, allegato a ciascuna osservazione.

(2) Quando, a causa di pratiche locali di mercato o del quadro giuridico, una serie temporale (o parte di essa) non è applicabile, (il fenomeno sottostante non esiste), si segnala un valore mancante ("-") con "M" lo stato dell'osservazione.

(3) Quando, a causa di condizioni statistiche locali, i dati per una serie temporale non sono raccolti in specifiche date o per la lunghezza totale delle serie temporali (il fenomeno economico sottostante esiste ma non è soggetto a rilevazione statistica) si segnala un valore mancante ("-") indicando con "L" lo stato dell'osservazione in ciascun periodo.

(4) Queste osservazioni assumono valori definiti (stato dell'osservazione "A") ad uno stadio successivo. I nuovi valori rivisti sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.

Appendice 3

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

DEPOSITI RACCOLTI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI E LORO PORTAFOGLIO DI CASSA E TITOLI

1. DEPOSITI RACCOLTI DALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

1.1. Definizioni e copertura, nello schema di segnalazione, dei depositi (e strumenti ad essi strettamente assimilabili) raccolti dalle amministrazioni centrali

Ai fini del presente schema di segnalazione, le passività delle amministrazioni centrali sono da classificare nelle seguenti categorie. Laddove il fenomeno non esiste, o è irrilevante, non viene richiesta nessuna segnalazione in quanto irrilevante.

Depositi: I depositi sono da suddividere in: depositi a vista, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso.

Depositi a vista: Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. Sono inclusi i saldi rappresentanti somme prepagate incorporate in forme hardware (carte prepagate) o software di moneta elettronica emessa dalle amministrazioni centrali. Questa voce esclude i depositi non trasferibili che possono essere tecnicamente riscossi su richiesta ma che sono assoggettati a penali rilevanti.

Depositi con durata prestabilita: Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita; o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. I prodotti finanziari che presentano disposizioni sul "roll-over" devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina.

Depositi rimborsabili con preavviso: Depositi non trasferibili, senza durata prestabilita, non convertibili in contante senza un periodo di preavviso, prima della cui scadenza la conversione stessa non è possibile, o lo è soltanto con l'applicazione di una penale. Include depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni. (classificati nella fascia di durata "fino a 3 mesi inclusi").

Il SEC 95(1) fornisce orientamenti per la classificazione dei titoli di debito emessi dalle amministrazioni pubbliche (SEC 95, paragrafi 5.74 - 5.76). I titoli di debito non negoziabili emessi dalle amministrazioni pubbliche e destinati al grande pubblico sono da classificare come depositi, poiché sono strumenti strettamente assimilabili ai depositi vincolati, ai depositi a risparmio, ai libretti di risparmio e ai certificati di deposito non negoziabili. Tutti gli altri strumenti, generalmente rappresentati da documenti destinati a circolare e che danno origine dunque a guadagni o perdite (realizzati o meno) sono da classificare come titoli diversi da azioni.

1.2. Classificazione settoriale delle amministrazioni centrali che pongono in essere depositi e strumenti ad essi strettamente assimilabili

Il SEC 95 indica i criteri per la classificazione settoriale delle amministrazioni pubbliche e dei suoi sottosettori, uno dei quali è costituito dalle amministrazioni centrali. Ulteriori orientamenti sono reperibili nella pubblicazione "Money and Banking Statistics Sector Manual - Guidance for the statistical classification of customers"(2).

Il settore delle amministrazioni pubbliche è formato dalle unità istituzionali residenti che agiscono principalmente come produttori di beni e servizi non destinati alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e/o che operano con funzioni di redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 95, paragrafi 2.68 - 2.70).

Il settore delle amministrazioni pubbliche si suddivide in due sottosettori: amministrazioni centrali e altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime rientrano nel settore detentore di moneta.

Il sottosettore amministrazioni centrali è formato dagli organi amministrativi dello Stato e dagli altri enti centrali la cui competenza si estende normalmente alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.71).

1.3. Definizione del settore "altri residenti", ovvero delle istituzioni finanziarie non monetarie residenti diverse dalle amministrazioni pubbliche

Altri intermediari finanziari e ausiliari finanziari: società e quasi-società finanziarie non monetarie (escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione) la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (SEC 95, paragrafi 2.53-2.56). Ugualmente inclusi sono gli ausiliari finanziari che comprendono tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività finanziarie ausiliari (SEC 95, paragrafi 2.57-2.59).

Imprese di assicurazione e fondi pensione: società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dalla trasformazione dei rischi individuali in rischi collettivi (SEC 95, paragrafi 2.60-2.67).

Società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e servizi non finanziari destinati alla vendita (SEC 95, paragrafi 2.21-2.31).

Famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale, e quali produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari da destinarsi alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni da non destinarsi al mercato e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie. (SEC 95, paragrafi 2.75-2.88).

2. COPERTURA DEL PORTAFOGLIO DI CASSA E TITOLI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

2.1. Banconote e monete in euro detenute dalle amministrazioni centrali

Banconote e monete emesse dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali dell'area dell'euro e dalle amministrazioni centrali e detenute dalle amministrazioni centrali.

2.2. Portafoglio delle amministrazioni centrali di strumenti emessi dalle IFM dell'area dell'euro

Titoli di debito emessi dalle IFM dell'area dell'euro e detenuti dalle amministrazioni centrali.

DATI SUI DEPOSITI (E STRUMENTI AD ESSI STRETTAMENTE ASSIMILABILI) E SUL PORTAFOGLIO DI CASSA E TITOLI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI((dati su "Riclassificazioni e altri aggiustamenti" e "aggiustamenti di rivalutazioni" saranno descritti nel "Manual of procedures for the compilation of flows statistics" (Allegato X).))

Schema adottato usando la tabella segnaletica del settore delle IFM

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Il Sistema europeo dei conti (SEC) 1995, contenuto nell'allegato A al Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, come per ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

(2) Banca centrale europea, seconda edizione, novembre 1999.

ALLEGATO VIII

VOCI PER MEMORIA AD ALTISSIMA PRIORITÀ DA FORNIRE MENSILMENTE

Le voci per memoria elencate nel presente allegato riguardano la famiglia di codici relativa alle voci di bilancio, che è descritta nell'allegato XIII. Le serie devono essere segnalate mensilmente e con la stessa tempestività delle statistiche mensili obbligatorie relative al bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) in conformità del Regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1) modificato dal Regolamento BCE/2002/8(2).

Schema di segnalazione

TABELLA A

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM

>SPAZIO PER TABELLA>

DEFINIZIONE DELLE VOCI PER MEMORIA AD ALTISSIMA PRIORITÀ

1. Disaggregazione per residenza dei detentori di quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari disaggregate per residenza del detentore, secondo la seguente ripartizione: residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

ALLEGATO IX

VOCI PER MEMORIA DA FORNIRE MENSILMENTE

SCHEMA DI SEGNALAZIONE

1. Le voci per memoria elencate nel presente allegato riguardano la famiglia di codici relativa alle voci di bilancio (VdB), che è descritta nell'allegato XIII. Le serie devono essere segnalate mensilmente con la stessa tempestività delle statistiche mensilmente obbligatorie di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) in conformità del Regolamento BCE/2001/13, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1) come modificato dal Regolamento BCE/2002/8(2).

I. Voci per memoria per la determinazione e valutazione degli aggregati monetari e delle contropartite

2. Ai fini della costruzione degli aggregati monetari, le banche centrali nazionali (BCN) segnalano le informazioni statistiche sulle disaggregazioni supplementari dei "biglietti e monete in circolazione" e dei "titoli di debito emessi". Le caselle in grassetto nelle tabelle A e B rappresentano le voci per memoria ad alta priorità definite qui di seguito. Le voci per memoria rimanenti necessitano di un'analisi dettagliata delle statistiche di bilancio delle IFM.

3. Biglietti e monete in circolazione, di cui banconote in euro (M1), banconote in denominazione nazionale (M2), monete (M3), monete denominate in euro (M4) e monete in denominazione nazionale (M5):

- Banconote in euro (M1) sono banconote in euro emesse incluse nella voce "biglietti e monete in circolazione".

- Banconote in denominazione nazionale (M2) sono banconote denominate in valuta nazionale emesse dalle BCN prima del 1 gennaio 2002 e che non sono state ancora rimborsate. Dati segnalati dal gennaio 2002, almeno durante il 2002.

- Monete (M3) si riferisce all'ammontare di monete, sia in euro che in denominazione nazionale (non ancora rimborsate) emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali) e segnalate come parte della voce "biglietti e monete in circolazione" nel bilancio delle BCN.

- Monete denominate in euro (M4) sono monete denominate in euro emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali).

- Monete in denominazione nazionale (M5) sono monete aventi valore legale emesse dalle autorità nazionali (BCN/amministrazioni centrali) prima del 1 gennaio 2002 che non sono state ancora rimborsate alle BCN.

4. Portafoglio dei titoli negoziabili emessi dalla Banca centrale europea (BCE)/BCN (voci da M6 a M8)

Titoli di debito emessi dalla BCE/BCN che vanno disaggregati per residenza del detentore, secondo la seguente ripartizione: residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo.

TABELLA A

Dati (consistenze) relativi alla BCE/BCN((In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, potrebbero essere forniti dati di flusso.))

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano voci ad alta priorità.

TABELLA B

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM((In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, potrebbero essere forniti dati di flusso.))

>SPAZIO PER TABELLA>

Le caselle in grassetto rappresentano le voci per memoria ad alta priorità. Nell'allegato VIII si richiedono voci per memoria ad altissima priorità.

In base ad un accordo bilaterale tra la BCE e la BCN, le caselle in grassetto con una freccia ([uarr ]) potrebbero non essere segnalate dalla BCN se la BCE usa fonti di dati alternative.

5. Altre attività/passività, di cui passività verso l'Eurosistema (voce M12)/crediti verso l'Eurosistema (voce M16) relativi all'allocazione delle banconote in euro

Posizioni nette verso l'Eurosistema originate da: 1) distribuzione delle banconote in euro emesse dalla BCE (8 % del totale delle emissioni); e 2) applicazione della procedura basata sulle quote di capitale. L'allocazione delle posizioni nette creditorie o debitorie delle singole BCN e della BCE viene effettuata da entrambi i lati dell'attivo e del passivo di bilancio in base al segno, ossia una posizione netta positiva verso l'Eurosistema sarà segnalata sul lato dell'attivo, mentre una posizione netta negativa va segnalata sul lato del passivo.

6. Portafoglio di titoli negoziabili emessi da altre IFM con una disaggregazione per scadenza (voci da M17 a M19 e da M26 a M28) e una per valuta (voci da M20 a M25 e da M29 a M34)

Titoli di debito e titoli di mercato monetario emessi da IFM che vanno disaggregati per residenza del detentore, secondo la seguente ripartizione: residenti nazionali/residenti negli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo. I dati sui titoli di debito e sui titoli di mercato monetario sono forniti con una disaggregazione per scadenza (fino a un anno, oltre 1 anno e fino a 2) e una per valuta (euro, valute estere).

II. Voci per memoria per ottenere informazioni sulle ponderazioni per i tassi di interesse delle IFM

7. Ai fini della regolare produzione di statistiche sui tassi di interesse applicati dalle IFM (in seguito TIFM)(3), sono necessarie informazioni di ponderazione per aggregare i TIFM nazionali a livello di area dell'euro. Per ridurre l'onere segnaletico delle BCN, è stato deciso di utilizzare come fonte primaria per ottenere le ponderazioni dei TIFM sulle consistenze e per alcuni TIFM sulle nuove operazioni, le informazioni statistiche già segnalate nell'ambito delle statistiche di bilancio.

8. Sulla base dei dati disponibili secondo il regolamento BCE/2001/13 l'informazione sulle ponderazioni per le categorie dei depositi relative alle nuove operazioni e alle consistenze può essere facilmente derivata dalle statistiche di bilancio delle IFM. Tuttavia, per i crediti alle famiglie, nel campo delle consistenze(4) i dati delle VdB obbligatorie non permettono un collegamento immediato:

9. Per tali categorie di credito, le serie (obbligatorie) di bilancio comprendono tutte le valute della transazione, mentre i TIFM riguardano solo i crediti denominati in euro. Le serie delle VdB denominate in euro come valuta di transazione sono disponibili con la ripartizione settoriale richiesta, secondo il regolamento BCE/2001/13, mentre la distinzione per scadenza o per tipo di credito (per il settore famiglie) non è disponibile.

10. Per tali categorie di credito, la ponderazione sarà quindi basata sulle serie delle VdB che si riferiscono ai crediti in tutte le valute. Tuttavia, le serie saranno modificate per la quota denominata in euro rispetto al totale in qualsiasi valuta della transazione.

11. A seguito di contatti bilaterali, un certo numero di BCN (ad oggi: Belgio, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Finlandia) si troveranno, tuttavia, anche nella posizione di fornire le disaggregazioni richieste per i crediti denominati in euro. A questo fine, sono state fissate le seguenti voci per memoria:

TABELLA C

Dati (consistenze) relativi alle altre IFM

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) In conformità del Regolamento BCE/2001/18 del 20 dicembre 2002 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(4) Cfr. Regolamento BCE/2001/18, allegato II, appendice 1: indicatori 6-14.

ALLEGATO X

MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA COMPILAZIONE DELLE STATISTICHE DI FLUSSO

INTRODUZIONE

1. La Banca centrale europea (BCE) calcola gli aggregati monetari per l'area dell'euro e le rispettive contropartite sulla base di consistenze di fine mese, nel quadro del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) dell'area dell'euro. Essa analizza inoltre l'evoluzione delle statistiche monetarie. A tal fine, è necessaria la compilazione di statistiche di flusso.

2. L'analisi monetaria si basa in genere sulle operazioni finanziarie che si verificano allorché le IFM acquisiscono o cedono attività finanziarie, ovvero assumono o rimborsano passività. La BCE calcola le operazioni finanziarie come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate per tener conto degli effetti di elementi diversi dalle operazioni stesse.

3. Per questa elaborazione delle statistiche di flusso, la BCE ha bisogno di informazioni più esaurienti. Oltre a basarsi sulle consistenze ottenute dai bilanci aggregati di fine mese delle IFM, che la BCE riceve dalle banche centrali nazionali (BCN) in conformità del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1) modificato dal regolamento BCE/2002/8(2), sono necessarie informazioni sulle variazioni delle consistenze dovute ad aggiustamenti. Tali aggiustamenti si ricavano da differenti fonti a seconda del tipo. Il regolamento BCE/2001/13 copre in parte tale requisito.

4. La finalità principale del presente Manuale delle procedure è quella di fornire indicazioni particolareggiate sulle informazioni supplementari che le BCN trasmettono alla BCE, onde consentire a quest'ultima di compilare statistiche di flusso per gli aggregati monetari e relative contropartite dell'area dell'euro. In particolare, esso indica le regole che le BCN devono seguire nel compilare i dati che costituiscono il loro apporto a tali statistiche. Ciò include una descrizione delle informazioni da segnalare con dovuti aggiustamenti e delle relative circostanze.

5. Fermo restando quanto indicato nel presente allegato, la BCE ha compilato le Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics(3) (Note guida al regolamento BCE/2001/13 sulle statistiche di bilancio delle IFM), contenenti maggiori informazioni sui dati relativi agli aggiustamenti richiesti in conformità del presente regolamento. La BCE inoltre, distribuisce alle BCN per maggior chiarezza il Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flow statistics(4) (Manuale del settore statistico monetario e bancario per la compilazione delle statistiche di flusso).

SEZIONE 1 - METODO DI COMPILAZIONE DELLE STATISTICHE DI FLUSSO

1.1. Quadro generale

6. La BCE calcola gli aggregati monetari e le relative contropartite nel quadro del bilancio consolidato del settore delle IFM dell'area dell'euro, basandosi sulle consistenze di fine mese indicate dal regolamento BCE/2001/13 (allegato 1, parte 2, tabella 1).

7. La BCE inoltre compila le statistiche di flusso. L'evoluzione degli aggregati monetari e delle relative contropartite è analizzata alla luce delle operazioni effettuate nel corso del mese, esaminate separatamente sotto il profilo dell'attivo e del passivo. Nel contesto delle statistiche relative al bilancio consolidato, occorre distinguere tra valore delle operazioni ("flusso") e variazioni delle consistenze derivanti da altri elementi ("altre variazioni"). Le statistiche di flusso sono da compilare per tutte le voci di bilancio (VdB). Come risulta dalla tabella 1 del presente allegato, sono incluse tutte le VdB mensili, al fine di garantire che i dati di aggiustamento si compensino. Le statistiche di flusso, inoltre, sono compilate per i dati trimestrali nella tabella 2 del presente allegato e per le voci per memoria sugli strumenti negoziabili e sui lati dell'attivo e del passivo di bilancio delle amministrazioni centrali.

8. Il SEC 95(5) è il riferimento per le statistiche di flusso relative al bilancio consolidato. Le variazioni dagli standard internazionali, se necessarie, si effettuano sulla base sia del contenuto dei dati sia dei concetti statistici. Il presente allegato è interpretato sulla base del SEC 95, a meno che il regolamento BCE/2001/13, le note guida, o il presente indirizzo introducano delle deroghe, esplicite oppure implicite, alle sue disposizioni.

1.2. Dati di flusso

9. Nell'ambito delle statistiche monetarie e bancarie, i dati di flusso sono misurati in termini di operazioni finanziarie definite come acquisti netti di attività finanziarie o variazioni nette di passività per ogni tipo di strumento finanziario, ossia il totale di tutte le operazioni finanziarie effettuate nel corso del periodo di segnalazione(6). I dati di flusso per ciascuna voce specificata nel regolamento BCE/2001/13 sono da calcolarsi su base netta (non v'è obbligo di indicare l'importo lordo delle operazioni finanziarie o del fatturato). Il metodo di valutazione delle singole operazioni si deve basare, per le attività, sul valore di acquisizione/cessione e, per le passività, sul loro valore al momento in cui sono poste in essere, estinte o scambiate. Tuttavia, il regolamento BCE/2001/13 consente deviazioni dal concetto di operazioni finanziarie. Per questo motivo, i dati di flusso derivati dalle statistiche monetarie e bancarie non sono operazioni finanziarie come definite nel SEC 95 ma un adattamento, ai fini delle statistiche monetarie e bancarie, di questo concetto.

10. In linea di principio, per il valore di operazioni depositi/crediti e titoli valgono i seguenti orientamenti:

10.1. Il valore di una operazione in depositi/crediti (regolamento BCE/2001/13, allegato 1, parte 2, tabella A, voci 2 e 9) è costituito dall'importo che una IFM riceve (in deposito) o concede (come credito), ad esclusione di commissioni, ecc(7). Dal valore di operazione sono esclusi gli interessi maturati ricevuti (sui crediti) o da pagare (sui depositi) ma non ancora incassati o corrisposti. Gli interessi maturati su crediti e depositi, invece, sono da classificarsi, secondo i casi, alla voce "altre attività" o "altre passività".

10.2. Il valore di operazione dei titoli detenuti ed emessi (regolamento BCE/2001/13, allegato 1, parte 2, tabella A, voci 3 e 4 e 10-12) è conforme ai principi sulla registrazione e segnalazione delle consistenze secondo il regolamento BCE/2001/13.

Nel regolamento BCE/2001/13 non è prevista nessuna norma sulla classificazione degli interessi maturati sui titoli. Ciò può comportare l'inclusione/esclusione dell'interesse maturato sulle consistenze compilate sui titoli. Al fine di realizzare un armonico trattamento tra i vari paesi, considerando che il problema cruciale è quello di distinguere tra interessi maturati e variazioni dei prezzi e considerando che potrebbero sorgere alcuni problemi concettuali sulla definizione di tassi di interesse e sugli strumenti negoziabili, si applica la seguente norma flessibile e semplice:

10.2.3. Se l'interesse maturato è compreso nel prezzo di mercato dal momento che è segnalato nel bilancio statistico, è escluso dal valore di operazione e inserito invece, senza alcuna differenziazione, nella voce "aggiustamenti da rivalutazione".

10.2.4. Se l'interesse maturato non è compreso nel valore di mercato dei titoli indicati nel bilancio statistico, sono da classificarsi sotto la voce "altre attività" o "altre passività" e quindi non sono considerate nel calcolo dei flussi o negli aggiustamenti da rivalutazione(8).

1.3. Altre variazioni

11. Nel contesto delle statistiche di bilancio consolidato, per "altre variazioni" s'intendono quelle variazioni che intervengono tra due bilanci di fine periodo per cause diverse dalle operazioni stesse. La voce "altre variazioni" si suddivide in due categorie principali: "riclassificazioni e altri aggiustamenti" e "aggiustamenti da rivalutazione"(9).

12. La categoria "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (tabella 5, colonna C) è costituita da qualsiasi variazione delle consistenze di bilancio derivante da una modifica della copertura statistica (inserimento o esclusione di nuove IFM se l'attività era trasferita fuori nel settore delle IFM), dalla riclassificazione di attività o passività (per scadenza, settore o strumento), o dovuta ad errori di segnalazione delle consistenze, corretti solo per una fascia temporale limitata e a variazioni strutturali (fusioni, acquisizioni).

13. La categoria "aggiustamenti da rivalutazioni" è composta da due elementi. Il primo riguarda l'effetto delle cancellazioni/svalutazioni di crediti. Il secondo riguarda l'effetto di fluttuazioni del prezzo di mercato sulle consistenze dei titoli negoziabili detenuti, ceduti o emessi (tabella 5, colonna E). Le variazioni del valore dovute a variazioni dei tassi di cambio non rientrano nella categoria "aggiustamenti da rivalutazioni" ma sotto una voce distinta.

14. La categoria "variazioni dei tassi di cambio" ricomprende qualsiasi variazione delle consistenze dovute agli effetti di oscillazioni dei tassi di cambio sulle attività e passività denominate in valuta estera (tabella 5, colonna D).

1.4. Attività non finanziarie

15. La definizione concettuale di cui sopra di "operazioni" e "altre variazioni" vale anche per le attività non finanziarie, così come la guida alla compilazione fornita nelle sezioni successive del presente manuale.

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE GENERALE DELLE PROCEDURE DI AGGIUSTAMENTO

2.1. Calcolo dei dati di flusso

16. La BCE calcola i dati di flusso per differenza tra le consistenze di fine periodo, rettificate per tener conto dell'effetto di elementi diversi dalle operazioni stesse (tabella 5 del presente allegato). Per ciascuna VdB, si sottrae dall'importo in essere alla fine del periodo corrente (tabella 5, colonna A) l'importo in essere alla fine del mese precedente (tabella 5, colonna B). Dal risultato si sottrae quindi l'importo di "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (tabella 5, colonna C), "variazioni dei tassi di cambio" (tabella 3, colonna D) e "aggiustamenti da rivalutazione" (tabella 5, colonna E). Il saldo netto costituisce l'importo dei "flussi" nel corso del periodo (tabella 5, colonna E).

17. L'utilizzo di tale procedura non impedisce la possibilità di calcolare le operazioni in modo diretto. La procedura di aggiustamento porta alla determinazione indiretta delle operazioni, ma le BCN possono fornire informazioni per gli aggiustamenti traendole dalla diretta osservazione delle operazioni, in particolare per quanto attiene ai titoli in portafoglio. In tal caso, la determinazione delle operazioni finanziarie avviene calcolando la differenza tra il totale degli acquisti e il totale delle vendite di titoli da parte delle IFM, registrati a valori di operazione, e utilizzando poi tale importo per calcolare un aggiustamento per "aggiustamenti da rivalutazione" da segnalare nell'ambito dello schema di segnalazione dei flussi.

2.2. Calcolo degli aggiustamenti relativi alle "altre variazioni"

18. Il compito di indicare gli aggiustamenti per "altre variazioni" è ripartito tra la BCE e le BCN (cfr. tabella 6). Allo stesso tempo, le fonti dei dati da utilizzare e lo status giuridico di ciascun requisito varia a seconda del tipo di aggiustamento.

2.2.1. Riclassificazioni e altri aggiustamenti

19. Le BCN elaborano i dati su "riclassificazioni e altri aggiustamenti" come richiesto dal presente indirizzo utilizzando le informazioni di vigilanza, i controlli sulla plausibilità dei dati, richieste ad hoc (legate, per esempio, a dati caratterizzati da un andamento anomalo), requisiti statistici nazionali, informazioni sulle IFM entranti ed uscenti, e qualsiasi altra fonte a loro disponibile. La BCE riceve dalle BCN i dati di aggiustamento relativi a "riclassificazioni e altri aggiustamenti". La BCE non esegue aggiustamenti ex post a meno che le BCN non notino forti variazioni nei dati finali. Le BCN forniscono inoltre note esplicative sugli aggiustamenti relativi a "riclassificazioni e altri aggiustamenti". Tali note servono alla BCE per un doppio controllo sulla correttezza degli aggiustamenti, per una migliore comparabilità dei dati, per analizzare le statistiche monetarie dell'area dell'euro e ad integrazione delle informazioni statistiche del settore monetario e bancario da utilizzare per altri tipi di statistiche. Le procedure che le BCN devono seguire per calcolare tali aggiustamenti e redigere le note esplicative sono illustrate di seguito.

2.2.2. Variazioni dei tassi di cambio

20. Ai fini della segnalazione dei dati statistici alla BCE, le BCN provvedono a convertire in euro, al tasso di cambio di mercato vigente nell'ultimo giorno del periodo, le posizioni dell'attivo e del passivo di bilancio denominate in valuta estera. Si utilizza un tasso comune: il tasso di cambio di riferimento della BCE(10).

21. Le oscillazioni dei tassi di cambio tra l'euro e le altre valute durante le date di segnalazione di fine periodo determinano, alla conversione in euro, una variazione delle consistenze di attività e passività in valuta estera. Poiché tali variazioni rappresentano guadagni o perdite in conto capitale e non derivano da operazioni finanziarie, i relativi effetti devono essere eliminati dai dati di flusso.

22. La BCE calcola gli aggiustamenti secondo le norme contenute nel presente indirizzo e seguendo le procedure del Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flows statistics(11).

2.2.3. Aggiustamenti da rivalutazione

23. Le BCN calcolano gli "aggiustamenti da rivalutazione" sulla base dei dati segnalati dalle IFM secondo il regolamento BCE/2001/13. Le informazioni statistiche richieste da tale regolamento agli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione riguardano esclusivamente gli "aggiustamenti da rivalutazione", che ricomprendono sia le "cancellazioni/svalutazioni di crediti" sia le "rivalutazioni dei prezzi" relativamente alle disponibilità in titoli nel periodo di riferimento.

24. I soggetti segnalanti sono sottoposti ad un obbligo di segnalazione statistica formato dai cosiddetti "requisiti minimi" identificati nel regolamento BCE/2001/13, allegato I, parte 2, tabella 1A. Tali requisiti sono considerati il minimo richiesto per compilare e stimare gli aggiustamenti, rispetto all'intera serie di dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese nei "requisiti minimi". Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni contenute nel regolamento BCE/2001/13, allegato I, parte 2, tabella 1A diverse dai requisiti minimi.

25. Le BCN raccolgono i dati sugli "aggiustamenti da rivalutazione" mandati dalle IFM e compilano l'intera serie di dati da mandare alla BCE secondo la tabella 5, colonna E. In tale fase, le BCN potrebbero aver bisogno di calcolare gli aggiustamenti che derivano dalle operazioni, i dati che si riferiscono ai singoli titoli o altri dati segnalati dalle IFM e/o fare una stima degli aggiustamenti secondo quelle disaggregazioni che non sono segnalate dalle IFM in quanto non considerate "requisiti minimi".

26. Quelle BCN che hanno accordato una deroga agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione riguardo alla frequenza e/o tempestività della segnalazione della "rivalutazione dei prezzi dei titoli", in conformità con l'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento BCE/2001/13, forniscono alla BCE l'intera serie di dati mensili basati sulle stime con la stessa tempestività richiesta da tale regolamento per i dati di stock, e revisionano i dati relativi agli "aggiustamenti da rivalutazione" una volta che hanno ricevuto i dati effettivi.

27. Quelle BCN che hanno accordato una deroga temporanea agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione, riguardo alla tempestività di segnalazione degli "aggiustamenti da rivalutazione" mensili, in conformità con l'articolo 7 del regolamento BCE/2001/13, forniscono alla BCE l'intera serie di dati mensili basati sulle stime con la stessa tempestività richiesta da tale regolamento per i dati di stock, e revisionano i dati relativi agli "aggiustamenti da rivalutazione" una volta che hanno ricevuto i dati effettivi (cfr. tabella 5). Le decisioni riguardo le deroghe per ciascuna BCN e le procedure da seguirsi per le stime saranno monitorate da indagini sulle pratiche nazionali.

SEZIONE 3 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AGGIUSTAMENTI DI FLUSSO MENSILI

28. Ciascuna BCN trasmette i dati di aggiustamento relativi al proprio bilancio separatamente da quelli relativi al bilancio delle altre IFM. In tal modo la BCE ha la possibilità di presentare in forma distinta determinate posizioni in seno al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (ad es. la posizione netta sull'estero). È relativamente facile segnalare i dati in forma distinta, essendo previsto un calcolo separato degli aggiustamenti. Le BCN trasmettono aggiustamenti relativamente a tutte le voci del bilancio delle IFM (tabella 5 del presente allegato) con cadenza mensile.

Gli aggiustamenti dovuti alle oscillazioni dei tassi di cambio sono calcolati dalla BCE (e inseriti nella tabella 5, colonna D). Pertanto, nei casi in cui le BCN forniscano aggiustamenti (colonne C ed E) relativamente ai saldi denominati in valuta estera, l'effetto delle variazioni del tasso di cambio è escluso da tali aggiustamenti.

29. In linea di massima, le BCN inviano tutte le "riclassificazioni e altri aggiustamenti". In ogni caso, trasmettono tutte le "riclassificazioni e atri aggiustamenti" d'importo superiore ai 50 milioni di euro. Questa soglia serve ad aiutare le BCN a decidere se procedere o meno ad un aggiustamento. Laddove però le informazioni non siano facilmente reperibili o siano di scarsa qualità, le BCN possono decidere, in alternativa, di non effettuare alcun aggiustamento o di fare delle stime. Per questo motivo, nell'applicare la suddetta soglia occorre una certa flessibilità, se non altro per l'eterogeneità delle procedure vigenti per il calcolo degli aggiustamenti. Laddove, ad esempio, siano state raccolte informazioni relativamente dettagliate a prescindere dalla soglia, può essere controproducente applicarla. Soprattutto, secondo il regolamento BCE/2001/13, tale soglia non si applica ai dati che le IFM devono segnalare alla BCE ossia, agli "aggiustamenti da rivalutazione".

30. Le BCN calcolano i dati di bilancio delle IFM con riferimento all'ultimo giorno del mese. In linea di massima, il bilancio è redatto all'ultimo giorno di calendario del mese e ciò significa che non si tiene conto delle festività. Si accetta, tuttavia, l'eventualità che in alcuni casi ciò non sia possibile e si tollera che il bilancio sia redatto alla fine dell'ultimo giorno lavorativo, prassi conforme agli usi di mercato e alle norme contabili locali (nazionali).

31. I flussi e gli aggiustamenti sono soggetti allo stesso sistema contabile di partita doppia che si applica alle consistenze. In tutti i casi, gli aggiustamenti hanno una contropartita che spesso è costituita da "capitale e riserve" o da "altre passività", a seconda dell'operazione e delle norme contabili locali.

32. Le BCN trasmettono informazioni su "riclassificazioni e altri aggiustamenti" e su "aggiustamenti da rivalutazione" in modo tale che questi effetti possano essere detratti dal calcolo delle statistiche di flusso. Tali informazioni comprendono l'importo per il quale ciascuna voce di bilancio è aggiustato. Note di accompagnamento forniscono spiegazioni riguardo i più significativi aggiustamenti da riclassificazione.

3.1. Riclassificazioni e altri aggiustamenti

33. Le "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (tabella 5, colonna C) riguardano gli effetti di variazioni nella composizione dei soggetti segnalanti, di variazioni strutturali, di variazioni nella classificazione per settore delle controparti delle IFM segnalanti e nella classificazione delle attività e passività, nonché gli effetti delle correzioni di errori di segnalazione.

3.1.1. Variazioni nella copertura statistica

34. Le variazioni nella composizione del settore delle IFM possono dare origine al trasferimento di attività economiche da un settore economico all'altro. Tali trasferimenti non costituiscono operazioni e sono pertanto considerati aggiustamenti, nella colonna "riclassificazioni e altri aggiustamenti".

35. Un'istituzione che entra nel settore delle IFM può trasferire la sua attività nel settore, mentre un'istituzione che lascia il settore delle IFM può trasferire la sua attività fuori tale settore. Tuttavia, se l'istituzione entrante comincia la sua attività ex novo, dopo il suo ingresso nel settore delle IFM, si verifica un flusso di operazioni che non è escluso dalle statistiche di flusso(12); analogamente, se un'istituzione uscente chiude la sua attività prima di lasciare il settore delle IFM, il fatto è recepito nel flusso statistico.

36. L'effetto che il trasferimento di attività in ingresso o in uscita dal settore delle IFM produce sul bilancio consolidato dipende, tra l'altro, dal fatto che tutte le IFM siano soggette all'obbligo di segnalazione mensile integrale, o che alcune IFM di piccole dimensioni ne siano esentate. Nel primo caso (ossia, assenza di IFM di piccole dimensioni esentate dalla segnalazione integrale), l'istituzione entrante nel settore IFM, trasmette il suo primo bilancio decorso un adeguato intervallo di tempo (di solito alla fine del mese nel quale è entrata o alla fine del trimestre successivo). Analogamente, il bilancio dell'istituzione uscente dal settore IFM, è rimosso al momento della sua uscita dal settore (coincide con l'ultimo bilancio segnalato) o in data successiva se, ad esempio, i dati mensili sono riportati al fine trimestre successivo. Nella misura in cui l'attività segnalata in questo primo/ultimo bilancio è trasferita dentro o fuori dal settore IFM, occorre operare un aggiustamento nel mese in cui il trasferimento avviene. Se le istituzioni entranti o uscenti sono "IFM di piccole dimensioni", gli effetti sul bilancio consolidato dipendono dal fatto che il bilancio mensile sia stato o meno estrapolato e, in tal caso, dalla procedura seguita per tale operazione.

37. La maggior parte delle informazioni necessarie per le rettifiche dovute alle variazioni nella copertura statistica dovrebbero essere reperibili all'interno del sistema di segnalazione statistica. Tuttavia, potrebbe risultare necessario per le BCN raccogliere informazioni ad hoc presso le istituzioni che entrano nel settore IFM per poter stabilire se l'attività segnalata nel primo bilancio sia stata oggetto di un trasferimento dall'esterno del settore IFM ovvero realizzata successivamente all'ingresso. Analoghe informazioni sono raccolte presso le istituzioni che lasciano il settore IFM.

38. Le BCN individuano le istituzioni che entrano nel settore IFM o che ne escono e determinano l'effetto di tali ingressi e uscite sul bilancio aggregato delle IFM seguendo le istruzioni di cui alla tabella 8. L'effetto netto delle entrate e uscite sul bilancio aggregato del settore IFM si calcola aggregando i bilanci di apertura dei nuovi entranti e i bilanci di chiusura degli uscenti e, quindi, effettuandone la differenza per ogni singola voce di bilancio. Tale importo netto è inserito in "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (tabella 5, colonna C). Un aumento netto di attività per il settore IFM è indicato con il segno positivo, mentre una diminuzione netta di attività è indicata con il segno negativo. È noto che in determinate circostanze può prodursi un effetto sulle segnalazioni delle controparti; in tali circostanze, anche tale effetto deve essere oggetto di aggiustamento, come variazione di settore. Se, ad esempio, una IFM cedesse la sua autorizzazione bancaria ma continuasse ad operare come "altra istituzione finanziaria", finanziata attraverso il mercato interbancario, si verificherebbe un aumento non reale nei crediti delle IFM verso "altre istituzioni finanziarie"; ciò richiederebbe un aggiustamento (rientrante in "variazioni nella classificazione del settore di controparte"). Poiché in base alle procedure relative alle variazioni nel settore IFM le entità che ne entrano a fare parte (o quelle uscenti) possono entrare nel settore (o uscirne) in qualsiasi momento, le BCN devono essere in grado di effettuare tale aggiustamento mensilmente (in funzione delle procedure adottate per la compilazione delle statistiche).

3.1.2. Variazioni strutturali

39. Una variazione strutturale è la comparsa o scomparsa di talune attività e passività finanziarie a seguito di una riorganizzazione societaria. Essa si riferisce normalmente a fusioni, acquisizioni e scissioni. Allorquando una società scompare come entità giuridica indipendente a seguito del suo assorbimento da parte di una o più società, tutte le attività e le passività finanziarie in essere tra tale società e l'acquirente scompaiono dal sistema.

40. La fonte dalla quale si ricavano le informazioni per tali aggiustamenti è l'ultimo bilancio delle vecchie istituzioni e il primo bilancio delle nuove istituzioni.

41. Le BCN individuano i saldi di bilancio delle istituzioni oggetto di riorganizzazione. I relativi importi emergono o sono compensati a seguito della fusione, acquisizione o scissione e non costituiscono operazioni reali. Pertanto, essi sono considerati come "riclassificazioni e altri aggiustamenti". Le variazioni strutturali possono determinare effetti di rivalutazione e sono da compilare separatamente.

42. Per un'analisi completa delle variazioni strutturali, e di altre conseguenze derivanti da fusioni, acquisizioni e scissioni si veda l'appendice 2.

3.1.3. Riclassificazione di attività e passività

43. Una variazione nella classificazione dei settori o degli strumenti nazionali delle controparti induce le IFM segnalanti a riclassificare le posizioni creditorie e debitorie nei confronti di tali controparti all'interno del bilancio. Tale riclassificazione determina una variazione delle consistenze segnalate nel periodo nel quale avviene il trasferimento. Poiché tale variazione rappresenta una registrazione contabile di attività tra settori e categorie di strumenti e non un'operazione, deve essere effettuato un aggiustamento per cancellarne gli effetti dalle statistiche di flusso.

44. Le variazioni di classificazione avvengono per svariati motivi. Una variazione nella classificazione settoriale di una controparte può verificarsi a seguito del passaggio di un'entità del settore pubblico a quello privato, ovvero perché a seguito di fusioni o scorpori è modificata la principale attività di una società. La cartolarizzazione comporta quasi sempre delle operazioni finanziarie; tuttavia, se comporta unicamente una variazione sul piano contabile è da classificarsi tra le riclassificazioni.

45. Per le BCN può essere difficile individuare riclassificazioni di attività e passività, dato che di norma esse non si distinguono da altri movimenti all'interno del bilancio. Per questo le BCN devono cercare di individuare le variazioni basandosi sul bilancio segnalato (procedendo a controlli di plausibilità) o sulla base di informazioni di vigilanza o di informazioni supplementari ad hoc (per es. riguardanti dati caratterizzati da un andamento anomalo), o di segnalazioni statistiche nazionali, o di informazioni relative alle istituzioni entranti e uscenti dalle IFM segnalanti o di qualsiasi altra fonte disponibile. Una volta individuate le variazioni potenziali legate a riclassificazioni, le BCN chiedono alle IFM interessate di fornire informazioni specifiche sugli effetti di tali riclassificazioni sul loro bilancio. Poiché le riclassificazioni vengono di solito individuate fuori della normale rete di segnalazione, si accetta il fatto che le BCN si concentrino sull'eliminazione delle sole variazioni di rilievo.

46. In linea di principio, le BCN individuano mensilmente le variazioni delle consistenze dovute a riclassificazioni. L'ammontare netto individuato è registrato in "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (tabella 5, colonna C); un incremento netto delle consistenze a seguito della riclassificazione di settori è indicato con il segno positivo, mentre una diminuzione netta delle consistenze è indicata con il segno negativo.

3.1.4. Aggiustamenti di errori di segnalazione

47. Per le statistiche di bilancio mensili relative alle IFM è operante una politica di revisioni. In linea di principio, si accettano revisioni in qualunque momento; quelle relative ai dati del mese precedente sono accettate come fatto di routine (in aggiunta a quelle sui dati del mese corrente); anche le revisioni per i dati dei due - tre mesi precedenti sono un fatto di routine se dovute all'applicazione della procedura di estrapolazione; la necessità di revisione può nascere inoltre dalla necessità di correggere errori di segnalazione individuati.

48. Le BCN procedono immediatamente alla correzione degli errori di segnalazione relativi ai dati delle consistenze non appena tali errori siano individuati. Se l'errore compare una volta sola (ossia, riguarda un solo periodo) o riguarda serie precedenti ma per una fascia temporale limitata, si possono apportare correzioni che eliminano completamente l'errore dai dati. In tal caso, non si verifica alcuna discontinuità nelle serie dei dati. Se però l'errore incide su dati storici precedenti al settembre 1997 che in parte non possono essere corretti o se la correzione riguarda solo un arco temporale limitato, allora si verifica una discontinuità tra il primo periodo con dati corretti e l'ultimo periodo con dati non corretti.

49. Gli errori di segnalazione sono individuati nell'ambito del sistema di segnalazioni statistiche, cosicché non dovrebbe essere necessario ricorrere a ulteriori fonti d'informazioni.

50. Le BCN accertano l'entità dell'interruzione che si verifica e inseriscono una scrittura di aggiustamento in "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (tabella 5, colonna C).

3.2. Variazione del tasso di cambio

51. La BCE calcola un aggiustamento standard basandosi sui dati già ricevuti in conformità del regolamento BCE/2001/13. Tale aggiustamento è calcolato sulla base dei rapporti proporzionali tra valute ricavati dalla disaggregazione delle attività e passività nelle principali valute, disponibili separatamente (cfr. regolamento BCE/2001/13, allegato 1, parte 2, tabella 4)(13). Tuttavia, in questa tabella la disaggregazione per strumenti è meno dettagliata che nella tabella 1 e i dati sono disponibili solo trimestralmente, dopo un lasso temporale maggiore. La BCE elimina gli effetti dei movimenti dei tassi di cambio utilizzando il cosiddetto "aggiustamento standard". Esso è calcolato in una serie di fasi per poter fare una stima dell'aggiustamento. In ciascuna di queste fasi, si fanno delle ipotesi e semplificazioni per applicare l'aggiustamento.

51.1. La prima fase consiste nell'individuare le voci di bilancio denominate in ciascuna delle valute estere fuori dall'Unione europea (UE) (dollaro statunitense, yen giapponese, franco svizzero) e in altre valute UE (sterlina inglese, corone danesi e svedesi)(14). Poiché le disaggregazioni per valuta sono disponibili solo trimestralmente (alla fine del trimestre), la disaggregazione di fine mese è calcolata utilizzando rapporti derivati dai dati disponibili del fine trimestre precedente.

51.2. I dati relativi a ciascuna valuta sono disponibili solo alla fine del trimestre delle date di segnalazione, mentre gli aggiustamenti di valuta devono essere calcolati a fine mese. Inoltre, i dati relativi a ciascuna valuta sono ricevuti con un ritardo di 28 giorni lavorativi, ossia 13 giorni lavorativi più tardi rispetto alla ricezione dei dati sulle consistenze e aggiustamenti del mese di fine trimestre. Quindi le quote in valuta nel bilancio totale in valuta estera sono trascinate nei fine trimestri intercorsi. I dati effettivi sui rapporti tra valute sostituiscono i dati stimati per il mese di fine trimestre nel momento in cui si ricevono i nuovi dati trimestrali. Si assume che i rapporti tra valute rimangano stabili nei mesi successivi alla segnalazione trimestrale, sebbene si noti che la ripartizione tra euro/valuta non euro è disponibile mensilmente per la maggior parte delle voci, minimizzando la possibilità di errori.

51.3. Si assume anche che nel bilancio delle IFM le posizioni denominate in valute diverse dall'euro (dollaro statunitense, yen giapponese, franco svizzero, sterlina inglese, corone danesi e svedesi), siano modeste. Inoltre, i dati per ciascuna valuta, sono disponibili solo per la disaggregazione limitata a cui fa riferimento il regolamento BCE/2001/13, allegato 1, parte 2, tabella 4. Al fine di superare tale difficoltà, le stesse proporzioni tra valute calcolate per le voci della presente tabella, sono applicate alle altre disaggregazioni contenute nell'allegato I, parte 2, tabella 1.

51.4. La seconda fase consiste nel convertire nella propria valuta di denominazione tali disaggregazioni di fine mese in corso e di quelli precedenti. Per convertire in euro tutte le voci dell'attivo non espresse in euro, si assume che sia stato utilizzato il tasso di cambio di fine mese.

51.5. La terza fase consiste nel calcolare la differenza tra le consistenze nell'ambito della valuta di denominazione delle consistenze. Il risultato rappresenta la modifica nelle consistenze per l'effetto della rimozione del tasso di cambio. Le rivalutazioni del prezzo non sono eliminate dal momento che sono segnalate come un distinto aggiustamento.

51.6. La quarta fase consiste nel convertire questi valori in euro utilizzando il tasso di cambio medio nel corso del mese. Tale valore rappresenta un'operazione reale se non ci sono altri aggiustamenti e se si assume che il tasso di cambio medio rappresenta il tasso di cambio medio delle vendite e degli acquisti, nonché delle emissioni e dei rimborsi del periodo. L'importo da aggiungere alla colonna D è la differenza tra i due bilanci e questo valore.

52. Di norma, gli errori derivanti dall'impiego della tabella 4 dell'allegato 1, parte 2 del regolamento BCE/2001/13 sono di lieve entità (leggere variazioni nelle proporzioni tra valute; i saldi denominati in valute non identificate dovrebbero essere modesti). Tuttavia, data la possibilità che l'aggiustamento standard possa qualche volta dare un quadro meno preciso degli effetti delle variazioni dei tassi di cambio, è previsto che la BCE possa applicare aggiustamenti ad hoc consultandosi con le BCN. In questi casi, la BCE chiede alle BCN di fornire ulteriori informazioni sulle proporzioni tra valute.

3.3. Aggiustamenti da rivalutazione

53. La categoria "aggiustamenti da rivalutazione" comprende sia le cancellazioni/svalutazioni di crediti sia le rivalutazioni dei prezzi per i titoli emessi e/o detenuti segnalati secondo i requisiti stabiliti dal regolamento BCE/2001/13.

3.3.1. Cancellazioni/svalutazioni di crediti

54. L'aggiustamento rispetto alle "cancellazioni/svalutazioni di crediti" è segnalato al fine di rimuovere dalle statistiche di flusso l'impatto delle variazioni del valore dei crediti riportate in bilancio, causate dalle cancellazioni/svalutazioni dei crediti. Tale aggiustamento riflette anche le variazioni a livello di accantonamenti per perdite su crediti se una BCN decide che le consistenze siano segnalate al netto degli accantonamenti. Sono anche incluse, se identificabili, le cancellazioni riconosciute nel momento in cui i crediti sono ceduti o trasferiti a terzi.

55. I soggetti segnalanti hanno un obbligo di segnalazione nella forma di "requisiti minimi" indicati nel regolamento BCE/2001/13, allegato I, parte 2, tabella 1A, sebbene alle BCN sia permesso di raccogliere dati supplementari non coperti dai "requisiti minimi". In ogni caso, le BCN compilano un insieme di dati completo da mandare alla BCE secondo la tabella 5, colonna E. In tale processo, le BCN potrebbero aver bisogno di calcolare e/o stimare gli aggiustamenti per alcune delle disaggregazioni non segnalate dalle IFM in quanto non sono considerate come "requisiti minimi". La controparte dell'aggiustamento relativo alle cancellazioni/svalutazioni sarà una delle voci "capitale e riserve"/"altre passività".

56. Nella ripartizione degli aggiustamenti per fascia di scadenza e per settore di controparte, le BCE sono tenute ad osservare le norme contabili sulle sofferenze (ripartizione, ad esempio, delle sofferenze secondo una determinata fascia di scadenza) ed il relativo rischio di credito di ciascun settore.

57. Laddove non ci siano sufficienti informazioni per la ripartizione degli aggiustamenti, ci potrebbe essere una disaggregazione per categorie previste dal regolamento BCE/2001/13 utilizzando dati pro rata determinati dalla dimensione delle consistenze.

58. Alla BCE saranno segnalate caselle contrassegnate come "minimo" nel regolamento BCE/2001/13 anche se non sono direttamente compilate dal momento che le BCN raccolgono informazioni più dettagliate per le cancellazioni/svalutazioni. In tali casi, le caselle "minimo" sono calcolate come la somma delle componenti.

3.3.2. Rivalutazione dei prezzi dei titoli

59. L'aggiustamento relativo alla rivalutazione dei prezzi dei titoli si riferisce a fluttuazioni nella valutazione dei titoli dovute a variazioni del prezzo al quale i titoli sono contabilizzati o negoziati. Gli aggiustamenti comprendono le variazioni di fine periodo nel valore delle poste di bilancio che generano utili/perdite. Può anche riguardare utili/perdite effettivamente realizzate emerse a seguito di operazioni in titoli.

60. La rivalutazione dei prezzi incide solo su un numero limitato di VdB: sul lato del passivo la voce "titoli di debito emessi" e, sul lato dell'attivo, "titoli diversi da azioni", e "azioni e altre partecipazioni". Incide anche sulle rispettive contropartite, che sono principalmente "capitale e riserve" e "altre passività". I depositi e i crediti, avendo valori nominali fissi, non sono soggetti a variazioni di prezzo.

61. La natura e l'entità degli "aggiustamenti da rivalutazione" dipendono dal metodo di valutazione adottato. Sebbene le guidance notes (note guida) raccomandino di registrare le voci di bilancio dell'attivo e del passivo al valore di mercato, nella pratica esiste la tendenza a utilizzare una varietà di metodi diversi di valutazione, sia sul lato dell'attivo che per su quello del passivo. Secondo le note guida questo modo di procedere è accettabile purché non vi sia forte discrepanza tra il valore contabile e quello di mercato.

62. Tra le passività di bilancio, è normale prassi contabile iscrivere i titoli negoziabili ad un valore fisso, ad esempio quello nominale, di emissione o di rimborso. Non è prassi comune per i soggetti segnalanti utilizzare criteri di valutazione legati al mercato. Per questo motivo, il regolamento BCE/2001/13 non richiede la segnalazione da parte delle IFM della rivalutazione del prezzo per la voce "titoli di debito emessi" (non sono contrassegnati come "minimo") e li considera come zero (pertanto le BCN li segnalano alla BCE come nulli) a meno che non sia evidente il contrario.

63. Tra le attività di bilancio, i titoli detenuti possono essere iscritti al prezzo di mercato, a quello di acquisto, al valore minore tra prezzo di mercato o prezzo di acquisto o al valore di rimborso, a seconda della prassi contabile in vigore. Il contenuto dell'aggiustamento dipenderà dal metodo di valutazione applicato (per ulteriori dettagli si confrontino le note guida).

64. Il regolamento permette una certa flessibilità per quanto riguarda sia la tipologia di dati utilizzati per calcolare la rivalutazione dei prezzi dei titoli sia la forma in cui tali dati devono essere raccolti e compilati. La decisione sul metodo è lasciata alle BCN sulla base delle opzioni previste nel presente indirizzo. Le opzioni sinora disponibili alla BCN sono le seguenti:

64.1. Le IFM segnalano aggiustamenti: le IFM segnalano gli aggiustamenti applicabili ad ogni voce che riflettono le variazioni del valore a seguito di fluttuazioni dei prezzi. Le BCN che scelgono questo metodo aggregano gli aggiustamenti segnalati dalle IFM per la trasmissione dei dati alla BCE.

64.2. Le IFM segnalano flussi: le IFM accumulano i flussi nel corso del mese e trasmettono alla BCN il valore di acquisto e il valore della compravendita in titoli. La compilazione e trasmissione alla BCN dei flussi netti è perfettamente accettabile. Le BCN che ricevono i dati relativi alle operazioni devono calcolare l'"aggiustamento da rivalutazione" come il risultato della differenza tra le consistenze, le operazioni e gli altri aggiustamenti, e trasmettono l'aggiustamento da rivalutazione alla BCE in conformità al presente indirizzo.

64.3. Segnalazione per ciascun titolo: le IFM segnalano alle BCN tutte le informazioni rilevanti relative al portafoglio titoli, come il valore nominale, contabile, di mercato, vendite e acquisti suddivisi per titolo. Tale informazione consente alle BCN di avere accurate informazioni sull'"aggiustamento da rivalutazione" da trasmettere alla BCE. Tale metodo permette alle BCN che utilizzano già questo metodo di continuare a seguirlo.

65. In linea di massima, le BCN possono seguire solo i suddetti metodi. Tuttavia, esse possono utilizzare anche altri metodi se si dimostrano in grado di conseguire dati di comparabile qualità.

66. Alle BCN è consentito raccogliere dagli agenti segnalanti dati supplementari non coperti dai "requisiti minimi". In ogni caso, le BCN trasmettono alla BCE un insieme di dati completo secondo la tabella 5, colonna E. In questo processo, le BCN potrebbero aver bisogno di calcolare gli aggiustamenti derivanti dalle operazioni, i dati suddivisi per titolo, o altri dati segnalati dalle IFM e/o fare stime sugli aggiustamenti relativi a disaggregazioni non segnalate da IFM in quanto non "requisiti minimi". La controparte dell'aggiustamento cancellazione/svalutazione sarà una delle voci "capitale e riserve"/"altre passività".

67. Inoltre, le BCN trasmettono alla BCE i dati che costituiscono i "requisiti minimi" per il regolamento BCE/2001/13. Se questi dati non sono compilati direttamente, saranno stimati dai dati segnalati dalle IFM. A tale scopo, se non è disponibile nessuna altra informazione, si può assumere che le rivalutazioni corrispondenti ai titoli oltre due anni siano uguali all'importo totale degli aggiustamenti da rivalutazione per i titoli diversi da azioni emessi per ciascun settore.

SEZIONE 4 - AGGIUSTAMENTI MENSILI DEI FLUSSI - ADATTAMENTI SPECIALI

4.1. Statistiche di bilancio relative a BCE/BCN

68. Per poter calcolare gli aggregati monetari e le relative contropartite sotto forma di statistiche di flusso, la BCE deve ricevere gli aggiustamenti relativi all'intero settore delle IFM, comprese la BCE e le BCN. Pertanto, tutti i requisiti specificati nel manuale di procedura valgono anche per la BCE e le BCN, con le seguenti avvertenze.

69. Come indicato nelle tavole di raccordo, l'obbligo di segnalazione dei dati di bilancio è stato leggermente modificato in funzione delle particolari attività della BCE e delle BCN. Talune voci sono state eliminate: non sono richiesti dati sulla disaggregazione delle operazioni pronti contro termine, o dei depositi rimborsabili con preavviso, mentre sono state aggiunte alcune voci: come consistenze sono anche richieste tra le passività, "contropartite dei DSP" e, tra le attività, "oro e crediti in oro" e "crediti da diritti di prelievo, DSP, altro". Per ciascuna di queste voci, la BCE e le BCN trasmettono i dati di aggiustamento.

70. Aggiustamenti. In linea di massima, la BCE e le BCN trasmettono alla BCE i dati di aggiustamento in conformità delle procedure indicate nel presente manuale di procedure. Nella pratica, tuttavia, si possono individuare alcune modifiche.

70.1. "Riclassificazioni e altri aggiustamenti". Gli aggiustamenti relativi a "variazioni della copertura statistica" non sono rilevanti. Tuttavia, se la BCE e le BCN hanno posizioni soggette a riclassificazioni e revisioni, esse devono fornire i relativi aggiustamenti.

70.2. "Aggiustamenti relativi alle variazioni dei tassi di cambio". In conformità del regolamento BCE/2001/13, allegato 1, parte 2, tabella 4, i dati suddivisi per valuta sono forniti a partire da fine dicembre 1998. Ai fini del calcolo dell'aggiustamento dovuto a variazioni dei tassi di cambio, possono essere segnalati dati passati e storici. Nel caso della BCE, l'aggiustamento dovuto a variazioni di tasso di cambio non è stimato utilizzando la normale procedura, ma è direttamente segnalato nei dati contabili.

70.3. "Aggiustamenti da rivalutazione". Conformemente alla procedura concordata, la BCE e le BCN segnalano i dati relativi all'entità di questa rivalutazione. Il bilancio della BCE e delle BCN è presentato, ai fini statistici, mensilmente, a valori di mercato. Di conseguenza, gli aggiustamenti da rivalutazione sono segnalati ogni mese.

71. Soglia. Per i dati delle BCN relativi a "riclassificazioni e altri aggiustamenti" è stata fissata una soglia di 5 milioni di euro . Questa soglia è necessaria dato che i bilanci delle BCN sono segnalati separatamente e possono essere pubblicati separatamente (nell'ambito del bilancio consolidato del SEBC).

4.2. Fondi di mercato monetario

72. In linea di principio, le BCN forniscono aggiustamenti relativi a "riclassificazioni e altri aggiustamenti" e "aggiustamenti da rivalutazione" conformemente allo schema di segnalazione previsto per i fondi di mercato monetario (FMM). In taluni casi, queste procedure potrebbero necessitare di adattamenti. Tuttavia, l'articolo 4 paragrafo 6 del regolamento BCE/2001/13 prevede per le BCN la possibilità di concedere una deroga ad alcuni o a tutti i FMM per la segnalazione degli "aggiustamenti da rivalutazione".

73. Se questa deroga non si applica o non si applica a tutte le istituzioni valgono le seguenti regole.

73.1. Le attività di bilancio dei FMM non richiedono alcun trattamento particolare essendo già interamente coperta dalla parte principale del presente manuale di procedure.

73.2. Le passività sono costituite quasi per intero dalla voce "quote e partecipazioni in fondi comuni monetari". I FMM sono unità istituzionali a sé stanti e, pertanto, non possono essere considerati trasparenti. Ne consegue che il trattamento del lato dell'attivo del loro bilancio non ha implicazioni dirette per il trattamento del lato del passivo. Il trattamento è inoltre simile a quello riservato a strumenti analoghi del passivo.

73.3. I FMM sono inseriti nell'elenco delle IFM perché le quote e partecipazioni da loro emesse sono strettamente assimilabili ai depositi e, di conseguenza, ricevono lo stesso trattamento dei depositi. Le operazioni finanziarie in depositi sono costituite da flussi in ingresso e in uscita dai conti di deposito, determinati da accrediti e addebiti alla clientela, e dal ricevimento d'interessi. Poiché i depositi hanno un valore nominale fisso, non vengono a crearsi profitti o perdite in conto capitale. Pertanto, tutte le variazioni di consistenze tra due periodi, eccezion fatta per "riclassificazioni e altri aggiustamenti", rappresentano operazioni finanziarie.

73.4. Per quanto riguarda le quote e partecipazioni in FMM, gli accrediti e addebiti alla clientela sui depositi hanno l'equivalente nell'acquisto e vendita delle quote/partecipazioni; il ricevimento di interessi sui depositi ha il suo equivalente nelle variazioni di valore delle quote/partecipazioni. Poiché le variazioni di valore delle quote/partecipazioni in FMM di norma si verificano giornalmente, questo strumento è simile ai depositi che maturano interessi giornalieri. Ciò e dovuto alla facilità con cui le quote/partecipazioni in FMM possono essere liquidate. Così come per i depositi, tutte le variazioni di consistenza delle quote/partecipazioni in FMM sono da considerarsi operazioni finanziarie (anche qui, ad eccezione di "riclassificazioni e altri aggiustamenti").

74. In sintesi, se non si applica la deroga per gli "aggiustamenti da rivalutazione" l'attivo dei FMM è trattato conformemente alla procedura comune(15); tra le passività, per calcolare il flusso delle "quote e partecipazioni in fondi comuni monetari" è sufficiente escludere gli aggiustamenti relativi a "riclassificazioni" dalla differenza dei bilanci. Per questo strumento non sono segnalati aggiustamenti da rivalutazione.

4.3. Passività (e attività) delle amministrazioni pubbliche

75. Per le passività (e attività) delle amministrazioni pubbliche rappresentate dai depositi sono richiesti I dati relativi alle consistenze. Ai fini della compilazione delle statistiche di flusso, I dati relativi agli aggiustamenti sono forniti, in linea di massima, in conformità dei requisiti fissati per le statistiche di bilancio delle IFM. Nella pratica, è improbabile che si verifichino variazioni dovute ad elementi diversi dalle operazioni (ossia, a variazioni dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato). Questi dati sono segnalati come indicato nelle tabelle 3 e 5.

4.4. Voci per memoria

76. I flussi sono calcolati anche per le voci per memoria sulla disaggregazione per residenza dei detentori di titoli emessi dalle IFM, al fine di integrare tali dati nella regolare produzione di statistiche monetarie e bancarie e nel calcolo degli aggregati monetari. Per questo motivo, sono calcolati per questi voci per memoria gli aggiustamenti da riclassificazione, quelli dovuti a variazioni del tasso di cambio e quelli per rivalutazione. Tali dati sono segnalati come indicato nelle tabelle 3 e 5.

4.5. Periodo transitorio per gli aggiustamenti da rivalutazione

77. Il regolamento BCE/2001/13 statuisce che, per un periodo transitorio di 12 mesi, gli obblighi relativi alle cancellazioni/svalutazioni su crediti e i dati sulle rivalutazioni dei titoli, possono essere segnalati alla BCE nel termine supplementare di un mese, decorrente dalla fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. Tuttavia, quelle BCN che applicano le disposizioni transitorie continuano a trasmettere i dati sulle serie mensili relative agli aggiustamenti da rivalutazione che erano state precedentemente coperte dall'indirizzo BCE/2002/5 del 30 luglio 2002, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie(16), con la stessa tempestività delle serie di stock corrispondenti. Possono essere forniti dati provvisori e stimati da rivedere nella trasmissione dei dati nel mese successivo.

SEZIONE 5 - CALCOLO DEI FLUSSI PER I DATI TRIMESTRALI

5.1. Introduzione

78. Un'analisi strutturale dei dati di stock trimestrali contenuta nel regolamento BCE/1998/16, allegato I, tabelle 2 e 3 può fornire le informazioni necessarie per valutare le implicazioni della politica monetaria solo in misura limitata. Di conseguenza, nell'indirizzo BCE/2002/5, la compilazione delle statistiche di flusso era ampliata per ricoprire anche le tabelle trimestrali. Da notare che il regolamento BCE/2001/13 non copre, per i dati trimestrali, la segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione.

79. Dato che, parte dei dati precedentemente segnalati trimestralmente secondo il regolamento BCE/1998/16, allegato I, parte 2, tabelle 2 e 3 è segnalato invece mensilmente secondo il regolamento BCE/2001/13, allegato I, parte 2, tabella I, e considerando la necessità di continuare il calcolo delle statistiche di flusso per quelle voci che rimangono da segnalare trimestralmente, per esempio, le voci contenute nel regolamento BCE/2001/13, allegato I, parte 2, tabella 2, le BCN sono tenute a fornire i dati di aggiustamento per i dati trimestrali come di seguito delineato, facendo uso di stime se necessario.

80. Per completezza, tale obbligo è esteso alla segnalazione di aggiustamenti per i dati delle BCN, inclusi i dati storici almeno a partire dal gennaio 1999 incluso.

5.2. Procedure per il calcolo delle statistiche di flusso

81. La procedura per il calcolo delle statistiche di flusso per i dati trimestrali della tabella 2 è simile a quella applicata per i dati mensili della tabella I come descritto nelle sezioni 2 e 3. La BCE calcola le operazioni finanziarie sui dati trimestrali considerando la differenza tra le posizioni di stock per le date di segnalazione di fine trimestre e rimuovendo gli effetti dei differenti aggiustamenti diversi dalle operazioni. Tali effetti che non riguardano operazioni sono suddivisi in tre tipologie: "riclassificazioni e altri aggiustamenti", "variazioni dei tassi di cambio" e "aggiustamenti da rivalutazione". Esistono delle serie di aggiustamento per ciascuno dei suddetti effetti.

82. Come per la procedura applicata alla tabella I contenuta nella sezione 2, anche gli aggiustamenti dovuti alle "variazioni dei tassi di cambio" sono calcolati dalla BCE per la tabella 2. Un "aggiustamento standard" alla tabella 2 è ricavato utilizzando le informazioni contenute nella tabella trimestrale 4 e gli "aggiustamenti per la variazione dei tassi di cambio" calcolati per la tabella I(17). Può essere aggiunto, se necessario, un "aggiustamento ad hoc" anche per la tabella 2.

83. Le definizioni contenute nella sezione 3, per la tabella I, sono anche applicabili alla "riclassificazione" relativa agli aggiustamenti trimestrali e agli "aggiustamenti da rivalutazione" (cancellazioni/svalutazioni e rivalutazioni del prezzo) trimestrali trasmessi dalle BCN per la tavola 2. L'elenco degli aggiustamenti da trasmettere è incluso nella tabella 2 del presente allegato.

84. Gli aggiustamenti trimestrali rilevanti sono segnalati in due casi.

84.1. Il primo caso, se un aggiustamento è trasmesso per la tabella mensile (tabella I). In tal caso, l'aggiustamento mensile potrebbe avere ripercussioni sulle voci disaggregate contenute nella tabella 2. In altre parole, se un aggiustamento è segnalato nella tabella I, ciò implica che l'aggiustamento vada segnalato per le voci della tabella 2. È assicurata una certa coerenza tra i due insiemi di dati trimestrali (in altri termini, la somma degli aggiustamenti mensili deve essere uguale agli aggiustamenti trimestrali). Se è stabilita una soglia per gli aggiustamenti trimestrali, o gli aggiustamenti trimestrali non possono essere pienamente identificati, o in maniera dettagliata come gli aggiustamenti mensili, l'aggiustamento è calcolato in modo da evitare discrepanze con quelli mensili.

84.2. Per le "rivalutazioni dei titoli" l'esclusione delle variazioni di valutazione dovute alle operazioni in titoli (ossia l'applicazione del cosiddetto "metodo di bilancio", cfr. le note guida) potrebbe in linea di principio causare delle incoerenze tra gli aggiustamenti mensili e quelli trimestrali. Secondo questo metodo, si devono considerare solo le rivalutazioni riguardanti i titoli segnalate come consistenze sia alla fine della presente segnalazione, sia a quella corrente e precedente. Di conseguenza, un mutamento nella frequenza di segnalazione potrebbe generare delle differenze negli aggiustamenti segnalati. Per evitare questo effetto indesiderato, e per assicurare coerenza tra gli aggiustamenti trimestrali e mensili, il calcolo delle "rivalutazioni dei titoli", quando è applicato il "metodo di bilancio", deve essere effettuato mensilmente indipendentemente dal fatto che la segnalazione dei dati sia mensile o trimestrale. In altri termini, gli aggiustamenti trimestrali devono essere calcolati come somma degli aggiustamenti mensili garantendo coerenza con quelli trimestrali. Se i dati (sottostanti) non sono disponibili mensilmente, possono essere effettuate stime per garantire coerenza tra gli aggiustamenti mensili e quelli trimestrali. Al contrario, l'inclusione di variazioni di valutazione derivanti dalle operazioni in titoli (l'applicazione del cosiddetto "metodo operativo", cfr. le note guida) fornisce aggiustamenti trimestrali che sono pienamente coerenti con i dati mensili. Per il "metodo operativo", sono segnalate tutte le rivalutazioni dei titoli, senza considerare le consistenze all'inizio o alla fine del periodo. Di conseguenza, gli aggiustamenti trimestrali coincidono con il totale degli aggiustamenti mensili.

84.3. Inoltre, potrebbero essere necessari degli aggiustamenti per le tabelle trimestrali anche se nessun aggiustamento è segnalato sulla tabella I mensile. Questo è il caso in cui una riclassificazione è segnalata nei dati trimestrali dettagliati ma è esclusa nei dati aggregati mensili. Ciò si verifica anche per gli "aggiustamenti da rivalutazione" se le diverse componenti di una voce mensile si evolvono in direzione opposta. In questi casi è anche garantita coerenza tra i dati mensili e quelli trimestrali. Con riguardo alle "rivalutazioni dei titoli", la coerenza è garantita applicando l'"approccio di bilancio" mensilmente, non solo per le tabelle mensili ma anche per quelle trimestrali.

85. La misura in cui le BCN forniscono gli aggiustamenti per le statistiche trimestrali dipende dalla loro capacità di identificare o stimare con un ragionevole grado di precisione la classificazione dettagliata per settore e per strumento degli aggiustamenti esistenti (mensili). Sono disponibili informazioni per le "riclassificazioni e altri aggiustamenti". In particolare, le BCN possiedono informazioni sufficientemente dettagliate per allocare facilmente un gran quantità di aggiustamenti contingenti (riclassificazioni, per esempio, dovute ad errori di segnalazione) a voci specifiche trimestrali. Analogamente, gli aggiustamenti trimestrali dovuti a cambiamenti nei soggetti segnalanti non comportano difficoltà per le BCN. Per gli "aggiustamenti da rivalutazione", cancellazioni e rivalutazioni sono più difficili da ottenere per la mancanza di appropriate disaggregazioni nei dati originali. Per tale motivo, ci si attende che l'"aggiustamento da rivalutazione" sia basato almeno in parte su delle stime. Le stime sono accompagnate da note esplicative riguardo al metodo utilizzato (le disaggregazioni mancanti, per esempio, sono stimate pro quota utilizzando le consistenze).

86. Allo scopo di garantire coerenza tra gli aggiustamenti per i dati trimestrali della tabella 2 e per quelli mensili della tabella 1, gli aggiustamenti alla tabella 1 si riferiscono al periodo di un mese, mentre quelli alla tabella 2 al periodo di un trimestre. Gli aggiustamenti ai dati trimestrali sono uguali all'insieme dei periodi relativi a tre mesi, per esempio, gli aggiustamenti trimestrali segnalati a marzo devono essere uguali alla somma degli aggiustamenti mensili di gennaio, febbraio e marzo. Poiché per i flussi trimestrali si adotta lo stesso sistema dei flussi mensili, incluso l'utilizzo del "metodo di bilancio" mensile anche per i flussi trimestrali, essi devono essere a loro conformi nel tempo.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) Novembre 2002.

(4) Pubblicato dalla BCE nel dicembre 1999, da aggiornarsi nel 2003.

(5) Il Sistema europeo dei conti (SEC) 1995, contenuto nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, come per ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

(6) In conformità del SEC 95 e degli altri standard statistici internazionali.

(7) Comunque, non sempre le cancellazioni collegate alle operazioni sono segnalate, il che implica una deviazione dal principio fissato nel regolamento BCE/2001/13 e nelle rispettive note guida.

(8) La definizione e la valutazione delle operazioni finanziarie ai fini della compilazione di statistiche di flusso per gli aggregati monetari e relative contropartite dell'area dell'euro differiscono, sotto certi aspetti, da quelle indicate nel SEC 95 per il calcolo dei conti finanziari (flussi). Il SEC 95 stabilisce che le operazioni finanziarie dovute a scarti temporali tra le operazioni di distribuzione e di ridistribuzione o le operazioni finanziarie sul mercato secondario e i corrispondenti pagamenti sono da classificare come "F.79 Altri conti attivi e passivi" (paragrafi 5.128 e 5.129). Per contro, il SEC 95 stabilisce anche che "di preferenza, l'operazione finanziaria di contropartita degli interessi maturati su attività finanziarie dovrebbe essere registrata come reinvestimento in tali attività finanziarie". La registrazione degli interessi dovrà tuttavia conformarsi alle prassi nazionali. Se gli interessi maturati non sono registrati come reinvestiti nell'attività finanziaria, essi devono essere classificati sotto "altri conti attivi e passivi" (paragrafo 5.130). Nella bilancia dei pagamenti, gli interessi maturati sono da considerare un incremento di valore dello strumento finanziario. Di conseguenza, si verifica uno scostamento nel caso in cui gli interessi maturati siano classificati sotto "altre attività" o "altre passività". Il trattamento degli interessi maturati su titoli negoziabili nel contesto delle statistiche di bilancio delle IFM (riferite sia alle consistenze sia ai flussi) potrebbe essere soggetto ad ulteriori analisi.

(9) La definizione e la classificazione di "altre variazioni" sono ampiamente coerenti con quelle del SEC 95. La categoria "riclassificazioni e altri aggiustamenti" equivale grosso modo a "altre variazioni di volume" (K.3-K.10 e K.12), mentre "rivalutazioni" può corrispondere a "guadagni/perdite nominali in conto capitale" (K.11). Uno scostamento significativo è il fatto che le "svalutazioni di crediti" figurino nella stessa categoria delle "rivalutazioni", mentre nel SEC 95 sono considerate "variazioni di volume" (paragrafo 5.09). Di fatto, lo schema di segnalazione per la derivazione dei flussi consente l'inserimento dei dati in conformità del SEC 95, visto che la voce "cancellazioni/svalutazioni di crediti" è l'unica a figurare nella colonna "aggiustamenti da rivalutazione" con riferimento alla voce "crediti". L'inserimento di "svalutazioni di crediti" nella voce "rivalutazioni" costituisce uno scostamento anche rispetto alle norme relative alla posizione netta con l'estero (p.n.e.). Nelle p.n.e. tali svalutazioni di crediti sono da considerare come "altri aggiustamenti" e non come "variazioni dei prezzi o dei tassi di cambio".

(10) Cfr. comunicato stampa BCE del 7 luglio 1998.

(11) La Direzione Contabilità e Finanze della BCE segnala gli aggiustamenti relativi al bilancio della BCE.

(12) Tale criterio si applica nei casi ambigui, per esempio nel caso di costituzione di una nuova banca che assume le operazioni precedentemente intraprese da un ufficio rappresentativo per conto di una banca non residente, questo dà luogo ad una transazione di flussi non detraibile dalle statistiche di flusso.

(13) Confronta tabella 4 del presente allegato.

(14) Nessun aggiustamento è effettuato per i bilanci denominati nelle rimanenti valute. I dati relativi al dollaro statunitense, yen giapponese e franco svizzero erano segnalati secondo la tabella 5 del regolamento BCE/1998/16 del 1°dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, GU L 356, del 30.12.1998, pag. 7, dal dicembre 1998 e volontariamente dalle BCN utilizzando altre fonti di dati nazionali a partire da settembre 1997. Le BCN hanno segnalato volontariamente alla BCE i dati relativi alla sterlina inglese a partire dall'agosto 2001, includendo, se possibile, i dati storici, con una struttura simile alla segnalazione delle altre valute nella tabella 4 del regolamento BCE/2001/13 e a partire da gennaio 2003 come parte della tabella 4 del regolamento BCE/2001/13. La BCE calcolerà anche gli aggiustamenti dovuti al cambio di valuta estera per le corone svedesi e danesi.

(15) Nel caso dei FMM, la contropartita della rivalutazione sul lato dell'attivo non è "quote e partecipazioni in fondi comuni monetari", ma "altre passività".

(16) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 67.

(17) Ulteriori dettagli sono contenuti nel supplemento al Money and Banking Statistics Handbook for the compilation of flow statistics.

Appendice 1

NORME PER LA COMPILAZIONE DEI DATI STORICI

Norme generali

1. Le BCN trasmettono alla BCE i dati di bilancio di fine mese a partire dalla fine del mese di giugno 1998 in conformità del regolamento BCE/1998/16 del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1) come modificato dal regolamento BCE/2000/8(2), con dati stimati al meglio per i periodi precedenti fino a fine settembre 1997 e, sulla base di dati storici disponibili, fino ai primi anni '80. Per garantire una segnalazione coerente, le BCN trasmettono aggiustamenti che consentono di compilare le statistiche di flusso a partire dai dati relativi a luglio 1998, stime piu' attendibili che risalgono all'ottobre 1997 e, sulla base dei dati disponibili, ai primi anni '80. Le BCN forniscono inoltre note esplicative per le "riclassificazioni e altri aggiustamenti" in base allo stesso periodo di riferimento.

2. Ai fini di tale segnalazione, le BCN hanno fornito prioritariamente quegli aggiustamenti che eliminano i principali elementi diversi dalle operazioni dalle voci di bilancio (VdB) che fanno parte degli aggregati monetari dell'area dell'euro. Almeno per tali voci, sono stati forniti a decorrere da luglio 1998 "riclassificazioni e altri aggiustamenti" significativi sulla base dei dati disponibili. Per quanto riguarda i dati storici precedenti al settembre 1997, sono stati forniti "riclassificazioni e altri aggiustamenti" significativi sulla base dei dati disponibili risalendo il più possibile all'indietro (ossia a partire dai primi anni '80), e comunque almeno per i periodi da fine settembre 1997.

3. Per quanto riguarda le "riclassificazioni e altri aggiustamenti" di altre VdB e per tutti gli "aggiustamenti da rivalutazione", le BCN hanno fornito aggiustamenti significativi ai dati attuali almeno a partire da fine giugno 1998, con aggiustamenti ai dati storici almeno a partire dal settembre 1997 incluso. Prendendo atto della necessità delle BCN di disporre di un certo tempo per la realizzazione dei nuovi sistemi di segnalazione, è stata richiesta per fine dicembre 1999 la segnalazione degli aggiustamenti completi relativamente alle voci degli aggregati monetari nonché ad altre voci.

4. Inoltre, le BCN possono segnalare i dati di cui alla tabella 5, allegato 1, parte 2 del regolamento BCE/1998/16 per il periodo dal settembre 1997 al settembre 1998.

5. Il calendario sopra indicato è l'obbligo minimo che le BCN sono state tenute a rispettare. Laddove possibile, esse hanno anticipato i tempi. Per taluni aggiustamenti (ad esempio "riclassificazioni e altri aggiustamenti"), sono stati segnalati dati di aggiustamento per tutte le VdB contemporaneamente (vale a dire, per quelle relative alla copertura statistica).

6. Sono voci altamente prioritarie: biglietti e monete; depositi di istituzioni diverse dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) nell'area dell'euro; titoli di debito; titoli di mercato monetario(3); quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FMM); titoli diversi da azioni emessi da IFM e detenuti da IFM; titoli di mercato monetario.

Aggiustamenti da rivalutazione

7. La segnalazione delle cancellazioni/svalutazioni e le rivalutazioni dei prezzi da parte delle IFM per il bilancio mensile è stata introdotta, a partire da gennaio 2003, dal regolamento BCE/2001/13 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(4) modificato dal regolamento BCE/2002/8(5). Precedentemente, tale informazione era richiesta in quanto parte dell'indirizzo BCE/1998/NP27 del 22 dicembre 1998 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel campo delle statistiche monetarie e bancarie e i loro aggiornamenti e le IFM non erano tenute a rispettare nessun obbligo direttamente. Di conseguenza, le BCN segnalavano i dati alla BCE utilizzando differenti dati nazionali disponibili.

Cancellazioni/svalutazioni

8. Le BCN hanno utilizzato diverse fonti di dati per identificare le cancellazioni/svalutazioni come profitti e perdite contabili, prospetti delle operazioni, dati sugli aggiustamenti segnalati dalle IFM, o previsioni speciali. Tuttavia l'esperienza ha suggerito che tali informazioni potevano non essere complete. In tali casi si utilizzavano le stime per colmare le lacune. Le disaggregazioni mancanti, ad esempio, erano stimate utilizzando il peso delle consistenze; i dati disponibili con un ritardo maggiore o con minore frequenza erano introdotti successivamente come revisioni o erano interpolati per ottenere la frequenza (mensile) richiesta.

Rivalutazioni dei prezzi

9. Le "rivalutazioni dei prezzi" (precedentemente chiamate "altre rivalutazioni") incidevano solo su un numero limitato di VdB. Sul lato del passivo, sulle voci "titoli obbligazionari emessi" e "titoli di mercato monetario" e sul lato dell'attivo su "titoli diversi da azioni", "titoli di mercato monetario", "azioni e altri titoli di capitale" e sulle rispettive contropartite, principalmente "capitale e riserve" come previsto nell'allegato I, parte 2, tabella 1 del regolamento BCE/1998/16.

10. La natura e l'entità della "rivalutazione del prezzo" è determinata dal metodo di valutazione adottato. Sebbene il documento Money and Banking Statistics Compilation Guide - Guidance provided to NCBs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB(6) (Guida alla compilazione) della BCE- raccomandi di registrare le voci di bilancio, all'attivo come al passivo, al valore di mercato, nella pratica esiste la tendenza ad utilizzare una varietà di metodi diversi di valutazione, sia per le voci dell'attivo che per quelle del passivo. Secondo la Guida alla compilazione questo modo di procedere è accettabile purché non vi sia forte discrepanza tra il valore contabile e quello di mercato.

11. Sul lato del passivo di bilancio, è normale prassi contabile iscrivere i titoli negoziabili ad un valore fisso, ad esempio quello nominale, di emissione o di rimborso. Non è prassi comune per i soggetti segnalanti utilizzare criteri di valutazione legati ai prezzi di mercato. Sul lato dell'attivo di bilancio, i titoli detenuti possono essere iscritti al prezzo di mercato, a quello di acquisto, al valore minore tra prezzo di mercato e prezzo di acquisto, o al valore di rimborso, secondo la prassi contabile corrente.

12. Laddove i titoli emessi o detenuti sono indicati ad un valore legato al prezzo di mercato, alle BCN è richiesto procedere ad aggiustamenti. Se i titoli sono registrati ad un prezzo costante, si può trasmettere un aggiustamento nel caso in cui l'operazione avvenga ad un prezzo diverso. Ci si attende in generale che i titoli di debito con scadenza originaria breve (inferiore a due anni) e i titoli di mercato monetario sono soggetti a variazioni di valore piuttosto infrequenti e di entità modesta. Per tale motivo, per queste voci può dunque non rivelarsi necessario fornire aggiustamenti.

13. Se si utilizza la valutazione di mercato, il valore dei titoli iscritti a bilancio sarà soggetto a variazioni continue e anche consistenti, a seconda delle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Altri metodi di valutazione (come il minore tra valore di acquisto e valore di mercato, oppure il prezzo di emissione, ecc.) tendenzialmente comportano variazioni meno frequenti e di minore entità.

14. Gli effetti di una rivalutazione non risultano evidenti all'esame delle statistiche di bilancio e dato che il regolamento BCE/1998/16 non ha prescritto le modalità di segnalazione degli aggiustamenti, essi devono essere individuati in modo indiretto. Si possono adottare tre metodi:

14.1. È possibile ottenere le informazioni ricavandole da segnalazioni particolari di dati relativi al portafoglio titoli (ad esempio, da prospetti contabili complementari).

14.2. Si possono ricavare i dati necessari dalle informazioni contenute nel conto profitti e perdite. Il modo in cui le variazioni di valore sono evidenziate nel conto profitti e perdite dipende dallo scopo per il quale si detengono i titoli. Le variazioni di valore relative al portafoglio commerciale (solitamente pari ai valori di mercato) sono iscritte come "profitto (perdita) da operazioni finanziarie"(7). Le variazioni di valore relative al portafoglio d'investimento e alle immobilizzazioni finanziarie (solitamente iscritti al valore contabile) sono registrate come "rettifiche (e riprese) di valore su valori mobiliari aventi carattere di immobilizzazioni finanziarie, nonché su partecipazioni e su partecipazioni in imprese collegate"(8). La difficoltà risiede nel fatto che il conto profitti e perdite potrebbe non evidenziare le informazioni nella forma dettagliata necessaria. Inoltre, i dati potrebbero non essere disponibili su base mensile e, anche qualora lo fossero, le modifiche nei criteri di valutazione spesso non sono evidenziate con questa frequenza.

15. Si può procedere a stime sulla base di indici di prezzo per singoli titoli o categorie di titoli. Questo metodo però presuppone la disponibilità di una disaggregazione sufficientemente dettagliata del portafoglio titoli delle IFM. Il ricorso ad indici che rispecchiano i prezzi di mercato può essere un mezzo alternativo per effettuare stime. Poiché gli indici sono di norma elaborati con cadenza annuale o biennale, le stime possono servire a colmare le lacune. Dato che la situazione può differire tra i singoli paesi, le BCN devono adattare le fonti disponibili di dati nazionali.

16. Per l'applicazione degli aggiustamenti in seguito alla rivalutazione dei prezzi ai FMM, il lato dell'attivo di bilancio dei FMM non richiede alcun trattamento speciale poiché è già interamente ricoperto dalla parte principale del Manuale di procedura contenuto nell'indirizzo BCE/2000/13 del 13 novembre 2000 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel campo delle statistiche monetarie e bancarie e nessuna eccezione è consentita. Il lato del passivo è composto per la maggior parte dalla voce "quote e partecipazioni in fondi comuni monetari", verso cui nessun aggiustamento da rivalutazione è segnalato(9).

Dati trimestrali

17. Mentre tutte le BCN dell'area dell'euro sono in grado di fornire i significativi aggiustamenti da riclassificazioni trimestrali, la predisposizione di cancellazioni/svalutazioni e "aggiustamenti da rivalutazione" sui dati trimestrali risultano più difficili. Tenendo in considerazione tali difficoltà, i dati sono trasmessi come segue:

17.1. Tutte le BCN dell'area dell'euro trasmettono "riclassificazioni e altri aggiustamenti" significativi relativi ai dati sulle consistenze contenuti nel regolamento BCE/1998/16, allegato I, parte 2, Tabelle 2 e 3, compresi i dati storici a partire almeno dal settembre 1997 incluso.

17.2. Laddove disponibili, le BCN dell'area dell'euro trasmettono gli "aggiustamenti da rivalutazione" rilevanti aggiustamenti previsti dal regolamento BCE/1998/16, allegato I, parte 2, tabelle 2 e 3, compresi i dati storici a partire dal settembre 1997 incluso.

(1) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

(2) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

(3) La voce "titoli di mercato monetario" non esiste più da gennaio 2003; secondo il regolamento BCE/2001/13, gli strumenti finanziari precedentemente classificati come titoli di mercato monetario sono segnalati sotto la voce "titoli diversi da azioni".

(4) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(5) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(6) Aprile 1998.

(7) Articolo 32 paragrafo 1 della direttiva (CEE) 86/635 del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(8) Articolo 34 della direttiva CEE/86/635.

(9) La contropartita della rivalutazione sul lato dell'attivo, nel caso di FFM, non è "quote e partecipazioni in fondi comuni monetari", bensì "altre passività".

Appendice 2

EFFETTI DI FUSIONI, ACQUISIZIONI E SCISSIONI SULLA COMPILAZIONE DEI FLUSSI

Fusione di due o più Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) distinte in una nuova IFM

Quando ha luogo una fusione, essa può dare origine a due tipi distinti di aggiustamenti. Il primo, e probabilmente il più importante, è la possibile variazione di valore delle attività e passività. Poiché tale rivalutazione/svalutazione non è un'effettiva transazione finanziaria, il relativo importo è da registrare come "aggiustamento da rivalutazione". Inoltre, gli eventuali saldi in essere tra le due istituzioni interessate dalla fusione scompaiono. In base al SEC 95(1) (paragrafo 6.30) tale scomparsa non è un'effettiva transazione finanziaria e pertanto è inserito un aggiustamento in "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (con un segno negativo)(2), per eliminarne l'effetto dalle statistiche dei flussi. Se i metodi di valutazione delle attività e passività sono diversi, occorre anche procedere ad una rivalutazione/svalutazione delle voci presentate al valore netto.

Le fonti informative per l'individuazione degli aggiustamenti in questione sono l'ultimo bilancio delle due istituzioni interessate dalla fusione e il primo bilancio della nuova istituzione. Idealmente, andrebbero utilizzati i dati del bilancio delle istituzioni redatto prima della fusione e di quello dell'istituzione derivante dalla fusione, redatto alla data in cui avviene la fusione stessa. In tal modo, dal confronto tra i due bilanci delle singole istituzioni e quello post fusione si possono desumere tutti i flussi di transazioni non finanziarie. La Banca centrale europea calcola i tassi di crescita assumendo che gli aggiustamenti da riclassificazione hanno luogo alla fine di ogni mese. Quindi, è corretto basare gli aggiustamenti sull'ultimo bilancio che ciascuna delle due istituzioni ha presentato alla banca centrale nazionale e sul primo bilancio presentato un mese dopo dalla nuova istituzione risultante dalla fusione. In questo caso, l'effetto della fusione e le transazioni che hanno avuto luogo nel mese che separa i due momenti di analisi sono segnalate insieme come un aggiustamento.

Acquisizione di una IFM da parte di un'altra IFM

Questa operazione è molto simile alla fusione e può dar luogo a entrambi i tipi di transazioni non finanziarie sopra citati. Con una differenza però: in luogo di tre bilanci, redatti da tre distinte istituzioni, in questo caso si dispone di due bilanci dell'istituzione acquirente e di un bilancio dell'istituzione acquisita. La procedura per individuare gli effetti dell'acquisizione è comunque la stessa applicata nel caso della fusione. Anche qui, l'ideale è che le due istituzioni forniscano dati sia del proprio bilancio redatto prima dell'acquisizione sia di quello post acquisizione, redatto alla data in cui avviene l'operazione. Tuttavia, una soluzione coerente con il calcolo del tasso di crescita consiste in un aggiustamento calcolato sulla base dell'ultimo bilancio presentato da ciascuna delle due istituzioni e del primo bilancio post acquisizione dell'istituzione acquirente.

Scissione di una IFM in due IFM distinte

Si tratta dell'operazione opposta rispetto alla fusione, ma gli effetti di eventuali variazioni nei criteri di valutazione di attività e passività sono gli stessi che si verificano nella fusione. Anche in questo caso, i saldi verso altre IFM possono comprendere importi tra le due istituzioni che non sono da ascrivere a effettive transazioni finanziarie e sono pertanto da inserire sotto forma di aggiustamenti in "riclassificazioni e altri aggiustamenti" (con un segno positivo).

Le informazioni disponibili in tale contesto sono diverse. Se nascono due nuove istituzioni, si dispone di un bilancio dell'istituzione precedente e due bilanci per le istituzioni di nuova costituzione. Le procedure sopra descritte si possono applicare anche in caso della scissione, considerando il momento della scissione invece del momento della fusione, e utilizzando le informazioni occorrenti nel caso di una scissione.

Fusioni, acquisizioni e scissioni nelle quali una delle istituzioni non è una IFM

In tutti e tre i casi, se una delle istituzioni interessate non è una IFM si verifica anche una variazione nell'insieme delle IFM soggette all'obbligo di segnalazione(3). Le conseguenze del fatto che un'istituzione entri o esca dal settore delle IFM possono complicare la rilevazione degli effetti di rivalutazioni e variazioni di posizioni nei confronti sia delle IFM sia del settore altri residenti, rendendo difficile la distinzione tra un tipo di aggiustamento e l'altro.

In linea di massima, si richiedono dati a tutte le istituzioni interessate, benché si riconosca che i dati di bilancio delle istituzioni diverse dalle IFM possano non essere disponibili. Altrimenti, si stimano le transazioni dell'istituzione che era una IFM prima dell'operazione e che rimane tale anche dopo di essa (magari facendo riferimento all'andamento dei dati disponibili per i mesi precedenti). Le restanti differenze fra i due bilanci sono inserite in "riclassificazioni e altri aggiustamenti".

Effetti di fusioni, acquisizioni e scissioni sugli aggregati monetari e creditizi

Le probabilità che le suddette operazioni incidano sugli aggregati monetari e creditizi sono scarse, ma non sono da escludere. Le principali cause di ripercussioni sono le seguenti:

- Variazioni nei soggetti segnalanti: queste non sono determinate dalle fusioni/acquisizioni/scissioni in sé stesse, ma solo dalla variazione del settore di un'istituzione.

- Rivalutazione: una fusione/acquisizione può comportare una rivalutazione che incide su quasi tutte le voci. In modo particolare ci si aspetta che incida su quelle dell'attivo del bilancio.

- Consolidamento dei saldi tra due istituzioni: questo evento può modificare gli aggregati monetari e creditizi soltanto se i metodi di valutazione dell'attivo e del passivo sono diversi. In tal caso, solo le variazioni di valore producono effetti sugli aggregati monetari e creditizi, mentre le "variazioni di struttura" (consolidamento) non dovrebbero incidere su tali aggregati.

(1) Il Sistema europeo di conti nazionali 1995, contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

(2) Nel SEC 95 le fusioni sono considerate variazioni di struttura, cfr. "variazioni nella classificazione dei settori e variazioni della struttura delle unità istituzionali" (K.12.1).

(3) Una variazione negli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non comporta necessariamente un cambiamento nel numero delle istituzioni segnalanti. Ciò che fa la differenza è la segnalazione di un'attività economica che prima non veniva segnalata.

Appendice 3

TRATTAMENTO DELL'ASSUNZIONE DI DEBITO

Definizione dell'assunzione di debito

1. L'assunzione di debito è un'operazione con la quale di norma un'amministrazione centrale si sostituisce ad una società pubblica (rientrante nel settore "altri residenti") in qualità di debitore per crediti originariamente concessi da banche (settore "Istituzioni finanziarie monetarie" (IFM)). Tale operazione finanziaria può essere effettuata anche tra altri settori istituzionali. In tal caso, il trattamento è analogo.

2. Poiché l'assunzione di debito produce degli effetti sul bilancio delle IFM, è importante che gli aspetti finanziari dell'operazione ricevano un trattamento corretto nel quadro delle statistiche monetarie e bancarie. Questa appendice illustra il trattamento da riservare all'assunzione di debito ai fini statistici.

Trattamento ai fini statistici

3. Un'assunzione di debito comportante un rapporto triangolare fra amministrazioni centrali, settore altri residenti e settore IFM è registrata come segue(1). L'assunzione di debito da parte di amministrazioni centrali è considerata un trasferimento in conto capitale dalle amministrazioni centrali (ossia l'entità che si assume il debito) al settore altri residenti (debitore). La contropartita finanziaria del ricevimento di capitale da parte del settore altri residenti è una diminuzione dei crediti del settore IFM nei confronti del settore altri residenti (ossia, il rimborso al settore IFM del debito originario del settore altri residenti), mentre la contropartita finanziaria del trasferimento in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali è registrato come incremento dei crediti delle IFM verso le amministrazioni centrali.

4. Di conseguenza, nelle statistiche di flusso relative al bilancio delle IFM compaiono due distinte transazioni finanziarie: il rimborso del debito da parte del settore altri residenti al settore IFM e, contestualmente, la concessione di un credito da parte del settore IFM alle amministrazioni centrali. La mancanza di movimenti di cassa tra le parti interessate non altera il significato economico dell'operazione né il suo trattamento a fini statistici.

5. Ai fini del bilancio delle IFM e delle relative statistiche compilate in conformità del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(2) modificato dal regolamento BCE/2002/8(3), l'assunzione di debito riceve il seguente trattamento.

5.1. Per le statistiche di bilancio delle IFM, l'atto dell'assunzione di debito è automaticamente evidenziato nel bilancio come diminuzione delle consistenze dei crediti delle IFM nei confronti del settore altri residenti, cui fa riscontro un aumento dei crediti delle IFM verso il settore delle amministrazioni (pubbliche) nell'ambito delle statistiche di bilancio mensili (tabella 1). Nella più dettagliata disaggregazione settoriale, l'operazione compare come diminuzione dei crediti IFM verso le società non finanziarie (tabella 1) oppure, se la società pubblica è un'impresa finanziaria, verso altri intermediari finanziari, e come un aumento dei crediti delle IFM verso le amministrazioni centrali (tabella 2).

5.2. Per i dati di aggiustamento che servono alla compilazione dei flussi, nell'ambito delle statistiche monetarie e bancarie nell'area dell'euro, i flussi di transazioni (finanziarie) sono calcolati come differenza tra le consistenze e gli eventuali aggiustamenti per transazioni non finanziarie. Di conseguenza, la diminuzione dei crediti IFM verso il settore altri residenti e l'incremento di tali crediti verso le amministrazioni pubbliche sono automaticamente registrati come transazioni finanziarie, senza necessità di ulteriori interventi sulle cifre. Le BCN non hanno alcun obbligo di fornire dati di aggiustamento rispetto a queste operazioni finanziarie.

Esempi di scritture contabili

6. La prima parte dell'esempio presenta le scritture contabili, nel corso dell'intero processo relativo all'assunzione di debito, sotto forma di diagrammi a "T". La seconda parte, nella prossima sezione, mette a confronto l'assunzione di debito con altri pagamenti effettuati dalle amministrazioni centrali al settore altri residenti e il modo in cui sono evidenziati sotto il profilo contabile.

7. L'origine dell'operazione è un credito inizialmente accordato da una banca (IFM) ad una società a partecipazione pubblica (nel settore altri residenti). Il credito è di norma garantito dalle amministrazioni centrali. Al momento della concessione del credito si effettuano le seguenti scritture contabili(4):

>SPAZIO PER TABELLA>

8. In seguito, la società non è in grado di rimborsare il credito, cosicché le amministrazioni centrali si assumono il debito. Da quel momento in poi, il debitore non è più il settore altri residenti bensì le amministrazioni centrali. Le scritture diventano come segue(5).

>SPAZIO PER TABELLA>

9. Nel bilancio dell'IFM interviene dunque una semplice variazione del settore di controparte del credito. La variazione è reale, in quanto ottempera alle norme sui trasferimenti reali tra amministrazioni centrali e il settore altri residenti. La scrittura in conto capitale è effettuata perché avviene effettivamente un trasferimento in conto capitale.

10. Nell'esempio sopra esposto non vi sono movimenti di cassa, ma anche se così fosse, la situazione finale sarebbe invariata. Se le amministrazioni centrali decidessero di finanziare l'assunzione di debito con una diminuzione dei depositi anziché incrementando i crediti, si verificherebbe un movimento triangolare senza alcun risultato netto finale, come sotto indicato.

Nella prima fase, le amministrazioni centrali assumono un prestito dal settore IFM:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella seconda fase, le amministrazioni centrali effettuano un trasferimento in contanti al settore altri residenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella terza fase, il settore altri residenti utilizza il contante che ha ricevuto dalle amministrazioni centrali per finanziare il rimborso del debito a IFM:

>SPAZIO PER TABELLA>

Come sopra evidenziato, il contante compare due volte con segni diversi in ciascun bilancio. L'effetto netto è pertanto nullo.

Altri pagamenti da parte delle amministrazioni centrali

11. A scopo di confronto con le operazioni di assunzione di debito, si presentano di seguito le scritture contabili corrispondenti ad altri trasferimenti da parte delle amministrazioni centrali. Un trasferimento delle amministrazioni centrali al settore altri residenti avviene solitamente sotto forma di pagamento in contanti o deposito. Le amministrazioni centrali detengono depositi presso banche o presso la banca centrale, ai quali attingono per i pagamenti relativi alle spese. Pertanto, quando le amministrazioni centrali effettuano un pagamento a seguito di un trasferimento al settore altri residenti, le scritture contabili sono le seguenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

12. Le caratteristiche di questo trasferimento sono le stesse dell'assunzione di debito; le scritture contabili differiscono solo per il fatto che si utilizzano per l'operazione strumenti diversi. Ai fini dell'analisi monetaria, la differenza è che l'assunzione di debito da parte delle amministrazioni centrali incide sugli aggregati creditizi (i crediti al settore altri residenti diminuiscono mentre aumentano quelli alle amministrazioni centrali), mentre lo stesso trasferimento in conto capitale effettuato in contanti incide sugli aggregati monetari (diminuiscono i depositi detenuti dalle amministrazioni centrali - settore neutrale alla moneta - mentre aumentano i depositi detenuti dal settore altri residenti - settore detentore di moneta). In entrambi i casi, però, sussiste un'effettiva transazione finanziaria, cosicché non è richiesto alcun aggiustamento.

(1) Il SEC 95 [Il Sistema europeo di conti nazionali 1995, contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.] considera l'assunzione di debito un trasferimento in conto capitale: "L'operazione di contropartita dell'assunzione di debiti (...) è classificata nella rubrica trasferimenti in conto capitale" (paragrafo 5.16) e, per definizione, la contropartita finanziaria di un trasferimento in conto capitale è una transazione finanziaria. Mentre l'interpretazione del SEC 95 qui citata e il previsto trattamento delle assunzioni di debito ai fini delle statistiche di bilancio delle IFM è del tutto coerente con il trattamento dell'assunzione di debito nei conti finanziari dell'area dell'euro, si richiama tuttavia l'attenzione su talune eccezioni alla regola della classificazione dell'assunzione di debito come trasferimento in conto capitale (eccezioni citate nel SEC 95 ai paragrafi 5.16, 6.29 e 6.30). Tali eccezioni valgono però solo per il caso di assunzione di debito in cui le amministrazioni centrali assorbono una società pubblica, ossia la inglobano nell'amministrazione centrale. In tal caso, l'operazione non è da considerare una transazione finanziaria bensì una riclassificazione di settore (dal settore altri residenti a quello di amministrazioni centrali). Per eliminare gli effetti di tale riclassificazione di settore dai flussi, le banche centrali nazionali (BCN) devono segnalare il relativo aggiustamento apportato per questa riclassificazione.

(2) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(3) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(4) I segni convenzionali sono i seguenti: + sta per aumento, - sta per diminuzione, -- significa che la voce resta invariata.

(5) La terminologia utilizzata per i conti è quella del bilancio delle IFM. Pertanto "capitale" significa "conto profitti e perdite" nel caso del settore altri residenti e "accreditamento o indebitamento netto" nel caso delle amministrazioni centrali.

Appendice 4

TRATTAMENTO DELLA CARTOLARIZZAZIONE E DEL TRASFERIMENTO DEI CREDITI AI FINI DELLE STATISTICHE DI FLUSSO

Introduzione

1. La "cartolarizzazione" è definita come quel "processo attraverso il quale si raccolgono risorse finanziarie presso investitori esterni consentendo loro d'investire in lotti di determinate attività finanziarie". In questo processo, le Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) cedono crediti a terzi, i quali li utilizzano in appoggio all'emissione di titoli, oppure acquisiscono titoli negoziabili in cambio di crediti.

2. Il "trasferimento di crediti" è un'operazione simile alla cartolarizzazione nella quale le IFM cedono crediti ad investitori in un processo che non comporta l'emissione di titoli. Tuttavia, sotto certi aspetti, le finalità economiche di tale operazione e il suo trattamento a fini statistici sono analoghi a quelli della cartolarizzazione.

3. In questa appendice si presenta il trattamento della cartolarizzazione e dei trasferimenti di crediti nel contesto della compilazione delle statistiche di flusso. Si descrive ogni operazione, se ne spiega la finalità economica e se ne definisce il trattamento a fini statistici attraverso diagrammi a "T". L'appendice si conclude con alcune considerazioni sulla questione dell'emissione di titoli delle IFM garantiti da crediti e sulle rivalutazioni nel contesto della cartolarizzazione.

Cartolarizzazione

4. Quest'operazione consiste nella cessione di crediti da parte delle IFM ad un intermediario, il quale successivamente (o contestualmente) procede ad un'emissione di titoli garantiti dai crediti, oppure nell'acquisizione, da parte delle IFM, di titoli emessi dal debitore in sostituzione di un credito (senza coinvolgere alcun intermediario). Entrambi i tipi di operazione producono lo stesso risultato nel bilancio delle IFM ma il primo è molto più diffuso. Tuttavia, sarà illustrato in primo luogo il secondo in quanto è il meno complesso.

Cartolarizzazione senza intermediario e trasferimenti di crediti

5. Descrizione: quest'operazione avviene quando "nuovi titoli sono emessi [dal debitore originario] in sostituzione dell'attività originaria che è effettivamente liquidata" (SEC 95(1), paragrafo 5.63) e questi nuovi titoli sono contestualmente venduti a investitori terzi.

6. Significato economico: con questa operazione, il debitore rimborsa alla IFM creditrice il credito originario. Il rimborso viene finanziato dal debitore con l'emissione dei titoli, i quali in teoria potrebbero essere detenuti per un breve periodo dalla IFM creditrice, ma sono di solito direttamente venduti agli investitori.

7. Esistono dubbi sull'effettiva diffusione di questo tipo di operazione, dato che in pratica solo le grandi società e gli enti pubblici sono in grado di effettuare emissioni di titoli.

8. Se l'operazione non comporta una trasformazione del credito in titoli (ossia, se lo strumento resta non negoziabile per gli investitori), si considera che sia avvenuto un trasferimento di credito. Tuttavia, normalmente un trasferimento di credito verrebbe eseguito con un frazionamento dell'importo originario in unità più piccole, vendute poi dalla IFM creditrice a terzi con il trasferimento dei relativi rischi e benefici.

9. Trattamento statistico: dal punto di vista di una IFM creditrice, la cartolarizzazione comporta di solito una vendita di crediti per contanti - l'IFM riceve contanti dal debitore a rimborso del credito. L'operazione è considerata una diminuzione dei "crediti a istituzioni diverse dalle IFM" e un aumento delle voci "cassa/depositi". Il debitore finanzia il rimborso del credito con i proventi dell'emissione dei titoli(2). L'IFM può eventualmente ricevere dal debitore i titoli emessi, in luogo del contante. In questo caso, l'IFM compensa la diminuzione dei "crediti" con un aumento dei "titoli diversi da azioni". Normalmente, l'IFM vende poi i nuovi titoli a investitori terzi. In entrambi i casi, all'IFM è consentito eliminare i crediti/titoli dal suo bilancio se i "rischi e i benefici" della proprietà sono integralmente trasferiti a terzi. Nel caso di un trasferimento di crediti, si produce una variazione nel bilancio nel momento in cui è perfezionata la vendita ai terzi.

10. A fini statistici, la vendita del credito da parte dell'IFM creditrice è da considerare una transazione finanziaria. Laddove i crediti siano cartolarizzati, l'IFM creditrice accetta a titolo di rimborso del credito sia i contanti sia (in via temporanea) i nuovi titoli emessi dal debitore. Se i crediti non sono cartolarizzati (trasferimento di credito), l'IFM riceve di norma dal debitore il contante (proventi della vendita del credito ad investitori terzi). Queste operazioni sono considerate effettive transazioni finanziarie. Poiché si tratta di operazioni effettive (veri flussi), non è segnalato alcun aggiustamento. Tale trattamento è coerente con il SEC 95 (paragrafo 5.62 k), il quale specifica che la conversione dei prestiti in titoli "implica due transazioni finanziarie: la liquidazione del prestito e la creazione di nuovi titoli".

11. Esempio: una cartolarizzazione/trasferimento di credito è semplicemente la cessione di un credito a terzi. Nel bilancio dell'IFM è evidenziata come cessione di un credito con una scrittura in contropartita nella cassa (o nei depositi).

>SPAZIO PER TABELLA>

12. Nel caso alternativo, l'operazione può essere scissa in due fasi.

13. Fase 1: il punto di partenza è il credito che compare nel bilancio dell'IFM. Quando avviene la cartolarizzazione, l'IFM creditrice riceve a titolo di rimborso del credito i nuovi strumenti negoziabili (titoli) emessi dal debitore.

>SPAZIO PER TABELLA>

14. Fase 2: l'IFM vende i titoli a un investitore terzo in cambio di contanti. A quel punto, i titoli scompaiono dal bilancio dell'IFM.

>SPAZIO PER TABELLA>

Cartolarizzazione tramite un intermediario finanziario

15. Descrizione: la cartolarizzazione avviene quando "l'attività originaria [credito] è trasferita [dal creditore] ad un'altra unità istituzionale e i nuovi titoli sostituiscono l'attività originaria [credito] nel conto patrimoniale della prima unità istituzionale" (SEC 95 paragrafo 5.63) e questi nuovi titoli sono contestualmente (o successivamente) venduti ad investitori terzi. Nella pratica, l'operazione può essere strutturata in modo tale che i titoli emessi dall'intermediario finanziario siano venduti direttamente ad investitori terzi.

16. Significato economico: lo scopo è che l'IFM creditrice liberi risorse trasferendo attività a terzi. In questo caso, l'attività originaria (credito) è venduta ad un particolare intermediario finanziario. Tale intermediario finanziario, definito "società finanziaria veicolo" (SFV) (SEC 95, paragrafo 2.55), è di solito creato al solo scopo di detenere attività in forma di valori mobiliari. L'IFM vende alla SFV l'attività cartolarizzata in cambio di contanti o di titoli emessi dalla SFV.

17. Trattamento statistico: dal punto di vista dell'IFM creditrice, l'operazione comporta uno scambio di attività (come nel caso precedente). L'IFM riceve una nuova attività (contanti o titoli) in cambio della cessione del credito. Di conseguenza, nel bilancio dell'IFM lo scambio è evidenziato come diminuzione dei "crediti" e come aumento di "cassa/depositi" o di "titoli". Si noti che questo trattamento si applica soltanto se l'IFM creditrice trasferisce alla SFV tutti i rischi e i benefici della proprietà dei crediti originari. Se i rischi e i benefici della proprietà restano in capo all'IFM, l'operazione è da trattare come cartolarizzazione a bilancio (cfr. sotto).

18. A fini statistici, la cessione dei crediti da parte dell'IFM creditrice è da considerare una transazione finanziaria (ossia, un flusso reale), che non richiede alcuna segnalazione di aggiustamenti.

19. Esempio. Di norma, questo genere di cartolarizzazione avviene sotto forma di operazione "triangolare". L'IFM possiede un credito e lo vende alla SFV, la quale ne finanzia l'acquisto con l'emissione di titoli garantiti dal credito. Nel bilancio, l'operazione verrebbe evidenziata come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

20. Naturalmente, l'IFM può ricevere, in luogo dei contanti, i titoli emessi dalla SFV, nel qual caso l'operazione si scinde in due fasi, secondo lo schema che segue.

21. Fase 1: il credito viene venduto alla SFV in cambio dei titoli da questa emessi.

>SPAZIO PER TABELLA>

22. Fase 2: in un secondo tempo, l'IFM vende i titoli (questa fase è presentata solo a fini illustrativi). L'operazione è evidenziata come segue (non si verifica alcuna operazione nella SFV).

>SPAZIO PER TABELLA>

Obbligazioni garantite da attività

23. Descrizione: una questione connessa alla cartolarizzazione è quella delle obbligazioni garantite da attività. L'operazione consiste nella emissione, da parte dell'IFM creditrice, di titoli garantiti da prestiti che si trovano tra le attività di quella istituzione. Le emissioni garantite da attività non sono considerate cartolarizzazioni nel SEC 95(3).

24. Significato economico: scopo di questo tipo di operazione è la raccolta di fondi, da parte dell'IFM creditrice, presso investitori esterni consentendo loro d'investire indirettamente in lotti di determinati prestiti tramite l'acquisto di titoli emessi a nome e per conto dell'IFM creditrice, ma garantiti da tali prestiti. Questo tipo di operazione non comporta alcuna variazione nel rapporto tra il creditore originario e il debitore. In alcuni casi, l'IFM creditrice può essere liberata da ogni diritto ed obbligo nei confronti delle altre due parti. In tal caso, l'operazione è da considerare come cartolarizzazione.

25. Trattamento statistico: in linea di principio, l'operazione non differisce dall'emissione di titoli di debito assistiti da una garanzia aggiuntiva fuori bilancio (ossia, l'operazione è trattata nello stesso modo, a fini statistici, a prescindere dall'esistenza di una garanzia collaterale). Di conseguenza, l'emissione dei titoli è considerata una transazione effettiva e non è segnalato alcun aggiustamento. Se successivamente l'IFM creditrice è liberata da tutti gli obblighi verso l'investitore finale, si configura un rimborso del debito e il credito è registrato nella sezione dell'attivo. Anche questa è una transazione finanziaria.

26. In sintesi, l'emissione e la vendita di obbligazioni garantite da crediti sono transazioni finanziarie effettive e, come tali, non richiedono la segnalazione di aggiustamenti.

27. Esempio. Il trattamento di tali operazioni a fini statistici è evidenziato nel bilancio come segue, nelle singole fasi:

>SPAZIO PER TABELLA>

28. L'IFM emette obbligazioni garantite da crediti. In linea di principio, l'operazione è conclusa.

29. Alla fine, l'IFM si libera da ogni obbligo nei confronti del creditore (colui che investe nei titoli) rimborsando il credito mentre il prestito resta contabilizzato nell'attivo di bilancio. In tal caso, l'operazione diventa una cartolarizzazione.

>SPAZIO PER TABELLA>

Svalutazioni e cartolarizzazione

30. Una cartolarizzazione può essere abbinata ad una svalutazione. Ciò si verifica quando sono cartolarizzati dei crediti di dubbia esigibilità. Se questi sono oggetto di accantonamenti che sono iscritti nella sezione del passivo, o non sono oggetto di alcun accantonamento, all'atto della cartolarizzazione dei crediti in questione l'IFM riceve nella voce "titoli di debito" (o cassa) una somma inferiore all'importo lordo dei crediti mobiliarizzati. La differenza tra il valore contabile del credito e il suo valore di mercato al momento del suo scambio contro titoli rappresenta per l'IFM una perdita. L'operazione si presenta come segue.

31. L'IFM vende alla SFV un credito di dubbia esigibilità che è scambiato al 50 % del suo valore contro titoli di debito emessi dalla SFV. A fronte del credito, è stato precedentemente costituito un fondo di ammortamento iscritto nella sezione del passivo come "capitale e riserve".

>SPAZIO PER TABELLA>

32. Di fatto, al momento della cartolarizzazione del credito si è verificata una svalutazione. Pertanto, per il corretto calcolo del flusso, è segnalato un aggiustamento pari all'importo della svalutazione (50). Quando contemporaneamente alla cartolarizzazione avviene una svalutazione, si segnala un aggiustamento pari alla svalutazione stessa (cfr. anche le Note guida al regolamento BCE/2001/13 sulla statistiche di bilancio delle IFM(4)).

(1) Il Sistema europeo di conti nazionali 1995, contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

(2) Gli strumenti emessi dal debitore sono classificati come titoli soltanto se rispondono ai necessari requisiti in termini di negoziabilità e trasferibilità. Ai sensi del regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1, modificato dal regolamento BCE/2002/8, GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29, la voce "titoli diversi da azioni" comprende "crediti negoziabili ristrutturati in un ampio numero di certificati identici, e che possono essere negoziati su mercati secondari".

(3) Benché nel mondo economico si utilizzi il termine "cartolarizzazione" per riferirsi alle operazioni garantite da crediti, nel campo delle statistiche monetarie e bancarie esso si riferisce unicamente alla definizione di cartolarizzazione data dal SEC 95.

(4) Banca centrale europea, novembre 2002.

Appendice 5

ESEMPIO NUMERICO DI FLUSSI TRIMESTRALI

Dati di stock mensili segnalati per dicembre, gennaio, febbraio e marzo e dati di stock trimestrali per marzo

>SPAZIO PER TABELLA>

1. Gli stock trimestrali sono coerenti con quelli mensili segnalati per l'ultimo mese del corrispondente trimestre. Nell'esempio di cui sopra, le consistenze mensili di marzo sono pari alla somma degli stock trimestrali di marzo, ossia le consistenze mensili di marzo dei "prestiti ai residenti nazionali settore altri residenti" sono pari alla somma della disaggregazione trimestrale. Si fa presente che è possibile un controllo lineare delle corrispondenti voci mensili e trimestrali per lo stesso periodo di segnalazione.

Dati di aggiustamento mensili segnalati per gennaio, febbraio e marzo e dati di aggiustamento trimestrali segnalati per il primo trimestre

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2. Gli aggiustamenti trimestrali sono coerenti con quelli mensili segnalati. Nell'esempio di cui sopra, le BCN calcolano gli aggiustamenti trimestrali per le serie mensili come somma degli aggiustamenti mensili durante il trimestre. Si fa presente che non è possibile un controllo lineare delle corrispondenti voci mensili e trimestrali per lo stesso periodo di segnalazione, ovvero non si possono applicare le norme di controllo per i dati relativi alle consistenze.

3. Per poter disporre dei dati relativi alle consistenze trimestrali e degli aggiustamenti, la BCE calcola i flussi applicando la stessa procedura prevista per gli aggiustamenti mensili. In altri termini, i flussi trimestrali sono calcolati sottraendo gli aggiustamenti dalle consistenze. Con riferimento a questo esempio, i flussi trimestrali che si riferiscono al primo trimestre si ricaverebbero dalla differenza tra le consistenze di fine marzo meno quelle di fine dicembre meno gli aggiustamenti del primo trimestre (segnalati per la trasmissione dei dati relativi a marzo).

Dati di flusso mensili ricavati per gennaio, febbraio e marzo e dati di flusso trimestrali calcolati per il primo trimestre

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TABELLA 1

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TABELLA 2

Regolamento BCE/2001/13, Allegato I, Parte 2, Tabella 2: Voci per le quali sono richiesti aggiustamenti trimestrali

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TABELLA 3

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TABELLA 4

Regolamento BCE/2001/13, Allegato I, Parte 2, Tabella 4: Disaggregazione per valuta utilizzata per il calcolo degli aggiustamenti per variazioni dei tassi di cambio

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TABELLA 5

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TABELLA 6

Ripartizione delle competenze (tra la BCE e le BCN) e basi giuridiche per la compilazione dei dati

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TABELLA 7

Contenuto di riclassificazioni e altri aggiustamenti

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TABELLA 8

Variazioni nella copertura statistica

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TABELLA 9

Collegamento al SEC 95

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ALLEGATO XI

PROCEDURE DI TRASMISSIONE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE DERIVANTI DAI PRECEDENTI FORMULARI 10S E 20S

Introduzione

1. Fermi restando gli obblighi statutari delle banche centrali nazionali (BCN) verso il Fondo monetario internazionale (FMI), esse possono utilizzare i servizi della Banca centrale europea (BCE) come punto di raccolta per la trasmissione al FMI di informazioni statistiche monetarie e bancarie. Questi dati supplementari servono al FMI per completare le pagine nazionali della sua pubblicazione International Financial Statistics. Il presente allegato delinea gli aspetti tecnici della trasmissione di questi dati supplementari e non va assolutamente interpretato come un obbligo di segnalazione statistica della BCE.

Contesto

2. La trasmissione di dati alla BCE copre quattro serie di dati.

2.1. Le BCN devono trasmettere direttamente o indirettamente due serie di dati al FMI: i dati supplementari concernenti le posizioni delle BCN nei confronti della BCE ("Formulario 10S") e le posizioni di altre istituzioni finanziarie monetarie (altre IFM) nei confronti di BCE e BCN residente ("Formulario 20S").

2.2. La trasmissione riguarda una terza serie di dati richiesti dal FMI in relazione alle posizioni delle BCN nei confronti delle altre BCN dell'Eurosistema.

2.3. L'ultima serie di dati riguarda dati supplementari sulle posizioni di altre IFM nei confronti di altre BCN dell'Eurosistema, da segnalare su base volontaria(1).

3. Le serie di dati sono fornite alla BCE nel quadro della trasmissione periodica di dati relativi alle voci di bilancio (VdB), in conformità dello schema di segnalazione allegato come appendice 1. Lo schema di segnalazione è suddiviso in due tabelle: la tabella A presenta i dati di bilancio delle BCN (consistenze) e comprende i dati finora trasmessi con il formulario 10S del FMI (prima serie di dati) oltre che la nuova serie di dati richiesta dal FMI (riquadri intitolati "nuovo requisito")(2); la tabella B presenta i dati di bilancio di altre IFM (consistenze) che comprendono i dati attualmente trasmessi con il formulario 20S del FMI (seconda serie di dati) e i dati supplementari relativi alle posizioni nei confronti di altre BCN (non residenti) dell'Eurosistema segnalati su base volontaria (riquadri indicati con "opzionale").

Dati da segnalare

4. Il presente schema di segnalazione ricalca quello dei formulari 10S e 20S del FMI, con l'aggiunta dell'obbligo di segnalazione al FMI della terza serie di dati(3) e delle nuove serie facoltative. L'unica differenza consiste nell'esclusione di alcune serie per le quali il fenomeno statistico non esiste (ad esempio azioni e altri titoli emessi dalla BCE e detenuti da altre IFM).

5. Le procedure di trasmissione sono contenute nell'appendice 2.

(1) Attualmente, i dati trasmessi al FMI con il formulario 20S coprono solo le posizioni di altre IFM nei confronti della BCN nazionale. Poiché è improbabile che le posizioni transfrontaliere siano significative, e in considerazione della mancanza di dati separati relativi a tali posizioni, la compilazione di questi riquadri è facoltativa.

(2) Riquadri S1, S4, e S9.

(3) Va notato che, come nell'attuale formulario 20S, la segnalazione delle (eventuali) posizioni di altre IFM nei confronti della BCE nei riquadri S14, S15, S18, S19, S22, e S23 resta facoltativa.

Appendice 1

Schema di segnalazione

TABELLA A

Dati delle BCN (consistenze)((Previo accordo bilaterale tra la BCE e le BCN, si possono fornire dati di flusso.))

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TABELLA B

Dati delle altre IFM (consistenze)((Previo accordo bilaterale tra la BCE e le BCN, si possono fornire dati di flusso.))

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Appendice 2

Procedure di trasmissione relative agli obblighi di segnalazione al Fondo Monetario Internazionale derivanti dai precedenti formulari 10S e 20S

1. Schema di segnalazione e struttura di codifica

Per definire le chiavi della serie relative ai dati di bilancio supplementari che le banche centrali nazionali (BCN) devono segnalare alla Banca centrale europea (BCE) si utilizza la famiglia di codici valida per le voci di bilancio (VdB). Le principali caratteristiche di questo schema di segnalazione sono descritte appresso.

Voci di bilancio

Le posizioni di BCN e altre Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) nei confronti dell'Eurosistema sono segnalate per le seguenti VdB:

- depositi,

- crediti,

- titoli diversi da azioni,

- azioni e altre partecipazioni.

Per il bilancio delle BCN, è segnalata anche la seguente voce:

- crediti - di cui trasferimenti di riserve in valuta estera.

Questa voce corrisponde ai depositi relativi a riserve internazionali costituiti dalle BCN presso la BCE e comprende i crediti delle BCN espressi in euro, corrispondenti al trasferimento di riserve in valuta estera dalle BCN alla BCE. Per definire la voce "crediti - di cui trasferimenti di riserve in valuta estera" è utilizzato il valore A24 dalla lista di codici CL_BS_ITEM.

Area di controparte

Lo schema di segnalazione di dati supplementari da parte delle BCN consente la classificazione delle posizioni di BCN e altre IFM (in seguito "AIFM") nei confronti delle BCN dell'Eurosistema e della BCE in base al criterio della residenza. Le posizioni nei confronti delle BCN residenti/della BCE e nei confronti delle BCN di altri Stati membri partecipanti e della BCE sono indicate separatamente(1).

Settore di controparte nel bilancio

Al fine di individuare separatamente le posizioni nei confronti della BCE e di altre BCN dell'Eurosistema, si possono utilizzare i due codici che seguono, dalla lista di codici CL_BS_COUNT_SECTOR:

- BCE: 1110,

- BCN: 1120.

Valuta della transazione

Tutte le voci relative ai settori delle BCN e delle AIFM sono segnalate utilizzando il codice Z01, "tutte le valute", per la valuta della transazione della VdB corrispondente.

2. Obblighi per i settori delle BCN e delle A IFM

La tabella A_BCN e la tabella B_AIFM nell'appendice 1 comprendono le serie di VdB per i dati supplementari che le BCN devono segnalare alla BCE.

Bilancio delle BCN

I dati supplementari da trasmettere alla BCE comprendono due serie di dati relativi a VdB delle BCN, riguardanti le posizioni delle BCN nei confronti della BCE, in precedenza segnalati al Fondo monetario internazionale (FMI) con il "Formulario 10S", e le posizioni delle BCN nei confronti delle altre BCN dell'Eurosistema. Le serie sono indicate nell'appendice 1, tabella A-BCN.

Bilancio di AIFM

Gli obblighi di segnalazione statistica del settore delle AIFM comprendono le posizioni nei confronti della BCE e della BCN residente, prima segnalate al FMI con il "Formulario 20S". La segnalazione delle posizioni di AIFM nei confronti della BCE resta facoltativa.

In aggiunta a quanto precede, negli obblighi di segnalazione statistica sono comprese ulteriori serie che rispecchiano le posizioni nei confronti delle BCN degli altri Stati membri partecipanti. Poiché le posizioni transfrontaliere possono essere poco significative per alcuni Stati membri e poiché è possibile che non siano disponibili dati separati, anche la compilazione di questi riquadri è facoltativa.

Le serie facoltative, da segnalare solo se disponibili, sono indicate nell'appendice 1, tabella B-AIFM, riquadri contrassegnati con un asterisco.

3. Segnalazione periodica dei dati

Le BCN provvedono a trasmettere alla BCE le serie supplementari in materia monetaria e bancaria individuate in questo schema di segnalazione nel quadro delle regolari trasmissioni mensili di dati relativi alle VdB. La frequenza e la tempestività definite nello schema di segnalazione per le voci di bilancio "per memoria" altamente prioritarie secondo il regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2002 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(2), modificato dal regolamento BCE/2002/8(3) (cfr. allegato IX), si applicano anche alle serie qui definite.

Le trasmissioni di tali dati coincidono con le segnalazioni periodiche alla BCE dei dati relativi alle VdB, entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla fine del mese al quale si riferiscono i dati.

(1) Le posizioni nazionali nei confronti della BCE si applicano solo per i dati relativi alla BCN o altre IFM presentati dalla Deutsche Bundesbank.

(2) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(3) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

ALLEGATO XII

SEGNALAZIONE SULLE CARTOLARIZZAZIONI E SUGLI ALTRI TRASFERIMENTI DI CREDITI A TERZI

Introduzione

1. In materia di analisi dei dati sulle cartolarizzazioni e sugli altri trasferimenti di crediti a terzi, le banche centrali nazionali (BCN) possono fornire tre tipi di dati nello schema di segnalazione a seconda delle informazioni disponibili:

1.1. Flusso lordo: si riferisce all'ammontare dei crediti delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) concessi agli "altri residenti" che sono cartolarizzati/trasferiti dalle IFM nel periodo di riferimento ossia somme ricavate direttamente dalla cessione di crediti a terzi (istituzioni finanziarie diverse dalle IFM o non residenti) nel periodo di riferimento. I terzi sono generalmente veicoli finanziari (residenti o non residenti) che emettono titoli per finanziare i crediti aquistati. I rimborsi oppure i riacquisti di crediti ceduti in precedenza non sono dedotti dal flusso lordo.

1.2. Flusso netto: si riferisce alla differenza netta nella consistenza di crediti cartolarizzati/trasferiti originariamente concessi da IFM agli altri residenti ma successivamente cartolarizzati/trasferiti a terzi e che di conseguenza non appaiono più nel bilancio delle IFM. I terzi sono generalmente veicoli finanziari (residenti e non residenti) che emettono titoli per finanziare i crediti acquistati. Il flusso netto è uguale alle nuove cartolarizzazioni lorde/crediti trasferiti lordi (ossia alle cessioni di crediti delle IFM a terzi) al netto dei rimborsi di prestito da parte dei prenditori ed al netto dei riacquisti di crediti da parte delle IFM di origine, realizzati nel periodo di riferimento.

1.3. Consistenza: si riferisce all'ammontare in uscita di crediti originariamente concessi dalle IFM agli altri residenti che sono stati cartolarizzati/trasferiti (ossia ceduti a terzi) e che di conseguenza non appaiono più nel bilancio della IFM. La differenza tra consistenze di fine periodo è uguale al flusso netto (variazioni dovute a cause diverse dalle transazioni non vengono considerate per semplicità).

2. Si noti che non è richiesta nessuna informazione aggiuntiva sui titoli detenuti da IFM emessi da società finanziarie veicolo (SFV)(1). Le IFM potrebbero acquistare titoli emessi dalle SFV, con il risultato che l'impatto che le cartolarizzazioni producono sul totale dei crediti delle IFM potrebbe essere più attenuato rispetto a quello immediato e diretto sulla voce "prestiti" del bilancio delle IFM.

Dati richiesti

La trasmissione dei dati alla Banca centrale europea (BCE) include le seguenti informazioni:

- flusso lordo: ammontare di crediti originariamente concessi da altre IFM (in seguito "AIFM") ad altri residenti nazionali e successivamente ceduti a terzi.

Quando non sono disponibili i dati sui flussi lordi, sono forniti, come di seguito, se disponibili, dati sui flussi netti dei crediti originariamente concessi dalle IFM e ceduti a terzi:

- flussi netti: cambiamenti nell'ammontare di prestiti in essere originariamente concessi dalle AIFM agli altri residenti nazionali e successivamente ceduti a terzi(2).

In entrambi i casi sono segnalate le consistenze, quando disponibili:

- consistenze: ammontare di prestiti originariamente concessi dalle AIFM agli altri residenti nazionali e successivamente ceduti a terzi.

Per i tre tipi di dati di cui sopra, i prestiti ceduti ad una SFV, (ossia cartolarizzati attraverso una SFV), e trasferiti ad altri agenti (con o senza cartolarizzazione) sono segnalati separatamente. Si intende che il prestito sia ceduto al settore delle istituzioni diverse dalle IFM, e pertanto determina la relativa segnalazione solo se esso non appare più sul bilancio delle IFM che hanno originariamente concesso il prestito agli altri residenti o in qualsiasi bilancio di AIFM.

Le serie sono segnalate alla BCE secondo gli standard di segnalazione definiti per le voci di bilancio (VdB) statistiche e incluse nell'allegato XIII. In linea di principio, la trasmissione dei dati coincide con la data di segnalazione mensile dei dati di bilancio alla BCE, ovvero entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

DATI SUPPLEMENTARI SUI FLUSSI DA SEGNALARE MENSILMENTE SULLA BASE DI DATI DISPONIBILI

TABELLA A

AIFM: Cartolarizzazione di crediti concessi al settore delle istituzioni diverse dalle IFM attraverso una SFV

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA B

AIFM: Cartolarizzazioni, assunzioni di debiti e trasferimenti di crediti al settore delle istituzioni diverse dalle IFM effettuati senza SFV

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

I dati devono essere compilati tenendo presente le definizioni di cartolarizzazione, trasferimento di credito e assunzione di debito fornite nell'allegato X, appendici 2 e 3.

ESEMPIO DI REGISTRAZIONE E USO DI DATI SULLA CARTOLARIZZAZIONE

1) In primo luogo, è presentato un semplice esempio. Ipotizziamo il seguente andamento di prestiti cartolarizzati nell'arco di un mese (stessi dati come nell'ultima riga della tabella della prossima pagina).

Mese t-1

>SPAZIO PER TABELLA>

Mese t

>SPAZIO PER TABELLA>

Informazioni supplementari per il mese t.

>SPAZIO PER TABELLA>

Informazioni, se disponibili, da segnalare per tale mese (t). In tale esempio, le operazioni sono effettuate da una SFV.

>SPAZIO PER TABELLA>

2) In secondo luogo, una tabella presenta due alternative per l'uso di dati in termini di serie temporali.

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Come definite nel Sistema europeo dei conti (SEC) 1995, contenuto nell'allegato A al Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 359/2002, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1, paragrafo 2.55 (f).

(2) Il flusso netto è uguale alle nuove cessioni lorde meno il rimborso del credito fatto dal prenditore o meno i crediti riacquistati dalla IFM originaria nel periodo di riferimento.

ALLEGATO XIII

CRITERI DI SEGNALAZIONE PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI STATISTICI

STATISTICHE BCE DELLE VOCI DI BILANCIO

IDENTIFICATORE DELLA FAMIGLIA DI CODICI: ECB_BSI1

Statistiche di bilancio delle IFM per la produzione del bilancio consolidato

1. La famiglia di codici ECB_BSI1 e liste di codici corrispondenti

La famiglia di codici voci di bilancio (VdB) si riferisce alle statistiche di bilancio armonizzate per l'area dell'euro segnalate alla Banca centrale europea (BCE) dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). I dati relativi alle VdB segnalati dalle singole IFM (con l'esclusione delle banche centrali nazionali (BCN)) sono raccolti e aggregati a livello nazionale dalle BCN. Queste ultime ed anche la BCE producono le statistiche relative alle proprie VdB. Le statistiche delle VdB delle BCN/BCE e quelle delle altre IFM (di seguito "AIFM") sono segnalate separatamente, su base lorda, dalle BCN alla BCE, che a sua volta procede alla compilazione dapprima del bilancio aggregato per paese del settore delle IFM e quindi del bilancio consolidato del settore delle IFM(1) nell'area dell'euro e dei rilevanti aggregati monetari per l'area dell'euro(2).

La BCE utilizza i dati mensili consolidati sul bilancio del settore delle IFM per il calcolo degli aggregati monetari e delle contropartite relativi all'area dell'euro. Ulteriori disaggregazioni delle principali VdB sono segnalate su base trimestrale come informazioni aggiuntive a sostegno dell'analisi monetaria.

Segue una descrizione dettagliata delle dimensioni e degli attributi individuati per la famiglia di codici VdB.

Per le statistiche delle VdB, 11 dimensioni sono ritenute essenziali ai fini dell'identificazione delle serie temporali(3):

TABELLA 1

Famiglia di codici VdB (ECB_BSI1): dimensione delle serie

>SPAZIO PER TABELLA>

Queste dimensioni sono concetti statistici che traggono i rispettivi valori da liste di codici. In qualche raro caso, la descrizione dei valori codificati nelle liste di codici può non corrispondere esattamente alla formulazione comune contenuta nel regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(4) modificato dal regolamento BCE /2002/8(5). Questo accade quando una lista di codici o un sottoinsieme dei suoi valori corrisponde ad un elenco già esistente e concordato a livello internazionale (l'indicazione, ad esempio, della residenza della controparte).

La stessa famiglia di codici consente di rappresentare un insieme supplementare di dati richiesti per la compilazione degli aggregati monetari dell'area dell'euro: le attività e i depositi (e strumenti ad essi strettamente assimilabili ) delle amministrazioni centrali, illustrati nell'allegato VII.

2. Dimensioni

Segue una descrizione delle dimensioni relative alla famiglia di codici VdB, seguendo la stessa sequenza che appare nella chiave della serie. Sono altresì fornite informazioni concernenti la lunghezza (formato del valore, indicante il numero di caratteri) di ciascuna dimensione e la lista di codici di riferimento (indicata in lettere maiuscole, come CL_IT*). Secondo la tabella 1, per esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) prende i propri valori dalla lista di codici CL_AREA_EE.

2.1. Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie segnalate. Si utilizza la lista di codici CL_FREQ. I valori utilizzati nella famiglia di codici VdB sono "M" per i dati mensili e "Q" per quelli trimestrali e rappresentano un sottoinsieme di valori utilizzato in tale lista di codici.

2.2. Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza delle istituzioni segnalanti (IFM). La lista di codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO paese lista ed anche alcuni valori aggiuntivi descritti nella sezione 2.8 (dimensione n. 8: area di controparte). Nella famiglia di codici VdB si utilizza solo un sottoinsieme di questi suoi valori per definire l'area di riferimento.

2.3. Dimensione n. 3: Indicatore di aggiustamenti (ADJUSTMENT; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica se i dati sono destagionalizzati e/o corretti per il numero di giorni lavorativi. La lista di codici corrispondente è CL_ADJUSTMENT. I valori attualmente utilizzati nella famiglia di codici VdB sono "N" per serie non destagionalizzate o non corrette per il numero di giorni lavorativi e "Y" per il numero di giorni lavorativi e per serie destagionalizzate.

2.4. Dimensione n. 4: Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio (BS_REP_SECTOR; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica il settore segnalante ed è collegata alla lista di codici CL_BS_REP_SECT, dove le IFM sono suddivise in BCN/BCE ("N")(6) e AIFM (enti creditizi, fondi di mercato monetario e altre istituzioni ) ("A"), in considerazione dei bilanci separati che la BCE consolida.

Per dati relativi alle attività e ai depositi delle amministrazioni centrali, si utilizza il valore "G" per amministrazioni centrali.

Ai fini del calcolo e della circolazione da parte della BCE delle serie degli aggregati monetari dell'area dell'euro, è incluso anche un altro valore nella lista di codici. In particolare, la BCE utilizza, per definire le serie degli aggregati di bilancio delle IFM e qualche serie degli aggregati monetari, il valore "M"(7) per il settore delle IFM a livello dell'area dell'euro (BCN+BCE+ AIFM), mentre il valore "V" per amministrazioni centrali e IFM è utilizzato per quelle serie di aggregati monetari che includono anche le attività e i depositi delle amministrazioni centrali.

2.5. Dimensione n. 5: Voci di bilancio (BS_ITEM; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta l'elenco delle VdB del bilancio delle IFM definite nel regolamento BCE/2001/13 e prende i propri valori dalla lista di codici CL_BS_ITEM. Si tratta della dimensione principale della famiglia di codici relativa alle VdB. I valori relativi all'attivo e al passivo sono identificati dal prefisso "A" o "L" e, anche in questo caso, sono organizzati e codificati rispettando, dove possibile, un rapporto gerarchico tra le diverse voci. Le VdB aggiuntive specifiche per le BCN (e la BCE) sono identificate dalla lettera "C", che segue il prefisso "A" per l'attivo e "L" per il passivo.

2.6. Dimensione n. 6: Scadenza originaria (MATURITY_ORIG; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione identifica la scadenza originaria delle VdB delle IFM ed è collegata alla lista di codici CL_MATURITY_ORIG.

2.7. Dimensione n. 7: Tipologia dei dati (DATA_TYPE; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione viene descritta dalla lista di codici CL_DATA_TYPE e indica la tipologia dei dati da segnalare: consistenze lorde ("1"), riclassificazioni e altri aggiustamenti ("5"), aggiustamenti dei tassi di cambio ("6")(8) e altri aggiustamenti (altre rivalutazioni e cancellazioni/svalutazioni di crediti) ("7"). Gli altri valori sono stati definiti per rendere possibile il calcolo dei flussi a partire dalle consistenze, effettuando gli opportuni aggiustamenti e per il calcolo dell'indice delle consistenze nozionali utilizzate per ricavare i tassi di crescita annuali. La BCE utilizza tali valori supplementari per la divulgazione degli aggregati nell'area dell'euro.

2.8. Dimensione n. 8: Area di controparte (COUNT_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione indica l'area di residenza delle controparte delle VdB delle IFM ed è collegata al lista di codici CL_AREA_EE, che contiene lo standard ISO dei paesi e altri valori supplementari utilizzati specificatamente per l'area dell'euro (U6 ad esempio, - "residenti nazionali" - utilizzato quando l'area di controparte è lo stesso paese della IFM segnalante). Per le statistiche delle VdB si utilizza un sottoinsieme di valori: 15 codici per gli Stati membri dell'Unione europea (UE) più altri codici per le aree che si aggiungono.

2.9. Dimensione n. 9: Bilancio per settore di controparte (BS_COUNT_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione rappresenta la disaggregazione settoriale delle controparti delle VdB ed è collegata alla lista di codici CL_BS_COUNT_SECT, ricavata rigorosamente dal requisito di disaggregazione settoriale delle VdB indicato inizialmente nel regolamento BCE/1998/16 del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(9) modificato dal regolamento BCE/2000/8(10) e successivamente nel regolamento BCE/2001/13. I valori sono organizzati e codificati secondo la struttura gerarchica dei settori, nell'intento di agevolare gli utenti e di fornire uno strumento per semplificare l'amministrazione dei dati.

Per la tabella 2 e 4 dell'allegato I del regolamento BCE/2001/13, la suddivisione "banche"/"operatori non bancari", quando applicata a controparti residenti in Stati membri non partecipanti, corrisponde alla disaggregazione "IFM"/"istituzioni diverse dalle IFM", come specificata nel suddetto regolamento. Nella tabella 3 la suddivisione tra "IFM"/"Istituzioni diverse dalle IFM" è utilizzata invece per classificare controparti residenti in Stati membri non partecipanti.

2.10. Dimensione n. 10: Valuta dell'operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione descrive la valuta nella quale sono denominate le VdB delle IFM ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Per le VdB delle IFM si utilizza un sottoinsieme di valori.

2.11. Dimensione n. 11: Valuta di denominazione delle serie (SERIES_DENOM; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica se le serie segnalate sono espresse nella valuta nazionale ovvero nella valuta comune (euro). Può assumere due valori ("N" per nazionale e "E" per euro), contenuti nella lista di codici CL_SERIES_DENOM. Questa dimensione è fondamentale per differenziare le serie che rappresentano lo stesso fenomeno economico segnalate nelle diverse fasi dell'Unione economica e monetaria (UEM). Per i paesi dell'UE che non sono membri dell'UEM, per esempio, i dati sono segnalati nella valuta nazionale. Dal momento del loro ingresso nell'UEM, le stesse serie delle VdB, saranno espresse nella valuta comune e segnalate in euro.

3. Attributi

Oltre alle 11 dimensioni che definiscono la chiave, è stata definita una serie di attributi(11) allegati ai vari livelli dello scambio di informazioni(12). La tabella 2 segnala la lista di attributi codificati e non codificati definita per la famiglia di codici relativa alle statistiche delle VdB, insieme al loro livello di assegnazione, formato, e liste di codici da cui i valori degli attributi codificati sono presi.

Inoltre, ciascun attributo è caratterizzato da specifiche proprietà tecniche elencate nella tabella 3.

TABELLA 2

Attributi codificati e non codificati definiti per la famiglia di codici ECB_BSI1

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA 3

Proprietà comuni agli attributi per la famiglia di codici ECB_BSI1: segnalazioni delle BCN dell'area dell'euro alla BCE

>SPAZIO PER TABELLA>

Nei paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 è effettuata una descrizione di ciascun attributo, e si include, ogniqualvolta si applichi, la lista di codici di riferimento (in lettere maiuscole, come CL_IT*).

3.1. Attributi a livello di parentela

Obbligatori

- TITLE_COMPL (non codificato): il complemento del titolo viene fissato, registrato e divulgato dalla BCE (in inglese, con una lunghezza massima di 1050 caratteri). Ove una BCN desideri apportare una modifica, può essere fatta una revisione previa consultazione con la BCE. Sarà comunque quest'ultima ad effettuare la revisione.

- UNIT (lista di codici: CL_UNIT): questo attributo fornisce l'unità di misura dei dati segnalati. Gli Stati membri dell'area dell'euro segnalano i dati in euro e la BCE stabilisce l'attributo in euro (UNIT= "EUR"). Nel caso di Stati Membri non partecipanti, il valore di tale attributo è uguale alla valuta nazionale corrispondente (UNIT = "DKK" per Danimarca, "SEK" per Svezia e "GBP" per Regno Unito).

- UNIT_MULT (lista di codici: CL_UNIT_MULT): l'attributo moltiplicatore di unità indica se la serie è espressa in milioni (UNIT_MULT= "6"), miliardi (UNIT_MULT= "9"), ecc. Le BCN segnalano i dati in milioni e le BCE fissa il valore a 6 (UNIT_MULT= "6").

- DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): questo attributo indica il numero di decimali con cui sono espressi i valori delle osservazioni. Le BCN segnalano i dati senza cifre decimali, come specificato nel regolamento BCE/2001/13 (quindi DECIMALS= "0"). La BCE fissa il valore appropriato di tale attributo.

Condizionali

TITLE (non codificato): il titolo della serie consente solo un massimo di 70 caratteri. A causa dello spazio limitato, si utilizza invece l'attributo complemento del titolo come attributo obbligatorio. L'attributo titolo può essere utilizzato in futuro per la costruzione di titoli brevi e deve essere stabilito e divulgato dalla BCE.

NAT_TITLE (non codificato): l'attributo titolo nazionale può essere utilizzato dalle BCN per fornire una descrizione precisa e altre informazioni aggiuntive o distintive nella lingua nazionale (fino a 350 caratteri). Le BCN possono definirlo e modificarlo in qualsiasi momento. Benché l'utilizzo di lettere maiuscole e minuscole non dia problemi, le BCN si devono limitare a utlizzare l'insieme di caratteri Latin -1.

AGG_EQU (interrotto): tale attributo era inizialmente compreso nella lista utilizzata per la famiglia di codici ECB_BSI1, ma ora è stato eliminato.

COMPILATION (non codificato): si utilizza tale attributo per qualsiasi spiegazione testuale dettagliata dei metodi di compilazione utilizzati, in particolare se essi divergono dalle norme e dagli standard stabiliti dalla BCE (testo fino a 1050 caratteri).

3.2. Attributi a livello di serie temporale

Obbligatori

COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo indica il momento in cui vengono raccolte le osservazioni (ad esempio inizio, metà o fine periodo) ovvero se i dati corrispondono a valori medi, o di fine periodo, ecc. La BCE fissa l'attributo raccolta per le statistiche delle VdB a "E" - fine periodo (COLLECTION= "E") per le serie sulle consistenze e a "S" somme di periodo per le serie relative agli aggiustamenti e ai flussi.

AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni alle quali si possono rendere disponibili i dati. Quando osservazioni specifiche richiedono un trattamento particolare, è possibile utilizzare l'attributo riservatezza dell'osservazione (vedi di seguito).

Condizionali

DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo consente di fare riferimento ai codici utilizzati nei database nazionali per identificare le serie corrispondenti (è possibile specificare anche formule che utilizzano codici di riferimento nazionali). Può essere definito e modificato in qualsiasi momento da una BCN segnalante (fino a 70 caratteri).

UNIT_INDEX_BASE (non codificato): questo attributo indica il riferimento e il valore base per gli indici. Il valore é utilizzato solamente per le serie degli indici relativi alle consistenze nozionali calcolati dalla BCE e divulgati dal Sistema europeo di banche centrali. A tal fine, la BCE ha fissato il valore inizialmente a "Index Dec98=100" e poi in occasione della divulgazione dei dati dell'ottobre 2002, è stato cambiato in "IndexDec01=100".

BREAKS (non codificato): questo attributo descrive discontinuità e cambiamenti rilevanti che si verificano nel corso del tempo nell'attività di raccolta, nella copertura delle segnalazioni e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, è opportuno dichiarare il grado di confrontabilità dei dati vecchi e nuovi (fino a 350 caratteri).

3.3. Attributi al livello di osservazione(13)

Obbligatori

OBS_STATUS (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN segnalano un valore relativo allo status dell'osservazione per ciascuna osservazione scambiata. Questo attributo è obbligatorio e va fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione. Quando procedono alla revisione del valore dell'attributo, le BCN segnalano sia il valore dell'osservazione (anche se invariato) sia il nuovo contrassegno indicativo dello status dell'osservazione.

L'elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo (secondo la gerarchia concordata) ai fini delle statistiche delle VdB:

"A" valore normale (di default per le osservazioni esistenti),

"M" valore mancante, dati inesistenti (per dati non applicabili)(14),

"L" valore mancante, dati esistenti ma non raccolti(15),

"E" valore stimato(16),

"P" valore provvisorio (questo attributo può essere utilizzato in ogni trasmissione dei dati, con riferimento all'ultima osservazione disponibile, se questa è considerata provvisoria).

In normali circostanze, si dovrebbero segnalare i valori numerici con lo status dell'osservazione "A" (valore normale). Altrimenti, è dato un valore diverso da "A" secondo la lista di cui sopra(17).

Se un'osservazione si può qualificare con due caratteristiche, è segnalata la più importante. Se ad esempio un'osservazione rappresenta il risultato di una stima ma anche un valore provvisorio, secondo la gerarchia di cui sopra, è considerata prioritaria la caratteristica stima e si utilizza il contrassegno "E".

Nelle istruzioni di segnalazione precedenti per le statistiche delle VdB, incluse nell'allegato XII dell'indirizzo BCE/2002/5 del 30 luglio 2002 relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e alle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie(18), il valore "B" che indica valore di discontinuità era anche utilizzato come un possibile valore di osservazione. Poiché l'esistenza di un valore di discontinuità nelle serie temporali delle VdB è anche identificato da un valore diverso da zero segnalato nelle serie corrispondenti relative alle riclassificazioni di aggiustamenti, non c'è bisogno di contrassegnare l'osservazione con un valore "B". Pertanto, il valore "B" per valore di discontinuità, sarà eliminato dalla lista dei valori per l'attributo status dell'osservazione utilizzato per la trasmissione delle serie delle VdB a partire dalla trasmissione nel febbraio 2003, dei dati relativi a gennaio 2003.

Condizionali

- OBS_CONF (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera operare una distinzione tra una o più osservazioni specifiche in termini di riservatezza, può utilizzare l'attributo riservatezza dell'osservazione. Il valore di questo attributo (se presente) può essere modificato dal mittente durante la trasmissione dei dati. Quando tale attributo non è fissato, si assume la mancanza di riservatezza (OBS_CONF = F, libero).

- OBS_PRE_BREAK (non codificato): questo attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l'osservazione. In genere è fornito quando si verifica una discontinuità. Ai fini della famiglia dei codici relativa alle VdB, tale attributo non è richiesto in quanto tale informazione è già disponibile nelle serie relative alle riclassificazioni. E' stato aggiunto alla lista degli attributi poiché è parte della comune sottocategoria di attributi per tutte le famiglie di codici.

- OBS_COM (non codificato): l'attributo commento sull'osservazione può essere utilizzato per fornire commenti scritti sulle osservazioni (ad esempio per descrivere le stime effettuate su una specifica osservazione per mancanza di dati, per motivare una possibile osservazione anomala o fornire dettagli in merito a cambiamenti nelle serie temporali segnalate). Questo attributo può essere definito o modificato in qualsiasi momento da una BCN segnalante (fino a 350 caratteri).

4. Valori mancanti e provvisori

I valori mancanti ("-") sono segnalati quando è impossibile segnalare un valore numerico (in occasione di festività, ad esempio, o nel caso di dati inesistenti o che non sono stati raccolti). Tuttavia è possibile distinguere tra valori mancanti a causa di mancanza di raccolte statistiche sul fenomeno da quelli dovuti all'inesistenza del fenomeno.

Quando, a causa di condizioni statistiche locali, i dati per una serie temporale non sono raccolti in specifiche date o per la lunghezza totale delle serie temporali (il fenomeno economico sottostante esiste, ma non è soggetto a rilevazione statistica), si segnala un valore mancante ("-") indicando con "L" lo stato dell'osservazione in ciascun periodo.

- Quando, a causa di prassi di mercato locali o del quadro giuridico/economico, una serie temporale (o parte di essa) non è applicabile (il fenomeno sottostante non esiste) si segnala un valore mancante ("-") indicando con "M" lo stato dell'osservazione.

- In nessun caso un'osservazione mancante dovrebbe essere segnalata come "zero", poiché lo zero è un normale valore numerico che indica una determinata operazione con valore zero.

Se le BCN non sono in grado di identificare l'esatto motivo di un valore mancante o se non possono utilizzare l'intera gamma di valori presenti nella lista di codici CL_OBS_STATUS, (quindi non si trovano nella posizione di poter scegliere tra "L" o "M" come valore per questo attributo), si utilizza il valore "M"(19).

È possibile segnalare valori provvisori in tutte le trasmissioni di dati ma solo con riferimento all'ultima osservazione (stato dell'osservazione = "P"). Queste osservazioni possono assumere valori definiti (stato dell'osservazione = "A") ad uno stadio successivo. Le precedenti osservazioni provvisorie sono sostituite dai nuovi valori rivisti, senza che nel database della BCE sia registrata la revisione.

5. Requisiti statistici

Ai sensi del regolamento BCE/2001/13, le BCN segnalano alla BCE informazioni statistiche mensili sul bilancio delle AIFM e delle BCN separatamente individuate, ai fini della regolare produzione del bilancio consolidato del settore delle IFM. Tali requisiti coprono le consistenze di fine mese e i dati mensili di aggiustamento dei flussi. Ulteriori dettagli su determinate voci di bilancio delle AIFM e della BCN sono segnalate trimestralmente in termini di dati sulle consistenze.

Inoltre, il presente indirizzo indica i requisiti di alcuni dati supplementari ai fini della regolare produzione degli aggregati monetari dell'area dell'euro.

La BCE aggiorna e distribuisce alle BCN delle tabelle contenenti un elenco di serie temporali relative alle VdB, da scambiare in conformità dei requisiti previsti dal regolamento BCE/2001/13 e in conformità del presente indirizzo. Le BCN segnalano alla BCE le seguenti serie.

5.1. Dati sulle consistenze

a) Tabella 1 - serie mensili relative a AIFM e BCN/BCE

Come descritto nel regolamento BCE/2001/13, tabella 1 dell'allegato 1 parte 2, va segnalato alla BCE un insieme di serie temporali mensili sul bilancio del settore delle IFM, separatamente per i dati di bilancio relativi a BCN/BCE e AIFM.

b) Tabelle 2, 3 e 4 - serie trimestrali relative a AIFM e BCN/BCE

Le tabelle 2, 3 e 4 del regolamento BCE/2001/13 presentano un insieme di serie temporali da segnalare regolarmente alla BCE con frequenza trimestrale, e si riferiscono a disaggregazioni più dettagliate per alcune voci del bilancio mensile del settore delle AIFM e delle BCN/BCE. La tabella 2, in particolare, si riferisce alle disaggregazioni settoriali dei depositi, prestiti, titoli diversi da azioni, azioni e altre azioni non segnalate nella tabella 1. La tabella 3 descrive la disaggregazione per paese degli Stati membri dell'UE del totale dei depositi, prestiti, titoli diversi da azioni, quote e partecipazioni in fondi comuni monetari e azioni e altre partecipazioni. La tabella 4, infine, si riferisce alla disaggregazione del totale dei depositi, titoli di debito emessi, prestiti e titoli diversi da azioni, per le valute degli altri Stati membri dell'UE e di alcuni paesi non partecipanti all'UE.

c) Depositi (e strumenti ad essi strettamente assimilabili) raccolti dalle amministrazioni centrali e loro portafoglio di cassa e titoli - serie mensili

Ai fini del calcolo degli aggregati monetari dell'area dell'euro, come previsto nell'allegato VII, le BCN segnalano mensilmente alla BCE informazioni statistiche supplementari sulle passività monetarie e sul portafoglio di cassa e titoli delle amministrazioni centrali. Laddove il fenomeno non esista o sia irrilevante, non è richiesta nessuna segnalazione in quanto irrilevante. In questo caso le BCN dovrebbero informare in anticipo la BCE e trasmettere, prima della iniziale trasmissione di dati, l'elenco delle serie applicabili che saranno regolarmente segnalate.

d) Voci per memoria - AIFM e BCN/BCE

Negli allegati VIII e IX sono state indicate come necessarie alcune serie temporali mensili per i settori delle AIFM e BCN/BCE al fine di monitorare gli sviluppi di alcune disaggregazioni aggiuntive delle serie di VdB delle IFM. Queste serie sono segnalate alla BCE come voci per memoria e classificati in due blocchi secondo la loro rilevanza: voci per memoria "ad alta priorità" e voci per memoria "a bassa priorità". Laddove il fenomeno non esista o non siano disponibili dati, non è richiesta nessuna segnalazione. In questo caso le BCN dovrebbero informare in anticipo la BCE e trasmettere prima della iniziale trasmissione di dati, l'elenco delle serie applicabili che saranno regolarmente segnalate.

e) Voci per memoria da ricavare da informazioni rilevanti relative ai tassi di interesse applicati dalle IFM - AIFM serie mensili

Ai fini della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle IFM (di seguito "TIFM")(20), informazioni sulle ponderazioni sono necessarie al fine di aggregare le statistiche nazionali TIFM con quelle applicate nell'area dell'euro. Proprio a tal fine, nell'allegato IX si sono stabilite delle voci per memoria per quelle BCN che possono fornire le disaggregazioni richieste. A partire dal periodo di riferimento gennaio 2003, queste serie (consistenze) sono segnalate con la stessa tempestività delle corrispondenti serie aggregate di cui alla tabella 1 del regolamento BCE/2001/13.

5.2. Dati di aggiustamento

Come stabilito nel regolamento BCE/2001/13, l'informazione statistica supplementare è richiesta per la compilazione delle statistiche di flusso. In particolare le BCN segnalano mensilmente alla BCE i dati relativi a cancellazioni/svalutazioni di crediti e alle rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Inoltre, il presente indirizzo specifica requisiti statistici supplementari che le BCN devono segnalare alla BCE, ovvero serie mensili e trimestrali relative alle riclassificazioni e serie trimestrali relative alle rivalutazioni.

a) Serie mensili relative a AIFM e BCN/BCE

Come descritto nel regolamento BCE/2001/13, tabella 1 dell'allegato 1 parte 2, alla BCE vanno segnalate delle serie mensili relative alle rivalutazioni di bilancio delle IFM, separatamente per i dati di bilancio delle BCN/BCE e delle AIFM. In particolare, le serie segnalate nella tabella 1A come "minimo", sono anche segnalate alla BCE mensilmente ai fini di controllo, in aggiunta alla regolare segnalazione delle corrispondenti serie disaggregate.

In aggiunta, vanno segnalate delle serie mensili relative alle riclassificazioni per tutte le serie temporali di cui alla tabella 1 del regolamento BCE/2001/13 in conformità dell'allegato X.

Sulla base dei dati relativi alle consistenze segnalati dalle BCN, la BCE calcola l'aggiustamento da tasso di cambio e le serie relative ai flussi di transazioni finanziarie per le VdB delle IFM(21).

b) Serie trimestrali relative a AIFM e BCN/BCE

Sulla base dei requisiti stabiliti dal presente indirizzo e delle modifiche apportate dal regolamento BCE/2001/13 ai requisiti per i dati trimestrali relativi alle consistenze, sono state identificate delle serie trimestrali relative agli aggiustamenti. Per tale motivo, si richiedono dati di aggiustamento per le serie trimestrali incluse nella tabella 2 del regolamento, come descritto nell'allegato X.

c) Depositi raccolti dalle amministrazioni centrali e loro portafoglio di cassa e titoli - serie mensili

Ai fini della compilazione delle statistiche di flusso, sono anche forniti dati di aggiustamento su passività monetarie e sul portafoglio di cassa e titoli delle amministrazioni centrali in conformità dei requisiti stabiliti per le statistiche di bilancio delle IFM, come determinato nell'allegato X. Sebbene sia improbabile che ci siano variazioni diverse dalle transazioni, i dati di aggiustamento dovrebbero essere sempre segnalati, quando le serie corrispondenti relative alle consistenze sono applicabili e sono regolarmente trasmesse alla BCE.

d) Voci per memoria - AIFM e BCN/BCE serie mensili

Le BCN/BCE segnalano mensilmente alla BCE un insieme di voci per memoria di aggiustamenti con riferimento a quelle voci per memoria ad alta priorità delle AIFM e delle BCN/BCE descritte in dettaglio nell'allegato X. I dati di aggiustamento dovrebbero essere sempre segnalati quando sono applicabili e/o disponibili i dati corrispondenti relativi alle consistenze, e quando sono regolarmente trasmessi alla BCE.

6. Segnalazione dei dati

Tutte le segnalazioni statistiche contengono i dati specificati nelle tabelle incluse nel regolamento BCE/2001/13 o nel presente indirizzo, a prescindere dall'esistenza effettiva del fenomeno sottostante, con l'eccezione delle serie delle voci per memoria. Ciò significa che, anche ove non siano applicabili, le serie temporali sono comunque segnalate (in tutte le trasmissioni dei dati) come dati mancanti ("-") come descritto nella sezione 4. La segnalazione da parte delle "AIFM" della voce "biglietti e monete in circolazione", ad esempio, dev'essere fornita con un valore numerico o, se del caso, come "-". L'unica eccezione è quando non esiste l'intero settore, nel caso in cui per questo settore non vi è la necessità di segnalare i dati (ad esempio per le serie relative alle amministrazioni centrali).

6.1. Tempestività

La prima segnalazione dei dati secondo il regolamento BCE/2001/13 ha inizio con riguardo ai dati mensili di gennaio 2003.

Le BCN segnalano alla BCE i dati relativi alle consistenze e agli aggiustamenti del bilancio mensile delle AIFM e dei settori BCN/BCE, separatamente identificati, entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine del ventottesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

a) Disposizioni transitorie

Secondo le disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento BCE/2001/13, definite nel rispettivo allegato V, i nuovi obblighi statistici mensili relativi alle consistenze e agli aggiustamenti (cancellazioni/svalutazioni su crediti e rivalutazioni sui prezzi), possono essere segnalati alla BCE nel termine supplementare di un mese, decorrente dalla fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono. Tali disposizioni transitorie si applicano per un periodo transitorio di 12 mesi e non si applicano per la voce dell'attivo "quote e partecipazioni in fondi comuni monetari".

Durante il periodo transitorio, le serie mensili relative agli aggiustamenti da rivalutazione che sono state precedentemente coperte dall'indirizzo BCE/2002/5 e che pertanto sono state segnalate mensilmente con la stessa tempestività dei dati relativi alle consistenze, continuano ad essere inviate dalle BCN (sulla base di stime o di dati provvisori) con la stessa tempestività delle serie di stock corrispondenti. Le serie saranno poi revisionate nelle successive trasmissioni di dati mensili con i dati reali trasmessi secondo le disposizioni transitorie.

A partire dalla trasmissione dei dati di febbraio 2004 relativi ai dati di gennaio 2004, i nuovi obblighi statistici mensili sui dati relativi alle consistenze e agli aggiustamenti introdotti dal regolamento BCE/2001/13 saranno segnalati alla BCE entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

6.2. Dati storici

Il regolamento BCE/2001/13 non prevede alcuna trasmissione di dati storici per le nuove serie mensili e trimestrali la cui segnalazione ha inizio con i dati del gennaio 2003.

Serie relative alle consistenze - Con riguardo alle nuove serie mensili e trimestrali relative alle consistenze, la segnalazione dei dati storici è soggetta alla disponibilità di dati reali o delle migliori stime.

Serie relative agli aggiustamenti - Secondo l'allegato V dell'indirizzo BCE/2002/5 e con riferimento al regolamento BCE/1998/16, i dati storici per le serie di aggiustamento mensili erano forniti a partire dalla data del luglio 1998, incluse le migliori stime a partire dall'ottobre 1997 e con ulteriori dati storici dai primi anni ottanta per garantire la coerenza con i dati di segnalazione delle consistenze. Per quanto riguarda le serie trimestrali relative agli aggiustamenti, mentre la trasmissione di dati storici relativi alle riclassificazioni potrebbe facilmente seguire lo stesso schema delle serie mensili relative agli aggiustamenti, l'indirizzo BCE/2002/5 ammette la difficoltà insita nella raccolta di dati storici relativi alle cancellazioni/svalutazioni su crediti e alle rivalutazioni, che di conseguenza, erano segnalate solo se disponibili. Questo approccio vale ancora per la segnalazione dei dati storici relativi alle nuove serie mensili degli aggiustamenti, precedentemente segnalate nello schema trimestrale.

Quindi, la segnalazione dei dati storici prevede idealmente la segnalazione dei dati storici fino al settembre 1997. La tabella 4 indica la situazione con riferimento ai nuovi obblighi mensili e trimestrali previsti dal regolamento e dal presente indirizzo, insieme ad una indicazione del tempo disponibile per la segnalazione dei dati storici laddove disponibili.

Nell'allegato X sono segnalati dettagli per la compilazione delle statistiche di flusso e per il calcolo dei nuovi dati di aggiustamento mensili e trimestrali.

TABELLA 4

Nuove serie mensili e trimestrali: segnalazione dei dati anteriori al gennaio 2003

>SPAZIO PER TABELLA>

6.3. Specifici problemi relativi ai dati segnalati

a) Modifica della definizione

Come stabilito nel regolamento BCE/2001/13, la voce di bilancio "titoli di mercato monetario" è stata eliminata e fusa nella voce "titoli di debito emessi" nel lato del passivo di bilancio delle IFM. Gli strumenti classificati in questa categoria sono registrati tra i "titoli di debito emessi" e distribuiti a seconda della scadenza originaria. Una simile modifica è stata effettuata anche nel lato dell'attivo di bilancio delle IFM. Come conseguenza di questa modifica, la descrizione dei valori delle VdB "titoli di debito emessi" e "titoli diversi da azioni" dalla lista di codici CL_BS_ITEM, è stata rivista al fine di includere anche la voce "titoli di mercato monetario". La modifica della definizione, dalla lista di codici CL_BS_ITEM, dei due valori "L40" e "A30" avrà luogo nel febbraio 2003, dato che la segnalazione congiunta delle due voci avrà inizio solo per i dati da gennaio 2003 in poi.

Nella tabella 5 sono descritte istruzioni più dettagliate per la segnalazione delle nuove VdB "titoli di debito emessi e titoli di mercato monetario" e "titoli diversi da azioni e titoli di mercato monetario". La prima colonna indica i valori per le VdB rilevanti, la seconda descrive le VdB. La terza e la quarta colonna indicano la validità dei valori e la loro descrizione. Per il valore "A30", ad esempio, la definizione "titoli diversi da azioni" è valida fino a gennaio 2003 (con riferimento ai dati di dicembre 2002), mentre da febbraio 2003, per i dati del gennaio 2003, la definizione corretta sarà "titoli diversi da azioni (compresi i titoli di mercato monetario)". L'ultima colonna, infine, descrive le istruzioni specifiche per le segnalazioni di ciascuna serie presentata.

TABELLA 5

Voci di bilancio - cambiamento della definizione: integrazione

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b) Dalla segnalazione trimestrale alla segnalazione mensile

Una delle modifiche introdotte nel regolamento BCE/2001/13 riguarda la segnalazione mensile di alcune serie relative a VdB che erano precedentemente segnalate trimestralmente secondo il regolamento BCE/1998/16. La tabella 6 fornisce alcune istruzioni aggiuntive per le serie soggette ad una modifica nella frequenza della segnalazione.

Per quanto riguarda la segnalazione dei dati storici e le revisioni per i periodi precedenti gennaio 2003, queste dovrebbero essere sempre trasmesse come serie mensili. Le revisioni riguardanti le serie trimestrali dovrebbero essere trasmesse come dati mensili con riferimento all'ultimo mese del trimestre a cui si riferiscono, utilizzando le chiavi della serie mensili. Per quanto riguarda la segnalazione dei dati storici anteriori al gennaio 2003, essi sono segnalati su base volontaria se disponibili e contrassegnati attraverso gli attributi dello stato di osservazione e del commento sull'osservazione(22). I dati storici che sono il risultato di stime basate su un sottocampione di enti segnalanti o su un sottoinsieme di strumenti e/o controparti possono essere trasmessi come stime e contrassegnati in modo appropriato. In questo caso, una descrizione dei metodi di stime dovrebbe anche essere segnalata in occasione della prima trasmissione dei dati. Al contrario, se le serie storiche mensili possono essere ricavate solo attraverso l'utilizzo delle serie tecniche temporali, saranno ricavate direttamente dalla DSMB senza la necessità per le BCN di segnalarle.

TABELLA 6

Voci di bilancio - cambiamenti nella frequenza: implicazioni per i dati di stock

>SPAZIO PER TABELLA>

6.4. Norme di convalida

In conformità degli standard minimi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, come descritti nell'allegato IV del regolamento BCE/2001/13, sono state individuate due aree di controllo generale.

La prima si riferisce alle relazioni lineari, il cui risultato matematico deve restare valido ed essere mantenuto in ogni trasmissione. Di conseguenza, tutti i vincoli lineari devono essere rispettati tra le VdB (il bilancio deve quadrare, la somma dei sottototali deve corrispondere al totale complessivo ed ogni sottototale non dovrebbe eccedere il valore del totale delle serie). Quando i dati non soddisfano una o più equazione imposta, alle BCN sarà richiesto di procedere alla verifica e alla revisione dei loro dati. La BCE aggiorna e distribuisce alle BCN tabelle contenenti le equazioni utilizzate per i controlli lineari.

La seconda area verte sui controlli qualitativi, che possono concludersi con la richiesta di un'indagine da parte delle BCN. In particolare, per ciascuna VdB i cambiamenti assoluti e percentuali(23) tra i valori intertemporali possono identificare anomalie o discontinuità nelle serie temporali che sono regolarmente monitorate dalla BCE. E' anche regolarmente monitorata la segnalazione dei valori pari a zero, dei valori negativi e dei valori mancanti. Si potrebbero richiedere alle BCN delle spiegazioni scritte sui controlli di qualità effettuati.

Le due aree di controllo sono implementate dalla BCE come parte della regolare procedura di ricezione dei dati.

7. Politica di revisione

E' possibile che le BCN debbano dover rivedere i dati che si riferiscono al mese di riferimento precedente (revisioni ordinarie). Inoltre, si possono verificare casi di revisioni a seguito, per esempio, di errori, riclassificazioni, miglioramenti nelle procedure di segnalazione, ecc., e relative a dati anteriori il mese di riferimento precedente (revisioni straordinarie)(24).

La Money and Banking Statistics Compilation Guide(25) stabilisce i principi in base ai quali si deve conformare la politica di revisione. In particolare:

a) le BCN non dovrebbero rivedere sistematicamente i dati relativi a periodi anteriori al mese di riferimento precedente. Se tuttavia ciò dovesse accadere, essi sono definiti come revisioni straordinarie e la BCE richiederà una nota esplicativa;

b) in generale, modifiche di entità significativa non dovute a procedure di estrapolazione, né a revisioni minori di routine, devono essere motivate alla BCE mediante note esplicative;

c) nel trasmettere i dati rivisti, le BCN devono tener conto dei tempi stabiliti per le segnalazioni regolari, in modo da non interferire con il regolare periodo di produzione delle statistiche. Revisioni straordinarie dovrebbero essere trasmesse solo fuori dal ciclo regolare di produzione;

d) in generale le revisioni straordinarie saranno prese in considerazione solo se si forniranno spiegazioni soddisfacenti.

Oltre a quanto precede, in considerazione dell'esigenza di garantire un buon equilibrio tra la qualità delle statistiche monetarie e la loro stabilità, e al fine di migliorare la coerenza tra le segnalazioni mensili e quelle trimestrali, si raccomanda di segnalare le revisioni straordinarie ai dati mensili nel momento della segnalazione delle segnalazioni trimestrali.

Va notato che, quando le revisioni straordinarie e ordinarie e gli aggiornamenti sono segnalati con lo stesso file di dati, tutti i dati sono elaborati simultaneamente. Altrimenti, se le revisioni straordinarie sono segnalate separatamente durante il periodo di produzione delle statistiche, successivamente alla trasmissione di aggiornamenti e revisioni ordinarie, la BCE può decidere di posticipare l'elaborazione e la memorizzazione dei dati fino alla fine del periodo di produzione. In effetti, sebbene la BCE sia tecnicamente in grado di elaborare file di dati (contenenti revisioni straordinarie/ordinarie/e/o aggiornamenti) non appena li riceve, le revisioni straordinarie che pervengono nel corso del periodo di produzione possono ostacolare la regolare elaborazione dei dati e ritardare l'intero processo di produzione di aggregati per l'area dell'euro. Tuttavia, se le revisioni straordinarie che pervengono servono a migliorare la significatività dei dati al livello dell'area dell'euro o a correggere errori rilevanti, è possibile che siano accettate anche durante il periodo di produzione.

8. Informazioni di ritorno alla BCN

La BCE compila e distribuisce alle BCN tabelle che descrivono le serie statistiche che saranno rinviate alle BCN.

(1) Anche le statistiche di bilancio della BCE costituiscono un elemento del processo di consolidamento.

(2) Anche la Direzione Contabilità e Finanze della BCE segnala alla Direzione statistiche della BCE il proprio bilancio seguendo le presenti istruzioni.

(3) La concatenazione di valori assunti da ciascuna dimensione rappresenta i codici delle serie temporali (chiavi).

(4) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(5) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(6) Dalla segnalazione dei dati del gennaio 2003, il valore da utilizzare per le segnalazioni delle serie di bilancio della BCE è "N" come per il bilancio delle BCN.

(7) Dalla segnalazione dei dati del gennaio 2003, è eliminato il valore "U" (che era precedentemente utilizzato per il settore delle IFM inclusa la BCE), e il valore "M" (che era precedentemente utilizzato per il settore delle IFM esclusa la BCE) è ridefinito come settore delle IFM (inclusa la BCE).

(8) La segnalazione delle serie degli aggiustamenti dei tassi di cambio si applica solo alla BCE.

(9) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

(10) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

(11) Gli attributi sono concetti statistici che forniscono agli utenti informazioni aggiuntive codificate (ad esempio l'unità di misura) e non codificate (ad esempio il metodo di compilazione) in merito ai dati scambiati. Sono "obbligatori" gli attributi che devono avere un valore, altrimenti le relative osservazioni a cui essi si riferiscono non vengono considerate significative. Sono "condizionali" gli attributi ai quali è assegnato un valore solo se sono noti presso l'istituzione segnalante (ad esempio ID delle serie nazionali) ovvero ogniqualvolta siano rilevanti (ad esempio le discontinuità) e sia loro permesso avere valori vuoti. I valori relativi agli attributi sono scambiati solo quando sono fissati per la prima volta o quando sono modificati. Solo lo stato dell'osservazione è presente in ogni scambio, allegato a ciascuna osservazione.

(12) L'attributo AGG_EQUN non dovrà essere utilizzato per la famiglia di codici ECB_BSI1 e verrà eliminato dalla definizione strutturale della famiglia di codici a partire dal suo prossimo aggiornamento.

(13) Se la BCN desidera modificare un attributo, sarà necessario allo stesso tempo ritrasmettere la/e rispettiva/e osservazione/i. Se gli attributi a livello di osservazione sono modificati, finché la BCN non fornisce il valore relativo all'attributo, il valore esistente sarà sostituito dai valori di default.

(14) Lo status dell'osservazione "M" viene sempre inviato insieme a un valore dell'osservazione "-". Per ulteriori informazioni, cfr. sezione 4.

(15) Lo status dell'osservazione "L" viene sempre inviato insieme a un valore dell'osservazione "-". Per ulteriori informazioni, cfr. sezione 4.

(16) Lo status dell'osservazione "E" dovrebbe essere utilizzato per tutte le osservazioni o periodi che sono il risultato di stime e non possono essere considerati come valori normali.

(17) Se nell'occasione della trasmissione di una revisione (di un attributo o del valore di un'osservazione), lo status dell'osservazione non viene trasmesso insieme al valore dell'osservazione, si riterrà applicabile il valore "A" per le osservazioni esistenti e il valore "M" per quelle mancanti.

(18) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 67.

(19) Se per ragioni tecniche una BCN non è in grado di utilizzare il valore "L", deve fornire per iscritto la lista delle serie in questione alla BCE.

(20) Secondo il regolamento BCE/2001/18 del 20 dicembre 2002 relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore, GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(21) Nel caso del bilancio dellea BCE, le serie relative agli aggiustamenti da tasso di cambio sono fornite dal Direzione Contabilità e Finanze della BCE in conformità dell'allegato X.

(22) I valori che sono il risultato di stime dovrebbero essere inviati con uno status di osservazione (OBS_STATUS) attributo "E", e con il commento sull'osservazione (OBS_COM) in cui si descrivono i dettagli della procedura di stima.

(23) Non si applica alle voci che indicano zero. Per queste si calcola solo la differenza.

(24) Definite come revisioni effettuate su valori relativi a un periodo anteriore al mese precedente il mese di riferimento corrente.

(25) Istituto monetario europeo, Money and Banking Statistics Compilation Guide - Guidance provided to NBCs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, aprile 1998.

ALLEGATO XIV

PROCEDURE DI ESTRAPOLAZIONE

Esenzione dalle segnalazioni integrali per le IFM di piccole dimensioni

1. Secondo il regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1) modificato dal regolamento BCE/2002/8(2), gli enti soggetti all'obbligo di segnalazione per la compilazione di statistiche monetarie e bancarie nell'area dell'euro comprendono tutte le istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento stabilisce: "Le BCN possono concedere deroghe alle IFM di piccole dimensioni a condizione che le IFM che contribuiscono al bilancio consolidato mensile rappresentino almeno il 95 % del bilancio aggregato delle IFM in ciascun Stato membro partecipante. Le BCN si accertano per tempo che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se del caso, di eventuali deroghe, con decorrenza, dall'inizio di ogni anno". Di conseguenza, il bilancio aggregato delle IFM soggette a segnalazione integrale di statistiche monetarie e bancarie per l'area dell'euro deve rappresentare, come minimo, il 95 % del bilancio aggregato totale dell'intero settore di IFM in ogni Stato membro.

2. Le banche centrali nazionali (BCN) che decidono di esentare le IFM di piccole dimensioni dall'obbligo di segnalazione integrale raccolgono come minimo i dati annuali relativi al totale di bilancio, al fine di verificare se tali IFM soddisfano ancora il criterio citato all'articolo 2, paragrafo 2. L'ammontare del totale di bilancio è calcolato su base lorda. Le incongruenze all'interno dell'Unione europea nella definizione del totale di bilancio, dovute a differenze nei principi contabili utilizzati, non dovrebbero essere significative e dovrebbero ridursi col tempo.

Estrapolazione per le IFM non soggette all'obbligo di segnalazione integrale

3. Per garantire la qualità delle statistiche di bilancio delle IFM dell'area dell'euro, le BCN estrapolano i dati fino alla copertura del 100 % delle IFM non soggette agli obblighi di segnalazione integrale, nella compilazione dei dati di bilancio mensili e trimestrali delle IFM da segnalare alla Banca centrale europea.

Standard minimi per l'estrapolazione

4. La procedura per estrapolare la copertura al 100 %, è scelta dalle BCN osservando i seguenti standard minimi:

- per le disaggregazioni mancanti (ossia singole voci di bilancio non segnalate da IFM di piccole dimensioni) le stime vengono ricavate applicando dei coefficienti basati sull'intera popolazione dei soggetti segnalanti, oppure su un sottoinsieme ritenuto maggiormente rappresentativo degli enti esentati;

nei casi in cui le disaggregazioni sono disponibili, ma con minor frequenza oppure non sono tempestive, i dati segnalati possono essere trascinati nel periodo/i mancante/i, 1) ripetendo i dati solo quando i risultati si sono dimostrati adeguati, oppure 2) applicando opportune tecniche statistiche nei casi in cui si siano riscontrati eventuali tassi di crescita tendenziali o fenomeni stagionali (cioè laddove questi fenomeni richiederebbero altrimenti l'inclusione di nuove osservazioni generando una significativa revisione nelle serie storiche).

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

ALLEGATO XV

STATISTICHE RELATIVE ALL'AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA

Specifica dei dati

Le statistiche mensili relative all'aggregato soggetto a riserva, distinte per tipo di passività, sono calcolate in base alle consistenze a fine mese, secondo le categorie indicate nel regolamento (CE) n. 13/2001 della BCE del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), modificato dal regolamento (CE) n. 8/2002 della BCE(2). I dati per la produzione delle statistiche sono ricavati dalle informazioni presentate alle banche centrali nazionali (BCN) dagli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime.

A tale scopo, le BCN trasmettono alla Banca centrale europea (BCE), su base mensile, i seguenti dati così come segnalati dagli enti creditizi nel quadro del regime delle riserve minime del Sistema europeo di banche centrali (SEBC):

>SPAZIO PER TABELLA>

Le passività verso altri enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve del SEBC, verso la BCE e verso le BCN degli Stati membri partecipanti sono escluse dall'aggregato soggetto a riserva. Ove un ente creditizio non è in grado di fornire prova dell'ammontare dei propri titoli di debito emessi con scadenza fino a due anni detenuti dalle istituzioni sopra citate, ha facoltà di applicare una deduzione forfettaria standard, definita dalla BCE, sull'ammontare in essere di tali passività.

Per quanto concerne la segnalazione semplificata (trimestrale) dell'aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi di piccole dimensioni, i dati più recenti di fine trimestre sono utilizzati tre volte nei dati mensili trasmessi alla BCE dalle BCN.

Gli obblighi di segnalazione statistica riguardano i dati trasmessi alle BCN dagli enti creditizi nel contesto delle riserve obbligatorie minime del SEBC.

Le voci si riferiscono agli importi segnalati alle BCN dagli enti creditizi e utilizzati nel computo dell'aggregato soggetto a riserva di ciascuna istituzione.

a) Passività alle quali si applica un'aliquota di riserva positiva:

a.1) depositi (depositi a vista, depositi con durata prestabilita fino a due anni, depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni);

a.2) titoli di debito con durata prestabilita fino a due anni;

I dati trasmessi alla BCE sui titoli di debito emessi da enti creditizi (a.2) corrispondono agli importi effettivi compresi nell'aggregato soggetto a riserva e segnalati alle BCN dagli enti creditizi. Quindi, i dati relativi ai titoli di debito (a.2) comprendono quanto segue:

- l'ammontare dei titoli di debito emessi dagli enti creditizi con durata prestabilita fino a due anni, rettificato in base alla deduzione standard definita dalla BCE se gli enti creditizi non hanno documentato il settore a cui appartengono i detentori dei propri titoli cosicché, è stato applicato il macrocoefficiente; oppure

- l'ammontare dei titoli di debito emessi dagli enti creditizi con durata prestabilita fino a due anni, rettificato in base all'effettivo ammontare di tali titoli detenuti da enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva (e dal SEBC), se gli enti creditizi ne hanno fornito prova.

b) Passività alle quali si applica un'aliquota di riserva pari a zero:

b.1) depositi (depositi con durata prestabilita oltre due anni, depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni);

b.2) operazioni di pronti contro termine;

b.3) titoli di debito con durata prestabilita oltre due anni.

Gli importi dichiarati alla voce 'titoli di debito con durata prestabilita oltre due anni' comprendono anche i titoli di debito detenuti da altri enti creditizi soggetti all'obbligo di riserva, dalla BCE o da BCN degli Stati membri partecipanti.

c) Detrazione forfettaria operata dagli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime

Struttura di codifica

Ai fini della trasmissione alla BCE dei dati statistici sull'aggregato soggetto a riserva, sono stati definiti alcuni codici da aggiungere a quelli descritti nell'allegato XIII.

a) Per il settore segnalante viene utilizzato il codice "R", compreso nella lista di codici CL_BS_REP_SECTOR, per definire gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime(3).

b) Il settore di controparte pertinente comprende tutte le "altre IFM" che non sono enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime(4), tutte le "istituzioni diverse dalle IFM" (amministrazioni pubbliche e altri residenti) e il resto del mondo. Per indicare questo settore di controparte nel bilancio è utilizzato il codice "3000" dalla lista di codici CL_BS_COUNT_SECTOR.

c) Non è richiesta la disaggregazione geografica per area di controparte, quindi è utilizzato il codice "A1" per "mondo", dalla lista di codici CL_COUNT_AREA.

d) Tre codici compresi nella lista CL_BS_ITEM sono definiti specificatamente per le voci di bilancio (VdB) utilizzate per le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva, ma non per le statistiche sulle VdB e per la detrazione forfettaria. In questo caso vengono utilizzati il codice "L2A" per "depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso"', il codice "L2B" per "depositi a vista, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso" e il codice "LSA" per la "detrazione forfettaria applicata dagli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime".

e) Non essendo richiesta la disaggregazione per valuta, è utilizzato il codice "Z01" (tutte le valute) dalla lista di codici CL_CURRENCY.

f) Poiché i dati sono forniti in euro si utilizza il codice "E" dalla lista di codici CL_SERIES_DENOM.

Le tabelle OR/1 e OR/2 nell'appendice mostrano le serie di dati da segnalare ai fini delle statistiche sull'aggregato soggetto a riserva.

Segnalazione periodica dei dati

Le statistiche sull'aggregato soggetto a riserva comprendono sei serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, da trasmettere alla BCE con frequenza mensile, al più tardi entro il diciassettesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento, attraverso il circuito "E9".

Gli enti creditizi di piccole dimensioni (ossia quelli esenti dall'obbligo di segnalazione mensile integrale) trasmettono alle BCN una disaggregazione limitata su base trimestrale. Per questi enti creditizi di piccole dimensioni si utilizzano statistiche semplificate sull'aggregato soggetto a riserva per tre successivi periodi (mensili) di mantenimento, e le BCN provvedono ad inserire tali dati in base ai rispettivi calendari di segnalazione(5).

Politica di revisione

Le istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione possono effettuare revisioni, relative ad un determinato periodo di mantenimento, delle statistiche sull'aggregato soggetto a riserva e sulla riserva dovuta solo entro il quattordicesimo giorno di calendario del mese successivo a quello in cui è cominciato il periodo di mantenimento(6).

Le revisioni sull'aggregato soggetto a riserva e sulla riserva dovuta, effettuate dalle istituzioni segnalanti dopo il quattordicesimo giorno di calendario del mese successivo al mese in cui il periodo di mantenimento interessato (revisioni ritardate) è iniziato, non dovrebbero determinare modifiche nelle statistiche.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) Il settore dei soggetti segnalanti utilizzato in questo caso è più piccolo del settore delle altre Istituzioni finanziarie monetarie (IFM), poiché non sono comprese le altre IFM non soggette all'obbligo di riserve minime.

(4) Le BCN, la BCE e gli enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime sono esclusi dal settore di controparte per l'area dell'euro.

(5) Le BCN utilizzano i dati trimestrali sull'aggregato soggetto a riserva trasmessi dagli enti creditizi di piccole dimensioni per le cifre mensili fornite alla BCE nelle tre trasmissioni successive alla segnalazione di tali dati.

(6) Ovvero il giorno lavorativo precedente se il quattordicesimo giorno di calendario non è un giorno lavorativo per le BCN. Per "giorno lavorativo BCN" si intende qualsiasi giorno in cui una BCN partecipante è aperta per espletare le operazioni legate alla politica monetaria del SEBC.

Appendice

TABELLA OR/1

delle statistiche sull'aggregato soggetto a riserva

>SPAZIO PER TABELLA>

TABELLA OR/2

Chiavi della serie per i dati mensili sul bilancio necessari a fini di controllo

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XVI

DATI NECESSARI PER CALCOLARE IL MACROCOEFFICIENTE RELATIVO ALL'AREA DELL'EURO

Specifica dei dati

Sulla base dei bilanci presentati alle banche centrali nazionali (BCN) dalle singole istituzioni finanziarie monetarie (IFM) soggette all'obbligo di segnalazione statistica, le BCN possono ricavare i dati concernenti il bilancio aggregato di enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime (regolamento (CE) n. 13/2001 della BCE del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), modificato dal regolamento (CE) n. 8/2002 della BCE(2)).

Ai fini del calcolo del macrocoefficiente relativo all'area dell'euro, le BCN forniscono alla Banca centrale europea (BCE), su base mensile, i seguenti dati statistici di fine mese:

- consistenze di "titoli di debito con durata prestabilita fine a due anni" emessi da enti creditizi;

- consistenze di "titoli diversi da azioni con durata prestabilita fino a due anni", detenuti da enti creditizi ed emessi da IFM nazionali e altre IFM situate nell'area dell'euro.

Per quanto riguarda gli enti creditizi di piccole dimensioni (ossia le istituzioni di piccole dimensioni esentate dall'obbligo di segnalazione mensile integrale) valgono, dove applicabili, le procedure di estrapolazione descritte nell'allegato XIV.

Struttura di codifica

La struttura di codifica, ai fini della trasmissione alla BCE delle serie temporali, ricalca la struttura definita nell'allegato XIII e utilizzata per la trasmissione dei dati relativi alle voci di bilancio (VdB). In particolare, per definire le tre serie temporali si utilizzano i seguenti codici:

a) il settore segnalante per le tre serie temporali da trasmettere è "enti creditizi soggetti all'obbligo di riserve minime" codificato con il valore "R" dalla lista di codici CL_BS_REP_SECTOR;

b) per "titoli di debito emessi con durata prestabilita fino a due anni" e "titoli diversi da azioni con durata prestabilita fino a due anni" si utilizza, come codice per la disaggregazione per scadenza, il valore "L" dalla lista di codici CL_BS_MATURITY_ORIG.

c) per garantire la coerenza con le chiavi della serie stabilite per la segnalazione delle VdB, i dati dell'attivo sono segnalati separatamente in base alla residenza della controparte, distinguendo i residenti nazionali e quelli degli altri paesi dell'area dell'euro. Si utilizzano i codici "U6" e "U5" dalla lista di codici CL_COUNT_AREA.

Le voci del passivo sono segnalate senza distinzioni per area di residenza della controparte, utilizzando il codice "A1" per "mondo";

d) poiché non è richiesta la disaggregazione per valuta, si utilizza il codice "Z01" (tutte le valute) dalla lista di codici CL_CURRENCY;

e) i dati sono segnalati in euro utilizzando il codice "E" dalla lista di codici CL_SERIES_DENOM.

La tabella "enti creditizi/macrocoefficiente", nell'appendice, indica le tre serie temporali da segnalare.

Segnalazione periodica dei dati

Le tre serie temporali per gli enti creditizi, riferite alle consistenze di fine mese, sono trasmesse alla BCE con frequenza mensile entro l'orario di chiusura degli uffici dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento.

Le serie devono essere trasmesse anche se le relative VdB non sono applicabili nello Stato membro, al fine di consentire un trattamento uniforme delle voci nel quadro del bilancio consolidato(3).

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) La segnalazione corretta delle VdB non applicabili è descritta nell'allegato XIII.

Appendice

TABELLA

enti creditizi/macrocoefficiente

Chiavi della serie per i dati mensili sul bilancio ai fini della compilazione del macrocoefficiente

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XVII

ELENCO DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

INDIRIZZI PER L'AGGIORNAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLE SEGNALANTI

Introduzione

1. Questi indirizzi forniscono informazioni sulla raccolta, accettazione e divulgazione dell'elenco delle istituzioni finanziarie monetarie ("IFM"). L'elenco delle IFM è un elenco delle IFM residenti negli Stati membri dell'Unione europea (UE).

Aggiornamenti ad hoc dell'elenco delle IFM

2. Gli aggiornamenti ad hoc sono obbligatori e vanno effettuati se si verificano cambiamenti nel settore delle IFM, ad esempio nuove istituzioni che entrano a far parte del settore IFM ("entrante"), oppure una IFM già esistente che lascia il settore delle IFM ("uscente").

3. Gli aggiornamenti ad hoc sono altresì obbligatori quando si verificano cambiamenti degli attributi delle IFM esistenti.

4. Una istituzione può entrare a far parte del settore delle IFM per una qualsiasi delle seguenti quattro ragioni:

- costituzione di una IFM a seguito di una fusione,

- costituzione di nuove IFM a seguito delle scissione di una IFM esistente,

- costituzione di una nuova IFM,

- trasformazione in IFM di una istituzione precedentemente diversa da una IFM.

5. Un'istituzione può lasciare il settore delle IFM per una qualsiasi delle seguenti cinque ragioni:

- coinvolgimento di una IFM in una fusione,

- acquisto di una IFM da parte di un'altra istituzione,

- scissione di una IFM in persone giuridiche distinte,

- trasformazione di una IFM in una istituzione diversa da una IFM,

- liquidazione di una IFM.

6. L'obbligatorietà della trasmissione degli aggiornamenti ad hoc del settore delle IFM è connessa sia con la necessità di garantire la piena coerenza con le controparti per le operazioni di politica monetaria (di seguito "MPEC") sia per la diffusione mensile dell'elenco delle IFM sul sito web della Banca centrale europea (BCE).

7. Nella segnalazione di una nuova istituzione o di cambiamenti relativi all'istituzione, devono essere completate tutte le variabili obbligatorie.

8. Nella segnalazione di una istituzione uscente dal settore delle IFM (che non è parte di una fusione) devono essere segnalate come minimo le seguenti informazioni: la tipologia di richiesta (ossia cancellazione) e il codice identificativo della IFM (ossia la variabile "mfi_id").

Riassegnazione del codice ID delle IFM

9. Le banche centrali nazionali (BCN) non devono riassegnare i codici ID delle IFM uscenti alle nuove IFM.

10. Nel caso in cui tale evento sia inevitabile, deve essere seguita la seguente procedura:

i) l'aggiornamento del codice ID riallocato deve essere trasmesso attraverso il sistema di scambio dei dati N13. Poiché la riallocazione dei codici ID viola un controllo di validità, le BCN saranno informate con la convalida che l'aggiornamneto è sato rigettato. Tuttavia, l'informazione relativa all'aggiornamento sarà mentenuto in un distinto archivio di dati;

ii) parallelamente a tale trasmissione, una spiegazione della riallocazione del codice ID delle IFM deve essere mandata alla BCE attraverso il conto Cebamail N13; in tal caso va riportato nell'oggetto del messaggio l'indicazione "MFI reallocation". Devono essere trasmessi come parte della spiegazione dettagli sui motivi della riallocazione incluso il numero IREF del file trasmesso;

iii) se la spiegazione è soddisfacente, la BCE implementerà manualmente l'aggiornamento e trasmetterà il riscontro alla BCN via Cebamail;

iv) se la spiegazione non è ritenuta accettabile, l'aggiornamento non sarà implementato nell'insieme di dati delle IFM; la BCE manderà alla BCN un messaggio via Cebamail con una spiegazione per il rifiuto;

v) se il Cebamail non è disponibile, la spiegazione deve essere mandata all'indirizzo e-mail standard (indicando nell'oggetto "MFI re-allocation") utilizzato per trasmettere alla BCE quesiti relativi alle IFM: mfi.hotline@ecb.int. La BCE comunicherà via e-mail con le BCN per le procedure (iii) e (iv) di cui sopra.

Variabili trasmesse

11. La tabella che segue illustra le variabili che sono raccolte per l'elenco delle IFM e indica se sono o meno obbligatorie. Per ulteriori dettagli per ciascuna variabile, si prega far riferimento alla sezione seguente "Controlli di validità". Da notare che a meno che non ci sia una esplicita dichiarazione, il termine "fusioni" si riferisce a fusioni nazionali.

>SPAZIO PER TABELLA>

Richieste di fusioni

12. Sono riportati qui di seguito diversi esempi di variabili da utilizzare per le segnalazioni delle fusioni nazionali e di quelle transfrontaliere, tra una IFM e altre IFM/istituzioni diverse dalle IFM. Sono anche indicate situazioni in cui gli effetti legali dell'attività di fusione si presentano nelle stesse date o in date diverse. Da notare che le situazioni qui di seguito sono esemplificative e non riflettono un elenco esauriente di tutti i possibili casi di fusioni. Quindi, il risultato dato per una situazione è solo uno dei possibili risultati per quel tipo di fusione.

13. Per ulteriori dettagli sullo schema di segnalazione XML si veda il "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System" (vedi sezione sulla "referenza" riportata qui di seguito).

>SPAZIO PER TABELLA>

Frequenza di trasmissione

14. La trasmissione alla BCE di aggiornamenti ad hoc deve essere effettuata non appena sono necessarie le modifiche nel settore delle IFM.

Mezzi di trasmissione e formato dei file

15. Gli aggiornamenti ad hoc devono essere trasmessi nel formato XML, tramite il sistema di scambio dei dati N13.

16. In caso di indisponibilità del sistema di scambio dei dati N13, gli aggiornamenti devono essere trasmessi nel formato XML attraverso il conto Cebamail N13.

17. Per dettagli completi sul sistema di scambio dei dati N13 per la trasmissione degli aggiornamenti relativi a IFM, si prega di far riferimento al documento "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System" (cfr. la sezione sulla "referenza" qui di seguito).

Controlli di validità

I controlli di validità dei seguenti dati devono essere effettuati prima della trasmissione alla BCE degli aggiornamenti relativi alle IFM. Tutti gli aggiornamneti ricevuti dalla BCE che passano i controlli di validità sono automaticamente implementati nell'insieme di dati della IFM.

Generale

i) Tutte le variabili obbligatorie devono essere compilate.

ii) I valori per la variabile "object_request" assumono uno dei quattro tipi predefiniti:

- "mfi_req_new" (specifica che ci sono informazioni su una nuova IFM),

- "mfi_req_mod" (specifica che ci sono informazioni su modifiche di una IFM esistente),

- "mfi_req_del" (specifica che ci sono informazioni su una IFM da cancellare),

- "mfi_req_merger" (specifica che ci sono informazioni sulle istituzioni coinvolte in una fusione).

Codice identificativo

iii) La variabile "mfi_id" è composta da due parti distinte, una variabile "host" e una variabile "id". I valori per le due parti insieme garantiscono che il "mfi_id" sia unico per quella IFM. Il "mfi_id" è la chiave primaria per l'insieme dei dati della IFM.

iv) Il valore per la variabile "host" per una IFM (se parte del "mfi_id") può solo essere un codice ISO UE del paese composto di due caratteri.

v) Un codice ID precedentemente già utilizzato non deve essere dato ad una nuova IFM. (In circostanze eccezionali, riferirsi alla sezione "MFI id code re-allocation" qui di seguito).

vi) Per garantire coerenza, utilizzare gli stessi codici ID come pubblicati mensilmente nell'elenco delle IFM sul sito web delle BCE.

vii) Quando si segnala un cambiamento nel codice "mfi_id", deve essere trasmessa una prima richiesta per cancellare la IFM esistente con il "vecchio" codice; poi una seconda richiesta per la costituzione della "nuova" IFM con il nuovo codice "mfi_id".

viii) Se la variabile "mfi_id" è incompleta, errata o mancante, l'intera richiesta sarà rigettata.

Denominazione

ix) La denominazione completa dell'istituzione registrata presso la BCN.

x) Include la tipologia della società compresa nel nome cioé, Plc, Ltd, Spa, ecc. La tipologia della società deve essere segnalata con coerenza per tutte le denominazioni, se presente.

xi) Deve essere utilizzato il carattere nazionale fissato. La Grecia deve utilizzare i caratteri latini.

xii) Per convenzione si utilizza il carattere minuscolo per gli accenti.

xiii) Si utilizza il catattere minuscolo, se applicabile.

xiv) Se la variabile "name" è incompleta, errata o mancante, l'intera richiesta sarà rigettata.

Indirizzo

xv) Almeno una delle variabili relative all'indirizzo "postal_address", "postal_box" o "postal_code" deve essere completata. La quarta variabile "city" è obbligatoria.

xvi) Per la variabile "postal_address", indicare il nome e il numero della strada dove l'istituzione è ubicata. Utilizzare il carattere nazionale fissato. La Grecia deve utilizzare i caratteri latini.

xvii) Per la variabile "postal_box", utilizzare i sistemi convenzionali per le caselle postali nazionali. Non inserire parole davanti ai numeri di "casella postale", che possono essere alfanumerici.

xviii) Per la variabile "postal_code", specificare il codice postale della sede dell'istituzione. Utilizzare i sistemi convenzionali per i codici postali nazionali. Il "postal_code" può essere alfanumerico.

xix) Se l'insieme di variabili relative all'indirizzo è incompleto, errato o mancante l'intera richiesta sarà rigettata.

Città

xx) Per la variabile "city", specificare la città di ubicazione. Utilizzare i caratteri nazionali determinati. La Grecia deve utilizzare i caratteri latini. Utilizzare lettere minuscole, se applicabile.

xxi) Se la variabile "city" è incompleta, errata o mancante, l'intera richiesta sarà rigettata.

Categoria

xxii) Per la variabile "category", indicare il tipo di IFM in base ai quattro valori predefiniti: "banca centrale", "ente creditizio", "fondo di mercato monetario" o "altra istituzione". Utilizzare lettere minuscole, salvo che per i catratteri iniziali, che devono essere maiuscoli.

xxiii) Se la variabile "category" è incompleta, errata o mancante l'intera richiesta sarà rigettata.

Segnalazione

xxiv) Per la variabile "report", indicare se l'IFM è soggetta all'obbligo di segnalazione integrale ("true") o alternativamente se fa parte della c.d. "tail" ("false"). Solo uno di questi due valori predefiniti saranno accettati.

xxv) Se la variabile "report" è incompleta, errata o mancante, l'intera richiesta sarà rigettata.

Ordine

xxvi) Per la variabile "order_r", indicare l'ordine desiderato per l'elenco delle IFM, se l'ordine alfabetico inglese non è applicabile. Assegnare un valore numerico a ciascuna IFM in ordine ascendente.

xxvii) La variabile "order_r" non è obbligatoria. Se è incompleta, errata o mancante (e tutti gli altri controlli di validità sono soddisfatti), la richiesta sarà implementata nell'insieme di dati della IFM.

Controlli sulle filiali estere

xxviii) Se l'IFM è una filiale estera, deve essere incluso un valore per la variabile "head_of_branch".

xxix) Per la variabile "head_of_branch", indicare il tipo di casa madre secondo una delle tre variabili predefinite: "non_eu_head", "eu_non_mfi_head_" o "eu_mfi_head".

xxx) Se la variabile "head_of_branch" è data come "non_eu_head" (una casa madre non situata nel territorio UE) deve essere fornito il paese di origine e la denominazione della casa madre.

xxxi) Se la variabile "head_of_branch" è data come "eu_non_mfi_head" (una casa madre situata nel territorio UE, che non sia una IFM) devono essere forniti paese d'origine, denominazione e codice ID della casa madre. Il codice ID della istituzione diversa dalle IFM può essere sia "AIF" (altra istituzione finanziaria) sia un codice ISO del paese a due caratteri seguito da un suffisso relativo alla classificazione settoriale appropriata data da SEC 95(1).

xxxii) Se la variabile "head_of_branch" è un "eu_mfi_head" (una IFM), si deve fornire il paese d'origine e il codice ID della casa madre. Si prega di far riferimento all'ultimo elenco mensile della IFM disponibile sul sito web della BCE per ottenere l'informazione piu' recente dell'ID della IFM.

xxxiii) Se la variabile "head_of_branch" è un "eu_mfi_head" (una IFM), non deve essere fornita la denominazione della casa madre. Come parte del meccanismo di controllo di validità della BCE, c'è un aggiornamento automatico della denominazione della casa madre di tutte le filiali estere situate nel territorio dell'UE, quando è fornito il codice ID della casa madre. Questo è fatto per l'intero insieme di dati delle IFM, ognivolta che una IFM è segnalata e c'è una modifica nella variabile "name".

xxxiv) Se è violato uno dei controlli di validità di cui sopra (xii - xvii), l'intera richiesta sarà rigettata.

xxxv) Esistono due casi in cui l'informazione contrastante della casa madre prevarrà nell'insieme dei dati della BCE relativi alla IFM:

- se la variabile "head_of_branch" è data come un "eu_mfi_head" ma il codice ID della casa madre non concorda con la base dati della BCE relativi alla IFM, la richiesta sarà comunque implementata. Tuttavia, la denominazione della casa madre non sarà contenuta nella base dati della BCE relativi alla IFM,

- se è trasmessa la richiesta di modifica di un codice ID della IFM, è possibile che l'informazione fornita sulla casa madre delle filiali estere situate in altri Stati membri, per quella IFM diventi incoerente.

xxxvi) Al fine di attenuare queste incoerenze, la BCE trasmetterà un elenco di informazioni incoerenti relativi alla casa madre a tutte o ad alcune BCN, diverse volte l'anno, per finalità di controllo.

Conttrolli sulle fusioni

xxxvii) La variabile "mfi_req_merger" è obbligatoria, nella segnalazione di fusioni nazionali o transfrontaliere.

xxxviii) La variabile "submerger" è obbligatoria. Ciascun gruppo (ossia due o piu' istituzioni) condividendo la stessa "data" degli effetti legali dell'attività di fusione deve essere segnalata con un distinto identificativo di "submerger".

xxxix) Quando la variabile "submerger" è specificata, deve essere incluso un valore per la variabile "date". La compilazione della variabile "date" è obbligatoria.

xl) Almeno una istituzione coinvolta nella fusione deve essere una IFM (ossia non è possibile la segnalazione di fusione solo tra istituzioni diverse dalle IFM).

xli) Se non c'è nessuna modifica negli attributi di una IFM risultante dall'attività di fusione, la IFM deve essere segnalata come una modifica (ossia "mfi_req_mod"). Questo al fine di garantire che siano segnalate tutte le IFM coinvolte in una fusione.

xlii) La variabile "involved_mfi" è obbligatoria solo quando si segnalano fusioni transfrontaliere (ossia la variabile "involved_mfi" conterrà informazioni sull'istituzione situata in un altro Stato membro).

xliii) Se un'istituzione è specificata come una variabile "involved_mfi", la variabile "mfi_ref" dovrebbe essere completata.

xliv) La variabile "mfi_ref" è composta di due parti: "mfi_id" (che consiste della variabile "host" e "id" dell'istituzione) e "name".

xlv) L'informazione sulle fusioni transfrontaliere non saranno implementate nella base dati della BCE, fino a quando le richieste complete di fusioni siano state segnalate e rese valide da tutti gli Stati membri coinvolti.

xlvi) Se un'istituzione è specificata come una variabile "involved_non_mfi", la variabile "non_mfi_id" e la variabile "name" devono essere completate.

xlvii) La variabile "non_mfi_id" di una "involved_non_mfi" è composta di due parti: "host" e "id", ed è in lunghezza di cinque caratteri. La "host" è un codice ISO del paese a due caratteri. La variabile "id" è di tre caratteri in lunghezza e si riferisce alla classificazione settoriale appropriata data dal SEC 95.

xlviii) Se non sono rispettati i controlli di validità di cui sopra (xx - xxx), l'intera richiesta sarà rigettata.

Verifiche incrociate IFM-MPEC

18. Se è richiesta una verifica incrociata di dati tra quelli della base dati IFM e quelli MPEC, inserire un contrassegno di verifica incrociata nella trasmissione del file nel sistema di scambio dei dati N13.

19. La verifica incrociata è svolta dalla BCN mittente sulle informazioni complete della IFM e MPEC (ossia includendo le informazioni esitenti delle IFM e MPEC nei rispettivi database) e non solo sulle informazioni ricevute nel file che contiene il contrassegno. I risultati sono rinviati immediatamente come convalida. Il contrassegno della verifica incrociata deve essere utilizzata nel modo seguente:

- quando i dati relativi alla IFM e MPEC possono essere coordinati tra le rispettive aree operative, il contrassegno della verifica incrociata è incluso solo nel secondo file trasmesso per la richiesta corrispondente relativa alla IFM o MPEC,

- quando il coordinamento non è fattibile, si deve trasmettere alla fine del giorno un messaggio aggiuntivo contenente solo l'identificatore della verifica incrociata. Questo messaggio può essere trasmesso da uno o da entrambi le aree operative delle IFM-MPEC,

- quando una verifica incrociata non è richiesta immediatamente per coerenza tra IFM-MPEC, non si deve indicare il contrassegno nel file,

- quando la verifica è richiesta succesivamente durante la giornata, i dati sono trasmessi senza il contrassegno verifica incrociata. Successivamente deve essere trasmesso un file vuoto con il contrassegno verifica incrociata. In questo caso, poiché non ci sono dati da controllare nel file vuoto, la verifica incrociata è effettuata una volta,

- La convalida conterrà solo il risultato della verifica incrociata tra l'insieme dei dati del mittente relativi alla IFM e MPEC.

20. Una verifica incrociata tra IFM-MPEC fornisce solo un avvertimento. Di conseguenza, se la verifica incrociata fallisce, la richiesta sarà ancora implementata nella base dati della BCE relativi alla IFM. Da notare tuttavia che le registrazioni non coerenti relative a IFM-MPEC non saranno disponibili nel sito web della BCE alla fine di ogni mese.

Trattamento degli errori

21. Al ricevimento di un file contenente gli aggiornamenti della IFM, immediatamente si ritrasmettte una convalida al mittente. La convalida può essere di due tipi:

i) acquisizione di convalida: contiene informazioni sommarie degli aggiornamenti delle IFM che sono stati trasformati e implementati successivamente nella base dati della IFM;

ii) convalida di errore: contiene informazioni dettagliate sugli aggiornamenti delle IFM e sui controlli di validità inadempiuti. Si prega far riferimento alla sezione su "Controlli di validità" di cui sopra per avere informazioni specifiche se l'inadempienza dei controlli di validità ha come risultato il rigetto dell'intera richiesta, o l'implementazione della richiesta integrata dall'avvertimento.

22. Al ricevimento della convalida dell'errore, si deve agire immediatamente per trasmettere l'informazione corretta. Se l'informazione corretta dipende dagli aggiornamenti trasmessi dagli altri Stati membri nel corso dell'ultimo mese (ovvero non è disponibile sul sito web della BCE), si prega di contattare la BCE attraverso il conto Cebamail N13, con specifici dettagli sull'informazione richiesta.

Controllo annuale di qualità

23. Il fine di questo esercizio annuale obbligatorio è di controllare l'intero elenco esistente di IFM presso la BCE, focalizzando in particolare sui controlli delle filiali estere.

24. I tempi di effettuazione di tale controllo sono fissati in modo tale da garantire la pubblicazione alla fine dell'anno degli aggiornamenti del settore delle IFM sul sito web della BCE, e successivamente su copia cartacea, sia la piu' accurata e aggiornata possibile.

25. Le BCN devono seguire gli indirizzi fissati qui di seguito al fine di seguire le procedure di aggiornamento standardizzate in modo tempestivo e accurato e per garantire che l'informazione sia fornita in modo comprensivo ed efficiente a livello sia di BCN che di BCE.

Procedure generali

i) Ciascuna BCN trasmetterà un solo file Excel, contenente quattro fogli da lavoro (Segnalazioni 1 - 4) comprensivi di un modulo vuoto. Questi saranno trasmessi via Cebamail dalla BCE e datati alla chiusura delle attività dell'ultimo giorno lavorativo di ottobre (time tag "T").

ii) Da notare che "T" si riferisce ai giorni lavorativi.

iii) Le segnalazioni e i controlli da effettuare sono specificati qui di seguito.

Segnalazione 1: l'elenco nazionale delle IFM

E' un elenco di IFM di specifici paesi (nazionali) indicate nel database della BCE, che le BCN devono confrontare con il proprio elenco nazionale di IFM.

- Ciascuna istituzione segnalata correttamente dovrebbe essere evidenziata nella colonna intitolata "Commenti".

- Eventuale differenze tra i due elenchi devono essere segnalate in modo appropriato nella colonna intitolata "Commenti". Si prega di indicare esattamente la differenza, ossia la modifica da richiedere (quale attributo deve essere modificato e quale valore dovrebbe assumere), o la registrazione che dovrebbe essere cancellata (specificare il motivo), ecc. Si prega di specificare se si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il sistema di scambio dei dati N13 e riportare il numero IREF nella colonna intitolata "IREF".

- Se manca una registrazione, allora i dettagli dell'intera registrazione sono aggiunti alla segnalazione 1 (ossia come una registrazione aggiuntiva). Si prega di specificare nella colonna "Commenti" che si tratta di una "nuova registrazione" (specificare il motivo). Si prega di specificare anche si si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il sistema di scambio dei dati N13 e riportare il numero IREF nella colona intitolata "IREF".

Segnalazione 2: Un elenco di filiali estere situate in un determinato paese della BCN

Le BCN garantiscono che l'informazione sulle filiali estere delle IFM situate nel proprio paese, è completa, accurata e aggiornata.

- Ciascuna istituzione segnalata correttamente in questa segnalazione dovrebbe essere evidenziata nella colonna intitolata "Commenti".

- Eventuali modifiche dovrebbero essere segnalate in modo appropriato nella colonna intitolata "Commenti". Si prega di indicare esattamente la differenza, ossia la modifica da richiedere (quale attributo deve essere modificato e quale valore dovrebbe assumere), o la registrazione che dovrebbe essere cancellata (specificare il motivo), ecc. Si prega di specificare se si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il sistema di scambio dei dati N13 e riportare il numero IREF nella colonna intitolata "IREF".

- Se manca una filiale estera, allora i dettagli dell'intera registrazione saranno aggiunti alla segnalazione 2 (ossia una registrazione aggiuntiva). Si prega di specificare nella colonna "Commenti" che questa è una "nuova registrazione" (specificare il motivo). Si prega di specificare anche se si trasmetterà/si è trasmessa una correzione per questa registrazione attraverso il sistema di scambio dei dati N13 e riportare il numero IREF nella colona intitolata "IREF".

Segnalazione 3: Un elenco di filiali estere, di cui la casa madre è stata segnalata da altre BCN situate nel paese della specifica BCN

Questa segnalazione serve per la verifica incrociata del settore delle IFM così come per la copertura delle filiali estere delle IFM. Le BCN eseguono controlli per garantire che tutte le filiali estere situate in altri paesi UE siano state segnalate dalle altre BCN.

- Ciascuna istituzione segnalata correttamente in questa segnalazione dovrebbe essere evidenziata nella colonna intitolata "Commenti".

- Eventuali modifiche devono essere segnalate in modo appropriato nella colonna intitolata "Commenti". Si prega di indicare esattamente la differenza, ossia la modifica da richiedere (quale attributo dovrebbere essere modificato e quale valore dovrebbe assumere), o la registrazione che dovrebbe essere cancellata (specificare il motivo), ecc.

- Se manca una filiale estera, allora i dettagli dell'intera registrazione saranno aggiunti alla segnalazione 3 (ossia una registrazione aggiuntiva). Si prega di specificare nella colonna "Commenti" che questa è una "nuova registrazione" (specificare il perché).

Segnalazione 4: Modulo per copertine

Questo è un modulo in bianco in cui ciascuna BCN specifica quante copertine si richiedono per la pubblicazione della copia cartacea dell'elenco delle IFM, per la pubblicazione nel primo trimestre dell'anno successivo.

iv) Le BCN hanno nove giorni lavorativi ("T+9") per controllare le segnalazioni e convalidare l'esattezza dei dati. Le segnalazioni completate sono trasmesse indietro alla BCE attraverso il conto Cebamail N13 con le indicazioni riguardo la correttezza o meno dei dati (come specificato di sopra).

v) Contemporaneamente, se i dati sono errati, in questi nove giorni lavorativi ("T+9") le BCN correggono e trasmettono alla BCE gli aggiornamenti attraverso il sistema di scambio dei dati N13. Nelle segnalazioni ritrasmesse alla BCE, il numero IREF dei dati corretti dovrebbe essere citato in tutti i casi. Nota: le BCN possono continuare a trasmettere gli aggiornamenti ad hoc, non associati agli esercizi annuali di controllo di qualità, come sempre, attraverso il sistema di scambio dei dati N13.

vi) Ciascuna acquisizione o convalida di errore sarà trasmessa automaticamente alle BCN al ricevimento dei dati corretti, attraverso il sistema di scambio dei dati N13 (durante "T+9"). Se è ricevuta una convalida di errore, le BCN provvedono a correggere immediatamente.

vii) La BCE impiegherà due giorni lavorativi ("T+11") per controllare tutte le segnalazioni e le correzioni pervenute. Come già precisato, le BCN indicano il numero IREF nelle segnalazioni di ritorno, se trasmettono le correzioni.

viii) Le BCN saranno contattate successivamente via Cebamail se ci sono dei problemi pendenti ("T+12").

ix) Le BCN hanno due giorni lavorativi per segnalare ulteriori correzioni o spiegazioni nel caso di problemi pendenti ("T+14").

x) La BCE trasmetterà alle BCN via Cebamail ("T+15") un rapporto finale dello status quo rigurdante il settore delle IFM. E' fornito anche un riassunto dei risultati dell'esercizio annuale sul controllo di validità.

xi) Tutti i problemi da affrontare saranno discussi nella successiva riunione del gruppo di lavoro sulle statistiche monetarie e bancarie.

Tabella riassuntiva

xii) La tabella qui di seguito fornisce un sommario di date, descrizioni attività, mezzi di trasmissione e di organizzazioni responsabili per l'esercizio annuale di controllo della qualità riguardante l'elenco delle IFM.

>SPAZIO PER TABELLA>

Procedure di emergenza

xiii) Nei seguenti casi entrano in vigore procedure di emergenza:

Per le segnazioni del settore IFM

- se il sistema Cebamail non è disponibile per la trasmissione delle segnalazioni del settore delle IFM, la BCE le trasmetterà (nel formato Excel) via e-mail. Anche le BCN devono utilizzare le e-mail(2) per trasmettere indietro alla BCE le segnalazioni completate,

per gli aggiornamenti e le correzioni delle IFM

- se il sistema di scambio dei dati N13 non è disponibile per la trasmissione delle correzioni, le BCN, se applicabile, presentano le informazioni utilizzando i dati nel formato XML, attraverso il sistema Cebamail,

- se il sistema Cebamail non è operativo per il trasferimento dei file degli aggiornamenti/correzioni delle IFM, le BCN utilizzano le e-mail(3) per trasmettere gli aggiornamenti dei dati nel formato XML,

xiv) nel caso in cui una BCN sia chiusa in uno dei giorni previsti per lo svolgimento delle procedure sopra citate, la stessa BCN garantisce che le procedure siano comunque avviate e completate nei tempi sopra indicati.

Diffusione

Aggiornamenti mensili nel sito web della BCE

26. L'ultimo giorno lavorativo di calendario di ogni mese, è effettuata una rilevazione dell'insieme dei dati della IFM alle 17.00 orario BCE. Da notare che le incoerenze delle registrazioni IFM-MPEC non entreranno a far parte della rilevazione.

27. L'elenco delle IFM è reso disponibile al pubblico un giorno dopo tale rilevazione: cioé, se la rilevazione è effettuata alle 17.00 orario BCE, il venerdì, l'informazione aggiornata del settore IFM sarà disponibile alle 12.00 orario BCE il sabato mattina.

28. Nello stesso momento in cui ogni mese è pubblicato l'elenco delle IFM nel sito web della BCE, un elenco simile sarà trasmesso alle BCN attraverso il sistema di scambio dei dati N13.

Pubblicazione annuale della copia cartacea

29. Una volta l'anno, la BCE pubblica una copia cartacea dell'elenco delle IFM, con riferimento alla data di fine dicembre dell'anno precedente. Tale pubblicazione è disponibile al pubblico prima della fine del primo trimestre dell'anno successivo alla data di riferimento. La BCE provvede a distribuire alle BCN una copia campione cartacea, unitamente ad un numero predefinito di copertine richieste via posta. Parallelemente, una versione.pdf della pubblicazione sarà trasmessa alle BCN via Cebamail. La versione.pdf sarà anche pubblicata nel sito web della BCE.

Riferimento

30. "Exchange Specification for the N13 Phase II Data Exchange System". Questo documento riguarda lo scambio di file tra le BCN e la BCE. Esso descrive lo scambio di protocolli, lo scambio delle infrastrutture e i formati dei file scambiati, creando l'interfaccia tra i sistemi interni della BCE e quelli delle BCN. Il documento è formato da due parti principali, la parte "funzionale" e la parte "tecnica" descritte qui di seguito:

Parte funzionale

- dettagli funzionali (protocollo di scambio logico, ossia sequenza di conferme attese nella trasmissione delle informazioni, ecc.),

- modello logico dei dati,

- struttura delle informazioni da scambiarsi,

- indici (non formattati) di conferme,

- norme di validità sulle operazioni, ossia validità delle informazioni logiche (la data di scadenza, ad esempio, dovrebbe essere una data futura), ma non regole di validità di sintassi, e il riflesso di queste norme nelle conferme degli errori.

Parte tecnica

- scambio fisico dei sistemi da utilizzare (servizi FTPC/X400 sulla rete ESCB); corretto utilizzo di questi sistemi,

- punto di vista tecnico del protocollo di scambio,

- definizione del formato di scambio (cioé lo "schema XML").

Appendice

31. Elenco dei codici ISO paese a due caratteri.

(1) Il Sistema europeo di conti nazionali 1995, contenuto nell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

(2) L'indirizzo è: mfi.hotline@ecb.int.

(3) L'indirizzo è: mfi.hotline@ecb.int.

Appendice

Elenco dei codici ISO paesi

Questo elenco fornisce per ordine alfabetico, i nomi dei paesi (nomi ufficiali abbreviati in inglese) forniti da ISO 3166-1 e i corrispondenti elementi codificati ISO 3166-1-alpha-2. E' aggiornato tutte le volte in cui c'è una modifica nella lista ufficiale di codici in ISO 3166-1 apportata da ISO 3166/MA.

Questo elenco contiene 239 nomi ufficiali abbreviati ed elementi codificati. La fonte è: www.iso.org.

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XVIII

STATISTICHE SUGLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, ESCLUSE LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E I FONDI PENSIONE

ISTRUZIONI DI SEGNALAZIONE PER LA COMPILAZIONE DI STATISTICHE IN UN'OTTICA DI BREVE TERMINE

1. Obiettivo

Le informazioni statistiche sugli "altri intermediari finanziari escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione" (di seguito "AIF"), rispondono a due requisiti. In primo luogo, è importante raccogliere dati sugli AIF al fine di monitorare il loro ruolo nell'intermediazione finanziaria oltre a quello svolto dal settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Gli AIF esercitano attività simili e complementari a quelle delle IFM e, in particolare, poiché per i fini statistici della Banca centrale europea (BCE), i dati di bilancio degli AIF controllati totalmente o parzialmente da IFM non sono consolidati nei bilanci di queste ultime, è necessario raccogliere i loro dati statistici per rappresentare meglio il quadro statistico dell'area dell'euro. In secondo luogo, la BCE deve monitorare gli AIF per garantire che l'elenco delle IFM rimanga aggiornato, accurato, il più omogeneo possibile e sufficientemente stabile a fini statistici. Come menzionato nel regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(1), modificato dal regolamento BCE/2002/8(2), l'innovazione finanziaria potrebbe incidere sulle caratteristiche degli strumenti finanziari e indurre gli AIF a cambiare la loro attività.

Lo scopo di tale segnalazione è quello di fornire una guida per la compilazione del formulario di segnalazione per la trasmissione alla BCE delle statistiche sugli AIF.

2. Compilazione di aggregati dell'area dell'euro e tipo di dati statistici da fornire

2.1. Compilazione di aggregati dell'area dell'euro

La trasmissione di dati relativi agli AIF va effettuata in un'ottica di breve termine sulla base di dati già disponibili a livello nazionale. Da ciò consegue che l'informazione statistica da fornire, potrebbe non essere sempre completamente disponibile in conformità con le definizioni e le specificazioni delineate qui di seguito. Laddove i dati riportati differiscono per esempio dalle definizioni fissate in questo allegato, si richiede alle banche centrali nazionali (BCN) di fornire alla BCE note metodologiche(3). Seguendo questa ottica, e sulla base del quadro concettuale delineato qui di seguito, le BCN forniscono dati effettivi quando già disponibili. Come soluzione di ripiego, quando non sono disponibili o non si possono elaborare dati effettivi, si ricorre a stime nazionali. Nel caso in cui per specifiche disaggregazioni non è possibile fornire stime nazionali, la BCE può fare delle stime/assunzioni a secondo del caso.

In considerazione dell'onere segnaletico che hanno le BCN nell'elaborazione di stime nazionali, gli sforzi si concentrano principalmente su un numero limitato di dati statistici chiave. Infatti, l'ottica di breve termine è intesa a concentrare gli sforzi su una specifica sottocategoria di AIF (cfr. sezione 3.2.a): i fondi di investimento. Per quanto concerne gli operatori in titoli e derivati (OTD), le società finanziarie che concedono finanziamenti (di seguito "SF") o le AIF (residuali), non sono richiesti sforzi specifici ulteriori per la fornitura di dati, se questi ultimi non vengono raccolti a livello nazionale.

2.2. Tipologia dei dati statistici da fornire

Si forniscono due tipi di indicatori: indicatori principali e informazioni supplementari

- Indicatori principali da trasmettere per la compilazione degli aggregati dell'area dell'euro. Tutti gli Stati membri partecipanti trasmettono questi dati in maniera dettagliata laddove siano disponibili dati reali. Laddove non siano disponibili dati reali, si forniscono, se possibile, stime per le disaggregazioni richieste o per la frequenza, tempestività o lasso di tempo concordati.

- Informazioni supplementari da trasmettere come "voci per memoria". Questi dati sono trasmessi da quei paesi per cui sono già disponibili informazioni più dettagliate. Essi si riferiscono a disaggregazioni richieste dagli utenti, per le quali però inizialmente si riteneva che la compilazione dei relativi aggregati per l'area dell'euro non fosse possibile.

3. Quadro concettuale

3.1. Gli operatori segnalanti

Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (di seguito "SEC 95"(4)) definisce gli AIF (S.123) escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, come "società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui funzione principale consiste nel prestare servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o loro sostituti assimilabili da unità istituzionali diverse dalle IFM".

La differenza con le IFM consiste nella mancanza di passività sotto forma di depositi detenuti da istituzioni diverse dalla IFM, mentre la linea di confine con i fondi pensione e le società di assicurazione consiste nella inesistenza di passività sotto forma di riserve tecniche di assicurazione.

Nell'ottica di breve termine, gli operatori segnalanti sono tutti i tipi di AIF residenti negli Stati membri partecipanti. Il termine "residente" è quello definito nel Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(5). Gli operatori segnalanti comprendono quindi:

- istituzioni situate nel territorio, incluse le società controllate da case madri aventi sede al di fuori del territorio, e

- le succursali delle istituzioni la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

3.2. Classificazione delle sottocategorie di AIF

In considerazione dell'eterogeneità delle attività svolte dalle AIF e delle differenze nella disponibilità di dati a seconda del tipo di AIF, sono state identificate quattro sottocategorie di AIF per cui i dati sono trasmessi separatamente: 1) fondi di investimento (eccetto i fondi di mercato monetario (FMM)); 2) OTD 3) SF; e 4) AIF residuali. In questo documento vengono evidenziate le differenze richieste nei dettagli statistici.

Di seguito sono elencate e definite le categorie/gruppi sulla base dei quali sono forniti i dati:

a) Fondi di investimento, eccetto i FMM

I fondi d'investimento sono organismi finanziari che raccolgono le disponibilità individuali di singoli risparmiatori per investirle collettivamente in attività finanziare e non finanziarie. I fondi di investimento classificati come AIF comprendono tutti i tipi di fondi di investimento eccetto quelli inclusi nel settore delle IFM. Possono assumere diverse forme legali (contrattuale, statutaria, e di "trust") e possono essere fondi aperti o fondi chiusi. Inoltre, possono essere costituiti o come fondo individuale o come fondo d'investimento ad ombrello (compartimento multiplo di fondi che incorpora altri sotto-fondi).

Sono forniti dati per i seguenti fondi di investimento:

Totale fondi di investimento: i dati da fornire per il totale fondi di investimento includono tutti i tipi di fondi di investimento operanti nel paese. Sono forniti anche gli indicatori principali e un certo numero di voci per memoria.

Fondi di investimento per tipo: i dati da trasmettere devono fornire una disaggregazione secondo il tipo di investimento:

- Fondi di investimento disaggregati per tipo di investimento:

I dati per i fondi di investimento secondo il tipo sono da riportare separatamente per 1) fondi azionari; 2) fondi obbligazionari; 3) fondi misti; 4) fondi immobiliari; e 5) altri fondi.

In linea di principio, i fondi di investimento sono da classificare secondo il tipo di attività in cui il portafoglio è prevalentemente investito. Se il portafoglio è principalmente investito in azioni e in altre partecipazioni, deve essere assegnato alla categoria "fondi azionari"; se in titoli di debito, alla categoria "fondi obbligazionari"; e se in beni immobiliari, alla categoria "fondi immobiliari". I fondi investiti sia in titoli azionari sia in titoli obbligazionari senza la prevalenza di una delle due categorie, devono essere assegnati alla categoria "fondi misti"(6). I fondi che non possono essere classificate in nessuna delle categorie sopra menzionate, dovranno essere compresi nella categoria residuale "altri fondi".

In relazione ai "fondi di fondi" (fondi investiti principalmente in azioni) l'orientamento è di classificarli nella categoria dei fondi in cui essi sono principalmente investiti e nel caso in cui non sia possibile, devono essere classificati nella categoria residuale "altri fondi".

I criteri di classificazione dei fondi per tipo di investimento, devono essere desunti dai prospetti informativi, dalle regole del fondo, dagli atti costitutivi, dagli statuti o dai regolamenti stabiliti, dai documenti di sottoscrizione o dai contratti di investimento, dai documenti di commercializzazione o da qualunque altro prospetto di valore analogo.

In un secondo momento, si potrebbe anche considerare la raccolta di dati relativi al numero di fondi di investimento disaggregati secondo il tipo di investimento.

- Fondi di investimento disaggregati per tipo di investitore:

I dati per i fondi di investimento disaggregati per tipo di investitore devono essere segnalati per 1) fondi pubblici generali le cui partecipazioni e quote sono vendute al pubblico; e 2) fondi per speciali investitori le cui partecipazioni e quote sono circoscritte a un certo tipo di investitori. Per questi tipi di fondi, i dati devono essere riportati solo come voci per memoria.

b) Operatori in titoli e derivati

Gli OTD, classificati come AIF, sono società finanziarie la cui attività principale consiste nel fornire i seguenti servizi di intermediazione finanziaria:

- negoziazione di titoli per conto proprio, attraverso l'acquisto e la vendita di titoli in nome e per conto proprio al fine esclusivo di guadagnare dal margine tra il prezzo d'acquisto e quello di vendita,

- negoziazione per conto proprio, attraverso un intermediario finanziario autorizzato ad operare nel mercato azionario, o su altri mercati secondari.

Per quanto riguarda gli OTD, devono essere forniti gli indicatori principali. Nel presente allegato sono illustrati dettagli sulla disaggregazione da fornire.

c) Società finanziarie che concedono prestiti

Queste società finanziarie, classificate come AIF, sono specializzate principalmente in attività di finanziamento alle famiglie e alle società non finanziarie. A questo gruppo appartengono, società specializzate in attività di leasing finanziario(7), factoring, concessioni di mutui garantiti da ipoteca e crediti al consumo. Queste società finanziarie possono operare sotto la denominazione giuridica di società di credito edilizio, enti creditizi municipali, società finanziarie veicolo per la cartolarizzazione, ecc.

Per quanto riguarda le SF, devono essere forniti gli indicatori chiave. Nel presente allegato sono illustrati specifici dettagli sulle disaggregazioni da fornire.

d) Altre categorie di AIF

Le società finanziarie che rientrano in tale categoria residuale sono gli altri tipi di società finanziarie che non sono specializzate in nessuna delle aree di attività di cui alle altre tre categorie di AIF. In tale categoria rientrano, ad esempio, le società finanziarie di gestione di partecipazioni, le società di "venture capital" o società di sviluppo. Le BCN devono specificare i tipi di enti inclusi in tale categoria nelle note metodologiche.

In relazione a tale sottocategoria di AIF, è richiesto solamente l'attivo totale come voce per memoria.

4. Obblighi di segnalazione statistica

4.1. Voci di bilancio

La compilazione degli indicatori statistici principali per il settore degli AIF richiede una specifica disaggregazione per strumento finanziario. Per quanto possibile, le disaggregazioni per strumento, geografiche e settoriali e seguono lo schema di segnalazione definito per il settore delle IFM. Tuttavia, la disaggregazione è nella pratica meno dettagliata di quella richiesta per le statistiche di bilancio delle IFM.

Inoltre, tenuto conto della eterogeneità delle attività esercitate dalle società finanziarie classificate come AIF e delle differenze nella disponibilità attuale dei dati della sottocategoria degli AIF, le disaggregazioni di bilancio richieste variano secondo il tipo di sottocategoria di AIF.

Disaggregazione per strumento e per scadenza: la tabella seguente fornisce una sintesi della disaggregazione richiesta per strumento per tipo di sottocategoria di AIF. Dettagli relativi a queste disaggregazioni per strumento sono descritti nei paragrafi seguenti. In linea di principio, la disaggregazione per strumento deve essere fornita come indicatore principale per tutte le sottocategorie di AIF (eccetto che per le categorie "fondi di investimento per tipo di investitori" e "AIF residuali").

Sintesi della disaggregazione per strumento e durata

>SPAZIO PER TABELLA>

A: Fondi di investimento

B: OTD

C: SF

D: Altre AIF

ATTIVO

0. Totale attivo/passivo: il totale dell'attivo deve essere segnalato per tutte le sottocategorie di AIF. Il totale dell'attivo deve essere pari alla somma di tutte le voci distintamente individuate sulla colonna dell'attivo del bilancio ed anche pari al totale del passivo.

1. Depositi: la voce "depositi" deve necessariamente essere separata per tutti i tipi di fondi di investimento segnalanti e per gli OTD. Per quanto riguarda le SF, tale voce deve essere riportata sotto "altre attività".

Tale voce(8) comprende due principali sottocategorie:

- Depositi trasferibili: depositi (in moneta nazionale o in valuta estera) di cui si può esigere la conversione immediata in moneta o che sono trasferibili mediante assegno, ordine di pagamento, registrazioni di addebitamento o simili, senza alcuna limitazione significativa o senza pagamento di una penale. (SEC 95 paragrafi 5.42-5.44).

- Altri depositi: tutte le disponibilità di depositi diversi dai depositi trasferibili. Tali depositi non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti in qualsiasi momento e non sono convertibili in moneta o in depositi trasferibili senza una significativa limitazione o senza il pagamento di una penale. Tale sottocategoria include depositi vincolati, depositi a risparmio, ecc. (SEC 95, paragrafi 5.45-5.49).

Sotto tale voce si devono includere anche le disponibilità in contanti. I contanti comprendono le banconote e le monete in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti. Tale voce dovrebbe essere non significativa.

Regole di valutazione: in linea con il SEC 95, si devono segnalare le disponibilità di depositi al valore nominale, esclusi gli interessi maturati.

2. Crediti: i dati relativi ai "crediti" sono da segnalare separatamente solo per la sottocategoria SF. Per le sottocategorie fondi di investimento e OTD, i crediti si devono riportare sotto la voce "altre attività".

I crediti sono fondi prestati dagli AIF segnalanti ai prenditori, che non sono rappresentati da documenti negoziabili o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile). Questa voce comprende:

- crediti concessi alle famiglie sotto forma di credito al consumo (crediti concessi per fini personali collegati al consumo di beni e servizi), mutui per l'acquisto di un'abitazione (crediti concessi al fine di effettuare investimenti immobiliari, ivi inclusi la costruzione e la ristrutturazione) e altri (crediti concessi per finalità connesse ad attività economiche, consolidamento di debiti, istruzione, ecc.),

- attività di leasing finanziario a favore di terzi,

- sofferenze che non sono state ancora rimborsate o che non sono state svalutate,

- disponibilità in titoli non negoziabili,

- crediti subordinati nella forma di prestiti.

Non è necessaria nessuna disaggregazione per scadenza.

Regole di valutazione: in linea con il trattamento dei crediti effettuati dalle IFM, i crediti concessi dagli AIF devono essere, in linea di principio, registrati al lordo di tutti i relativi accantonamenti, sia generali che particolari, fino a quando i crediti non siano stati cancellati dall'ente segnalante, momento nel quale i crediti sono rimossi dal bilancio.

Conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui crediti vanno iscritti in bilancio per la parte di competenza (ossia sulla base del principio di competenza) piuttosto che dal momento in cui sono realmente ricevuti o pagati (vale a dire sulla base del principio di cassa). Gli interessi esigibili maturati su crediti dovrebbero essere classificati su base lorda sotto la categoria "altre attività". Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono, il cui valore dovrebbe essere determinato sulla base dell'importo nominale in essere alla data di segnalazione.

3. Titoli diversi da azioni: tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, eccetto per gli AIF residuali.

Tale categoria si riferisce alla disponibilità in titoli diversi dalle azioni e dalle altre partecipazioni, che sono di norma negoziabili e che sono quotati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al detentore alcun tipo di diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale voce include disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell'emissione. Include anche crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari.

Regole di valutazione: in linea con gli standard SEC 95, i titoli diversi da azioni devono essere segnalati al valore di mercato.

E' richiesta una suddivisione nelle due scadenze (scadenza iniziale) "fino a un anno" e "oltre un anno" dei "titoli diversi da azioni" per la sottocategoria di AIF "fondi di investimento" (il totale dei fondi di investimento e i fondi di investimento disaggregati per tipo di investimento).

4. Azioni e altre partecipazioni (escluse le quote dei fondi di investimento): tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, esclusi gli AIF residuali.

Tale voce si riferisce alla disponibilità in titoli che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Questi titoli danno generalmente diritto ai detentori ad una partecipazione agli utili delle società o delle quasi-società, e ad una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Tale categoria comprende tre sottocategorie principali:

- azioni quotate, escluse le quote dei fondi di investimento: azioni quotate in borsa riconosciuta o in un altro mercato secondario (SEC 95, paragrafi 5.88-5.93),

- azioni non quotate, escluse le quote dei fondi di investimento: azioni che non sono quotate (SEC 95, paragrafi 5.88-5.93),

- altre partecipazioni: tutte le operazioni inerenti ad altre partecipazioni che non sono coperte da azioni quotate e non quotate. (SEC 95, paragrafi 5.94-5.95).

Regole di valutazione: in linea con gli standard SEC 95, le azioni e altre partecipazioni devono essere segnalate al valore di mercato.

5. Quote e partecipazioni in fondi di investimento: le disponibilità in quote e partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate come voce distinta solo per la sottocategoria fondi di investimento (per il totale dei fondi di investimento e per tutti i tipi di fondi di investimento) e per gli OTD. Per la sottocategoria SF, le quote e partecipazioni in fondi di investimento devono essere comprese nella voce "altre attività".

Le quote e partecipazioni in fondi di investimento sono quote/partecipazioni emesse da un particolare organismo finanziario, il cui scopo esclusivo è quello di investire i fondi raccolti sul mercato monetario, sul mercato dei capitali e/o sul mercato dei beni immobili. Le quote e partecipazioni in fondi di investimento sono esclusivamente passività delle IFM (solo FMM) e dei fondi di investimento classificati come AIF.

Le quote e partecipazioni emesse in fondi di investimento danno ai detentori diritti sul capitale investito e sui rendimenti derivanti dagli investimenti ma generalmente non permettono nessun controllo sull'investimento collettivo (come i diritti di voto o la partecipazione nella gestione).

Regole di valutazione: in linea con il SEC 95, le quote e le partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate al valore di mercato.

6. Capitale fisso: tale voce consiste in:

- immobilizzazioni materiali a fini di investimento (investimenti in abitazioni, altri fabbricati e strutture, fabbricati non residenziali). Questa parte è individuata come disponibilità di "beni immobili",

- attività non finanziarie, materiali o immateriali, che gli AIF segnalanti intendono utilizzare ripetutamente per più di un anno. Includono terreni e fabbricati occupati dagli AIF, nonché attrezzature, software e altre infrastrutture.

La voce "capitale fisso" è indicata separatamente per il totale dei fondi di investimento e anche per i fondi di investimento suddivisi per tipo e per investitore. Nel caso di fondi di investimento suddivisi per tipo, il capitale fisso deve essere identificato separatamente per i fondi immobiliari, i fondi misti e gli altri fondi, dato che si assume che questi tre tipi di fondi utilizzino i beni immobili per fini di investimento. Tutti le altre categorie di fondi disaggregati per investimento hanno ugualmente il capitale fisso, ma l'importo dovrebbe essere insignificante in quanto dovrebbe essere soprattutto capitale fisso utilizzato a proprio uso (fabbricati occupati dagli AIF, attrezzatura, software e altre infrastrutture). Nel caso in cui non si debba segnalare il capitale fisso come una voce separata, esso verrà classificato sotto la voce "altre attività".

7. Derivati finanziari: gli investimenti in "derivati finanziari" devono essere segnalati come voce separata solo per la sottocategoria fondi di investimento (per il totale dei fondi di investimento e per tutti i tipi di fondi di investimento) e per gli OTD. Nel caso di SF, tale voce deve essere riportata sotto "altre attività".

Questa voce comprende tutti gli investimenti inerenti a strumenti finanziari derivati, ossia alle attività finanziarie che sono basate su un diverso strumento di riferimento o che derivano da questo. Tale strumento è normalmente un'altra attività finanziaria ma può anche consistere in una merce o in un indice (SEC 95, paragrafo 5.65).

Nello schema di segnalazione degli AIF, la segnalazione dei "derivati finanziari" deve essere in linea di principio coerente con il trattamento raccomandato nello schema di segnalazione delle IFM. In tale contesto, la Guidance Notes to the Regulation ECB/2001/13 on the MFI balance sheet statistics(9) indica che, conformemente agli standard internazionali statistici esistenti, gli strumenti finanziari derivati che hanno un valore di mercato dovrebbero essere soggetti, in linea di principio, alla registrazione "sopra la linea" in bilancio. I derivati hanno un valore di mercato quando sono quotati su un mercato organizzato (borsa valori) o in circostanze in cui possono essere regolarmente compensati su mercati non regolamentati (OTC).

Sotto questa voce, si devono segnalare i seguenti derivati finanziari:

- opzioni, negoziabili e OTC;

- warrant;

- future, purché aventi un valore di mercato in quanto quotati o perché possono essere compensati;

- swap, purché aventi un valore di mercato in quanto quotati o perché possono essere compensati.

I derivati finanziari che sono oggetto di segnalazione in bilancio sopra la linea dovrebbero essere iscritti al loro valore di mercato, ossia al prezzo di mercato prevalente o a uno equivalente (valore equo).

I derivati devono essere iscritti in bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo, devono essere registrati nel lato dell'attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti sopra la linea in bilancio su base lorda. E' ammesso che i derivati finanziari possano essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Nel caso in cui siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano segnalate diversamente dal valore di mercato, esse devono essere segnalate come tali.

Non è richiesta alcuna disaggregazione (per settore, valuta, ecc.).

8. Altre attività: tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, tranne che per gli AIF residuali.

Comprende le attività non incluse altrove, come:

- interessi esigibili maturati su crediti e sulla locazione di fabbricati,

- dividendi da ricevere,

- importi esigibili non connessi con l'attività principale degli AIF,

- importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso,

- importi lordi esigibili a fronte di partite di transito,

- altre attività non identificate separatamente ad esempio capitale fisso, crediti, depositi (dipende dalla sottocategoria di AIF).

La lista di cui sopra non è esauriente e varia secondo il tipo di categoria segnalante di AIF (vedi l'ultimo punto nell'elenco precedente). Infatti, il bilancio richiesto secondo il tipo di sottocategoria di AIF varia a seconda della attività esercitata da ogni sottocategoria. Solo le voci principali di bilancio sono indicate separatamente. Tutti gli importi che non possono essere classificati in una di queste voci principali di bilancio (VdB) vanno classificati sotto "altre attività", ad esempio dato che i fondi di investimento di regola non concedono prestiti, la voce "crediti" non è indicata separatamente nel bilancio. Tuttavia, nel caso in cui i fondi di investimento di fatto concedano prestiti, allora il relativo importo deve essere classificato sotto "altre attività".

Le BCN sono tenute a fornire, nelle note metodologiche, informazioni dettagliate sulla composizione delle "altre attività".

PASSIVO

0. Totale attivo/passivo: il totale del passivo deve essere uguale alla somma di tutte le voci separatamente indicate sul lato del passivo del bilancio e anche uguale al totale dell'attivo (vedi anche "voci attivo - totale attivo/passivo").

9. Depositi e crediti ricevuti: tale voce deve essere indicata separatamente per i fondi di investimento, per gli OTD e per le SF.

Consiste in:

- Depositi: depositi trasferibili e altri depositi (vedi il lato dell'attivo) detenuti presso gli AIF. Tali depositi sono generalmente detenuti da IFM.

- Crediti: crediti concessi agli AIF segnalanti, che non sono evidenziati da documenti o che sono rappresentati da un singolo documento (anche se è diventato negoziabile).

10. Titoli di debito emessi: tale voce deve essere segnalata separatamente per gli OTD e per le SF. Nel caso di fondi di investimento, tale voce deve essere riportata sotto "altre passività" e dovrebbe essere insignificante.

Si riferisce ai titoli diversi dalle azioni, di norma negoziabili e quotati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non danno al possessore alcun tipo di diritto di proprietà sull'ente emittente. In alcuni paesi, gli AIF possono emettere strumenti negoziabili con caratteristiche simili ai titoli di mercato monetario emessi dalle IFM. In questo schema di segnalazione, tutti gli strumenti come questi dovrebbero essere classificati come titoli di debito.

11. Capitale e riserve: questa voce deve essere segnalata separatamente per gli OTD e per le SF. Nel caso di fondi di investimento, tale voce deve essere riportata sotto "altre passività".

Comprende gli importi derivanti dall'emissione di capitale azionario da parte degli AIF segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari che rappresentano per il detentore diritti di proprietà negli AIF e in genere un diritto alla partecipazione ai loro utili e a una quota dei fondi propri in caso di liquidazione. I fondi derivanti dalla mancata distribuzione degli utili o quelli accantonati dagli AIF segnalanti in previsione di pagamenti o obbligazioni future sono altresì compresi in questa categoria. La voce capitale e riserve comprende i seguenti elementi:

- capitale azionario,

- utili o fondi non distribuiti,

- accantonamenti specifici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività,

- utile/perdita operativo/a.

12. Quote e partecipazioni in fondi di investimento: questa voce deve essere identificata separatamente solo per la sottocategoria fondi di investimento dato che solo i fondi di investimento emettono tali quote e partecipazioni.

Si riferisce a quote o partecipazioni emesse dai fondi di investimento diversi da quelle di FMM.

13. Derivati finanziari:

(Vedi "voci attivo - Derivati finanziari".)

14. Altre passività: tale voce è richiesta separatamente per tutte le sottocategorie di AIF, tranne che per gli AIF residuali. Tale categoria è simile alla voce "altre passività" degli IFM eccetto per il fatto che quest'ultima include i derivati finanziari.

Comprende passività non riportate altrove, come:

- importi lordi dovuti a fronte di partite in sospeso,

- importi lordi dovuti a fronte di partite in transito,

- interessi maturati dovuti su depositi,

- dividendi da pagare,

- importi dovuti non connessi con la principale attività degli AIF,

- accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi,

- pagamenti di margini effettuati sulla base di contratti derivati, sotto forma di contante ricevuto a garanzia per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al medesimo quando il contratto viene liquidato,

- posizioni nette derivanti dal prestito di titoli non garantito da contante,

- posizioni nette dovute a fronte del futuro regolamento di transizioni in titoli.

La lista di cui sopra non è esauriente e varia secondo il tipo di categoria segnalante. Infatti, il bilancio richiesto secondo il tipo di sottocategoria di AIF varia a seconda della attività esercitata da ogni sottocategoria. Solo le voci principali di bilancio sono indicate separatamente. Tutti gli importi che non possono essere classificati in una di queste voci principali del lato del passivo, vanno classificati sotto "altre passività", ad esempio dato che i fondi di investimento di regola non emettono "titoli di debito", quest'ultima voce non viene indicata separatamente nel lato passivo. Tuttavia, nel caso in cui i fondi di investimento di fatto emettano titoli, allora il relativo importo deve essere classificato sotto "altre passività".

Le BCN sono tenute a fornire, nelle note metodologiche, informazioni dettagliate sulla composizione delle "altre passività".

NORME CONTABILI

Le norme contabili seguite dagli AIF nella redazione dei propri bilanci, dovrebbero essere conformi, in linea di principio, alle norme nazionali di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(10), e a tutte le altre norme internazionali applicabili. Ferme restando le pratiche contabili prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e le passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici. Sono fornite indicazioni specifiche sui metodi di valutazione per le categorie principali.

DISAGGREGAZIONE GEOGRAFICA, SETTORIALE E PER FINALITA'

La BCE richiede, per alcune sottocategorie di AIF e per un numero limitato di VdB, una disaggregazione geografica e settoriale simile alle VdB delle IFM.

Disaggregazioni geografiche e settoriali

>SPAZIO PER TABELLA>

Disaggregazioni geografiche

La compilazione di statistiche degli AIF per l'area dell'euro richiede l'individuazione delle controparti situate negli Stati membri partecipanti con una disaggregazione tra residenti nazionali e residenti di altri Stati membri partecipanti. La disaggregazione geografica integrale richiesta è pertanto, "residenti nazionali/residenti degli altri Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo". Per le segnalazioni degli Stati membri non partecipanti, la disaggregazione è "residenti nazionali/residenti di Stati membri partecipanti/residenti del resto del mondo".

La disaggregazione geografica richiesta si riferisce alle seguenti VdB:

- Totale fondi di investimento/totale fondi investiti secondo una politica di investimento: in particolare, per "titoli diversi da azioni", "azioni e altre partecipazioni", "quote e partecipazioni in fondi di investimento" (lato dell'attivo) e "quote in fondi di investimento emesse" (lato del passivo). Nel lato dell'attivo, l'informazione deve essere fornita come indicatore principale, nel lato del passivo, come voce per memoria.

- SF: la voce "crediti" deve fornire una disaggregazione geografica: residenti nazionali/residenti di altri Stati membri partecipanti (come un indicatore principale).

Disaggregazioni settoriali(11)

La principale disaggregazione settoriale richiesta è "IFM/Istituzioni diverse dalle IFM". La definizione di IFM è ben conosciuta, mentre "istituzioni diverse dalle IFM" comprende i seguenti sottosettori: "amministrazioni pubbliche"(12) e "altri residenti"(13).

La disaggregazione settoriale richiesta per i dati dei residenti nazionali e per i dati dei residenti degli altri Stati membri partecipanti è la stessa. Nessuna disaggregazione settoriale è richiesta per i dati del resto del mondo.

La disaggregazione settoriale viene richiesta per un numero limitato di voci:

- Deve essere trasmessa come "voce per memoria" per il sottosettore "fondi di investimento" (per il totale dei fondi di investimento e per ogni politica di investimento) e solo per le voci per le quali è richiesta una disaggregazione geografica.

- Per quanto riguarda la voce "crediti", essa si deve trasmettere come "indicatore principale" per il sottosettore "società finanziarie la cui attività principale consiste nel concedere finanziamenti". Un ulteriore dettaglio relativo ai "crediti" concessi a "società non finanziarie e alle famiglie" è tuttavia anche richiesto ma solo per la sottocategoria di AIF e per tale voce.

Disaggregazione per finalita'

Tale disaggregazione è richiesta solo per i dati relativi a SF. Si riferisce alla specifica VdB "crediti" e in particolare ai "crediti" alle famiglie per cui la finalità del credito deve essere individuato (ripartito in credito al consumo, crediti per l'acquisto di una abitazione, e altri crediti (residuali)). Tale disaggregazione è richiesta come indicatore principale.

4.2. Dati di aggiustamento

I dati di aggiustamento devono essere segnalati solo in caso di discontinuità significative nelle consistenze. Si devono fornire, ad esempio, aggiustamenti a causa di riclassificazioni effettuate in seguito all'attuazione del SEC 95. I dati devono essere forniti quando già disponibili, su base volontaria.

Come per le statistiche sui dati di bilancio delle IFM, sono necessarie statistiche di flusso che misurino le transazioni finanziarie(14) che hanno luogo durante il periodo di riferimento. Tuttavia, la trasmissione regolare dell'intera serie dei dati di aggiustamento (incluse sia le "riclassificazioni e altri aggiustamenti" sia le "rivalutazioni e le cancellazioni/svalutazioni di crediti") in questa fase non è richiesta.

4.3. Frequenza di segnalazione, termini e arco di tempo

La frequenza di segnalazione alla BCE è trimestrale.

Le statistiche degli AIF sono trasmesse alla BCE al più tardi l'ultimo giorno di calendario del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento, o nel giorno lavorativo della BCN(15) precedente se l'ultimo giorno del mese di calendario non è un giorno lavorativo della BCN. Le date esatte di trasmissione sono comunicate alle BCN in anticipo con un calendario di segnalazione. I dati storici trimestrali devono essere trasmessi alla BCE iniziando dal periodo di riferimento del quarto trimestre 1998.

5. Trasmissione elettronica di statistiche degli AIF - identificatore della famiglia di codici: AIF

La famiglia di codici AIF riguarda le statistiche sui bilanci delle AIF dell'area dell'euro. E' stata concepita in modo tale da essere simile il più possibile alle liste di codici e dei valori relativi alla famiglia di codici già definiti per le statistiche sulle VdB.

5.1. Dimensioni

La tabella seguente descrive le dimensioni utilizzate per la famiglia di codici relativa agli AIF. Per le statistiche degli AIF, sono state individuate 11 dimensioni essenziali ai fini dell'identificazione delle serie temporali.

>SPAZIO PER TABELLA>

Ciascuna delle undici dimensioni statistiche prende i propri valori dalla lista di codici corrispondente. Secondo la tabella di cui sopra, per esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) prende i propri valori dalla lista di codici CL_AREA_EE. Le dimensioni della famiglia di codici AIF sono descritti qui di seguito, seguendo la stessa sequenza così come appare nella chiave.

Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. Il valore utilizzato nella famiglia di codici AIF è "Q" per i dati trimestrali ed è un sotto-insieme dei valori specificati nella lista dei codici CL_FREQ. Quando i dati nazionali sono disponibili solamente ad una frequenza più bassa (per es. semestrale o annuale), le BCN procedono a stime trimestrali. Quando le stime trimestrali non sono disponibili, i dati sono comunque segnalati come serie temporale trimestrali (i dati annuali per esempio, vengono forniti come yyyyT4 e i dati semestrali come yyyyT2 e yyyyT4 insieme ai dati trimestrali entrambi non segnalati o segnalati come mancanti con l'osservazione di status "L"(16)).

Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza dell'ente segnalante. La lista dei codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO lista paese e qualche valore aggiunto (cfr. anche la dimensione n. 8: area di controparte). Il sotto-insieme di valori utilizzato nella famiglia di codici AIF corrisponde ai 15 Stati membri dell'Unione europea (UE).

Dimensione n. 3: Indicatore di aggiustamento (ADJUSTMENT; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica se è stato applicato un aggiustamento stagionale e/o un aggiustamento al giorno lavorativo. La corrispondente lista dei codici è CL_ADJUSTMENT. Il valore utilizzato nella famiglia di codici AIF è "N" per serie non destagionalizzate e non aggiustate per il giorno lavorativo.

Dimensione n. 4: Disaggregazione settoriale di riferimento AIF (OFI_REP_SECTOR; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione indica il tipo di AIF segnalante ed è collegata alla lista dei codici CL_OFI_REP_SECTOR. Gli undici valori seguenti devono essere definiti: fondi di investimento totali ("10"); fondi di investimento disaggregati per politica di investimento: fondi comuni di investimento azionario ("11"), fondi obbligazionari ("12"), fondi misti ("13"), fondi immobiliari ("14") e atri fondi ("15"); fondi di investimento disaggregati per tipo di investitore: fondi di investimento generali ("1G") e fondi per speciali investitori ("1S"); OTD ("20"); SF ("30") e altre categorie di AIF ("40").

Dimensione n. 5: Voce bilancio AIF (OFI_ITEM; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta la VdB del bilancio degli AIF ed è collegata alla lista dei codici CL_OFI_ITEM. I valori per l'attivo e il passivo sono identificati dal prefisso "A" o "L" e sono organizzati e codificati seguendo, dove possibile, una relazione gerarchica tra le voci. Dato che gli AIF si concentrano su attività finanziarie diverse a seconda del loro tipo, non tutte le VdB si applicano a tutti i tipi. In particolare, sul lato dell'attivo, si devono individuare due voci distinte per "altre attività":

- altre attività (inclusi crediti) ("A8A") che si applica a tutte le categorie di AIF ad eccezione delle SF, e

- altre attività (inclusi depositi, cassa, quote di fondi comuni, capitale fisso e derivati finanziari) ("A8B") che si applica alle SF.

Sul lato del passivo devono essere definite tre voci distinte per "altre passività":

- altre passività (esclusi titoli di debito, capitale e riserve e derivati finanziari) ("L6A") che si applica agli OTD,

- altre passività (inclusi derivati finanziari) ("L6B") che si applica alle SF, e

- altre passività (inclusi titoli di debito e capitale e riserve) ("L6C") che si applica alle categorie dei fondi di investimento.

Dimensione n. 6: Scadenza originaria (MATURITY_ORIG; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione rappresenta la scadenza originaria della VdB ed è collegata alla lista dei codici CL_MATURITY_ORIG. La disaggregazione per scadenza "fino a un anno" ("F") e oltre "un anno" ("K") si applica alla voce "titoli diversi da azioni" per le categorie fondi di investimento. Concettualmente, sebbene in questa sede la disaggregazione per scadenza non sia richiesta, la scadenza originaria si applica anche alle voci dell'attivo "crediti" e "depositi" e alle voci del passivo "depositi e prestiti ricevuti" e "titoli di debito emessi". In questi casi il valore "A" è, pertanto, utilizzato per la scadenza totale. Tutte le altre voci mostrano il valore "X" per non applicabile.

Dimensione n. 7: Tipologia dati (DATA_TYPE; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione è descritta dalla lista di codici CL_DATA_TYPE ed indica la tipologia di dati da segnalare: consistenze lorde ("1") e riclassificazioni e altri aggiustamenti ("5"). Riclassificazioni e altri aggiustamenti comprende le modifiche nell'attivo e nel passivo del bilancio del settore AIF segnalanti derivanti da (i) modifiche relative alla popolazione segnalante; (ii) ristrutturazione delle imprese; (iii) riclassificazione di voci dell'attivo e del passivo; e (iv) correzione di errori di segnalazione che, per ragioni tecniche, non possono essere rimossi dalle consistenze per determinati periodi.

Dimensione n. 8: Area di controparte (COUNT_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione rappresenta l'area di residenza della controparte del bilancio di AIF. La lista di codici ad essa collegata è CL_AREA_EE, che contiene lo standard ISO paese lista e valori supplementari (per esempio, "U6" - "Residenti nazionali: stesso paese dell'AIF segnalante"). Per la famiglia di codici AIF è utilizzato un sottoinsieme di valori: residenti nazionali (abitazione o area di riferimento) ("U6"); residenti altri Stati membri partecipanti (tutti i paesi eccetto l'area di riferimento) ("U5"); residenti resto del mondo ("U4") e tutti i residenti (tutti i soggetti) ("A1"). Nel caso in cui un nuovo paese diventi uno Stato membro partecipante, sono forniti i dati storici relativi al periodo precedente l'ingresso nell'area dell'euro, utilizzando i codici dell'area di controparte Unione monetaria ("U2") e tutte le aree diverse dagli Stati membri partecipanti e di riferimento/abitazione ("U8")(17).

Dimensione n. 9: Settore di controparte del bilancio (BS_COUNT_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione rappresenta la disaggregazione settoriale delle VdB di AIF ed è collegata alla lista di codici CL_BS_COUNT_SECT. Sono richiesti cinque settori di controparte: IFM ("1000"); istituzioni diverse dalle IFM ("2000"); altri residenti - di cui società non finanziarie ("2240"); altri residenti - di cui famiglie ("2251") e il settore non specificato ("0000").

Dimensione n. 10: Valuta dell'operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione descrive la valuta in cui sono espresse le VdB di AIF ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Solo il valore "Z01" è utilizzato per tutte le valute abbinate.

Dimensione n. 11: Denominazione delle serie o calcolo speciale (SERIES_DENOM; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione specifica se le serie segnalate sono espresse in valuta nazionale o in quella comune (euro) ed ha due valori ("N", valuta nazionale e "E", euro), che sono rappresentati dalla lista di codici CL_SERIES_DENOM. Il codice "E" è utilizzato dagli Stati membri partecipanti, mentre il codice "N" è utilizzato dai nuovi Stati membri partecipanti per la segnalazione dei dati storici relativi al periodo precedente l'ingresso nell'area dell'euro(18).

5.2. Attributi

In aggiunta alle 11 dimensioni che definiscono la chiave, devono essere definiti una serie di attributi(19). Questi sono allegati a vari livelli di scambio di informazione:

Famiglia di codici delle voci di bilancio (ECB_OFI): attributi codificati e non codificati

>SPAZIO PER TABELLA>

Ciascuno di questi attributi è caratterizzato da alcune proprietà tecniche, che sono ordinate nella tabella qui di seguito.

Segnalazioni delle BCN dell'area dell'euro alla BCE

Proprietà comuni agli attributi per la famiglia di codici ECB_OFI

>SPAZIO PER TABELLA>

Segue una descrizione, se applicabile, di ciascun attributo che include l'indicazione della lista dei codici di riferimento (indicati con lettere maiuscole come CL_IT*).

5.2.1. Attributi a livello di parentela

Obbligatori:

- TITLE_COMPL (non codificato): il complemento del titolo viene stabilito, registrato e disseminato dalla BCE (in inglese con una lunghezza massima di 350 caratteri). Se una BCN proponesse modifiche, puo' essere fatta una revisione previa consultazione della BCE. Tale revisione dovra' comunque essere effettuata dalla BCE.

- UNIT (lista di codici: CL_UNIT): questo attributo rappresenta l'unità di misura dei dati segnalati. Gli Stati membri partecipanti segnalano i dati in euro e la BCE assegna questo attributo come "EUR" (DENOM = "EUR"). Nel caso in cui un paese diventi uno Stato membro partecipante, il valore di questo attributo assegnato dalla BCE corrisponde alla valuta nazionale nel caso di serie di dati storici relativi al periodo precedente l'ingresso nell'area dell'euro(20).

- UNIT_MULT: (lista di codici: CL_UNIT_MULT): questo attributo fornisce informazioni se le serie sono espresse in milioni (UNIT_MULT = "6"), miliardi (UNIT_MULT = "9"), ecc. Le BCN segnalano i dati in milioni e la BCE assegna il valore a 6 (UNIT_MULT = "6").

- DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): questo attributo indica il numero di decimali da adottare per i valori delle osservazioni. Le BCN segnalano i dati con tre decimali e la BCE assegna il valore dell'attributo a 3 per tutte le serie (quindi DECIMALS = "3").

Condizionali:

- TITLE (non codificato): il titolo delle serie non puo' eccedere un massimo di 70 caratteri. Dato lo spazio limitato, il TITLE COMPLEMENT è utilizzato come attributo obbligatorio. L'attributo TITLE puo' essere utilizzato per titoli abbreviati.

- NAT_TITLE (non codificato): le BCN possono utilizzare questo attributo al fine di fornire una descrizione piu' precisa nonche' specifiche supplementari nella lingua nazionale. Sebbene l'utilizzo di minuscole e maiuscole non causi problemi, l'uso di caratteri accentati e simboli alfanumerici estesi deve essere testato se il loro uso diventa sistematico.

- COMPILATION (non codificato): questo attributo è utilizzato per fornire spiegazioni dettagliate circa i metodi di compilazione usati e comprende informazioni quali:

- origine dei dati/sistemi di raccolta dei dati,

- procedure di compilazione (inclusa la descrizione delle stime/assunzioni effettuate),

- quadro legale: informazioni relative al quadro legale nazionale e ai rapporti con le direttive UE per ogni tipo di AIF,

- differenze dalle istruzioni di segnalazione della BCE (classificazione per strumento/scadenza/geografica/settoriale e metodi di valutazione),

- criteri per la classificazione di fondi per tipo di investimento.

Una descrizione dettagliata dell'informazione contenuta in questo attributo e' fornita nell'appendice 2 (punti da 1 a 5).

- COVERAGE (non codificato): questo attributo descrive il grado di copertura dei soggetti segnalanti e dovrebbe essere specificata sotto la serie relativa al totale attivita'/passivita'. Esso dovrebbe descrivere il tipo di AIF racchiuso in ciascun gruppo. Se la copertura e' parziale, è fornita una stima della quota di mercato. Inoltre, esso dovrebbe indicare se i dati sono stati estrapolati. Ulteriori dettagli relativi alle informazioni da includere sotto questo attributo sono descritte nell'appendice 2 (punto 6).

5.2.2. Attributi a livello di serie temporali

Obbligatori:

- COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo fornisce indicazioni circa il momento in cui le osservazioni vengono raccolte (ossia, inizio periodo, periodo centrale e fine periodo) oppure indica se i dati sono delle medie, le osservazioni più alte o più basse in un dato periodo, ecc. La BCE fissa le serie degli AIF come serie di "fine periodo" (COLLECTION = "E").

- AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni a cui è possibile fornire i dati. Quando è necessario un trattamento speciale per specifiche osservazioni, si può utilizzare l'attributo riservatezza dell'osservazione (vedi di seguito).

Condizionali:

- DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo rende possibile il riferimento alla lista dei codici utilizzata nei database nazionali al fine di identificare le serie corrispondenti (si possono specificare anche formule utilizzate nei codici nazionali di riferimento).

- BREAKS (non codificato): questo attributo fornisce una descrizione delle discontinuità e dei maggiori cambiamenti nel tempo nella raccolta, nella copertura segnaletica e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, è desiderabile indicare la misura in cui i dati storici e i nuovi sono comparabili (fino a 350 caratteri).

5.2.3. Attributi a livello di osservazione

Obbligatori:

- OBS_STATUS (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN assegnano un valore dello status dell'osservazione accanto a ciascuna osservazione trasmessa. L'attributo è obbligatorio e deve essere fornito insieme ad ogni trasmissione di dati per ciascuna osservazione individuale. Se le BCN modificano il valore di questo attributo, sono segnalati sia i valori di osservazione (anche se immutati) sia lo status della nuova osservazione.

La lista seguente specifica i valori previsti (secondo una gerarchia concordata) per gli attributi ai fini delle statistiche sugli AIF:

"A" = valore normale,

"B" = valore di discontinuità,

"M" = dati non previsti(21),

"L" = dati esistenti ma non raccolti(22),

"E" = valore stimato/ipotesi,

"P" = valore provvisorio (tale attributo può essere utilizzato in particolare per ogni trasmissione di dati che si riferiscono all'ultima osservazione)(23).

- Se un'osservazione presenta due caratteristiche, è segnalata la più importante. Se, per esempio, un'osservazione è composta sia di un valore provvisorio sia del risultato di una stima, la priorità è data al "valore stimato", da collocare sotto il valore "E".

Condizionali:

- OBS_CONF (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera distinguere tra lo status confidenziale di una o più specifiche osservazioni, può utilizzare l'attributo OBS_CONF. Il valore di questo attributo (se presente) potrebbe essere modificato con la trasmissione dei dati da parte del mittente dell'informazione.

- OBS_PRE_BREAK: tale attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l'osservazione ed è fornito quando si necessita di una discontinuità nelle serie. Per gli scopi della famiglia di codici AIF, questo attributo non è richiesto perché l'informazione è già disponibile nelle serie di riclassificazioni. E' stata aggiunta una lista di attributi perché fa parte del sottoinsieme comune di attributi per tutti gli insiemi di codici.

- OBS_COM (non codificato): questo attributo può essere utilizzato per fornire eventuali commenti su singole osservazioni (cioé per descrivere le stime o le ipotesi fatte per una specifica osservazione a causa di mancanza di dati, per spiegare i motivi di eventuali dati insoliti osservati, o per fornire i particolari di una variazione delle serie temporali segnalate).

6. Scambio di informazioni

6.1. Lista delle serie

La BCE gestisce e distribuisce alle BCN le tavole contenenti le liste delle chiavi delle serie temporali degli AIF che si devono trasmettere. Le serie da trasmettere alla BCE sono illustrate nell'appendice 1. Le seguenti serie da segnalare possono essere distinte in:

INDICATORI PRINCIPALI

I dati da segnalare sotto questa categoria si riferiscono a:

Totale fondi di investimento e fondi di investimento disaggregati secondo il tipo di investimento:

- Totale fondi: bilanci disaggregati per strumento, scadenza e per controparte geografica (totale di 29 serie).

- Fondi di investimento disaggregati secondo il tipo di politica di investimento: con qualche piccola differenza, le disaggregazioni richieste sono le stesse di quelle dei fondi di investimento totali. I dati da segnalare sotto questa categoria ricoprono:

- bilanci dei fondi azionari e fondi obbligazionari (totale di 28 serie per ciascuna categoria),

- bilanci dei fondi misti (totale di 29 serie),

- bilanci dei fondi immobiliari (totale di 20 serie),

- bilanci degli altri fondi (totale di 29 serie).

- OTD (totale di 12 serie).

- Bilanci delle SF disaggregati per strumento, settore e controparte geografica e la VdB "crediti" disaggregata per finalità (totale di 32 serie).

VOCI PER MEMORIA

I dati da segnalare sotto questa categoria si riferiscono a:

- Totale fondi di investimento: dati di bilancio disaggregati per settore IFM/Istituzioni diverse dalle IFM (totale di 27 serie).

- Fondi azionari (27 serie), fondi obbligazionari (27 serie), fondi misti (27 serie), fondi immobiliari (15 serie), altri fondi (27 serie): i dati di bilancio per i fondi di investimento per politica di investimento disaggregati per settore IFM/istituzioni diverse dalle IFM.

- Dati di bilancio su fondi pubblici generali (12 serie) e fondi per investitori speciali (12 serie).

- Totale attivo/passivo per altre categorie di AIF (1 serie).

DATI DI AGGIUSTAMENTO

In aggiunta alle serie sulle consistenze, sono richieste, se disponibili, le serie corrispondenti alle "riclassificazioni e altri aggiustamenti".

6.2. Dati da fornire

Tutti gli Stati membri partecipanti devono trasmettere, quando i dati sono disponibili, gli indicatori principali. Quando non sono disponibili dati reali per determinate disaggregazioni o per cadenza trimestrale, si devono fornire stime, se possibile.

Dati integrativi devono essere trasmessi solo da quei paesi per cui sono disponibili dati reali.

Nel caso in cui il fenomeno economico di fondo esista ma non è monitorato statisticamente e non si possono fornire stime nazionali, le BCN possono scegliere se non segnalare le serie temporali o segnalarle come mancanti con l'osservazione dello status "L". Qualsiasi serie temporale che non è segnalata sarà tuttavia interpretata come "dati che esistono ma che non sono raccolti" e potrebbero essere fatte, a livello BCE, ipotesi/stime ai fini della compilazione degli aggregati dell'area dell'euro.

Se il fenomeno di fondo non esiste, allora le serie temporali devono essere segnalate come mancanti con l'osservazione dello status "M".

Nel caso di dati su "riclassificazioni e altri aggiustamenti", questi devono essere segnalati solo nel caso abbia luogo una riclassificazione o altro aggiustamento come descritto nella sezione 4.2.

7. Politica di revisione

Le BCN potrebbero dover correggere i dati trasmessi nel trimestre precedente (revisioni ordinarie). Inoltre, potrebbero anche servire le revisioni dei trimestri passati (revisioni storiche).

Si applicano i seguenti principi generali:

- Durante tutte le regolari trasmissioni dei dati trimestrali, in aggiunta all'ultimo trimestre, possono essere inviate solo le revisioni "ordinarie" (cioé revisioni al precedente trimestre).

- Le revisioni "ai dati storici" dovrebbero essere limitate e segnalate in date diverse da quelle in cui viene effettuata la segnalazione ordinaria. In linea di principio, le revisioni ai dati storici dovrebbero essere segnalate solo annualmente (insieme alla trasmissione dei dati per il quarto trimestre). Tuttavia, eccezionalmente, le revisioni storiche, che migliorano in modo significativo la qualità dei dati, potrebbero essere accettate anche durante l'anno (lontano dai cicli regolari di produzione).

- Nel caso di revisioni significative, si devono fornire alla BCE note metodologiche.

(1) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(2) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(3) Cfr. appendice 2.

(4) Contenuto nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1.

(5) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(6) A livello nazionale, se i fondi che investono in titoli trasferibili e in beni immobili sono classificati come "fondi misti", questi fondi sono da collocare sotto la categoria "fondi misti".

(7) A fini statistici, il leasing è definito come leasing finanziario laddove il periodo contrattuale copre l'intera o la maggior parte della vita economica del bene durevole. Alla scadenza del contratto, il locatario ha spesso la facoltà di acquistare i beni a un prezzo simbolico. (SEC 95 allegato II).

(8) Va notato che, nel bilancio delle IFM, non è fatta nessuna distinzione tra depositi e crediti sul lato dell'attivo e del passivo. Infatti, tutti i fondi non negoziabili depositati presso/prestati a IFM (=passivo), sono classificati "depositi" e tutti i fondi detenuti da/prestati da IFM (=attivo) sono classificati come "crediti". Tuttavia, il SEC 95 illustra la differenza basata sul criterio di chi prende l'iniziativa per l'operazione. Nei casi in cui l'iniziativa è presa dal prenditore, l'operazione finanziaria deve essere classificata come un credito. Nei casi in cui l'iniziativa è presa dal finanziatore, deve essere classificata come un deposito.

(9) Banca centrale europea, novembre 2002.

(10) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(11) Il SEC 95 fornisce gli standard per la classificazione settoriale.

(12) Amministrazioni pubbliche: unità di residenti nazionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, destinata a consumi collettivi e individuali e/o nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese. (SEC 95 paragrafi 2.68-2.70). Le amministrazioni pubbliche includono le amministrazioni centrali, le amministrazioni di Stati federati, le amministrazioni locali e gli enti di previdenza e assistenza sociale. (SEC 95, paragrafi 2.71-2.74). Per ulteriori informazioni sulla classificazione settoriale, si consulti il Money and Banking Statistics Sector Manual: Guidance for the statistical classification of customers, Banca centrale europea, seconda edizione, novembre 1999.

(13) Il settore "altri residenti" comprende:

- AIF come definiti in questo contesto,

- ausiliari finanziari,

- imprese di assicurazione e fondi pensione: società e quasi-società non finanziarie non monetarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dalla trasformazione dei rischi individuali in rischi collettivi (SEC 95, paragrafi 2.60-2.67),

- società non finanziarie: società e quasi-società la cui funzione non è di intermediazione finanziaria, ma principalmente di produzione di beni e servizi non finanziari (SEC 95, paragrafi 2.21-2.31),

- famiglie: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale, e quali produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari da destinarsi alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni da non destinarsi al mercato e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95, paragrafi 2.75-2.88).

(14) Le transazioni finanziarie sono definite come differenza tra le consistenze di fine trimestre, dopo aver rimosso l'effetto dei cambiamenti diversi dalle transazioni. Le informazioni relative a tali cambiamenti assumono la forma di aggiustamenti che comprendono "altre modifiche": "riclassificazioni e altri aggiustamenti" e "rivalutazioni e cancellazioni/svalutazioni di crediti". Altre modifiche:

- Nel contesto delle statistiche di bilancio, per "altre modifiche" si intendono quei cambiamenti tra consistenze di fine trimestre che sono dovuti ad elementi diversi dalle transazioni. Le altre modifiche sono raggruppate in due principali categorie: "riclassificazioni e altri aggiustamenti" e "rivalutazioni e cancellazioni/svalutazioni di crediti".

- Le "riclassificazioni e altri aggiustamenti" comprendono tutti i cambiamenti nel bilancio che sono dovuti ad un cambiamento nella copertura statistica (inclusione o esclusione di nuovi AIF), la riclassificazione di elementi dell'attivo o del passivo di bilancio (per fasce di scadenza, per settore o per strumento) e l'effetto di errori nelle segnalazioni che sono stati corretti nei dati relativi alle consistenze solo per un limitato lasso di tempo.

- Le "rivalutazioni e cancellazioni/svalutazioni di crediti" comprendono due parti. La prima parte comprende qualsiasi cambiamento delle consistenze dovuto all'impatto delle fluttuazioni del tasso di cambio sulle attività e passività denominate in valuta estera. La seconda parte, comprende l'impatto delle fluttuazioni dei prezzi di mercato dei titoli negoziabili, in portafoglio o emessi, nonché la cancellazione da bilancio di quei crediti che sono stati oggetto di cancellazioni e svalutazioni.

(15) Per "giorno lavorativo della BCN" si intende un giorno qualsiasi in cui una specifica BCN di uno Stato membro partecipante rimane aperta per la conduzione delle operazioni di politica monetaria del SEBC.

(16) Cfr. anche sezione 6.2, "Dati da fornire".

(17) Nel caso della Grecia, per esempio, i codici area di controparte "U2" e "U8" sono utilizzati per i dati che si riferiscono ai periodi anteriori e includono il 2000T4, mentre i codici "U5" e "U4" sono utilizzati dal 2001T1 in avanti.

(18) Nel caso della Grecia, per esempio, il codice "N" è utilizzato per i dati che si riferiscono ai periodi precedenti e include il 2000T4, mentre il codice "E" dal 2001T1 in avanti.

(19) Gli attributi sono concetti statistici che contengono informazioni codificate (per esempio, l'unità di misura) e non codificate (per esempio, il metodo di compilazione) in merito ai dati trasmessi. "Obbligatori" sono quegli attributi dei quali tutte le parti coinvolte conoscono i valori. "Condizionali" sono quegli attributi che vengono definiti solo se conosciuti dai soggetti segnalanti (per esempio, serie identificative nazionali) o se rilevanti (per esempio, metodi compilativi o discontinuità). I valori degli attributi sono scambiati solo quando sono assegnati per la prima volta e ad ogni loro modifica. Solo lo status di osservazione è presente in ogni trasmissione e viene allegato ad ogni dato.

(20) Per esempio, nel caso della Grecia, il valore assegnato a questo attributo e' "GRD" fino al periodo 2000T4 incluso ed e' "EUR" dal periodo 2001T1 in poi.

(21) Quando, a causa di consuetudini locali di mercato o a causa del sistema normativo, non è prevista una serie temporale (o parte di essa) (il fenomeno sottostante non esiste), è riportato il valore di dato mancante ("-") con stato di osservazione "M".

(22) Quando i dati di una serie temporale non sono raccolti, a causa di ragioni locali, in date specifiche o per l'intera lunghezza della serie temporale (il fenomeno economico sottostante esiste ma non viene monitorato statisticamente), è riportato il valore di dato mancante ("-") con stato di osservazione "L" in ciascun periodo.

(23) Queste osservazioni assumono valori definiti (stato d'osservazione "A") in un secondo momento. I nuovi valori sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.

Appendice 1

SERIE SUI FONDI DI INVESTIMENTO DA TRASMETTERE ALLA BCE

(Indicatori principali/Voci per memoria)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

SERIE SUGLI AIF DIVERSI DAI FONDI DI INVESTIMENTO DA TRASMETTERE ALLA BCE

(INDICATORI PRINCIPALI/VOCI PER MEMORIA)

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Appendice 2

NOTE METODOLOGICHE NAZIONALI

Le note metodologiche nazionali dettagliate, che descrivono i dati trasmessi, sono estremamente importanti poiché l'ottica di breve termine si basa sui dati aggiornati disponibili negli Stati membri partecipanti.

Sebbene, come descritto nella sezione 5.2 di questo allegato, la maggior parte delle informazioni richieste nelle note metodologiche dovrebbero essere in principio trasmesse via E9 seguendo gli attributi rilevanti, si dovrebbe tuttavia fornire anche una versione cartacea.

Le note metodologiche nazionali dovrebbero includere una descrizione delle seguenti questioni:

1. Fonti di dati/sistema di raccolta dei dati: Include:

- Le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative agli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (di seguito "AIF") per es., istituti di statistica, segnalazioni dirette dagli AIF e/o gestori di fondi.

- Dettagli sulla raccolta di dati, per esempio, segnalazioni volontarie, indagini aziendali, per campionamento, segnalazione soggetta all'esistenza di soglie, estrapolazioni.

2. Procedure di compilazione: il metodo utilizzato per la compilazione dei dati deve essere descritto, per esempio, con descrizione dettagliata di stime/ipotesi fatte, con descrizione di come le serie sono aggregate nel caso in cui due serie abbiano frequenze differenti.

3. Quadro normativo: comprende le informazioni sul quadro normativo nazionale degli enti che devono essere segnalate. Devono essere specificatamente illustrati i collegamenti con la normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui sotto la stessa categoria siano inclusi diversi tipi di enti, l'informazione è richiesta per ciascun tipo.

4. Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione previste dalla Banca centrale europea (BCE): le banche centrali nazionali (BCN) devono fornire informazioni tenendo presente gli scostamenti dalle istruzioni di segnalazione.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione potrebbero determinarsi per quanto attiene a:

- disaggregazione per strumento: tale disaggregazione potrebbe essere differente dalle istruzioni di segnalazione fornite dalla BCE (due diversi strumenti, per esempio, non sono disponibili separatamente),

- disaggregazione per scadenza,

- disaggregazione geografica,

- disaggregazione settoriale,

- metodi valutativi.

5. Fondi di investimento secondo il tipo: i criteri per classificare fondi di investimento per tipo devono essere spiegati (per esempio un fondo è classificato come fondo azionario se investe almeno il 60 % del suo attivo in azioni). Devono essere fornite informazioni se questi criteri sono stabiliti /definiti in prospetti pubblici, nelle regole del fondo, negli atti costitutivi, nei regolamenti stabiliti o negli statuti, nei documenti di commercializzazione, ecc.

6. Popolazione segnalante:

a) Istituzioni incluse/escluse nella sottocategoria segnalante AIF: sono incluse tutte le istituzioni da classificare nella sottocategoria AIF ricomprese nei dati forniti? Tutte le istituzioni incluse/escluse da ogni sottocategoria AIF devono essere descritte (il totale dei fondi di investimento, per esempio, include fondi generali pubblici ma esclude i fondi per investitori speciali).

b) Copertura: si deve fornire una stima dei dati di copertura (se possibile in termini di attività totali del totale della popolazione segnalante).

7. Discontinuità nelle serie storiche: sono descritte discontinuità e cambiamenti nel tempo più significativi nella raccolta, nella copertura e negli schemi di segnalazione e compilazione delle serie storiche. Nel caso di discontinuità, è auspicabile indicare fino a che punto dati nuovi e vecchi possono considerarsi comparabili.

8. Altri commenti: qualsiasi altro commento rilevante o indicazione che la BCN desidera che venga chiaramente indicato.

ANNEXO XIX

STATISTICHE SULLE EMISSIONI DI TITOLI ISTRUZIONI DI SEGNALAZIONE PER LA COMPILAZIONE DI STATISTICHE IN UN'OTTICA DI BREVE TERMINE

1. Finalità

Le informazioni in materia di emissioni di titoli sono un elemento importante ai fini dell'analisi monetaria e finanziaria. Per gli emittenti, le emissioni di titoli costituiscono un'alternativa al "finanziamento bancario". Per i detentori di attività finanziarie, i titoli emessi da "operatori non bancari" possono rappresentare, almeno in parte, dei sostituti di depositi bancari e strumenti negoziabili emessi dalle banche. Le statistiche relative alle emissioni di titoli integrano pertanto quelle in materia monetaria. Nel tempo, il passaggio da modalità di finanziamento diretto (attraverso i mercati mobiliari) a modalità di finanziamento indiretto (attraverso il sistema bancario) potrà incidere sul meccanismo di trasmissione della politica monetaria, modificando la struttura finanziaria dell'area dell'euro. La disaggregazione settoriale dell'attività degli emittenti può evidenziare il peso relativo della domanda dei settori pubblico e privato sui mercati dei capitali, aiutando a interpretare i movimenti dei tassi d'interesse di mercato, specialmente nel caso delle scadenze medie e lunghe. I dati relativi alle consistenze dei titoli forniscono inoltre indicazioni sulla liquidità dei mercati finanziari, mentre le informazioni sulle emissioni in euro (da parte di residenti e non residenti nell'area dell'euro) servono a stabilire il ruolo della moneta unica sui mercati finanziari internazionali.

Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l'area dell'euro servono a disporre principalmente di due aggregati:

- l'insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell'area dell'euro, e

- l'insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, ossia a livello nazionale e internazionale.

Le statistiche in materia di emissioni di titoli si basano per quanto possibile su dati già disponibili a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, non sempre è possibile disporre di dati completi in modo conforme alle definizioni e alle disaggregazioni indicate nel presente allegato. Laddove i dati segnalati si discostino dalle definizioni del presente allegato, le banche centrali nazionali (BCN) devono fornire alla Banca centrale europea (BCE) delle note esplicative(1).

2. Quadro concettuale e raccolta dei dati

Nel prospetto 1 è sintetizzato lo schema concettuale in base al quale le BCN forniscono alla BCE le statistiche relative alle emissioni di titoli. La distinzione principale riguarda la residenza dell'emittente(2). Le BCN segnalano tutte le emissioni. Le 12 BCN dell'Eurosistema forniscono collettivamente il quadro di tutte le emissioni effettuate dai residenti dell'area dell'euro. La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni del "resto del mondo" (di seguito "RdM"), ossia di tutti i residenti al di fuori dell'area dell'euro, distinguendo tra le emissioni dei residenti di ciascuno dei tre Stati membri non partecipanti, paesi dell'UE non aderenti all'Eurosistema e i rimanenti paesi del RdM(3).

Le emissioni sono inoltre analizzate in funzione della loro valuta di denominazione(4): "euro/denominazioni nazionali" oppure "altre valute". Per i dati anteriori al 1o gennaio 1999, la dicitura "euro/denominazioni nazionali" si riferisce all'ECU e alle valute nazionali degli Stati membri partecipanti. Per i dati posteriori al 1o gennaio 1999, essa si riferisce all'euro e alle sue denominazioni nazionali. Le BCN segnalano le emissioni effettuate dai loro residenti nazionali, a prescindere dalla valuta dell'emissione. La BRI segnala le emissioni dei residenti del RdM, limitatamente a quelle in euro/denominazioni nazionali(5).

Prospetto 1: Sintesi del quadro concettuale

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Gli aggregati principali si possono ricavare dalla somma dei blocchi: sommando i blocchi A e B si ottiene il totale delle emissioni in euro, mentre la somma di A e C fornisce il totale delle emissioni effettuate dai residenti dell'area dell'euro. Il blocco D non è necessario per gli aggregati da calcolare.

Il criterio della residenza degli emittenti è utilizzato come distinzione essenziale, in quanto privo di ambiguità e indicativo del peso relativo dei soggetti segnalanti: le BCN per gli emittenti nazionali e la BRI per gli emittenti internazionali. Partendo da questa impostazione concettuale, sono stati elaborati dei moduli di segnalazione distinti per la BRI e le BCN. I moduli figurano nell'appendice 2.

Nel caso in cui le BCN non dispongano di dati completi sulle emissioni effettuate dai residenti nazionali sui mercati esteri, in particolare per quelle denominate in valute diverse dall'euro (Blocco C), esse compilano il modulo di segnalazione basandosi il più possibile sui dati reperibili da fonti nazionali e attingendo, per ridurre/colmare le lacune, a fonti secondarie. È consigliabile che le BCN forniscano i dati sulle emissioni effettuate sui loro mercati nazionali da residenti non nazionali dell'area dell'euro. Tale trasmissione di dati può assumere maggiore importanza nel corso del tempo, se l'unione monetaria dovesse portare ad una maggiore integrazione dei mercati finanziari e ad una concorrenza più accesa tra gli intermediari finanziari per la gestione delle nuove emissioni. La BRI ha offerto la propria assistenza alle BCN per migliorare su base bilaterale la copertura dei dati.

3. Residenza dell'emittente

3.1. Definizione

L'unità emittente è definita unità residente del paese segnalante allorquando ha un centro d'interesse economico nel territorio economico di tale paese - ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio(6). Sono emittenti non residenti quelle unità che: a) pur essendo situate nel territorio economico del paese segnalante, non esercitano, o non intendono esercitare attività od operazioni economiche per un periodo di un anno o più nel territorio di tale paese; o che b) sono situate fuori del territorio economico del paese segnalante.

Le emissioni effettuate da succursali di proprietà di non residenti del paese segnalante, ma che operano nel territorio economico di tale paese, sono classificate come emissioni effettuate da unità residenti del paese segnalante. Sono parimenti considerate emissioni di unità residenti le emissioni effettuate dalle sedi centrali di unità situate nel territorio economico del paese segnalante e che operano a livello internazionale. Le emissioni effettuate da sedi centrali o da succursali situate fuori del territorio economico del paese segnalante, benché di proprietà di residenti di tale paese, sono considerate emissioni effettuate da non residenti. Per esempio, le emissioni effettuate dalla Volkswagen Brasile sono considerate come effettuate da unità residenti in Brasile e non nel territorio del paese segnalante.

3.2. Obblighi di segnalazione

Come spiegato nella sezione 2 e illustrato nel prospetto 1, l'obbligo di segnalazione si basa essenzialmente sul paese di residenza. Le BCN segnalano tutte le emissioni effettuate dai loro residenti nazionali (a prescindere dalla valuta dell'emissione); esse introducono inoltre una distinzione tra residenti del loro paese, separando i residenti nazionali da quelli di paesi terzi. Per ciascuna BCN, sono da considerare "residenti del paese segnalante" gli emittenti di quel paese; per il Portogallo, ad esempio, gli emittenti che risiedono in Portogallo. Gli emittenti non residenti sono quelli situati fuori del paese segnalante, ossia, nel caso del Portogallo, tutti gli emittenti che risiedono fuori del Portogallo (a prescindere dal paese di domicilio).

La BRI segnala i dati delle emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM, suddivisi in quattro sottoinsiemi: uno per ciascuno dei tre Stati membri non partecipanti (Danimarca, Svezia e Regno Unito) e uno per gli altri residenti del RdM (tutti i paesi non appartenenti all'Unione europea (UE)). Per la BRI, il concetto di "residente del paese segnalante" dipende dalla prospettiva di segnalazione. Nel modulo di segnalazione relativo alla Danimarca, ad esempio, la definizione si riferisce ai residenti della Danimarca, mentre nel modulo di segnalazione relativo agli "altri residenti del RdM" essa si riferisce agli emittenti che risiedono fuori dell'UE.

Onde evitare un doppio conteggio o lacune, la segnalazione delle emissioni effettuate da società veicolo(7) avviene bilateralmente, tra la BRI e le BCN interessate. Dette società finanziarie, quali ad esempio la Toyota Motor Finance Netherlands BV, soddisfano i criteri di residenza del SEC 95 e sono pertanto classificate come residenti dell'area dell'euro; nel caso dell'esempio citato, la società è classificata come residente nei Paesi Bassi. Le emissioni effettuate da tali istituzioni sono segnalate dalle BCN e non dalla BRI.

Se un paese segnalante non è in grado di fornire dati statistici attenendosi alla definizione di residenza del SEC 95 (e del Fondo monetario internazionale (FMI)), la BCN del paese in questione deve fornire, nelle note esplicative, una illustrazione esauriente dei criteri effettivamente utilizzati. La Deutsche Bundesbank, ad esempio, ha fatto presente che segnala tutte le emissioni di residenti che esercitano attività economiche in Germania, a prescindere dal periodo di residenza ("concetto giuridico di residenza").

4. Disaggregazione settoriale degli emittenti

4.1. Definizione

Per emittenti di titoli s'intendono quelle società e quasi-società che emettono titoli e che contraggono un'obbligazione giuridica nei confronti dei detentori di tali strumenti in conformità delle condizioni di emissione.

Gli emittenti residenti e non residenti di titoli devono essere classificati in base al settore. Le emissioni sono classificate in base al settore che contrae la passività per i titoli emessi. Così, se una banca di investimento negozia titoli di debito per conto di un'autorità municipale, l'emittente è classificato come amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali. Anche nel caso in cui i titoli siano emessi tramite società che fungono da veicolo finanziario, dove la passività per l'emissione è contratta non dalla società veicolo finanziario ma dalla società madre, essi sono attribuiti a quest'ultima e non alla società veicolo finanziario. Ad esempio, i titoli emessi da una società veicolo finanziario della Philips sono assegnati al settore delle società non finanziarie e segnalati dai Paesi Bassi. Tuttavia, questa regola vale solo se la società che funge da veicolo finanziario e la casa madre sono situati nello stesso paese. Pertanto, se la società madre non è un residente del paese segnalante, la società veicolo finanziario è considerata un'unità residente fittizia(8) di tale paese e il settore di emissione sarà quello degli "altri intermediari finanziari" (AIF). Ad esempio, le emissioni effettuate dalla Toyota Motor Finance Netherlands BV sono attribuite al settore AIF dei Paesi Bassi, poiché la casa madre "Toyota" non è residente nei Paesi Bassi.

La classificazione settoriale prevede i seguenti nove tipi di emittenti(9):

- BCE/BCN

- Istituzioni finanziarie monetarie (IFM): enti creditizi residenti diversi dalle banche centrali, così come definiti dal diritto comunitario, e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti mobiliari per conto proprio (quanto meno in termini economici)(10).

- Altri intermediari finanziari (AIF): società e quasi-società finanziarie non monetarie (ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali diverse dalle IFM in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o dagli strumenti ad essi strettamente assimilabili. Fanno parte del settore anche gli ausiliari finanziari, che esercitano attività strettamente connesse all'intermediazione finanziaria, ma non costituenti esse stesse intermediazione finanziaria(11).

- Imprese di assicurazione e fondi pensione: società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dalla trasformazione dei rischi individuali in rischi collettivi(12).

- Società non finanziarie: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e di servizi non finanziari destinati alla vendita(13).

- Amministrazioni centrali: organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico del paese segnalante, ad eccezione dell'amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale(14).

- Amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali: le amministrazioni di Stati federati sono costituite da unità istituzionali autonome a cui competono funzioni di livello inferiore rispetto alle amministrazioni centrali e di livello superiore rispetto alle amministrazioni locali, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale. Le amministrazioni locali comprendono gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende ad una parte soltanto del territorio economico del paese segnalante, ad eccezione dell'amministrazione degli enti locali di previdenza e assistenza sociale(15).

- Enti di previdenza e assistenza sociale: unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali(16).

- Istituzioni internazionali: organismi sovranazionali e internazionali quali la Banca Europea degli Investimenti, il FMI e la Banca mondiale.

Se una società pubblica è privatizzata mediante l'emissione di azioni quotate, il settore emittente è quello delle "società non finanziarie". Analogamente, se un ente creditizio pubblico è privatizzato, il settore emittente è quello delle "IFM diverse dalle banche centrali". Ai fini della presente raccolta di dati, la rara eventualità di emissioni da parte di famiglie o istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie trova classificazione nel settore delle "società non finanziarie".

4.2. Obblighi di segnalazione

Se un paese segnalante si discosta dalla classificazione sopra esposta o non riesce ad individuare separatamente tutte le emissioni in base al settore dell'emittente, può fornire la disaggregazione più dettagliata possibile e al tempo stesso indicare nelle note esplicative tutti gli scostamenti e i settori che non possono essere individuati separatamente. Ad esempio, se non è possibile distinguere le emissioni degli AIF da quelle delle "società non finanziarie", il totale delle emissioni di questi due settori è trasmesso sotto la denominazione degli AIF o delle società non finanziarie. La classificazione prescelta è documentata nelle note esplicative.

Per la disaggregazione in settori, la BRI si basa sul raccordo sotto illustrato fra i settori del suo database e quelli previsti nei moduli di segnalazione:

Prospetto 2: Raccordo settoriale riguardante il database BRI

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5. Valuta di emissione

Ai fini dei dati statistici da raccogliere, un'emissione si ritiene avvenuta quando l'emittente riceve il pagamento, non quando il sindacato assume l'impegno. La BRI segnala queste emissioni come emissioni "eseguite"(17).

6. Momento di registrazione dell'emissione

6.1. Definizione

Per valuta di emissione s'intende quella nella quale il titolo è denominato. Le obbligazioni a duplice denominazione, per le quali il rimborso o il pagamento della cedola avviene in valuta diversa da quella di denominazione dell'obbligazione, sono classificate in base alla valuta di denominazione dell'obbligazione.

Le obbligazioni globali(18) sono solitamente denominate in un'unica valuta, di solito il dollaro statunitense. Nel caso in cui questa obbligazione sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come emissione distinta, in base alla valuta di emissione.

Nel caso di emissioni in due valute, ad esempio per il 70 % in euro e per il 30 % in dollaro statunitense, l'ideale è segnalare distintamente le due componenti in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, il 70 % dell'emissione è segnalato come emissione in euro/denominazioni nazionali(19) e il 30 % come emissione in altre valute(20). Laddove non sia possibile segnalare separatamente le componenti di un'emissione in base alle valute di denominazione, il paese segnalante indica l'effettiva classificazione nelle note esplicative nazionali.

Le azioni quotate sono considerate emesse nella valuta del paese di residenza della società; le emissioni di azioni in altre valute sono di entità trascurabile o inesistenti. Pertanto, i dati sulle azioni quotate si riferiscono unicamente a tutte le emissioni effettuate da residenti dell'area dell'euro.

6.2. Obblighi di segnalazione

Per i dati storici anteriori al 1o gennaio 1999, la dicitura "euro/denominazioni nazionali" si riferisce all'ECU e alle valute nazionali degli Stati membri partecipanti. A partire dal 1o gennaio 1999, essa si riferisce all'euro e alle relative valute nazionali. La dicitura "altre valute" si riferisce a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non partecipanti (corona danese, corona svedese, sterlina inglese).

Le BCN distinguono le emissioni effettuate dai residenti nazionali in euro/denominazioni nazionali (blocco A) da quelle in altre valute (blocco C). La Germania, ad esempio, segnala tutti i titoli emessi in euro, marco tedesco, ECU(21) e nelle valute nazionali degli Stati membri partecipanti (franco francese, lira italiana, scellino austriaco ecc.) come emissioni in euro/denominazioni nazionali (blocco A), mentre segnala tutte le altre emissioni effettuate da residenti nazionali in tutte le altre valute (sterlina inglese, franco svizzero, dollaro statunitense, yen giapponese ecc.) come blocco C.

Per i periodi storici anteriori al 1o gennaio 1999, le BCN che non sono in grado di distinguere tra le emissioni in euro/denominazioni nazionali diverse dalla valuta locale (ECU compreso) e quelle in altre valute sono tenute a indicare nelle note esplicative come hanno classificato le varie emissioni e a specificare l'importo totale delle emissioni oggetto di classificazione non corretta, onde consentire di valutare l'entità della distorsione.

La BRI segnala le emissioni effettuate da residenti del RdM in euro/denominazioni nazionali (blocco B) ma non in altre valute. Il database della BRI contiene informazioni circa la valuta di emissione e può dunque essere utilizzato per distinguere le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da quelle in altre valute.

7. Classificazione delle emissioni

L'analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: a) titoli diversi da azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati)(22); e b) azioni quotate (escluse le quote dei fondi comuni di investimento)(23). Dei collocamenti privati si tiene conto nella misura del possibile. I titoli di mercato monetario sono inseriti tra i titoli diversi da azioni, ma i derivati e le quote dei fondi comuni d'investimento non sono considerati nel sistema di segnalazione. Sono altresì escluse le azioni e le altre partecipazioni non quotate, poiché attualmente non vi è un'ampia disponibilità dei relativi dati(24). Si dubita, inoltre, dell'effettiva utilità, a fini analitici, dei dati relativi ad azioni e altre partecipazioni non quotate, poiché tali emissioni potrebbero non essere negoziabili.

7.1. Titoli (diversi da azioni)(25)

La categoria dei titoli diversi da azioni(26) (esclusi gli strumenti finanziari derivati) è formata da tutte le attività finanziarie che costituiscono strumenti al portatore, sono normalmente negoziabili e trattate sui mercati secondari e non attribuiscono ai loro detentori diritti di proprietà sull'unità istituzionale che le ha emesse. Questa categoria raggruppa le attività finanziarie normalmente rappresentate da documenti destinati a circolare e il cui valore nominale è determinato all'emissione. Essa comprende cambiali, obbligazioni, titoli, obbligazioni non garantite e strumenti analoghi, normalmente negoziati sui mercati finanziari. Gli strumenti appartenenti alla categoria sono caratterizzati dal fatto che conferiscono al detentore il diritto incondizionato ad un gettito monetario fisso, o ad un reddito variabile contrattualmente stabilito, sotto forma di pagamenti cedolari (interessi) e/o di un determinato importo fisso a una o più date specificate o a partire da una data stabilita al momento dell'emissione. I collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. Le obbligazioni globali sono incluse.

Per quanto riguarda le emissioni di titoli effettuate dalle IFM, le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai bilanci delle IFM trasmesse dalle BCN devono essere coerenti, in quanto la copertura degli strumenti finanziari e le IFM emittenti corrispondono(27).

I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli diversi da azioni:

- certificati di deposito,

- carta commerciale,

- buoni del Tesoro,

- obbligazioni,

- carta commerciale in euro (CCE),

- titoli a medio termine,

- altri titoli a breve termine.

Nelle note esplicative nazionali, le BCN forniscono informazioni sulla tipologia dei titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le condizioni nazionali. Se il paese segnalante sa di aver fornito dati a copertura solo parziale, deve indicare dove esistono le lacune. Le BCN forniscono inoltre stime approssimative relative alla copertura raggiunta per ciascuna categoria di emissione effettuata da residenti nazionali(28).

La categoria dei titoli diversi da azioni si suddivide in due sottovoci:

7.1.1. Titoli a breve termine (diversi da azioni)(29)

La sottovoce "titoli a breve termine diversi da azioni" comprende tutte le emissioni di titoli diversi da azioni con scadenza originaria a breve termine; i titoli a breve termine sono normalmente emessi sotto la pari. La sottovoce non comprende i titoli la cui negoziabilità, pur teoricamente possibile, è di fatto molto limitata.

La sottovoce comprende(30):

- buoni del Tesoro e altri titoli a breve termine emessi dalle amministrazioni pubbliche,

- titoli a breve termine, negoziabili, emessi da società finanziarie e non finanziarie, la cui denominazione è molto varia: carta commerciale, cambiali commerciali, pagherò cambiari, tratte, vaglia cambiari e certificati di deposito,

- titoli a breve termine emessi nell'ambito di un programma a lungo termine di emissioni di titoli,

- accettazioni bancarie.

Se le accettazioni bancarie sono negoziabili e inserite nei dati segnalati per i titoli a breve termine diversi da azioni, il paese segnalante illustra, nelle note esplicative, la natura di tali strumenti e le procedure nazionali di registrazione degli stessi.

7.1.2. Titoli a lungo termine (diversi da azioni)(31)

La sottovoce titoli a lungo termine diversi da azioni comprende tutte le emissioni di titoli diversi da azioni con scadenza originaria a lungo termine; i titoli a lungo termine sono normalmente provvisti di cedole.

La sottovoce comprende(32):

- titoli al portatore,

- obbligazioni subordinate, spesso denominate debiti subordinati,

- titoli con opzione di rimborso anticipato, se l'ultima scadenza è superiore ad un anno,

- titoli senza data di scadenza o perpetui,

- obbligazioni a tasso d'interesse variabile,

- titoli indicizzati, il cui valore è correlato a un indice dei prezzi, al prezzo di un bene o a un indice di tassi di cambio,

- deep-discount bond e obbligazioni prive di cedole,

- eurobond: titoli emessi simultaneamente sui mercati di almeno due paesi, normalmente tramite sindacati internazionali di società finanziarie di paesi diversi, ed espressi in una valuta che può essere anche di un terzo paese,

- obbligazioni globali: titoli emessi simultaneamente sul mercato nazionale e sull'euromercato,

- titoli che sono oggetto di investimenti finanziari privati, ossia che sono riservati mediante accordo bilaterale a certi investitori, se è conferita loro una trasferibilità almeno potenziale,

- titoli derivanti dalla cartolarizzazione di prestiti,

- prestiti divenuti di fatto negoziabili,

- obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni della società emittente o di altra società, fintanto che non sono convertiti. Nel caso in cui l'opzione di conversione(33) sia separabile dalla relativa obbligazione, essa è esclusa,

- azioni e titoli che danno diritto a un reddito fisso ma non prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo di una società in caso di liquidazione, comprese le azioni privilegiate, nella misura in cui non è prevista la distribuzione del valore residuo di liquidazione.

- attività finanziarie emesse nell'ambito di operazioni di cartoralizzazione di prestiti, di crediti ipotecari, di debiti inerenti all'utilizzo di carte di credito, di conti attivi e di altre attività.

La sottovoce non comprende:

- transazioni relative ad operazioni di pronti contro termine,

- emissioni di titoli non negoziabili,

- prestiti non negoziabili.

7.1.3. Analisi dei titoli a lungo termine (diversi da azioni) sotto il profilo della categoria dello strumento

Il complesso delle emissioni di titoli a lungo termine diversi da azioni è ulteriormente analizzato sotto il profilo delle categorie di strumenti illustrate di seguito:

- Emissioni a tasso fisso: comprende tutte le emissioni per le quali la cedola resta invariata per tutta la durata dell'emissione. In linea con il database della BRI, sono inclusi in questa categoria anche i titoli il cui tasso non è rigidamente fisso né rigidamente variabile ("emissioni a tasso misto")(34) per esempio, è convertibile da fisso in variabile, o da variabile in fisso, nonché i titoli non provvisti della stessa cedola per tutta la durata dell'emissione, ed i titoli step-up, step-down.

- Emissioni a tasso variabile: comprende tutte le emissioni per le quali la cedola è periodicamente modificata con riferimento ad un tasso d'interesse indipendente, incluse le cedole indicizzate.

- Obbligazioni prive di cedole: comprendono tutte le emissioni prive di cedola. Tali obbligazioni sono di norma emesse sotto la pari e rimborsate al valore nominale, oppure emesse alla pari e rimborsate con un premio, agganciando ad esempio il valore di rimborso ad un tasso di cambio o ad un indice. Lo sconto o il premio riconosciuti rappresentano di norma l'equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell'obbligazione.

La disaggregazione dei titoli a lungo termine è fornita per ciascun settore di emissione e la somma dei tre gruppi di cui sopra corrisponde in linea di massima al totale dei titoli a lungo termine diversi da azioni. Poiché tale disaggregazione, pur essendo disponibile per la maggior parte dei titoli a lungo termine diversi da azioni, può non esserlo per tutti, si accetta il fatto che, sommando i titoli a tasso fisso ai titoli a tasso variabile e ai titoli privi di cedola, il totale possa non corrispondere a quello dei titoli a lungo termine diversi da azioni. Il paese segnalante indica nelle note esplicative nazionali la categoria e l'ammontare dei titoli a lungo termine per i quali non dispone di tale disaggregazione.

Per i titoli a breve termine diversi da azioni tale disaggregazione non è richiesta, in quanto essi sono titoli scontati, considerati a tasso fisso.

7.2. Azioni quotate(35)

La categoria delle azioni quotate (elencate) comprende tutte le azioni il cui prezzo è quotato in una borsa riconosciuta o in un altro mercato regolamentato. Le azioni comprendono tutte quelle attività finanziarie che rappresentano diritti di proprietà su società o quasi-società. Tali attività finanziarie attribuiscono normalmente ai loro possessori il diritto ad una quota degli utili delle società o delle quasi-società e ad una quota del loro attivo netto in caso di liquidazione. Non rientrano in questa categoria le azioni e altri titoli di capitale non quotati.

Le azioni quotate comprendono:

- le azioni di capitale emesse dalle società per azioni, ossia i titoli che conferiscono ai detentori lo status di soci e il diritto ad una parte sia del complesso degli utili distribuiti, sia dell'attivo netto delle società in caso di liquidazione,

- le azioni di godimento emesse dalle società per azioni, ossia i titoli il cui capitale è stato rimborsato ma che continuano ad attribuire ai loro detentori, i quali mantengono lo status di soci, il diritto a una quota degli utili che rimangono da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e dell'eventuale surplus di liquidazione,

- le azioni di dividendo emesse dalle società per azioni, ossia i titoli che:

- non rappresentano quote di capitale sociale e, a seconda dei paesi e delle circostanze in cui sono stati emessi, assumono varie denominazioni: azioni di fondazione, azioni di godimento, certificati azionari di investimento, ecc.,

- non conferiscono ai loro detentori lo status di socio propriamente detto,

- attribuiscono ai loro detentori il diritto ad una frazione degli utili che restano da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e a una parte di ogni eventuale surplus restante in caso di liquidazione,

- le azioni privilegiate nella misura in cui prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo in sede di liquidazione di una società. Tali azioni possono essere quotate o meno in una borsa riconosciuta,

- laddove possibile, sono compresi anche i collocamenti privati (ossia la vendita di emissioni di titoli di capitale ad un unico compratore o ad un numero limitato di compratori, senza offerta pubblica).

Non rientrano nella categoria delle azioni quotate:

- le azioni offerte in vendita ma non sottoscritte in sede di emissione,

- le obbligazioni e il capitale di prestito convertibili in azioni: essi rientrano nella categoria una volte convertite in azioni,

- le quote sottoscritte dagli accomandatari nelle società di capitale,

- le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni,

- le emissioni di azioni gratuite (solo al momento dell'emissione), ossia l'attribuzione di nuove azioni agli azionisti in proporzione alle azioni possedute. Lo stesso principio si applica alle emissioni frazionate, ossia al caso in cui la società o quasi-società aumenta il numero delle proprie azioni frazionando le azioni esistenti in altre di taglio minore. Questo tipo di emissione non è oggetto di segnalazione, e le azioni sono incluse in modo indifferenziato nella consistenza totale delle azioni quotate(36).

Se una società è privatizzata e l'amministrazione pubblica conserva parte delle azioni mentre la restante parte è quotata su un mercato secondario, l'intero valore del capitale della società è registrato come azioni quotate, dato che, almeno in via potenziale, tutte le azioni della società possono essere scambiate in qualsiasi momento al valore di mercato. Lo stesso principio si applica nell'ipotesi in cui parte delle azioni sia venduta a grandi investitori e solo la parte residua sia trattata alla borsa valori.

Le BCN indicano nelle note esplicative nazionali eventuali lacune, di cui siano a conoscenza, nella copertura delle azioni quotate. Se, ad esempio, non è possibile individuare le azioni quotate in modo distinto da quelle non quotate, sono segnalati i dati relativi a tutte le azioni, inserendo nelle note una spiegazione al riguardo e una stima dell'ammontare delle azioni non quotate, per consentire di quantificare l'entità della distorsione.

8. Scadenza delle emissioni

Le emissioni di titoli diversi da azioni sono classificate in base al fatto che siano a breve termine o a lungo termine:

- Sono definiti a breve termine i titoli diversi da azioni con scadenza originaria pari o inferiore a un anno, anche se emessi nell'ambito di programmi di finanziamento a più lungo termine.

- Sono definiti a lungo termine i titoli diversi da azioni con scadenza originaria superiore a un anno. Sono classificate a lungo termine le emissioni con scadenze non fisse, se all'ultima di tali scadenze manca più di un anno, e quelle con scadenza indefinita.

In linea di massima, le segnalazioni delle BCN relativamente alla disaggregazione per scadenza delle statistiche riguardanti le emissioni di titoli devono essere coerenti con le segnalazioni statistiche relative ai dati di bilancio delle IFM(37). Qualora non sia possibile un'applicazione rigida delle definizioni di breve e lungo termine, le BCN indicano nelle note esplicative nazionali i casi di scostamento. Come proposto nel SEC 95, paragrafo 5.22, è ammessa una certa flessibilità in materia di classificazione delle scadenze, quindi in casi eccezionali si considerano a breve termine anche titoli con scadenza originaria di due anni.

La metodologia attualmente applicata dalla BRI è diversa. La BRI considera strumenti a breve termine tutti i titoli quali la CCE e le altre obbligazioni in euro emesse nell'ambito di un programma a breve termine, mentre considera strumenti a lungo termine tutti quelli emessi nell'ambito di un programma a lungo termine, a prescindere dalla scadenza originaria.

Nell'ottica di breve termine non si prende in considerazione la fascia di scadenza a due anni, come nelle statistiche sui dati di bilancio delle IFM.

9. Riconciliazione di consistenze e flussi

Le BCN trasmettono informazioni sulle consistenze, sulle emissioni (lorde) e sui rimborsi di titoli di debito a breve e lungo termine, nonché su azioni quotate. Se non hanno a disposizione i dati separati di emissioni e rimborsi nel periodo oggetto di segnalazione, le BCN trasmettono le "emissioni nette".

Il prospetto 3 illustra in modo schematico il collegamento tra consistenze e flussi (emissioni lorde, rimborsi ed emissioni nette). Di fatto, il collegamento è più complesso di quello raffigurato a causa delle variazioni dei prezzi e delle parità di cambio, del reinvestimento degli interessi (maturati), di riclassificazioni, revisioni e altri aggiustamenti(38).

Prospetto 3: Collegamento tra consistenze e flussi

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In linea di massima, e senza considerare gli aggiustamenti, le consistenze alla fine del periodo di segnalazione sono pari alle consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente più le emissioni (lorde) e meno i rimborsi durante il periodo di segnalazione. Per analogia, le consistenze alla fine del periodo di segnalazione sono pari alle consistenze alla fine del periodo di segnalazione precedente più le emissioni nette durante il periodo di segnalazione.

Le emissioni (lorde) durante il periodo di segnalazione comprendono tutte le operazioni di emissione di titoli di debito e di azioni quotate nelle quali l'emittente vende titoli a pronti. La categoria riguarda la regolare creazione di nuovi strumenti e comprende le azioni di società che si quotano in borsa per la prima volta, quelle di società di nuova costituzione o di società private che si trasformano in pubbliche. Sono parimenti incluse le azioni derivanti dalla privatizzazione di società pubbliche nel momento in cui le loro azioni sono quotate in una borsa valori. Sono invece escluse le emissioni di azioni gratuite(39) così come lo scambio o il trasferimento di titoli in sede di acquisizioni e fusioni di società(40), a meno che non siano creati nuovi strumenti. Le emissioni di titoli che in seguito possono essere convertiti in altri strumenti, sono registrate come emissioni dei titoli della categoria originaria; al momento della conversione, essi sono rimborsati e passano dalla categoria originaria alla nuova categoria, come se fosse avvenuta una nuova emissione(41). L'emissione si considera effettuata nel momento in cui avviene il pagamento; la registrazione delle emissioni deve pertanto rispecchiare il più possibile i tempi di pagamento.

Per rimborsi durante il periodo di segnalazione si intendono tutte le operazioni di riacquisto, da parte dell'emittente, dei titoli di debito e delle azioni quotate, per le quali l'investitore riceve un corrispettivo a pronti. Rientrano inoltre nei rimborsi la regolare cancellazione degli strumenti e il rimborso dei titoli di debito alla rispettiva data di scadenza o in via anticipata. Il riacquisto di azioni proprie rientra nei rimborsi se la società in questione riacquista tutte le proprie azioni per contanti prima della modifica della sua forma giuridica, o parte delle proprie azioni in contanti per ridurre il proprio capitale. Queste operazioni non sono considerate come rientranti nei rimborsi se costituiscono un investimento in azioni proprie(42).

Per emissioni nette s'intende la differenza tra il totale delle emissioni e tutti i rimborsi avvenuti durante il periodo di segnalazione. Il dato delle emissioni nette è fornito solo se non è possibile individuare separatamente emissioni lorde e rimborsi.

10. Valutazione

La valutazione dei titoli consta di una componente di prezzo e, laddove i titoli sono denominati in valute diverse da quella di segnalazione, di una componente relativa al tasso di cambio.

10.1. Valutazione del prezzo

Le consistenze e i flussi di azioni quotate sono segnalati al valore di mercato; le consistenze e i flussi dei titoli diversi da azioni sono segnalati al valore nominale (facciale). In quest'ultimo caso, la regola trova un'eccezione per le deep discount bond e le obbligazioni prive di cedola, per le quali si registra l'effettivo importo pagato, ossia al momento dell'acquisto il prezzo scontato e alla scadenza il rimborso a valore nominale. La consistenza delle deep discount bond e delle obbligazioni prive di cedola è pari all'importo effettivamente pagato più gli interessi maturati. I rimborsi anticipati sono registrati al valore dell'importo effettivamente pagato più gli interessi maturati al momento del rimborso.

Si accetta il fatto che esistano talune differenze tra i singoli paesi in materia di procedure di valutazione del prezzo. Ogni paese segnalante deve specificare nel dettaglio, nelle note esplicative, la procedura di valutazione applicata per 1) titoli di debito a breve termine; 2) titoli di debito a lungo termine; 3) obbligazioni scontate; e 4) azioni quotate. Se esistono differenze di valutazione tra consistenze e flussi, anche queste devono essere illustrate.

La valutazione del prezzo prevista dal SEC 95 in base alla quale, per i titoli di debito e le azioni, i flussi sono registrati al valore di transazione e le consistenze al valore di mercato, non si applica in questo contesto.

Le regole di valutazione attualmente applicate dalla BRI sono: valore nominale (facciale) per i titoli di debito e prezzo di emissione per le azioni quotate. Nel caso delle deep discount bond e delle obbligazioni prive di cedola sono calcolati gli interessi maturati.

10.2. Segnalazione delle valute e valutazione del tasso di cambio

Le BCN segnalano alla BCE tutti i dati espressi in euro, comprese le serie storiche.

Per la conversione in euro dei titoli emessi da residenti nazionali in altre valute (blocco C)(43), le BCN seguono il più possibile i principi di valutazione del tasso di cambio stabiliti dal SEC 95(44):

- Le consistenze sono da convertire in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla fine del periodo di segnalazione, ossia alla chiusura degli uffici dell'ultimo giorno lavorativo del periodo di segnalazione.

- Le emissioni e i rimborsi sono da convertire in euro/denominazioni nazionali al tasso di cambio medio di mercato vigente alla data di pagamento. Qualora non sia possibile individuare l'esatto tasso di cambio da applicare per la conversione, si può usare quello vigente alla data più prossima a quella di pagamento.

Per i periodi anteriori al 1o gennaio 1999, le BCN seguono il più fedelmente possibile questi principi del SEC 95 per la conversione di tutte le emissioni, i rimborsi e le consistenze espressi in valuta non nazionale, nella denominazione nazionale dell'euro del paese segnalante. Per l'invio dei dati alla BCE, tutte le serie temporali sono poi convertite in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.

La BRI segnala alla BCE tutte le emissioni effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti del RdM (blocco B) in dollaro statunitense, sulla base dei tassi di cambio di fine periodo per le consistenze, sulla base dei tassi di cambio di medio periodo, per le emissioni e per i rimborsi. La BCE converte tutti i dati in euro usando lo stesso principio applicato inizialmente dalla BRI. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1999, si utilizza invece il tasso di cambio tra ECU e dollaro statunitense.

11. Coerenza concettuale

Le statistiche in materia di emissioni di titoli e quelle relative ai dati di bilancio delle IFM sono collegate per quanto riguarda le emissioni di strumenti negoziabili(45) da parte delle IFM. Esiste coerenza concettuale tra gli strumenti segnalati e le IFM che li emettono, così come tra la classificazione degli strumenti per fascia di scadenza e la disaggregazione per valuta. Esistono differenze nei principi di valutazione, poiché le statistiche relative alle emissioni di titoli utilizzano il valore nominale mentre quelle relative ai dati di bilancio delle IFM fanno riferimento al valore di mercato. Ma a parte le differenze di valutazione, per ciascun paese le consistenze dei titoli emessi dalle IFM e segnalati ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli corrisponde alle voci 11 ("titoli di debito emessi") e 12 ("titoli di mercato monetario") del bilancio delle IFM, sezione del passivo. I titoli a breve termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, corrispondono ai titoli di mercato monetario più i titoli di debito emessi con scadenza fino a un anno(46). I titoli a lungo termine, come definiti ai fini delle statistiche sulle emissioni di titoli, sono pari ai titoli di debito emessi con scadenza oltre un anno e fino a due anni più i titoli di debito emessi con scadenza oltre due anni.

Le BCN verificano la copertura delle statistiche sulle emissioni di titoli e quelle relative alle voci di bilancio delle IFM, e segnalano alla BCE eventuali discrepanze concettuali. Sono tre i controlli di coerenza eseguiti: sui titoli emessi 1) da BCN in euro/denominazioni nazionali; 2) da IFM diverse dalla banche centrali in euro/denominazioni nazionali; e 3) da IFM diverse dalla banche centrali in altre valute. Sono possibili, e accettate, discrepanze di lieve entità, considerato che le statistiche sulle emissioni di titoli e quelle sul bilancio delle IFM sono ricavate da sistemi di segnalazione a livello nazionale destinati a fini diversi.

12. Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione

La frequenza di segnalazione alla BCE è mensile.

Le statistiche sulle emissioni di titoli sono trasmesse alla BCE entro e non oltre cinque settimane dopo la fine dei mesi ai quali i dati si riferiscono. Le precise date di trasmissione sono comunicate anticipatamente alle BCN sotto forma di calendario di segnalazione.

In linea di massima, le serie temporali trasmesse alla BCE cominciano dal gennaio 1990. Il punto di partenza è quello delle consistenze a fine dicembre 1989. Ai fini della trasmissione dei dati, si distingue tra "dati correnti" a partire da gennaio 1999, "dati storici" a partire da gennaio 1995, e "serie temporali più lunghe" a partire da gennaio 1990.

Ove necessario, i motivi di discontinuità delle serie e di revisioni dei dati sono illustrati nelle note esplicative nazionali.

13. Trasmissione elettronica delle statistiche in materia di emissioni di titoli - identificatore della famiglia di codici: ECB_SEC1

13.1. Famiglia di codici per le emissioni di titoli e liste corrispondenti

La famiglia di codici ECB_SEC1 si riferisce alle statistiche BCE in materia di titoli (a breve e a lungo termine) diversi da azioni e alle azioni quotate ed è stata studiata in modo tale da ispirarsi il più possibile alla famiglia di codici, alle liste di codici e ai valori già definiti per le statistiche in materia di CFUM e per quelle in materia di BdP, in relazione soprattutto ai concetti e alle definizioni contenuti nel SEC 95.

Segue una descrizione delle dimensioni e degli attributi utilizzati per la famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli. Per le statistiche relative alle emissioni di titoli, sono state individuate nove dimensioni essenziali ai fini dell'identificazione delle serie temporali(47):

Tabella 1. Famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli (ECB_SEC1): dimensioni della serie

>SPAZIO PER TABELLA>

Ognuna delle nove dimensioni statistiche trae i suoi valori da una lista di codici corrispondente. Nella tabella che precede, ad esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) trae i suoi valori dalla lista di codici CL_AREA_EE. Segue una descrizione delle dimensioni relative alla famiglia di codici ECB_SEC1, nell'ordine in cui si presentano nella chiave.

13.1.1. Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. La lista di codici utilizzata è CL_FREQ. I valori utilizzati nella famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli sono solo un sottoinsieme dei valori specificati in questa lista di codici: M sta per mensile, Q per trimestrale, e A per annuale. I dati sono richiesti con cadenza mensile. Laddove i dati mensili non siano disponibili e non sia possibile procedere a stime, possono essere trasmessi dati trimestrali o annuali.

13.1.2. Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza del settore emittente(48). La lista di codici collegata a questo concetto è CL_AREA_EE. Per la famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli si utilizza solo un sottoinsieme di valori, dato che i paesi emittenti sono i 15 Stati membri dell'UE e il RdM.

13.1.3. Dimensione n. 3: Settore emittente (SEC_ISSUING_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione si riferisce alla disaggregazione per settore emittente ed è collegata alla lista di codici CL_ESA95_SECTOR. Nella famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli si utilizza solo un sottoinsieme di dieci valori, dato che sono solo nove i settori emittenti individuati, ai quali si aggiunge quello del totale dell'economia.

13.1.4. Dimensione n. 4: Categoria dei titoli (SEC_ITEM; lunghezza: sei caratteri)

Questa dimensione si riferisce all'elenco di categorie di titoli compilato per i CFUM, in linea con il SEC 95, ed è collegata alla lista di codici CL_ESA95_ACCOUNT. Nella famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli si utilizza solo un sottoinsieme di valori, poiché ai fini delle statistiche in materia di emissioni di titoli nell'ottica di breve termine, sono solo alcune le categorie di strumenti richieste. Nella lista dei codici, due categorie di strumenti si riferiscono a "voci per memoria" che si possono trasmettere su base facoltativa: "azioni non quotate" e "altre partecipazioni".

13.1.5. Dimensione n. 5: Valutazione dei titoli (SEC_VALUATION; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione si riferisce al metodo di valutazione applicato per le statistiche in materia di emissioni di titoli ed è collegata alla lista di codici CL_MUFA_VALUATION. E' utilizzato solo un sottoinsieme dei valori, dato che ai fini delle statistiche in materia di emissioni di titoli non tutti i metodi di valutazione della lista di codici sono pertinenti.

Nell'ottica di breve termine, i titoli diversi da azioni sono da segnalare al valore nominale (facciale) (N) e le azioni quotate, a valore (della transazione) di mercato (M). Sono stati definiti due ulteriori metodi di valutazione: il valore comprendente gli interessi maturati (A) e l'effettivo importo pagato (E). Il valore che comprende gli interessi maturati (A) "spalma" gli interessi lungo tutto il periodo di vita dell'obbligazione, in base alla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di emissione. L'effettivo importo pagato (E) si riferisce al prezzo al momento dell'acquisto. Per i rimborsi e le consistenze, l'effettivo importo pagato si riferisce al prezzo "storico" all'epoca dell'acquisto, al contrario di quanto avviene per il prezzo di mercato, in questo caso i titoli non sono "rivalutati".

Nel caso dei titoli a lungo termine diversi da azioni, le varie categorie di emissioni (a tasso fisso, a tasso variabile e prive di cedola) potrebbero essere oggetto di metodi di valutazione distinti, cosicché al totale si applicherebbe una valutazione mista. I titoli a tasso fisso e a tasso variabile, ad esempio, sono solitamente valutati al valore nominale, mentre le obbligazioni prive di cedola sono valutate in base all'effettivo importo pagato. L'ammontare delle obbligazioni prive di cedola è generalmente esiguo, ed è per questo che nella lista dei codici non è previsto un valore per la valutazione di tipo misto; l'importo totale dei titoli a lungo termine è segnalato al valore nominale (N). Nei casi in cui il fenomeno sia di entità rilevante, si utilizza per il totale il valore "non specificato" (Z). In genere, nelle situazioni in cui avviene una valutazione mista, la BCN fornisce dettagli a livello degli attributi (cfr. l'attributo "compilazione" nella sezione 13.2.).

13.1.6. Dimensione n. 6: Tipologia dati dei titoli (DATA_TYPE_SEC; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione è appositamente studiata per soddisfare i requisiti della famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli nell'ottica di breve termine. In tale contesto, essa indica la tipologia di dati all'interno delle statistiche sulla emissione di titoli ed è collegata alla lista di codici CL_DATA_TYPE_SEC, contenente un totale di quattro valori: 1) consistenze; 2) emissioni (lorde); 3) rimborsi; e 4) emissioni nette. Le emissioni nette sono comunicate solo nel caso in cui non sia possibile la disaggregazione in emissioni lorde e rimborsi.

13.1.7. Dimensione n. 7: Valuta dell'operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione si riferisce alla valuta nella quale i titoli sono emessi ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Per la famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli è utilizzato solo un sottoinsieme dei valori. I titoli emessi in euro o nelle sue denominazioni nazionali sono segnalati con la dimensione EUR(49), mentre i titoli emessi in valute diverse dall'euro sono segnalati con il valore Z06. La lista dei codici prevede già altri tre valori (corona danese, corona svedese e sterlina inglese) che potrebbero risultare necessari per la trasmissione dei dati da parte degli Stati membri non partecipanti.

13.1.8. Dimensione n. 8: Denominazione valutaria della serie (SERIES_DENOM; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione si riferisce alla valuta di denominazione della serie temporale ed è collegata alla lista di codici CL_SERIES_DENOM. Per questa famiglia di codici si utilizzano tre valori: euro (E), valuta nazionale (N) e dollaro statunitense (U)(50). Il valore N, che designa la valuta nazionale, è stato inserito per consentire la futura segnalazione di dati da parte degli Stati membri che non hanno ancora adottato l'euro nelle rispettive denominazioni nazionali.

13.1.9. Dimensione n. 9: Suffisso delle serie nel contesto mobiliare (SEC_SUFFIX; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione è appositamente studiata per soddisfare i requisiti della famiglia di codici relativa alle emissioni di titoli nell'ottica di breve termine. In tale contesto, essa consente di tener conto di nuovi sviluppi o estensioni, di natura specifica per le statistiche in materia di emissioni di titoli, che potrebbero risultare necessari in futuro. Attualmente, esiste un solo valore, ossia Z "non specificato" collegato alla lista di codici CL_SEC_SUFFIX.

13.1.10. Ordine di successione delle dimensioni

L'ordine di successione delle dimensioni è fisso per ciascuna famiglia di codici. Seguono alcuni esempi di chiavi delle serie temporali (con riferimento ai blocchi di cui al prospetto 1 e all'appendice 2):

- Esempio di chiavi delle serie temporali del blocco A: M: AT: 1000: F33100: N: 1: EUR: E: Z

Mensile: Austria: Totale dell'economia: Titoli a breve termine diversi da azioni: valore nominale: Consistenze di fine periodo: Emissione in euro e nelle sue denominazioni nazionali: Euro: Suffisso non specificato.

- Esempio di chiavi delle serie temporali del blocco C: M: AT: 1220: F33200: N: 2: Z06: E: Z

Mensile: Austria: IFM diverse dalle banche centrali: titoli a lungo termine diversi da azioni: valore nominale: Emissioni (lorde) (flussi): Emissione in valute estere, combinate: Euro: Suffisso non specificato.

- Esempio di chiavi delle serie temporali del blocco B: M: Z8: 1230: F33201: N: 3: EUR: U: Z

Mensile: RdM (non classificati): AIF: titoli a lungo termine diversi da azioni/emessi a tasso fisso: valore nominale: Rimborsi (flussi): Emissione in euro e nelle sue denominazioni nazionali: dollaro statunitense: Suffisso non specificato.

13.2. Attributi

Oltre alle nove dimensioni che definiscono la chiave, è stata specificata una serie di attributi(51) assegnati ai vari livelli dello scambio d'informazioni:

Tabella 2. Attributi codificati e non codificati definiti per la famiglia di codici ECB_SEC1

>SPAZIO PER TABELLA>

Tabella 3. Attributi comuni per la famiglia di codici ECB_SEC1: BCN dell'area dell'euro segnalanti alla BCE

>SPAZIO PER TABELLA>

La descrizione tecnica degli attributi ai livelli di parentela, osservazione e serie temporali, per le serie obbligatorie così come per quelle condizionali, ricalca quella di precedenti famiglie di codici definite nel contesto delle statistiche in materia monetaria e bancaria, ossia quelle relative alle statistiche di bilancio delle IFM. Per soddisfare le esigenze specifiche delle statistiche in materia di emissioni di titoli, segue la spiegazione degli usi principali degli attributi raccomandati:

- Titolo: testo(52).

- Unità: Euro. Dollaro statunitense solo per la BRI. Valute diverse dall'euro solo per gli Stati membri non partecipanti.

- Moltiplicatore di unità: 6 (milioni).

- Decimali: 3 per tutte le serie.

- Indicatore di raccolta:"E" (fine periodo) per consistenze e "S" (somma di tutto il periodo) per flussi.

- Disponibilità: le serie temporali sono contrassegnate da uno dei valori della lista di codici CL_AVAILABILITY.

- Complemento del titolo: testo.

- Titolo lingua nazionale: testo.

- Codici ID delle serie nazionali: testo.

- Compilazione: testo. Se pertinenti, sono fornite le seguenti informazioni(53):

- Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: particolari delle fonti dei dati utilizzate per compilare le statistiche relative alle emissioni di titoli (fonti amministrative nel caso di emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni ecc.). Particolari sulla raccolta e la memorizzazione dei dati (dati memorizzati per ogni singola emissione, oppure senza distinzione come emissioni di singoli emittenti nel corso di un periodo di segnalazione). Criteri utilizzati per individuare gli agenti segnalanti.

- Procedure di compilazione: metodo utilizzato per la compilazione dei dati (aggregazione di singole emissioni, modalità per le serie temporali esistenti).

- Disaggregazione settoriale degli emittenti: scostamenti dalla classificazione degli emittenti secondo la disaggregazione settoriale definita nella sezione 4.

- Valuta di emissione: scostamenti dalla disaggregazione per valuta definita nella sezione 6.

- Scadenza delle emissioni: scostamenti rispetto alla disaggregazione per scadenza definita nella sezione 8.

- Valutazione del prezzo: se si utilizzano metodi di valutazione diversi per le varie tipologie di emissioni (a tasso fisso, a tasso variabile e prive di cedola) o per i settori emittenti, con la conseguente valutazione mista del totale, occorre fornire un'indicazione del peso delle singole componenti.

- Rimborsi: le BCN indicano se le informazioni sui rimborsi derivano da segnalazioni dirette o sono ricavate per differenza.

- Discontinuità: indicazione testuale circa le principali variazioni intervenute nel tempo in relazione alla raccolta, alla copertura dei dati segnalati e alla compilazione delle serie. Se la lunghezza di questo campo (350 caratteri) non basta, si utilizzano le abbreviazioni convenzionali.

- Copertura: testo. Se di pertinenza, si forniscono le seguenti informazioni(54):

- Classificazione delle emissioni: tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali. Se è noto che la copertura è parziale, si fornisce una spiegazione delle lacune (specialmente con riguardo ai collocamenti privati e alle accettazioni bancarie). Sotto questa voce si forniscono inoltre spiegazioni dell'inserimento dei dati relativi ad azioni non quotate ed altre partecipazioni nella voce "azioni quotate".

- Stato dell'osservazione: il relativo contrassegno viene selezionato dalla lista di codici CL_OBS_STATUS.

- Riservatezza dell'osservazione: il relativo contrassegno viene selezionato dalla lista di codici CL_OBS_CONF.

- Osservazione pre-interruzione: l'attributo contiene il valore pre-interruzione ed è fornito quando si verifica un'interruzione di serie (quando, cioè, il corrispondente stato dell'osservazione indica il valore "B").

- Commento sull'osservazione: testo, per fornire eventuali commenti al livello dell'osservazione (cioè, per spiegare i motivi di eventuali dati insoliti osservati, o per fornire i particolari di una variazione delle serie temporali segnalate).

13.3. Scambio d'informazioni

13.3.1. Dati da fornire

Ogni paese è tenuto a fornire dati statistici per ogni serie temporale di pertinenza. Se una particolare voce non è pertinente per un determinato paese, questo ne informa tempestivamente la BCE per iscritto fornendo le relative spiegazioni. Se il fenomeno da segnalare non esiste, la serie temporale può essere temporaneamente omessa. Anche di questo, e di altre variazioni rispetto al sistema di codifica sopra descritto, occorre avvisare la BCE, che deve essere informata anche quando sono inviate revisioni di dati, con le relative spiegazioni circa la loro natura. Questo schema di segnalazione per via elettronica è stato congegnato in modo sufficientemente ampio da comprendere la futura segnalazione alla BCE di dati da parte degli Stati membri non partecipanti; al momento attuale, tuttavia, questa segnalazione non è obbligatoria.

13.3.2. Lista delle serie

L'appendice 2 contiene i moduli di segnalazione ad uso delle BCN (due moduli) e della BRI (un modulo). In linea di principio, per ogni casella di ciascun modulo deve essere segnalata alla BCE una serie temporale a partire dal gennaio 1990. Assieme, i moduli di segnalazione forniscono informazioni sui seguenti quattro blocchi(55) di dati:

- Blocco A: dati segnalati dalle BCN su tutte le emissioni in euro/denominazioni nazionali effettuate da residenti nazionali.

- Blocco C: dati segnalati dalle BCN su tutte le emissioni in altre valute effettuate da residenti nazionali.

- Blocco B: dati segnalati dalla BRI su tutte le emissioni in euro/denominazioni nazionali effettuate da residenti del RdM. I dati relativi agli Stati membri non partecipanti sono segnalati separatamente.

- Voci per memoria: segnalate dalle BCN su base facoltativa, si riferiscono a emissioni di azioni e altre partecipazioni non quotate effettuate in euro/denominazioni nazionali da residenti nazionali.

Ogni modulo richiede la segnalazione di dati su consistenze (A1, B1 e C1), emissioni (A2, B2 e C2) e rimborsi (A3, B3 e C3). I moduli destinati alle BCN richiedono informazioni anche sulle emissioni nette (A4 e C4) che sono da fornire solo se non è possibile individuare separatamente le emissioni (lorde) e i rimborsi.

Ogni modulo richiede informazioni su titoli a breve e a lungo termine diversi da azioni. Le azioni quotate figurano solo nel modulo destinato alle BCN (blocco A), poiché l'emissione di azioni è pertinente unicamente per i residenti dell'area dell'euro che effettuano emissioni in euro/denominazioni nazionali (e non in altre valute).

Il settore "organizzazioni internazionali" è pertinente solo per le emissioni effettuate da residenti del RdM in euro/denominazioni nazionali (blocco B) e non figura quindi negli altri moduli.

(1) Cfr. appendice 1 per un elenco di controllo.

(2) Definita nella sezione 3.

(3) I dati da segnalare a cura della BRI sono menzionati nel presente indirizzo, laddove necessario, per motivi di completezza e chiarezza. Tuttavia il presente indirizzo non è rivolto alla BRI.

(4) Definita _Hlt446847185nella sezione 6.

(5) Ciò si riferisce alle emissioni nelle denominazioni nazionali dell'euro. Le emissioni effettuate in corona danese, corona svedese e in sterlina inglese da residenti del RdM rientrano nel Blocco D e la segnalazione di tali emissioni non è dunque richiesta in un'ottica di breve termine.

(6) Cfr. il Sistema europeo dei conti 1995 (di seguito "SEC 95"), contenuto nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310, del 30.11.1996, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 58, del 28.2.2002, pag. 1, paragrafo 1.30.

(7) Cfr. SEC 95, paragrafo 2.55, lettera f). Definite anche entità a fini speciali o istituzioni finanziarie speciali.

(8) Cfr. SEC 95, paragrafo 2.15.

(9) Cfr. anche BCE, (Money and Banking Statistics Sector Manual, Guidance for the statistical classification of customers), seconda edizione, novembre 1999.

(10) Cfr. il regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, GU L 333, del 17.12.2001, pag. 1, modificato dal regolamento BCE/2002/8, GU L 330, del 6.12.2002, pag. 29.

(11) Cfr. SEC 95, paragrafi 2.53 - 2.59.

(12) Cfr. SEC 95, paragrafi 2.60 - 2.67.

(13) Cfr. SEC 95, paragrafi 2.21 - 2.31.

(14) Cfr. SEC 95, paragrafo 2.71.

(15) Cfr. SEC 95, paragrafi 2.72 e 2.73.

(16) Cfr. SEC 95, paragrafo 2.74.

(17) Per distinguerle dalle emissioni "annunciate".

(18) Le obbligazioni globali sono classificate come titoli a lungo termine (diversi dalle azioni); cfr. sezione 7.1.2..

(19) Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.

(20) Blocco C per le BCN e nessuna segnalazione da parte della BRI, poiché questa segnala solo le emissioni in euro/denominazioni nazionali.

(21) Prima del 1o gennaio 1999.

(22) SEC 95, categoria F.33.

(23) SEC 95, categoria F.511.

(24) Laddove disponibili, i dati relativi ad azioni e altre partecipazioni non quotate possono essere segnalati facoltativamente come voci "per memoria".

(25) Cfr. SEC 95, paragrafi 5.50 - 5.55; corrisponde alla categoria F.33 del SEC 95.

(26) Nel presente allegato denominati anche "titoli di debito".

(27) Cfr. anche la sezione 11.

(28) Cfr. appendice 1.

(29) Cfr. SEC 95, paragrafi 5.56 - 5.59; corrispondenti alla categoria F.331 del SEC 95.

(30) Questi sono esempi di titoli normalmente emessi con scadenza a breve termine. L'elenco non è esaustivo. Tali strumenti, che normalmente sono a breve termine, sono talvolta emessi con scadenza originaria a lungo termine e quindi, ai fini della presente statistica, sono classificati come titoli a lungo termine diversi dalle azioni. La scadenza delle emissioni è definita nella sezione 8.

(31) Cfr. SEC 95, paragrafi 5.60 - 5.64; corrispondenti alla categoria F.332 del SEC 95.

(32) Questi sono esempi di titoli normalmente emessi con scadenza a lungo termine. L'elenco non è esaustivo. Tali strumenti, che normalmente sono a lungo termine, sono talvolta emessi con scadenza originaria a breve termine e quindi, ai fini della presente statistica, sono classificati come titoli a breve termine diversi dalle azioni. La scadenza delle emissioni è definita nella sezione 8.

(33) Tali opzioni sono considerate strumenti finanziari derivati.

(34) Nell'ottica di lungo termine è auspicabile prevedere una categoria distinta per le emissioni a tasso misto.

(35) Cfr. SEC 95, paragrafi 5.86 - 5.93; corrispondenti alla categoria F.511 del SEC 95.

(36) Cfr. anche le sezioni 9 e 10.1.

(37) Cfr. anche sezione 11.

(38) Benché fortemente auspicabile che il lavoro riguardante i conti finanziari dell'Unione monetaria (CFUM) e la bilancia dei pagamenti (BdP) sia applicato anche alle statistiche in materia di emissioni di titoli, tali informazioni, così come definite nel SEC 95, non sono richieste in questa sede in quanto non si possono ricavare dai dati esistenti.

(39) Non definita come operazione finanziaria; cfr. SEC 95, paragrafi 5.93 e 6.56, e sezione 7.2 del presente allegato.

(40) Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore; non rientrante nelle presenti statistiche.

(41) Si considerano avvenute due operazioni finanziarie; cfr. SEC 95, paragrafi 5.62 e 6.54, e sezione 7.1.2 del presente allegato.

(42) Operazione sul mercato secondario comportante un cambiamento di detentore; non rientrante nelle presenti statistiche.

(43) Dopo il 1o gennaio 1999, non è necessario alcun calcolo del tasso di cambio per i titoli emessi in euro dai residenti nazionali (parte del blocco A), mentre i titoli emessi dai residenti nazionali in euro o nelle sue denominazioni nazionali (restante parte del blocco A) sono convertiti in euro applicando i tassi di conversione irrevocabili del 31 dicembre 1998.

(44) Cfr. SEC 95, paragrafo 6.58.

(45) Intesi come titoli di debito e titoli di mercato monetario.

(46) Nel caso in cui i titoli di mercato monetario siano emessi con scadenza oltre un anno, questa corrispondenza deve essere modificata in conseguenza.

(47) La concatenazione di valori dimensionali concreti fornisce i nomi delle serie temporali (chiavi).

(48) Per le BCN, il paese di residenza del settore emittente è il paese di residenza della BCN.

(49) In coerenza con le statistiche di bilancio.

(50) La BRI può segnalare i dati in dollaro statunitense.

(51) Gli attributi sono concetti statistici che forniscono agli utenti informazioni aggiuntive codificate (ad esempio l'unità di misura) e non codificate (ad esempio il metodo di compilazione) in merito ai dati scambiati. Sono "obbligatori"(M) gli attributi i cui valori sono noti a tutte le parti. Sono "condizionali"(C) gli attributi ai quali viene assegnato un valore solo se sono noti presso l'istituzione segnalante (ad esempio ID delle serie nazionali) ovvero ogniqualvolta siano pertinenti (ad esempio le discontinuità). I valori relativi agli attributi sono scambiati solo quando sono fissati per la prima volta o quando vengono modificati. Solo lo stato dell'osservazione è presente in ogni scambio, con riferimento a ciascuna osservazione.

(52) A causa dell'estensione limitata del testo consentito per l'attributo "titolo", questo può essere sostituito dall'attributo "complemento del titolo".

(53) Cfr. anche appendice 1.

(54) Cfr. anche sezione 7 e appendice 1.

(55) Cfr. anche prospetto 1.

Appendice 1

NOTE ESPLICATIVE NAZIONALI

Note metodologiche dettagliate che assistano nell'interpretazione dei dati devono accompagnare le statistiche in materia di emissioni di titoli fornite nell'ottica di breve termine. Ogni BCN presenta una relazione in cui descrive i dati forniti in questo contesto. La relazione verte sugli argomenti sotto descritti e ricalca il più possibile il formato proposto. È ovviamente di particolare interesse ricevere informazioni supplementari sui casi in cui i dati segnalati non sono conformi al presente indirizzo o sono mancanti, e sui motivi di tale evenienza. La relazione è da trasmettere alla BCE come un documento Word via Cebamail, contemporaneamente ai dati statistici.

1. Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: sono forniti particolari circa le fonti utilizzate per la compilazione delle statistiche relative alle emissioni di titoli (fonti amministrative per le emissioni di amministrazioni pubbliche, segnalazioni dirette delle IFM e altre istituzioni, giornali, fornitori di dati quali la International Financial Review, ecc). Si indica se i dati sono raccolti e memorizzati per ogni singola emissione, e in tal caso che criteri sono utilizzati. In alternativa, si indica se i dati sono raccolti e memorizzati senza fare distinzione tra emissioni, sotto forma di ammontari emessi da singoli emittenti nel corso del periodo di segnalazione, come nel caso dei sistemi di raccolta diretta. Nell'eventualità della segnalazione diretta, sono fornite informazioni sui criteri adottati per individuare il soggetto segnalante e i dati da fornire.

2. Procedure di compilazione: è fornita una succinta descrizione del metodo utilizzato per la compilazione dei dati, ad esempio sotto forma di dati aggregati delle singole emissioni, o sulla presentazione delle serie temporali esistenti, pubblicate o no (da specificare).

3. Residenza dell'emittente (sezione 3): si specifica se è possibile applicare integralmente, nella classificazione delle emissioni, la definizione di residenza del SEC 95 (e del FMI) e, ove ciò non sia possibile o solo in parte possibile, si forniscono delucidazioni esaurienti sui criteri effettivamente utilizzati.

4. Disaggregazione settoriale degli emittenti (sezione 4): si indicano scostamenti dalla classificazione degli emittenti quale figurante nella disaggregazione settoriale definita nella sezione 4. Le note spiegano gli scostamenti individuati nonché eventuali casi dubbi.

5. Valuta di emissione (sezione 6): qualora non sia possibile individuare separatamente le valute di un'emissione, sono da spiegare gli scostamenti rispetto alle normative. Inoltre, le BCN che non sono in grado di fare distinzione tra emissioni in valuta locale, in euro/altre denominazioni nazionali dell'euro e in altre valute, indicano in che modo le singole emissioni sono state classificate, nonché l'ammontare totale delle emissioni che non sono state correttamente classificate, onde illustrare l'entità della distorsione.

6. Classificazione delle emissioni (sezione 7): le BCN forniscono informazioni complete sulla tipologia di titoli oggetto dei dati nazionali, comprese le relative condizioni nazionali di emissione. Se è noto che la copertura è parziale, esse spiegano le lacune esistenti. Una particolare attenzione è da prestare ai seguenti elementi:

- collocamenti privati: è da indicare se sono o meno inseriti nei dati segnalati.

- accettazioni bancarie: se sono negoziabili e inserite nei dati segnalati, occorre specificare le procedure nazionali per la registrazione di questi strumenti e la loro natura.

- azioni quotate: se i dati segnalati comprendono azioni o altri titoli di capitale non quotati, occorre specificarlo. Si fornisce una stima dell'ammontare di azioni e/o altre partecipazioni non quotati per illustrare l'entità della distorsione.

7. Analisi dei titoli a lungo termine sotto il profilo della tipologia degli strumenti (sezione 7.1.3): se la somma di obbligazioni a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile e obbligazioni prive di cedole non corrisponde al totale dei titoli a lungo termine diversi da azioni, occorre indicare la tipologia e l'ammontare dei titoli a lungo termine per i quali tale disaggregazione non è disponibile.

8. Scadenza delle emissioni (sezione 8): la relazione specifica in che modo è fatta la distinzione tra titoli a breve e titoli a lungo termine. Gli scostamenti rispetto alla norma sono da spiegare.

9. Rimborsi (sezione 9): le BCN specificano in che modo hanno raccolto le informazioni relative ai rimborsi. Si tratta di segnalazioni dirette o sono calcolate per differenza.

10. Valutazione del prezzo (sezione 10.1): le BCN indicano il metodo utilizzato per valutare 1) titoli di debito a breve termine; 2) titoli di debito a lungo termine; 3) obbligazioni sotto la pari; e 4) azioni quotate. Se il criterio di valutazione è diverso per le consistenze rispetto ai flussi, le BCN devono specificarne i motivi.

11. Frequenza, tempestività e fascia temporale di segnalazione (sezione 12): è indicato in che misura i dati compilati per questo esercizio possono essere forniti conformemente ai requisiti degli utenti (per i dati mensili, entro un termine di cinque settimane). E' indicata anche l'estensione delle serie temporali fornite, e segnalate eventuali discontinuità nelle stesse, ad esempio discontinuità nella copertura dei titoli.

12. Revisioni (sezione 12): se sono state effettuate revisioni, occorre fornire una spiegazione succinta dei motivi e dell'entità della revisione.

13. Stima della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, suddivise per strumento: le BCN forniscono stime nazionali della copertura delle emissioni effettuate da residenti nazionali, per ciascuna categoria, cioè titoli a breve termine, titoli a lungo termine, azioni quotate, in valuta locale, in altre denominazioni nazionali dell'euro compreso l'ECU, e in altre valute. Il dato stimato della "copertura in %" indica la quota di titoli coperti per ogni categoria di strumento, in percentuale del totale delle emissioni, e dovrebbe idealmente essere segnalato per ogni singola voce, secondo le istruzioni. Brevi descrizioni possono figurare nelle "osservazioni". Le BCN indicano inoltre eventuali variazioni di copertura a seguito dell'entrata in vigore dell'unione monetaria.

>SPAZIO PER TABELLA>

STS = titoli a breve termine diversi da azioni.

LTS = titoli a lungo termine diversi da azioni.

QUS = azioni quotate.

Appendice 2

MODULI DI SEGNALAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO XX

MODELLI DI SEGNALAZIONE PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI STATISTICI

TASSI DI INTERESSE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE

IDENTIFICATORE DELLA FAMIGLIA DI CODICI: ECB_MIR1

1. Obiettivo

Il 20 dicembre 2001, il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha approvato il regolamento BCE/2001/18 sulle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie nonché ai prestiti erogati in loro favore(1). Il regolamento è entrato in vigore il 31 gennaio 2002.

I tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (in seguito "TIFM") costituiscono l'ultimo anello nel meccanismo di trasmissione della politica monetaria derivante dalle variazioni nei tassi di interesse ufficiali e pertanto costituiscono una condizione necessaria per un'analisi affidabile dell'evoluzione monetaria negli Stati membri partecipanti. Contemporaneamente, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) necessita di informazioni sugli andamenti dei tassi di interesse per contribuire alla agevole gestione delle politiche perseguite dalle autorità competenti in relazione alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

Sulla base di queste premesse, il presente allegato fornisce alle banche centrali nazionali (BCN) le istruzioni di segnalazione per la trasmissione alla BCE di statistiche sui tassi di interesse TIFM.

2. Compilazione delle statistiche sui tassi di interesse TIFM

Al fine della regolare produzione delle statistiche sui tassi di interesse TIFM, le BCN segnalano le statistiche nazionali aggregate mensili sulle consistenze e sulle nuove operazioni come specificato nelle appendici 1 e 2 dell'allegato II del regolamento BCE/2001/18(2).

3. Requisiti di trasmissione

Le BCN trasmettono i dati alla BCE per mezzo della rete di telecomunicazioni "ESCB-Net" utilizzando il formato del messaggio "GESMES/CB". Come soluzione di ripiego, possono tuttavia essere utilizzate altre modalità di trasmissione precedentemente concordate.

4. Trasmissione elettronica di statistiche TIFM - identificatore della famiglia di codici: ECB_MIR1

Le statistiche TIFM sono statistiche su quei tassi di interesse applicati dagli enti creditizi residenti e dalle altre istituzioni ai depositi in euro detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti nonché ai prestiti erogati in loro favore. La famiglia di codici ECB_MIR1 è stata concepita in modo molto simile alla lista di codici e ai codici di valore già definiti nelle definizioni strutturali della BCE. In alcuni casi tuttavia, è stato necessario introdurre codici aggiuntivi alla lista di codici esistenti e aggiungere nuove liste di codici per le dimensioni "categoria di importo" e "tipologia dei dati TIFM".

4.1. Dimensioni

La tabella qui di seguito descrive le dimensioni definite nella famiglia di codici ECB_MIR1. Per le statistiche TIFM, sono state specificate 10 dimensioni essenziali per identificare le serie temporali.

TABELLA 1

Dimensioni definite nella famiglia di codici ECB_MIR1

>SPAZIO PER TABELLA>

Ciascuna delle 10 dimensioni statistiche ricava i propri valori da una lista di codici corrispondente. Secondo la tavola di cui sopra, per esempio, la dimensione REF_AREA (area di riferimento) prende i propri valori dalla lista di codici CL_AREA_EE. Qui di seguito è fornita una descrizione delle dimensioni della famiglia di codici ECB_MIR1, seguendo la stessa sequenza di quella in cui appaiono nella chiave della serie.

Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie temporali segnalate. Il valore utilizzato nella famiglia di codici ECB_MIR1 è "M" per i dati mensili ed è preso dalla lista di codici CL_FREQ.

Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza dell'ente segnalante. La lista dei codici collegata CL_AREA_EE contiene lo standard ISO paese lista. Il sotto-insieme di valori utilizzato nella famiglia di codici ECB_MIR1 corrisponde ai 15 Stati membri dell'Unione europea (UE).

Dimensione n. 3: Disaggregazione settoriale di riferimento di bilancio (BS_REP_SECTOR; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione rappresenta la disaggregazione del settore (IFM) segnalante ed è collegata alla lista di codici CL_BS_REP_SECTOR. Le statistiche TIFM si riferiscono a quei tassi di interesse applicati dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti che ricevono depositi e concedono prestiti alle famiglie e alle società non finanziarie. Il nuovo valore "B" si riferisce quindi a tutte le IFM eccetto i fondi comuni monetari e le BCN.

Dimensione n. 4: Voce bilancio (BS_ITEM; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta una lista di voci nel bilancio come definito nel regolamento BCE/2001/13 del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie(3) modificato dal regolamento BCE/2002/8(4) ed è collegata alla lista di codici CL_BS_ITEM. Da questa lista di codici solo una sottocategoria di valori è utilizzata nella famiglia di codici ECB_MIR1, poiché le statistiche sui tassi di interesse TIFM riguardano solo le statistiche relative ai tassi di interesse applicati dagli enti creditizi e dalle altre istituzioni residenti ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie residenti negli Stati membri partecipanti nonché ai prestiti erogati in loro favore, entrambi denominati in euro.

Sebbene le categorie di strumenti per le statistiche TIFM seguano in gran parte la disaggregazione per categoria del bilancio delle IFM, alcune voci richiedono ulteriori dettagli, come l'individuazione dei conti correnti attivi con le categorie di prestiti. Per questa ragione, sono stati introdotti codici che si riferiscono a prestiti con l'esclusione dei conti correnti attivi.

Dimensione n. 5: Scadenza originaria/periodo di preavviso/periodo iniziale di determinazione (MATURITY_ORIG; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione identifica la disaggregazione per scadenza originaria o per periodo di preavviso dei depositi o dei prestiti. In aggiunta, per le statistiche TIFM sui nuovi prestiti questa dimensione si riferisce al periodo iniziale di determinazione. La lista dei codici associata CL_MATURITY_ORIG è stata estesa ad altri periodi di riferimento 1) oltre cinque e fino a 10 anni; e 2) oltre 10 anni.

Dimensione n. 6: Tipologia dei dati TIFM (DATA_TYPE_MIR; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione distingue le statistiche TIFM sui tassi di interesse ("R" per il tasso annuale concordato o per il tasso effettivo definito in modo restrittivo e "C" per il tasso annuo effettivo globale) da quelle sui volumi delle nuove operazioni o delle consistenze ("B"). Per le statistiche TIFM, è stata creata la lista di codici CL_DATA_TYPE_MIR.

Dimensione n. 7: Categoria di importo (AMOUNT_CAT; lunghezza: un carattere)

Per i nuovi prestiti alle società non finanziarie questa dimensione descrive la categoria di importo ("0" per prestiti fino a 1 milione di euro incluso; "1" per prestiti oltre 1 milione di euro). In tutti gli altri casi, questa dimensione prende il valore "A" per l'importo totale. Per le statistiche TIFM, è stata creata la lista di codici associata CL_AMOUNT_CAT.

Dimensione n. 8: Bilancio per settore di controparte (BS_COUNT_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione rappresenta la disaggregazione per settore della controparte delle voci di bilancio ed è collegata alla lista di codici CL_BS_COUNT_SECTOR. Da questa lista di codici le statistiche TIFM estraggono solo una sottocategoria di valori, poiché si riferiscono solo ai tassi di interesse applicati alle famiglie e alle società non finanziarie.

Dimensione n. 9: Valuta dell'operazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

La dimensione descrive la valuta in cui sono espressi i depositi e i prestiti. Per gli Stati membri partecipanti le statistiche TIFM si riferiscono ai depositi e ai prestiti espressi in euro. Questa dimensione utilizza una sottocategoria di valori dalla lista di codici CL_CURRENCY.

Dimensione n. 10: Copertura delle operazioni (IR_BUS_COV; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione descrive se le statistiche TIFM si riferiscono alle consistenze ("O") o alle nuove operazioni ("N"), ed è collegata alla lista di codici CL_IR_BUS_COV.

4.2. Attributi

In aggiunta alle 10 dimensioni che definiscono la chiave della serie, una categoria di attributi fornisce informazioni aggiuntive qualitative allegate ai vari livelli delle serie temporali.

TABELLA 2

Attributi codificati e non codificati definiti per la famiglia di codici delle statistiche TIFM (ECB_MIR1)

>SPAZIO PER TABELLA>

In aggiunta, ciascuno di questi attributi è caratterizzato da alcune proprietà tecniche ordinate nella tabella qui di seguito.

TABELLA 3

BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di segnalazione verso la BCE

Proprietà comuni agli attributi per la famiglia di codici ECB_MIR1:

>SPAZIO PER TABELLA>

Nella seguente descrizione di ciascun attributo, è inclusa l'indicazione della lista di codici (indicata in lettere maiuscole come CL_IT*), se applicabile.

4.2.1. Attributi a livello di parentela

Obbligatori:

- TITLE_COMPL (non codificato): questo attributo è valorizzato, registrato e disseminato dalla BCE (in inglese con una lunghezza massima di 1050 caratteri). Se una BCN dovesse proporre delle modifiche, può essere effettuata una revisione previa consultazione della BCE. Un'eventuale revisione sarà comunque realizzata da quest'ultima.

- UNIT (lista di codici: CL_UNIT): questo attributo fornisce l'unità di misura dei dati segnalati. Per i tassi di interesse l'unità è espressa in percentuale per anno (UNIT = "PCPA"). I dati sul volume delle operazioni sono segnalati in euro dagli Stati membri partecipanti (UNIT = "EUR"). Questi attributi saranno stabiliti dalla BCE.

- UNIT_MULT (lista di codici: CL_UNIT_MULT): per i tassi di interesse, poiché tali dati saranno forniti in percentuale (risultato della moltiplicazione per 100), l'attributo moltiplicatore di unità sarà valorizzato a zero (UNIT_MULT = 0). Per i dati sul volume delle operazioni, questo attributo fornisce informazioni a riguardo se la serie è espressa in milioni (UNIT_MULT = "6"), miliardi (UNIT_MULT = "9"), ecc. Le BCN segnalano i dati che si riferiscono alle nuove operazioni e alle consistenze in milioni e la BCE fissa il valore a 6 (UNIT_MULT = "6").

- DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): questo attributo indica il numero di decimali da adottare per i valori delle osservazioni. Le BCN segnalano alle IFM i tassi di interesse con quattro decimali (DECIMALS = "4"). I valori delle osservazioni sul volume delle operazioni sarà trasmesso senza decimali (DECIMALS = "0"). La BCE fissa il valore appropriato di questo attributo.

Condizionali:

- NAT_TITLE (non codificato): le BCN possono utilizzare questo attributo al fine di fornire una precisa descrizione nonché specificazioni supplementari o distinte nella lingua nazionale (testo fino a 350 caratteri). Sebbene l'uso di minuscole e maiuscole non causi problemi, l'uso di caratteri accentati e simboli alfanumerici deve essere sottoposto a test prima di un utilizzo sistematico.

- COVERAGE (non codificato): questo attributo è utilizzato per fornire spiegazioni dettagliate (testo fino a 350 caratteri)

- di copertura degli operatori segnalanti soggetti agli obblighi di segnalazione statistica (censimento/campione/combinazione di entrambi), nel caso di campionamento,

- criteri di stratificazione,

- procedura di selezione (medesima probabilità/probabilità proporzionale alla dimensione delle istituzioni/selezione delle istituzioni di maggiori dimensioni).

Le BCN forniscono queste caratteristiche delle serie temporali segnalate con le prime trasmissioni. Nelle trasmissioni successive questa informazione è aggiornata solo se occorre un cambiamento rilevante nei metodi applicati.

- COMPILATION (non codificato): questo attributo è utilizzato per fornire spiegazioni dettagliate ulteriori (testo fino a 1050 caratteri) circa i metodi di compilazione, ponderazione, procedure statistiche, ecc.

4.2.2. Attributi a livello di serie temporali

Obbligatori:

- COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo fornisce indicazioni circa il momento in cui le osservazioni sono raccolte (inizio periodo, per esempio, periodo centrale e fine periodo) oppure indica se i dati sono delle medie del mese in corso o di fine mese. Se le BCN non dispongono diversamente, la BCE fissa l'attributo "indicatore di raccolta" di default ad "E" (= fine periodo) per le statistiche TIFM sulle consistenze, e ad "A" (= media delle osservazioni di periodo) per le statistiche TIFM sulle nuove operazioni.

- AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni a cui è possibile fornire i dati. Per la divulgazione delle statistiche TIFM sia a livello nazionale che a livello dell'area dell'euro, questo attributo sarà stabilito secondo una struttura armonizzata. Quando si rende necessario un trattamento speciale per specifiche osservazioni, si può utilizzare l'attributo "riservatezza dell'osservazione" (vedi di seguito).

Condizionali:

- DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo rende possibile il riferimento ai codici utilizzati nei database nazionali al fine di identificare le serie corrispondenti (si possono specificare anche formule utilizzate nei codici nazionali di riferimento). Questo attributo (testo fino a 70 caratteri) può essere valorizzato e modificato da una BCN segnalante in qualsiasi momento.

- BREAKS (non codificato): questo attributo fornisce una descrizione (testo fino a 350 caratteri) delle discontinuità e dei maggiori cambiamenti nel tempo nella raccolta, nella copertura segnaletica e nella compilazione delle serie. Nel caso di discontinuità, è desiderabile indicare la misura in cui i dati storici e i nuovi sono da considerarsi comparabili.

4.2.3. Attributi a livello di osservazione

Obbligatori:

- OBS_STATUS(5) (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN assegnano un valore dello status dell'osservazione accanto a ciascuna osservazione trasmessa. L'attributo è obbligatorio e deve essere fornito insieme ad ogni trasmissione di dati per ciascuna osservazione individuale. Se le BCN modificano il valore di questo attributo, devono essere ritrasmessi sia i valori di osservazione (anche se immutati) che lo status della nuova osservazione.

- La lista seguente specifica i valori previsti (secondo una gerarchia concordata) per gli attributi ai fini delle statistiche TIFM:

A = valore normale,

B = valore di discontinuità,

M = dati non esistenti (per i dati non previsti, quando per esempio, non è prevista una categoria di strumento a livello nazionale)(6),

P = valore provvisorio(7).

Condizionali:

- OBS_CONF(8) (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera distinguere tra lo status confidenziale di una o più specifiche osservazioni, si può utilizzare l'attributo "riservatezza dell'operazione". Il mittente può modificare questo attributo (se valorizzato) nella trasmissione dei dati. Quando l'attributo non è valorizzato, si assume l'assenza di restrizioni confidenziali (OBS_CONF = "F" (libero)).

- OBS_PRE-BREAK(9) (non codificato): tale attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l'osservazione ed è fornito in presenza di una discontinuità nelle serie (e lo status dell'osservazione è valorizzato a "B").

- OBS_COM (non codificato): questo attributo può essere utilizzato per fornire commenti scritti (testo fino a 350 caratteri) su singole osservazioni (cioé per descrivere le stime o le ipotesi fatte per una specifica osservazione a causa di una mancanza di dati, per spiegare i motivi di eventuali dati insoliti osservati, o per fornire i particolari di una variazione delle serie temporali segnalate).

In virtù del regolamento BCE/2001/18, la prima trasmissione regolare ha inizio con le informazioni statistiche mensili riferite a gennaio 2003 e deve aver luogo il 27 febbraio 2003.

Con questo regolamento sono state previste due disposizioni transitorie fino al mese di riferimento di dicembre 2003 incluso. La prima si riferisce alle informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle nuove operazioni e consistenze, che possono essere segnalate alla BCE entro due ulteriori giorni lavorativi successivi al diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento. In secondo luogo, le informazioni nazionali statistiche aggregate mensili sulle consistenze possono, alternativamente, essere segnalate alla BCE trimestralmente, entro due giorni lavorativi successivi al diciannovesimo giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre.

Le BCN informano la BCE se desiderano applicare queste disposizioni transitorie.

5. Politica di revisione

Le BCN potrebbero dover revisionare il valore mensile di riferimento precedente (revisioni ordinarie). Potrebbero anche essere necessarie revisioni derivanti per esempio da errori, riclassificazioni, migliorie nelle procedure di segnalazione, ecc. applicate ai dati anteriori al mese di riferimento precedente (revisioni eccezionali)(10).

Si applicano i seguenti principi generali:

- Il regolamento BCE/2001/18 richiede dati accurati da segnalare nelle scadenze previste. Di conseguenza, le BCN non devono revisionare sistematicamente i dati per i periodi di riferimento mensili antecedenti quello scorso (revisioni eccezionali). Se ciò dovesse avvenire, la BCE richiede una nota esplicativa.

- In ogni caso, le revisioni significative devono essere corredate di una nota esplicativa.

- Nella trasmissione dei dati revisionati, le BCN prendono in considerazione le scadenze previste della regolare segnalazione delle statistiche TIFM. Le revisioni eccezionali devono essere segnalate fuori dai periodi di produzione mensili.

6. Lista delle serie e lista di codici

La BCE gestisce e distribuisce alle BCN le liste/tabelle con le serie temporali TIFM trasmesse ai sensi di questo allegato così come le liste di codici riguardanti la famiglia di codici ECB_MIR1. A tempo debito, la BCE gestirà e distribuirà alle BCN le liste/tabelle che descrivono le serie statistiche da ritrasmettere alle BCN.

(1) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(2) In conformità del regolamento BCE/2001/18, per l'assistenza alle BCN nella raccolta e compilazione di informazioni statistiche da trasmettere alla BCE, sono attualmente in preparazione le note guida. Esse assicurano una chiara e conforme comprensione dei requisiti statistici contenuti nel regolamento.

(3) GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.

(4) GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29.

(5) I quattro elementi "valore dell'osservazione" e OBS_STATUS, OBS_CONF e OBS_PRE_BREAK sono considerati come un'unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute a inviare tutte le informazioni complementari per una osservazione. (Quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default).

(6) Quando a causa di consuetudini locali di mercato o del sistema normativo, non è prevista una serie temporale (o parte di essa) (il fenomeno sottostante non esiste), è riportato il valore di dato mancante ("-") con stato di osservazione "M". Un'osservazione mancante non dovrebbe mai essere segnalata come "zero", poiché zero è un normale valore numerico che indica un preciso tasso di interesse o il volume di un'operazione dall'ammontare nullo.

(7) Queste osservazioni assumono valori definiti (stato di osservazione "A") in un secondo momento. I nuovi valori sostituiscono le precedenti osservazioni provvisorie.

(8) Vedere nota pagina 6.

(9) Vedere nota pagina 6.

(10) Definite come revisioni su valori che si riferiscono a un periodo anteriore al mese che precede il mese corrente di riferimento.

ALLEGATO XXI

TASSI DI INTERESSE BANCARI PRATICATI AL PUBBLICO NELL'UNIONE MONETARIA

Tassi sui depositi

Scheda 1: Depositi a vista

Scheda 2/3: Depositi con durata prestabilita fino a 2 anni

Scheda 2: Depositi con durata prestabilita fino a 1 anno

Scheda 3: Depositi con durata prestabilita oltre un anno e fino a 2

Scheda 4: Depositi con durata prestabilita oltre 2 a 1 anno

Scheda 5: Depositi rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi

Scheda 6: Depositi rimborsabili con preavviso oltre 3 mesi

Tassi sui prestiti

Scheda 13: Crediti alle imprese fino a 1 anno

Scheda 14: Crediti alle imprese oltre 1 anno

Scheda 15/16: Credito al consumo alle famiglie

Scheda 15: Credito al consumo alle famiglie fino a 1 anno

Scheda 16: Credito al consumo alle famiglie oltre 1 anno

Scheda 17/18: Crediti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione

Scheda 17: Crediti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione a tasso fisso

Scheda 18: Crediti alle famiglie per l'acquisto di un'abitazione a tasso variabile

Le componenti nazionali sono definite nelle note esplicative.

Appendice: Norme di segnalazione per lo scambio elettronico di dati statistici

REQUISITI RICHIESTI DALLA BCE PER I TASSI DI INTERESSE PRATICATI AL PUBBLICO DELL'AREA DELL'EURO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Le tabelle 1 e 2 descrivono i requisiti in un'ottica di breve termine dei tassi d'interesse bancari dell'area dell'euro praticati al pubblico.

NOTE ESPLICATIVE DISAGGREGATE PER STRUMENTO E PAESE

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Appendice

CRITERI DI SEGNALAZIONE PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI STATISTICI

IDENTIFICATORE DELLA FAMIGLIA DI CODICI: ECB_RIR2

1. Famiglia di codici per i tassi di interesse e liste di codici corrispondenti

La famiglia di codici per i tassi di interesse si riferisce alle statistiche della Banca centrale europea (BCE) sui tassi di interesse al dettaglio sui depositi e sui prestiti del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM). Secondo l'ottica di breve termine concordata, è identificato un sottoinsieme selezionato di tassi compositi rappresentativi per i depositi e i prestiti a livello dell'area dell'euro sulla base delle informazioni statistiche disponibili presso le banche centrali nazionali (BCN) e segnalate alla BCE.

Per quanto riguarda i tassi sui depositi, è richiesta una semplice disaggregazione per strumento/scadenza su base mensile, riferita a 1) depositi a vista; 2) depositi con durata prestabilita; e 3) depositi rimborsabili con preavviso.

Per i tassi di interesse sui prestiti è richiesta una scomposizione mensile per "tipo" di credito (crediti alle imprese, credito al consumo alle famiglie e crediti per l'acquisto di un'abitazione) disaggregata per scadenza e in base al tasso fisso e variabile (per i crediti sull'acquisto di un'abitazione).

Le dimensioni e gli attributi utilizzati per la famiglia di codici relativi ai tassi d'interesse bancari al dettaglio sono descritti di seguito.

Per i dati sui tassi di interesse, sono state specificate dieci dimensioni essenziali ai fini dell'identificazione delle serie temporali da trasmettere:

>SPAZIO PER TABELLA>

Per ciascuna delle dieci dimensioni statistiche, i valori sono ricavati da una lista di codici corrispondente. Ad esempio, secondo la tabella che precede, i valori per la dimensione BS_ITEM (voci di bilancio (VdB)) sono ricavati dalla lista di codici CL_BS_ITEM. I nomi delle serie temporali (chiavi) risultano dalla concatenazione dei valori appropriati per le varie dimensioni.

Segue una descrizione delle dimensioni relative alla famiglia di codici per i tassi di interesse, nell'ordine in cui si presentano nella chiave.

1.1. Dimensione n. 1: Frequenza (FREQ; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la frequenza delle serie segnalate. La lista di codici utilizzata è CL_FREQ. In un'ottica di breve termine, la serie di tassi di interesse al dettaglio che le BCN devono trasmettere alla BCE(1) comprende solo i tassi di interesse mensili (frequenza = M).

1.2. Dimensione n. 2: Area di riferimento (REF_AREA; lunghezza: due caratteri)

Questa dimensione si riferisce al paese di residenza delle istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione (IFM). La lista di codici collegata a questo concetto è CL_AREA_EE. Nella famiglia di codici relativi ai tassi di interesse si utilizza solo un sottoinsieme di valori per definire l'area di riferimento, poiché i paesi soggetti all'obbligo di segnalazione sono al massimo i 15 Stati membri dell'Unione europea.

1.3. Dimensione n. 3: Disaggregazione per settore di riferimento nel bilancio (BS_REP_SECTOR; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione si riferisce alla disaggregazione per settore delle istituzioni soggette all'obbligo di segnalazione (IFM) ed è collegata alla lista di codici CL_BS_REP_SECTOR. Nella famiglia di codici relativa ai tassi di interesse si utilizza solo il codice "A" per "altre IFM".

1.4. Dimensione n. 4: Voci di bilancio (BS_ITEM; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione rappresenta l'elenco delle voci di bilancio definite nel regolamento BCE/2001/13 ed è collegata alla lista di codici CL_BS_ITEM.

La famiglia di codici per i tassi di interesse utilizza solo un sottoinsieme di valori dalla lista di codici, poiché in un'ottica di breve termine sono richiesti solo i tassi di interesse applicati a depositi in euro (depositi a vista, depositi con durata prestabilita e depositi rimborsabili con preavviso) e i tassi di interesse applicati ai prestiti (in tutte le valute).

1.5. Dimensione n. 5: Scadenza originaria (MATURITY_ORIG; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione identifica la disaggregazione delle VdB in base alla scadenza (originaria) ed è collegata alla lista di codici CL_MATURITY_ORIG. La dimensione e i relativi valori sono definiti secondo i requisiti specificati per le statistiche sui tassi di interesse(2).

1.6. Dimensione n. 6: Settore di controparte nel bilancio (BS_COUNT_SECTOR; lunghezza: quattro caratteri)

Questa dimensione indica la disaggregazione per settore delle contropartite delle VdB ed è collegata alla lista di codici CL_BS_COUNT_SECTOR. La famiglia di codici relativa ai tassi di interesse fa riferimento solo a un sottoinsieme di valori dalla lista di codici utilizzata per le VdB. Sul lato del passivo non è richiesta la disaggregazione settoriale. Sul lato dell'attivo è richiesta una disaggregazione settoriale tra famiglie (identificando separatamente il credito al consumo e i crediti per l'acquisto di un'abitazione) e imprese.

1.7. Dimensione n. 7: Valuta della transazione (CURRENCY_TRANS; lunghezza: tre caratteri)

Questa dimensione descrive la valuta nella quale sono denominate le VdB ed è collegata alla lista di codici CL_CURRENCY. Per i tassi di interesse si utilizza solo un sottoinsieme di valori. I tassi di interesse sui depositi (euro) saranno segnalati con la dimensione EUR, mentre i tassi di interesse sui prestiti (tutte le valute) saranno segnalati con il codice Z01.

1.8. Dimensione n. 8: Copertura delle operazioni (IR_BUS_COV; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione indica la copertura cui si riferiscono le serie segnalate ed è collegata alla lista di codici CL_IR_BUS_COV. Sono stati individuati due valori: tassi di interesse relativi alle consistenze dello strumento sul mercato (O) e tassi di interesse su nuove operazioni (N).

1.9. Dimensione n. 9: Tipo di tasso di interesse (fisso/variabile) (IR_FV_TYPE; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione identifica la natura del tasso (fisso, variabile ecc.), con valori ricavati dalla lista di codici CL_IR_FV_TYPE. Sono stati identificati quattro valori: fisso (F), variabile (V), misto fisso/variabile (P), non specificato (Z). Questa dimensione è richiesta solo per i tassi di interesse sui prestiti. Attualmente sono utilizzati solo i valori F, V e Z, poiché l'ottica di breve termine non prevede il tasso misto (fisso/variabile).

Se nella voce di bilancio non vengono fatte distinzioni per il tipo di tasso applicato (ossia "crediti a imprese fino a 1 anno"), va segnalato il valore Z. Nel caso dei depositi si utilizza il valore Z.

1.10. Dimensione n. 10: Suffisso del tasso di interesse (RIR_SUFFIX; lunghezza: un carattere)

Questa dimensione identifica il tipo di dato (ad esempio tasso di interesse, coefficiente di variazione ecc.). La famiglia di codici relativa ai tassi di interesse praticati al pubblico (RIR) offre l'opportunità di inserire nei database sui tassi di interesse bancari praticati al pubblico alcune informazioni aggiuntive direttamente collegate alle serie temporali, ma non espresse in termini di tassi di interesse. I valori sono ricavati dalla lista di codici CL_RIR_SUFFIX. Finora sono stati individuati cinque valori: tassi di interesse(3) (R), scarti d'interesse (spread) (S), margini (M), coefficienti di variazione (V) e tassi di interesse guida nazionali(4) (K). È opportuno notare che le BCN segnalano alla BCE esclusivamente i tassi di interesse e i tassi guida nazionali, mentre scarti, margini e coefficienti di variazione vengono calcolati e divulgati dalla stessa BCE.

2. Attributi

Gli attributi forniscono informazioni qualitative in merito alle serie temporali e ai dati scambiati. La tabella che segue presenta la serie di attributi che si applicano alla famiglia di codici relativa ai tassi di interesse al dettaglio. Nella prima colonna è indicato il livello di assegnazione di ciascun attributo; nella seconda e nella terza colonna sono indicati rispettivamente il concetto mnemonico e la denominazione; la quarta e quinta colonna riportano la lista di codici relativa a ciascun concetto (rispettivamente concetto mnemonico e denominazione).

Famiglia di codici per i tassi di interesse al dettaglio (ECB_RIR2): attributi codificati e non codificati

>SPAZIO PER TABELLA>

Inoltre, ciascun attributo è caratterizzato da alcune proprietà tecniche, elencate nella tabella che segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

M: obbligatorio; C: condizionale.

Seguono una descrizione di ciascun attributo, la lista di codici di riferimento (in lettere maiuscole, come CL_IT*), se del caso, e la lunghezza massima del valore per ciascun attributo.

2.1. Attributi a livello di parentela

Obbligatori

- TITLE_COMPL (non codificato): tale attributo sarà definito, memorizzato e diffuso dalla BCE (in lingua inglese, per una lunghezza massima di 1050 caratteri). Se una BCN desidera apportare una modifica, è possibile procedere a una revisione previa consultazione con la BCE. La revisione sarà effettuata dalla BCE.

- UNIT (lista di codici: CL_UNIT): indica l'unità di misura utilizzata per i dati segnalati. Per i tassi di interesse l'unità è la percentuale annua (PC). Questo attributo è definito dalla BCE.

- UNIT_MULT (lista di codici: CL_UNIT_MULT): poiché i dati sono forniti in percentuali (ottenute moltiplicando per 100) il moltiplicatore di unità è pari a 0. L'attributo è stabilito dalla BCE.

- DECIMALS (lista di codici: CL_DECIMALS): indica il numero di cifre decimali consentite per i valori delle osservazioni. Tutte le BCN segnalano i dati con due cifre decimali. La BCE fissa a 2 il valore dell'attributo per tutte le serie.

Condizionali

- COMPILATION (non codificato): spiegazione dettagliata dei metodi di compilazione utilizzati (testo della lunghezza massima di 1050 caratteri). Si è riscontrato un grado significativo di eterogeneità nei metodi di compilazione adottati dalle BCN (valore singolo, media ponderata per consistenze, per operazione, per dimensione delle banche o media semplice). Le differenze nei metodi di compilazione sono accettabili se hanno rilevanza a livello nazionale e sono rese note agli utenti, al fine di evitare malintesi.

- Le BCN segnalano inoltre la natura del tasso di interesse e la relativa qualità standard ogniqualvolta assumano rilevanza:

Natura del tasso di interesse = effettivo o nominale

- La natura del tasso di interesse si riferisce alle caratteristiche del tasso, che può essere nominale (N) o effettivo (E).

Qualità standard del tasso di interesse = esatto, approssimazione, nessuna approssimazione.

- La qualità standard del tasso di interesse si riferisce alla qualità dei dati forniti. Alle BCN viene richiesto di segnalare tassi di interessi che siano "rappresentativi" delle categorie di bilancio delle IFM e il più possibile corrispondenti alle definizioni concordate secondo un "approccio stratificato". Quando la serie corrisponde alla definizione, la BCN fornisce un "tasso esatto". Quando un dato strumento esiste nello Stato membro ma non è soggetto a interesse, il "tasso esatto" è pari a zero. Quando non sono disponibili serie corrispondenti bisogna selezionare il "tasso approssimativo". Se lo strumento in questione non esiste nello Stato membro, bisogna indicare nessuna "approssimazione".

Le BCN forniscono fin dall'inizio alla BCE le caratteristiche delle serie temporali segnalate in termini di natura e qualità standard dei tassi di interesse. Nelle trasmissioni successive, l'informazione è aggiornata solo quando si verificano cambiamenti rilevanti nelle caratteristiche indicate (o nella metodologia generale seguita).

COVERAGE (copertura istituzionale; non codificata); la copertura istituzionale si riferisce alla modalità di raccolta delle informazioni sui tassi adottata dalle BCN (testo della lunghezza massima di 350 caratteri). La rilevazione potrebbe riguardare il settore "altre IFM" nel suo complesso, un campione di IFM o poche rappresentanti selezionate delle IFM. L'attributo è definito dalla BCN e può essere modificato in qualsiasi momento.

- TITLE (non codificato): tale attributo consente solo un massimo di 70 caratteri. A causa dello spazio limitato, si utilizza invece l'attributo complemento del titolo come attributo obbligatorio. L'attributo titolo può essere utilizzato per la costruzione di titoli brevi e deve essere stabilito e divulgato dalla BCE.

- NAT_TITLE (non codificato): l'attributo titolo nazionale può essere utilizzato dalle BCN per fornire una descrizione precisa e altre informazioni aggiuntive o distintive nella lingua nazionale (fino a 350 caratteri). Le BCN possono definirlo o modificarlo in qualsiasi momento. Benché l'utilizzo di lettere maiuscole e minuscole non dia problemi, lo scambio di caratteri accentati e di simboli alfanumerici deve essere sottoposto a test prima di un utilizzo sistematico.

2.2. Attributi a livello di serie temporali

Obbligatori

- AVAILABILITY (lista di codici: CL_AVAILABILITY): questo attributo indica le istituzioni alle quali possono essere resi disponibili i dati. I suoi valori sono ricavati dalla lista di codici CL_AVAILABILITY ed è stabilito dalla BCE. Quando osservazioni specifiche richiedono un trattamento particolare, è possibile utilizzare l'attributo "riservatezza dell'osservazione" (cfr. sotto).

- COLLECTION (lista di codici: CL_COLLECTION): questo attributo indica le modalità di raccolta delle osservazioni (ad esempio inizio, metà o fine periodo) ovvero se i dati sono cifre medie, massime o minime in un dato periodo, ecc. I valori sono ricavati dalla lista di codici CL_COLLECTION. La BCE definisce la serie RIR come "medie" (COLLECTION = "A") salvo indicazione contraria delle BCN(5). Le BCN non possono modificare l'attributo.

Condizionali

- DOM_SER_IDS (non codificato): questo attributo consente il riferimento ai codici utilizzati nei database nazionali per identificare le serie corrispondenti (è possibile specificare anche formule che utilizzano codici di riferimento nazionali). Può essere definito e modificato in qualsiasi momento da una BCN segnalante (fino a 70 caratteri).

- BREAKS (non codificato): questo attributo descrive discontinuità e cambiamenti rilevanti che si verificano nel corso del tempo nell'attività di raccolta, nella copertura delle segnalazioni e nella compilazione delle serie. Nel caso delle discontinuità, è opportuno dichiarare il grado di confrontabilità dei dati vecchi e nuovi (fino a 350 caratteri)(6). L'attributo può essere definito e modificato dalle BCN in qualsiasi momento.

2.3. Attributi a livello di osservazione

Obbligatori

- OBS_STATUS(7) (lista di codici: CL_OBS_STATUS): le BCN trasmettono un valore relativo allo status dell'osservazione per ciascuna osservazione scambiata. Tale attributo è obbligatorio e va fornito in ogni trasmissione di dati per ogni singola osservazione. Quando intendono procedere alla revisione del valore dell'attributo, le BCN segnalano sia il valore dell'osservazione (anche se invariato) sia il nuovo contrassegno indicativo dello status dell'osservazione.

L'elenco che segue specifica i possibili valori da assegnare a questo attributo nella trasmissione dei dati da parte delle BCN (secondo la gerarchia concordata):

"A" = valore normale,

"B" = valore di discontinuità,

"M" = dati inesistenti (per dati non applicabili),

"L" = dati esistenti ma non raccolti,

"H" = valore mancante, a causa di festività o fine settimana,

"E" = valore stimato,

"P" = valore provvisorio (questo attributo potrebbe essere utilizzato in particolare per la trasmissione dell'aggiornamento più recente, quando è provvisorio).

Se le BCN non sono in grado di individuare l'esatto motivo della mancanza di un valore, o di utilizzare l'intera gamma di valori presenti nella lista CL_OBS_ STATUS (ossia non sono in grado di scegliere tra "H", "L" o "M" come valore da assegnare all'attributo in questione) utilizzano il valore "M".

Se un'osservazione si può qualificare con due caratteristiche, è segnalata la più importante. Se un'osservazione è una discontinuità, ma anche il risultato di una stima, è considerata prioritaria la caratteristica "discontinuità" e si utilizza il contrassegno "B".

Condizionali

- OBS_COM: questo attributo può essere utilizzato per fornire commenti scritti sulle osservazioni (ad esempio per motivare una possibile osservazione anomala, o fornire dettagli in merito a cambiamenti nelle serie temporali segnalate). L'attributo può essere definito o modificato in qualsiasi momento da una BCN segnalante (fino a 350 caratteri).

Il commento sull'osservazione è previsto ogniqualvolta si presenti un codice "B" per lo status dell'osservazione, che indica una discontinuità nelle serie temporali. In questo caso, l'informazione fornita dall'attributo in questione diventa essenziale per identificare il cambiamento nelle serie temporali e per memorizzare le necessarie informazioni sui cambiamenti verificatisi nel corso del tempo nelle serie segnalate.

- OBS_CONF(8) (lista di codici: CL_OBS_CONF): se una BCN desidera operare una distinzione tra una o più osservazioni specifiche in termini di riservatezza può utilizzare l'attributo OBS_CONF. Il valore di questo attributo (se presente) può essere modificato dal mittente nella trasmissione dei dati.

- OBS_PRE_BREAK(9) (non codificato): questo attributo contiene il valore pre-discontinuità, che è un campo numerico come l'osservazione. E' fornito quando si verifica una discontinuità nelle serie (ossia quando allo status dell'osservazione è assegnato il valore "B"). L'attributo è definito dalla BCN, che lo può rivedere in qualsiasi momento.

3. Scambio di informazioni

3.1. Dati da segnalare

- È opportuno specificare che le segnalazioni statistiche sono sempre da fornire se una serie temporale è applicabile. Se il fenomeno soggiacente non esiste, è possibile la temporanea interruzione delle segnalazioni delle serie temporali. Questi obblighi potrebbero cambiare in futuro.

- Gli obblighi di segnalazione statistica si applicano esclusivamente alle serie temporali che non sono già disponibili nei database della Banca dei regolamenti internazionali (BRI), che altrimenti le fornisce direttamente alla BCE.

3.1.1. Obblighi specifici di segnalazione

Il presente indirizzo delinea un quadro di riferimento organico per la segnalazione che può già essere attuato a livello nazionale, in modo da disporre della capacità tecnica necessaria per avviare le trasmissioni periodiche mensili (e trimestrali, se del caso) alla BCE.

È importante specificare quanto segue:

- sul lato del passivo, gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai tassi di interesse sulle consistenze, mentre sul lato dell'attivo si riferiscono esclusivamente a nuove operazioni. In mancanza delle serie temporali pertinenti per la copertura delle operazioni richiesta è possibile utilizzare la seconda definizione quale approssimazione della precedente.

Le tabelle 1 e 2 del presente allegato indicano i tassi di interesse bancari al dettaglio per l'area dell'euro approvati successivamente alla definizione dell'ottica di breve termine. Gli obblighi specifici a livello nazionale sono presentati nella prima parte di questo allegato. In generale, sono contemplate le seguenti serie temporali:

- tassi di interesse su depositi a vista;

- tassi di interesse su depositi con durata prestabilita fino a un anno;

- tassi di interesse su depositi con durata prestabilita oltre 1 e fino a 2 anni;

- tassi di interesse su depositi con durata prestabilita oltre 2 anni;

- tassi di interesse su depositi rimborsabili con preavviso fino a 3 mesi;

- tassi di interesse su depositi rimborsabili con preavviso oltre 3 mesi;

- tassi di interesse su crediti alle imprese fino a un anno;

- tassi di interesse su crediti alle imprese oltre un anno;

- (o tassi di interesse su crediti alle imprese non disaggregati per scadenza)

- tassi di interesse su crediti al consumo alle famiglie fino a un anno;

- tassi di interesse su crediti al consumo alle famiglie oltre un anno;

- (o tassi di interesse su crediti al consumo alle famiglie non disaggregati per scadenza)

- tassi di interesse fissi su crediti per l'acquisto di un'abitazione alle famiglie;

- tassi di interesse variabili su crediti per l'acquisto di un'abitazione alle famiglie;

- (o tassi di interesse sui crediti per l'acquisto di un'abitazione alle famiglie senza specificare il tipo di tasso).

3.2. Inizio delle segnalazioni e copertura di dati precedenti

Gli Stati membri partecipanti sono tenuti a trasmettere dati mensili arretrati a partire dal gennaio 1990 al più tardi per le statistiche mensili sui tassi di interesse al dettaglio dell'area dell'euro, con riferimento ai sottoinsiemi elencati sopra.

Per le restanti serie temporali, i requisiti specifici in merito all'inizio delle segnalazioni e alla copertura delle serie storiche saranno definiti in una fase successiva.

4. Liste di serie e liste di codici

La BCE gestisce e distribuisce alle BCN tabelle contenenti le liste delle serie temporali relative ai tassi di interesse e le liste di codici.

(1) Il regolamento (CE) n. 16/98 della BCE del 1o dicembre 1998 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7, modificato dal regolamento (CE) n. 8/2000 della BCE, GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34, ha previsto solo a cadenza trimestrale obblighi relativamente ai dati sulle consistenze dei crediti in essere disaggregati per settore e utilizzati ai fini della ponderazione dei dati mensili sui tassi di interesse praticati al pubblico sui prestiti. Il nuovo regolamento (CE) n. 13/2001 della BCE del 22 novembre 2001 relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie, GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 8/2002 della BCE, GU L 330 del 6.12.2002, pag. 29, che sostituisce il regolamento (CE) n. 16/1998 della BCE, fornisce tali dati mensili disaggregati per settore dal periodo di riferimento gennaio 2003.

(2) Per i depositi con durata prestabilita, la dimensione si riferisce alla disaggregazione in base alla scadenza originaria, mentre per i depositi rimborsabili con preavviso la dimensione si riferisce al periodo di preavviso.

(3) Il suffisso "R" descrive componenti nazionali o tassi praticati al pubblico di Stati membri non partecipanti, che possono essere confrontati con tassi dell'area dell'euro.

(4) Il suffisso "K" descrive tassi guida nazionali diversi da componenti nazionali o equivalenti comparabili nell'area dell'euro.

(5) Le BCN segnalano per iscritto eventuali differenze nell'attributo COLLECTION ai propri contatti presso la BCE.

(6) Per rendere più complete le informazioni scambiate sulle discontinuità, è previsto anche lo scambio di valori pre-discontinuità mediante un ulteriore attributo relativo alle osservazioni.

(7) I quattro elementi valore dell'osservazione e OBS_STATUS, OBS_CONF_e OBS_PRE_BREAK, sono considerati come un'unica entità. Ciò significa che le BCN sono tenute a inviare tutte le informazioni complementari per una osservazione. (Quando gli attributi non sono segnalati, i loro valori precedenti sono sostituiti dai valori di default.)

(8) Vedi nota 7.

(9) Vedi nota 7.

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