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Documento 32011O0009

2011/509/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 giugno 2011 , recante modifiche all’indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l’euro e sull’operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2011/9)

GU L 217 del 23.8.2011, pagg. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 106 - 145

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/509/oj

23.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/1


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 giugno 2011

recante modifiche all’indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l’euro e sull’operatività del Sistema informativo in valuta 2

(BCE/2011/9)

(2011/509/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 128,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5 e l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (1) ha sostituito il quadro di riferimento per l’identificazione delle banconote in euro contraffatte e la selezione dei biglietti in euro non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante (di seguito il «quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote») a decorrere dall’1o gennaio 2011. La decisione BCE/2010/14 richiede ai soggetti che operano con il contante di segnalare i dati statistici alle loro banche centrali nazionali (BCN) al più tardi a partire dal 1o gennaio 2012. Le BCN devono fornire alla Banca centrale europea (BCE) tali dati statistici in forma aggregata, come indicato nell’indirizzo BCE/2008/8, dell’11 settembre 2008, sulla raccolta dei dati riguardanti l’euro e sull’operatività del Sistema informativo in valuta 2 (2) (Currency Information System 2, CIS 2).

(2)

Per assicurare che non via siano discontinuità nella segnalazione dei dati statistici, è necessario prevedere che tali dati, durante il 2011, siano rilevati da parte delle BCN dalle istituzioni soggette al quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote fino al 1o gennaio 2011.

(3)

Al fine di far fronte alla mancanza di strumenti di segnalazione efficaci in situazioni di crisi finanziaria, sono state sviluppate funzionalità di segnalazione giornaliere in aggiunta a quelle mensili e semestrali già previste nell’indirizzo BCE/2008/8. Tali funzionalità sono state approvate dal Consiglio direttivo il 12 maggio 2010. Pertanto, è necessario modificare anche l’indirizzo BCE/2008/8, prevedendo in talune circostanze segnalazioni giornaliere di dati CIS 2 da parte delle BCN.

(4)

Anche alcuni termini tecnici utilizzati nell’indirizzo BCE/2008/8 necessitano di essere sostituiti.

(5)

Pertanto, l’indirizzo BCE/2008/8 dovrebbe essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2008/8 è modificato come segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:

a)

la lettera a) è eliminata;

b)

alla lettera c), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) il database centrale installato alla BCE per immagazzinare tutte le informazioni rilevanti in relazione alle banconote in euro, monete in euro, infrastrutture per la gestione del contante e alla decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (3), raccolte ai sensi del presente indirizzo;

c)

la lettera i) è sostituita dal testo seguente:

«i)

per “messaggio dati” si intende un file contenente dati giornalieri, mensili o semestrali di una BCN o di una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema per un periodo di segnalazione o, in caso di revisioni, per uno o più periodi di segnalazione in un formato dati compatibile con il meccanismo di trasmissione CIS 2;»

d)

alla lettera m), il punto i) è sostituito dal testo seguente:

«i) una BCN ha spedito un messaggio sui dati giornalieri, mensili o semestrali al CIS 2 da cui scaturisce una risposta a quella BCN e alla BCE;»

e)

la seguente definizione è aggiunta dopo la lettera m):

«n)

per “soggetti che operano con il contante” si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (4).

2)

all’articolo 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro, segnalati su base mensile»;

3)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro, segnalati su base giornaliera.

1.   La BCE attiva la segnalazione giornaliera dei dati CIS 2, in ciascuno dei seguenti casi:

a)

più di una BCN segnala sviluppi insoliti nel ciclo del contante alla BCE, ed è probabile che almeno una di tali BCN faccia richiesta di un trasferimento di banconote in euro ad hoc;

b)

i dati CIS2 segnalati su base mensile mostrano che l’emissione lorda di banconote in euro a livello dell’Eurosistema supera talune soglie approvate dal Consiglio direttivo e stabilite separatamente dalla BCE;

c)

il comitato per le banconote indica ragioni a sostegno della sua attivazione.

2.   Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, la segnalazione giornaliera di dati CIS 2 è attivata, al fine di operare un collaudo preventivo, ogni anno in giugno per un periodo di un mese.

3.   All’attivazione dell’obbligo di segnalazione giornaliera ai sensi dei paragrafi 1 e 2, le BCN segnalano alla BCE, su base giornaliera, i dati CIS 2 relativi alle banconote in euro, come le voci sulle banconote di cui all’allegato VII. Tali dati sono disponibili il terzo giorno lavorativo dopo l’attivazione dell’obbligo di segnalazione giornaliera e includono dati relativi al secondo giorno lavorativo successivo a tale attivazione.

4.   Le BCN trasmettono i dati di cui al paragrafo 3 non più tardi delle 17.00, ora dell’Europa centrale, del giorno lavorativo che segue il periodo di segnalazione.

5.   L’articolo 2, paragrafo 5, trova applicazione mutatis mutandis alla trasmissione dei dati di cui al paragrafo 3.»;

4)

all’articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:

«Raccolta dei dati relativi alle monete in euro, segnalati su base mensile»;

5)

l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Raccolta di dati relativi alla infrastruttura per la gestione del contante e alla decisione BCE/2010/14, segnalati su base semestrale

1.   Le BCN forniscono alla BCE i dati relativi all’infrastruttura per la gestione del contante, come specificato nell’allegato III bis, su base semestrale.

2.   Inizialmente alla data di cui al paragrafo 7 e poi con cadenza semestrale, le BCN forniscono alla BCE i dati indicati nell’allegato III bis. I dati forniti alla BCE si basano sui dati che le BCN hanno ottenuto dai soggetti che operano con il contante ai sensi dell’allegato IV della decisione BCE/2010/14.

3.   In considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 13 della decisione BCE/2010/14, le BCN possono accordare ai soggetti che operano con il contante un periodo transitorio della durata di un anno per la segnalazione dei dati statistici specificati nell’allegato IV della decisione BCE/2010/14, le BCN, nell’ottobre 2011 e nell’aprile 2012, a prescindere dal fatto che abbiano accordato ai soggetti che operano con il contante suddetto periodo transitorio, forniscono alla BCE i dati specificati nell’allegato III ter. A decorrere da ottobre 2012, i dati rispondono a quanto specificato nel paragrafo 2.

4.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere i dati di cui ai paragrafi da 1 a 3.

5.   Ogni anno, al più tardi entro il sesto giorno lavorativo di ottobre, le BCN trasmettono i dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 per il periodo di segnalazione che va da gennaio fino a giugno di quell’anno.

6.   Ogni anno, al più tardi entro il sesto giorno lavorativo di aprile, le BCN trasmettono i dati di cui ai paragrafi da 1 a 3 per il periodo di segnalazione che va da luglio fino a dicembre dell’anno precedente.

7.   La prima trasmissione di dati relativa alla decisione BCE/2010/14, ha luogo come segue:

a)

nell’ottobre 2012 per le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro entro il 1o gennaio 2011 compreso; e

b)

nell’ottobre dell’anno che segue quello dell’adozione dell’euro per le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro dopo il 1o gennaio 2011.»;

6)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Dopo la data di sostituzione del contante in euro ed entro un periodo che la BCN e la BCE decidono di comune accordo, segnala alla BCE i dati relativi alle voci di cui all’allegato VII su base giornaliera.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   L’articolo 2, paragrafo 5, trova applicazione, mutatis mutandis, con riferimento alla trasmissione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 3.»;

7)

l’articolo 7 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN prendono misure appropriate per assicurare la completezza e la correttezza dei dati richiesti ai sensi del presente indirizzo prima di trasmetterli alla BCE. Come minimo, eseguono: a) i controlli di completezza previsti nell’allegato V e i controlli di correttezza previsti nell’allegato VI per le voci segnalate su base mensile e semestrale; e b) i controlli di completezza previsti nell’allegato VII per i dati segnalati su base giornaliera.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La BCE assicura che: a) i controlli sulla completezza e sulla correttezza specificati nell’allegato V e VI per le voci segnalate su base mensile e semestrale; e b) i controlli sulla completezza specificati nell’allegato VII per le voci segnalate su base giornaliera siano effettuati da parte del CIS 2 prima che i dati siano immagazzinati nella banca dati centrale del CIS 2.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 6:

«6.   Quando le BCN segnalano dati CIS 2 relativi al trasferimento e alla restituzione di banconote specificati nell’allegato I, parte 2, vale a dire alle voci 4.2 e 4.3, che sono incoerenti fra loro, chiariscono la questione bilateralmente senza ingiustificato ritardo. Qualora omettano di farlo, la BCE interviene al fine di assicurare che i dati CIS 2 siano segnalati in modo corretto.»;

8)

all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al ricevimento di una richiesta scritta e in base alla conclusione del separato accordo contrattuale descritto nel paragrafo 2, la BCE permette l’accesso al CIS 2: a) a singoli utenti, fino a 10 per ogni BCN, ogni BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema e per la Commissione europea nella suo ruolo di terza parte autorizzata; e b) un singolo utente per ogni altra terza parte autorizzata. L’accesso concesso a qualsiasi utente terza parte autorizzata è limitato ai dati relativi alle monete in euro. La BCE valuta le richieste d’accesso al CIS 2 per ulteriori singoli utenti formulate in forma scritta, purché vi sia disponibilità e capacità.»;

9)

all’articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Conformemente all’articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea, il comitato esecutivo è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo e alle specificazioni del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i punti di vista del comitato per le banconote e del comitato per le tecnologie informatiche.»;

10)

l’allegato I dell’indirizzo BCE/2008/8 è modificato conformemente all’allegato I del presente indirizzo;

11)

l’allegato III dell’indirizzo BCE/2008/8 è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente indirizzo;

12)

l’allegato V dell’indirizzo BCE/2008/8 è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente indirizzo;

13)

l’allegato VI dell’indirizzo BCE/2008/8 è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente indirizzo;

14)

il testo di cui all’allegato V del presente indirizzo è inserito come nuovo allegato VII dell’indirizzo BCE/2008/8;

15)

il glossario dell’indirizzo BCE/2008/8 è sostituito dal testo di cui all’allegato VI del presente indirizzo.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 giugno 2011.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.

(2)  GU L 346 del 23.12.2008, pag. 89.

(3)  GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.»;

(4)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.»;


ALLEGATO I

La parte 2 dell’allegato I è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 2

Specificazione dei dati sulle voci relative alle banconote in euro

Per tutti i dati, le BCN e le BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema segnalano i dati in termini di cifre intere, non considerando se sono positivi o negativi.

1.   Voci dei dati cumulativi

I dati cumulativi sono dati aggregati su tutti i periodi di segnalazione a partire dalla prima consegna da parte di una stamperia prima dell’introduzione di una nuova serie, variante o denominazione fino alla fine del periodo di segnalazione

1.1

Banconote create

Banconote che sono state: i) prodotte secondo un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote; ii) consegnate alle LS della BCN o alla ESS e detenute dalla BCN; e iii) registrate nel sistema di gestione del contante della BCN (1). Le banconote trasferite a, o detenute da, enti NHTO (NHTO entities) e da banche ECI (ECI banks), incluse le banconote distrutte (voci dei dati 1.2 e 1.3) rimangono parte delle banconote create della BCN

1.2

Banconote distrutte online

Banconote create che sono state distrutte da una macchina per lo smistamento di banconote con un distruttore di documenti integrato dopo lo smistamento per l’autenticità e l’idoneità, sia da parte delle BCN che per loro conto

1.3

Banconote distrutte offline

Banconote create che sono state distrutte dopo lo smistamento per l’autenticità e l’idoneità con mezzi diversi da una macchina che smista banconote con un distruttore di documenti integrato, sia da parte delle BCN che per loro conto, ad esempio banconote mutilate o banconote che sono state rifiutate da macchine per lo smistamento delle banconote per qualsiasi ragione. Tali dati escludono qualsiasi banconota distrutta online (voce dei dati 1.2)

2.   Voci dei dati relativi a scorte di banconote

Tali dati sulle scorte si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

A)   Scorte detenute dall’Eurosistema

2.1

ESS di banconote nuove

Banconote nuove che fanno parte della ESS e sono detenute dalla BCN per conto della BCE

2.2

EES di banconote idonee

Banconote idonee che fanno parte della ESS e sono detenute dalla BCN per conto della BCE

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

Banconote nuove che appartengono alle LS della BCN e sono detenute dalla BCN (presso la propria sede principale e/o presso filiali). Tale dato non include le nuove banconote che formano parte della ESS

2.4

LS di banconote idonee detenute da BCN

Banconote idonee che appartengono alle LS della BCN e sono detenute dalla BCN (presso la propria sede principale e/o presso filiali). Tale dato non include le banconote idonee che formano parte della ESS

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggere) detenute da BCN

Banconote non idonee che la BCN detiene e che non sono ancora state distrutte

2.6

Scorte di banconote non trattate detenute da BCN

Banconote che la BCN detiene, e che non sono ancora state autenticate e classificate per idoneità da una BCN con delle macchine per lo smistamento di banconote o manualmente. Le banconote che sono state autenticate e classificate per idoneità da enti NHTO, da banche ECI o da qualsiasi altro ente creditizio o categoria professionale che opera con il contante e successivamente restituite alla BCN, fanno parte di tale dato finché la BCN non ha processato tali banconote

B)   Scorte detenute da enti NHTO

Tali dati si riferiscono ad uno schema NHTO che una BCN può istituire nella propria giurisdizione. I dati che derivano da singoli enti NHTO sono segnalati dalle BCN aggregati per per tutti gli enti NHTO. Queste scorte non appartengono alle banconote in circolazione

2.7

LS di banconote nuove detenute da enti NHTO

Banconote nuove trasferite dalla BCN e detenute da enti NHTO

2.8

LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

Banconote idonee trasferite dalla BCN o ritirate dalla circolazione e ritenute idonee da enti NHTO conformemente alla decisione BCE/2010/14, che sono detenute da enti NHTO

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

Banconote ritenute non idonee da enti NHTO conformemente alla decisione BCE/2010/14, che sono detenute da enti NHTO

2.10

Scorte di banconote non trattate detenute da enti NHTO

Banconote che enti NHTO detengono, e che non sono state autenticate e classificate come idonee in conformità alla decisione BCE/2010/14

C)   Scorte detenute da banche ECI

Tali dati si riferiscono ad un programma ECI. Queste scorte non appartengono alle banconote in circolazione

2.11

LS di banconote nuove detenute da banche ECI

Banconote nuove trasferite dalla BCN che una banca ECI detiene

2.12

LS di banconote idonee detenute da banche ECI

Banconote idonee trasferite dalla BCN o ritirate dalla circolazione e ritenute idonee da una banca ECI ai sensi della decisione BCE/2010/14 e che sono detenute da banche ECI

2.13

Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

Banconote ritenute non idonee da una banca ECI in conformità al BRF, e che sono detenute da banche ECI

2.14

Scorte di banconote non trattate detenute da banche ECI

Banconote che una banca ECI detiene e che non sono state autenticate e classificate come idonee ai sensi della decisione BCE/2010/14

2.15

LS di banconote in transito verso o da banche ECI

Banconote fornite da una BCN ad una banca ECI (o ad una società che gestisce il contante in transito che agisce per conto di una banca ECI) che alla fine del periodo di segnalazione sono ancora in transito verso i locali della banca ECI, e qualsiasi banconota che una BCN deve ricevere da una banca ECI (o da una società di servizi e trasporto valori che agisce per conto di una banca ECI) che alla fine del periodo di segnalazione è ancora in transito, ossia che ha lasciato i luoghi della banca ECI ma non ha ancora raggiunto la BCN

D)   Voci sul controllo incrociato di dati

2.16

ESS accantonata per il trasferimento

Banconote nuove ed idonee della ESS detenute dalle BCN che sono riservate per i trasferimenti ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione delle scorte di banconote. La BCN può trasferire le banconote alle LS o alla ESS di una o più BCN, o alle proprie LS. Finché le banconote non sono trasferite fisicamente, esse formano parte della nuova o idonea ESS detenuta dalla BCN (voce dei dati 2.1 o voce dei dati 2.2)

2.17

LS accantonate per il trasferimento

Banconote nuove ed idonee della LS della BCN che sono riservate per i trasferimenti ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione di scorte di banconote. La BCE può trasferire le banconote alle LS o alla ESS di una o più BCN, o alla ESS detenuta dalla BCN. Finché le banconote non sono trasferite fisicamente, esse formano parte delle LS nuove o idonee (voce dei dati 2.3 o voce dei dati 2.4)

2.18

ESS in attesa di essere ricevuta

Banconote nuove ed idonee che devono essere trasferite alla ESS detenuta dalla BCN (come BCN ricevente) da una o molte BCN, da una stamperia o dalle LS della BCN ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione di scorte di banconote

2.19

LS in attesa di essere ricevute

Banconote nuove ed idonee che devono essere trasferite alle LS della BCN (come BCN ricevente) da una o molte BCN, da una stamperia o dalla ESS detenuta dalla BCN ai sensi di separati atti legali della BCE sulla produzione di banconote e sulla gestione di scorte di banconote

3.   Voci dei dati relativi alle attività operative

Tali dati di flusso coprono l’intero periodo di segnalazione

A)   Attività operative delle BCN

3.1

Banconote emesse da BCN

Banconote nuove e idonee ritirate da terzi presso sportelli della BCN a prescindere se le banconote ritirate sono state addebitate nel conto di un cliente o meno. Tale voce esclude i trasferimenti agli enti NHTO (voce dei dati 3.2) e alle banche ECI (voce dei dati 3.3)

3.2

Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

Banconote nuove e idonee che la BCN ha trasferito a enti NHTO

3.3

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

Banconote nuove e idonee che la BCN ha trasferito a banche ECI

3.4

Banconote restituite alla BCN

Banconote ritirate dalla circolazione alla BCN, a prescindere se le banconote restituite sono state accreditate nel conto di un cliente o meno. Tale voce esclude le banconote che gli enti NHTO (voce dei dati 3.5), o le banche ECI (voce dei dati 3.6) hanno trasferito alla BCN

3.5

Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

Banconote che gli enti NHTO hanno trasferito alla BCN

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

Banconote che le banche ECI hanno trasferito alla BCN

3.7

Banconote trattate da BCN

Banconote autenticate e idonee classificate dalla BCN con macchine per lo smistamento di banconote o manualmente.

Tali dati rappresentano le scorte di banconote non trattate (voce dei dati 2.6) del precedente periodo di segnalazione + banconte ritirate dalla circolazione (voce dei dati 3.4) + banconote trasferite da enti NHTO a BCN (voce dei dati 3.5) + banconote trasferite da banche ECI a BCN (voce dei dati 3.6) + banconote non trattate ricevute da altre BCN (sottoinsieme della voce dei dati 4.3) – banconote non trattate trasferite ad altre BCN (sottoinsieme della voce dei dati 4.2) – scorte di banconote non trattate del periodo di segalazione corrente (voce dei dati 2.6)

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

Banconote trattate dalla BCN e classificate come non idonee in conformità ad un separato atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN

B)   Attività operative di enti NHTO

3.9

Banconote messe in circolazione da banche NHTO

Banconote messe in circolazione da enti NHTO, cioè l’ammontare ritirato dalle banche NHTO

3.10

Banconote restituite agli enti NHTO

Banconote ritirate dalla circolazione presso gli enti NHTO, cioè il totale dei depositi presso gli enti NHTO

3.11

Banconote trattate da enti NHTO

Banconote autenticate e idonee classificate dagli enti NHTO con macchine per lo smistamento di banconote o manualmente in conformità alla decisione BCE/2010/14

3.12

Banconote classificate come non idonee da enti NHTO

Banconote trattate da enti NHTO e classificate come non idonee in conformità alla decisione BCE/2010/14

C)   Attività operative di banche ECI

3.13

Banconote messe in circolazione da banche ECI

Banconote messe in circolazione da una banca ECI, cioè l’ammontare ritirato dalla banca ECI

3.14

Banconote restituite a banche ECI

Banconote ritirate dalla circolazione presso una banca ECI, cioè il totale dei depositi presso la banca ECI

3.15

Banconote trattate da banche ECI

Banconote autenticate e idonee classificate da una banca ECI con macchine per lo smistamento di banconote o manualmente in conformità alla decisione BCE/2010/14

Tali dati rappresentano le scorte di banconote non trattate (voce dei dati 2.14) del precedente periodo di segnalazione + banconote restituite alle banche ECI (voce dei dati 3.14) – scorte di banconote non trattate (voce dei dati 2.14) del periodo di segnalazione corrente

3.16

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

Banconote trattate da una banca ECI e classificata come non idonea in conformità alla decisione BCE/2010/14

4.   Voci dei dati relativi ai movimenti di banconote

Tali dati di flusso coprono l’intero periodo di segnalazione

4.1

Consegna della stamperia della nuova produzione alla BCN responsabile

Banconote nuove che sono state prodotte ai sensi di un separato atto legale della BCE sulla produzione di banconote e che sono state consegnate da una stamperia alla BCN (come BCN responsabile della produzione), o via BCN (come BCN responsabile della produzione) ad un’altra BCN

4.2

Trasferimento di banconote

Banconote trasferite dalla BCN a qualsiasi altra BCN o trasferite internamente dalle proprie LS alla ESS detenuta dalla BCN, o viceversa

4.3

Restituzione di banconote

Banconote ricevute dalla BCN da qualsiasi altra BCN o trasferita internamente dalle proprie LS alla ESS detenuta dalla BCN, o viceversa

5.   Voci dei dati per le bcn che faranno parte in futuro dell’Eurosistema

Tali dati si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

5.1

Scorte ante corso legale

Banconote in euro detenute da BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema per il passaggio all’euro

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

Banconote in euro in consegna anticipata di prima istanza da parte della BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema alle controparti autorizzate che soddisfano i requisiti per ricevere le banconote in euro ai fini della consegna anticipata di prima istanza prima del passaggio all’euro ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9

5.3

Consegna anticipata di seconda istanza

Banconote in euro in consegna anticipata di seconda istanza da controparti autorizzate a terze parti professionali ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9 e detenute da quelle terze parti professionali presso i propri locali prima del passaggio all’euro. Tali dati costituiscono un sottoinsieme di dati di cui al punto 5.2


(1)  Qualsiasi banconota che è stata creata e successivamente indicata come banconota campione è tolta da tale voce dei dati.»


ALLEGATO II

«

ALLEGATO III bis

DATI SULLA INFRASTRUTTURA PER LA GESTIONE DEL CONTANTE E SULLA DECISIONE BCE/2010/14

Per tutte le voci i dati sono da segnalare come cifre intere positive.

1.   Voci sulla infrastruttura per la gestione del contante relativa alla BCN

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

1.1

Numero delle filiali di BCN

Tutte le filiali di BCN che forniscono servizi di contante ad enti creditizi e ad altri clienti professionali

1.2

Capacità di immagazzinamento

Capacità totale di immagazzinamento sicuro di banconote della BCN, in milioni di banconote e calcolate sulla base del taglio da 20 EUR

1.3

Capacità di classificazione

Capacità totale di classificazione delle banconote (cioè il massimo totale teoricamente classificabile) delle macchine per lo smistamento di banconote della BCN all’anno, calcolata in base al numero dei giorni lavorativi della BCN nell’anno di riferimento, esclusi i giorni di mantenimento

1.4

Capacità di trasporto

Capacità totale di trasporto (cioè la capacità massima di carico) dei camion blindati della BCN in uso, in migliaia di banconote e calcolata sulla base del taglio da 20 EUR

2.   Voci sulla infrastruttura generale di gestione del contante e sulla decisione BCE/2010/14

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

 

Infrastruttura generale di gestione del contante

 

2.1a

Numero di filiali di enti creditizi

Tutte le filiali di enti creditizi, incluse quelle ubicate in località remote, situate nello Stato membro partecipante che forniscono servizi di contante al dettaglio o all’ingrosso

2.1b

Numero di filiali di enti creditizi ubicate in località remote

Tutte le filiali di enti creditizi che si qualificano come ubicate in località remote ai sensi della decisione BCE/2010/14

2.2

Numero delle società di servizi e trasporto valori

Tutte le società di servizi e trasporto valori situate nello Stato membro partecipante (1)  (2)

2.3

Numero di centri di deposito e verifica del contante non di proprietà della BCN

Tutti i centri di deposito e verifica stabiliti nello Stato membro partecipante, di proprietà di enti creditizi, di società di servizi e trasporto valori e di altre categorie professionali che operano con il contante (1)  (2)

 

Cassa prelievo contanti

Per “cassa prelievo contanti” si intende un dispositivo utilizzabile autonomamente dalla clientela (self-service) che, tramite l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, distribuisce banconote in euro al pubblico con addebito sul conto bancario (1)  (2)

2.4a

Numero di sportelli bancari automatici (ATM) sotto la responsabilità di enti creditizi

Tale sottoinsieme comprende gli ATM funzionanti sotto la responsabilità di enti creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante, a prescindere da chi ricarichi tali ATM

2.4b

Numero di ATM gestiti da altri soggetti che operano con il contante

Tale sottoinsieme riguarda gli ATM funzionanti sotto la responsabilità di enti diversi da quelli creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante (ad esempio “ATM al dettaglio” o “ATM di convenienza”)

2.5

Numero di terminali di self-checkout (“SCoT”)

Tale sottoinsieme riguarda i terminali di self-checkout utilizzabili autonomamente dalla clientela (ScoT) con cui il pubblico può pagare per beni o servizi sia con carta bancaria, sia in contanti o con altri mezzi di pagamento, che abbiano una funzione di prelievo contanti ma non di controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro

2.6

Numero di altre casse prelievo contanti

Tale sottoinsieme riguarda qualsiasi altro tipo di cassa prelievo contanti

 

Dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela e riservate al personale

I seguenti obblighi di segnalazione fanno riferimento agli allegati I e IV alla decisione BCE/2010/14

In linea con l’allegato IV, la portata delle segnalazioni può essere ristretta sulla base di eccezioni e/o soglie per la segnalazione che ciascuna BCN può stabilire

2.7a

Numero di macchine di ricircolo del contante utilizzabili autonomamente dalla clientela (CRM) gestite da enti creditizi

Le macchine di ricircolo del contante (CRM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. Le macchine di ricircolo del contante (CRM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, le macchine di ricircolo del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni

Tale sottovoce riguarda i CRM gestiti da enti creditizi

2.7b

Numero di CRM gestiti da altri soggetti che operano con il contante

I CRM consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri dispositivi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. Le macchine di ricircolo del contante (CRM) controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto. Per i prelievi, le macchine di ricircolo del contante (CRM) possono utilizzare le banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni

Tale sottovoce riguarda i CRM gestiti da altri soggetti che operano con il contante

2.8

Numero di macchine di incasso contante utilizzabili autonomamente dalla clientela

Le macchine di incasso contante (CIM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o con altri mezzi, di depositare banconote in euro nel proprio conto bancario, ma non hanno alcuna funzione di prelievo contanti. Le macchine di incasso contante (CIM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali

Tale sottovoce riguarda le macchine di incasso contante (CIM) gestite da tutti i soggetti che operano con il contante (1)  (2)

2.9

Numero di macchine di incasso contante combinate (“CCM”)

Le macchine di incasso contante combinate (CCM) consentono ai clienti, attraverso l’utilizzo di una carta bancaria o di altri mezzi, di depositare banconote in euro nei propri conti bancari e di prelevare banconote in euro dai medesimi. Le macchine di incasso contante combinate (CCM) controllano l’autenticità delle banconote in euro e consentono la tracciabilità del titolare del conto; i controlli di idoneità sono opzionali Per i prelievi, le macchine di incasso contante combinate (CCM) non utilizzano le banconote in euro che sono state depositate da altri clienti nelle operazioni precedenti ma solo le banconote in euro caricate separatamente all’interno di essi

Tale sottovoce riguarda le macchine di incasso contante combinate (CCM) gestite da altri soggetti che operano con il contante (1)  (2)

2.10

Numero di dispositivi di cash out (“COM”)

I dispositivi di cash out sono casse prelievo contanti che effettuano controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro prima di erogarle alla clientela. I COM utilizzano banconote in euro che sono state caricate da soggetti che operano con il contante o da altri sistemi automatizzati (ad esempio distributori automatici).

Tale sottovoce riguarda i COM gestiti da tutti soggetti che operano con il contante

2.11

Numero di macchine di ricircolo del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) funzionanti come macchine utilizzate autonomamente dalla clientela

I TARM sono macchine di ricircolo del contante utilizzate dai soggetti che operano con il contante e che controllano l’autenticità e l’idoneità delle banconote in euro. Per i prelievi, i TARM possono utilizzare banconote in euro autentiche e idonee che sono state depositate da altri clienti nelle precedenti operazioni. Inoltre, esse custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti

Tale sottovoce si applica solo qualora la clientela depositi banconote in euro presso i TARM, o riceva le banconote in euro erogate dei medesimi

2.12

Numero di dispositivi ad ausilio dei cassieri (TARM) funzionanti come macchine utilizzate autonomamente dalla clientela

I TAM sono dispositivi utilizzati dai soggetti che operano con il contante che controllano l’autenticità delle banconote in euro. Inoltre, essi custodiscono le banconote in euro in modo sicuro e consentono ai soggetti che operano con il contante di accreditare o addebitare nei conti bancari dei clienti (1)

Tale sottovoce si applica solo qualora la clientela depositi banconote in euro presso i TAM, o riceva le banconote in euro erogate dei medesimi (1)  (2)

2.13a

Numero di dispositivi riservati al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

Tale sottovoce riguarda tutte i dispositivi riservati al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

2.13b

Numero di dispositivi riservati al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

Tale sottovoce riguarda tutti i dispositivi riservati al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da altri soggetti che operano con il contante

3.   Voci operative

Tali voci, in quanto dati sui flussi, riguardano l’intero periodo di segnalazione e sono segnalati in termini di numero di pezzi con disaggregazione per taglio. In linea con le norme di cui all’allegato IV della decisione BCE/2010/14 la portata della segnalazione sulla base di eccezioni e/o soglie per la segnalazione che ciascuna BCN può stabilire. Di solito, sono escluse le banconote trattate, smistate e/o ricircolate in filiali di enti creditizi ubicate in località remote

3.1

Numero di banconote trattate con dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

Banconote autenticate e controllate per idoneità con dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestiti da enti creditizi

3.2

Numero di banconote trattate con dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

Banconote autenticate e controllate per idoneità con dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestiti da altri soggetti che operano con il contante

3.3

Numero di banconote classificate come non idonee da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

Banconote classificate come non idonee da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestiti da enti creditizi

3.4

Numero di banconote classificate come non idonee da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da altri soggetti che operano con il contante

Banconote classificate come non idonee da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, gestiti da altri soggetti che operano con il contante

3.5

Numero di banconote ricircolate da enti creditizi

Le banconote che sono state ricevute da enti creditizi, trattate con dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, ai sensi della decisione BCE/2010/14, e distribuite alla clientela o detenute ai fini del loro ricircolo alla clientela. Sono escluse le banconote in euro che sono riconsegnate alle BCN

3.6

Numero di banconote ricircolate da altri soggetti che operano con il contante

Le banconote che sono state ricevute da altri soggetti che operano con il contante, trattate con dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, utilizzabili autonomamente dalla clientela o riservate al personale, ai sensi della decisione BCE/2010/14, e distribuite alla clientela o detenute ai fini del loro ricircolo alla clientela. Sono escluse le banconote in euro che sono riconsegnate alle BCN

ALLEGATO III TER

DATI SULLA INFRASTRUTTURA PER LA GESTIONE DEL CONTANTE E SUL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE IN EURO AI SENSI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL RICIRCOLO DELLE BANCONOTE (BRF)  (3)

Per tutte le voci i dati sono da segnalare come cifre intere positive.

1.   Voci sull’infrastruttura generale di gestione del contante relativa alla BCN

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

1.1

Numero delle filiali di BCN

Tutte le filiali di BCN che forniscono servizi di contante ad enti creditizi e ad altri clienti professionali

1.2

Capacità di immagazzinamento

Capacità totale di immagazzinamento sicuro di banconote della BCN, in milioni di banconote e calcolate sulla base del taglio da 20 EUR

1.3

Capacità di classificazione

Capacità totale di classificazione delle banconote (cioè il massimo totale teoricamente classificabile) delle macchine per lo smistamento di banconote della BCN operative, in migliaia di banconote per ora e calcolata sulla base del taglio da 20 EUR

1.4

Capacità di trasporto

Capacità totale di trasporto (cioè la capacità massima di carico) dei camion blindati della BCN in uso, in migliaia di banconote e calcolata sulla base del taglio da 20 EUR

2.   Voci sulla infrastruttura generale di gestione del contante e sul BRF

Tali voci si riferiscono alla fine del periodo di segnalazione

2.1

Numero di filiali di enti creditizi

Tutte le filiali di enti creditizi situate nello Stato membro partecipante che forniscono servizi di contante al dettaglio o all’ingrosso

2.2

Numero di filiali di enti creditizi ubicate in località remote

Tutte le filiali di enti creditizi qualificate come «filiali ubicate in località remote» ai sensi del BRF (4)

2.3

Numero delle società CIT

Tutte le società di servizi e trasporto valori stabilite nello Stato membro partecipante (5)  (6)

2.4

Numero di centri di deposito e verifica del contante non di proprietà della BCN

Tutti i centri di deposito e verifica del contante stabiliti nello Stato membro partecipante, di proprietà di enti creditizi, di società di servizi e trasporto valori e di altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF (5)  (6)

2.5

Numero di sportelli bancari automatici (ATM) gestiti da enti creditizi

Tutti gli ATM funzionano sotto la responsabilità di enti creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante, a prescindere da chi ricarichi tali ATM

2.6

Numero di altri ATM

Tutti gli ATM gestiti da entità diverse dagli enti creditizi situate nello Stato membro partecipante (ad esempio, «ATM al dettaglio» o «ATM di convenienza») (5)

2.7

Numero di macchine di ricircolo del contante (CRM) utilizzate autonomamente dalla clientela, gestiti da enti creditizi

Tutti i CRM utilizzati autonomamente dalla clientela nello Stato membro partecipante, gestiti da enti creditizi (4)

2.8

Numero di macchine di incasso contante (CIM) utilizzabili autonomamente dalla clientela e gestiti da enti creditizi

Tutti i CIM utilizzati autonomamente dalla clientela nello Stato membro partecipante, gestiti da enti creditizi (4)

2.9

Numero di dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote operate dal personale, gestiti da enti creditizi

Tutti i dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote operati dal personale nello Stato membro partecipante, utilizzate dagli enti creditizi a fini di ricircolo (4)

2.10

Numero di macchine per lo smistamento di banconote operate dal personale di back-office gestite da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

Tutte le macchine per lo smistamento di banconote operate dal personale nello Stato membro partecipante usate a fini di ricircolo dalle altre categorie professionali che operano con il contante a cui si applicava il BRF, che sono stabilite in tale Stato membro

3.   Voci operative BRF  (7)

Tali dati, in quanto dati sui flussi, coprono l’intero periodo di segnalazione e sono segnalati in termini di numero di pezzi con disaggregazione per taglio

3.1

Numero di banconote ricircolate ai clienti da enti creditizi

Banconote che enti creditizi hanno ricevuto dai clienti, trattate con macchine per lo smistamento in back-office di banconote in conformità al BRF e che sono distribuite ai clienti o detenute per essere distribuite ai clienti

3.2

Numero di banconote ricircolate ai clienti da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

Banconote che altre categorie professionali che operano con il contante hanno ricevuto dagli enti creditizi, trattate con macchine per lo smistamento in back-office di banconote in conformità al BRF da altre categorie professionali che operano con il contante e che sono fornite da enti creditizi o che sono ancora detenute al fine di rifornire gli enti creditizi

3.3

Numero di banconote trattate con macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da enti creditizi

Banconote autenticate e controllate per idoneità con macchine per lo smistamento di banconote operate dal personale di back-office gestite da enti creditizi stabiliti nello Stato membro partecipante

3.4

Numero di banconote elaborate su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

Banconote autenticate e controllate per idoneità su macchine per lo smistamento di banconote operate dal personale di back-office gestite da altre categorie professionali che operano con il contante situate nello Stato membro partecipante

3.5

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da enti creditizi

Banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento di banconote operate dal personale di back-office gestite da enti creditizi situati nello Stato membro partecipante

3.6

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

Banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento di banconote operate dal personale di back-office gestite da altre categorie professionali che operano con il contante stabilite nello Stato membro partecipante

»

(1)  La segnalazione dei dati dipende dalla loro disponibilità nello Stato membro partecipante. Le BCN informano la BCE circa la portata della loro segnalazione.

(2)  Le BCN forniscono dati concernenti tutti i soggetti che operano con il contante di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001. Le BCN informano la BCE circa la portata della loro segnalazione.

(3)  Per BRF si intende il quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote contenuto nel documento dal titolo «Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l’identificazione delle banconote in euro contraffatte e la selezione dei biglietti in euro non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante», adottato dal Consiglio direttivo il 16 dicembre 2004 e pubblicato presso il sito Internet della BCE il 6 gennaio 2005, e i documenti attinenti ai termini per la sua attuazione a livello nazionale.

(4)  Tutti gli enti creditizi a cui si applicava il BRF il 31 dicembre 2010, che sono situati nello Stato membro partecipante.

(5)  La segnalazione dipende dalla loro disponibilità nello Stato membro partecipante. Le BCN informano la BCE sulla portata della loro segnalazione.

(6)  Le BCN forniscono i dati che riguardano, come minimo, gli enti creditizi e/o le società di servizi e trasporto valori a cui si applicava il BRF il 31 dicembre 2010. Le BCN informano la BCE sulla portata della loro segnalazione.

(7)  Sono ecluse le banconote ricircolate a filiali di enti creditizi ubicate in località remote.


ALLEGATO III

«ALLEGATO V

CONTROLLI DI COMPLETEZZA PER I DATI INVIATI DALLE BCN E DALLE BCN CHE FARANNO PARTE IN FUTURO DELL’EUROSISTEMA

1.   Introduzione

I dati inviati dalle BCN e dalle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema sono controllati per completezza nel CIS 2. A causa della differente natura delle voci è fatta una distinzione tra la categoria 1 e la categoria 2 da una parte, i cui dati devono essere segnalati per ciascun periodo, e le voci dei dati evento che devono essere forniti solo se il relativo evento accade durante il periodo di segnalazione dall’altra.

Il CIS 2 controlla se tutte le voci della categoria 1 e della categoria 2 sono presenti nel primo messaggio dati inviato da una BCN per un periodo di segnalazione, prendendo in considerazione i parametri del sistema relativi agli attributi BCN e alle relazioni tra ECI e BCN descritte nella sezione 2 della tabella nell’allegato IV. Se almeno una voce della categoria 1 è mancante o è incompleta, il CIS 2 rigetta questo primo messaggio dati, e la BCN lo deve rimandare. Se in un primo messaggio dati della BCN le voci della categoria 1 sono complete ma almeno una voce della categoria 2 è mancante o è incompleta, il CIS 2 accetta il primo messaggio dati e lo registra nel database centrale, ma è lanciato un avvertimento nell’applicazione web per ogni voce in questione. Tale avvertimento è visibile a tutti gli utenti della BCE, delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema e, in caso di monete, è visibile a tutte le terze parti autorizzate. Gli avvertimenti sono visibili fino a che la BCN in questione non trasmetta uno o più messaggi di revisione dei dati che completino i dati mancanti nel primo messaggio dati. Per i dati evento il CIS 2 non effettua nessun controllo di completezza.

Nella sezione 4 è operata una distinzione tra i controlli di completezza dei dati sulla infrastruttura per la gestione del contante come specificati nell’allegato III bis [4(a)] e i controlli di completezza dei dati sulla infrastruttura di gestione del contante come specificati nell’allegato III ter [4(b)].

2.   Controlli di completezza per i dati sulle banconote in euro

Numero e nome della(e) voce(i)

Serie/disaggregazione per variante e disaggragazione per taglio

Disaggregazione per banche ECI

Tipo di voce

1.1–1.3

Dati cumulativi

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

2.1–2.6

Scorte detenute dall’Eurosistema

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

2.7–2.10

Scorte detenute da enti NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

2.11–2.15

Scorte detenute da banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

2.16–2.19

Voci sui controlli incrociati

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale e moneta a corso pre-legale

da evento

3.1

Banconote emesse da BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.2

Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso pre-legale

da evento

3.3

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

da evento

3.4

Banconote restituite alla BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.5

Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con stati di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

da evento

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.7

Banconote trattate da BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.9

Banconote messe in circolazione da enti NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.10

Banconote restituite a enti NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.11

Banconote trattate da enti NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.12

Banconote classificate come non idonee da enti NHTO

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

3.13

Banconote messe in circolazione da banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 1

3.14

Banconote restituite alle banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

da evento

3.15

Banconote trattate dalle banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 2

3.16

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le banche ECI gestite dalla BCN

categoria 2

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale e moneta a corso pre-legale

da evento

4.2

Trasferimento di banconote

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale, di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

4.3

Restituzione di banconote

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale, di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

5.1–5.3

Voci per BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale e pre-moneta a corso legale

da evento

3.   Controlli di completezza per i dati sulle monete in euro

Numero e nome della(e) voce(i)

Disaggregazione per serie e disaggregazione per taglio

Disaggregazione per entità

Tipo di voce

1.1

Emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

1.2

Emissione nazionale netta di monete da collezione (numero)

categoria 2

1.3

Emissione nazionale netta di monete da collezione (valore)

categoria 2

2.1

Scorte di monete

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sulle scorte di monete

categoria 1

qualsiasi combinazione con gli stati di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

3.1

Monete emesse al pubblico

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 1

3.2

Monete restituite dal pubblico

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 1

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso post-legale

da evento

3.3

Monete trattate

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 2

3.4

Monete classificate come non idonee

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

tutte le terze parti emittenti monete da cui la BCN raccoglie i dati sui flussi di monete

categoria 2

4.1

Trasferimento di monete destinate alla circolazione

qualsiasi combinazione con gli stati di moneta a corso legale o moneta a corso post-legale

da evento

4.2

Restituzione di monete destinate alla circolazione

qualsiasi combinazione con gli stati di moneta a corso legale o moneta a corso post-legale

da evento

5.1

Scorte di monete destinate alla circolazione accreditate che sono detenute da entità emittenti monete

tutte le combinazioni con status di moneta a corso legale

categoria 2

qualsiasi combinazione con gli status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale

da evento

5.2

Numero delle monete da collezione accreditate che sono detenute da soggetti emittenti moneta

categoria 2

5.3

Valore delle monete da collezione accreditate che sono detenute da soggetti emittenti moneta

categoria 2

6.1

Esubero di monete

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

da evento

6.2

Carenza di monete

qualsiasi combinazione con status di moneta a corso legale

da evento

6.3

Valore delle scorte accreditate all’emittente(i) dalla BCN

categoria 1

7.1–7.3

Voci per i futuri Stati membri partecipanti

qualsiasi combinazione con gli status di moneta a corso legale o moneta a corso pre-legale

da evento

4.   Controlli di completezza dei dati semestrali sull’infrastruttura per la gestione del contante

a)   Controlli di completezza per i dati sull’infrastruttura per la gestione del contante e sulla decisione BCE/2010/14 come specificati nell’allegato III bis

Numero e nome della voce

Disaggregazione per taglio

Tipo di voce

Voci sull’infrastruttura della BCN per la gestione del contante

1.1

Numero di filiali BCN

categoria 2

1.2

Capacità di immmagazzinamento

categoria 2

1.3

Capacità di classificazione

categoria 2

1.4

Capacità di trasporto

categoria 2

Voci sull’infrastruttura generale per la gestione del contante

2.1a

Numero di filiali di enti creditizi

categoria 2

2.1b

Numero di filiali di enti creditizi ubicate in località remote

da evento

2.2

Numero di società di servizi e trasporto valori

da evento

2.3

Numero di centri contante non di proprietà della BCN

da evento

2.4a

Numero di sportelli bancari automatici (ATM) gestiti da enti creditizi

da evento

2.4b

Numero di ATM gestiti da altri soggetti che operano con il contante

da evento

2.5

Numero di terminali di self-checkout

da evento

2.6

Numero di altre casse prelievo contante

da evento

2.7a

Numero di macchine di ricircolo del contante (CRM) utilizzabili autonomamente dalla clientela gestiti da enti creditizi

da evento

2.7b

Numero di CRM utilizzabili autonomamente dalla clientela gestiti da altri soggetti che operano con il contante

da evento

2.8

Numero di macchine di incasso contante utilizzabili autonomamente dalla clientela (CIM)

da evento

2.9

Numero di macchine di incasso contante combinate

da evento

2.10

Numero di dispositivi di cash out

da evento

2.11

Numero di macchine di ricircolo del contante ad ausilio dei cassieri funzionanti come machine utilizzabili autonomamente dalla clientela

da evento

2.12

Numero di dispositivi di ausilio ai cassieri

da evento

2.13a

Numero di dispositivi riservati al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

da evento

2.13b

Numero di dispositivi riservati al personale per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da altri soggetti che operano con il contante

da evento

Voci operative

3.1

Numero di banconote trattate da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.2

Numero di banconote trattate da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da altri soggetti che operano con il contante

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.3

Numero di banconote classificate come non idonee da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da enti creditizi

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.4

Numero di banconote classificate come non idonee da dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote, gestiti da altri soggetti che operano con il contante

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.5

Numero di banconote ricircolate ai clienti da enti creditizi

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.6

Numero di banconote ricircolate ai clienti da altri soggetti che operano con il contante

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

b)   Controlli di completezza per i dati sull’infrastruttura per la gestione del contante e sul ricircolo di banconote in euro ai sensi del quadro di riferimento per il ricircolo delle banconote (BRF) come specificati nell’allegato III bis

Numero e nome della voce

Disaggregazione per taglio

Tipo di voce

Voci sull’infrastruttura per la gestione del contante relativa alla BCN

1.1

Numero di filiali BCN

categoria 2

1.2

Capacità di immagazzinamento

categoria 2

1.3

Capacità di classificazione

categoria 2

1.4

Capacità di trasporto

categoria 2

Voci sull’infrastruttura generale per la gestione del contante

2.1

Numero di filiali di enti creditizi

categoria 2

2.2

Numero di filiali di enti creditizi ubicate in località remote

da evento

2.3

Numero di società di servizi e trasporto valori

da evento

2.4

Numero di centri contante non di proprietà della BCN

da evento

2.5

Numero ATM gestiti da enti creditizi

categoria 2

2.6

Numero di altri ATM

da evento

2.7

Numero di CRM gestiti da enti creditizi

da evento

2.8

Numero di CIM utilizzabili autonomamente dalla clientela gestiti da enti creditizi

da evento

2.9

Numero di dispositivi per la selezione e accettazione delle banconote operati dal personale e gestiti da enti creditizi

da evento

2.10

Numero di macchine per lo smistamento in back-office di banconote operate dal personale e gestite da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

da evento

Voci sui dati operativi del BRF

3.1

Numero di banconote ricircolate ai clienti da enti creditizi

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.2

Numero di banconote ricircolate ai clienti da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.3

Numero di banconote trattate su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da enti creditizi

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.4

Numero di banconote trattate su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.5

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da enti creditizi

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento

3.6

Numero di banconote classificate come non idonee su macchine per lo smistamento in back-office di banconote gestite da altre categorie professionali che operano con il contante ai sensi del BRF

tutti i tagli per cui c’è almeno una serie/variante/combinazione di tagli con status di moneta a corso legale per almeno un mese nel periodo di segnalazione

da evento»


ALLEGATO IV

«ALLEGATO VI

CONTROLLI DI CORRETTEZZA PER I DATI INVIATI DA BCN CHE FANNO ATTUALMENTE PARTE E DA BCN CHE FARANNO PARTE IN FUTURO DELL’EUROSISTEMA

1.   Introduzione

I dati inviati alla BCE da BCN che fanno attualmente parte e da BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema sono sottoposti a un controllo di correttezza nel CIS 2, che distingue tra due tipi di controlli, “controlli-obbligatori” e “controlli non obbligatori”.

Un “controllo-obbligatorio” è un controllo di correttezza che deve essere eseguito senza che si ecceda la soglia del livello di tolleranza. Se un “controllo-obbligatorio” è fallito, i dati sottostanti sono trattati come errati e il CIS 2 rigetta l’intero messaggio dati trasmesso dalla BCN. La soglia è dell’1 % per i controlli di correttezza con una relazione “eguale a” (1), e zero per i rimanenti controlli di correttezza.

Un “controllo non obbligatorio” è un controllo di correttezza per cui, quanto al livello di tolleranza, si applica una soglia del 3 %. Se si eccede questa soglia ciò non ha impatto sull’accettazione del messaggio dati nel CIS 2, ma è inviato un avvertimento nell’applicazione web online per tale controllo di correttezza. Questo avvertimento è visibile a tutti gli utenti delle BCN e delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema e in caso di monete è visibile a tutti gli utenti di terze parti autorizzate.

Sono eseguiti controlli di correttezza per le banconote e monete con lo stato di moneta a corso legale e in modo distinto per ciascuna combinazione di serie e taglio. Per le banconote tali controlli sono effettuati anche per ciascuna combinazione di variante e taglio, se tali varianti esistono. I controlli di correttezza per i dati sui trasferimenti di banconote (controlli 5.1 e 5.2) e per i dati sui trasferimenti di moneta (controllo 6.6) sono condotti anche per gli status di moneta a corso pre-legale e moneta a corso post-legale.

2.   Controllo di correttezza sull’emissione nazionale netta di banconote

Se una nuova serie, variante, o taglio diventa moneta a corso legale, tale controllo di correttezza è effettuato dal primo periodo di segnalazione in cui la serie/variante/taglio è moneta a corso legale. L’emissione nazionale netta per i precedenti periodi di segnalazione (t-1), in questo caso, è pari a zero.

2.1.   Emissione nazionale netta di banconote (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalanti

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo t

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo (t-1)

=

 

 

3.1

Banconote emesse da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.9

Banconote messe in circolazione da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.13

Banconote messe in circolazione da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.4

Banconote restituite alla BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.10

Banconote restituite agli enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.14

Banconote restituite alle banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

L’emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte è calcolata come descritta nella tabella qui di seguito.

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalanti

Emissione nazionale netta secondo il metodo delle scorte per il periodo t =

 

 

1.1

Banconote create

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

1.2

Banconote distrutte online

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

1.3

Banconote distrutte offline

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.1

ESS di banconote nuove

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.2

ESS di banconote idonee

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.4

LS di banconote idonee detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggersi) detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.6

Scorte di banconote non trattate detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.7

LS di banconote nuove detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.8

LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

2.10

Scorte di banconote non trattate detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.11

LS di banconote nuove detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.12

LS di banconote idonee detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.13

Scorte di banconote non idonee detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.14

Scorte di banconote non trattate detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

2.15

LS di banconote in transito verso o da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.   Controlli di correttezza su scorte di banconote

I controlli di correttezza su scorte di banconote sono applicati solo dal secondo periodo di segnalazione in cui la BCN segnala i dati CIS 2 alla BCE.

Se una serie, variante o taglio diventa moneta a corso legale, tali controlli di correttezza si applicano solo dal secondo periodo di segnalazione in cui tale serie, variante o taglio è moneta a corso legale.

Per le BCN degli Stati membri che hanno recentemente adottato l’euro (cioè prima appartenenti alla categoria “BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema”) i controlli di correttezza sulle scorte di banconote sono applicate dal secondo periodo di segnalazione dopo l’adozione dell’euro.

3.1.   Sviluppo di nuove banconote nella Scorta strategica dell’Eurosistema (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.1

ESS dell’Eurosistema di banconote nuove

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.1

ESS di banconote nuove

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove “al tipo di scorta” = ESS

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = nuovo E “al tipo di scorta” = ESS

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = nuovo E (“dal tipo di scorta” = ESS O “dal tipo di scorta” = produzione) E “al tipo di scorta” = ESS

Prima che le nuove banconote ESS possano essere emesse, esse sono trasferite alle LS della BCN emittente.

3.2.   Sviluppo delle banconote idonee nella ESS (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.2

ESS di banconote idonee

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.2

ESS di banconote idonee

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = idoneo E “al tipo di scorta” = ESS

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = idoneo E “dal tipo di scorta” = ESS

Prima che le banconote ESS idonee possano essere emesse, esse sono trasferite alle LS della BCN emittente.

3.3.   Sviluppo delle scorte logistiche di banconote nuove ed idonee (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

2.4

LS di banconote idonee detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.3

LS di banconote nuove detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

2.4

LS di banconote idonee detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove “al tipo di scorta” = LS

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = nuovo o idoneo E “al tipo di scorta” = LS

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove (qualità = nuovo o idoneo E “dal tipo di scorta” = LS) O (qualità = nuovo E “dal tipo di scorta” = produzione E “al tipo di scorta” = LS)

 

3.1

Banconote emesse da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.7

Banconote trattate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.2

Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.3.

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k


3.4.   Sviluppo delle scorte di banconote non trattate (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

2.6

Scorte di banconote non trattate detenute da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

2.6

Scorte di banconote non trattate detenute da BCN

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

3.7

Banconote trattate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.4

Banconote restituite alla BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

3.5

Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.6

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = non processato

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k dove qualità = non processato

Tutti gli incassi di banconote non trattate sono registrati presso la BCN ricevente con “al tipo di scorta” = LS.

Tutti i trasferimenti di banconote non trattate sono registrati presso la BCN fornitrice con “dal tipo di scorta” = LS e con “al tipo di scorta” = LS.

3.5.   Sviluppo di scorte di banconote detenute da enti NHTO (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

2.7

LS di banconote nuove detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.8

LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.10

Scorte di banconote non trattate detenute da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

2.7

LS di nuove banconote detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.8

LS di banconote idonee detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.9

Scorte di banconote non idonee detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

2.10

Scorte di banconote non trattate detenute da enti NHTO

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

3.2

Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

3.10

Banconote restituite agli enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.5

Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.9

Banconote messe in circolazione da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Ai fini del presente indirizzo, tutte le banconote ritirate dalla circolazione dagli enti NHTO sono incluse nella voce dei dati 2.10 (scorte di banconote non trattate detenute da enti NHTO) finché non sono trattate.

3.6.   Sviluppo di scorte di banconote non trattate detenute da banche ECI (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

2.14

Scorte di banconote non trattate detenute da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

=

 

2.14

Scorte di banconote non trattate detenute da banche ECI

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

 

3.15

Banconote trattate da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

+

 

3.14

Banconote restituite a banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

Al fine del presente indirizzo, tutte le banconote ritirate dalla circolazione dalle banche ECI sono incluse nella voce dei dati 2.14 (“scorte di banconote non trattate detenute da banche ECI”) finché non sono trattate.

3.7.   Sviluppo di scorte di banconote detenute da BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

5.1

Scorte ante corso legale

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

5.1

Scorte ante corso legale

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

5.2

Consegna anticipata di prima istanza

t-1

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

 

4.1

Consegna della nuova produzione da parte della stamperia alla BCN responsabile

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove “da BCN” ≠ BCN segnalante-k

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

dove “a BCN” ≠ BCN segnalante-k

4.   Controlli di correttezza sulle attività operative delle banconote

4.1.   Banconote classificate come non idonee da BCN (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.8

Banconote classificate come non idonee da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.7

Banconote trattate da BCN

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k


4.2.   Banconote classificate come non idonee da banche NHTO (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce dei dati

Periodo di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.12

Banconote classificate come non idonee da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k

3.11

Banconote trattate da enti NHTO

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k


4.3.   Banconote classificate come non idonee da banche ECI (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.16

Banconote classificate come non idonee da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

3.15

Banconote trattate da banche ECI

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, banca ECI-m

5.   Controlli di correttezza su trasferimenti di banconote

5.1.   Trasferimenti tra diversi tipi di scorte all’interno di una BCN (controllo obbligatorio)

Condizioni

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

SE

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, “a BCN”-m, “dal tipo di scorta”-u, “al tipo di scorta”-v, qualità-x, pianificazione-y

dove BCN-k = BCN-m

ALLORA

4.2

Trasferimento di banconote

t

tipo di scorta-u ≠ tipo di scorta-v


5.2.   Riconciliazione per singoli trasferimenti di banconote tra BCN (che faranno parte in futuro dell’Eurosistema) (controllo non obbligatorio)

Condizioni

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Σ

4.2

Trasferimento di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-k, “a BCN”-m, qualità-n, “al tipo di scorta”-p

=

 

4.3

Restituzione di banconote

t

Serie/variante-i, taglio-j, BCN segnalante-m, “da BCN”-k, qualità-n, “al tipo di scorta”-p

Le banconote fornite da una BCN o da una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema dovrebbero essere uguali alle banconote ricevute da un’altra BCN o da un’altra BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema.

6.   Controlli di correttezza su monete

6.1.   Sviluppo dell’emissione nazionale netta di monete (controllo non obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

 

 

1.1

Emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

=

 

 

1.1

Emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione

t-1

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

+

Σ

3.1

Monete emesse al pubblico

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Σ

3.2

Monete restituite dal pubblico

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Tale controllo di correttezza si applica dal secondo periodo di segnalazione in cui una BCN segnala i dati CIS 2 alla BCE.

Se una nuova serie o taglio diventa moneta a corso legale, tale controllo è eseguito dal primo periodo di segnalazione in cui questa serie o taglio è moneta a corso legale. L’emissione nazionale netta per il precedente periodo di segnalazione (t-1) è, in questo caso, zero.

6.2.   Riconciliazione di quantità di monete (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

Σ

2.1

Scorte di monete

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

 

5.1

Scorte di monete destinate alla circolazione che sono state accreditate detenute da entità emittenti monete

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k

Il CIS 2 raccoglie i dati sulle scorte (voce 2.1), senza considerare se sono accreditate agli emittenti o meno. La scorta totale per tutte le entità emittenti monete che fisicamente le detengono all’interno di uno Stato membro partecipante, deve essere più grande o uguale alla scorta accreditata all’emittente di quello Stato membro ovvero agli emittenti degli altri Stati membri partecipanti.

6.3.   Confronto fra le scorte accreditate in totale e le scorte accreditate della BCN (controllo obbligatorio)

Relazione

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Altri dettagli

 

Σ

5.1

Scorte di monete destinate alla circolazione accreditate che sono detenute da entità emittenti monete

t

BCN segnalante-k

Poiché la voce dei dati 5.1 è segnalata come numero, le singole cifre sono moltiplicate per il rispettivo valore nominale

+

 

5.3

Valore delle monete da collezione accreditate che sono detenute da soggetti emittenti moneta

t

BCN segnalante-k

 

 

6.3

Valore delle scorte accreditate all’emittente(i) da BCN

t

BCN segnalante-k


6.4.   Smaltimento delle monete (controllo obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

3.4

Monete classificate come non idonee

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, entità-m

3.3

Monete trattate

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, entità-m


6.5.   Controllo sulle eccedenze e carenze (controllo obbligatorio)

Condizioni

Nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

SE

6.1

Eccedenza di monete

t

taglio-j, BCN segnalante-k

> 0

ALLORA

6.2

Carenza di monete

t

taglio-j, BCN segnalante-k

Deve essere 0 o vuoto


6.6.   Riconciliazione per singoli trasferimenti di moneta tra i (futuri) Stati membri partecipanti (controllo non obbligatorio)

Numero e nome della voce

Periodi di segnalazione

Disaggregazioni e BCN segnalante

4.1

Trasferimento di monete destinate alla circolazione

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-k, “a Stato membro”-m

=

4.2

Restituzione di monete destinate alla circolazione

t

serie-i, taglio-j, BCN segnalante-m, “da Stato membro”-k

Le monete offerte da un (futuro) Stato membro partecipante dovrebbero essere uguali alle monete ricevute da un altro (futuro) Stato membro partecipante.»


(1)  La differenza massima consentita tra il lato sinistro e il lato destro di un’equazione non deve superare il valore assoluto del lato dell’equazione con il più grande valore assoluto moltiplicato per la soglia. Il controllo di correttezza si verifica se: il valore assoluto (“lato sinistro” – “lato destro”) è minore o uguale alla differenza massima consentita.

Esempio:

“lato sinistro”= 190; “lato destro” = 200; soglia = 1 %; differenza massima consentita: 200 × 1 % = 2;

Il controllo di correttezza si verifica se: il valore assoluto (190 – 200) ≤ 2

In questo esempio: valore assoluto (190 – 200) = 10. Di conseguenza, il controllo di correttezza fallisce.


ALLEGATO V

«ALLEGATO VII

VOCI PER IL CIS 2

(Sistema di segnalazione, portata, obblighi di consegna e controlli di completezza)

1.   Voci sulle banconote per le BCN dell’Eurosistema

Tabella 1

Dati giornalieri sulle scorte di banconote in euro

 

Voce

Riferimento tra le voci mensili (1)

BCN segnalante

Periodo di segnalazione

Serie/variante

Taglio

Corso legale (2)

Corso pre-legale (2)

Corso post-legale (2)

1.1

ESS di banconote nuove

2.1

Completo (cat. 1)

da evento

da evento

1.2

ESS di banconote idonee

2.2

Completo (cat. 1)

da evento

da evento

1.3

LS di banconote nuove detenute dalla BCN

2.3

Completo (cat. 1)

da evento

da evento

1.4

LS di banconote idonee detenute dalla BCN

2.4

 (3)

Completo (cat. 1)

da evento

da evento

1.5

Scorte di banconote non idonee (da distruggersi) detenute da BCN (4)

2.5

da evento

da evento

da evento

1.6

Scorte di banconote non trattate detenute da BCN (4)

2.6

 (3)

da evento

da evento

da evento

1.7

Banconote in transito verso altre BCN (4)

Nessuno

da evento

da evento

da evento

Nota esplicativa: I dati sugli LS ed ESS delle BCN da esse detenuti sono essenziali. La distinzione tra banconote idonee e banconote nuove non è cruciale, ma può essere interessante in una situazione di crisi. Detenere banconote nuove è preferibile poiché, una volta emesse, dovrebbero in linea di principio durare di più prima di essere distrutte.

Le scorte non idonee e non trattate di banconote detenute dalle BCN forniscono una panoramica circa le loro scorte di banconote. Una percentuale significativa delle banconote non trattate può essere emessa di nuovo dopo il trattamento e, pertanto, tale informazione è di considerevole importanza per la gestione delle scorte. In una situazione di crisi, l’ammontare di scorte non idonee di banconote può essere interessante poiché alcune di tali banconote possono ancora essere emesse nel caso di una significativa carenza di banconote.

Tabella 2

Dati giornalieri sulle banconote in euro emesse

 

Voce

Riferimento tra le voci mensili (5)

BCN segnalante

Periodo di segnalazione

Serie/variante

Taglio

Banche ECI

Corso legale (6)

Corso pre-legale (6)

Corso post-legale (6)

1.8

Banconote emesse da BCN

3.1

 (7)

 

Completo (cat. 1)

 

 

1.8.1

Banconote inviate direttamente o indirettamente a clientela di paesi non appartenenti all’area dell’euro (8)

Nessuno

 (7)

 

da evento

 

 

1.9

Banconote trasferite da BCN a enti NHTO

3.2

 (7)

 

Completo (cat. 1)

da evento

 

1.10

Banconote trasferite da BCN a banche ECI

3.3

 (7)

(banche ECI definite per il periodo di segnalazione per la BCN segnalante)

da evento

 

 

Nota esplicativa: Le banconote emesse al pubblico dalla BCN e le banconote trasferite dalla BCN agli enti NHTO e alle banche ECI forniscono una panoramica completa circa il numero di banconote che lasciano le casse delle BCN per soddisfare la domanda

Tabella 3

Dati giornalieri sulle banconote in euro restituite

 

Voce

Riferimento tra le voci mensili (9)

BCN segnalante

Periodo di segnalazione

Serie/variante

Taglio

Banche ECI

Corso legale (10)

Corso pre-legale (10)

Corso post-legale (10)

1.11

Banconote restituite alla BCN

3.4

 (11)

 

Completo (cat. 1)

 

da evento

1.11.1

Banconote ricevute direttamente o indirettamente da clientela di paesi non appartenenti all’area dell’euro (12)

Nessuno

 (11)

 

da evento

 

da evento

1.12

Banconote trasferite da enti NHTO a BCN

3.5

 (11)

 

Completo (cat. 1)

da evento

da evento

1.13

Banconote trasferite da banche ECI a BCN

3.6

 (11)

(banche ECI definite per il periodo di segnalazione per la BCN segnalante)

da evento

 

da evento

Nota esplicativa: Le banconote restituite dal pubblico alle BCN e le banconote trasferite dagli enti NHTO e dalle banche ECI alle BCN forniscono una panoramica completa circa il numero di banconote che sono restituite alle casse delle BCN.

Tabella 4

Dati giornalieri sull’emissione nazionale netta di banconote in euro

 

Voce

Riferimento tra le voci mensili (13)

BCN segnalante

Periodo di segnalazione

Serie/variante

Taglio

Corso legale (14)

Corso pre-legale (14)

Corso post-legale (14)

1.14

Emissione nazionale netta di banconote

Nessuno

 (15)

Completo (cat. 1)

 

da evento

Nota esplicativa: È essenziale conoscere l’emissione nazionale netta e la circolazione a livello dell’Eurosistema. Dal momento che non è possibile calcolare tale informazione a partire dalle voci giornaliere, come è possibile fare da quelle mensili, la voce “Emissione nazionale netta di banconote” deve essere calcolata e fornita dalla BCN al CIS 2.

2.   Monete metalliche (solo per i nuovi Stati membri che entrano nell’area dell’euro)

Tabella 5

Dati giornalieri sulle monete metalliche in euro

 

Voce

Riferimento tra le voci mensili (16)

BCN segnalante

Periodo di segnalazione

Serie/variante

Taglio

Ente

Corso legale (17)

Corso pre-legale (17)

Corso post-legale (17)

Valore per ente

2.1

Emissione nazionale netta di monete metalliche destinate alla circolazione

1.1

 

da evento

 

da evento

 

2.2

Scorte di monete metalliche

2.1

(solo BCN)

da evento

da evento

da evento

Solo per enti = BCN se definita come fornitore dei dati relativi alle scorte di monete metalliche

2.3

Monete metalliche emesse al pubblico

3.1

(solo BCN)

da evento

 

 

Solo per enti = BCN se definita come fornitore dei dati relativi alle scorte di monete metalliche

2.4

Monete metalliche restituite dal pubblico

3.2

(solo BCN)

da evento

 

da evento

Solo per enti = BCN se definita come fornitore dei dati relativi alle scorte di monete metalliche

Nota esplicativa: Si tratta delle informazioni di base necessarie all’analisi degli sviluppi giornalieri delle scorte e della circolazione delle monete metalliche durante la sostituzione del contante in euro negli Stati membri in fase di adozione dell’euro. Le indicazioni per i titoli “ente”, “corso legale” e “valore per ente” differiscono dai controlli di correttezza applicati alle voci mensili.

3.   Voci calcolate dall’applicazione

Tabella 6

Voci calcolate dal CIS 2

 

Voce

Calcolo

BCN segnalante

Periodo di segnalazione

Serie/variante

Taglio

3.1

ESS delle banconote nuove e idonee

1.1 + 1.2

3.2

LS delle banconote nuove e idonee

1.3 + 1.4

3.3

LS e ESS delle banconote nuove e idonee

1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4

3.4

Deflusso di banconote dalla BCN

1.8 + 1.9 + 1.10

3.5

Afflusso di banconote alla BCN

1.11 + 1.12 + 1.13

Sì»


(1)  Il riferimento indica se esiste o meno una voce mensile. “Nessuno” indica che tale voce deve essere presentata giornalmente, ma non mensilmente.

(2)  Per “Completo (cat. 1)” si intende che sono richieste tutte le combinazioni serie/taglio. Per “da evento” si intende che le combinazioni di serie/tagli che sono prive di valore non dovrebbero essere presentate.

(3)  La disaggregazione per serie e variante di fascicoli misti o pacchetti misti contenenti banconote di serie e/o varianti differenti può essere determinata attraverso metodi statistici.

(4)  Segnalato su base volontaria.

(5)  Il riferimento indica se esiste o meno una voce mensile. “Nessuno” indica che tale voce deve essere presentata giornalmente, ma non mensilmente.

(6)  Per “Completo (cat. 1)” si intende che sono richieste tutte le combinazioni serie/taglio. Per “da evento” si intende che le combinazioni di serie/tagli che sono prive di valore non dovrebbero essere presentate.

(7)  La disaggregazione per serie e variante di fascicoli misti o pacchetti misti contenenti banconote di serie e/o varianti differenti può essere determinata attraverso metodi statistici.

(8)  Segnalato su base volontaria. Basato su stime.

(9)  Il riferimento indica se esiste o meno una voce mensile. “Nessuno” indica che tale voce deve essere presentata giornalmente, ma non mensilmente.

(10)  Per “Completo (cat. 1)” si intende che sono richieste tutte le combinazioni serie/taglio. Per “da evento” si intende che le combinazioni di serie/tagli che sono prive di valore non dovrebbero essere presentate.

(11)  La disaggregazione per serie e variante di fascicoli misti o pacchetti misti contenenti banconote di serie e/o varianti differenti può essere determinata attraverso metodi statistici.

(12)  Segnalato su base volontaria. Basato su stime.

(13)  Il riferimento indica se esiste o meno una voce mensile. “Nessuno” indica che tale voce deve essere presentata giornalmente, ma non mensilmente.

(14)  Per “Completo (cat. 1)” si intende che sono richieste tutte le combinazioni serie/taglio. Per “da evento” si intende che le combinazioni di serie/tagli che sono prive di valore non dovrebbero essere presentate.

(15)  La disaggregazione per serie e variante di fascicoli misti o pacchetti misti contenenti banconote di serie e/o varianti differenti può essere determinata attraverso metodi statistici.

(16)  Il riferimento indica se esiste o meno una voce mensile. “Nessuno” indica che tale voce deve essere presentata giornalmente, ma non mensilmente.

(17)  Per “Completo (cat. 1)” si intende che sono richieste tutte le combinazioni serie/taglio. Per “da evento” si intende che le combinazioni di serie/tagli che sono prive di valore non dovrebbero essere presentate.


ALLEGATO VI

«Glossario

Il presente glossario definisce i termini tecnici utilizzati negli allegati all’indirizzo.

“Banconote idonee”(Fit banknotes): per banconote idonee si intendono: i) le banconote in euro che sono state restituite alla BCN e sono idonee alla circolazione in conformità ad un separato atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite a enti creditizi, inclusi gli enti NHTO e le banche ECI, e che sono idonee alla circolazione conformemente agli standard minimi di smistamento disposti nella decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (1).

“Banconote in circolazione”(Banknotes in circulation): per banconote in circolazione si intendono tutte le banconote in euro emesse dall’Eurosistema e messe in circolazione dalle BCN in un determinato momento, che ai fini di tale indirizzo includono anche le banconote messe in circolazione da enti NHTO e da banche ECI. Esse corrispondono all’emissione nazionale netta aggregata delle banconote in euro. Da notare che il concetto di “banconote in circolazione” non si applica a livello nazionale perché non può determinarsi se le banconote messe in circolazione in uno Stato membro partecipante stanno circolando in quello Stato membro o se sono state ritirate dalla circolazione da altre BCN, da enti NHTO o da banche ECI.

“Banconote non idonee”(Unfit banknotes): per banconote non idonee si intendono: i) le banconote in euro che sono state restituite alle BCN ma che non sono idonee alla circolazione in conformità a un diverso atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, inclusi gli enti NHTO e le banche ECI, ma che non sono idonee alla circolazione in conformità agli standard minimi di smistamento disciplinati nella decisione BCE/2010/14.

“Banconote non trattate”(Unprocessed banknotes): per banconote non trattate si intendono: i) le banconote in euro che sono state restituite alle BCN ma che non sono state ancora controllate per autenticità e idoneità in conformità ad un diverso atto legale della BCE sullo smaltimento delle banconote da parte delle BCN; o ii) banconote in euro che sono state restituite agli enti creditizi, compresi gli enti NHTO e le banche ECI, ma che non sono state ancora controllate per autenticità e idoneità ai sensi della decisione BCE/2010/14.

“Banconote nuove”(New banknotes): per banconote nuove si intendono le banconote in euro che non sono state ancora messe in circolazione dalle BCN, dagli enti NHTO o dalle banche ECI, o le banconote in euro in consegna anticipata di prima istanza da parte delle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema.

“Centro di deposito e verifica del contante”(Cash centre): per centro di deposito e verifica del contante si intende una entità di sicurezza centralizzata dove le banconote in euro e/o le monete in euro per la circolazione sono gestite dopo il trasporto da luoghi differenti.

“Dotazione iniziale”(Starter kit): per dotazione iniziale si intende un pacchetto contenente un numero di monete in euro per la circolazione di differenti tagli, come specificato dalle autorità nazionali competenti, ai fini della consegna anticipata di seconda istanza delle monete in euro per la circolazione in favore del pubblico in un futuro Stato membro partecipante.

“Emissione nazionale lorda”(National gross issuance): per emissione nazionale lorda in relazione alle monete in euro si intendono le monete in euro per la circolazione o le monete da collezione in euro che sono state coniate dall’emittente nello Stato membro partecipante (ad esempio monete il cui valore nominale è stato accreditato all’emittente), a prescindere dal fatto che le monete siano detenute da una BCN, da una BCN che farà parte in futuro dell’Eurosistema, da una terza parte emittente monete o dal pubblico.

Per monete destinate alla circolazione, emissione lorda nazionale = emissione nazionale netta di monete destinate alla circolazione (voce 1.1) + scorte di monete destinate alla circolazione detenute da entità emittenti monete che sono state accreditate (voce 5.1) + trasferimenti di monete destinate alla circolazione fin dalla loro introduzione (voce cumulativa 4.1) – restituzionidi monete destinate alla circolazione fin dalla loro introduzione (voce cumulativa 4.2).

Per le monete da collezione, emissione nazionale lorda = emissione nazionale netta di monete da collezione (valore) (voce 1.3) + valore delle monete da collezione detenute da soggetti emittenti moneta che sono state accreditate (voce 5.3).

“Emissione nazionale netta di banconote”(National net issuance of banknotes): per emissione nazionale netta si intende il volume delle banconote in euro emesse e messe in circolazione da una singola BCN in un momento specifico (ad esempio alla fine di un periodo di segnalazione), ivi comprese tutte le banconote in euro messe in circolazione da tutte le entità nazionali NHTO e da tutte le banche ECI gestite da quella BCN. Sono esclusi i trasferimenti di banconote alle altre BCN o alle BCN che faranno parte in futuro dell’Eurosistema. L’emissione nazionale netta di banconote può essere calcolata utilizzando sia: i) il metodo della scorta, che utilizza solo i dati sulle scorte relativi ad uno specifico momento; o ii) il metodo di flusso, che aggrega i dati di flusso dalla data dell’introduzione delle banconote fino ad uno specifico momento temporale (ad esempio alla fine del periodo di segnalazione).

Metodo della scorta: emissione nazionale netta = banconote create (voce 1.1) – scorte di banconote create (voci da 2.1 a 2.15) – banconote distrutte (voci 1.2 e 1.3).

Metodo di flusso: emissione nazionale netta = banconote create emesse dalla BCN (incluse le banconote messe in circolazione da enti NHTO e da banche ECI) dalla loro introduzione (voci cumulative 3.1, 3.9 e 3.13) – banconote create restituite alla BCN (incluse le banconote restituite agli enti NHTO e alle banche ECI) dalla loro introduzione (voci cumulative 3.4 e 3.10 e 3.14).

“Soggetti emittenti moneta”(Coin-issuing entities): per soggetti emittenti moneta si intende qualsiasi organismo a cui l’emittente nazionale di monete in euro affida il compito di mettere in circolazione monete in euro, o lo stesso emittente. I soggetti emittenti moneta possono comprendere la BCN, le zecche, la tesoreria, agenzie pubbliche designate e agenzie private designate. Tali soggetti, ad eccezione della BCN, sono riportate anche come “terze parti emittenti monete”.

“Monete create”(Created coins): per monete create si intendono le monete in euro per la circolazione che sono state: i) prodotte da zecche con uno specifico lato nazionale; ii) consegnate a soggetti emittenti moneta in uno Stato membro partecipante; e iii) registrate nei sistemi di gestione del contante di tali soggetti emittenti moneta. Ciò si applica mutatis mutandis alle monete in euro da collezione.

“Monete da collezione”(Collector coins): per monete da collezione si intendono le monete in euro che sono a corso legale solo nello Stato membro partecipante di emissione e che non sono intese per la circolazione. Il loro valore nominale, il loro disegno, dimensione e peso sono differenti da quelli delle monete in euro per la circolazione così da essere facilmente distinguibili da queste ultime. Le monete da collezione includono anche le monete in metallo prezioso (2).

“Monete in circolazione”(Coins in circulation): per monete in circolazione si intende l’emissione nazionale netta aggregata di monete in euro per la circolazione (voce dei dati 1.1). Da notare che il concetto di “monete in circolazione” non si applica a livello nazionale perché non può determinarsi se le monete messe in circolazione in uno Stato membro partecipante stanno circolando lì e se sono state ritirate dalla circolazione dalle soggetti emittenti moneta in altri Stati membri partecipanti. Le monete in euro da collezione non sono incluse poiché sono monete a corso legale solo nello Stato membro di emissione.

“Monete destinate alla circolazione”(Circulation coins): per monete destinate alla circolazione si intendono le monete in euro definite come aventi lo stato di moneta a corso legale in tutta l’area dell’euro conformemente al regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (3). La prima serie di monete in euro come lanciate il 1o gennaio 2002 è formata dai tagli 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR e 2 EUR). Le monete in euro destinate alla circolazione includono monete con una speciale rifinitura o qualità e/o confezione e monete commemorative in euro destinate alla circolazione. Queste ultime generalmente commemorano un evento o una personalità e sono emesse ad un valore nominale per un periodo limitato e in quantità limitate.

“Programma di archivio in custodia esteso” (“programma ECI”, Extended custodial inventory programme o ECI programme): per programma di archivio in custodia esteso si intende un programma che consiste di accordi contrattuali tra la BCE, una BCN e singoli enti creditizi (“banche ECI”), in base ai quali la BCN: i) fornisce alle banche ECI le banconote in euro, che esse detengono in custodia al di fuori dell’Europa al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita le banche ECI a fronte delle banconote in euro che sono depositate dai loro clienti, controllate in autenticità e idoneità, detenute in custodia e notificate alla BCN. Le banconote detenute in cutodia da banche ECI, incluse quelle in transito tra la BCN e le banche ECI, sono pienamente garantite fino a che non sono messe in circolazione dalle banche ECI o riconsegnate alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN alle banche ECI formano parte delle banconote create dalla BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia da banche ECI non fanno parte dell’emissione nazionale netta di banconote della BCN.

“Pubblico”(Public): per pubblico si intendono, in relazione all’emissione di monete in euro, tutte le entità e le persone diverse dalle soggetti emittenti moneta nel (futuro) Stato membro partecipante.

“Sistema c.d. notes-held-to-order o simile” o “schema NHTO”(Notes-held-to-order scheme or NHTO scheme): per sistema c.d. notes-held-to-order si intende un sistema che consiste in accordi contrattuali individuali tra una BCN e uno o più enti (“enti NHTO”) nello Stato membro partecipante della BCN per cui la BCN: i) fornisce agli enti NHTO banconote in euro che esse detengono in custodia al di fuori dei locali delle BCN al fine di metterle in circolazione; e ii) accredita o addebita direttamente al conto detenuto dagli enti NHTO o dagli enti creditizi che sono clienti degli enti NHTO le banconote in euro che sono depositate dai loro clienti e notificate alla BCN. Le banconote trasferite dalla BCN agli enti NHTO fanno parte delle banconote create della BCN (voce 1.1). Le banconote detenute in custodia dagli enti NHTO non fanno parte dell’emissione nazionale netta di banconote della BCN.

“Scorta strategica dell’Eurosistema” (ESS) (Eurosystem Strategic Stock) (ESS): per “scorta strategica dell’Eurosistema” (ESS) si intende la scorta di banconote nuove e idonee in euro accumulate da certe BCN per sopperire alla richiesta di banconote in euro che non può essere soddisfatta da scorte logistiche (4).

“Scorte logistiche” (LS) (Logistical stocks) (LS): per scorte logistiche si intendono tutte le scorte di banconote in euro nuove e idonee, diverse dalla ESS, detenute dalle BCN e, ai fini del presente indirizzo, da enti NHTO e da banche ECI (4).

“Serie di banconote”(Banknote series): per serie di banconote si intende un numero di valori unitari di banconote in euro definite come una serie nella decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (5) o in un successivo atto legale della BCE. La prima serie di banconote in euro lanciate il 1o gennaio 2002 è formata dai tagli 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR e 500 EUR. Le banconote in euro che sono state riviste per specifiche tecniche o per un disegno revisionato, (ad esempio, una firma differente, per i differenti presidenti della BCE) costituiscono nuove serie di banconote solo se riferite come tali in un emendamento alla decisione BCE/2003/4 o in un successivo atto legale della BCE.

“Serie di monete”(Coin series): per serie di monete si intende un numero di valori unitari di monete in euro definite come una serie nel regolamento (CE) n. 975/98 o in un successivo atto legale dell’Unione. La prima serie delle monete in euro lanciate il 1o gennaio 2002 è formata dai valori nominali 0,01 EUR, 0,02 EUR, 0,05 EUR, 0,10 EUR, 0,20 EUR, 0,50 EUR, 1 EUR e 2 EUR. Le monete in euro che sono state riviste per specifiche tecniche o per un disegno revisionato (modifiche, ad esempio, alla mappa dell’Europa nella parte che rigurda l’Unione) costituiscono una nuova serie di monete in euro solo se riferite come tali in una modifica del regolamento (CE) n. 975/98 o in un successivo atto legale dell’Unione.

“Taglio”(Denomination): per taglio si intende il valore nominale di una banconota o moneta in euro, come disposto per le banconote nella decisione BCE/2003/4 o in un successivo atto legale della BCE, e come disposto per le monete nel regolamento (CE) n. 975/98 o in un successivo atto legale dell’Unione.

“Variante di banconota”(Banknote variant): per variante di banconota in una serie di banconote si intende una sottoserie che comprende uno o più tagli di banconote in euro con misure di sicurezza aggiornate e/o un disegno rivisto.»


(1)  GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1.

(2)  Monete vendute come un investimento in metallo prezioso sono chiamate monete in metallo prezioso o monete di investimento. Esse sono generalmente coniate secondo la richiesta nel mercato e non si distinguono per nessun particolare di finitura o qualità. Tali monete sono valutate secondo il corrente prezzo di mercato per il loro contenuto di metallo, più un piccolo margine per la coniazione che copre i costi di produzione, i costi di promozione e un piccolo profitto.

(3)  GU L 139, dell’11.5.1998, pag. 6.

(4)  Come riferito in un separato atto legale della BCE sulla gestione di scorte di banconote.

(5)  GU L 78, del 25.3.2003, pag. 16.


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