EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea
Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 32012D0012(01)
2012/386/EU: Decision of the European Central Bank of 3 July 2012 amending Decision ECB/2011/25 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2012/12)
2012/386/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 3 luglio 2012 , che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/12)
2012/386/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 3 luglio 2012 , che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/12)
GU L 186 del 14.7.2012, pagg. 38–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 13/09/2012; abrogato da 32012D0017(01)
14.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 186/38 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 3 luglio 2012
che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie
(BCE/2012/12)
(2012/386/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1). |
(2) |
Il Consiglio direttivo della BCE ritiene necessario sottoporre a revisione l’eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2. dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato emesse dalle controparti, e di cui le stesse fanno uso proprio quali garanzie. |
(3) |
La possibilità per le controparti che partecipano alle operazioni di credito dell’Eurosistema di aumentare il livello di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato per uso proprio dovrebbe essere subordinata alla previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali. |
(4) |
Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento. |
(5) |
Pertanto, la decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2) dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica
Il seguente articolo 4 ter è inserito nella decisione BCE/2011/25:
«Articolo 4 ter
Accettazione delle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato
1. Le controparti che emettono obbligazioni bancarie idonee garantite da un ente del settore pubblico del SEE avente diritto di imposizione fiscale non possono costituire in garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema tali obbligazioni, o obbligazioni simili che siano emesse da enti con cui abbiano stretti legami, per un valore eccedente quello che tali obbligazioni, che siano già costituite in garanzia, hanno il giorno in cui la presente decisione entra in vigore.
2. In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere delle deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1. Unitamente alla richiesta di deroga è inviato un piano di finanziamento.»
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 luglio 2012
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 331, del 14.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 341, del 22.12.2011, pag. 65.