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Documento 32008O0004

Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 giugno 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/9 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (BCE/2008/4)

GU L 176 del 4.7.2008, pagg. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 61 - 64

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2008/549/oj

4.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/16


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 giugno 2008

che modifica l’indirizzo BCE/2006/9 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro

(BCE/2008/4)

(2008/549/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (1) stabilisce le norme che consentono alle banche centrali nazionali (BCN) dei futuri Stati membri partecipanti di prendere a prestito le banconote e le monete in euro dall’Eurosistema con il proposito di effettuare ad esse la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza prima della data di sostituzione del contante, e definisce gli obblighi che le controparti autorizzate e terzi professionisti devono rispettare affinché essi ricevano, rispettivamente, la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza.

(2)

A seguito dell’introduzione dell’euro in Slovenia, Cipro e Malta ai sensi delle norme contenute nell’indirizzo BCE/2006/9, fu segnalata la necessità di apportare varie modifiche per migliorare gli aspetti logistici della sostituzione del contante nei futuri Stati membri partecipanti.

(3)

In vista delle difficoltà che probabilmente le BCN che parteciperanno all’Eurosistema dovranno fronteggiare nel pianificare il volume e i tagli delle banconote in euro necessari dopo la data di sostituzione del contante, tali BCN dell’Eurosistema devono avere la possibilità, immediatamente dopo la data di sostituzione del contante, di migliorare la struttura per taglio delle loro consistenze di banconote in euro a basso costo.

(4)

Poiché solo gli enti creditizi e gli uffici postali nazionali che hanno un conto presso la propria BCN che parteciperà all’Eurosistema sono attualmente autorizzati a ricevere banconote e monete per la consegna anticipata di seconda istanza a terzi professionisti, l’esperienza acquisita sinora con la sostituzione del contante ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9, ha dimostrato l’utilità di coinvolgere società di servizi e trasporto valori nelle operazioni di consegna anticipata di seconda istanza. È consentito quindi agli enti creditizi e agli uffici postali nazionali di nominare società di servizi e trasporto valori come loro agenti per la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro.

(5)

Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di segnalazione riguardanti il volume e i tagli delle banconote e monete in euro date in consegna anticipata e consegna anticipata di seconda istanza, si deve semplificare la procedura di segnalazione per le BCN che parteciperanno all’Eurosistema e per le controparti autorizzate.

(6)

In vista delle verifiche e ispezioni potenzialmente numerose e frequenti poste in essere dalle BCN che parteciperanno all’Eurosistema presso i locali dei soggetti che ricevono la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza al fine di accertare che queste ultime non mettano in circolazione banconote e monete in euro prima della data di sostituzione del contante, è necessario consentire le BCN che parteciperanno all’Eurosistema di incaricare di tale compito altre autorità pubbliche.

(7)

Gli accordi contrattuali da stipularsi tra i soggetti che ricevono la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza prima che si possano effettuare eventuali sub consegne anticipate e che sia provata la mancanza di incentivi finanziari disponibili per i soggetti che ricevono la consegna anticipata di seconda istanza, sulla base dell’esperienza acquisita sinora con la sostituzione del contante in euro ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9, hanno pregiudicato il successo della consegna anticipata di seconda istanza per talune categorie di dettaglianti ad esempio, negozi a basso prezzo e altri piccoli esercizi commerciali. È quindi necessario introdurre una procedura semplificata di consegna anticipata di seconda istanza da utilizzarsi quando si tratta di piccole somme di banconote e moneta in euro.

(8)

È anche segnalata la necessità di apportare altre varie piccole modifiche all’indirizzo BCE/2006/9,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2006/9 è modificato come segue:

1)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

alla fine del paragrafo 5 è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, un trasferimento di grandi quantitativi di banconote in euro non è considerato come parte dei requisiti per l’introduzione se la BCN che parteciperà all’Eurosistema detentrice del volume in eccesso di uno o più tagli di banconote in euro dell’equivalente valore e qualità di quelli contenuti nel trasferimento dei grandi quantitativi, li trasferisce all’Eurosistema nello scambio per tale trasferimento. In tal caso, non nasce nessun obbligo di rimborso e la BCE sopporta il costo di trasporto delle banconote in euro.»;

b)

il paragrafo 6, lettera b, è eliminato;

c)

l’ultima frase del paragrafo 8 è sostituita dalla seguente:

«L’ammontare di banconote equivalenti nel numero e nella qualità che devono essere rimborsate per la futura serie di banconote in euro sarà calcolata secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo a tempo debito.»;

d)

il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

«11.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve riportare alla BCE e alla/e BCN dell’Eurosistema fornitrice/i ciò che segue, tenendo conto degli obblighi previsti in un distinto atto legale:

a)

l’ammontare totale finale delle banconote in euro consegnate anticipatamente e consegnate anticipatamente in seconda istanza (disaggregate in base al taglio); e

b)

l’ammontare totale finale delle monete in euro consegnate anticipatamente e consegnate anticipatamente in seconda istanza (disaggregate in base al taglio).»;

2)

alla fine dell’articolo 5 è aggiunta la frase seguente:

«Le controparti autorizzate possono nominare società di servizi e trasporto valori come agenti che agiscono per loro conto e a loro rischio per la custodia e consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro a terzi professionisti a condizione che: i) nonostante la nomina di un agente, le controparti autorizzate rispettino tutte le norme applicabili e le procedure previste nel presente indirizzo; e ii) le controparti autorizzate concludano accordi contrattuali con le società di servizi e trasporto valori stipulando che queste ultime devono adempiere agli obblighi previsti nell’articolo 10, lettera a) e lettera b) e nell’articolo 13, dal paragrafo 1 al paragrafo 3.»;

3)

nell’articolo 9, è aggiunto il seguente testo alla fine del paragrafo 2:

«La BCN che parteciperà all’Eurosistema segnala alla BCE l’informazione ricevuta da una controparte autorizzata, tenendo conto degli obblighi previsti in un distinto atto legale.»;

4)

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

La controparte autorizzata deve accordarsi con il terzo professionista al quale effettuare la consegna anticipata affinché quest’ultimo autorizzi la BCN che parteciperà all’Eurosistema o qualsiasi altra pubblica autorità competente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, a porre in essere verifiche ed ispezioni presso il terzo professionista che riceve la consegna anticipata di seconda istanza al fine di accertare la presenza delle banconote e monete consegnate anticipatamente in seconda istanza.»;

b)

la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

la controparte autorizzata deve pagare alla BCN che parteciperà all’Eurosistema penalità contrattuali per un importo proporzionale a qualsiasi danno sofferto, e comunque non inferiore al 10 % dell’importo dato in consegna anticipata se: i) alla BCN che parteciperà all’Eurosistema o a qualsiasi altra pubblica autorità competente non è dato accesso per condurre le verifiche e le ispezioni di cui alla lettera b); oppure ii) se le banconote e le monete date in consegna anticipata di seconda istanza non sono conservate presso i luoghi del terzo professionista al quale è stata fatta la consegna anticipata di seconda istanza come indicato in questo articolo. Una BCN che parteciperà all’Eurosistema non deve imporre tali penali contrattuali: i) se il futuro Stato membro partecipante di appartenenza ha definito un quadro giuridico che prevede un livello di protezione equivalente; oppure ii) nella misura in cui un terzo professionista al quale è stata effettuata la consegna anticipata di seconda istanza ha già pagato le penali previste dall’articolo 16, paragrafo 2, lettera f).»;

5)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   Una BCN che parteciperà all’Eurosistema deve vietare alle controparti autorizzate (inclusi i loro agenti nominati) di disporre delle banconote e monete in euro loro fornite prima delle 00.00 (ora locale) del giorno di sostituzione del contante, a meno che diversamente disposto da questo indirizzo. In particolare, la BCN che parteciperà all’Eurosistema deve richiedere che le controparti autorizzate, inclusi i loro agenti nominati, conservino le banconote e le monete in euro fornite in consegna anticipata nelle proprie casse o nelle casse dei loro agenti nominati, se ce ne sono, distinte dalle altre banconote e monete in euro, altre valute o altre proprietà ed in maniera sicura, tale da evitare la loro distruzione, furto, rapina od ogni altra causa di prematura circolazione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   Le controparti autorizzate inclusi i loro agenti nominati, devono conferire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema il diritto di effettuare revisioni contabili e ispezioni nei loro locali al fine di verificare la presenza di banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata e di accordi in base ai quali le controparti autorizzate effettuano la consegna anticipata di seconda istanza. La BCN che parteciperà all’Eurosistema può incaricare un’altra autorità pubblica di effettuare revisioni contabili e ispezioni presso tali locali, nel qual caso la BCE deve essere informata.»;

6)

l’articolo 16 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2, lettera b), è eliminato;

b)

il paragrafo 2, lettera d), è sostituito dal seguente:

«d)

Il terzo professionista deve consentire alla propria BCN che parteciperà all’Eurosistema o a qualsiasi altra autorità competente ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, il diritto di effettuare revisioni contabili ed ispezioni nei propri locali intese a verificare la presenza di banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata di seconda istanza.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Con deroga alla procedura di consegna anticipata di seconda istanza descritta nel paragrafo 2, tra i terzi professionisti e i dettaglianti si applica la seguente procedura semplificata di consegna anticipata di seconda istanza, alle seguenti condizioni:

a)

il dettagliante è una microimpresa come definita nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2), ossia, un’impresa il cui organico è inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non supera 2 Mio EUR;

b)

il valore nominale delle banconote e monete in euro date in consegna anticipata di seconda istanza al dettagliante non supera in totale 10 000 EUR;

c)

il dettagliante sottoscrive un formulario standard preparato dalla BCN che parteciperà all’Eurosistema in cui concorda di non disporre delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata di seconda istanza prima delle 00.00 (ora locale) del giorno di sostituzione del contante. Nessun altro accordo contrattuale è necessario; e

d)

il dettagliante conserva le banconote e le monete in euro fornite in consegna anticipata di seconda istanza come richiesto dall’articolo 10, lettera a), e si applica di conseguenza, il paragrafo 2, lettera d).

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Ai sensi delle condizioni indicate nel paragrafo 3, la consegna semplificata anticipata di seconda istanza può aver luogo solo cinque giorni di calendario prima del giorno di sostituzione del contante. Il valore nella valuta nazionale corrispondente al valore nominale delle banconote e monete in euro fornite in consegna anticipata di seconda istanza da una controparte autorizzata al dettagliante seguendo la procedura semplificata di consegna anticipata di seconda istanza, rimane bloccato sul conto del dettagliante presso la controparte autorizzata, e addebitata nel giorno di sostituzione del contante.»;

7)

l’articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 18

Verifica

Le BCN che parteciperanno all’Eurosistema devono inviare alla BCE copia di ogni atto e misura legale adottata dallo Stato membro di appartenenza in relazione a questo indirizzo al più tardi un mese prima dell’inizio del periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza ma, tuttavia, non prima che sia stata presa alcuna decisione sull’abrogazione della deroga in relazione a tale Stato membro.»

Articolo 2

Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 giugno 2008.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 207 del 28.7. 2006, pag. 39.

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;


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