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Documento 32009D0013

2009/465/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 2009 , che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2009/13)

GU L 151 del 16.6.2009, pagg. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 78 - 78

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022D0911

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/465/oj

16.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/39


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 giugno 2009

che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE

(BCE/2009/13)

(2009/465/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 105, paragrafo 2, primo e quarto trattino,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2007/7 del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (1).

(2)

Il Consiglio direttivo della BCE ha adottato l’indirizzo BCE/2009/9 del 7 maggio 2009, che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2), tra l’altro al fine di permettere l’accesso a TARGET2 a enti creditizi di proprietà pubblica che, in considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi della normativa comunitaria, sono soggetti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalla autorità nazionali competenti.

(3)

La definizione del termine «credit institution» di cui all’allegato alla decisione BCE/2007/7 deve essere sostituita alla luce delle recenti modifiche apportate all’indirizzo BCE/2007/2,

DECIDE:

Articolo 1

La definizione di «credit institution» di cui all’articolo 1 dell’allegato della decisione BCE/2007/7 è sostituita dalla seguente:

«—

“credit institution” means either: (a) a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG; or (b) another credit institution within the meaning of Article 101(2) of the Treaty that is subject to scrutiny of a standard comparable to supervision by a competent authority.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 giugno 2009.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 71.

(2)  GU L 123 del 19.5.2009, pag. 94.


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