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Documento 32013D0013(01)

2013/220/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 2 maggio 2013 , concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro (BCE/2013/13)

GU L 133 del 17.5.2013, pagg. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 27/06/2013; abrogato da 32013D0021(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/220(1)/oj

17.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 133/26


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 maggio 2013

concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

(BCE/2013/13)

(2013/220/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell’articolo 3.1, l’articolo 12.1, l’articolo 18 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’Indirizzo BCE/2011/14 del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1), e in particolare la sezione 1.6, nonché le sezioni 6.3.1, 6.3.2 e 6.4.2 dell’allegato I,

visto l’Indirizzo BCE/2013/4 del 20 marzo 2013 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2) e, in particolare, l’articolo 1, paragrafo 3, e gli articoli 5 e 7,

Considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCN) possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

(2)

Ai sensi della sezione 1.6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. Ai sensi della sezione 6.3.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito sulla base di ogni informazione che possa considerare rilevante.

(3)

Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro attualmente non soddisfano i requisiti minimi dell’Eurosistema per le soglie di qualità creditizia applicabili agli strumenti di debito negoziabili, così come stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

(4)

Il Consiglio direttivo ha preso in considerazione il protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding, MoU) concluso tra la Repubblica di Cipro e la Commissione europea e approvato dagli Stati membri, che riflette il programma di risanamento economico e finanziario per Cipro.

(5)

Il Consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro abbiano uno standard di qualità sufficiente per costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia.

(6)

Il Consiglio direttivo ha pertanto deciso che l’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro deve essere ripristinata ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, fatta salva l’applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia diversi da quelli di cui nella sezione 6.4.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14.

(7)

Ai sensi dell’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2013/4, la soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti da parte del governo di uno Stato membro dell’area dell’euro sottoposto ad un programma Unione europea e/o Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3 dello stesso indirizzo, ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, solo l’Irlanda, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono considerati Stati membri dell’area dell’euro conformi a un programma dell’Unione europea e/o Fondo monetario internazionale. Pertanto è richiesta un’ulteriore decisione del Consiglio direttivo per derogare alla soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro.

(8)

Questa misura eccezionale troverà applicazione in via temporanea, finché il Consiglio direttivo ritenga possibile ripristinare la normale applicazione dei criteri di idoneità dell’Eurosistema e del sistema di controllo dei rischi per le operazioni di politica monetaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sospensione di alcune disposizioni dell’Indirizzo BCE/2011/14 e idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

1.   I requisiti minimi dell’Eurosistema per la qualità creditizia, specificati nelle regole del quadro di riferimento in materia di valutazione della qualità creditizia dell’Eurosistema per le attività negoziabili nella sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi per gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro. Pertanto ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7 dell’Indirizzo BCE/2013/4, la Repubblica di Cipro è considerata uno Stato membro dell’area dell’euro conforme a un programma dell’Unione europea e/o Fondo monetario internazionale.

2.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dalla Repubblica di Cipro sono soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all’allegato alla presente decisione.

3.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l’Indirizzo BCE/2011/14 e l’Indirizzo BCE/2013/4, come attuati a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 9 maggio 2013.

Fatto a Bratislava, il 2 maggio 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 95 del 5.4.2013, pag. 23.


ALLEGATO

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica di Cipro

Titoli di Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

14,5

14,5

1-3

27,5

29,5

3-5

37,5

40,0

5-7

41,0

45,0

7-10

47,5

52,5

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

37,0

39,0

3-5

47,5

50,5

5-7

51,5

55,5

7-10

58,0

63,0

> 10

68,0

81,5


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