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Documento 32003O0006

Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2003, che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) come modificato il 27 febbraio 2002 (BCE/2003/6)

GU L 113 del 7.5.2003, pagg. 10–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 250 - 253

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/03/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/309/oj

32003O0006

Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 aprile 2003, che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) come modificato il 27 febbraio 2002 (BCE/2003/6)

Gazzetta ufficiale n. L 113 del 07/05/2003 pag. 0010 - 0013


Indirizzo della Banca centrale europea

del 4 aprile 2003

che modifica l'indirizzo BCE/2001/3 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) come modificato il 27 febbraio 2002

(BCE/2003/6)

(2003/309/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 105, paragrafo 2, quarto trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino, dello statuto, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali (BCN) promuovono il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2) Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto, la BCE e le BCN possono predisporre mezzi atti ad assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

(3) Il 27 novembre 2002 il Consiglio direttivo della BCE ha deciso che il meccanismo di rimborso di TARGET descritto all'articolo 3, lettera h), dell'indirizzo BCE/2001/3(1), del 26 aprile 2001, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET), modificato dall'indirizzo BCE/2002/1(2) (l'indirizzo relativo a TARGET), debba essere sostituito da un nuovo meccanismo di indennizzo di TARGET che meglio rifletta, rispetto al meccanismo di rimborso attualmente in funzione, le esistenti pratiche di mercato.

Poiché il Consiglio direttivo ha deciso che l'indennizzo offerto conformemente al meccanismo di indennizzo di TARGET debba essere quello comune offerto dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nei casi di malfunzionamento di TARGET, il meccanismo di indennizzo di TARGET dovrebbe essere inserito quale regola comune a tutti i sistemi nazionali di RTGS in un articolo separato all'interno dell'indirizzo relativo a TARGET e non, come avviene nel caso del meccanismo di rimborso di TARGET, in un articolo che regola le caratteristiche comuni minime dei sistemi nazionali di RTGS.

(4) Conformemente alla decisione del Consiglio direttivo del 29 agosto 2002 di, in linea di principio, eliminare gradualmente l'uso di garanzie collaterali che possono essere utilizzate per garantire credito infragiornaliero per ciascuna BCN che abbia dichiarato la propria intenzione di utilizzare una determinata garanzia collaterale situata in uno Stato membro che non ha adottato la moneta unica, l'articolo 3, lettera g), dell'indirizzo relativo a TARGET e l'allegato V del medesimo indirizzo devono essere cancellati, mentre l'articolo 3, lettera f), paragrafo 5, dell'indirizzo relativo a TARGET deve essere modificato.

(5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante della legislazione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L'indirizzo relativo a TARGET è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, il testo fra virgolette nella definizione di "partecipante indiretto" è modificato come segue: "(come definito nel presente articolo)".

2) All'articolo 1, paragrafo 1, le definizioni di "meccanismo di rimborso di TARGET" o "meccanismo di rimborso" o "meccanismo" sono cancellate.

3) All'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti definizioni:

"- per 'depositi presso la banca centrale' (deposit facility) si intendono i depositi presso la banca centrale messi a disposizione dell'Eurosistema,"

"- per 'operazioni di rifinanziamento marginale' (marginal lending facility) si intendono le operazioni di rifinanziamento marginale messe a disposizione dell'Eurosistema,".

4) Le definizioni contenute nell'articolo 1, paragrafo 1, sono riorganizzate in ordine alfabetico.

5) L'articolo 3, lettera f), paragrafo 5, è modificato come segue:

"5. Al credito infragiornaliero erogato in conformità dell'articolo 3, lettera f), non si applicano interessi."

6) L'articolo 3, lettera g), è cancellato.

7) L'articolo 3, lettera h), è cancellato.

8) Un nuovo articolo 8 è inserito come segue:

"Articolo 8

Meccanismo di indennizzo di TARGET

1. Principi generali

a) In caso di malfunzionamento di TARGET, i partecipanti diretti e indiretti (ai fini del presente articolo di seguito denominati 'partecipanti a TARGET') hanno il diritto di presentare domande di indennizzo conformemente alle regole stabilite nel presente articolo.

b) Il meccanismo di indennizzo di TARGET si applica a tutti i sistemi nazionali di RTGS e alla procedura di pagamento della BCE (EPM) ed è a disposizione di tutti i partecipanti a TARGET (compresi i partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema e i partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti) in relazione a tutti i pagamenti via TARGET (senza distinzione fra pagamenti nazionali e transfrontalieri). Il meccanismo di indennizzo di TARGET non si applica ai clienti nell'ambito dell'EPM ai termini e alle condizioni che regolano l'utilizzo dell'EPM riportate sul sito internet della BCE (www.ecb.int) e saltuariamente aggiornate.

c) Salvo che il Consiglio direttivo della BCE decida altrimenti, il meccanismo di indennizzo di TARGET non si applica laddove il malfunzionamento di TARGET è ascrivibile alle seguenti cause:

i) eventi esterni al di fuori del controllo del SEBC; o

ii) l'errore commesso da un soggetto terzo diverso dall'operatore del sistema nazionale di RTGS in cui si è verificato il caso di malfunzionamento.

d) Le offerte previste dal meccanismo di indennizzo di TARGET ('offerte di indennizzo') sono l'unico indennizzo offerto dal SEBC nei casi di malfunzionamento. Il meccanismo di indennizzo di TARGET non intende privare i partecipanti a TARGET della facoltà di avvalersi di altri mezzi di tutela al fine di ottenere un indennizzo in caso di malfunzionamento. Tuttavia, ciascun partecipante a TARGET, a seguito dell'accettazione di un'offerta di indennizzo, accetta irrevocabilmente di rinunciare a qualsiasi domanda (incluse quelle di risarcimento per danni indiretti) che questi possa vantare nei confronti di qualunque membro del SEBC, conformemente alle leggi nazionali o ad altre normative, e il ricevimento dell'indennizzo costituisce liquidazione completa e definitiva di qualsiasi pretesa. Il partecipante a TARGET tiene indenne il SEBC, fino all'ammontare ricevuto in base al meccanismo di indennizzo di TARGET, da ulteriori indennizzi vantati da ogni altro partecipante a TARGET quanto al corrispondente ordine di pagamento.

e) La formulazione di offerte di indennizzo e/o di pagamento non costituisce un'ammissione di responsabilità da parte di alcuna BCN o della BCE relativamente al malfunzionamento.

2. Condizioni di indennizzo

a) In relazione a un partecipante a TARGET mittente, una domanda di indennizzo è presa in considerazione se, a causa di un malfunzionamento:

i) non sia stata completata l'elaborazione di un ordine di pagamento nell'arco di una stessa giornata; o

ii) tale partecipante a TARGET, pur potendo dimostrare la propria intenzione di emettere un ordine di pagamento in TARGET, non sia stato in grado di far ciò poiché il sistema nazionale di RTGS in quel momento non lo ha consentito (stop-sending status).

b) In relazione a un partecipante a TARGET destinatario, una domanda di indennizzo è presa in considerazione se, a causa di un malfunzionamento:

i) tale partecipante a TARGET non abbia ricevuto un pagamento nell'ambito di TARGET atteso per il giorno in cui si è verificato il malfunzionamento; e

ii) tale partecipante a TARGET avesse avuto la possibilità di fare ricorso alle operazioni di finanziamento marginale o, in caso di un partecipante a TARGET senza accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale, questi fosse stato lasciato con un saldo debitore, ovvero il credito giornaliero fosse stato trasformato in un credito overnight nel suo conto nell'ambito di RTGS al momento della chiusura di TARGET, ovvero avesse dovuto indebitarsi con la rispettiva BCN; e

iii) nell'eventualità che la BCN del sistema nazionale di RTGS dove si è verificato il malfunzionamento (la BCN del luogo del malfunzionamento) fosse la BCN destinataria, o nell'eventualità in cui il malfunzionamento si sia verificato così tardi nell'arco della giornata di operatività di TARGET da rendere tecnicamente impossibile o impraticabile per il partecipante a TARGET destinatario il ricorso al mercato monetario.

3. Calcolo dell'indennizzo

3.1. Indennizzo dei partecipanti a TARGET mittenti

a) L'offerta d'indennizzo in conformità del meccanismo di indennizzo TARGET si compone o solo di una commissione amministrativa, ovvero di una commissione amministrativa e dei relativi interessi compensatori.

b) La commissione amministrativa è fissata in 100 EUR per il primo ordine di pagamento la cui elaborazione non sia stata completata nell'arco della stessa giornata, in 50 EUR per ciascuno dei successivi quattro ordini di pagamento, in caso di molteplici adattamenti del pagamento, e in 25 EUR per ciascun ordine di pagamento successivo. La commissione amministrativa è fissata con riferimento a ciascun partecipante a TARGET destinatario.

c) Gli interessi sono determinati applicando il tasso (il tasso di riferimento), che, giorno per giorno, risulti il più basso tra il tasso EONIA (euro overnight index average) e il tasso delle operazioni di rifinanziamento marginale, all'ammontare dell'ordine di pagamento non elaborato in conseguenza del malfunzionamento per ciascun giorno nel periodo decorrente dalla data dell'entrata, ovvero della prevista entrata, in TARGET con scadenza nella data in cui l'ordine di pagamento è stato o avrebbe potuto essere completato con successo (il periodo di malfunzionamento). Nel calcolare gli interessi compensatori, i proventi di ogni uso effettivo dei fondi avendo accesso alle operazioni di rifinanziamento marginale (ovvero, nel caso di partecipanti a TARGET di sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri partecipanti che non sono controparti alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, la remunerazione ricevuta sull'eccesso di fondi nel conto di regolamento, o, nel caso di partecipanti a TARGET di sistemi nazionali RTGS di Stati membri non partecipanti, la remunerazione ricevuta per l'assunzione di saldi addizionali positivi di fine giornata sul conto RTGS) sono dedotti dall'ammontare dell'indennizzo.

d) In caso di investimento di fondi nel mercato o di uso dei fondi per il rispetto degli obblighi di riserva minima, i partecipanti a TARGET non ricevono interessi compensatori.

e) Per quanto concerne i partecipanti a TARGET mittenti dei sistemi nazionali di RTGS degli Stati membri non partecipanti, qualsiasi limite alla remunerazione sull'ammontare aggregato dei depositi overnight sui conti RTGS di tale partecipante a TARGET non sono considerati nella misura in cui tale importo è attribuibile al malfunzionamento.

3.2. Indennizzo di partecipanti a TARGET destinatari

a) L'offerta di compensazione ai sensi del meccanismo di indennizzo di TARGET si costituisce solo di interessi compensatori.

b) Il metodo di calcolo per gli interessi compensatori previsto al punto 3.1, lettera c), di cui sopra, si applica, ad eccezione che tali interessi siano basati sulla differenza tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e il tasso d'interesse di riferimento, e si calcola sull'ammontare del ricorso alle operazione di rifinanziamento marginali dovuto al malfunzionamento.

c) Per quanto concerne i partecipanti a TARGET destinatari di i) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri partecipanti non controparti nelle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, e di ii) sistemi nazionali di RTGS di Stati membri non partecipanti, nella misura in cui un saldo debitore o una trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight ovvero la necessità di chiedere in prestito somme dalle rispettive BCN possano essere attribuiti al malfunzionamento, non viene applicata (e non viene considerata in casi futuri di sconfinamento, o spill-over) quella parte di tasso di penalizzazione (così come previsto dalle regole RTGS applicabili in materia) eccedente il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale per i partecipanti TARGET dei sistemi nazionali RTGS di cui al punto ii) sopra, tale sconfinamento viene ignorato ai fini dell'accesso al credito infragiornaliero e/o della permanenza nel sistema RTGS nazionale in questione.

4. Norme procedurali

a) Qualsiasi domanda di indennizzo è presentata su modulo di domanda standard (contenuto e forma del quale sono saltuariamente determinati e resi pubblici dalla BCE) allegando tutte le informazioni pertinenti e le prove richieste. Un partecipante a TARGET mittente presenta un modulo di domanda separato per ciascun partecipante a TARGET destinatario. Un partecipante a TARGET destinatario presenta un modulo di domanda separato per ciascun partecipante TARGET mittente. Le domande relative a ogni specifico pagamento TARGET possono essere presentate solo una volta, sia da parte di un partecipante diretto che da uno indiretto, sia per proprio conto che da parte di un partecipante diretto per conto di un partecipante indiretto.

b) I partecipanti a TARGET presentano il proprio o i propri moduli di domanda nel luogo in cui il conto RTGS che è stato o che avrebbe dovuto essere addebitato è mantenuto (la BCN del luogo del conto RTGS) entro due settimane dalla data di malfunzionamento. Ogni ulteriore informazione o prova richiesta da parte della BCN del luogo del conto RTGS è fornita entro due settimane dal momento di presentazione della domanda.

c) Il Consiglio direttivo della BCE procede alla valutazione di ciascuna domanda ricevuta e decide se accordare o meno un'offerta di indennizzo. Salvo quanto diversamente deciso dal Consiglio direttivo della BCE e comunicato ai partecipanti a TARGET, tale valutazione è effettuata entro e non oltre dodici settimane dal malfunzionamento.

d) La BCN del luogo del malfunzionamento comunica il risultato della valutazione riportata alla lettera c) di cui sopra ai partecipanti a TARGET di rilievo. Se la valutazione comprende un'offerta di indennizzo, i partecipanti a TARGET interessati, devono, entro quattro settimane dalla comunicazione di tale offerta, rifiutarla o accettarla, quanto a ogni singolo ordine di pagamento incluso all'interno di ciascuna domanda, sottoscrivendo una lettera standard di accettazione (contenuto e forma della quale sono saltuariamente determinati e resi pubblici dalla BCE). Qualora tale lettera non sia stata ricevuta dalla BCN del luogo del malfunzionamento entro un periodo di quattro settimane, i partecipanti a TARGET interessati sono trattati come se avessero ricevuto l'offerta di indennizzo.

e) I pagamenti dell'indennizzo sono eseguiti dalla BCN del luogo del malfunzionamento su ricevuta della lettera di accettazione da parte del partecipante a TARGET. Al pagamento dell'indennizzo non si applica alcun interesse."

9) Gli articoli 8, 9 e 10 sono rinumerati rispettivamente quali numeri 9, 10 e 11.

10) L'allegato V è cancellato.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

2. Il presente indirizzo entra in vigore il 1o luglio 2003.

3. Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 140 del 24.5.2001, pag. 72.

(2) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 74.

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