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Documento 32012D0004(01)

2012/180/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 21 marzo 2012 , che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/4)

GU L 91 del 29.3.2012, pagg. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 13/09/2012; abrogato da 32012D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/180(1)/oj

29.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 91/27


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 marzo 2012

che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2012/4)

(2012/180/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema sono fissati nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito: «Caratteristiche generali»).

(2)

Non è opportuno che le BCN siano obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee, garantite da uno Stato membro sottoposto a un programma dell’Unione europea e del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito.

(3)

Tale misura può applicarsi temporaneamente. Pertanto, è opportuno che venga introdotta da un emendamento alla decisione BCE/2011/25 del 14 dicembre 2011 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

Il seguente articolo 4 bis è inserito nella decisione BCE/2011/25:

«Articolo 4 bis

Accettazione di talune obbligazioni bancarie con garanzia statale

1.   Le BCN non sono obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee, garantite da uno Stato membro sottoposto a un programma dell’Unione europea e del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito per emittenti e garanti di attività negoziabili, conformemente alle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 delle Caratteristiche generali.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo quando decidano di non accettare quali garanzie gli strumenti di cui al paragrafo 1.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 23 marzo 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 marzo 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(2)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.


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