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Documento 32011O0002

2011/205/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 marzo 2011 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2011/2)

GU L 86 del 1.4.2011, pagg. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2012; abrogato da 32012O0027

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/205/oj

1.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/75


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2011

che modifica l’indirizzo BCE/2007/2 relativo ad un sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2)

(BCE/2011/2)

(2011/205/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP).

(2)

È opportuno apportare alcune modifiche all’indirizzo BCE/2007/2 per consentire al Consiglio direttivo di decidere se, a titolo di misura precauzionale, possa essere necessario rendere disponibile in TARGET2 il credito overnight per talune controparti centrali idonee sprovviste di licenza come enti creditizi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’indirizzo BCE/2007/2

L’indirizzo BCE/2007/2 è modificato come segue:

1.

L’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2.   I requisiti per l’accesso al credito infragiornaliero delle controparti della BCE sono definiti nella decisione BCE/2007/7 del 24 luglio relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (2). Il credito infragiornaliero concesso dalla BCE resta limitato alla giornata in cui è stato erogato senza alcuna possibilità di essere trasformato in credito overnight.

2.

Nell’allegato III, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«A titolo di deroga, il Consiglio direttivo, mediante previa decisione motivata, può decidere di esimere talune controparti centrali idonee dal divieto di trasformazione del credito infragiornaliero in credito overnight. Sono controparti centrali idonee quelle che, durante l’intero periodo pertinente:

a)

sono soggetti idonei ai fini del paragrafo 2, lettera e), a condizione che tali soggetti idonei siano anche controparti centrali autorizzate ai sensi della normativa comunitaria o nazionale applicabile;

b)

sono insediate nell’area dell’euro;

c)

sono sottoposte a vigilanza e/o sorveglianza da parte delle autorità competenti;

d)

osservano gli obblighi di sorveglianza per l’ubicazione delle infrastrutture che offrono servizi in euro, periodicamente modificati e pubblicati sul sito Internet della BCE (3);

e)

detengono conti nel Payments Module (PM) di TARGET2;

f)

hanno accesso al credito infragiornaliero.

Tutto il credito overnight concesso alle controparti centrali idonee è soggetto ai termini del presente allegato (ivi incluse, al fine di evitare dubbi, le disposizioni relative alle garanzie idonee).

Al fine di evitare dubbi, le sanzioni previste nei paragrafi 10 e 11 del presente allegato si applicano nei casi di mancato rimborso da parte delle controparti centrali idonee del credito overnight loro accordato dalle rispettive BCN.

Articolo 2

Conti per i fondi di garanzia e remunerazione

1.   Nella misura in cui una controparte centrale è obbligata dalla normativa, anche a fini di sorveglianza, a detenere un conto per i fondi di garanzia, i fondi accreditati su tale conto di una controparte centrale sono remunerati al tasso delle operazioni di rifinanziamento principali meno 15 punti base.

2.   I fondi altrimenti accreditati sul conto per i fondi di garanzia di una controparte centrale sono remunerati al tasso sui depositi.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. Esso si applica a decorrere dall’11 aprile 2011.

Articolo 4

Destinatari e misure di attuazione

1.   Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

2.   Le BCN partecipanti inviano alla BCE le misure mediante le quali intendono conformarsi al presente indirizzo entro il 1o aprile 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2011.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 237, dell’8.9.2007, pag. 1.

(2)  GU L 237, dell’8.9.2007, pag. 71

(3)  L’attuale politica dell’Eurosistema per la localizzazione di infrastrutture è stabilita nelle seguenti dichiarazioni, tutte pubblicate sul sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu: a) il Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area (dichiarazione ufficiale sui sistemi di pagamento e di regolamento in euro situati al di fuori dell’area dell’euro) del 3 novembre 1998; b) The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing (l’orientamento di politica dell’Eurosistema relativamente al consolidamento dell’attività di compensazione con controparte centrale) del 27 settembre 2001; c) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions (principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro) del 19 luglio 2007; e d) The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area” (principi fondamentali dell’Eurosistema sull’ubicazione e l’operatività delle infrastrutture di regolamento delle operazioni di pagamento denominate in euro del 19 luglio 2007: specificazione di “legalmente e operativamente situati nell’area dell’euro”) del 20 novembre 2008.»


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