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Documento 32002O0010

Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2002, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2002/10)

GU L 58 del 3.3.2003, pagg. 1–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 209 - 245
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 146 - 182
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 146 - 182

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006; abrogato da 32006O0016

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2003/131/oj

32002O0010

Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2002, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2002/10)

Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/2003 pag. 0001 - 0037


Indirizzo della Banca centrale europea

del 5 dicembre 2002

sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali

(BCE/2002/10)

(2003/131/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo alinea dell'articolo 47.2 dello statuto,

considerando quanto segue:

(1) Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è soggetto a obblighi di rendiconto ai sensi dell'articolo 15 dello statuto.

(2) Ai sensi dell'articolo 26.3 dello statuto, il Comitato esecutivo della BCE redige un bilancio consolidato del SEBC a fini analitici ed operativi.

(3) In base all'articolo 26.4 dello statuto, il Consiglio direttivo della BCE stabilisce le regole necessarie per uniformare, ai fini dell'applicazione dello stesso articolo 26, le procedure di rendicontazione finanziaria e contabile riguardanti le operazioni effettuate dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti.

(4) In conformità delle norme transitorie dell'Indirizzo BCE/2000/18, del 1o dicembre 1998, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000(1), tutte le attività e passività in essere alla fine della giornata lavorativa del 31 dicembre 1998 sono state rivalutate il 1o gennaio 1999. Gli utili non realizzati sorti entro il 1o gennaio 1999 sono stati tenuti distinti dagli eventuali utili da valutazione non realizzati che potessero determinarsi dopo tale data e sono rimasti di pertinenza delle BCN. I prezzi e tassi di mercato applicati dalla BCE e dalle BCN per la redazione delle situazioni patrimoniali iniziali del 1o gennaio 1999 costituiscono il nuovo costo medio all'avvio del periodo transitorio. Si raccomandava che le plusvalenze non realizzate sorte il 1o gennaio 1999 o precedentemente non fossero considerate come distribuibili al momento della transizione, bensì venissero trattate come realizzabili/distribuibili solo in relazione alle operazioni che avessero avuto luogo dopo l'avvio del periodo transitorio. Gli utili e le perdite in valuta e in oro e gli utili e le perdite (per la componente prezzo), dovuti al trasferimento di attività dalle BCN alla BCE, venivano considerati come realizzati.

(5) I dati concernenti le banconote in euro in circolazione, la remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema risultanti dalla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema e il reddito monetario, dovrebbero essere armonizzati nei documenti contabili annuali pubblicati delle BCN (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa). Le voci da armonizzare sono indicate con un asterisco negli allegati IV, VIII e IX.

(6) È stato debitamente tenuto conto del lavoro preparatorio svolto dall'Istituto monetario europeo (IME).

(7) Il contenuto dell'Indirizzo BCE/2000/18 è in questa sede significativamente modificato. È opportuno, a fini di chiarezza, riformularlo in un unico testo.

(8) La BCE ritiene che sia estremamente importante rendere più trasparente il quadro regolamentare del SEBC, benché ciò non sia richiesto dal trattato che istituisce la Comunità europea. A tal fine, la BCE ha deciso di pubblicare il presente indirizzo.

(9) In conformità dell'articolo 12.1 e dell'articolo 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente indirizzo:

- per "schema di distribuzione delle banconote" si intende la percentuale risultante dal calcolo della quota della BCE nell'emissione totale di banconote in euro e dall'applicazione dello schema di capitale sottoscritto alla quota delle BCN nel suddetto totale, ai sensi della decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione delle banconote in euro(2),

- per "consolidamento" si intende il procedimento contabile mediante il quale i valori di bilancio di varie entità giuridiche distinte vengono aggregati come se queste costituissero un'unica entità,

- per "fini di rilevazione rendicontazione contabile e finanziaria nel SEBC" si intendono i fini per i quali la BCE redige le situazioni contabili elencate nell'allegato I in conformità degli articoli 15 e 26 dello statuto,

- per "banche centrali nazionali" (BCN) si intendono le BCN degli Stati membri partecipanti,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea,

- per "Stati membri non partecipanti" si intendono gli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato,

- per "Eurosistema" si intende l'insieme delle BCN e della BCE,

- per "periodo transitorio" si intende il periodo che inizia il 1o gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001,

- per "data di rivalutazione trimestrale" si intende la data dell'ultimo giorno del trimestre.

2. Ulteriori definizioni di termini tecnici utilizzati nel presente indirizzo sono riportate nel glossario che figura come allegato II.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le regole stabilite nel presente indirizzo si applicano alla BCE e alle BCN per fini di rendicontazione contabile e finanziaria nel SEBC.

2. Il presente indirizzo ha per oggetto unicamente la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel SEBC così come previsto dallo statuto e, pertanto, non stabilisce regole vincolanti per i rendiconti e la contabilità delle BCN in ambito nazionale. Per fini di coerenza e comparabilità fra i dati contabili del SEBC e quelli delle singole BCN in ambito nazionale, si raccomanda alle BCN di conformarsi, per quanto possibile, alle regole stabilite nel presente indirizzo nella propria attività di rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria in ambito nazionale.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

Si applicano i seguenti principi contabili fondamentali:

a) realtà economica e trasparenza: i metodi e le rendicontazioni contabili rispecchiano la realtà economica, sono trasparenti e soddisfano i requisiti qualitativi di comprensibilità, significatività, attendibilità e comparabilità. Le operazioni sono contabilizzate e rappresentate secondo la loro essenza e realtà economica e non soltanto secondo la loro forma giuridica;

b) prudenza: la valutazione delle attività e passività e la rilevazione degli elementi che compongono il risultato economico sono effettuate in modo prudente. Nel contesto del presente indirizzo, ciò significa che le plusvalenze non realizzate non sono registrate come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente a un conto di rivalutazione. Tuttavia, il principio della prudenza non giustifica la creazione di riserve occulte né la deliberata sotto/sovrastima di elementi dello stato patrimoniale e del conto economico;

c) fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio: le attività e le passività sono rettificate per tener conto di fatti accaduti fra la data di chiusura dell'esercizio e la data in cui i documenti di bilancio sono approvati dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla data di chiusura dell'esercizio. Per quanto riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che non incidono sulle condizioni delle attività e delle passività alla data di chiusura dell'esercizio, ma sono di tale rilevanza che la loro mancata indicazione influirebbe sulla capacità degli utilizzatori del bilancio d'esercizio di compiere valutazioni e scelte appropriate, i fatti stessi non danno luogo a rettifiche delle attività e passività, ma ne viene data debita notizia;

d) rilevanza: non sono ammessi scostamenti dalle regole contabili, comprese quelle che incidono sulla determinazione del risultato economico delle singole BCN e della BCE, a meno che essi possano ragionevolmente essere ritenuti irrilevanti nel contesto generale dei documenti contabili dell'istituzione dichiarante e per quanto attiene alle modalità di rappresentazione dei dati della stessa;

e) continuità operativa: i documenti contabili sono redatti nella prospettiva della continuazione dell'attività;

f) competenza: i proventi e gli oneri sono imputati al periodo contabile in cui essi sono conseguiti o sostenuti, prescindendo dal momento in cui hanno luogo gli effettivi incassi o esborsi;

g) coerenza e comparabilità: i criteri per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale e la rilevazione delle componenti del reddito sono applicati con coerenza, in termini di uniformità e di continuità metodologica nell'ambito del SEBC, al fine di assicurare la comparabilità dei dati contenuti nei rendiconti contabili.

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Un'attività/passività finanziaria o di altro tipo è iscritta nello stato patrimoniale soltanto se:

a) è probabile che i futuri benefici economici connessi con l'attività (passività) affluiscano alla (defluiscano dalla) istituzione dichiarante;

b) sostanzialmente tutti i rischi e i benefici connessi con l'attività o la passività sono stati trasferiti all'istituzione dichiarante; e

c) il costo o il valore dell'attività per l'istituzione dichiarante, ovvero l'ammontare della obbligazione, può essere misurato in modo attendibile.

Articolo 5

Principio della data di regolamento e principio economico

1. Nel sistema contabile dell'Eurosistema la registrazione contabile è basata sul principio della data di regolamento fino al 31 dicembre 2006.

2. A partire dal 1o gennaio 2007, il principio economico descritto all'allegato III è utilizzato come base per riportare i dati delle operazioni in valuta estera e i ratei e risconti denominati in valuta estera, nei sistemi contabili dell'Eurosistema. Le operazioni in titoli possono continuare ad essere registrate in base al principio della data di regolamento.

3. In deroga a quanto previsto al paragrafo 1, le BCN possono utilizzare il principio economico anteriormente al 1o gennaio 2007.

4. I dati rappresentati come parte della rendicontazione contabile giornaliera, ai fini della rendicontazione finanziaria nell'Eurosistema, devono rappresentare i movimenti di cassa nelle voci di bilancio diverse da quelle riportate sotto "Altre attività" e "Altre passività", fatta eccezione per gli aggiustamenti contabili di fine trimestre e di fine esercizio.

CAPITOLO II

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale della BCE e delle BCN ai fini della rendicontazione finanziaria nel SEBC si basa sulla struttura stabilita nell'allegato IV.

Articolo 7

Regole di valutazione per lo stato patrimoniale

1. Se non specificato altrimenti nell'allegato IV, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio e i prezzi correnti di mercato.

2. La rivalutazione di posizioni in oro, strumenti valutari, titoli e strumenti finanziari (in bilancio e "fuori bilancio") è effettuata alla data della rivalutazione trimestrale ai tassi e prezzi medi di mercato. Ciò non preclude alla BCE e alle BCN di rivalutare i propri portafogli con maggiore frequenza per fini interni, purché durante il trimestre vengano segnalati solo dati basati sul prezzo di negoziazione.

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra differenze di rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì viene contabilizzata un'unica differenza di rivalutazione dell'oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro derivante dal cambio euro/dollaro alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni valuta per le posizioni in valuta estera (considerando le operazioni in bilancio e "fuori bilancio") e distintamente per ogni singolo codice (stesso numero/tipo ISIN) per i titoli, eccetto quelli ricompresi fra le "Altre attività finanziarie", i quali sono trattati come disponibilità separate.

4. Le differenze di rivalutazione contabilizzate sono stornate al termine del trimestre successivo, fatta eccezione per le minusvalenze non realizzate imputate al conto economico a fine esercizio. Durante il trimestre le operazioni sono oggetto di segnalazioni in base ai prezzi e tassi di negoziazione.

Articolo 8

Operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine

1. Un'operazione temporanea effettuata in base ad un'operazione di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine è inscritta nel passivo dello stato patrimoniale come un deposito (ricevuto) garantito, mentre il valore dato in garanzia rimane registrato nell'attivo dello stato patrimoniale stesso. I titoli ceduti che devono essere riacquistati nell'ambito dell'operazione onde trattasi sono considerati dalla BCE/BCN che è tenuta a riacquistarli come ancora facenti parte del portafoglio da cui provengono.

2. Un'operazione temporanea effettuata in base a un'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine è registrata come erogazione di un prestito garantito nell'attivo dello stato patrimoniale, per l'ammontare del prestito stesso. I titoli acquisiti nell'ambito dell'operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine non sono rivalutati, e nel conto economico dell'istituzione che ha erogato i fondi non figurano profitti o perdite relativi ai titoli stessi.

3. Le operazioni temporanee aventi per oggetto titoli denominati in valuta estera non hanno alcuna incidenza sul costo medio della posizione in valuta.

4. Nel caso di operazioni di prestito di titoli, questi ultimi rimangono iscritti nello stato patrimoniale del prestatore. Le modalità di contabilizzazione di tali operazioni sono uguali a quelle prescritte per le operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Tuttavia, se a fine esercizio i titoli presi in prestito dalla BCE, o una BCN, in qualità di prenditore (prestatario) non sono depositati presso la stessa, la BCE/BCN è tenuta a costituire un accantonamento per perdite se il valore di mercato dei titoli sottostanti è aumentato rispetto alla data del contratto di prestito titoli e a scritturare una passività relativa al ritrasferimento dei titoli se questi nel frattempo sono stati venduti dal prenditore (prestatario) stesso.

5. Le operazioni garantite in oro sono trattate come operazioni di vendita a pronti con patto di riacquisto a termine. Nelle situazioni contabili non figurano le variazioni dell'ammontare dell'oro connesse con queste operazioni garantite e la differenza tra il prezzo a pronti e quello a termine è contabilizzata in base al criterio di competenza.

6. Le operazioni temporanee, incluse le operazioni di prestito titoli, effettuate in base a un programma di prestito titoli automatizzato sono contabilizzate con incidenza sullo stato patrimoniale solo per quelle operazioni in cui la garanzia è fornita in forma di contante alla completa scadenza dell'operazione.

Articolo 9

Strumenti azionari negoziabili

1. Il presente articolo si applica agli strumenti azionari negoziabili (azioni ordinarie o fondi di investimento azionario), sia per le operazioni effettuate direttamente da una BCN e dalla BCE sia per quelle effettuate da un rappresentante, con esclusione delle attività effettuate per fondi pensione, interessi da partecipazione, investimenti in controllate, interessi rilevanti e attività finanziarie fisse della BCE.

2. Gli strumenti azionari denominati in valuta estera non fanno parte della posizione complessiva in valuta, ma formano una separata disponibilità in valuta. Si raccomanda che il calcolo dei relativi profitti e perdite possa essere effettuato sia con il metodo del costo medio netto che, in alternativa, con il metodo di costo medio.

3. Si raccomanda che gli strumenti azionari siano trattati in conformità con quanto segue:

a) la rivalutazione dei portafogli azionari è effettuata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2. La rivalutazione avviene separatamente voce per voce. Per i fondi di investimento azionario, il prezzo di rivalutazione è calcolato su base netta e non su base individuale azione per azione. Non vi è compensazione tra le diverse azioni ordinarie o tra i diversi fondi di investimento azionario;

b) le operazioni sono riportate nello stato patrimoniale al prezzo di negoziazione;

c) la commissione di intermediazione è considerata come un costo inerente l'operazione da includersi nel costo dell'attività oppure come una spesa nel conto economico;

d) l'importo del dividendo distribuito è incluso nel costo dello strumento azionario. Alla data di incasso del dividendo, l'importo del dividendo distribuito può essere trattato come voce separata, finché il pagamento dello stesso non è ancora stato ricevuto;

e) gli importi maturati sui dividendi non sono registrati a fine periodo, in quanto si riflettono già sul prezzo di mercato degli strumenti azionari, con eccezione delle azioni quotate a secco;

f) l'emissione di azioni con diritto di opzione è considerata come attività separata quando avviene l'emissione. Il costo di acquisto è calcolato sulla base del precedente costo medio delle azioni, del prezzo di battuta delle nuove azioni e della proporzione tra le vecchie e le nuove azioni. Alternativamente, il prezzo del diritto di opzione può basarsi sul valore di mercato del diritto, sul precedente costo medio dell'azione e sul prezzo di mercato dell'azione, prima dell'emissione del diritto. Sono trattati in conformità ai principi contabili dell'Eurosistema.

Articolo 10

Banconote

L'ammontare delle "banconote in circolazione" nello stato patrimoniale delle BCN è il risultato di due componenti:

a) ammontare non rettificato delle banconote in euro in circolazione, calcolato secondo uno dei due metodi seguenti:

Metodo A: BC = BP - BD - S

Metodo B: BC = BI - BR

Dove:

BC= è l'ammontare delle banconote in euro in circolazione

BP= è il valore delle banconote in euro prodotte oppure consegnate dalla stamperia incaricata o da altre BCN

BD= è il valore delle banconote in euro distrutte

BI= è il valore delle banconote in euro immesse in circolazione

BR= è il valore delle banconote ricevute (vale a dire, versate alla BCN interessata)

S= è il valore delle banconote in euro giacenti presso la BCN interessata (banconote in "stock");

b) aggiunto/sottratto l'ammontare degli aggiustamenti risultanti dall'applicazione dello schema di distribuzione delle banconote in euro.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL CONTO ECONOMICO

Articolo 11

Rilevazione delle componenti del reddito

1. Per la rilevazione delle componenti del reddito si applicano le seguenti regole:

a) gli utili e le perdite da negoziazione (realizzati) sono imputati al conto economico;

b) le plusvalenze da valutazione (non realizzate) non sono registrate tra i proventi, bensì imputate direttamente in un conto di rivalutazione;

c) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) sono inscritte nel conto economico nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) registrate nel corrispondente conto di rivalutazione;

d) le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di nuove plusvalenze da valutazione (non realizzate);

e) non viene effettuata alcuna compensazione di minusvalenze da valutazione (non realizzate) relative a un titolo, a una valuta o a disponibilità di oro con plusvalenze da valutazione (non realizzate) riguardanti altri titoli o valute o oro.

2. I sovrapprezzi o gli scarti (sconti) relativi ai titoli emessi e acquistati sono computati e rappresentati come interessi e vengono ammortizzati nell'arco della vita residua dei titoli, secondo il metodo a quote costanti oppure secondo quello del tasso di rendimento interno (TRI). Il metodo del tasso di rendimento interno è tuttavia obbligatorio per i titoli a sconto con vita residua superiore a un anno al momento dell'acquisizione.

3. I ratei e risconti a fronte di attività e passività finanziarie (ad esempio per interessi maturati e premi/sconti ammortizzati) vengono calcolati e contabilizzati almeno trimestralmente. Gli altri ratei e risconti vengono calcolati e contabilizzati con cadenza almeno annuale.

4. La BCE e le BCN possono calcolare i ratei e risconti con cadenza più ravvicinata, purché durante il trimestre siano segnalati solo i dati al valore di negoziazione.

5. I ratei e risconti denominati in valute estere sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato di fine trimestre e stornati in base allo stesso tasso di cambio.

6. In linea generale, per il calcolo dei ratei e risconti durante l'anno si possono applicare gli usi locali (ad esempio, per il calcolo fino all'ultimo giorno di esercizio o fino all'ultimo giorno del trimestre). Tuttavia, a fine esercizio, l'ultimo giorno del trimestre (ad esempio il 31 dicembre) è la data obbligatoria di riferimento.

7. Solo le operazioni che comportano una variazione della consistenza in una data valuta possono dare origine a utili o perdite da negoziazione (realizzati) su cambi.

Articolo 12

Determinazione del costo delle transazioni

1. Per quanto concerne la determinazione del costo si applicano le seguenti norme generali:

a) per l'oro, le posizioni in valuta estera e i titoli, al fine di determinare il "costo (di acquisto) del venduto" tenendo conto degli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio e dei prezzi, è utilizzato su base giornaliera il metodo del costo medio;

b) il costo medio (in termini di prezzo o di tasso di cambio) dell'attività/passività è diminuito/aumentato delle minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio;

c) nel caso di acquisto di titoli con cedola, l'importo dell'interesse cedolare dovuto al venditore è trattato come voce distinta. Nel caso di titoli denominati in valuta estera, tale interesse è ricompreso nelle disponibilità in valuta, ma non è incluso nel costo o prezzo dell'attività ai fini della determinazione del prezzo medio.

2. Ai titoli si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni sono considerate al prezzo di negoziazione e contabilizzate al corso secco;

b) le commissioni di custodia e amministrazione, le commissioni di conto corrente e gli altri oneri indiretti non sono considerati come facenti parte del costo inerente ad una data operazione e vengono imputati al conto economico. Tali oneri non concorrono a determinare il costo medio di una determinata attività;

c) i proventi sono registrati al lordo, contabilizzando separatamente le ritenute fiscali e gli altri oneri tributari;

d) ai fini del calcolo del costo medio di acquisizione di un titolo sussistono due possibilità alternative: o i) tutti gli acquisti effettuati durante il giorno vengono aggiunti, al valore di costo, alla consistenza del giorno precedente, così da ottenere un nuovo prezzo medio ponderato da applicare alle vendite effettuate nel giorno onde trattasi, oppure ii) vengono considerati i singoli acquisti e vendite di titoli nell'ordine in cui essi hanno avuto luogo durante il giorno, al fine di calcolare il prezzo medio modificato.

3. Per l'oro e le valute estere si applicano le norme specifiche sotto indicate:

a) le operazioni in una valuta estera che non comportano alcuna variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro, utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento, e non incidono sul costo di acquisizione di tale consistenza;

b) le operazioni in una valuta estera che comportano una variazione nella consistenza in quella valuta sono convertite in euro utilizzando il tasso di cambio della data di contrattazione o di regolamento;

c) gli incassi e gli esborsi effettivi sono convertiti al tasso di cambio medio di mercato del giorno in cui ha luogo il regolamento;

d) le acquisizioni nette di valute estere e di oro effettuate nel corso di un dato giorno sono sommate, al costo medio degli acquisti di quel giorno di ogni singola valuta e dell'oro, alla rispettiva consistenza del giorno precedente, al fine di determinare un nuovo cambio/prezzo dell'oro medio ponderato. In caso di vendite nette, il calcolo degli utili o perdite da negoziazione (realizzati) è basato sul costo medio delle rispettive consistenze (in valuta o oro) del giorno precedente, cosicché il costo medio rimane invariato. Anche le differenze in termini di tasso di cambio/prezzo dell'oro medio relative alle acquisizioni e cessioni effettuate nel corso della medesima giornata danno luogo a utili o perdite da negoziazione (realizzati). Qualora sussista una posizione debitoria in oro o in una data valuta, si applica un trattamento inverso rispetto a quello dianzi descritto. Pertanto, le vendite nette incidono sul costo medio della posizione debitoria, mentre gli acquisti netti sono portati in diminuzione della posizione al cambio/prezzo dell'oro medio ponderato esistente;

e) le spese per le operazioni in valuta estera e gli altri oneri generali sono imputate al conto economico.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI "FUORI BILANCIO"

Articolo 13

Norme generali

1. Le operazioni a termine in cambi, la componente a termine delle operazioni di swap su valute estere e gli altri strumenti finanziari in valuta che comportano uno scambio di valute a una data futura sono ricompresi nelle posizioni nette in valuta estera ai fini del calcolo dei relativi utili o perdite.

2. Gli swaps su tassi d'interesse, i futures, i forward rate agreements e gli altri strumenti finanziari su tassi d'interesse vengono contabilizzati e rivalutati considerando ogni singola operazione a sé stante. Tali strumenti vengono trattati separatamente dalle voci iscritte a bilancio.

3. Gli utili e le perdite derivanti dagli strumenti finanziari "fuori bilancio" sono rilevati e trattati secondo modalità analoghe a quelle relative agli strumenti inscritti nella situazione patrimoniale.

Articolo 14

Operazioni a termine in valuta

1. Gli acquisti e le vendite a termine vengono rilevati in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine. Gli utili e le perdite sulle operazioni di vendita vengono calcolati utilizzando il costo medio della posizione in valuta alla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, secondo il procedimento di compensazione giornaliera tra acquisti e vendite. Gli utili e perdite da negoziazione vengono considerati come non realizzati fino alla data di regolamento e trattati in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1.

2. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine è trattata come interesse passivo o attivo in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

3. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate, e a fine trimestre l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico.

4. Gli acquisti a termine incidono sul costo medio della posizione in valuta a partire dalla data di contrattazione, più due o tre giorni lavorativi, a seconda delle convenzioni di mercato vigenti per il regolamento delle operazioni a pronti, al tasso di cambio di acquisto a pronti.

5. Con riferimento a ogni singola valuta estera le posizioni a termine sono valutate congiuntamente alle posizioni a pronti, compensando le eventuali differenze da valutazione risultanti per la valuta stessa. Le minusvalenze nette da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico qualora esse eccedano precedenti plusvalenze da valutazione (non realizzate) iscritte nel conto di rivalutazione. Le plusvalenze nette da valutazione (non realizzate) sono accreditate al conto di rivalutazione.

Articolo 15

Swaps su valute

1. Gli acquisti e le vendite a pronti sono rilevati nei conti di situazione patrimoniale alla data di regolamento.

2. Gli acquisti e le vendite a termine sono rilevati in conti "fuori bilancio" dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al tasso di cambio a pronti dell'operazione a termine.

3. Le vendite sono rilevate al tasso di cambio a pronti dell'operazione, pertanto non si producono né utili né perdite.

4. La differenza fra i tassi di cambio a pronti e a termine viene considerata alla stregua di interesse passivo o attivo e contabilizzato in base al principio della competenza sia per gli acquisti che per le vendite.

5. Le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate alla data di regolamento.

6. Il costo medio della posizione in valuta resta invariato.

7. La posizione a termine è valutata congiuntamente alla posizione a pronti.

Articolo 16

Futures su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione i futures su tassi di interesse sono registrati in conti "fuori bilancio".

2. Il margine iniziale di garanzia è rilevato come attività distinta se depositato in contante. Se depositato sotto forma di titoli, esso non comporta variazioni nei conti di situazione patrimoniale.

3. I movimenti giornalieri dei margini di variazione sono iscritti a bilancio in un conto separato, come attività oppure come passività, a seconda dell'evoluzione del prezzo del contratto future. Il giorno di chiusura dell'operazione aperta si applica lo stesso procedimento; subito dopo il conto separato viene estinto e il complessivo risultato dell'operazione viene rilevato come utile o perdita a prescindere dalla circostanza che la consegna abbia o non abbia luogo. Se vi è consegna, la registrazione dell'acquisto o della vendita è effettuata al prezzo di mercato.

4. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

5. La conversione in euro, ove necessaria, è effettuata alla data di chiusura della posizione al tasso di cambio di mercato di quel giorno. Nello stesso giorno, l'eventuale introito di valuta estera incide sul costo medio della posizione in tale valuta.

6. In occasione dell'adeguamento giornaliero, i profitti e le perdite sono registrati in specifici conti separati. Un conto separato dal lato dell'attivo rappresenta una perdita, mentre un conto separato dal lato del passivo rappresenta un guadagno. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate al conto economico e accreditate in un conto del passivo (altre passività).

7. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); il conto economico viene accreditato per eventuali utili all'atto della chiusura (o scadenza) dell'operazione. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono addebitate ad un conto provvisorio come altre attività, e accreditate al conto rivalutazione.

Articolo 17

Swaps su tassi di interesse

1. Alla data di contrattazione gli swaps su tassi di interesse sono rilevati in conti "fuori bilancio".

2. I previsti pagamenti di interessi, sia in entrata che in uscita, vengono registrati in base al principio della competenza. Per ciascun contratto di swap è consentita la registrazione dei pagamenti netti.

3. Gli swaps su tassi di interesse in una data valuta estera incidono sul costo medio della posizione in tale valuta quando sussiste una differenza tra i pagamenti in entrata e in uscita. Un pagamento che comporti un introito di valuta incide sul costo medio della valuta stessa allorquando il pagamento è esigibile.

4. Ogni swap su tassi di interesse è valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da rivalutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate ad un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 18

Forward rate agreements

1. I forward rate agreements sono registrati in conti "fuori bilancio" alla data di contrattazione.

2. Il pagamento differenziale effettuato da un contraente all'altro alla data di regolamento viene registrato in pari data nel conto economico. Non ha luogo la rilevazione dei pagamenti in base al principio della competenza.

3. Nel caso di forward rate agreements in una valuta estera, il pagamento differenziale influisce sul costo medio della posizione in quella valuta. Il pagamento differenziale viene convertito in euro al tasso di cambio a pronti alla data di regolamento. Un pagamento che comporti un introito di valuta incide sul costo medio della valuta stessa allorquando il pagamento è esigibile.

4. Ogni forward rate agreement viene valutato ai prezzi correnti di mercato e, se del caso, convertito in euro al tasso di cambio a pronti. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di plusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico. Le plusvalenze da valutazione (non realizzate) vengono accreditate ad un conto di rivalutazione.

5. Le commissioni vengono imputate al conto economico.

Articolo 19

Operazioni a termine in titoli

Le operazioni a termine in titoli possono essere contabilizzate secondo uno dei due metodi seguenti:

Metodo A:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto;

b) le operazioni in esame non incidono sul costo medio della consistenza del titolo negoziato fino al regolamento. Il risultato economico delle vendite a termine è computato alla data di regolamento;

c) alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate e l'eventuale saldo del conto di rivalutazione è accreditato al conto economico. I titoli acquistati sono contabilizzati al prezzo a pronti alla data di scadenza (prezzo effettivo di mercato), mentre la differenza rispetto al prezzo a termine contrattuale è rilevata come utile o perdita da negoziazione (realizzato/a);

d) nel caso di titoli denominati in una valuta estera, non si hanno effetti sul costo medio della posizione netta nella medesima valuta se la BCE/BCN detiene già una posizione in quella valuta. Se invece il titolo acquistato a termine è denominato in una valuta nella quale la BCE non detiene una posizione, cosicché la valuta stessa deve essere acquistata, si applicano le norme per l'acquisto di valute estere di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera d);

e) le posizioni a termine sono valutate singolarmente in base al prezzo a termine di mercato per la rimanente durata del contratto. Le minusvalenze da rivalutazione (non realizzate) di fine esercizio vengono addebitate al conto economico, mentre le plusvalenze da rivalutazione (non realizzate) vengono accreditate al conto rivalutazione. Le minusvalenze da valutazione (non realizzate) imputate al conto economico a fine esercizio non vengono stornate negli esercizi successivi a fronte di minusvalenze da valutazione (non realizzate); all'atto della chiusura o scadenza dell'operazione eventuali differenze positive vengono accreditate al conto economico.

Metodo B:

a) le operazioni a termine in titoli sono rilevate in conti "fuori bilancio", dalla data di contrattazione alla data di regolamento, al prezzo a termine fissato nel contratto. Alla data di regolamento le registrazioni nei conti "fuori bilancio" sono stornate;

b) a fine trimestre la rivalutazione di un titolo è effettuata sulla base della posizione netta risultante dalle partite registrate in conti di situazione patrimoniale e dalle vendite dello stesso titolo rilevate nei conti "fuori bilancio". L'ammontare della rivalutazione è pari alla differenza fra tale posizione netta valutata al prezzo di rivalutazione e la stessa posizione valutata al costo medio della posizione risultante dalla situazione patrimoniale. A fine trimestre gli acquisti a termine vengono assoggettati al procedimento di rivalutazione descritto all'articolo 7. L'importo della rivalutazione è pari alla differenza fra il prezzo a pronti e il costo medio degli impegni di acquisto;

c) il risultato economico di una vendita a termine è rilevato nell'esercizio in cui è stato assunto l'impegno. Tale risultato è pari alla differenza fra il prezzo a termine contrattuale e il costo medio della posizione risultante dal bilancio, o il costo medio degli impegni di acquisto "fuori bilancio" se la posizione iscritta a bilancio è insufficiente al momento della vendita.

CAPITOLO V

OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

Articolo 20

Schemi di rendicontazione

1. Le BCN devono segnalare alla BCE i dati ai fini della rendicontazione contabile dell'Eurosistema rispettando i requisiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

2. Gli schemi di rendicontazione nell'Eurosistema devono essere coerenti con il presente indirizzo e comprendono tutte le voci specificate nell'allegato IV. In tale allegato è altresì descritto il contenuto delle voci da includere nei vari schemi di situazione patrimoniale.

3. Lo schema delle varie situazioni contabili da pubblicare è stabilito nei seguenti allegati:

a) allegato V: situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata dopo la fine del trimestre;

b) allegato VI: situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema pubblicata nel corso del trimestre;

c) allegato VII: situazione patrimoniale annuale consolidata dell'Eurosistema.

CAPITOLO VI

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 21

Stato patrimoniale e conto economico pubblicati

Si raccomanda che le BCN adattino i propri schemi dello stato patrimoniale e del conto economico annuali pubblicati ai modelli riportati rispettivamente nell'allegato VIII e nell'allegato IX.

CAPITOLO VII

NORME PER IL CONSOLIDAMENTO

Articolo 22

Regole generali per il consolidamento

1. Le situazioni patrimoniali consolidate dell'Eurosistema comprendono tutte le voci iscritte nelle situazioni patrimoniali della BCE e delle BCN.

2. Le situazioni patrimoniali consolidate dell'Eurosistema sono redatte dalla BCE nel rispetto dei requisiti di uniformità dei principi e tecniche contabili nonché di coincidenza dei periodi contabili di riferimento nell'Eurosistema, e operando le rettifiche di consolidamento derivanti dalle operazioni e posizioni all'interno dell'Eurosistema, nonché dai cambiamenti intervenuti nella composizione dell'Eurosistema.

3. Le singole poste di bilancio, ad esclusione delle posizioni debitorie/creditorie delle BCN e della BCE all'interno dell'Eurosistema, vengono aggregate ai fini del consolidamento.

4. Nel processo di consolidamento le posizioni delle BCN e della BCE verso terzi sono considerate per gli importi lordi.

5. Le posizioni interne all'Eurosistema sono indicate nei bilanci della BCE e delle BCN secondo quanto stabilito nell'allegato IV.

6. I documenti di rendicontazione contabile risultanti dal processo di consolidamento devono essere coerenti fra loro. Tutte le situazioni contabili dell'Eurosistema sono redatte in modo analogo, applicando gli stessi processi e tecniche di consolidamento.

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1. Il Comitato per le questioni contabili e per il reddito monetario (AMICO) è l'organo del SEBC deputato ad assistere il Consiglio direttivo, per il tramite del Comitato esecutivo, in ordine all'elaborazione applicazione ed attuazione delle norme per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel SEBC.

2. Nell'interpretare le disposizioni del presente Indirizzo si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dalla legislazione comunitaria e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

Articolo 24

Abrogazione

Il presente indirizzo abroga l'Indirizzo BCE/2000/18. I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo.

Articolo 25

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo entra in vigore il 1o gennaio 2003.

2. Fermo restante quanto disposto nel paragrafo precedente, il presente indirizzo si applica anche allo schema di bilancio consolidato dell'Eurosistema al 31 dicembre 2002, allo schema proposto per bilancio annuale delle BCN al 31 dicembre 2002, con la disposizione che le banconote nazionali ancora in circolazione al 31 dicembre 2002 siano riportate nella voce di bilancio "banconote in circolazione". Si applica altresì alle regole di segnalazione relative alle banconote in euro in circolazione, alla remunerazione dei crediti/debiti netti interni all'Eurosistema risultanti dalla distribuzione delle banconote in euro all'interno dell'Eurosistema e al reddito monetario.

3. Il presente indirizzo è indirizzato alle BCN.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2002.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 33 del 2.2.2001, pag. 21.

(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52.

ALLEGATO I

RENDICONTAZIONE CONTABILE PER L'EUROSISTEMA

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

GLOSSARIO

Accantonamenti: importi accantonati prima di determinare l'utile o la perdita, allo scopo di fronteggiare rischi e/o oneri noti o previsti, il cui costo non può tuttavia essere stabilito con esattezza (cfr. "Riserve"). Gli accantonamenti per passività e oneri non possono essere utilizzati come posta rettificativa del valore di attività.

Ammortamento: riduzione contabile sistematica di un premio/sconto, oppure del valore di un'attività, in un dato arco temporale.

Ammortamento in quote costanti: ammortamento determinato, nell'ambito di un dato periodo di tempo, ripartendo il costo dell'attività, diminuito del presumibile valore residuo, pro rata temporis nell'arco della vita utile prevista dell'attività stessa.

Attività: risorsa controllata dall'impresa risultante da eventi passati, dalla quale si prevede l'apporto di futuri benefici economici all'impresa stessa.

Attività finanziaria: qualsiasi attività che sia: attività sotto forma di i) contante; ii) diritto di natura contrattuale a ricevere contante oppure un altro strumento finanziario da parte di un'altra impresa; iii) diritto di natura contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente vantaggiose; ovvero iv) strumento di partecipazione al capitale di altra impresa.

Conti di rivalutazione: conti di situazione patrimoniale nei quali viene registrata la differenza fra il costo (aggiustato) di acquisizione di un'attività o di una passività e il valore della stessa attività o passività al prezzo di mercato di fine periodo, quando il secondo è superiore al primo, nel caso di un'attività, ovvero è inferiore, nel caso di una passività. I conti comprendono le differenze di valore in termini sia di prezzo sia di tasso di cambio.

Contratto in cambi a termine: contratto in cui l'acquisto o la vendita definitiva di un certo ammontare di valuta estera contro altra valuta (solitamente la moneta nazionale) è fissato per una certa data, mentre la consegna è fissata per una determinata data futura, posteriore al secondo giorno lavorativo successivo alla data del contratto, ad un prezzo prestabilito. Tale tasso di cambio a termine consiste nel tasso a pronti prevalente più/meno un premio/sconto convenuto.

Costi dell'operazione (transazione): costi che possono essere considerati inerenti a una specifica operazione.

Costo medio: costo determinato con il metodo della media continua (o ponderata), in base al quale il costo di ogni acquisto è sommato al valore contabile preesistente in modo da determinare un nuovo costo medio ponderato.

Costo secco: prezzo di negoziazione che non tiene conto di abbuoni e/o interessi maturati, ma comprende i costi dell'operazione facenti parte del prezzo.

Data di regolamento: data nella quale il trasferimento definitivo e irrevocabile del valore è stato registrato nei libri contabili dell'istituzione competente per il regolamento. Il regolamento può aver luogo immediatamente (in tempo reale), lo stesso giorno (a fine giornata) o a una data convenuta successiva al giorno in cui è stato assunto l'impegno.

Data di scadenza: data alla quale il valore nominale/capitale diventa esigibile e pagabile nella sua interezza all'avente diritto.

Disponibilità (o consistenza) in valuta: posizione netta nella valuta considerata. Ai fini di questa definizione i diritti speciali di prelievo (DSP) sono considerati come una valuta specifica.

Forward rate agreement: contratto in base al quale due parti convengono il tasso di interesse da pagare a una certa data futura su un deposito nozionale avente una determinata scadenza. Alla data di regolamento una delle due parti è tenuta a pagare all'altra un compenso in base alla differenza fra il tasso di interesse contrattuale e il tasso di mercato vigente alla data di regolamento.

Future su tassi di interesse: contratto a termine negoziato in un mercato organizzato; con tale contratto si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse, ad esempio un titolo obbligazionario, a un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura. Di solito la consegna effettiva non ha luogo; il contratto normalmente viene chiuso prima della scadenza pattuita.

Interesse di medio mercato: concertazione giornaliera dei tassi della BCE alle 2.15 del pomeriggio utilizzata per la procedura di rivalutazione trimestrale.

Interlinking: insieme di infrastrutture tecniche, modalità operative e procedure create o adattate nell'ambito di ciascun sistema RTGS nazionale e del sistema di pagamento della BCE (EPM) al fine di effettuare pagamenti transnazionali mediante il sistema TARGET.

International Securities Identification Number (ISIN): numero di identificazione assegnato a ciascun titolo dall'autorità rispettivamente competente.

Operazione a termine in titoli: contratto negoziato fuori del mercato organizzato, con il quale si conviene l'acquisto o la vendita di uno strumento di tasso di interesse (solitamente un titolo obbligazionario) ad un prezzo prestabilito, per consegna in una data futura.

Operazione di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine ("reverse repo"): contratto con il quale si conviene che il detentore di contanti acquisti a pronti un'attività e contestualmente rivenda tale attività a un prezzo prestabilito, su richiesta della controparte oppure al compimento di un tempo prefissato o al verificarsi di una data circostanza. Talvolta l'operazione viene concordata attraverso una terza parte ("triparty repo").

Operazione temporanea: operazione mediante la quale una banca centrale acquista a pronti (nel caso del "reverse repo") o vende a pronti (nel caso del "repo") attività con patto, rispettivamente, di rivendita o di riacquisto, oppure effettua operazioni di credito garantito.

Passività: obbligazione attuale dell'impresa derivante da eventi passati, il cui regolamento si prevede comporti un deflusso di risorse che incorporano benefici economici.

Passività finanziaria: qualsiasi passività che comporti l'obbligazione giuridica di consegnare contante o un altro strumento finanziario a un'altra impresa, oppure a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente svantaggiose.

Plusvalenza/minusvalenza non realizzata: utile/perdita risultante dalla valutazione di un'attività rispetto al suo costo rettificato di acquisizione.

Premio (o sovraprezzo): differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo allorché il secondo è superiore al primo.

Prezzo dell'operazione (transazione): prezzo convenuto fra le parti alla stipula di un contratto.

Prezzo di mercato: prezzo di uno strumento in oro o in valuta, oppure di un titolo, solitamente non comprendente il rateo di interesse maturato, quotato su un mercato organizzato (ad esempio, in borsa) oppure su un mercato non organizzato (mercato OTC).

Prezzo medio di mercato: valore medio fra il prezzo lettera e il prezzo denaro di un titolo in base alle quotazioni per operazioni di dimensione normale effettuate da market-makers o da mercati organizzati riconosciuti, usato per la procedura di rivalutazione trimestrale.

Principio della data di regolamento: principio contabile secondo il quale i fatti di gestione vengono registrati nella data di regolamento.

Principio economico: principio contabile in base al quale le operazioni vengono registrate nella data di negoziazione.

Programma di prestito titoli automatizzato (Automated Security Lending Prorgramme, ASLP): operazione finanziaria che associa operazioni di pronti contro termine a operazioni temporanee in caso sia prestata una garanzia specifica a fronte di una garanzia generica. Quale risultato di tali operazione di debito e credito, il reddito è generato attraverso la differenza tra gli interessi repo delle due operazioni (il margine ricevuto). L'operazione può essere eseguita in base ad un programma fondato sul prestito (la banca che offre un tale programma è considerata la controparte finale), ovvero in base ad un programma fondato su un rapporto di agenzia (la banca che offre un tale programma agisce solo in veste di agente, e la controparte finale è l'istituzione con la quale le operazioni di prestito titoli sono effettivamente eseguite).

Regolamento: atto che estingue le obbligazioni fra due o più contraenti in ordine al trasferimento di fondi o di attività. Nel contesto delle operazioni interne all'Eurosistema il regolamento comporta il ripianamento dei saldi netti risultanti da dette operazioni e il trasferimento di attività.

Riserva: importo accantonato a valere sull'utile distribuibile, non destinato a fronteggiare specificamente un onere, un'insussistenza dell'attivo, una sopravvenienza passiva o una probabile perdita di valore di attività di cui si abbia conoscenza alla data della situazione patrimoniale.

Sconto: differenza fra il valore nominale e il prezzo di un titolo quando il secondo è inferiore al primo.

Strumenti azionari: titoli fruttiferi di dividendi (azioni di società e titoli comprovanti un investimento in un fondo azionario).

Swap su tassi di interesse (a valute incrociate): contratto con il quale si conviene con una controparte lo scambio di flussi di cassa che rappresentano pagamenti periodici di interessi denominati in un'unica valuta o in due valute differenti.

Swap su valute: operazione di acquisto/vendita a pronti di una valuta contro un'altra valuta (posizione corta) e contestuale vendita/acquisto a termine dello stesso ammontare della prima valuta contro la seconda (posizione lunga).

TARGET: sistema di trasferimento espresso automatizzato di regolamento lordo in tempo reale trans-europeo, composto da un sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) presso ciascuna delle banche centrali nazionali, dal sistema EPM e dall'Interlinking.

Tasso di rendimento interno: tasso di sconto che uguaglia il valore contabile di un titolo al valore attuale dei futuri flussi di cassa da esso generati.

Titolo a sconto: attività finanziaria che non genera interessi sotto forma di cedola, e il cui rendimento è dato dal suo apprezzamento in linea capitale, in quanto essa è emessa o venduta sotto la parità.

Utili e perdite realizzati (da negoziazione): utili/perdite risultanti dalla differenza fra il prezzo di vendita di un cespite figurante nella situazione patrimoniale e il suo costo rettificato.

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEL PRINCIPIO ECONOMICO

1. Contabilizzazione alla data di negoziazione per i) transazioni in valuta e ii) acquisto vendita di titoli ("metodo ordinario")

Le negoziazioni sono registrate in conti fuori bilancio nella data di negoziazione. Le registrazioni nei conti fuori bilancio sono stornate alla data di regolamento e le negoziazioni sono registrate in conti di stato patrimoniale.

La posizione in valuta straniera e/o la posizione in titoli incide sulla data della negoziazione. Conseguentemente, gli utili e le perdite realizzati derivanti dalle vendite nette sono altresì calcolate e registrate alla data di negoziazione. Gli acquisti netti di valuta straniera incidono sul costo medio delle consistenze in valuta, e l'acquisto di titoli incide sul prezzo medio di tali titoli alla data di negoziazione.

2. Registrazione giornaliera degli interessi maturati, inclusi premi o sconti

Gli interessi, premi o sconti maturati relativi a strumenti finanziari denominati in valuta estera sono calcolati e registrati su base giornaliera, indipendentemente dall'effettivo flusso di cassa(1). Ciò significa che si incide sulla posizione in valuta straniera nel momento in cui l'interesse maturato è registrato, contrariamente a quanto accade quando l'interesse è solo ricevuto o pagato.

Con riferimento al punto 1 supra (contabilizzazione alla data di negoziazione):

Due diverse tecniche sono state definite per realizzare la contabilizzazione alla data di negoziazione:

- il "metodo ordinario", e

- il "metodo alternativo".

Il "metodo alternativo" include le seguenti caratteristiche: contrariamente al "metodo ordinario", non presuppone una registrazione giornaliera in conti fuori bilancio delle negoziazioni che saranno regolate ad una data successiva. Il riconoscimento di redditi realizzati e il calcolo di nuovi costi medi (in caso di acquisti in valuta) e prezzi medi (in caso di acquisti di titoli) è effettuato alla data di regolamento(2).

Per le operazioni convenute in un determinato anno ma con maturità in un anno successivo, il riconoscimento del reddito è trattato conformemente al "metodo ordinario". Ciò significa che gli effetti realizzati dalle vendite avrebbero impatto sul conto profitti e perdite dell'anno in cui la transazione è stata convenuta mentre gli acquisti modificherebbero il tasso/prezzo medio della consistenza nell'anno in cui l'operazione è stata convenuta. In ogni caso, non sono necessarie registrazioni fuori bilancio.

La tavola seguente mostra le caratteristiche principali delle due tecniche sviluppate per ciascuno degli strumenti in valuta estera e per i titoli.

>SPAZIO PER TABELLA>

Con riferimento al punto 2 supra (registrazione giornaliera degli interessi maturati/premi o sconti)

La tavola seguente delinea l'impatto della registrazione giornaliera dei ratei e risconti sulle disponibilità in valuta estera (ad esempio per interessi maturati e premi/sconti ammortizzati):

REGISTRAZIONE GIORNALIERA DEGLI INTERESSI MATURATI (IN QUANTO PARTE DEL METODO ECONOMICO)

I ratei ed i risconti per gli strumenti denominati in valuta estera sono calcolati e registrati giornalmente al tasso di cambio medio di mercato del giorno

Impatto sulle disponibilità in valuta estera

I ratei ed i risconti incidono sulle disponibilità in valuta estera al momento in cui sono registrati, se non stornati in seguito. I ratei ed i risconti sono compensati quando l'effettivo flusso di cassa è ricevuto o pagato. Alla data di regolamento, in tal modo, non vi è effetto sulla posizione in valuta estera, poiché il rateo o il risconto è considerato nella posizione rivalutata alla rivalutazione periodica

(1) Due possibili principi sono stati identificati per il riconoscimento dei ratei e risconti. Il primo è il "principio del giorno di calendario" in forza del quale i ratei e risconti sono registrati per ciascun giorno di calendario indipendentemente dal fatto che esso cada di sabato o domenica, o in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo. il secondo principio è il "principio del giorno lavorativo" in forza del quale sono registrati solo i giorni lavorativi. Non vi è preferenza per la scelta di una delle due opzioni. Tuttavia, nel caso in cui l'ultimo giorno dell'anno non fosse un giorno lavorativo si pone la necessità di includere tale giorno nel calcolo dei ratei e risconti a prescindere dal principio scelto.

(2) Nel caso di operazioni a termine in cambi, si incide sulla consistenza in valuta nel giorno stesso (solitamente la data della negoziazione + due giorni).

ALLEGATO IV

STATO PATRIMONIALE: COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE

ATTIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

PASSIVO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema: schema da usare per la pubblicazione dopo la fine del trimestreL'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

Situazione contabile consolidata settimanale dell'Eurosistema: schema da usare per la pubblicazione durante il trimestreL'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VII

Situazione patrimoniale consolidata annuale dell'EurosistemaL'eventuale discrepanza fra il totale generale e la somma dei totali parziali è dovuta agli arrotondamenti.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VIII

Stato patrimoniale annuale di una banca centrale

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IX

Conto economico pubblicato di una banca centrale((Il conto economico della BCE segue uno schema leggermente differente, cfr. l'allegato IV della decisione BCE/2002/11 del 5 dicembre 2002 (cfr. pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale).))

>SPAZIO PER TABELLA>

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