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Documento 32007O0020
Guideline of the European Central Bank of 17 December 2007 amending Guideline ECB/2006/16 on the legal framework for accounting and financial reporting in the European System of Central Banks (ECB/2007/20)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2007 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2007/20)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 17 dicembre 2007 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2007/20)
GU L 42 del 16.2.2008, pagg. 85–87
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2010; abrog. impl. da 32010O0020
16.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 42/85 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 dicembre 2007
che modifica l’indirizzo BCE/2006/16 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali
(BCE/2007/20)
(2008/122/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 14.3 e 26.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) ai sensi del secondo e terzo trattino dell’articolo 47.2 dello statuto,
considerando quanto segue:
(1) |
L’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (1) non contiene specifiche disposizioni sulla contabilità degli strumenti sintetici che sono utilizzati sempre più di frequente nei mercati finanziari. L’elaborazione di norme contabili generali per gli strumenti sintetici è appropriata poiché prevede norme chiare che possono soddisfare l’intera gamma di tali strumenti e fornire un chiaro quadro all’Eurosistema per i revisori esterni dei conti. |
(2) |
L’articolo 14, paragrafo 2, dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2) dispone che il sistema TARGET2 sostituirà il sistema TARGET attuale. Le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») migreranno a TARGET2 rispettando il programma specificato nell’articolo 13 dell’indirizzo BCE/2007/2. Inoltre, alcune BCN di Stati membri che non hanno adottato l’euro si connetteranno a TARGET2 sulla base di un separato accordo con la BCE e con le BCN degli Stati membri partecipanti. È pertanto necessario modificare i riferimenti a «TARGET» ed i relativi concetti nell’indirizzo BCE/2006/16, |
HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:
1) |
è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Strumenti sintetici 1. Gli strumenti combinati per formare uno strumento sintetico sono riconosciuti e trattati separatamente dagli altri strumenti in conformità delle disposizioni generali, delle norme di valutazione, della rilevazione delle componenti del reddito e dei requisiti relativi a strumenti specifici stabiliti nel presente indirizzo. 2. In deroga all’articolo 3, lettera (b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 2, per la valutazione degli strumenti sintetici, si possono applicare i seguenti trattamenti contabili alternativi:
3. Se uno degli strumenti combinati scade, è venduto, concluso o viene esercitato, l’istituzione dichiarante interrompe il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 2 e storna immediatamente qualsiasi utile da rivalutazione non ammortizzato accreditato sul conto economico negli esercizi precedenti. 4. Il trattamento alternativo specificato nel paragrafo 2 può essere applicato solo se si verificano le seguenti condizioni:
|
2) |
la parola «TARGET» è sostituita dalle parole «TARGET/TARGET2» nell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) e le seguenti parti dell’allegato IV:
|
3) |
l’allegato II dell’indirizzo BCE/2006/16 è modificato in conformità dell’allegato del presente indirizzo. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il 1o gennaio 2008.
Articolo 3
Destinatari
Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 dicembre 2007.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 348 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.
ALLEGATO
L’allegato II dell’indirizzo BCE/2006/16 è modificato come segue:
1) |
la definizione di «interlinking» è cancellata; |
2) |
è aggiunta la seguente definizione dopo « strumenti azionari »: «Strumento sintetico: uno strumento finanziario creato artificialmente dalla combinazione di due o più strumenti allo scopo di replicare il flusso di cassa e i modelli di valutazione di altri strumenti. È effettuato normalmente tramite un intermediaro finanziario.»; |
3) |
la definizione di «TARGET» è sostituita dalla seguente: «TARGET: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell’indirizzo BCE/2005/16, del 30 dicembre 2005, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (1). |
4) |
è aggiunta la seguente definizione dopo la definizione di «TARGET»: «TARGET2: il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale, ai sensi dell’indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (2). |
(1) GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall’indirizzo BCE/2006/11 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 17).»;