EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32013O0002

2013/74/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 23 gennaio 2013 , che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2013/2)

GU L 34 del 5.2.2013, pagg. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/05/2013; abrogato da 32013O0004

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/74/oj

5.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 34/18


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 gennaio 2013

che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2013/2)

(2013/74/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2012/18, del 2 agosto 2012, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (1) dispone che l’Eurosistema può decidere che le controparti possano porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell’ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L’articolo 2 inoltre specifica che le condizioni per tali rimborsi anticipati devono essere pubblicate nell’annuncio dell’asta pertinente o in altra forma ritenuta opportuna dall’Eurosistema.

(2)

La procedura applicabile al pagamento anticipato delle controparti dovrebbe essere ulteriormente specificata al fine di garantire che le medesime condizioni siano applicate ai rimborsi anticipati da parte di tutte le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN»). In particolare, dovrebbe applicarsi la disciplina delle sanzioni pecuniarie di cui all’appendice 6 all’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (2) qualora le controparti non regolino, in tutto o in parte, l’ammontare da rimborsare alla BCN pertinente entro la data fissata in cui hanno optato per il rimborso anticipato.

(3)

Pertanto, l’indirizzo BCE/2012/18 dovrebbe essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2012/18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

1.   L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell’ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali “rimborso anticipato”). L’annuncio dell’asta specifica se si applica l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine alle operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale opzione può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall’Eurosistema.

2.   Una controparte può esercitare l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l’ammontare che intende ripagare nell’ambito di una procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intende effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso in questione. Salvo quanto altrimenti disposto dall’Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in ogni giorno che coincida con il giorno del regolamento di un’operazione di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presene paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell’ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell’appendice 6 all’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla sezione 1 dell’appendice 6 che si applicano alle inadempienze alle norme relative alle operazioni d’asta si applicano laddove una controparte non regola, in tutto o in parte, l’ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di un caso di inadempimento, di cui all’allegato II all’indirizzo BCE/2011/14.»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 7 marzo 2013. Notificano altresì alla BCE i testi e le attività connessi a tali misure entro e non oltre il 21 febbraio 2013.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 gennaio 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

(2)  GU L 331, del 14.12.2011, pag. 1.


In alto