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Documento 32009O0023

Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (BCE/2009/23)

GU L 16 del 21.1.2010, pagg. 6–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 009 pag. 67 - 108

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2014; abrog. impl. da 32014O0015

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/64/oj

21.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/6


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 dicembre 2009

che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari

(BCE/2009/23)

(2010/34/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3 e,

visto il regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (1),

visto il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (2),

visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (4) deve essere allineato al rifuso regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e al regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea, del 31 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7) (5).

(2)

Sono richiesti nuovi standard per la estrapolazione di dati relativi ai fondi comuni monetari (FCM) e per la selezione degli operatori più rappresentativi da assoggettare agli obblighi di segnalazione.

(3)

Il nuovo bilancio degli FCM deve essere un bilancio aggregato coerente con quello che risulta dal regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi comuni di investimento (BCE/2007/8) (6). L’onere di segnalazione può essere ridotto rendendo la compilazione dei bilanci degli enti creditizi (EC) e degli FCM più efficiente, vale a dire producendo il bilancio degli EC come differenza tra i dati delle altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e i dati degli FCM.

(4)

Data l’introduzione, con regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), di nuovi requisiti per la segnalazione delle informazioni sulle cartolarizzazioni e altri trasferimenti di prestiti delle IFM concessi a non-IFM, la segnalazione di statistiche in tali aree non è più necessaria.

(5)

Le banche centrali nazionali hanno iniziato a segnalare statistiche sui fondi comuni di investimento nel contesto delle statistiche degli altri intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2007/9 e, di conseguenza, il regime transitorio previsto dall’articolo 14, paragrafo 6, non è più richiesto.

(6)

Al fine di migliorare l’analisi economica e monetaria dell’andamento del credito sono necessari nuovi obblighi di segnalazione per i prestiti concessi da IFM dell’area dell’euro a società non finanziarie, disaggregate per ramo d’attività economica.

(7)

I nomi dei sistemi di pagamento sono soggetti a frequenti modifiche e pertanto la lista di nomi presente nella parte 13 dell’allegato III dell’indirizzo BCE/2007/9 deve essere cancellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2007/9 è modificato come segue.

1)

L’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

Solo le segnalazioni stabilite agli articoli 3, 6, 7, 10, 11, da 14 a 17 e 18 bis sono soggette agli obblighi di segnalazione di dati storici.

a)

Fatto salvo quanto stabilito alla lettera b), le seguenti regole si applicano nei casi di adesione all’Unione europea e/o adozione dell’euro:

i)

le BCN degli Stati membri che hanno aderito all’UE nel maggio 2004 segnalano alla BCE dati storici che coprono almeno il periodo a partire dal 2004;

ii)

le BCN degli Stati membri che hanno aderito all’UE prima del maggio 2004 ma che non hanno adottato l’euro alla data di entrata in vigore del presente indirizzo segnalano alla BCE dati storici che coprono almeno il periodo a partire dal 1999 e il periodo a partire dal 2003 per le statistiche sui tassi d’interesse delle IFM (di seguito statistiche TIFM);

iii)

le BCN degli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il maggio 2004 segnalano alla BCE dati storici che coprono almeno i tre anni precedenti;

iv)

per quanto concerne le posizioni nei confronti degli Stati membri che adottano l’euro in seguito all’entrata in vigore del presente indirizzo, le BCN degli Stati membri partecipanti segnalano alla BCE i dati storici che coprono almeno il periodo: 1) dal 1999, se lo Stato membro è entrato a far parte dell’UE prima del maggio 2004; o 2) dal 2004, se lo Stato membro è entrato a far parte dell’UE nel maggio 2004; o 3) che coprono i tre anni precedenti, se lo Stato membro è entrato a far parte dell’UE dopo maggio 2004. Questo principio si applica solo alle statistiche per le quali sono anche raccolti dati disaggregati per paese di controparte.

b)

Si applicano le regole seguenti:

i)

per i fondi comuni monetari (FCM) la trasmissione alla BCE dei dati storici segue la prassi di segnalazione delle BCN applicata ai sensi del presente indirizzo fino alla fine del 2008. Fatto salvo l’articolo 10, le BCN che segnalavano i bilanci degli enti creditizi possono trasmettere su base volontaria i dati di bilancio degli FCM per i periodi di riferimento precedenti alla fine di dicembre 2008; le BCN che segnalavano trimestralmente dati di bilancio conformemente agli obblighi di segnalazione ridotti, o che non segnalavano dati di bilancio né degli enti creditizi né degli FCM, trasmettono dati storici degli FCM a partire almeno dal momento dell’ingresso nell’area dell’euro, ma in ogni caso non prima del periodo di riferimento della fine settembre 1997, laddove tali dati siano disponibili;

ii)

per i prestiti alle società non finanziarie disaggregate/i per ramo di attività economica secondo la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea — NACE Rev.2, dati storici, se disponibili, sono trasmessi alla BCE come segue: a) le BCN trasmettono dati storici a partire da marzo 2003; b) nel caso degli Stati membri che hanno fatto ingresso nell’area dell’euro dopo quella data, le BCN trasmettono dati storici per almeno due anni precedenti a tale ingresso;

iii)

per gli altri intermediari finanziari (AIF), i dati storici trimestrali sono trasmessi alla BCE a partire da quelli relativi al primo periodo di riferimento disponibile, iniziando con almeno quelli relativi al quarto trimestre 1998 quale periodo di riferimento;

iv)

per i titoli, la serie temporale trasmessa alla BCE comincia a dicembre 1989 per le consistenze ed a gennaio 1990 per i flussi;

v)

per le statistiche sui pagamenti, sono segnalati i dati relativi ad un periodo di cinque anni, ivi compreso l’ultimo anno di riferimento, nei limiti della massima diligenza possibile.»

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

Le BCN compilano e segnalano due bilanci aggregati separati, entrambi su base lorda, conformemente al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32): uno riguardante il sottosettore delle IFM “banca centrale” e uno riguardante il sottosettore “altre IFM”.

Le BCN derivano le informazioni statistiche richieste riguardanti il proprio bilancio di banca centrale dal proprio sistema contabile per mezzo delle tabelle di raccordo contenute nell’allegato I. La BCE, a fini di segnalazione statistica, ricava dal proprio bilancio i dati corrispondenti ai dati ottenuti dalle BCN dai propri bilanci.

Le BCN derivano le informazioni statistiche necessarie relative al bilancio delle altre IFM, aggregando i dati sulle voci di bilancio (VdB) raccolti presso ciascuna delle IFM residenti, ad esclusione della BCN residente.

Tali obblighi coprono le consistenze (7) (stocks) di fine mese e di fine trimestre, i dati sugli aggiustamenti di flusso mensili e trimestrali e i dati sulla cartolarizzazione dei crediti e altri trasferimenti di crediti.

Le BCN segnalano le informazioni statistiche relative alle voci di bilancio in linea con la parte 1 dell’allegato III.

3)

L’articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

Laddove le BCN concedano deroghe agli FCM ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN assicurano che il loro contributo combinato al bilancio totale nazionale degli FCM dell’area dell’euro non ecceda:

i)

il 10 % in ciascuno Stato membro partecipante nel quale il bilancio nazionale degli FCM sia superiore al 15 % del bilancio totale degli FCM dell’area dell’euro;

ii)

il 30 % in tutti gli altri Stati membri partecipanti, ad eccezione di quelli in cui il bilancio nazionale degli FCM sia inferiore all’1 % del bilancio totale degli FCM dell’area dell’euro, nel qual caso non si applica alcuna restrizione specifica nell’assegnazione degli FCM alla coda.

Laddove le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e/o d), del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN effettuano una estrapolazione per tali IFM a copertura del 100 % nella compilazione dei dati di bilancio mensili e trimestrali delle IFM segnalati alla BCE. Le BCN possono scegliere la procedura di estrapolazione per ottenere la copertura del 100 % purché essa soddisfi i seguenti standard minimi:

i)

per le disaggregazioni mancanti, le stime vengono ricavate applicando dei coefficienti basati su un sottoinsieme di operatori effettivamente assoggettabili agli obblighi di segnalazione ritenuto maggiormente rappresentativo della “coda” come segue:

le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio aggregato delle IFM dell’area dell’euro è maggiore del 2 % determinano tale sottoinsieme in modo tale che il bilancio totale dei soggetti inclusi nel sottoinsieme non ecceda il 35 % del bilancio nazionale aggregato delle IFM. Tale obbligo non si applica quando i bilanci delle istituzioni alle quali sono concesse le deroghe sia inferiore all’1 % del bilancio nazionale delle IFM,

le BCN degli Stati membri il cui contributo al bilancio totale aggregato delle IFM dell’area dell’euro è inferiore al 2 % sono invitate ad osservare la stessa regola. Tuttavia, nel caso in cui dovessero incorrere in costi rilevanti, le BCN di tali Stati membri potrebbero applicare coefficienti basati invece sugli operatori assoggettabili agli obblighi di segnalazione;

ii)

nell’applicare il punto i), sia la coda sia il sottoinsieme degli operatori effettivamente assoggettabili agli obblighi di segnalazione possono essere suddivisi a seconda del tipo di istituzione (ad esempio gli FCM o gli enti creditizi);

iii)

qualora il contributo degli FCM che segnalano il loro bilancio solo una volta l’anno ecceda in un qualunque Stato membro il 30 % del bilancio totale degli FCM, le BCN espandono separatamente i dati segnalati dagli FCM e dagli enti creditizi come segue:

se vi è una sufficiente copertura da parte degli FCM soggetti all’obbligo di segnalazione integrale, il loro bilancio aggregato è utilizzato come la base per l’estrapolazione,

se la copertura da parte degli FCM soggetti all’obbligo di segnalazione integrale non è sufficiente o non ci sono FCM soggetti all’obbligo di segnalazione integrale, le BCN effettuano la stima del bilancio per il settore degli FCM da fonti di dati alternative, almeno una volta l’anno e la utilizzano come base per l’estrapolazione;

iv)

laddove i dati sulle disaggregazioni siano disponibili, ma con un lasso di tempo maggiore oppure con una minore frequenza, i dati segnalati possono essere trascinati per i periodi mancanti:

ripetendo i dati quando i risultati si sono dimostrati adeguati, oppure

applicando tecniche di stima statistica idonee per tener conto dell’andamento dei dati o di fenomeni stagionali;

v)

i coefficienti o qualunque altro calcolo intermedio necessario ad attuare gli standard minimi per l’estrapolazione possono essere ottenuti dai dati provenienti dalle autorità di vigilanza laddove sia possibile realizzare un legame affidabile tra la disaggregazione statistica da estrapolare e tali dati.

Le BCN informano la BCE di qualunque modifica di rilievo nelle procedure di estrapolazione.»

4)

L’articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

Statistiche sul bilancio dei fondi comuni monetari

Le BCN segnalano separatamente alla BCE i dati relativi alle voci di bilancio del settore degli FCM nell’osservanza di quanto contenuto nelle tabelle 1 e 2 nella parte 7 dell’allegato III. I dati sono utilizzati dalla BCE per compilare le statistiche di bilancio di entrambi gli FCM e gli enti creditizi. Poiché i dati relativi all’intero settore delle IFM sono già segnalati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), gli obblighi di cui al presente articolo si applicano solo agli FCM. Sebbene in alcuni Stati membri un numero ridotto di altri soggetti sia classificato come IFM, detti soggetti devono essere considerati non rilevanti dal punto di vista quantitativo.

I dati relativi agli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione di cui alla tabella 1 della parte 7 dell’allegato III sono segnalati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto di ogni possibile deroga concessa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Laddove la segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione sia soggetta alla deroga concessa dalle BCN agli FCM in virtù del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN segnalano, sulla base delle migliori stime possibili, i dati per le voci rispetto alle quali gli aggiustamenti da rivalutazione possano essere significativi.

I dati sono segnalati trimestralmente, entro 28 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento.

I dati segnalati relativi al bilancio degli FCM coprono il 100 % dei soggetti classificati in questo settore. Nel caso in cui la copertura della segnalazione effettiva fosse inferiore al 100 % a causa dell’applicazione dell’esenzione dalle segnalazioni integrali per la “coda”, le BCN estrapolano i dati forniti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), per assicurare la copertura al 100 %.

Le BCN che segnalavano i bilanci degli enti creditizi per i periodi precedenti alla fine di dicembre 2008 trasmettono le revisioni ai dati sugli FCM secondo le tabelle 1 e 2 contenute nella parte 7 dell’allegato III. Qualunque revisione ai dati sugli FCM è coerente ai dati corrispondenti di fine trimestre sulle altre IFM.

Nel caso in cui la trasmissione di dati nuovi o rettificati relativi agli FCM comporti modifiche ai dati corrispondenti alle altre IFM nel periodo di riferimento, sono trasmesse altresì le revisioni necessarie per le altre IFM.»

5)

L’articolo 13 è soppresso.

6)

Il titolo dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Statistiche su altri intermediari finanziari (ad eccezione dei fondi conuni d’investimento e delle società veicolo finanziarie)».

7)

L’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

Le BCN segnalano le informazioni statistiche relative agli altri intermediari finanziari (AIF) [ad eccezione dei fondi comuni d’investimento e delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (SV)] conformemente alla parte 11 dell’allegato III. I dati devono essere trasmessi separatamente per le seguenti categorie di AIF: i) operatori in titoli e derivati (OTD); ii) società finanziare che operano nel settore dei prestiti (SF); e iii) altri AIF.

I dati relativi agli AIF devono essere trasmessi sulla base di dati già disponibili a livello nazionale. Laddove i dati effettivi non siano disponibili o non possano essere elaborati, vengono fornite delle stime nazionali. Laddove il fenomeno economico sottostante esista ma non venga monitorato statisticamente e quindi non possano essere fornite stime nazionali, le BCN possono scegliere o di non segnalare le serie temporali o di segnalarle come mancanti. Qualsiasi serie temporale non segnalata deve essere quindi interpretata come “dati esistenti ma non raccolti” e la BCE può effettuare delle supposizioni e delle stime allo scopo di compilare gli aggregati dell’area dell’euro. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono tutti i tipi di AIF residenti negli Stati membri partecipanti: enti situati nel territorio, ivi comprese le filiazioni di case madri situate al di fuori di tale territorio e le filiali residenti di enti che hanno la loro sede principale al di fuori di tale territorio.

Sono forniti i seguenti indicatori principali e informazioni supplementari:

indicatori principali da trasmettere per la compilazione degli aggregati dell’area dell’euro: tutti gli Stati membri partecipanti trasmettono i dati così dettagliati quando sono disponibili i dati effettivi. Laddove non siano disponibili i dati effettivi per le disaggregazioni necessarie o con la frequenza, la tempestività o il lasso di tempo concordati, le stime sono fornite solo se realizzabili,

informazioni supplementari da trasmettere come “voci per memoria”: tali dati sono trasmessi dai paesi per i quali tale informazione è già disponibile.

I dati sugli aggiustamenti di flusso possono essere segnalati nei casi di disaggregazioni rilevanti nelle consistenze o quando si verificano riclassificazioni od altri aggiustamenti. In particolare, i dati sugli aggiustamenti di flusso possono essere forniti a seguito di riclassificazioni effettuate nel quadro dell’attuazione del SEC 95.

Gli aggiustamenti da riclassificazione sono segnalati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).»

8)

L’articolo 14, paragrafo 6, è soppresso.

9)

L’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

Ai fini delle statistiche TIFM, le BCN segnalano le statistiche aggregate nazionali mensili relative a consistenze e nuove operazioni, come specificato nelle appendici 1 e 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18). Inoltre, le BCN segnalano le informazioni statistiche aggregate nazionali mensili relative alle nuove operazioni, come specificato nella parte 12 bis dell’allegato III.

Qualora sia concessa la deroga di cui al paragrafo 61 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18), in combinato disposto con l’allegato IV del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18), le BCN trasmettono senza i valori le voci per le quali era stata concessa la deroga, indicando che i dati non sono stati raccolti.»

10)

All’articolo 17, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

Le serie sono segnalate alla BCE annualmente, a prescindere dalla frequenza dei dati. La frequenza dei dati è annuale per tutte le voci contenute nelle tabelle da 4 a 9. Le informazioni sul bilancio delle IFM di cui alla tabella 1 sono mensili. Le informazioni sul bilancio degli enti creditizi contenute nelle tabelle 2 e 3 sono trimestrali ad eccezione delle voci relative alle posizioni con le BCN e delle voci relative agli istituti di moneta elettronica, che sono annuali. Le informazioni strutturali sugli enti creditizi contenute nella tabella 3 sono annuali. Per le tabelle da 1 a 3, qualora la disponibilità dei dati fosse rigorosamente limitata, le BCN possono trasmettere una quantità minima di dati per assicurare una pubblicazione tempestiva e valida.

La quantità minima di dati include:

serie mensili: una osservazione riguardante le posizioni di fine dicembre,

serie trimestrali: una osservazione riguardante il quarto trimestre dell’anno,

serie annuali: una osservazione riguardante le posizioni di fine dicembre.

La BCE comunica ogni anno alle BCN le date esatte per la trasmissione dei dati nel ciclo produttivo. Le BCN possono trasmettere i dati effettivi o precedentemente rispetto al ciclo produttivo, a condizione che la BCE confermi di essere pronta a ricevere i dati, o in qualsiasi altro momento durante i cicli produttivi.

In assenza di dati effettivi, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, laddove possibile.

I fornitori di dati o le BCN possono effettuare revisioni basate su nuovi calcoli o su stime. Le BCN trasmettono le revisioni alla BCE come parte del ciclo produttivo.

La BCE trasmette alle BCN le note explicative dell’anno precedente in formato Word, prima dell’inizio del ciclo produttivo, che devono essere completate e/o corrette e restituite alla BCE. In tali note esplicative, le BCN spiegano dettagliatamente gli scostamenti dagli obblighi, possibilmente includendo l’impatto sui dati.»

11)

L’articolo 18, paragrafo 10, è sostituito dal seguente:

Le BCN forniscono alla BCE annualmente: i) gli indicatori che analizzano la copertura e la qualità del comparto di titoli pertinente nel CSDB, secondo la metodologia loro comunicata separatamente; o ii) le informazioni necessarie per ricavare la copertura e la qualità degli indicatori.

Le BCN che si affidano ad anagrafi titoli nazionali forniscono una volta l’anno alla BCE i risultati aggregati che coprono un trimestre e almeno due sottosettori dei FI statisticamente significativi. Tali risultati aggregati non si devono discostare di più del 5 % da quelli che si otterrebbero utilizzando il CSDB. Tale disposizione si applica alle informazioni non segnalate dai FI.

Le informazioni summenzionate sono trasmesse alla BCE entro la fine di febbraio di ogni anno prendendo come riferimento i dati di fine di dicembre dell’anno precedente.»

12)

È inserito il seguente articolo 18 ter:

«Articolo 18 ter

Statitstiche sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per ramo di attività economica

Le BCN segnalano alla BCE, laddove disponibili, dati sui finanziamenti concessi dalle IFM a società non finanziarie nazionali e a società non finanziarie di altri Stati membri partecipanti disaggregate per ramo di attività economica secondo la classificazione statistica di attività economiche della Comunità europea — NACE Rev.2, in linea con la parte 16 dell’allegato III.

Le BCN segnalano alla BCE i dati con frequenza semestrale, entro la fine di marzo e entro la fine di settembre, con riferimento ai due trimestri precedenti.

Le BCN segnalano le revisioni nel rispetto dei seguenti principi:

a)

oltre a ciascuna trasmissione dei dati, sono inviate, qualora necessarie, revisioni relative ai periodi di riferimento precedenti; e

b)

le revisioni straordinarie che migliorano la qualità dei dati in modo significativo possono essere inviate non appena disponibili.

Le BCN segnalano alla BCE tutte le modifiche di rilievo nelle definizioni e classificazioni utilizzate a livello nazionale e presentano note esplicative contenenti le ragioni di tali modifiche di rilievo, laddove possibile. Inoltre, le BCN forniscono le informazioni sulle riclassificazioni principali nel settore delle IFM e, se disponibile, sulle riclassificazioni principali delle società non finanziarie nelle disaggregazioni del NACE Rev.2 trasmesse.»

13)

L’articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

Le variabili raccolte per costituire e mantenere la lista delle IFM a scopi statistici, di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), sono specificate nella parte 1 dell’allegato VI.

Le BCN segnalano gli aggiornamenti delle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VI, quando si verificano modifiche nel settore delle IFM o quando si verificano modifiche negli attributi delle IFM esistenti. Vi sono modifiche nel settore delle IFM quando una istituzione entra nel settore delle IFM (cioè nel caso di costituzione di una IFM a seguito di una fusione, di costituzione di nuovi soggetti giuridici a seguito della scissione di una IFM esistente, di costituzione di una nuova IFM, o di mutamento nello status di una entità precedentemente diversa da una IFM che diventa una IFM), oppure quando una IFM esistente lascia il settore delle IFM (cioè nel caso di un coinvolgimento di una IFM in una fusione, di acquisto di una IFM da parte di un’altra istituzione, di scissione di una IFM in soggetti giuridici distinti, di trasformazione in una IFM di una istituzione precedentemente diversa da una IFM, o di liquidazione di una IFM).

Nel segnalare una nuova entità o un’entità soggetta a variazioni, le BCN compilano tutte le variabili obbligatorie. Nella segnalazione di una istituzione uscente dal settore delle IFM, che non è parte di una fusione, le BCN segnalano come minimo le seguenti informazioni: la tipologia di richiesta (cioè la cancellazione) e il codice identificativo della IFM, cioè la variabile “mfi_id”.

Le BCN non riassegnano i codici di identificazione delle IFM uscenti alle nuove IFM. Nel caso in cui ciò fosse inevitabile, le BCN forniscono una spiegazione scritta alla BCE simultaneamente (utilizzando la variabile “object_request” del tipo “mfi_req_realloc”).

Nella segnalazione degli aggiornamenti, le BCN possono utilizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’alfabeto latino. Le BCN utilizzano l’Unicode per mostrare in maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System.

Prima della trasmissione degli aggiornamenti della lista delle IFM alla BCE, le BCN eseguono i controlli di validazione stabiliti nelle pertinenti specifiche per lo scambio dei dati.»

14)

L’articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

Le variabili raccolte per costituire e mantenere la lista degli FI a scopi statistici, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), sono specificate nell’allegato VII.

Le BCN segnalano gli aggiornamenti delle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VII quando si verificano modifiche nel settore degli FI o quando si verificano modifiche negli attributi degli FI esistenti. Si verificano dei cambiamenti nel settore degli FI quando un ente entra nel settore degli FI o quando un FI esistente lascia il settore degli FI.

Le BCN ricavano gli aggiornamenti paragonando le loro liste nazionali di FI all’ultimo giorno di due trimestri successivi, ossia non tengono conto dei movimenti intra trimestrali.

Nel segnalare una nuova entità o un’entità soggetta a variazioni, le BCN compilano tutte le variabili obbligatorie.

Nel segnalare che un ente sta lasciando il settore degli FI, le BCN segnalano come minimo le seguenti informazioni: la tipologia di richiesta, cioè la cancellazione, e il codice di identificazione del FI, cioè la variabile “if_id”.

Una volta all’anno, con riferimento alla data del 31 dicembre, le BCN trasmettono un file XML per segnalare specificamente valore dell’attivo netto (VNA) per FI. Con ciò, il VNA deve essere fornito separatamente dalle modifiche agli altri attributi degli FI. Per tutti i FI, devono essere fornite le seguenti informazioni: il tipo di richiesta, ossia if_req_nav, il codice unico di identificazione dei FI, l’ammontare del VNA e la data di riferimento del VNA.

Per ogni determinata data di riferimento, le informazioni su qualsiasi nuovo FI o le modifiche ai codici di identificazione degli FI esistenti sono trasmessi alla BCE prima della trasmissione delle informazioni sul VNA.

Laddove possibile, le BCN non riassegnano i codici di identificazione degli FI cancellati ai nuovi FI. Qualora ciò fosse inevitabile, le BCN presentano una spiegazione scritta alla BCE tramite Cebamail N13 insieme all’invio della segnalazione del FI (utilizzando la variabile di tipo “object_request”“if_req_realloc”).

Nella segnalazione degli aggiornamenti, le BCN possono utilizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’alfabeto latino. Le BCN utilizzano l’Unicode per mostrare in maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il RIAD Data Exchange System.

Prima della trasmissione degli aggiornamenti della lista degli FI alla BCE, le BCN effettuano i controlli di validazione stabiliti nelle pertinenti specifiche di scambio dei dati.»

15)

L’articolo 24 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 24

Pubblicazione

Le BCN non pubblicano i contributi nazionali agli aggregati monetari mensili dell’area dell’euro e rispettive contropartite fino a che la BCE non li abbia pubblicati. Laddove le BCN pubblichino tali dati, essi dovranno essere i medesimi forniti per gli ultimi aggregati dell’area dell’euro pubblicati. Laddove le BCN riproducano gli aggregati dell’area dell’euro pubblicati dalla BCE, esse effettuano la riproduzione in maniera fedele.»

16)

Gli allegati da III a VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente indirizzo.

17)

Nel glossario, è inserita la seguente definizione:

«Ramo di attività è un’attività economica inclusa nella classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, NACE Rev. 2 (8).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.

Articolo 3

Destinatari

Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2009.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.

(2)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(4)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(5)  GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 75.

(6)  GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.

(7)  In linea di massima, il bilancio è redatto nell’ultimo giorno di calendario del mese/trimestre senza tener conto delle festività locali. Nei molti casi in cui questo non fosse possibile il bilancio è redatto alla fine dell’ultimo giorno lavorativo in conformità con il mercato nazionale o le norme contabili.»

(8)  Come stabilito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»


ALLEGATO

1.

L’allegato III è modificato come segue.

a)

Nella parte 1, le tabelle 1 e 2 sono sostituite, e le tabelle 3a e 3b sono aggiunte, come segue:

«TABELLA 1

Voci per le quali sono richiesti aggiustamenti di flusso mensili  (1)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

N.a.c.

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Totale

Banche

Non-banche

 

Enti creditizi

di cui: enti creditizi soggetti a Ro, BCE e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

 

Enti creditizi

di cui: enti creditizi soggetti a Ro, BCE e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Amministrazioni centrali (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

 

di cui: CC (4)

di cui: SV

 

di cui: CC (4)

di cui: SV

PASSIVO

8

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9

Depositi

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

oltre a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

di cui depositi trasferibili

 

11

 

12

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

15

16

 

 

 

 

 

 

 

17

18

 

di cui fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

di cui prestiti sindacati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

9e

Euro

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

A vista

 

 

 

 

24

25

26

 

 

27

28

29

 

 

 

 

30

31

32

 

 

33

34

35

 

 

 

 

di cui depositi trasferibili

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

9.2e

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

39

40

41

 

 

42

43

44

 

 

 

 

45

46

47

 

 

48

49

50

 

 

 

 

oltre a 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

51

52

53

 

 

54

55

56

 

 

 

 

57

58

59

 

 

60

61

62

 

 

 

 

oltre 2 anni

63

 

 

64

65

66

67

 

 

68

69

70

71

 

 

72

73

74

75

 

 

76

77

79

79

 

 

 

9.3e

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3 mesi

 

 

 

 

80

81

82

 

 

83

84

85

 

 

 

 

86

87

88

 

 

89

90

91

 

 

 

 

oltre 3 mesi

 

 

 

 

92

93

94

 

 

95

96

97

 

 

 

 

98

99

100

 

 

101

102

103

 

 

 

 

di cui oltre 2 anni

104

 

 

105

106

107

 

 

 

 

 

 

108

 

 

109

110

111

 

 

 

 

 

 

112

 

 

 

9.4e

Operazioni di pronti contro termine

113

 

 

114

115

116

117

118

 

119

120

121

122

 

 

123

124

125

126

127

 

128

129

130

131

 

 

 

9x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

A vista

 

 

 

 

132

133

134

 

 

135

136

137

 

 

 

 

138

139

140

 

 

141

142

143

 

 

 

 

9.2x

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

144

145

146

 

 

147

148

149

 

 

 

 

150

151

152

 

 

153

154

155

 

 

 

 

oltre a 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

156

157

158

 

 

159

160

161

 

 

 

 

162

163

164

 

 

165

166

167

 

 

 

 

oltre a 2 anni

168

 

 

169

170

171

172

 

 

173

174

175

176

 

 

177

178

179

180

 

 

181

182

183

184

 

 

 

9.3e

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a 3 mesi

 

 

 

 

185

186

187

 

 

188

189

190

 

 

 

 

191

192

193

 

 

194

195

196

 

 

 

 

oltre 3 mesi

 

 

 

 

197

198

199

 

 

200

201

202

 

 

 

 

203

204

205

 

 

206

207

208

 

 

 

 

di cui oltre 2 anni

209

 

 

210

211

212

 

 

 

 

 

 

213

 

 

214

215

216

 

 

 

 

 

 

217

 

 

 

9.4x

Operazioni di pronti contro termine

218

 

 

219

220

221

222

223

 

224

225

226

227

 

 

228

229

230

231

232

 

233

234

235

236

 

 

 

10

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237

11

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 238

oltre a 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 239

di cui fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 240

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 241

11x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 242

oltre a 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 243

di cui fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 244

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 245

12

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 246

13

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 247


VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

N.a.c.

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amm.ni pubbl. (S.13)

Altri residenti

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14+S.15)

 

di cui: CC (4)

di cui:SV

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

di cui: CC (4)

di cui: SV

Totale

Credito al consumo

Prestito per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

di cui: II/SP (5)

 

di cui: II/SP (5)

ATTIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

248

1e

di cui euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249

2

Crediti

# 250

# 251

# 252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 253

# 254

# 255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 256

 

fino a un anno

 

 

 

# 257

 

 

# 258

# 259

 

# 260

# 261

# 262

# 263

 

 

 

# 264

 

 

# 265

# 266

 

# 267

# 268

# 269

# 270

# 271

 

oltre a 1 anno e fino a 5

 

 

 

# 272

 

 

# 273

# 274

 

# 275

# 276

# 277

# 278

 

 

 

# 279

 

 

# 280

# 281

 

# 282

# 283

# 284

# 285

# 286

 

oltre 5 anni

 

 

 

# 287

 

 

# 288

# 289

 

# 290

# 291

# 292

# 293

 

 

 

# 294

 

 

# 295

# 296

 

# 297

# 298

# 299

# 300

 

e di cui prestiti sindacati

# 301

# 302

# 303

 

 

 

 

# 304

 

 

 

 

 

# 305

# 306

# 307

 

 

 

 

# 308

 

 

 

 

 

 

 

di cui pronti contro termine

 

 

 

 

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

di cui euro

 

# 311

# 312

# 313

 

 

# 314

# 315

# 316

 

 

 

 

 

# 317

# 318

# 319

 

 

# 320

# 321

# 322

 

 

 

 

 

 

di cui prestiti rotativi e scoperti di conto

 

 

 

 

 

 

 

# 323

# 324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 325

# 326

 

 

 

 

 

 

di cui carte di credito a saldo

 

 

 

 

 

 

 

# 327

# 328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 329

# 330

 

 

 

 

 

 

di cui carte di credito revolving

 

 

 

 

 

 

 

# 331

# 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 333

# 334

 

 

 

 

 

 

3

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

# 335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 336

 

 

 

 

 

 

 

# 337

 

3e

Euro

 

# 338

# 339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 340

# 341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

# 342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 2

# 344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

# 346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Valute estere

 

# 349

# 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 352

# 353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

# 354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 1 anno e fino a 2

# 356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

# 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

 

5

Azioni e altre partecipazioni

# 363

 

# 364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 365

 

# 366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 367

 

6

Capitale fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 368

7

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 369


TABELLA 2

Voci per le quali sono richiesti aggiustamenti di flusso trimestrali  (1)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri paretcipanti

C.

Resto del mondo

Non-IFM

Non-IFM

Totale

Amm.ni pubbl. (S.13)

Altri residenti

Amm.ni pubbl. (S.13)

Altri residenti

 

Banche

Non-banche

Totale

Amm.ni centrali (S.1311)

Altre amm.ni pubbl.

Totale

Altri intermediari finanziri + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14+S.15)

Totale

Amm.ni centrali (S.1311)

Altri residenti

Totale

Altri intermediari finanziri + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14+S.15)

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Amm.ni di Stati federati (S.1312)

Amm.ni locali (S.1313)

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

 

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

Totale

Amm.ni di Stati federati (S.1312)

Amm.ni locali (S.1313)

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314)

 

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

Garanzia immobiliare

Totale

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

Totale

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

 

Garanzia immobiliare

PASSIVO

8.

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

371

372

9.1.

A vista

 

 

 

373

374

375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

376

377

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

Con durata prestabilita

 

 

 

379

380

381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

382

383

384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

385

386

387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

388

389

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

 

 

 

391

392

393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

394

395

396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

1.

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Crediti

 

397

 

 

 

 

 

 

 

 

# 398

 

 

# 399

 

# 400

 

# 401

 

# 402

 

 

 

 

 

 

 

 

# 403

 

 

# 404

 

# 405

 

# 406

 

# 407

# 408

# 409

fino a un anno

 

 

 

# 410

# 411

# 412

 

 

 

 

 

 

 

# 413

 

 

 

 

 

 

 

# 414

# 415

# 416

 

 

 

 

 

 

 

# 417

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 5

 

 

 

# 418

# 419

# 420

 

 

 

 

 

 

 

# 421

 

 

 

 

 

 

 

# 422

# 423

# 424

 

 

 

 

 

 

 

# 425

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

# 426

# 427

# 428

 

 

 

 

 

 

 

# 429

 

 

 

 

 

 

 

# 430

# 431

# 432

 

 

 

 

 

 

 

# 433

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 434

 

 

# 435

 

# 436

 

# 437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 438

 

 

# 439

 

# 440

 

# 441

 

 

 

 

Prestiti con scadenza originaria oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui prestiti con vita residua inferiore o uguale ad un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui prestiti con vita residua oltre un anno e con tasso di interesse ricalcolato nei successivi 12 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti con scadenza originaria oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui prestiti con vita residua inferiore o uguale a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui prestiti con vita residua oltre 2 anni e con tasso di interesse ricalcolato nei successivi 24 mesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Titoli diversi da azioni

 

# 458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 460

# 461

# 462

fino a un anno

 

 

 

# 463

# 464

# 465

 

# 466

# 467

# 468

 

# 469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 470

# 471

# 472

 

# 473

# 474

# 475

 

# 476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno

 

 

 

# 477

# 478

# 479

 

# 480

# 481

# 482

 

# 483

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 484

# 485

# 486

 

# 487

# 488

# 489

 

# 490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

# 491

# 492

# 493

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 494

# 495

# 496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Capitale fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA 3a

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: voci per le quali si richiedono aggiustamenti di flusso mensili  (2)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

Amm.ni pubbl. (S.13)

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Totale

Altre amm.ni pubbl. (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14+S.15)

Totale

Altre amministrazioni pubbliche (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14+S.15)

1.   

Ammontari in essere dei prestiti cartolarizzati non cancellati

1.1

Totale

497

498

 

499

500

501

502

503

504

 

505

506

507

508

509

1.1.1

di cui cartolarizzati da una SV dell'area dell'euro

510

511

 

512

513

514

515

516

517

 

518

519

520

521

522


TABELLA 3b

Cartolarizzazioni e altri trasferimenti di crediti: voci per le quali sono richiesti aggustamenti di flusso trimestrali  (3)

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri paretcipanti

C.

Resto del mondo

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri residenti

Amm.ni pubbl. (S.13)

Altri residenti

Totale

Altre amministrazioni pubbliche. (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14+S.15)

Totale

Altre amm.ni pubbl. (S.1312+S.1313+S.1314)

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123+S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio (S.14+S.15)

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

Credito al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri prestiti

 

II/SdP (6)

 

II/SdP (6)

1.   Prestiti cartolarizzati, svalutazioni effettuate al momento del trasferimento del prestito

1.1

Controparte nel trasferimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

è una SV

524

525

 

526

527

528

529

530

531

532

533

534

 

535

536

537

538

540

541

542

543

fino a un anno

 

 

 

 

 

544

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 5

 

 

 

 

 

546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

547

 

 

 

 

 

oltre a 5 anni

 

 

 

 

 

548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

549

 

 

 

 

 

1.1.1.

Di cui controparte nel

550

551

 

552

553

554

555

556

557

 

558

559

560

561

562

trasferimento è una SV dell'area dell'euro

 

 

 

 

 

562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

563

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

565

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 5

 

 

 

 

 

566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

567

 

 

 

 

 

oltre a 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Ammontari in essere dei prestiti cartolarizzati

2.1

Prestiti in gestione: tutte SV

568

569

 

560

561

572

573

575

576

577

579

580

 

581

582

583

584

586

587

588

589

fino a un anno

 

 

 

 

 

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

591

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 5

 

 

 

 

 

592

 

 

 

 

 

 

 

 

 

593

 

 

 

 

 

oltre a 5 anni

 

 

 

 

 

594

 

 

 

 

 

 

 

 

 

595

 

 

 

 

 

2.1.1

Prestiti in gestione: di cui SV dell'area dell'euro

596

 

 

597

598

599

600

601

602

 

603

604

605

606

607

fino a un anno

 

 

 

 

 

608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

609

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 5

 

 

 

 

 

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

 

 

 

 

 

oltre a 5 anni

 

 

 

 

 

612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

 

 

 

 

 

b)

La sezione 3 della parte 4 è sostituita dalla seguente:

« Sezione 3:     Voci per memoria trimestrali per la compilazione dei conti finanziari dell’unione monetaria

Dati (consistenze) relativi alle BCN/BCE/altre IFM

 

Nazionali

Altri Stati membri partecipanti

Resto del mondo

Non altrimenti classificato

Totale

Amm.ni centrali

Totale

Amm.ni centrali

PASSIVO

14.   Altre passività

Quote nette delle famiglie nelle riserve per fondi pensione

 

M70

Conti di rivalutazione

 

M90

Passività verso filiali/uffici non residenti

 

M91

Passività da scritture di conguaglio

 

M92

Saldo a debito sui conti di gestione; profitti/perdite attuali e degli anni precedenti; attività di prestito titoli; posizioni corte in titoli; ammortamento

 

M93

Fondi di accantonamento

 

M94

ATTIVO

3.   Titoli diversi da azioni

Fino a un anno

 

M71

 

M72

M73

 

Di cui: euro

 

M74

 

M75

M76

 

Oltre un anno

 

M77

 

M78

M79

 

Di cui: euro

 

M80

 

M81

M82

 

5.   Azioni e altre partecipazioni

Azioni quotate

M83

 

M84

 

M85

 

Quote dei fondi di investimento (non fondi di mercato monetario)

M86

 

M87

 

M88

 

7.   Altre attività

Riserve premi e riserve sinistri

 

M89

Conti di rivalutazione

 

M95

Crediti/iniezioni di capitale in filiali/uffici non residenti

 

M96

Attività da scritture di conguaglio

 

M97

Saldo a credito sui conti di gestione; profitti/perdite attuali e degli anni precedenti; azioni proprie; attività di prestito titoli

 

M98

M70: passività delle IFM verso le famiglie sotto forma di riserve tecniche stabilite per corrispondere le pensioni al personale. Ciò fa riferimento tipicamente ai fondi pensione del personale che non sono stati esternalizzati a istituzioni indipendenti.

M83, M84, M85: azioni il cui prezzo è quotato in una borsa valori riconosciuta o in un altro mercato secondario.

M86, M87, M88: azioni emesse nel contesto di un accordo finanziario che raccoglie le disponibilità di singoli investitori per investirle in attività finanziare e non finanziarie, ad esclusione di quelle comprese nel settore IFM (denominate anche fondi comuni d’investimento).

M89: la parte dei premi lordi pagati dalle IFM da assegnare nel periodo contabile successivo più i crediti dalle IFM che non sono stati ancora regolati.

M93, M98: ulteriori informazioni devono essere segnalate alla BCE chiarendo il contenuto di tali voci composite, se disponibili. Tali voci composite includono talune sotto-voci che non sono attualmente segnalate da alcuni paesi conformemente al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) (attività di prestito titoli, posizioni corte in titoli, azioni proprie) ma tra le altre attività/altre passività. Tale ulteriore informazione permette alla BCE di correggere i dati sui conti finanziari dell’Unione moneraria, qualora necessario.»

c)

Alla fine della parte 5 è aggiunto il testo seguente:

Detrazione forfettaria: La detrazione forfettaria è applicata a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio può dedurre una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Dovesse [aggregato soggetto a riserva per aliquota di riserva] essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [aggregato soggetto a riserva per aliquota di riserva]. Dovesse [aggregato soggetto a riserva per aliquota di riserva] essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come definito dell’allegato III, parte 2, sezione 1 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Nell’osservanza dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (7), in quest’ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le reserve minime (o “obbligatorie”) sono calcolate come segue.

Riserve minime (o “obbligatorie”) = aggregato soggetto a riserva x aliquota di riserva — detrazione forfettaria

L’aliquota di riserva si applica come segue:

Un’aliquota di riserva del 2 % si applica alle categorie di passività seguenti [come definite nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)]: a) depositi overnight; b) depositi con durata prestabilita fino a due anni inclusi; c) depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni inclusi; e d) titoli di debito emessi con durata prestabilita fino a due anni inclusi. Un’aliquota di riserva dello 0 % si applica ai pronti contro termine e altre passività con una durata prestabilita di oltre due anni inclusi nell’aggregato soggetto a riserva. Le passività nei confronti della BCE, delle BCN e di altre istituzioni soggette al sistema delle riserve minime dell’Eurosistema sono escluse dall’aggregato soggetto a riserva.

d)

La parte 7 è sostituita dal testo seguente:

TABELLA 1

FCM – Consistenze

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

n.a.c.

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Banche

Non-banche

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

AIF (S.123) e ausiliari finanziari (S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14+S.15)

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

AIF (S.123) e ausiliari finanziari (S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14+S.15)

Amministrazioni pubbliche

Altri non residenti

PASSIVO

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (mensili e trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).»

 

Requisiti (trimestrali) richiesti ai FI dal regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), da segnalare alle BCN per i FCM, se disponibili, come voci per memoria.


FCM – Riclassificazioni

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

n.a.c.

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Banche

Non-banche

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

AIF (S.123) e ausiliari finanziari (S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14+S.15)

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

AIF (S.123) e ausiliari finanziari (S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14+S.15)

Amministrazioni pubbliche

Altri non-residenti

PASSIVO

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecdipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (mensili e trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

 

Requisiti (trimestrali) richiesti ai FI dal regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), da segnalare alle BCN per i FCM se disponibili, come voci per memoria.


Rivalutazioni

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

A.

Residenti nazionali

B.

Altri Stati membri partecipanti

C.

Resto del mondo

D.

n.a.c.

IFM

Non-IFM

IFM

Non-IFM

 

 

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Amministrazioni pubbliche

Altri residenti

Totale

Banche

Non-banche

Amministrazioni centrali

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

AIF (S.123) e ausiliari finanziari (S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14+S.15)

Amministrazioni pubbliche

Altri non residenti

Totale

AIF (S.123) e ausiliari finanziari (S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie ecc. (S.14+S.15)

Amministrazioni pubbliche

Altri non residenti

PASSIVO

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale valute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fono a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a un anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a un anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (mensili e trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN possono concedere deroghe ai FCM con rigurdo alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione.

Tuttavia, se gli ammontari in questione sono significativi, le BCN hanno l'obbligo di fornire informazioni nel miglior modo possibile.

TABELLA 2

FCM – Consistenze

Serie trimestrali

VOCI DI BILANCIO

Tutte le valute

Euro

Altre valute

 

GBP

USD

JPY

CHF

PASSIVO

Depositi

 

 

 

 

 

 

 

Resto del mondo (esclusa l'UE)

 

 

 

 

 

 

 

dalle banche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVO

Prestiti

 

 

 

 

 

 

 

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

Residenti nazionali

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

emessi da non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Altri Stati membri partecipanti

 

 

 

 

 

 

 

emessi da IFM

 

 

 

 

 

 

 

emessi da non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

Resto del mondo

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisiti (trimestrali) richiesti alle IFM dal regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

e)

La parte 10 è soppressa.

f)

La parte 11 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 11

Statistiche su altri intermediari finanziari (ad eccezione dei fondi d’investimento e società veicolo)

Sezione 1:     Tabelle di segnalazione

I dati da segnalare per gli OTD (operatori in titoli e derivati), le SF (società finanziare che operano nel settore dei prestiti SF) e i rimanenti AIF (altri intermediari finanziari) sono indicati nella tabella di cui sotto.

Dati su OTD, SF e rimanenti AIF. Indicatori principali/voci per memoria

Nome e scadenza/disaggregazione geografica/settoriale

OTD

SF

Altri AIF

ATTIVO

Depositi/mondo/totale

Principale

 

 

Crediti/mondo/totale

 

Principale

 

Crediti/mondo/IFM

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/totale

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/società non finanziarie

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/totale

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni finanziarie diverse dalle IFM/famiglie/credito al consumo

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/crediti per l’acquisto di un’abitazione

 

Principale

 

Crediti/mondo/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/altre finalità (residuali)

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/IFM

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/società non finanziarie

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/totale

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/credito al consumo

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/crediti per l’acquisto di un’abitazione

 

Principale

 

Crediti/residenti nazionali/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/altre finalità (residuali)

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/totale

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/IFM

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM/totale

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM/società non finanziarie

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/totale

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/credito al consumo

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/credito per l’acquisto di un’abitazione

 

Principale

 

Crediti/altri Stati membri partecipanti/istituzioni diverse dalle IFM/famiglie/altre finalità (residuali)

 

Principale

 

Titoli diversi da azioni/mondo/totale

Principale

Principale

 

Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi d’investimento/mondo/totale

Principale

Principale

 

Quote dei fondi investimento/mondo/totale

Principale

 

 

Derivati finanziari/mondo/totale

Principale

 

 

Altre attività, inclusi i “crediti”/mondo/totale

Principale

 

 

Altre attività, inclusi “depositi”, “cassa”, “quote dei fondi d’investimento”, “capitale fisso” e “derivati finanziari”/mondo/totale

 

Principale

 

TOTALE ATTIVO/PASSIVO/mondo/totale

Principale

Principale

Per memoria

PASSIVO

Depositi e crediti ricevuti/mondo/totale

Principale

Principale

 

Titoli di debito emessi/mondo/totale

Principale

Principale

 

Capitale e riserve/mondo/totale

Principale

Principale

 

Derivati finanziari/mondo/totale

Principale

 

 

Altre passività/mondo/totale

Principale

 

 

Altre passività, inclusi i “derivati finanziari”/mondo/totale

 

Principale

 

Sezione 2:     Categorie degli strumenti e regole di valutazione

In linea con il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95), in principio, l’attivo e il passivo devono essere valutati utilizzando i prezzi correnti di mercato alla data a cui il bilancio fa riferimento. I depositi e i crediti devono essere segnalati al valore nominale, esclusi gli interessi maturati.

Attivo

Totale attivo/passivo: il totale dell’attivo deve essere pari alla somma di tutte le voci distintamente individuate sul lato attivo del bilancio e deve inoltre essere pari al totale del passivo.

1.

Depositi: questa voce (8) comprende due sotto-categorie principali: depositi trasferibili e altri depositi. Le consistenze in valuta sono anch’esse da includere sotto tale voce.

Nel caso di SF, tale voce deve essere segnalata sotto la voce “Altre attività”.

2.

Crediti: questa voce comprende:

crediti concessi alle famiglie sotto forma di credito al consumo, vale a dire crediti concessi per fini personali collegati al consumo di beni e servizi; crediti per l’acquisto di un’abitazione, vale a dire crediti concessi al fine di effettuare investimenti immobiliari, ivi inclusi la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile; e altri, vale a dire crediti concessi per finalità connesse ad attività economiche, consolidamento del debito, istruzione, ecc.,

attività di leasing finanziario concesso a terzi,

i crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati,

disponibilità in titoli non negoziabili,

debiti subordinati nella forma di prestiti.

Per quanto riguarda la sotto-categoria OTD, i crediti devono essere assegnati alla voce “Altre attività”.

Regole di valutazione: i crediti concessi dagli AIF sono registrati al lordo di tutti i relativi accantonamenti, generali e specifici, fino a quando i crediti non siano stati cancellati dall’ente segnalante, momento nel quale i crediti sono rimossi dal bilancio.

Conformemente al principio generale di contabilità per competenza, gli interessi maturati sui crediti devono essere iscritti in bilancio al loro maturare, ossia sulla base del principio di competenza, piuttosto che nel momento in cui sono realmente ricevuti o pagati, ossia sulla base del principio di cassa. Gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere classificati su base lorda sotto la categoria “Altre attività”.

3.

Titoli diversi da azioni: tale voce include disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data, o date, o a partire da una data definita al momento dell’emissione. Include anche crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari.

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 95, i titoli diversi da azioni devono essere segnalati al valore di mercato.

4.

Azioni e altre partecipazioni, escluse le quote dei fondi di investimento: tale categoria comprende tre sotto-categorie principali:

azioni quotate, escluse le quote dei fondi di investimento: azioni quotate in borsa riconosciuta o in un’altra forma di mercato secondario (SEC 95, paragrafi 5.88-5.93),

azioni non quotate, escluse le quote dei fondi di investimento: azioni che non sono quotate (SEC 95, paragrafi 5.88-5.93),

altre partecipazioni: tutte le operazioni inerenti altre partecipazioni non coperte da azioni quotate e non quotate (SEC 95, paragrafi 5.94-5.95).

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 95, le azioni e le altre partecipazioni devono essere segnalate al valore di mercato.

5.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento: le partecipazioni/quote dei fondi di investimento devono essere considerate esclusivamente passività delle IFM, vale a dire solo gli FCM e i fondi di investimento classificati come AIF.

Per la sotto-categoria SF, le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere assegnate alla voce “Altre attività”.

Regole di valutazione: in linea con gli standard del SEC 95, le quote/partecipazioni in fondi di investimento devono essere segnalate al valore di mercato.

6.

Derivati finanziari: i seguenti derivati finanziari sono da segnalarsi sotto questa voce:

i)

opzioni, negoziabili e OTC,

ii)

warrant;

iii)

futures, purché aventi un valore di mercato in quanto quotati o perché possono essere compensati;

iv)

swap, purché aventi un valore di mercato in quanto negoziabili o perché possono essere compensati.

Nel caso di SF, tale voce deve essere segnalata sotto la voce “Altre attività”.

Gli strumenti derivati devono essere iscritti in bilancio su base lorda. I contratti derivati non standardizzati aventi un valore lordo di mercato positivo, devono essere registrati nel lato dell’attivo del bilancio, mentre i contratti aventi un valore lordo di mercato negativo nel lato del passivo. Gli impegni futuri lordi derivanti da contratti derivati non devono essere iscritti in bilancio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere registrati su base netta secondo criteri di valutazione differenti. Laddove siano disponibili solo posizioni nette, o le posizioni siano registrate non al valore di mercato, esse devono essere segnalate come tali.

7.

Altre attività: tutti gli importi che non possono essere assegnati ad una delle voci principali del bilancio (VdB) devono essere assegnati sotto la voce “Altre attività”. Questa voce comprende attività come gli interessi esigibili maturati su crediti e sulla locazione di immobili, dividendi da ricevere, importi esigibili non connessi con l’attività principale degli AIF, importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso, importi lordi esigibili a fronte di partite di transito, altre attività non identificate separatamente ad esempio capitale fisso, crediti e depositi dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Passivo

Totale attivo/passivo: il totale del passivo deve essere uguale alla somma di tutte le voci separatamente indicate sul lato passivo del bilancio e deve essere uguale anche al totale dell’attivo (cfr. anche la voce dell’attivo “Totale attivo/passivo”).

1.

Depositi e crediti ricevuti: questa voce comprende:

depositi: depositi trasferibili e altri depositi (cfr. l’attivo) detenuti presso gli AIF. Tali depositi sono generalmente detenuti da IFM,

crediti: crediti concessi agli AIF segnalanti, che non sono evidenziati da documenti o che sono rappresentati da un singolo documento, anche se è diventato negoziabile.

2.

Titoli di debito emessi: in alcuni paesi, gli AIF possono emettere strumenti negoziabili con caratteristiche simili a quelli dei titoli di debito emessi dalle IFM. In questo schema di segnalazione, tutti gli strumenti come questi dovrebbero essere classificati come titoli di debito.

3.

Capitale e riserve: questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte degli AIF segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari che rappresentano per il detentore diritti di proprietà negli AIF e in genere un diritto alla partecipazione ai loro utili e a una quota dei fondi propri in caso di liquidazione. Sono altresì compresi i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dagli AIF segnalanti in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri. La voce capitale e riserve comprende i seguenti elementi:

capitale azionario,

benefici o fondi non distribuiti,

accantonamenti specifici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività,

utile/perdita operativo/a.

4.

Derivati finanziari: cfr. la voce dell’attivo “Derivati finanziari”.

5.

Altre passività: tutti gli importi che non possono essere assegnati ad una delle voci principali del lato passivo del bilancio devono essere assegnati alla voce “altre passività”. Questa voce comprende passività quali importi lordi pagabili a fronte di partite in sospeso, importi lordi pagabili a fronte di partite di transito, interessi maturati pagabili su depositi, dividendi da pagarsi, importi pagabili non collegati all’attività principale di AIF, accantonamenti che rappresentano passività nei confronti di terzi, pagamenti di margini realizzati attraverso contratti su strumenti derivati che rappresentano contante a garanzia a tutela del rischio di credito ma che rimangono nella proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue, posizioni nette derivanti da prestito titoli senza contante a garanzia, importi netti pagabili a fronte di futuri regolamenti di operazioni in titoli, altre passività non identificate separatamente ad esempio titoli di debito e derivati finanziari dipendenti dalla sotto-categoria di AIF.

Sezione 3:     Note esplicative nazionali

1.

Fonti dei dati/sistema di raccolta dei dati: ciò deve includere:

fonti di dati utilizzate per raccogliere statistiche AIF, ad eccezione delle imprese di assicurazione e fondi pensione, ad esempio uffici statistici, segnalazioni dirette da parte delle AIF e/o o dai gestori dei fondi,

dettagli sui sistemi di raccolta di dati, per esempio segnalazioni volontarie, indagini aziendali, per campionamento, segnalazione soggetta all’esistenza di soglie e estrapolazioni.

2.

Procedure di compilazione: il metodo utilizzato per la compilazione dei dati deve essere descritto, ad esempio una descrizione dettagliata di stime/ipotesi effettuate e di come le serie sono aggregate nel caso in cui due serie abbiano frequenze differenti.

3.

Assetto normativo: devono essere fornite tutte le informazioni relative al quadro normativo nazionale delle istituzioni. Devono essere delineati specificamente i legami con la legislazione comunitaria. Se sotto la medesima categoria sono inclusi diversi tipi di istituzioni, le informazioni devono essere fornite per tutti i tipi di istituzioni.

4.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione della BCE: le BCN sono tenute a fornire informazioni relativamente agli scostamenti dalle istruzioni di segnalazione.

Scostamenti dalle istruzioni di segnalazione potrebbero determinarsi per quanto attiene a:

disaggregazione per strumento: la copertura dello strumento potrebbe essere differente dalle istruzioni di segnalazione fornite dalla BCE, ad esempio due strumenti diversi, per esempio, non possono essere identificati separatamente,

disaggregazione geografica,

disaggregazione settoriale,

metodi valutativi.

5.

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione: Le BCN possono classificare in una sotto-categoria specifica di AIF tutte le istituzioni conformi alla defilinizione di AIF. Esse devono descrivere tutte le istituzioni incluse in o escluse da ciascuna sotto-categoria di AIF. Laddove possibile, le BCN devono fornire stime della copertura dei dati in termini di attività totali degli operatori soggetti agli obblighi di segnalzione.

6.

Discontinuità nelle serie storiche: devono essere descritte le discontinuità e i cambiamenti principali verificatisi nel tempo nella raccolta, nella copertura e negli schemi di segnalazione e nella compilazione delle serie storiche. Nel caso delle discontinuità, deve essere indicata la misura in cui dati vecchi e nuovi possono essere considerati comparabili.

7.

Altri commenti: qualunque altro commento o indicazione pertinente.

g)

La sezione 1 della parte 12 dell’allegato III è sostituita dalla seguente:

« Sezione 1:     Introduzione

Le statistiche relative alle emissioni di titoli per l’area dell’euro forniscono due degli aggregati principali:

l’insieme delle emissioni effettuate, in qualsiasi valuta, da residenti dell’area dell’euro, e

l’insieme delle emissioni effettuate in euro in tutto il mondo, sia a livello nazionale sia internazionale.

Una distinzione principale deve essere effettuata sulla base della residenza dell’emittente laddove le BCN dell’Eurosistema coprono collettivamente tutte le emissioni da parte dei residenti dell’area dell’euro. La Banca per i regolamenti internazionali (BRI) segnala le emissioni da parte del “resto del mondo” (RdM), facendo riferimento a tutti i residenti non appartenenti all’area dell’euro (ivi comprese le organizzazioni internazionali).

La carta qui di seguito contiene il sommario degli obblighi di segnalazione.

 

Emissioni di titoli

Da parte di residenti dell’area dell’euro

(ogni BCN segnalante sui residenti nazionali)

Da parte dei residenti del RdM

(BRI/BCN)

Stati membri non partecipanti

Altri paesi

In euro/denominazioni nazionali

Blocco A

Blocco B

In altre valute (9)

Blocco C

Blocco D

non richiesto

h)

Le sotto sezioni 4 e 5 della sezione 2 della parte 12 dell’allegato III sono sostituire dalle seguenti:

«4.   Classificazione delle emissioni

L’analisi delle emissioni avviene con riferimento a due ampi raggruppamenti: 1) titoli di debito, vale a dire titoli diversi dalle azioni, esclusi gli strumenti finanziari derivati (10), e 2) azioni quotate, escluse le quote/partecipazioni in fondi di investimento (11). I collocamenti privati sono inclusi nella misura del possibile. I titoli del mercato monetario sono inclusi come parte dei titoli di debito. Azioni non quotate e altre partecipazioni possono essere segnalate su base volontaria come due voci per memoria separate.

I seguenti strumenti contenuti nel database della BRI sono classificati come titoli di debito nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

certificati di deposito,

carta commerciale,

buoni del Tesoro,

obbligazioni,

carta commerciale in euro (CCE),

titoli a medio termine,

altri titoli a breve termine.

Copertura non esaustiva di strumenti nelle statistiche sulle emissioni di titoli:

a)

Titoli di debito

i)

Titoli di debito a breve termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti:

buoni del Tesoro e altri titoli a breve termine emessi dalle amministrazioni pubbliche,

titoli negoziabili a breve termine emessi da società finanziarie e non finanziarie. Una varietà di termini sono utilizzati per tali titoli, inclusi: carta commerciale, cambiali commerciali, pagherò cambiari, tratte, vaglia cambiari e certificati di deposito,

titoli a breve termine emessi nell’ambito di un programma di emissione di titoli sottoscritti a lungo termine,

accettazioni bancarie.

ii)

Titoli di debito a lungo termine

Sono inclusi quanto meno i seguenti strumenti, a titolo di esempio:

titoli al portatore,

obbligazioni subordinate,

titoli con scadenze opzionali, l’ultima delle quali è superiore ad un anno,

titoli senza data di scadenza o perpetui,

titoli a tasso variabile,

titoli convertibili,

obbligazioni garantite,

titoli indicizzati, il cui valore è correlato a un indice dei prezzi, al prezzo di un bene o a un indice del tasso di cambio,

obbligazioni fortemente scontate,

obbligazioni zero coupon,

euro obbligazione,

obbligazioni globali,

obbligazioni emesse privatamente,

titoli derivanti dalla conversione di prestiti,

prestiti divenuti negoziabili di fatto,

obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni, siano esse della società emittente o di altra società, fintanto che non sono convertiti. Laddove separabili dall’obbligazione sottostante, è esclusa l’opzione della conversione, considerata essere un derivato finanziario,

azioni e titoli che danno diritto a un reddito fisso ma non prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo di una società in caso di liquidazione, comprese le azioni privilegiate, nella misura in cui non è prevista la distribuzione del valore residuo di liquidazione,

attività finanziarie emesse nell’ambito di operazioni di cartoralizzazione di prestiti, di crediti ipotecari, di debiti inerenti all’utilizzo di carte di credito, di conti attivi e di altre attività.

I seguenti strumenti sono esclusi:

operazioni in titoli facenti parte di operazioni di pronti contro termine,

emissioni di titoli non negoziabili,

prestiti non negoziabili.

Le emissioni di obbligazioni a lungo termine sono divise in:

emissioni a tasso fisso, ossia titoli la cui cedola nominale rimane invariata per tutta la durata dell’emissione,

emissioni a tasso variabile, ossia titoli per cui il tasso della cedola o il debito sottostante sono collegati ad un tasso di interesse o ad un altro indice che risulti in una cedola nominale variabile per tutta la durata dell’emissione,

emissioni zero coupon, ossia strumenti che non fruttano alcun pagamento periodico di cedole. Tali obbligazioni sono di norma emesse sottoprezzo e rimborsate alla pari. La maggior parte dello sconto rappresenta l’equivalente degli interessi maturati nel periodo di durata dell’obbligazione.

b)

Azioni quotate

Le azioni quotate comprendono:

quote di capitale emesse da società a responsabilità limitata,

quote rimborsate in società a responsabilità limitata,

quote di dividendi emesse da società a responsabilità limitata,

azioni privilegiate che prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo in sede di liquidazione di una società. Tali azioni possono essere quotate o meno in una borsa riconosciuta,

collocamenti di emissioni fra investitori privati, laddove possibile.

Se una società è privatizzata e il governo conserva parte delle azioni mentre la restante parte è quotata su un mercato regolamentato, l’intero valore del capitale della società è registrato come consistenze delle azioni quotate, dato che, almeno in via potenziale, tutte le azioni della società possono essere scambiate in qualsiasi momento al valore di mercato. Lo stesso principio si applica nell’ipotesi in cui parte delle azioni sia venduta a grandi investitori e solo la parte residua, flottante libero, sia negoziata in borsa.

Le azioni quotate non comprendono:

azioni offerte in vendita ma non sottoscritte in sede di emissione,

obbligazioni e capitale di prestito convertibili in azioni. Essi rientrano nella categoria una volta convertite in azioni,

le quote sottoscritte dagli accomandatari nelle società in accomandita,

partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni,

emissioni di azioni gratuite solo al momento dell’emissione e le emissioni frazionate. Le azioni gratuite e quelle frazionate sono tuttavia incluse in modo indifferenziato nella consistenza totale delle azioni quotate.

5.   Valuta di emissione

Le obbligazioni a duplice denominazione, per le quali il rimborso o il pagamento della cedola avviene in valuta diversa da quella di denominazione dell’obbligazione, devono essere classificate in base alla valuta di denominazione dell’obbligazione. Nel caso in cui un’obbligazione globale sia emessa in più di una valuta, ogni frazione è segnalata come un’emissione distinta, in base alla valuta di emissione. Nel caso di emissioni denominate in due valute, ad esempio il 70 % in euro e il 30 in dollaro statunitense, le componenti pertinenti dell’emissione devono essere segnalate distintamente laddove possibile in base alla valuta in cui sono denominate. Di conseguenza, il 70 dell’emissione deve essere segnalato come emissioni in euro/denominazioni nazionali (12) e il 30 come emissioni in altre valute. Laddove non sia possibile segnalare separatamente le componenti di un’emissione, l’effettiva disaggregazione effettuata per paese segnalante deve essere indicata nelle note esplicative nazionali.

Le azioni quotate sono considerate come emesse nella valuta del paese di residenza della società; le emissioni di azioni in altre valute sono trascurabile o inesistenti. Pertanto, i dati sulle azioni quotate si riferiscono a tutte le emissioni effettuate da residenti dell’area dell’euro.

i)

È aggiunta la seguente parte 12a:

«PARTE 12A

Ulteriori statistiche mensili sui tassi d’interesse delle IFM (da trasmettersi alla BCE entro la fine della 19a giornata lavorativa successiva alla fine del mese di riferimento)

TABELLA 1 (13)

 

Settore

Tipo di strumento

Periodo iniziale di determinazione del tasso di interesse

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti

(in EUR)

A società non finanziarie

Prestiti fino a 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

24

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5 anni

25

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

26

AAR/TEDS, ammontare

Prestiti oltre l’ammontare di 1 milione di EUR

Tasso variabile e periodo iniziale di determinazione del tasso fino a 1 anno

27

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 1 e fino a 5 anni

28

AAR/TEDS, ammontare

Periodo iniziale di determinazione del tasso oltre 5 anni

29

AAR/TEDS, ammontare


TABELLA 2 (14)

 

Settore

Tipo di strumento

Indicatore delle nuove operazioni

Obbligo di segnalazione

Prestiti

(in EUR)

Alle famiglie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, debiti da carte di credito a saldo e revolving

86

AAR/TEDS, ammontare

A società non finanziarie

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente, debiti da carte di credito a saldo e revolving

87

AAR/TEDS, ammontare

j)

Le sezioni 1 e 2 della parte 13 sono sostituite da quanto segue:

« Sezione 1:     Mezzi di regolamento

I mezzi di regolamento sono le attività o i diritti su attività utilizzati per i pagamenti.

TABELLA 1

Mezzi di regolamento utilizzati da non-IFM  (15)

(milioni di EUR)

 

Voci

 

I.

Passività delle BCN

Depositi detenuti presso le BCN

II.

Altre passività delle IFM

Depositi detenuti presso altre IFM

I.a.

Depositi overnight — euro

di amministrazioni pubbliche nazionali

di amministrazioni pubbliche nazionali

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

di amministrazioni pubbliche dell’area dell’euro

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

I.b.

Depositi overnight — Altre valute

di amministrazioni pubbliche nazionali

di amministrazioni pubbliche nazionali

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

di amministrazioni pubbliche dell’area dell’euro

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

I.c.

depositi trasferibili (16)Tutte le valute

di amministrazioni pubbliche nazionali

di amministrazioni pubbliche nazionali

di altri settori residenti nazionali

di altri settori residenti nazionali

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

di amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

di altri settori residenti nazionali amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

di altri settori residenti nazionali amministrazioni pubbliche di altri Stati membri dell’area dell’euro

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

del resto del mondo, ad eccezione delle banche

TABELLA 2

Mezzi di regolamento utilizzati da enti creditizi

(milioni di EUR)

Voci

Depositi overnight in euro detenuti presso altri enti creditizi (fine periodo)

Depositi overnight trasferibili in euro detenuti presso altri enti creditizi (fine periodo)

Voce per memoria:

Prestiti infragiornalieri in euro dalla banca centrale (media dell’ultimo periodo di mantenimento della riserva) (17)

Sezione 2:     Istituzioni che forniscono servizi d’investimento

Le istituzioni che forniscono servizi di pagamento sono istituzioni legalmente indipendenti operanti nel paese segnalante, e sono:

la banca centrale,

enti creditizi legalmente costituite nel paese segnalante (include le istituzioni di moneta elettronica),

filiali degli enti creditizi aventi sede nell’area dell’euro,

filiali degli enti creditizi al di fuori dell’area dell’euro aventi sede nel SEE,

filiali di banche non aventi sede nel SEE,

altre istituzioni che forniscono servizi di pagamento al non-IFM.

TABELLA 3

Istituzioni che forniscono servizi di pagamento a non-IFM  (15)

Voci

Autorità bancarie centrali

Numero di uffici

Numero di depositi overnight detenuti presso non IFM (18) (migliaia)

Numero di depositi overnight trasferibili (19)

Enti creditizi a prescindere dal fatto che siano legalmente costituiti

Numero di depositi overnight detenuti presso non IFM (18)

di cui: collegati a Internet/PC (18) (migliaia)

Numero di depositi overnight trasferibili detenuti presso non IFM, (19) (migliaia)

di cui: collegati a Internet/PC, (19) (migliaia)

Enti creditizi incorporati legalmente nel paese segnalante

Numero di istituzioni (20)

Numero di uffici

Valore dei depositi overnight detenuti presso non-IFM (milioni di EUR)

Valore dei depositi trasferibili overnight (21)

Filiali degli enti creditizi aventi sede nell’area dell’euro

Numero di istituzioni (20)

Numero di uffici

Valore dei depositi overnight detenuti presso non-IFM (milioni di EUR)

Valore dei depositi trasferibili overnight (21)

Filiali degli enti creditizi al di fuori dell’area dell’euro aventi sede nel SEE

Numero di istituzioni (20)

Numero di uffici

Valore dei depositi overnight detenuti presso non-IFM (milioni di EUR)

Valore dei depositi trasferibili overnight (21)

Filiali di banche non aventi sede nel SEE

Numero di istituzioni (20)

Numero di uffici

Valore dei depositi overnight detenuti presso non-IFM (milioni di EUR)

Valore dei depositi trasferibili overnight (21)

Altre istituzioni che offrono/forniscono servizi di pagamento a non-IFM

Numero di istituzioni (20)

Numero di uffici

Numero di depositi overnight detenuti presso non IFM (18) (migliaia)

Valore dei depositi overnight detenuti presso non-IFM (milioni di EUR)

Valore dei depositi trasferibili overnight (21)

Voci per memoria

Istituzioni di moneta elettronica

Numero di istituzioni (20)

Il valore in essere della moneta elettronica emessa dalle istituzioni di moneta elettronica e detenuta da soggetti diversi dall’emittente, inclusi gli enti creditizi diversi dall’emittente (milioni di EUR)

Il numero di uffici include la sede legale dell’istituzione se fornisce servizi di pagamento con compensazione e regolamento senza contante. Gli uffici mobili non sono inclusi. Ciascuna sede di attività che si trova nello stesso paese segnalante è contata separatamente,

depositi collegati a Internet/PC: depositi accessibili e utilizzabili elettronicamente via Internet o mediante PC utilizzando un apposito software e linee telefoniche. Non sono inclusi i depositi con accesso telefonico o con telefono cellulare, salvo che non siano anch’essi accessibili via Internet o mediante applicazioni del PC.

k)

La parte introduttiva della sezione 5 della parte 13 è sostituita da quanto segue:

«Sono compresi i sistemi interbancari di trasferimento di fondi (SITF), sia se gestiti da una banca centrale che da un operatore private. Sono forniti dati per ogni sistema. Sono elencati solo i sistemi che trattano un volume significativo di affari. Principalmente, essi sono i sistemi menzionati nella parte testuale del Libro blu. Sono inseriti i sistemi che erano operativi durante uno qualsiasi dei precedenti cinque anni di riferimento.

I SITF si dividono in componenti TARGET2/TARGET e sistemi di pagamento diversi da TARGET:

una componente TARGET2/TARGET è un sistema nazionale di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) che è parte di TARGET2/TARGET, come identificato nell’indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007 su un trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (22) o nell’indirizzo BCE/2005/16 del 30 dicembre 2005 su un trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) (23), la procedura di pagamento della BCE o il sistema RTGS di uno Stato membro che non ha ancora adottato l’euro ma che era collegato direttamente a TARGET e ha sottoscritto un accordo TARGET,

un sistema di pagamento diverso da TARGET è un SITF che non è un componente parte di TARGET2/TARGET.

l)

La tabella 7 della parte 13 è sostituita dalla seguente:

«TABELLA 7

Partecipazione in sistemi interbancari di trasferimento di fondi selezionati  (24)

Voci

Componente di TARGET

Sistema di pagamento diverso da TARGET

[Riferimento a lista di sistemi di pagamento]

Sistemi di pagamento all’ingrosso

[Segnalato separatamento per ciascun sistema di pagamento all’ingrosso 1, 2, 3, 4]

Sistema si pagamento al dettaglio

[Segnalato separatamente per ciascun sistema di pagamento al dettaglio 1, 2, 3, 4, 5, 6]

Numero di partecipanti

a)

Partecipanti diretti

di cui:

 

Enti creditizi

 

Autorità bancarie centrali

 

Altri partecipanti diretti

di cui:

Pubblica amministrazione

Istituzione postale

Organizzazioni di compensazione e regolamento

Altre istituzioni finanziarie

Altro

b)

Partecipanti indiretti

Numero di partecipanti

a)

Partecipanti diretti

di cui:

 

Enti creditizi

 

Autorità bancarie centrali

 

Altri partecipanti diretti

di cui:

Pubblica amministrazione

Istituzione postale

Organizzazioni di compensazione e regolamento

Altre istituzioni finanziarie

Altro

b)

Partecipanti indiretti

Numero di partecipanti

a)

Partecipanti diretti

di cui:

 

Enti creditizi

 

Autorità bancarie centrali

 

Altri partecipanti diretti

di cui:

Pubblica amministrazione

Istituzione postale

Organizzazioni di compensazione e regolamento

Altre istituzioni finanziarie

Altro

b)

Partecipanti indiretti

m)

La «Lista dei sistemi di pagamento nelle tabelle 7, 8 e 9» alla fine della parte 13 è soppressa.

n)

È aggiunta la seguente parte 16:

«PARTE 16

Prestiti alle società non finanziarie disaggregate per ramo di attività economica

Le BCN segnalano i dati per le singole sezioni secondo lo schema I o, se i dati non sono disponibili per le singole sezioni, secondo lo schema II.

Le BCN segnalano separatamente (laddove disponibili), le consistenze dei prestiti concessi a società non finanziarie (SNF) nazionali e a società non finanziarie di altri Stati membri partecipanti. Tutti i dati sono segnalati in milioni di EUR.

Schema I

Schema II

1

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

1

A.

Agricoltura, silvicoltura e pesca

2

B.

Attività estrattiva

2

B.

Attività estrattiva

3

C.

Attività manifatturiere

3

C.

Attività manifatturiere

4

D.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

4

D.

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

+

E.

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

5

E.

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

6

F.

Costruzioni

5

F.

Costruzioni

7

G.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli

6

G.

Commercio all’ingrosso e al dettaglio. Riparazione di autoveicoli e motocicli

8

I.

Servizi di alloggio e ristorazione

7

I.

Servizi di alloggio e ristorazione

9

H.

Trasporto e magazzinaggio

8

H.

Trasporto e magazzinaggio

+

J.

Servizi di informazione e comunicazione

10

J.

Servizi di informazione e comunicazione

11

L.

Attività immobiliari

9

L.

Attività immobiliari

+

M.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

+

N.

Attività amministrative e di servizi di supporto

12

M.

Attività professionali, scientifiche e tecniche

13

N.

Attività amministrative e di servizi di supporto

14

Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le SNF

10

Tutte le rimanenti sezioni rilevanti per le SNF

Nota: Le lettere si riferiscono alla corrispondente classificazione prevista da NACE Rev.2.»

2.

L’allegato IV è modificato come segue.

a)

Nella parte 2 il punto 3.1, è sostituito dal seguente:

«3.1.

L’ISD “ECB_BSI1” è utilizzato per definire le chiavi della serie di dati su:

statistiche sul bilancio delle IFM,

moneta elettronica,

statistiche relative ai bilanci degli enti creditizi,

statistiche sul bilancio dei fondi comuni monetari,

depositi raccolti dalle amministrazioni centrali e loro portafoglio di cassa e titoli,

voci per memoria,

dati supplementari sulle voci di bilancio segnalati dalle BCN all’FMI utilizzando i servizi della BCE come punto di raccolta,

crediti delle IFM cartolarizzati o venduti a terzi,

statistiche sull’aggregato soggetto a riserva,

dati sul macrocoefficiente,

dati su prestiti alle società non finanziarie disaggregate per ramo di attività.»

b)

La tabella intitolata «UNIT (Unità)» nella sezione 3 della parte 4 è sostituita dalla seguente:

«UNIT (Unità)

VdB

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

ISS

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

Per le serie segnalate come valori assoluti e per gli indici: PURE_NUMB

Per le serie segnalate come percentuali: PCT

AIF

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

TIFM

Per i volumi delle operazioni: EUR

Per i tassi di interesse: PCPA

SEC

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR

PSS

Per le serie sulle unità iniziali (allegato III, parte 13, tabelle 4, 5, 7 e 8) e per le serie sui rapporti di concentrazione (allegato III, parte 13, tabelle 8 e 9): PURE_NUMB

Per le serie sul valore delle operazioni su TARGET2 (allegato III, parte 13, tabella 8): EUR

Per le serie sul valore delle operazioni degli Stati membri partecipanti (allegato III, parte 13, tabelle 6 e 9): EUR

IVF

Per gli Stati membri dell’area dell’euro: EUR»

3.

L’allegato V è modificato come segue.

a)

Il punto 2 della sottosezione 3 della sezione 1 della parte 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variazioni di classificazione avvengono per svariati motivi. Una variazione nella classificazione settoriale di una controparte può verificarsi a seguito del passaggio di un’entità del settore pubblico a quello privato, ovvero perché a seguito di fusioni o scorpori si modifica la principale attività di una società»

b)

Nella sottosezione 1 della sezione 2 della parte 3 è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

Le svalutazioni che hanno luogo quando un prestito è cartolarizzato e le svalutazioni/cancellazioni sui prestiti in gestione sono segnalate alla BCE sulla base delle migliori stime possibili conformemente alla tabella 3 (25).

c)

Il punto 5 della sottosezione 2 della sezione 2 della parte 3 è sostituito dal seguente:

«5.

Il regolamento permette una certa flessibilità per quanto riguarda sia la tipologia di dati utilizzati per calcolare la rivalutazione dei prezzi dei titoli sia la forma in cui tali dati sono raccolti e compilati. La decisione sul metodo è lasciata alle BCN, sulla base delle seguenti opzioni:

—   le IFM segnalano aggiustamenti: le IFM segnalano gli aggiustamenti applicabili ad ogni voce che riflettono le variazioni del valore a seguito di fluttuazioni dei prezzi. Le BCN che scelgono questo metodo aggregano gli aggiustamenti segnalati dalle IFM per la trasmissione dei dati alla BCE,

—   le IFM segnalano operazioni: le IFM accumulano le operazioni nel corso del mese e trasmettono alla BCN il valore di acquisto e il valore della compravendita in titoli. La compilazione e trasmissione alla BCN delle operazioni nette è perfettamente accettabile. Le BCN che ricevono i dati relativi alle operazioni devono calcolare l’“aggiustamento da rivalutazione” come il risultato della differenza tra le consistenze, le operazioni e gli altri aggiustamenti, e trasmettono l’aggiustamento da rivalutazione alla BCE in conformità al presente indirizzo,

—   segnalazione per ogni singolo titolo: le IFM segnalano alle BCN tutte le informazioni rilevanti relative al portafoglio titoli, come il valore nominale, contabile, di mercato, vendite e acquisti suddivisi per titolo. Tale informazione consente alle BCN di avere accurate informazioni sull’“aggiustamento da rivalutazione” da trasmettere alla BCE. Tale metodo permette alle BCN che utilizzano già questo metodo di continuare a seguirlo.»

d)

L’appendice III è soppressa.

4.

L’allegato VI è modificato come segue.

a)

La parte 1 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 1

Variabili ai fini dell’elenco delle IFM a fini statistici

Nome della variabile

Descrizione della variabile

Status

object_request

Indica il tipo di aggiornamento sull’istituzione monetaria finanziaria (IFM) inviato e può assumere un valore predefinito su sette:

“mfi_req_new”: indica che sono fornite informazioni su una nuova IFM,

“mfi_req_mod”: indica che sono fornite informazioni su modifiche di una IFM esistente,

“mfi_req_del”: indica che sono fornite informazioni su una IFM da cancellare,

“mfi_req_merger”: indica che sono fornite informazioni su istituzioni coinvolte in una fusione (26),

“mfi_req_realloc”: indica l’obbligo di riallocare ad una nuova IFM una variabile mfi_id cancellata,

“mfi_req_mod_id_realloc”: indica l’obbligo di una modifica alla variabile “mfi_id” di una IFM esistente con quella di una IFM cancellata,

“mfi_req_mod_id”: indica l’obbligo di una modifica alla variabile “mfi_id”.

Obbligatorio

mfi_id

Rappresenta la chiave primaria per l’insieme dei dati della IFM. Indica il codice unico di identificazione (di seguito “id code”) della IFM ed è composta da due parti: “host” e “id”. I valori per le due parti insieme garantiscono che il “mfi_id” sia unico per quella IFM.

Obbligatorio

host

Indica il paese di registrazione dell’IFM, utilizzando il codice ISO a due caratteri del paese.

Obbligatorio se parte di codice id

id

Indica il codice id per l’IFM (senza utilizzare come prefisso il codice ISO a due caratteri del paese “host”)

Obbligatorio se parte di codice id

name

Indica il nome di registrazione dell’IFM per intero, inclusa la denominazione sociale (ad esempio Plc, Ltd, SpA, ecc.).

Obbligatorio

address

Indica i dettagli del luogo in cui è situata l’IFM ed è composta da quattro parti: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” e “city”.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_address

Indica il nome della strada e il numero civico.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_box

Indica il numero della casella postale, utilizzando le convenzioni nazionali relative.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_code

Indica il codice postale, utilizzando le convenzioni nazionali relative.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

city

Indica la città di residenza.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

category

Indica il tipo di IFM e può assumere un valore predefinito su quattro: “central bank”, “credit institution”, “money market fund” o “other institution”.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

report

Indica se l’IFM segnala oppure no le statistiche mensili di bilancio e può assumere uno dei due valori predefiniti, che si escludono a vicenda: i) “true” (vero) quando l’IFM è soggetta a tutti gli obblighi di segnalazione; o ii) “false” (falso) quando l’IFM non è soggetta a tutti gli obblighi di segnalazione.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

order_r

Indica l’ordine desiderato per l’elenco delle IFM se non è applicabile l’ordine alfabetico inglese. Un valore numerico deve essere assegnato a ciascuna IFM in ordine ascendente.

Non-obbligatorio

head_of_branch

Indica che l’IFM è una filiale estera. Può assumere uno dei tre seguenti valori: “non_eu_head”, “eu_non_mfi_head” o “eu_mfi_head”.

Obbligatorio per filiali estere

non_eu_head

Indica che la sede principale è situata fuori dal territorio UE ed è composta da due parti: “host” e “name”.

Obbligatorio per filiali estere

eu_non_mfi_head

Indica che la sede principale è situata nel territorio dell’UE e non è una IFM. È composta da due parti: “non_mfi_id” (paese di registrazione e codice di identificazione) e “name” (nome della sede principale). Il codice di identificazione della non-IFM può essere in alternativa o un “AIF” (altro intermediario finanziario) o un codice ISO a due caratteri del paese seguito da un suffisso relativo alla classificazione settoriale appropriata del SEC 95.

Obbligatorio per filiali estere

eu_mfi_head

Indica che la sede principale è situata nel territorio dell’UE ed è una IFM. Il valore per questa variabile comprende “mfi_id”.

Obbligatorio per filiali estere

sub-merger

È utilizzato per segnalare istituzioni che condividono la stessa “date” degli effetti legali dell’attività di fusione ed è composta da quattro parti: “date”, “comment”, “involved_mfi” e “involved_non_mfi”.

Obbligatorio per fusioni

involved_mfi

Indica che una IFM è coinvolta in una fusione transfrontaliera. Il valore per questa variabile comprende “mfi_ref”.

Obbligatorio per fusioni transfrontaliere

involved_non_mfi

Indica che una non-IFM è coinvolta nella fusione. Il valore per questa variabile comprende “non_mfi_obj”.

Obbligatorio per fusioni

mfi_ref

Indica i dettagli relativi a una IFM coinvolta in una fusione transfrontaliera ed è composta da due parti: “mfi_id” e “name”.

Obbligatorio per fusioni transfrontaliere

non_mfi_obj

Indica i dettagli relativi ad una non - IFM coinvolta in una fusione con una IFM ed è composta da due parti: “non_mfi_id” e “name”.

Obbligatorio per fusioni

non_mfi_id

Indica i dettagli relativi ad una non-IFM coinvolta in una fusione con una IFM ed è composta da due parti: “host” e “id”.

Obbligatorio per fusioni

b)

La parte 2 è soppressa.

5.

L’allegato VII è modificato come segue:

a)

La parte 1 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE 1

Variabili per la segnalazione dell’elenco dei fondi di investimento a fini statistici

Nome della variabile

Descrizione della variabile

Status

object_request

Questa variabile indica il tipo di fondo di investimento (FI) trasmesso e può assumere uno degli otto valori predefiniti:

“if_req_new”: indica che sono fornite informazioni su un nuovo FI

“if_req_mod”: indica che sono fornite informazioni su modifiche ad un FI

“if_req_del”: indica che sono fornite informazioni su un FI da cancellare

“if_req_merger”: indica che sono fornite informazioni su istituzioni coinvolte in una fusione (27)

“if_req_realloc”: indica l’obbligo di riallocare ad un nuovo FI una variabile if_id

“if_req_mod_id_realloc”: indica l’obbligo ad una modifica alla variabile if_id di un FI con quella di un FI cancellata

“if_req_mod_id”: indica una modifica alla variabile “if_id”

“if_req_nav”: fornisce informazioni sul tipo di richiesta del valore netto delle attività (VNA)

Obbligatorio

If_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura confidenziale dell’intera informazione. Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del Sistema europeo di Banche Centrali (SEBC); non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Se è richiesta la riservatezza parziale di una variabile particolare, bisogna utilizzare il valore “F”

Obbligatorio

if_id

Rappresenta la chiave primaria per l’insieme dei dati del FI. Indica il codice unico di identificazione del FI (di seguito “id code”) ed è composta da due parti: “host” e “id”. I valori per le due parti insieme garantiscono che il “if_id” sia unico per quel FI

Obbligatorio

host

Il codice ISO a due caratteri del paese indica il paese di registrazione del FI, e costituisce una delle due parti della variabile “if_id”— vedere sopra

Obbligatorio se parte di codice id

id

Indica il codice id del FI che costituisce una delle due parti della variabile “if_id” — vedere sopra

Obbligatorio se parte di codice id

name

Indica il nome di registrazione del FI per intero, inclusa la denominazione sociale (ad esempio Plc, Ltd, SpA, ecc.).

Obbligatorio

address

Indica i dettagli sull’ubicazione del FI o della società di gestione se applicabili, e sono composti di quattro parti: “postal_address”, “postal_box”, “postal_code” e “city”.

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_address

Indica il nome della strada e il numero civico

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_box

Indica il numero della casella postale, utilizzando le relative convenzioni nazionali

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

postal_code

Indica il codice postale, utilizzando le convenzioni nazionali relative

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

city

La città di ubicazione

Obbligatorio per richieste “new” e “mod”

management company name

Indica il nome di registrazione della società di gestione del FI. Se tale informazione non è disponibile, il valore “not available” (non disponibile) (nel caso in cui il FI dispone di una società di gestione) o not applicable (non applicabile) (nel caso in cui il FI non dispone di una società di gestione), deve essere segnalato.

Obbligatorio

management company name_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sul nome della società di gestione

Deve selezionarsi uno dei tre valori pre definiti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del SEBC; non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

investment policy

Indica il tipo di attività nella quale il portafoglio titoli è originariamente investito. Sette valori predefiniti sono possibili: “bonds” (obbligazioni), equities (titoli azionari), hedge (speculativo), “mixed” (misto), “real estate” (beni immobili), “other” (altri) o “not available” (non disponibile)

 

investment policy_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sulla politica di investimento

Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del SEBC; non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

variability of the capital

Questa variabile indica la forma giuridica del FI e può assumere uno dei tre valori predefiniti: “open-end” (a capitale variabile) o “closed-end” (a capitale fisso) o “not available” (non disponibile)

Obbligatorio

variability of the capital_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sulla variabilità del capitale

Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del SEBC; non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

structure_1

Questa variabile indica la struttura del FI e può assumere uno dei tre valori predefiniti: “UCITS” (OICVM) (28) o “non-UCITS” (non-OICVM) o “not available” (non disponibile)

Obbligatorio

structure_1_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sulla variabile struttura_1

Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del SEBC; non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

structure_2

Fornisce informazioni più dettagliate sulla struttura del fondo d’investimento secondo uno degli 11 valori predefiniti. Fare riferimento alla parte 2 qui sotto

Obbligatorio

structure_2_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sulla variabile struttura_2

Va selezionato uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del SEBC; non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

sub-fund

Questa variabile indica se il fondo di investimento è un sotto-fondo (compartimento) oppure no e può assumere uno dei quattro valori predefiniti: yes(si) o no(no) o “not available” (non disponibile) o “not applicable” (non applicabile)

Obbligatorio

sub-fund_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sulla variabile sotto-fondi (compartimento)

Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del SEBC; non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

ISIN codes

Questa variabile indica i codici ISIN (29) per ogni tipo di azione per fondo di investimento. La variabile è composta da varie parti facenti riferimento a: “ISIN_1”, “ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” e “ISIN_n”. Tutti i codici ISIN applicabili per il fondo di investimento devono essere segnalati. Se si segnala un FI per il quale i codici ISIN non si applicano, il termine a 12 caratteri “XXXXXXXXXXXX” deve essere segnalato per “ISIN_1”.

Obbligatorio

If_req_nav

Questa variabile indica che l’informazione riguardante il valore netto di inventario del fondo di investimento è stata inviata. È composta di due parti: “if_nav_value” e “if_nav_date”. Se queste informazioni non sono disponibili, il valore “not available” (non disponibile) deve essere segnalato

Obbligatorio su base annuale

nav_confidentiality_flag

Questa variabile indica la natura riservata dell’informazione sul valore netto di inventario

Deve selezionarsi uno dei tre valori predefiniti: “F” (libero, non confidenziale), “N” (confidenziale; può essere reso noto solo per l’uso del SEBC; non per uso esterno) o “C” (confidenziale; non può essere reso noto al SEBC o al pubblico)

Obbligatorio

sub-merger

Questa variabile è utilizzata per segnalare istituzioni che condividono la stessa “date” degli effetti legali dell’attività di fusione ed è composta da quattro parti: “date”, “comment”, “involved_if” e “involved_non_if”

Obbligatorio per le fusioni

involved_if

Questa variabile indica che un FI è coinvolto in una fusione transfrontaliera. Il valore per questa variabile comprende “if_ref”.

Obbligatorio per fusioni transfrontaliere

involved_non_if

Questa variabile indica che un ente diverso dal FI è coinvolto nella fusione con un FI. Il valore per questa variabile comprende “non_if_obj”.

Obbligatorio per le fusioni

if_ref

Questa variabile indica i dettagli relativi a un FI coinvolto in una fusione transfrontaliera ed è composta di due parti: “if_id” e “name”

Obbligatorio per fusioni transfrontaliere

non_if_obj

Questa variabile indica i dettagli relativi ad un’istituzione diversa da un FI coinvolta in una fusione con un FI, ed è composta da due parti: “non _if_id” e “name”

Obbligatorio per le fusioni

non_if_id

Questa variabile indica i dettagli relativi ad un ente diverso da un FI coinvolto in una fusione con un FI, ed è composta da due parti: “host” e “id”

Obbligatorio per le fusioni

free_text

Fornisce informazioni esplicative sul fondo di investimento

 

b)

La parte 3 è soppressa.

6.

L’allegato VIII è modificato come segue:

a)

Nella parte 1 la descrizione della variabile «ISIN codes» è sostituita dalla seguente:

«Questa variabile indica i codici ISIN (30) di tutti i titoli emessi dalla SV. La variabile è composta di varie parti facenti riferimento a: “ISIN_1”, “ISIN_2”, “ISIN_3”, “ISIN_4” e “ISIN_n”. Costituisce obbligo minimo segnalare almeno un codice ISIN (ISIN_1). Se si segnala una SV per la quale i codici ISIN non si applicano, o non sono disponibili, il termine a 12 caratteri “XXXXXXXXXXXX” deve essere segnalato per “ISIN_1”.

b)

La parte 2 è soppressa.


(1)  Si devono trasmettere alla BCE gli aggiustamenti da riclassificazione per tutte le caselle, mentre quelli da rivalutazione solo per le caselle indicate con un #.

(2)  Per questa tabella si devono trasmettere alla BCE solo gli aggiustamenti da riclassificazione.

(3)  Gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano solo per le caselle dalla 568 alla 613; gli aggiustamenti da svalutazione si applicano per tutte.»

(4)  Controparti centrali.

(5)  Imprese individuali/società di persone.

(6)  Imprese individuali/società di persone.

(7)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10

(8)  Nel bilancio delle IFM non è fatta alcuna distinzione tra depositi e crediti sul lato dell’attivo e del passivo. Infatti, tutti i fondi non negoziabili depositati presso/prestati a IFM (= passivo), sono considerati essere “depositi” e tutti i fondi detenuti da/prestati da IFM (= attivo) sono considerati essere “crediti”. Tuttavia, il SEC 95 sottolinea la differenza il cui criterio base è chi dà inizio all’operazione. Laddove il prenditore prenda l’iniziativa, l’operazione finanziaria deve essere classificata come prestito. Laddove il prestatore prenda l’iniziativa, l’operazione deve essere classificata come un deposito.»

(9)  La voce “altre valute” fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non partecipanti.»

(10)  SEC 95, categoria F.33.

(11)  SEC 95, categoria F.511.

(12)  Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.»

(13)  Un tasso annualizzato concordato (AAR) o il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è segnalato per le categorie incluse nella tabella. La segnalazione dell’AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni se indicato nella tabella dalla parola “ammontare”.

Tuttavia, nel caso di prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e di debiti da carte di credito a saldo e revolving, il concetto di volumi delle nuove operazioni è equivalente a consistenze.

Gli indicatori da 24 a 29 sono calcolati sulla base delle voci da 37 a 54 nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18). I tassi di interesse sono calcolati come media ponderata delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) mentre i volumi delle nuove operazioni dovrebbero essere la somma delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18).

(14)  Un tasso annualizzato concordato (AAR) o il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è segnalato per le categorie incluse nella tabella. La segnalazione dell’AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni se indicato nella tabella dalla parola “ammontare”.

Tuttavia, nel caso di prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e di debiti da carte di credito a saldo e revolving, il concetto di volumi delle nuove operazioni è equivalente a consistenze.

Gli indicatori 86 e 87 sono calcolati sulla base delle voci 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) e le consistenze segnalate per debiti da carte di credito a saldo e revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente in conformità del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). I tassi d’interesse sono calcolati come media ponderata delle voci correspondenti nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2008/18), a tasso d’interesse zero per le carte di credito a saldo. Gli indicatori 86 e 87 sono tesi a fornire continuità con gli indicatori 12 e 23 (“scoperti di conto corrente”) come definiti precedentemente nel regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18), vale a dire prima della modifica ad essi apportata dal regolamento (CE) n. 290/2009 (BCE/2009/7).»

(15)  Fine periodo.»

(16)  A partire dal periodo di riferimento di fine mese di giugno 2010 (presentazione dei dati per il 2011).

(17)  Il valore totale del credito concesso dalla banca centrale agli enti creditizi e rimborsato nell’arco di un periodo di meno di una giornata lavorativa. Questa è la media del valore giornaliero massimo di scoperti simultanei ed effettivi infragiornalieri o prelievi sui meccanismi di credito infragiornaliero durante il giorno per tutti gli enti creditizi considerati nel loro insieme.Tutti i giorni durante il periodo di mantenimento, compresi i fine settimana e le festività pubbliche, sono considerate nella media.

(18)  Se una non-IFM mantiene diversi conti, ciascun conto è contabilizzato separatamente.

(19)  A partire dal periodo di riferimento di fine anno 2010 (presentazione dei dati per il 2011).

(20)  Ciascuna istituzione è contata una volta, a prescindere dal numero degli uffici che essa ha nel paese. Le sotto categorie delle istutuzioni sono reciprocamente esclusive. Il numero totale di istituzioni è la somma di tutte le sotto categorie. Le istituzioni sono incluse dal primo momento in cui sono segnalate alla BCE ai fini delle statistiche delle IFM.

(21)  A partire dal periodo di riferimento dei dati di fine trimestre Q2 2010 (presentazione dei dati per il 2011).

(22)  GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.

(23)  GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1

(24)  Fine periodo, unità originali.»

(25)  Cancellazioni/svalutazioni dei crediti per cui la IFM opera come gestore possono verificarsi poiché i crediti sono ancora iscritti in bilancio, sui conti individuali della IFM o a livello di gruppo, e da cui i dati segnalati alla BCN attingono. Tali cancellazioni/svalutazioni possono anche verificarsi quando il gestore deve ridurre l’ammontare in linea capitale dei crediti in sofferenza per rispettare accordi stipulati con l’investitore.»

(26)  A meno che non sia stabilito altrimenti, il termine “fusioni” si riferisce a fusioni nazionali.»

(27)  A meno che non sia stabilito altrimenti, il termine “fusioni” si riferisce a fusioni nazionali.

(28)  Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).

(29)  Numero internazionale di identificazione dei titoli: un codice che identifica espressamente l’emissione di titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici.»

(30)  Numero internazionale di identificazione dei titoli: un codice che identifica espressamente l’emissione di titoli, composto di 12 caratteri alfanumerici.»


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