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Documento 32000R2548

Regolamento (CE) n. 2548/2000 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2000, sulle disposizioni transitorie per l'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro in Grecia (BCE/2000/11)

GU L 291 del 18.11.2000, pagg. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 001 pag. 259 - 260
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 16 - 17
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 16 - 17
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 005 pag. 3 - 4

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2548/oj

32000R2548

Regolamento (CE) n. 2548/2000 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2000, sulle disposizioni transitorie per l'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro in Grecia (BCE/2000/11)

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 18/11/2000 pag. 0028 - 0029


Regolamento (CE) n. 2548/2000 della Banca centrale europea

del 2 novembre 2000

sulle disposizioni transitorie per l'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della Banca centrale europea in seguito all'introduzione dell'euro in Grecia

(BCE/2000/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito denominato "Statuto"), in particolare l'articolo 19.1 e l'articolo 47.2, primo trattino, visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(1) e visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(2),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(3) (BCE), in particolare l'articolo 5.1 e l'articolo 6.4,

visto il regolamento (CE) n. 2818/98 della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/1998/15)(4) modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000(5),

visto il regolamento (CE) n. 2819/98 della Banca centrale europea, del 1o dicembre 1998, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/1998/16)(6), modificato dal regolamento (CE) n. 1921/2000(7),

consultato il consiglio generale della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

(1) L'introduzione dell'euro in Grecia a decorrere dal 1o gennaio 2001 implica l'assoggettamento a tale data degli enti creditizi insediati in Grecia e delle succursali in Grecia di enti creditizi al sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

(2) L'intregrazione di tali enti nel sistema di riserva obbligatoria del SEBC richiede l'adozione di disposizioni transitorie per garantire un'agevole integrazione senza creare un onere sproporzionato per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, compresa la Grecia.

(3) Il combinato disposto dell'articolo 5 dello statuto e dell'articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea comporta l'obbligo per gli Stati membri di definire a attuare a livello nazionale tutte le misure idonee ai fini della raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE, e di realizzare tempestivamente i preparativi in campo statistico necessari per divenire Stati membri partecipanti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie per l'applicazione di riserve obbligatorie minime da parte della BCE in seguito all'introduzione dell'euro in Grecia sono contenute nell'allegato al presente regolamento di cui sostituisce parte integrante.

In mancanza di disposizioni specifiche nel presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2818/98 e (CE) n. 2819/98.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni contenute nell'allegato al presente regolamento saranno valide solo per quanto concerne i primi periodi di mantenimento del 2001.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2000.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(4) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 1.

(5) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 34.

(6) GU L 356 del 30.12.1998, pag. 7.

(7) Cfr. nota a piè di pagina 5.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'INTEGRAZIONE DELLE ISTITUZIONI INSEDIATE IN GRECIA NEL SISTEMA DI RISERVA OBBLIGATORIA DEL SEBC

1. Gli enti creditizi insediati in Grecia e le filiali in Grecia di enti creditizi (di seguito denominate "istituzioni insediate in Grecia") sono soggetti all'obbligo di riserve minime a decorrere dal 1o gennaio 2001. Per le istituzioni insediate in Grecia, un periodo di mantenimento transitorio durerà dal 1o gennaio al 23 gennaio 2001. Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni insediate in altri Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2818/98 della BCE non sarà modificato dall'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio per le istituzioni insediate in Grecia.

I. Periodo di mantenimento transitorio per le istituzioni insediate in Grecia

2. L'aggregato soggetto agli obblighi di riserva di ciascuna istituzione insediata in Grecia per tale periodo di mantenimento transitorio, è definito in base al bilancio al 30 novembre 2000. Tale aggregato è segnalato da ciascuna istituzione alla Banca di Grecia prima dell'inizio del periodo di mantenimento transitorio conformemente al sistema di segnalazione per le statistiche monetarie e bancarie della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2819/98 della BCE. Le istituzioni insediate in Grecia che beneficiano delle deroghe di cui all'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 2819/98 calcolano un aggregato soggetto agli obblighi di riserva per il periodo di mantenimento transitorio in base al loro bilancio al 30 novembre 2000 e segnalano tale aggregato alla Banca di Grecia prima dell'inizio del periodo di mantenimento transitorio.

3. Per quanto concerne il periodo di mantenimento transitorio, l'ammontare individuale delle riserve obbligatorie minime delle istituzioni insediate in Grecia è calcolato e segnalato dalla parte che effettua il calcolo prima dell'inizio del periodo di mantenimento transitorio conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.3 del regolamento (CE) n. 2818/98. La riserva obbligatoria minima calcolata è confermata entro e non oltre il primo giorno lavorativo della BCN del periodo di mantenimento transitorio conformemente alla procedura di cui all'articolo 5.3 del regolamento (CE) n. 2818/98.

4. Inoltre, per quanto concerne il periodo di mantenimento transitorio, ai sensi dell'articolo 5.4 del regolamento (CE) n. 2818/98, la parte che effettua le modifiche ne dà comunicazione alla controparte entro e non oltre il 15 gennaio 2001. Le modifiche vanno confermate da parte del soggetto notificato entro e non oltre il 16 gennaio 2001 e l'assenza di reazioni da parte sua entro il 16 gennaio 2001 sarà interpretata come conferma degli obblighi di riserva dell'istituzione per il periodo di mantenimento transitorio.

II. Disposizioni transitorie per le istituzioni insediate in altri Stati membri partecipanti

5. Le istituzioni insediate in altri Stati membri partecipanti possono decidere di beneficiare della possibilità di dedurre dagli aggregati soggetti a obbligo di riserva, per i periodi di mantenimento dal 24 dicembre 2000 al 23 gennaio 2001 e dal 24 gennaio 2001 al 23 febbraio 2001, le passività nei confronti di istituzioni insediate in Grecia non elencate tra quelle esenti dal sistema delle riserve minime obbligatorie del SEBC. Le istituzioni possono fare riferimento agli elenchi di cui all'articolo 2.3 del regolamento (CE) n. 2818/98 nel valutare se hanno proprie passività nei confronti di altre istituzioni anch'esse soggette agli obblighi di riserve minime.

6. Le istituzioni insediate in altri Stati membri partecipanti che intendono beneficiare della possibilità di dedurre le passività nei confronti di istituzioni insediate in Grecia comunicano per i mesi di novembre e dicembre 2000 una tabella conformemente alla nota 7 della tabella 1 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2819/98 considerando le istituzioni insediate in Grecia già soggette al sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

È fatto salvo l'obbligo da parte delle istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi interessati conformemente alla tabella 1 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2819/98, considerando le istituzioni insediate in Grecia come banche insediate nel "Resto del mondo".

Le tabelle sono segnalate conformemente alle scadenze e procedure normali di cui al regolamento (CE) n. 2819/98.

7. Un ente segnalante che beneficia della deroga di cui all'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 2819/98 può decidere di comunicare per i mesi di novembre e dicembre 2000 una tabella conformemente alla nota 7 della tabella 1 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 2819/98 considerando le istituzioni insediate in Grecia già soggette al sistema di riserva obbligatoria del SEBC.

In tale caso, i dati relativi al mese di novembre 2000 sono comunicati alla pertinente BCN partecipante entro e non oltre il 23 dicembre 2000. L'aggregato soggetto agli obblighi di riserva dell'istituzione in questione per i periodi di mantenimento che iniziano il 24 dicembre 2000 e il 24 gennaio 2001 è calcolato in base ai dati relativi al novembre 2000.

I dati relativi al mese di dicembre 2000 sono comunicati conformemente alle scadenze e procedure normali applicabili all'ente creditizio in questione. L'aggregato soggetto agli obblighi di riserva dell'istituzione in questione per i periodi di mantenimento che iniziano il 24 febbraio, 24 marzo e 24 aprile 2001 è calcolato in base ai dati relativi al mese di dicembre 2000.

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