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Documento 51999HB0001

Raccomandazione della Banca centrale europea di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea (BCE/1999/1)

GU C 269 del 23.9.1999, pagg. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999HB0001

Raccomandazione della Banca centrale europea di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea (BCE/1999/1)

Gazzetta ufficiale n. C 269 del 23/09/1999 pag. 0009 - 0011


Raccomandazione della Banca centrale europea di un regolamento (CE) del Consiglio relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea

(BCE/1999/1)

(1999/C 269/08)

RELAZIONE INTRODUTTIVA

I. INTRODUZIONE

L'articolo 123, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato") dispone che il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato "Consiglio UE"), immediatamente dopo il 1o luglio 1998, adotti la legislazione complementare di cui all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato e all'articolo 42(1) dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"). Il trattato prevede una procedura specifica per l'adozione delle disposizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 6: il Consiglio UE le adotta su proposta della Commissione o su raccomandazione della Banca centrale europea (BCE). Al fine di evitare una duplicazione delle iniziative, la BCE a la Commissione hanno concordato che la BCE predisponga una raccomandazione di regolamento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 30.4 dello statuto.

II. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'articolo 30.4(2) dello statuto dispone che la BCE possa effettuare ulteriori richieste di attività di riserva in valuta, oltre il limite previsto dall'articolo 30.1. Tale articolo dispone inoltre che il Consiglio stabilisca i limiti e le condizioni applicabili alle richieste ulteriori di attività di riserva in valuta secondo la procedura di cui all'articolo 42. Al riguardo, è importante che la legislazione secondaria fissi un limite prestabilito per tali richieste. La semplice fissazione di un tetto massimo all'importo delle attività di riserva in valuta nella legislazione secondaria, anziché la definizione di condizioni specifiche, è tesa ad accrescere la necessaria indipendenza finanziaria della BCE, come pure ad assicurare un adeguato grado di flessibilità dinanzi a situazioni di varia natura, di cui non si dovrebbe tener conto in un regolamento del Consiglio. La decisione in merito alla necessità di effettuare ulteriori richieste, entro il limite complessivo da stabilirsi nella legislazione secondaria proposta, dovrebbe spettare al Consiglio direttivo, in conformità delle procedure di votazione di cui all'articolo 10.3 dello statuto.

Al fine di garantire che la legislazione secondaria relativa alle ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della BCE sia direttamente applicabile, alle stesse condizioni, negli Stati membri partecipanti, è necessario che essa sia adottata sotto forma di regolamento del Consiglio UE.

III. OSSERVAZIONI SUGLI ARTICOLI

Articolo 1 - Definizioni

Il presente articolo contiene le definizioni dei termini "Stato membro partecipante", "banca centrale nazionale" e "attività di riserva in valuta", secondo l'accezione utilizzata nella raccomandazione.

Per "attività di riserva in valuta" si intendono le attività di riserva in valuta che possono essere conferite alla BCE da parte dalle banche centrali nazionali in conformità dell'articolo 30.1 dello statuto, ossia diverse da valuta comunitarie, posizioni di riserva sul FMI e DSP. Inoltre, le "attività di riserva in valuta" sono state definite in modo da comprendere le riserve ufficiali in valuta estera ed essere quindi coerenti con la formulazione dell'articolo 105, paragrafo 2, terzo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 2 - Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta

Il presente articolo dispone che la BCE possa richiedere alle banche centrali nazionali ulteriori attività di riserva in valuta, oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni addizionali di EUR. Si è ritenuto che un ammontare pari al limite stabilito per il trasferimento iniziale, ossia 50000 milioni di EUR, fosse per il momento adeguato; il tetto massimo potrà tuttavia essere innalzato in un secondo tempo, seguendo la stessa procedura, non appena verrà determinato con maggiore chiarezza l'eventuale fabbisogno della BCE.

L'articolo 2 dispone inoltre che la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, o per la quale vengano applicati gli stessi criteri utilizzati per la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, trasferisca alla BCE attività di riserva in valuta per una somma determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti, delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù di ulteriori richieste, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali. Questa disposizione è volta a garantire che lo stesso metodo utilizzato per calcolare l'ammontare di riserve in valuta estera dovuto alla BCE dagli Stati membri che potrebbero adottare l'euro in futuro sia applicato anche alle ulteriori richieste di attività di riserva in valuta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49.1 dello statuto per il versamento iniziale di tali attività.

Articolo 3 - Disposizioni finali

È previsto che il regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) L'articolo 42 dello statuto recita:

"Conformemente all'articolo 106, paragrafo 6, del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto."

(2) L'articolo 30.4 recita:

"Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42."

Regolamento (CE) del Consiglio relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 30.4,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea (BCE),

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Commissione delle Comunità europee,

agendo in conformità della procedura prevista dall'articolo 107, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato") e dell'articolo 42 dello statuto, nonché in base alle condizioni di cui all'articolo 122, paragrafo 5, e al paragrafo 7 del protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

(1) considerando che l'articolo 30.1 dello statuto dispone che alla BCE vengano conferite da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente 50000 milioni di EUR;

(2) considerando che l'articolo 30.4 dello statuto dispone che il Consiglio stabilisca i limiti e le condizioni ai quali la BCE può effettuare ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 dello statuto;

(3) considerando che l'articolo 30.4 dello statuto prevede che tali ulteriori richieste vengano effettuate in conformità dell'articolo 30.2 dello statuto; che l'articolo 30.2, in combinato disposto con l'articolo 43.6 dello statuto e il paragrafo 10, lettera b), del protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prevede che i contributi di ogni banca centrale nazionale siano fissati in proporzione alla quota del capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;

(4) considerando che l'articolo 10.3, in combinato disposto con l'articolo 43.4 dello statuto, prevede che, per qualsiasi decisione da prendere ai sensi dell'articolo 30 dello statuto, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo della BCE si applichi una ponderazione basata sulle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;

(5) considerando che l'articolo 30.4 dello statuto, in combinato disposto con gli articoli 43.4 e 43.6 dello statuto e il paragrafo 8 del protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il paragrafo 2 del protocollo (n. 12) su talune disposizioni relative alla Danimarca, non conferisce alcun diritto e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;

(6) considerando che l'articolo 49.1 dello statuto, in combinato disposto con il paragrafo 10, lettera b), del protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, prevede che la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, o per la quale vengano applicati gli stessi criteri utilizzati per la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, trasferisca alla BCE attività di riserva in valuta conformemente all'articolo 30.1 dello statuto; che l'articolo 49.1 dello statuto prevede altresì che la somma da trasferire sia determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti, delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali;

(7) considerando che tutti i riferimenti agli importi in euro nelle summenzionate disposizioni del trattato, nel presente regolamento e in qualsiasi richiesta di attività di riserva in valuta da parte della BCE vanno intesi come importi nominali in euro all'atto della richiesta di tali attività di riserva in valuta da parte della BCE;

(8) considerando che, in caso di necessità, si ritiene opportuno che la BCE possa richiedere ulteriori attività di riserva in valuta alle banche centrali nazionali, oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 dello statuto, fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni di EUR; l'ammontare delle ulteriori attività di riserva in valuta che la BCE ha facoltà di richiedere alle banche centrali nazionali può essere aumentato dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 42 dello statuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- per "attività di riserva in valuta" si intendono le attività ufficiali di riserva in valuta estera degli Stati membri partecipanti, detenute dalle banche centrali nazionali, denominate in, ovvero comprendenti, valute, unità di conto od oro diversi da valute comunitarie, euro, posizioni di riserva sul FMI e DSP;

- per "banca centrale nazionale" si intende la banca centrale di uno Stato membro partecipante;

- per "Stato membro partecipante" si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica in conformità del trattato.

Articolo 2

Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta

1. In caso di necessità, la BCE può richiedere ulteriori attività di riserva in valuta alle banche centrali nazionali oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 dello statuto, fino ad un ammontare equivalente a 50000 milioni addizionali di EUR.

2. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia abrogata, o per la quale vengano applicati gli stessi criteri utilizzati per la banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, trasferice alla BCE attività di riserva in valuta per una somma determinata moltiplicando il valore in euro, ai tassi di cambio correnti, delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

Articolo 3

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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