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Documento 32000O0006

Versione consolidata dell'indirizzo BCE/2000/6, del 6 luglio 2009, sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio, modificata dall'indirizzo BCE/2001/10

GU C 325 del 21.11.2001, pagg. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 001 pag. 279 - 280
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 29 - 30
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 29 - 30
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 003 pag. 49 - 50

Stato giuridico del documento In vigore

32000O0006

Versione consolidata dell'indirizzo BCE/2000/6, del 6 luglio 2009, sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio, modificata dall'indirizzo BCE/2001/10

Gazzetta ufficiale n. C 325 del 21/11/2001 pag. 0014 - 0015


Versione consolidata dell'indirizzo BCE/2000/6, del 6 luglio 2009, sull'attuazione dell'articolo 52 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea dopo la fine del periodo transitorio, modificata dall'indirizzo BCE/2001/10

(2001/C 325/12)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato", in particolare l'articolo 106, paragrafo 1, nonché gli articoli 12.1, 14.3, e 52 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 52 dello statuto autorizza il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ad adottare le misure necessarie per assicurare che le banconote denominate in valute nazionali con tassi di cambio irrevocabilmente fissati siano cambiate dalla banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

(2) L'obiettivo dell'articolo 52 dello statuto è di garantire un grado elevato di sostituibilità tra le unità monetarie nazionali dopo l'adozione dei tassi di conversione di cui all'articolo 123, paragrafo 4, del trattato, nonché tra le unità monetarie nazionali e l'euro. A tal fine, il Consiglio direttivo delle BCE ha il compito di assicurare che ogni banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote in euro, ai tassi di conversione stabiliti, tutte le banconote emesse dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.

(3) Le banche centrali nazionali assicurano che le banconote di altri Stati membri partecipanti possano essere cambiate in banconote e monete metalliche in euo oppure, a seconda della legislazione nazionale, accreditate su un conto. Le banche centrali nazionali assicurano che il cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti in banconote e monete metalliche in euro possa essere effettuato al valore di parità. Le banche centrali nazionali sono tenute a prestare esse stesse tale servizio o a nominare un agente che presti tale servizio per loro conto.

(4) Il consiglio direttivo della BCE è determinato ad assicurare che ogni banca centrale nazionale sia pronta a cambiare in banconote in euro, ai tassi di conversione stabiliti, tutte le banconote emesse dalla banca centrale nazionale di un altro Stato membro senza deroga.

(4bis) Come regola generale, è riconosciuto che banconote gravemente mutilate non sono idonee ad essere cambiate e che verrà fatto specifico riferimento a determinate categorie di banconote da escludere dalle regole sul cambio. Il sistema di marcatura verrà realizzato dalle BCN di alcuni Stati membri partecipanti nell'intento di facilitare e proteggere il ritiro di banconote nazionali e pertanto le banconote marcate saranno esplicitamente annoverate tra quelle non ideonee allo scambio. Si ritiene necessario mettere a disposizione sul sito Internet della BCE le informazioni sulle procedure di marcatura nei diversi Stati membri.

(5) Ai sensi degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del seguente indirizzo:

- per "BCN" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato,

- per "Stati membri partecipanti" si intendono tutti gli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato,

- per "banconote di altri Stati membri partecipanti" si intendono le banconote emesse da una banca centrale nazionale, aventi corso legale il 31 dicembre 2001 e presentate per il cambio e un'altra banca centrale nazionale o al suo agente designato,

- per "cambio di banconote di altri Stati membri partecipanti" si intende il cambio di banconote emesse da una banca centrale nazionale e presentate a un'altra banca centrale nazionale, o al suo agente designato, contro banconote e monete metalliche in euro, ovvero l'accredito del loro controvalore su un conto,

- per "marcatura" si intende l'identificazione delle banconote nazionali con un segno distintivo e specifico, ad esempio fori realizzati con perforatori, compiuta da istituzioni autorizzate all'attuazione di strumenti giuridici adottati a livello di ciascuno Stato membro partecipante, nell'intento di facilitare il ritiro dalla circolazione delle banconote nazionali,

- per "valore di parità" si intende il valore di tassi di conversione adottati dal Consiglio della UE ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato senza alcun differenziale tra tassi di acquisto e di vendita.

Articolo 2

Obbligo di cambio al valore di parità

1. Le BCN assicurano, direttamente o attraverso il loro agente designato, che in almeno un luogo all'interno del loro territorio nazionale le banconote di altri Stati membri partecipanti possano essere cambiate in banconote e monete metalliche in euro oppure, su richiesta e se la legislazione nazionale contempla tale possibilità, accreditate su un conto detenuto presso l'istituzione che effettua il cambio, in entrambi i casi al loro rispettivo valore di parità.

2. Le BCN possono fissare un limite al numero e/o al valore totale delle banconote di altri Stati membri partecipanti che esse sono pronte ad accettare per ogni determinata operazione o in un singolo giorno.

Articolo 3

Banconote idonee per il cambio in euro

Le banconote di altri Stati membri partecipanti che risultino gravemente mutilate non sono considerate idonee ad essere cambiate in conformità del presente indirizzo. In particolare, esse non devono consistere di più di due parti incollate della stessa banconota ovvero essere state danneggiate da dispositivi antifurto. Inoltre, non devono essere state marcate nè danneggiate in modo da rendere impossibile il controllo della presenza di una marcatura.

Articolo 4

Disposizioni finali

Il presente indirizzo si applica a tutte le banconote di altri Stati membri partecipanti presentate per il cambio tra il 1o gennaio e il 31 marzo 2002.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Il presente indirizzo è pubbicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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