EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32020O0515

Indirizzo (UE) 2020/515 della Banca centrale europea del 7 aprile 2020 che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2020/21)

GU L 110I del 8.4.2020, pagg. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/515/oj

8.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 110/26


INDIRIZZO (UE) 2020/515 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 aprile 2020

che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2020/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo comma dell’articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e con l’articolo 18,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all'articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), al fine di conseguire gli obiettivi del Sistema europeo di banche centrali, possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).

(2)

La malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID-19) è stata dichiarata pandemica dall’Organizzazione mondiale della sanità ed è la causa di un’emergenza collettiva per la salute pubblica senza precedenti nella storia recente. Essa ha provocato uno shock economico estremo che richiede una reazione ambiziosa, coordinata e urgente delle politiche su tutti i fronti per sostenere le imprese e i lavoratori a rischio. In conseguenza della pandemia, le attività economiche in tutta l’area dell’euro sono in flessione e subiranno inevitabilmente una contrazione significativa, in particolare per l’esigenza di diversi paesi di intensificare le misure di contenimento. Tali misure creano gravi tensioni per i flussi di cassa di imprese e lavoratori e pongono a rischio la sopravvivenza stessa delle imprese e dei posti di lavoro. È altresì chiaro che tale situazione frappone ostacoli agli impulsi di trasmissione della politica monetaria e genera ulteriori gravi rischi al ribasso per le relative prospettive inflazionistiche.

(3)

In data 7 aprile 2020, il Consiglio direttivo ha adottato una serie di decisioni per rispondere alla pandemia del coronavirus che potrebbe compromettere l’obiettivo della stabilità dei prezzi e il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Queste includono misure di allentamento in materia di garanzie per agevolare le controparti dell’Eurosistema nel mantenere e nel mobilitare garanzie sufficienti al fine di poter partecipare alle operazioni finalizzate all’immissione di liquidità dell’Eurosistema. Di conseguenza, la partecipazione a tali operazioni si baserà su criteri di idoneità delle garanzie e su misure di controllo del rischio modificati. Tali misure sono proporzionate a contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per la trasmissione della politica monetaria e per le prospettive dell’economia nell’area dell’euro posti dall’epidemia e dalla crescente diffusione della COVID-19.

(4)

Al fine di attenuare l'impatto negativo sulla disponibilità di garanzie di potenziali gravi declassamenti di rating derivanti dall’epidemia di COVID-19, il Consiglio direttivo ritiene che l'Eurosistema possa aumentare temporaneamente la propria tolleranza al rischio al fine di sostenere l'accesso alla liquidità delle controparti e, di conseguenza, di sostenere altresì l'erogazione di credito all'economia dell'area dell'euro, anche riducendo gli scarti di garanzia applicati a talune attività mobilizzate in garanzia.

(5)

Il Consiglio direttivo ha inoltre valutato: a) la necessità di alleviare la pressione derivante dall’epidemia di COVID-19 che ha gravemente colpito i mercati finanziari greci; b) gli impegni assunti dalla Repubblica ellenica nel contesto della sorveglianza rafforzata di cui al regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e il monitoraggio da parte delle istituzioni dell'Unione dell’attuazione di tali impegni; c) il fatto che le misure di alleggerimento del debito di medio termine per la Repubblica ellenica attuate attraverso il Meccanismo europeo di stabilità dipendono dall’ininterrotta attuazione di tali impegni; d) le informazioni a disposizione della BCE in merito alla situazione economica e finanziaria della Repubblica ellenica per effetto del coinvolgimento della BCE nel quadro di sorveglianza rafforzata; ed e) il fatto che la Repubblica ellenica ha recuperato l’accesso ai mercati. Il Consiglio direttivo ha altresì valutato la necessità di ridurre la frammentazione delle garanzie accettate per le operazioni di credito dell'Eurosistema al fine di migliorare il corretto funzionamento del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Sulla base di tali valutazioni, il Consiglio direttivo ritiene che alle BCN dovrebbe essere consentito di accettare come garanzia idonea ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema i titoli di debito negoziabili emessi dal governo centrale della Repubblica ellenica che non soddisfano i criteri relativi alla qualità creditizia dell’Eurosistema ma soddisfano tutti gli altri criteri di ammissibilità applicabili ai titoli negoziabili, fatta salva una specifica tabella degli scarti di garanzia.

(6)

Le misure supplementari di cui alle modifiche introdotte ai sensi del presente indirizzo dovrebbero applicarsi in via temporanea e il Consiglio direttivo dovrebbe rivalutare la necessità di prorogare tali misure temporanee prima della fine dell'anno per garantire un adeguato meccanismo di trasmissione della politica monetaria. Nel far ciò il Consiglio direttivo terrà conto anche delle esigenze delle controparti dell'Eurosistema che partecipano o parteciperanno alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (3) per mantenere la disponibilità di garanzie per l'intera durata di tali operazioni.

(7)

Per reagire tempestivamente all’attuale situazione di pandemia, il presente indirizzo dovrebbe essere notificato alle BCN non appena possibile dopo l'adozione.

(8)

Pertanto è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/31 (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’indirizzo BCE/2014/31

L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:

1.

è inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Accettazione di titoli di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema strumenti di debito negoziabili emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica che non soddisfano i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili di cui agli articoli 59 e 71 e al capitolo 2 del titolo II della parte quarta dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), a condizione che tali strumenti siano conformi a tutti gli altri criteri di idoneità applicabili alle attività negoziabili e stabiliti nell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

2.   I titoli di cui al paragrafo 1 che sono accettati dalle BCN come garanzia sono soggetti agli scarti di garanzia di cui all'allegato II ter del presente indirizzo.»;

2.

l’allegato II bis è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II bis

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente indirizzo

Vita media ponderata (weighted average life, WAL)  (*1)

Scarto di garanzia

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

»;

3.

è inserito il seguente allegato II ter:

«ALLEGATO II ter

Livelli degli scarti di garanzia (in %) applicati alle attività negoziabili idonee nella categoria di scarti di garanzia I per livelli di qualità del credito 4 e 5

Qualità del credito

Vita residua (in anni)  (*2)

Categoria I

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livello 4

[0,1)

6,4

6,4

6,4

[1,3)

9,6

10,4

9,6

[3,5)

11,2

12

11,2

[5,7)

12,4

13,6

12,4

[7,10)

13,2

14,4

13,2

[10, ∞)

14,4

16,8

14,4

Livello 5

[0,1)

8

8

8

[1,3)

11,2

12

11,2

[3,5)

13,2

14

13,2

[5,7)

14,4

15,6

14,4

[7,10)

15,2

16,4

15,2

[10, ∞)

16,4

18,8

16,4

».

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per l’osservanza del presente indirizzo, e le applicano a partire dal 20 aprile 2020 e notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione connessi a tali misure al più tardi entro il 14 aprile 2020.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 aprile 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

(4)  Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

(*1)  ossia [0-1) vita residua/vita media ponderata inferiore ad un anno, [1-3) vita residua/vita media ponderata pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.

(*2)  ossia [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni, ecc.


In alto