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Documento 32020O0496
Guideline (EU) 2020/496 of the European Central Bank of 19 March 2020 amending Guideline (EU) 2019/1265 on the euro short-term rate (€STR) (ECB/2020/15)
Indirizzo (UE) 2020/496 della Banca centrale europea del 19 marzo 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)
Indirizzo (UE) 2020/496 della Banca centrale europea del 19 marzo 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)
GU L 106 del 6.4.2020, pagg. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 06/04/2020
6.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 106/1 |
INDIRIZZO (UE) 2020/496 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 marzo 2020
che modifica l’indirizzo (UE) 2019/1265 sul tasso di cambio a breve termine (€STR) (BCE/2020/15)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 5, paragrafo 2, dell’indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea (ECB/2019/19) (1) stabilisce che le banche centrali nazionali (BCN) che hanno uno o più operatori segnalanti residenti nel rispettivo Stato membro, eseguono il processo di determinazione dello euro short-term rate e le procedure di post-produzione in conformità alle procedure operative di cui all’articolo 6, paragrafo 3 di tale indirizzo, Ai fini di un’allocazione efficiente delle risorse, è tuttavia opportuno che la BCE svolga tali compiti per conto delle BCN che dispongono di un unico operatore segnalante residente nel proprio Stato membro e che non gestiscono una piattaforma di raccolta locale. |
(2) |
Al fine di migliorare la facilità d’uso della procedura di per i reclami di cui all’articolo 11 dell’indirizzo (UE) 2019/1265 (ECB/2019/19), dovrebbe essere introdotta la possibilità di presentazione elettronica dei reclami. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19). |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) è modificato come segue:
1. |
all’articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Se una BCN ha un solo soggetto dichiarante residente nel proprio Stato membro e non gestisce una piattaforma di raccolta locale, la BCE può, previo accordo di tale BCN, svolgere per suo conto i compiti che la BCN è tenuta a svolgere ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, e che si riferiscono al processo di determinazione del tasso a breve termine dell’euro e alle procedure di post-produzione. Se svolge tali compiti per conto di una BCN, la BCE osserva le procedure operative di cui all’articolo 6, paragrafo 3.»; |
2. |
All’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque può presentare alla BCE un reclamo scritto su qualsiasi aspetto del processo di determinazione dello euro short-term rate che ragionevolmente ritenga abbia influito in maniera significativa sui suoi interessi. Il reclamo può essere presentato per posta a European Central Bank, 60640 Frankfurt am Main, Germania, o in via elettronica all’indirizzo euroshorttermrate_complaints@ecb.europa.eu». |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 marzo 2020.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2019/1265 della Banca centrale europea, del 10 luglio 2019, sullo euro short-term rate (€STR) (ECB/2019/19)(ECB/2019/19) GU L 199 del 26.7.2019, pag. 8).