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Documento 32020O0381

Indirizzo (UE) 2020/381della Banca Centrale Europea del 21 febbraio 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2020/11)

GU L 69 del 6.3.2020, pagg. 46–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/381/oj

6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/46


INDIRIZZO (UE) 2020/381DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 febbraio 2020

che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2020/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (1), le banche centrali nazionali (BCN) possono fornire ai soggetti dichiaranti dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito «dati sul credito»), inclusi i dati sul credito raccolti da un’altra BCN, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.

(2)

Lo scopo di tali flussi di ritorno è supportare i soggetti dichiaranti nella valutazione sul merito di credito dei debitori, così come migliorare la loro gestione del rischio di credito. Tali flussi di ritorno consentono ai soggetti dichiaranti di ottenere un quadro più completo dell’indebitamento dei loro debitori attuali o potenziali dato che le informazioni disponibili sono raccolte non solo dalla BCN competente ma anche dalle altre BCN. La fornitura di dati sul credito alle BCN per creare o arricchire i flussi di ritorno con i soggetti dichiaranti accrescerà pertanto il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) alla stabilità del sistema finanziario, in linea con il suo mandato istituzionale ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 5 del trattato. Mentre il numero delle BCN che partecipano inizialmente al quadro dei flussi di ritorno è limitato, tale numero potrebbe aumentare in futuro dato che la partecipazione è su base volontaria. In ogni caso, le informazioni rese disponibili attraverso i flussi di ritorno in questa dimensione limitata rimangono cruciali nell’evitare possibili turbative al processo di intermediazione finanziaria in quanto migliorano le analisi del rischio di credito degli enti creditizi, in particolare per quanto riguarda i debitori transfrontalieri, e pertanto contribuisce in ultima analisi alla stabilità finanziaria

(3)

Nell’ambito del quadro normativo attuale, le BCN possono, su base volontaria, scambiare e utilizzare sottoinsiemi di dati sul credito al fine di fornire accesso a questi ultimi ai soggetti dichiaranti attraverso i flussi di ritorno. Il SEBC si è impegnato ad aggiornare il quadro giuridico al fine di armonizzare maggiormente i flussi di ritorno forniti ai soggetti dichiaranti dalle BCN.

(4)

É pertanto necessario istituire un adeguato quadro per tale attività, che è soggetta alle disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) concernente i diritti e gli obblighi delle BCN con riguardo ai flussi di ritorno. Tale quadro dovrebbe delineare gli obblighi della BCE e delle BCN che partecipano («BCN partecipanti»), anche durante il periodo di prova precedente alla data in cui le singole BNC iniziano a partecipare, tenendo conto dei vincoli connessi alla natura riservata delle informazioni e dei tempi necessari per l’attuazione.

(5)

Per le BCN partecipanti, il quadro dei flussi di ritorno di AnaCredit dovrebbe altresì definire la portata dei dati da fornire ai fini dei flussi di ritorno in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). In particolare è necessario includere i dati sul credito e i relativi dati di riferimento della controparte al fine di consentire ai soggetti dichiaranti di meglio valutare merito di credito dei debitori.

(6)

Al quadro si applicano le norme per la protezione e l’utilizzo delle informazioni statistiche riservate raccolte dal SEBC stabilite agli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98 (2) del Consiglio.

(7)

Le BCN che parteciperanno al quadro del flusso di ritorno dovrebbero essere elencate in un allegato, unitamente alla data a partire dalla quale iniziano a partecipare e diventano quindi BCN partecipanti. É necessario stabilire la procedura che deve essere seguita da una BCN che non rientra tra le BCN elencate nell’allegato pertinente e che desidera divenire una BCN partecipante e la procedura con cui una BCN partecipante pone fine alla propria partecipazione. È altresì necessario stabilire la procedura da seguire qualora una BCN partecipante desideri modificare i parametri per la condivisione dei dati nella tabella contenuta nell’allegato pertinente. Tutte queste modifiche dell’elenco (compresa la data a decorrere dalla quale una BCN diventa una BCN partecipante) e della tabella negli allegati pertinenti devono essere effettuate attraverso modifiche tecniche ai sensi dell’articolo 20 dell’indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (3).

(8)

Le BCN elencate nel relativo allegato dovrebbero essere in grado di sottoporre a prova le procedure necessarie prima di metterle in atto. Per consentire tale prova, è opportuno che la BCE trasmetta a tali BCN la serie di dati del flusso di ritorno della BCE prima della data in cui queste diventano BCN partecipanti, unicamente al fine di effettuare delle prove e non per utilizzarla nei flussi di ritorno.

(9)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38) è modificato come segue:

(1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo fornisce dettagli relativi agli obblighi facenti capo alle BCN di trasmettere alla BCE dati sul credito e dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), incluse le responsabilità delle BCN per la registrazione delle controparti nel RIAD, nonché alle procedure per la trasmissione di tali dati. Il presente indirizzo stabilisce altresì un quadro per la partecipazione delle BCN, su base volontaria, ad accordi per la trasmissione e la condivisione di alcuni sottoinsiemi di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte, al fine di istituire o incrementare i flussi di ritorno con i soggetti dichiaranti (di seguito denominato anche “quadro del flusso di ritorno di AnaCredit”).»;

(2)

all’articolo 2 sono inseriti i seguenti punti:

«14)

per “BCN partecipante” si intende una BCN elencata nell’allegato IV che ha iniziato a partecipare al quadro del flusso di ritorno di Anacredit, dalla data indicata in tale allegato;

15)

per “BCN ricevente” si intende una BCN partecipante che riceve una serie di dati del flusso di ritorno della BCE ai sensi dell’articolo 16 quinquies;

16)

per “serie minima di dati” si intende il sottoinsieme minimo di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dalla BCN partecipante e identificati dagli attributi dei dati specificati nell’allegato III;

17)

per “attributo operativo” si intende un attributo dei dati della serie di dati del flusso di ritorno della BCE utilizzato solo per la gestione e la preparazione della serie di dati del flusso di ritorno della BCE e dei flussi di ritorno dalle BCN ai soggetti dichiaranti e identificato come un “attributo operativo” nell’allegato III;

18)

per “attributo variabile” si intende un attributo dei dati della serie di dati del flusso di ritorno della BCE che non è compreso nella serie minima di dati e non è un attributo operativo;

19)

per “serie di dati del flusso di ritorno della BCE” si intende il sottoinsieme massimo di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte, come individuati in base agli attributi dei dati indicati nell’allegato III, raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) dalle BCN partecipanti, ovvero, ai fini di cui all’articolo 16 quinquies, paragrafo 1, dalle BCN elencate nell’allegato IV prima di diventare BCN partecipanti;

20)

per “trasmissione ordinaria” si intende la trasmissione ordinaria mensile dalla BCE a una BCN ricevente, ai fini del flusso di ritorno, della serie di dati del flusso di ritorno della BCE ai sensi dell’articolo 16 quinquies;

21)

per “debitore potenziale” si intende un’entità giuridica o una parte di un’entità giuridica, residente in qualsiasi paese del mondo, che richiede uno strumento ad un operatore monitorato;

22)

per “richiesta ad hoc” si intende una richiesta da una BCN partecipante alla BCE di dati sul credito e dei relativi dati di riferimento della controparte rispetto a strumenti relativi ad almeno un debitore potenziale;

23)

per “golden copy” si intende la versione principale ufficiale dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e prodotta dopo che la BCE ha verificato che tali dati soddisfano i requisiti di qualità stabiliti in detto regolamento.»;

(3)

all’articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Se sussiste un accordo tra due BCN competenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) che comporta che solo una di esse raccolga e trasmetta tutti i dati (modelli 1 e 2) da una filiale estera SMD alla BCE, allora:

a)

la BCN che non trasmette dati alla BCE può decidere di non raccogliere alcun dato da tale filiale estera SMD conformemente agli articoli 8, paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) per evitare la doppia segnalazione;

b)

la BCE invia i dati trasmessi in relazione alla filiale estera SMD alla BCN che non trasmette dati alla BCE per l’utilizzo in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e

c)

si ritiene che la BCN che trasmette i dati dalla filiale estera SMD alla BCE non rifiuti l’accesso a tali dati all’altra BCN che non trasmette dati dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno ai sensi dell’articolo 16 sexies del presente indirizzo.»;

(4)

è inserito il seguente Capitolo V bis:

«CAPITOLO V bis

QUADRO DEL FLUSSO DI RITORNO DI ANACREDIT

Articolo 16 bis

Partecipazione e cessazione della partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

1.   Le BCN possono partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit su base volontaria. Le BCN elencate nell’allegato IV diventano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo dalla data indicata in tale allegato.

2.   Una BCN che non è elencata nell’allegato IV può chiedere di partecipare al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit dando preavviso scritto al Consiglio direttivo, indicando la data a decorrere dalla quale propone di diventare una BCN partecipante. La BCN è inserita nell’elenco di cui all’allegato IV attraverso una modifica tecnica di tale allegato e, ove necessario, dell’allegato III ai sensi dell’articolo 20.

Ai fini del presente paragrafo una modifica tecnica consiste nell’inclusione nell’allegato IV del nome della BCN e della data a decorrere dalla quale diventa una BCN partecipante e, ove necessario, nella specificazione degli attributi dei dati nella serie di dati del flusso di ritorno della BCE nell’allegato III per cui la BCN non consente la condivisione dei relativi dati allo scopo di fornire i flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti ai sensi dell’articolo 16 quater.

3.   Una BCN partecipante può richiedere una modifica nella propria specificazione degli attributi dei dati di cui al secondo comma del paragrafo 2. La modifica diviene efficace a seguito di una modifica tecnica dell’allegato III ai sensi dell’articolo 20.

4.   Una BCN partecipante può richiedere la cessazione della propria partecipazione nel quadro del flusso di ritorno di AnaCredit dando un preavviso scritto al Consiglio direttivo non inferiore a novanta giorni. La cessazione diviene efficace a seguito di una modifica tecnica dell’allegato IV e, ove necessario, dell’allegato III ai sensi dell’articolo 20. La cessazione della partecipazione non pregiudica la continuazione e la sopravvivenza dei diritti e degli obblighi di ciascuna delle altre BCN esistenti o sorti anteriormente alla data in cui la cessazione diviene efficace.

Articolo 16 ter

Requisiti per la partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

Secondo il quadro del flusso di ritorno di AnaCredit le BCN partecipanti sono tenute a:

a)

consentire alle BCN riceventi di condividere con i loro soggetti dichiaranti residenti ai fini dei flussi di ritorno, almeno, la serie minima di dati; e

b)

introdurre dei meccanismi per includere almeno i dati sui crediti e i dati di riferimento della controparte corrispondenti agli attributi dei dati nella serie minima di dati per tutti gli strumenti relativi ad un debitore attuale o potenziale nel flusso di ritorno fornito ai soggetti dichiaranti residenti.

Le BCN che non soddisfano questi requisiti non partecipano al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit.

Articolo 16 quater

Condivisione dei dati corrispondenti agli attributi variabili

1.   Una BCN partecipante può, a sua discrezione, decidere di non consentire alle BCN riceventi di includere alcun attributo variabile nei dati condivisi con i loro soggetti dichiaranti residenti, ai fini di un flusso di ritorno. Le decisioni delle BCN partecipanti sono indicate all’allegato III. Una BCN ricevente non può includere tali attributi variabili nei dati condivisi con i propri soggetti dichiaranti residenti ai fini di un flusso di ritorno.

2.   Se una BCN partecipante decide di non consentire alle BCN riceventi di includere uno o più attributi variabili nei dati condivisi con i loro soggetti dichiaranti residenti ai fini di un flusso di ritorno, la BCN partecipante non fornisce l’equivalente serie di dati raccolti da altre BCN partecipanti ai propri soggetti dichiaranti.

3.   Salvo quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, una BCN ricevente può, a sua discrezione, decidere di includere o escludere qualsiasi attributo variabile nei dati condivisi con i propri soggetti dichiaranti residenti.

4.   Se una BCN è responsabile ai sensi dell’articolo 6 del presente indirizzo per la segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte riguardanti una filiale estera SMD, i dati corrispondenti agli attributi variabili relativi a quella filiale estera SMD possono essere forniti, ai fini di un flusso di ritorno, a un soggetto dichiarante residente dalla BCN partecipante nello Stato membro in cui la filiale estera SMD è residente o dalla BCN partecipante nello Stato membro della sede centrale d’impresa della filiale estera SMD.

Articolo 16 quinquies

Trasmissione dei dati da parte della BCE

1.   A decorrere dal 1° aprile 2020 la BCE trasmette la serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN elencata nell’allegato IV prima della data in cui questa diventa una BCN partecipante, come indicato in tale allegato. La BCN non ha diritto di utilizzare i dati ricevuti dalla BCE ai fini di un flusso di ritorno ai sensi dell’articolo 16 sexies fino a che non diventa una BCN partecipante alla data indicata nell’allegato IV. La BCN utilizza i dati ricevuti dalla BCE soltanto al fine di effettuare delle prove sui meccanismi di cui all’articolo 16 ter, lettera b), prima dell’attuazione di tali meccanismi alla data in cui la BCN diventa una BCN partecipante e in conformità all’articolo 16 sexies, paragrafo 9.

2.   La BCE trasmette una serie di dati del flusso di ritorno della BCE a ciascuna BCN ricevente attraverso trasmissioni ordinarie, subito dopo la produzione della golden copy.

3.   Ciascuna serie di dati del flusso di ritorno della BCE trasmesso attraverso una trasmissione ordinaria riguarda solo gli strumenti in cui almeno un debitore è un’entità giuridica o una parte di un’entità giuridica che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

il debitore è residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE da almeno un’altra BCN partecipante;

b)

il debitore non è residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito che lo riguardano sono segnalati alla BCE dalla BCN ricevente e da almeno un’altra BCN partecipante;

c)

il debitore è parte di uno strumento garantito da o con una filiale estera SMD, laddove tale filiale estera SMD o la sede centrale d’impresa della filiale estera SMD sia residente nello Stato membro della BCN ricevente e i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte che lo riguardano sono segnalati alla BCE da un’altra BCN responsabile, ai sensi dell’articolo 6, della segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte di quella filiale estera SMD.

4.   La BCE trasmette alle BCN riceventi le revisioni ricevute riguardanti informazioni precedentemente incluse nelle trasmissioni ordinarie secondo la politica di revisione di cui al punto 4 dell’allegato V al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

5.   Una BCN partecipante può inviare alla BCE una richiesta ad hoc riguardante un debitore potenziale che ha fatto richiesta di uno strumento a un soggetto dichiarante o uno dei suoi operatori monitorati, residente nello Stato membro della BCN partecipante richiedente.

6.   La BCE trasmette la serie di dati del flusso di ritorno della BCE riguardante il debitore potenziale pertinente alla BCN partecipante richiedente in risposta ad una richiesta ad hoc, a condizione che la richiesta ad hoc riguardi un debitore potenziale i cui dati sono segnalati alla BCE.

7.   La BCE risponde a una richiesta ad hoc entro la fine del giorno lavorativo successivo a quello in cui la richiesta ad hoc è stata ricevuta.

8.   La BCE garantisce che le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo sono identiche a quelle trasmesse dalle BCN alla BCE e che le informazioni trasmesse a ciascuna BCN ricevente si riferiscono unicamente agli strumenti relativi a debitori attuali o potenziali specificati ai paragrafi 3 o 5.

Articolo 16 sexies

Condivisione dei dati da parte delle BCN riceventi con i soggetti dichiaranti e restrizioni applicabili

1.   Una BCN ricevente ha il diritto di utilizzare i dati ricevuti dalla BCE ai sensi dell’articolo 16 quinquies ai fini di un flusso di ritorno conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

2.   Un flusso di ritorno di cui al paragrafo 1 può essere istituito da una BCN ricevente con i soggetti dichiaranti residenti, compresi i soggetti dichiaranti di piccole dimensioni a cui è concessa una deroga ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e i soggetti dichiaranti che segnalano dati con una frequenza di segnalazione ridotta ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

3.   I dati utilizzati nei flussi di ritorno comprendono almeno la serie minima di dati. Possono comprendere inoltre i dati corrispondenti agli attributi variabili, a condizione che le BCN riceventi escludano i dati raccolti dalle altre BCN partecipanti, qualora queste ultime non abbiano consentito alla condivisione dei suddetti dati ai sensi dell’articolo 16 quater.

4.   Una BCN ricevente non può fornire a un soggetto dichiarante dati sul credito o dati di riferimento della controparte che non rientrano nell’ambito della serie di dati del flusso di ritorno della BCE che ha ricevuto. Le BCN riceventi non condividono gli attributi operativi con i propri soggetti dichiaranti residenti.

5.   Una BCN partecipante può identificare alcune informazioni a livello di strumento come non utilizzabili ai fini del flusso di ritorno, per un limitato periodo di tempo, in virtù di restrizioni nella legislazione nazionale o della qualità delle informazioni. I dati trasmessi dalla BCE alle BCN riceventi includono tale determinazione. Una BCN ricevente non include le informazioni così identificate nel flusso di ritorno ai propri soggetti dichiaranti residenti.

6.   I dati raccolti dalle BCN che non partecipano al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit non possono essere utilizzati dalle BCN partecipanti al fine di istituire o mantenere un flusso di ritorno, salvo che ciò avvenga in conformità con l’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento UE 2016/867 (BCE/2016/13), qualora si ritenga che l’accesso a tali fini non sia negato da una BCN non partecipante ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, oppure qualora i dati riguardino una unità istituzionale di un soggetto dichiarante stabilito in uno Stato membro dichiarante, che possono sempre essere utilizzati per i flussi di ritorno dalla pertinente BCN del soggetto dichiarante, a prescindere da dove è residente l’unità istituzionale.

7.   Una BCN ricevente può condividere con i propri soggetti dichiaranti residenti i dati ricevuti dalla BCE ai sensi del presente articolo; può fornire dati con il medesimo livello di granularità della trasmissione dei dati dalla BCE o a un livello di maggiore aggregazione.

8.   Nel fornire i flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti le BCN riceventi assicurano che gli operatori monitorati, i soggetti dichiaranti, i creditori, gestori (servicers) e cedenti (originators) riguardo ai quali sono state trasmesse informazioni dalla BCE alle BCN riceventi non possano essere identificati.

9.   Le BCN riceventi trattano le informazioni ricevute dalla BCE ai sensi del quadro giuridico nazionale sulla riservatezza delle informazioni e degli articoli da 8 a 8 quater del regolamento (CE) 2533/98.

10.   Una BCN ricevente informa gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione residenti che, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13):

a)

i soggetti dichiaranti devono utilizzare il sottoinsieme dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte ricevuti attraverso i flussi di ritorno e raccolti da altre BCN partecipanti esclusivamente per gestire il rischio di credito e migliorare la qualità delle informazioni sul credito di cui dispongono in relazione a strumenti esistenti o futuri;

b)

è vietato ai soggetti dichiaranti condividere il sottoinsieme di dati di cui alla lettera a) con altri soggetti o fornitori commerciali, salvo qualora la condivisione dei dati con fornitori di servizi sia consentita ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

c)

fatto salvo il potere discrezionale di una BCN di dare accesso a specifici dati sul credito a un soggetto dichiarante attraverso il flusso di ritorno, tale accesso può essere negato temporaneamente quando un soggetto dichiarante non ha adempiuto ai propri obblighi di segnalazione statistica ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e l’accuratezza e quando il soggetto dichiarante non ha adempiuto i propri obblighi di cui alle lettere a) o b). In tali casi la BCN ricevente deve informare il soggetto dichiarante che il suo accesso al flusso di ritorno è sospeso; e

d)

i soggetti dichiaranti devono tutelare la riservatezza del sottoinsieme di dati di cui alla lettera a) in linea con le migliori prassi e conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabili.

Articolo 16 septies

Responsabilità delle BCN partecipanti con riguardo all’accesso ai dati

1.   Una BCN ricevente è l’unica responsabile dell’istituzione di un flusso di ritorno o di altri servizi di informazione dalla propria centrale dei rischi ai soggetti dichiaranti, incluse le procedure per fornire accesso ai dati ai soggetti dichiaranti e garantire il rispetto da parte dei soggetti dichiaranti dei requisiti di cui all’articolo 16 sexies.

2.   Nel caso in cui le entità giuridiche o parti delle entità giuridiche rispetto alle quali sono stati segnalati dati sul credito abbiano diritto ad accedere a tali dati o a richiedere la loro rettifica e/o soppressione, incluso il caso in cui tali dati siano forniti ai soggetti dichiaranti ai fini di un flusso di ritorno o altri servizi di informazione dalla pertinente centrale dei rischi, la BCN pertinente deve attuare delle procedure per a) fornire accesso ai dati, b) richiedere che i dati inesatti siano rettificati dai soggetti dichiaranti e c) comunicare ai soggetti dichiaranti con chi l’informazione è stata condivisa.

3.   In caso di reclami riguardanti le informazioni comprese nei flussi di ritorno e derivanti dalla trasmissione dei dati effettuata da un’altra BCN, la BCN che riceve il reclamo deve mettersi in contatto con la BCN che ha trasmesso i dati alla BCE e cooperare nell’esaminare la correttezza delle informazioni e nel preparare la risposta al reclamo del debitore.»;

(5)

il testo di cui all’allegato I del presente indirizzo è inserito come allegato III dell’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38);

(6)

il testo di cui all’allegato II del presente indirizzo è inserito come allegato IV dell’indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38).

Articolo 2

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1o aprile 2020.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 febbraio 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell’1.6.2016, pag. 44).

(2)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(3)  Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).


ALLEGATO I

«ALLEGATO III

Attributi dei dati ai fini dei flussi di ritorno

Attributi dei dati inclusi nelle serie di dati trasmesse dalla BCE conformemente all’articolo 16 quinquies e meccanismi per la condivisione dei dati al fine di fornire flussi di ritorno ai soggetti dichiaranti

Attributi dei dati

Serie di dati (minima o flusso di ritorno della BCE (1))

BCN partecipanti (2) che non consentono la condivisione dei dati ai sensi dell’articolo 16 quater paragrafo 1

Dati di riferimento  (*1)

Paese della BCN

Serie minima di dati

N.D.

Paese del creditore

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

ES non consente la condivisione

Debitore: Nome

Serie minima di dati

N.D.

Debitore: Identificativo dell’entità giuridica (LEI)

Serie minima di dati

N.D.

Debitore: paese

Serie minima di dati

N.D.

Identificativo della sede centrale d’impresa

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo della capogruppo apicale

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

IT non consente la condivisione

Forma giuridica

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Settore istituzionale

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Stato dei procedimenti legali e data di inizio dei procedimenti legali

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

SK e ES non consentono la condivisione di entrambi gli attributi

AT non consente la condivisione di entrambi gli attributi quando si riferiscono ad “altri provvedimenti giuridici”

Dati sullo strumento

Identificativo dell’operatore monitorato

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo del contratto

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo dello strumento

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Tipologia dello strumento

Serie minima di dati

N.D.

Valuta

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT non consente la condivisione

Data di inizio

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT e ES non consentono la condivisione

Strumento fiduciario

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti per i quali il valore di questo attributo è “strumento fiduciario”, ossia in caso di strumenti depositati a titolo fiduciario segnalati da un soggetto dichiarante (monitorato) che non è il creditore dello strumento.

Data di scadenza legale finale

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT e ES non consentono la condivisione

Importo degli impegni all’inizio

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Scopo

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT non consente la condivisione

Diritto di azione (recourse)

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT non consente la condivisione dei dati relativi agli strumenti della tipologia “crediti commerciali” quando il valore di questo attributo è “senza diritto di azione”

PT non consente la condivisione dei dati relativi a strumenti di factoring quando l’attributo è “senza diritto di azione” e l’attributo “arretrati” è 0 oppure esiste ma è scaduto da meno di 90 giorni

Dati finanziari

Identificativo dell’operatore monitorato

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo del contratto

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo dello strumento

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Importo nominale in essere

Serie minime di dati

N.D.

Importo fuori bilancio

Serie minime di dati

N.D.

Arretrati per lo strumento

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

ES non consente la condivisione di questo attributo se relativo a strumenti scaduti da meno di 90 giorni

AT non consente la condivisione di questo attributo se filtrato per data di scadenza (past due)

Data di scadenza (past due) per lo strumento

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT e ES non consentono la condivisione

ES considera questo attributo come un attributo operativo al fine di selezionare gli strumenti scaduti da meno di 90 giorni.

Importo trasferito

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Interessi maturati

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Dati controparte-strumento

Identificativo dell’operatore monitorato

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo del contratto

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo dello strumento

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo della controparte: creditore, gestore (servicer), cedente (originator)

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo della controparte: debitore

Serie minima di dati

N.D.

Ruolo della controparte (attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Dati sulle responsabilità solidali

Identificativo dell’operatore monitorato

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo del contratto

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo dello strumento

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo della controparte (3)

Serie minima di dati

N.D.

Importo della responsabilità solidale

Serie minima di dati

N.D.

Dati contabili

Identificativo dell’operatore monitorato

(Attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo del contratto

(Attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo dello strumento

(Attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Cancellazioni accumulate

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT non consente la condivisione

Dati sulla protezione ricevuta

Identificativo dell’operatore monitorato

(Attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo della protezione

(Attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo del fornitore della protezione

(Attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Tipo di protezione

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

AT non consente la condivisione

Dati relativi a strumento-protezione ricevuta  (4)

Identificativo dell’operatore monitorato

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo del contratto

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo dello strumento

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 

Identificativo della protezione

(attributo operativo)

Serie di dati del flusso di ritorno della BCE

 


(*1)  Le BCN estraggono tali attributi dal RIAD soltanto se sono contrassegnati come “F”, che sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico, ovvero come “R”, che significa che, in aggiunta agli utilizzi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), un valore relativo agli attributi può essere condiviso con il soggetto dichiarante che ha fornito l’informazione e — salvo il rispetto di ogni restrizione di riservatezza applicabile — con altri soggetti dichiaranti, ossia solo diffusione limitata, in conformità all’Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (BCE/2018/16) (GU L 154 del 18.6.2018, pag. 3).

(1)  Cfr. definizioni all’articolo 2.

(2)  Le BCN partecipanti sono indicate con il codice paese ISO del loro Stato membro.

(3)  A livello nazionale, nella trasmissione ordinaria, la BCN ricevente condivide con i soggetti dichiaranti residenti solo i condebitori (identificativo e importo della responsabilità solidale) aventi prestiti con i soggetti dichiaranti residenti.

(4)  Le BCN possono utilizzare questi attributi al fine di contrassegnare nei flussi di ritorno gli strumenti connessi agli elementi di protezione.»


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Partecipazione al quadro del flusso di ritorno di AnaCredit

Le seguenti BCN si considerano BCN partecipanti ai fini del presente indirizzo a decorrere dalla data di partecipazione indicata.

Dopo il 1o aprile 2020 e prima della relativa data di inizio della partecipazione, le BCN riceveranno la serie di dati del flusso di ritorno al fine di effettuare delle prove ai sensi dell’articolo 16 quinquies, paragrafo 1.

BCN

Data di inizio della partecipazione

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

1o luglio 2021

Banco de España

1o luglio 2021

Banca d’Italia

1o luglio 2021

Oesterreichische Nationalbank

1o luglio 2021

Národná banka Slovenska

1o luglio 2021

Banco de Portugal

1o luglio 2021

Národná banka Slovenska

1o luglio 2021

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