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Documento 32020D0407
Decision (EU) 2020/407 of the European Central Bank of 16 March 2020 amending Decision (EU) 2019/1311 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2020/13)
Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea del 16 marzo 2020 che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13)
Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea del 16 marzo 2020 che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13)
GU L 80 del 17.3.2020, pagg. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
17.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 80/23 |
DECISIONE (UE) 2020/407 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 marzo 2020
che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. |
(2) |
In data 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevedeva una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021. |
(3) |
In data 12 marzo 2020, al fine di sostenere l'erogazione di prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare alle piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare tre parametri delle OMRLT-III, ossia di aumentare il limite di finanziamento dal 30 per cento al 50 per cento, di modificare il limite massimo di offerta per singole OMRLT-III e, a partire dal settembre 2021, di offrire un’opzione di rimborso anticipato degli importi presi in prestito nell’ambito delle OMRLT-III decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna operazione, anzichè 24 mesi. |
(4) |
Al fine di applicare tali parametri adeguati con effetto immediato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1. |
l'articolo 4 è modificato come segue
|
2. |
nell'articolo 5 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A partire dal settembre 2021, decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna OMRLT-III i partecipanti hanno la facoltà di rimborsare, con cadenza trimestrale, integralmente o parzialmente, la relativa OMRLT-III prima della scadenza.»; |
3. |
all'allegato I, sezione 1, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo: «Il limite di finanziamento è pari al 50 per cento delle consistenze in essere di riferimento del partecipante (*1) detratti gli importi presi in prestito dal partecipante nelle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine condotte ai sensi della decisione (UE) 2016/810 (BCE/2016/10) (OMRLT-II) e ancora in essere alla data di regolamento della rispettiva OMRLT-III, o pari a zero se tale consistenza è negativa, ossia: per k = 1,…,7.; (*1) I riferimenti a un «partecipante» si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III.»;" |
4. |
all'allegato I, sezione 1, il quinto paragrafo è sostituito dal seguente testo: «Il limite di offerta applicabile a ciascun partecipante in ciascuna OMRLT-II è pari al limite di finanziamento BAk detratto quanto preso in prestito nelle precedenti OMRLT-III. Sia l'importo preso in prestito da un partecipante nell'ambito di una OMRLT-III k, quindi dove BLk è il limite di offerta per tale partecipante nell’operazione k, definito come segue:
per k = 2,…,7.»; |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 17 marzo 2020.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 marzo 2020
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).