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Documento 32020D0380

Decisione (UE) 2020/380 della Banca centrale europea del 18 febbraio 2020 che modifica la decisione (UE) 2016/245 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2020/10)

GU L 69 del 6.3.2020, pagg. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/380/oj

6.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 69/41


DECISIONE (UE) 2020/380 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 febbraio 2020

che modifica la decisione (UE) 2016/245 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2020/10)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

Vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

Alla luce degli sviluppi della giurisprudenza e della legislazione dell’Unione europea, nonché per esigenze di chiarezza, occorre ulteriormente perfezionare o rivedere determinate norme previste dalla decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2).

(2)

La Banca centrale europea (BCE) assicura che siano adottate misure adeguate per prevenire, identificare e porre rimedio in maniera efficace ai conflitti di interesse dei membri del personale che possano sorgere durante procedure di appalto, in conformità al quadro etico della BCE (3), al fine di evitare distorsioni della concorrenza e assicurare la parità di trattamento di tutti gli offerenti.

(3)

Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione stabilite dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono state modificate dal regolamento delegato (UE) n. 2017/2365 della Commissione (5) e dal regolamento delegato (UE) n. 2019/1828 della Commissione (6). Sebbene la direttiva 2014/24/UE non sia applicabile alla BCE, questa intende applicare le medesime soglie alle proprie procedure pubbliche di aggiudicazione.

(4)

Inoltre la BCE intende applicare le stesse soglie alle concessioni così come stabilite dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(5)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:

(1)

all’articolo 1, il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8)

per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per l’acquisto di prestazioni di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE;»;

(2)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

il punto h) è sostituito dal seguente:

«h)

i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano totalmente retribuiti da quest’ultima;»;

b)

il punto j) è sostituito dal seguente:

«j)

appalti concernenti la rappresentanza legale della BCE nel corso o in preparazione di (i) procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, oppure (ii) procedimenti di arbitrato; e appalti per i servizi esclusivi di notai, fiduciari e personale giudiziario;»;

(3)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

per gli appalti di forniture e servizi: la soglia per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 4, punto c), della direttiva 2014/24/UE;

b)

per gli appalti di lavori: la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all’articolo 4, punto a) della direttiva 2014/24/UE;

c)

per i contratti di concessione: la soglia per i contratti di concessione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

(*1)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).»;"

(4)

L’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Modifiche dei contratti durante il periodo di validità»

b)

il primo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«La BCE può modificare un appalto ove la modifica, a prescindere dal valore di essa, è stata prevista nei documenti di gara iniziali in clausole di revisione chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione del prezzo, o in opzioni»

c)

il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«La BCE può modificare un appalto nel caso in cui la modifica, a prescindere dal valore di essa, non sia sostanziale.»

d)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Inoltre, la BCE può modificare un contratto nei seguenti casi:

a)

qualora la modifica si renda necessaria a seguito di circostanze che la BCE, agendo diligentemente, non avrebbe potuto prevedere, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto iniziale, o

b)

qualora si siano resi necessari prodotti, servizi o lavori supplementari che non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti o una consistente duplicazione dei costi.

Tuttavia, in ogni singolo caso l’aumento di prezzo non può eccedere il 50 % del valore iniziale del contratto.»;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per apportare al contratto originario modifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi da 1 a 5 durante il periodo di validità si richiede una nuova procedura di appalto.»;

(5)

L’articolo 9 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 3 mediante procedura aperta o ristretta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l’innovazione alle condizioni stabilite agli articoli da 12 a 14.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6.   La BCE può decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e può determinare l’entità e l’oggetto di tali lotti.

7.   Per il calcolo dei periodi di tempo, delle date e dei termini, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (*2).

(*2)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, dell’8.6.1971, pag. 1).»;"

(6)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è soppresso;

(7)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La BCE può anche ricorrere alla procedura negoziata se ha ricevuto solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta ad una procedura aperta o ristretta o a un dialogo competitivo. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se essa include nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti che hanno preso parte alla procedura iniziale, che erano idonei, che hanno soddisfatto i criteri di selezione e che hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. In mancanza di offerte o di offerte adeguate, la BCE può anche avviare una nuova procedura negoziata senza pubblicare un nuovo bando e senza inviare nuovi documenti di gara agli offerenti, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano modificate in maniera significativa.»;

b)

al paragrafo 5, è aggiunto il seguente periodo:

«La BCE può aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione.»;

(8)

all’articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ai fini della conclusione di un accordo quadro, la BCE segue le procedure di cui agli articoli da 10 a 14. Il bando di gara precisa l’ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.

Gli appalti specifici basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.»;

(9)

all’articolo 26, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate e conservate in conformità ai principi di riservatezza ed integrità e, nella misura in cui siano trattati dati personali, in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il Regolamento (CE) n. 45/2001 e la Decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

(10)

l’articolo 28 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 28

Rettifica dei documenti di gara, termine per le obiezioni e preclusione delle obiezioni

1.   La BCE, ove rilevi un’imprecisione, un’omissione o qualunque altro tipo di errore nel testo del bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, rettifica l’errore e informa tutti i candidati o offerenti per iscritto.

2.   Se i candidati o gli offerenti ritengono incompleti, incoerenti o illegittimi i requisiti stabiliti dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, oppure ritengono che la BCE o un altro candidato o offerente abbia violato le norme applicabili in materia di appalti, notificano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni dal momento in cui vengono a conoscenza di tale irregolarità. Se l’irregolarità riguarda l’invito a offrire o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento dei documenti. Negli altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti sono venuti a conoscenza o avrebbero potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell’irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare i requisiti o porre rimedio all’irregolarità, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le obiezioni che non siano comunicate alla BCE entro il termine stabilito non possono essere sollevate in un momento successivo e ai candidati o agli offerenti è precluso di sollevarle in una procedura di impugnazione ai sensi dell’articolo 39, nonché nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.»;

(11)

all’articolo 30, paragrafo 3, il terzo periodo è soppresso;

(12)

l’articolo 34 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La comunicazione della decisione di aggiudicazione è inviata almeno 10 giorni prima della firma del contratto dalla BCE se la comunicazione è inviata a mezzo fax o per via elettronica, o almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione (periodo di sospensione). La BCE non firma il contratto con l’aggiudicatario finché non sia trascorso tale periodo di sospensione.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La BCE notifica a tutti i candidati o offerenti interessati le cui domande di partecipazione o offerte sono state respinte i motivi del rigetto delle loro domande di partecipazione o delle loro offerte, nonché la durata del periodo di sospensione di cui al paragrafo 2. La BCE notifica ad ogni offerente escluso la cui offerta era ammissibile e che ne faccia richiesta per iscritto, il nome dell’aggiudicatario, così come le principali caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta di quest’ultimo.»;

(13)

all’articolo 35, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   La procedura di appalto è condotta in conformità ai principi generali di cui all’articolo 3. Gli articoli 9, paragrafi 6 e 7, l’articolo 13, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 18, 19, 20, 26, 27, 28, 30 e 33 si applicano conseguentemente.»;

(14)

all’articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di comunicare i motivi del rigetto della loro offerta.

In deroga al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo, l’articolo 34, paragrafi da 1 a 4, si applica nel caso in cui la BCE aggiudichi, attraverso la procedura specificata all’articolo 35, paragrafo 4, un appalto di servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, con un valore al netto dell’IVA pari o superiore a 750.000 EUR, a condizione che sussista un chiaro interesse transfrontaliero.»;

(15)

L’articolo 39 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nelle procedure pubbliche di aggiudicazione di cui al capitolo II, i candidati e gli offerenti possono impugnare per iscritto la decisione della BCE di rigettare la loro domanda di partecipazione o offerta entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, o del primo periodo dell’articolo 34, paragrafo 3. L’impugnazione deve contenere tutte le informazioni che la sostengono e obiezioni motivate, ad eccezione di ogni obiezione che sia preclusa ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’impugnazione ha effetto sospensivo in relazione all’aggiudicazione dell’appalto.

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Se l’impugnazione è respinta, si applica un termine sospensivo aggiuntivo di almeno 10 giorni prima della firma del contratto da parte della BCE se la notifica è inviata a mezzo fax o per via elettronica, oppure di almeno 15 giorni prima della firma del contratto se sono utilizzati altri strumenti di comunicazione. L’organismo di controllo degli appalti notifica al ricorrente la durata del periodo di sospensione.».

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2020.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alle disposizioni della decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, una procedura di appalto si considera iniziata il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta o una proposta.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 febbraio 2020.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).

(3)  GU C 204, del 20.6.2015, pag. 3.

(4)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 337, del 19.12.2017, pag. 19).

(6)  Regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/1828, del 30 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione(GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25). (GU L 279 del 31.10.2019, pag. 25).

(7)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


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