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Documento 32019O0030
Guideline (EU) 2019/1849 of the European Central Bank of 4 October 2019 amending Guideline ECB/2012/27 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) (ECB/2019/30)
Indirizzo (UE) 2019/1849 della Banca centrale europea del 4 ottobre 2019 che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)
Indirizzo (UE) 2019/1849 della Banca centrale europea del 4 ottobre 2019 che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)
GU L 283 del 5.11.2019, pagg. 64–71
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022O0912
5.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 283/64 |
INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 ottobre 2019
che modifica l’indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l’Indirizzo BCE/2007/2 (1) che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell’indirizzo BCE/2012/27 (2). |
(2) |
È stata istituita una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire. |
(3) |
È necessario chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2. |
(4) |
È necessario chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti. |
(5) |
È altresì necessario chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27. |
(6) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’Indirizzo BCE/2012/27. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:
1. |
L’articolo 2 è modificato come segue:
|
2. |
all’articolo 21 è inserito il seguente paragrafo 6:
|
3. |
gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V sono modificati in modo conforme all’allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 17 novembre 2019. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 17 ottobre 2019.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 ottobre 2019
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1).
(2) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II, II bis, II ter, III, IV e V dell’indirizzo BCE/2012/27 sono modificati come segue:
1. |
l’allegato II è modificato come segue:
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2. |
L’allegato II bis è modificato come segue:
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3. |
l’allegato II ter è modificato come segue:
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4. |
l’allegato III è modificato come segue: al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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5. |
l’allegato IV è modificato come segue:
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6. |
l’allegato V è modificato come segue:
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(1) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).