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Documento 32019D0033

    Decisione (UE) 2019/2194 Della Banca Centrale Eurpea del 29 novembre 2019 sul conferimento di poteri di firma (BCE/2019/33)

    GU L 330 del 20.12.2019, pagg. 86–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2194/oj

    20.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 330/86


    DECISIONE (UE) 2019/2194 DELLA BANCA CENTRALE EURPEA

    del 29 novembre 2019

    sul conferimento di poteri di firma (BCE/2019/33)

    LA PRESIDENTE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l’articolo 38,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 38 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») stabilisce che la Banca centrale europea (BCE) è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o da due membri del Comitato esecutivo, ovvero dalle firme di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE. Per facilitare processi operativi efficienti all’interno della BCE, i membri del personale dovrebbero essere autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi in virtù della propria funzione all’interno della BCE.

    (2)

    La presente decisione attribuisce al Responsabile generale dei servizi (Chief Services Officer), che agisce per conto del presidente, il potere di autorizzare membri del personale a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in casi eccezionali e qualora la natura delle circostanze lo giustifichi.

    (3)

    Talvolta per una persona che non è un membro del personale della BCE si rivela necessario agire in veste di agente della BCE ed esercitare diritti per conto della BCE, ovvero vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, ad esempio accettando lavori da parte di un prestatore di servizi della BCE oppure nell’ambito di appalti congiunti con altre istituzioni dell’Unione. Pertanto, il Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, dovrebbe essere in grado di autorizzare in via eccezionale una tale persona a vincolare giuridicamente la BCE, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE.

    (4)

    La presente decisione fa salva qualsiasi specifica autorizzazione a vincolare giuridicamente la BCE, presente o futura, concessa dal presidente, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto del SEBC.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Poteri di firma funzionali

    1.   In virtù della propria funzione, i membri del personale sono autorizzati, a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi nei rispettivi settori di competenza, come ulteriormente specificato negli allegati I e II alla presente decisione.

    2.   Allo scopo di determinare una categoria ai sensi del paragrafo 1, nei casi in cui non sia possibile determinare in modo chiaro il valore netto dell’impegno assunto, è necessario procedere ad una stima ragionevole e prudente. Tale stima deve tenere conto dei potenziali rischi per la BCE, in particolare dei rischi finanziari e del rischio reputazionale.

    Articolo 2

    Poteri di firma previa autorizzazione speciale

    1.   Nei casi non ricompresi nell’articolo 1 e ove giustificato, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso in via eccezionale il potere di autorizzare altri membri del personale della BCE (membri del personale oppure membri del personale con contratto a breve termine) a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi.

    2.   Il Responsabile generale dei servizi è tenuto a presentare al presidente una relazione annuale sulle decisioni assunte sulla base dei poteri concessi ai sensi del paragrafo 1.

    Articolo 3

    Autorizzazione di terzi alla firma

    1.   Per questioni che rientrano nelle aree di sua competenza, al Responsabile generale dei servizi, che agisce per conto del presidente, è concesso il potere di autorizzare in via eccezionale una persona che non sia un membro del personale della BCE a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi, in conformità alle istruzioni impartite dalla BCE per dare attuazione agli accordi contrattuali che la BCE ha stipulato con tale persona o con l’ente a cui tale persona è affiliata.

    2.   In quest’ambito non è previsto il diritto a ulteriori autorizzazioni secondarie.

    Articolo 4

    Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE

    I membri del personale della BCE autorizzati a vincolare giuridicamente la BCE nei confronti di terzi sono elencati nel Libro dei soggetti autorizzati a firmare per conto della BCE, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della decisione BCE/2004/2 (1).

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2020.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 novembre 2019

    La Presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).


    ALLEGATO I

    Categoria

    Potere di firma funzionale

    Valore netto

    B

    Membri del Comitato esecutivo diversi da Presidente; Presidente del Consiglio di vigilanza; Responsabile generale dei servizi

    Nessun limite, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria C o superiore

    C

    Tutti i membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali K o L

    Sopra 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria B

    Fino a 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria D o superiore

    D

    Tutti i membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali I o J,

    il Portavoce del Comitato del personale

    Fino a 2 000 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria C o superiore

    Fino a 20 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria E o superiore

    E

    Gestori di progetti designati dal presidente del Gruppo di direzione del progetto (Project Steering Group, PSG)

    Fino a 20 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria D o superiore

    Fino a 1 000 EUR, se firmato congiuntamente da un firmatario nella categoria E o superiore


    ALLEGATO II

    Per quanto riguarda alcune categorie di impegno finanziario, si applicano le seguenti deroghe all’allegato I alla presente decisione.

    Categorie di impegno finanziario

    Potere di firma

    Impiego

    Firmatari autorizzati nella DG/HR

    Lettera di nomina che avvia il rapporto di lavoro ovvero determina una promozione

     

    Membri del Comitato esecutivo e membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali K e L

    Un firmatario nella categoria B e un firmatario nella categoria C

    Posizioni inquadrate nelle bande salariali I e J

    Un firmatario nella categoria C e un firmatario nella categoria D

    Ogni altro membro del personale, personale distaccato o tirocinante

    Un firmatario nella categoria D e un firmatario nella categoria E

    Successive modifiche alla lettera di nomina ed altri documenti che modificano la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro (ad esempio proroghe di contratto, trasferimenti e altre forme di mobilità)

     

    Membri del Comitato esecutivo e membri del personale che ricoprono una posizione inquadrata nelle bande salariali K e L

    Un firmatario nella categoria C e un firmatario nella categoria D

    Ogni altro membro del personale, personale distaccato o tirocinante

    Un firmatario nella categoria D e un firmatario nella categoria E

    Appalti

    Potere di firma

    Documentazione che incide sulla situazione giuridica dei fornitori nelle procedure di appalto, in particolare avvisi di aggiudicazione e di rigetto (ad esclusione della firma del contratto)

    Per quanto riguarda le procedure di appalto per cui non è stabilito un Comitato degli appalti (Procurement Committee, PRC):

    Un firmatario nella categoria D e un firmatario nella categoria E provenienti dall’unità con la responsabilità di bilancio per la procedure di appalto.

    Per quanto riguarda le procedure di appalto per cui è stabilito un PRC:

    Il presidente del PRC o, in sua assenza, un altro firmatario appartenente alla categoria D proveniente dall’unità con la responsabilità di bilancio per la procedura di appalto e un firmatario autorizzato dall’Ufficio centrale degli appalti.

    Gestione dei contratti

    Potere di firma nell’unità con responsabilità di bilancio

    Modifiche contrattuali

    Di norma, i firmatari per il valore delle modifiche contrattuali di cui all’allegato I

    Eccezioni:

    Per modifiche sostanziali, le firme dei firmatari nella stessa categoria necessaria per la firma iniziale del contratto.

    Per modifiche di lieve entità, le firme di almeno un firmatario nella categoria D e di un firmatario nella categoria E.

    Risoluzione del contratto

    Le firme dei firmatari nella stessa categoria necessaria per la firma iniziale del contratto.

    Altre misure di gestione del contratto, ad esempio certificato di collaudo, compensazioni, estensioni contrattuali previste dal contratto stesso.

    Sono richieste le firme di almeno un firmatario nella categoria D e di un firmatario nella categoria E, a meno che il valore o la significatività del contratto non implichino una categoria più elevata.


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