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Documento 32018O0016

Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca centrale europea, del 1° giugno 2018, sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16)

GU L 154 del 18.6.2018, pagg. 3–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 02/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/876/oj

18.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/3


INDIRIZZO (UE) 2018/876 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o giugno 2018

sul registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data) (ECB/2018/16)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

Considerando quanto segue:

(1)

La Banca Centrale europea (BCE) aggiorna il registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (Register of Institutions and Affiliates Data, RIAD). Il RIAD costituisce la serie di dati condivisa relativa ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche dhe centrali” (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) e la banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale. I dati RIAD sono altresì utilizzati per redigere gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie monetarie, dei fondi di investimento, delle società veicolo finanziarie impegnate in operazioni di cartolarizzazione, delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e delle imprese di assicurazione.La registrazione dei dati di riferimento per gli enti sarà elaborata e immessa nel RIAD in conformità alle procedure in vigore.

(2)

Il RIAD contiene un'ampia serie di attributi su singole entità e sui rapporti tra tali entità, che consente di ricavare strutture di gruppo. Tali strutture, compresa quella nota come «close links» (stretti legami), possono presentare una diversa composizione per fini contabili o di consolidamento prudenziale. Tali forme di trattamento dei dati, e relative analisi, supportano la gestione delle garanzie reali e del rischio, la stabilità finanziaria e la vigilanza microprudenziale.

(3)

Ciascuna banca centrale nazionale (BCN) fornisce attualmente informazioni, e aggiornamenti, al RIAD conformemente a diversi atti giuridici della BCE quali l'indirizzo BCE/2014/15 (1), il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) e il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (3). Il SEBC utilizza altresì i dati di bilancio segnalati nell'ambito delle statistiche monetarie e finanziarie della BCE relativamente alle sue controparti come definite all'articolo 2, numero 11, dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4). In futuro, le BCN saranno anche tenute a immettere informazioni nel RIAD e aggiornarlo in merito alle società non finanziarie e ad altre entità, in particolare a supporto di AnaCredit. Le BCN monitorano ed assicurano la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE in conformità alla Dichiarazione pubblica di impegno del SEBC sulle statistiche europee e del quadro di riferimento per la qualità delle statistiche e delle procedure di garanzia della qualità della BCE (ECB Statistics Quality Framework and quality assurance procedures) (5).

(4)

Lo scopo del presente indirizzo è di realizzare un miglior coordinamento delle responsabilità di ciacuna BCN e di ciascuna unità operativa interessata di una BCN nel fornire, aggiornare e convalidare i dati di riferimento.

(5)

La riservatezza dei dati statistici raccolti in base agli atti normativi di cui al presente indirizzo dovrebbe essere tutelata conformemente al regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (6). Le informazioni statistiche raccolte sulla base di normative diverse dalla quadro normativo del SEBC in materia statistica saranno soggette a disposizioni in materia di riservatezza stabilite nei contratti stipulati con le entità interessate.

(6)

Sono necessari dati di riferimento accurati, tempestivi e completi sulle entità e sui rapporti tra le stesse per lo svolgimento dei compiti del SEBC e dell'MVU. Pertanto, è necessario migliorare la governance complessiva del RIAD e rafforzare gli obblighi relativi alla raccolta, alla gestione della qualità e alla divulgazione dei dati per quanto attiene ai compiti del SEBC in conformità al presente indirizzo, destinato alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro nonché, per quanto attiene ai compiti dell'MVU, in base a un separato indirizzo destinato alle autorità nazionali competenti.

(7)

I dati di riferimento segnalati attualmente ai sensi dell'indirizzo BCE/2014/15 devono essere segnalati in conformità al presente indirizzo. In futuro, i dati di riferimento segnalati ai sensi dell'indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea (BCE/2017/38) (7) e di altri indirizzi BCE, ove ritenuto necessario, saranno segnalati in conformità al presente indirizzo.

(8)

Il tasso di interesse overnight sui depositi in euro privi di garanzia (Euro Unsecured Overnight Interest Rate), che secondo la decisione del Consiglio direttivo del 20 settembre 2017 dovrebbe essere prodotto prima del 20120, farà altresì affidamento sull'integrazione dei LEI segnalati con le informazioni di riferimento attinte dal RIAD. Data l'elevata criticità ed importanza del nuovo tasso di imminente introduzione e la programmata pubblicazione di dati supplementari rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), le BCN competenti si adopereranno per quanto possibile per assicurare la qualità e l'affidabilità di tali dati.

(9)

Nell'interesse una stretta ed efficace collaborazione nell'ambito del SEBC per la gestione del RIAD, il presente indirizzo dovrebbe essere integrato da una raccomandazione per invitare le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro a contribuire attivamente alla segnalazione e alla convalida dei dati nel RIAD e, su base di reciprocità, a condividere i dati relativi alle entità nazionali e ad avere accesso alle serie di dati dell'area euro.

(10)

Inoltre, data la complementarità tra il SEBC e l'MVU nel trattamento e nell'aggiornamento dei dati sulle strutture di gruppo, i requisiti pertinenti attinenti ai compiti del SEBC dovrebbero essere stabiliti nel presente indirizzo e i requisiti pertinenti concernenti i compiti dell'MVU dovrebbero essere stabiliti nel futuro indirizzo destinato all'MVU.

(11)

Qualsiasi dato personale, contenuto nel RIAD, dovrebbe essere trattato conformemente ai regolamenti (CE) n. 45/2001 (8) e (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(12)

È necessario istituire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in modo efficace, purché tali modifiche non siano tali da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1.   Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD nonché taluni obblighi della BCE in relazione alle modalità di aggiornamento dei dati.

2.   Il RIAD costituisce la serie di dati di riferimento del SEBC sulle singole entità e sui rapporti tra le stesse. Esso agevola l'integrazione delle banche dati del CSDB, dell'SHSDB e, dal momento in cui l'obbligo soggetti dichiaranti di segnalare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) diviene efficace di AnaCredit, nonché delle serie di dati relativi a istituzioni finanziarie monetarie, fondi di investimento, società veicolo impegnate in operazioni di cartolarizzazione, istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e imprese di assicurazione, fornite ai sensi dei pertinenti atti giuridici della BCE sugli obblighi di segnalazione statistica di tali enti. Il RIAD, pertanto, consentirà al SEBC di ricavare, tra l'altro, le esposizioni bancarie consolidate e l'indebitamento dei mutuatari su base consolidata.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo, si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «entità» si intende uno qualunque dei seguenti: (i) un'unità giuridica; (ii) la succursale di un'unità giuridica; (iii) un organismo di investimento collettivo; e (iv) qualsiasi unità istituzionale non rientrante sub (i), (ii) o (iii);

2)

per «unità giuridica» si intende qualsiasi persona giuridica la cui esistenza è riconosciuta dalla legge indipendentemente dai singoli e dalle istituzioni che possano averne la proprietà o esserne membri, e la persona fisica che esercita un'attività economica a titolo personale;

3)

il termine «persona giuridica» ha lo stesso significato del termine «entità giuridica» quale definito all'articolo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

4)

per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte giuridicamente dipendente di un'unità giuridica avente personalità giuridica;

5)

per «sede centrale» si intende un'entità che controlla una o più entità non residenti prive di personalità giuridica;

6)

il termine “organismo di investimento collettivo o «OICVM» ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

7)

il termine «unità istituzionale» ha lo stesso significato di cui ai paragrafi 2.12 e 2.13 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

8)

il termine «impresa» ha lo stesso significato di cui alla sezione III A dell'allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (12);

9)

il termine «gruppo di imprese» ha lo stesso significato di cui alla sezione III C dell'allegato al regolamento (CEE) n. 696/93;

10)

per «gruppo bancario» si intende un gruppo di entità finanziarie che opera come entità economica unica attraverso una fonte di controllo comune di un ente creditizio autorizzato o di una società di partecipazione finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e che è soggetto a consolidamento contabile conformemente ai principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) 10 (13);

11)

il termine «controllo» ha lo stesso significato di cui all'articolo 4, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013;

12)

per «dati di riferimento» si intendono i dati principali che descrivono una singola entità e i suoi rapporti con altre entità registrate nel RIAD;

13)

per «codice RIAD» si intende il codice di identificazione unico creato dalla BCN competente o dalla BCE per identificare un'entità registrata nel RIAD;

14)

per «codice RIAD temporaneo» si intende un codice di identificazione, con un formato predefinito, diverso dal formato del codice RIAD, assegnato dalle BCN o dalla BCE a una nuova entità quando viene registrata nel RIAD fino all'assegnazione del codice RIAD;

15)

per «BCN competente» si intende la BCN responsabile della gestione delle entità registrate nel RIAD, residenti nel suo Stato membro;

16)

il termine «autorità nazionale competente» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 (14);

17)

per «regola di combinazione» si intende l'ordine di priorità per ogni singolo attributo applicato da una BCN per fonti di dati contrastanti;

18)

per «centro RIAD» si intende un centro di attività collegato al RIAD nell'ambito del SEBC, utilizzato ai fini di cui all'articolo 3 del presente indirizzo;

19)

per «entità residente» si intende un'entità che è residente nell'accezione di cui all'articolo 1, punto 4, del regolamento (CE) n. 2533/98;

20)

per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo della BCE o nello Stato membro interessato;

21)

per «identificativo delle entità giuridiche» o «LEI» (Legal Entity Identifier) si intende un codice di riferimento alfanumerico in linea con la norma ISO 17442 (15), assegnato a un'entità giuridica;

22)

il termine «istituzioni finanziarie monetarie» o «IFM» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (16)

23)

il termine «fondo di investimento» o «FI» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (17);

24)

il termine «società veicolo finanziaria» o «SV» ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1). del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (18);

25)

le «istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti» o «PSRI» (Payment statistics relevant institutions) sono prestatori di servizi di pagamento, come definiti all'articolo 4 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), e gestori di servizi di pagamento, definiti come entità giuridiche, giuridicamente responsabili della gestione di un sistema di pagamento;

26)

il termine «imprese di assicurazione» o «IA»ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (20).

27)

per «attributo» si intendono gli attributi da segnalare per le serie di dati di cui agli allegati I e II al presente indirizzo

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL RIAD E SULLA REGISTRAZIONE, SULL'AGGIORNAMENTO, SULLA REVISIONE E SULLA TRASMISSIONE DEI DATI DI RIFERIMENTO DELLE ENTITÀ

Articolo 3

Istituzione dei centri RIAD

1.   Ciascuna BCN istituisce un centro RIAD locale, comprendente centri locali dotati di competenze, conoscenze e della capacità di effettuare tutte le operazioni tecniche relative ai dati di riferimento delle entità e delle loro strutture di gruppo.

2.   I centri RIAD locali svolgono le seguenti funzioni: (a) agire come unico punto di contatto per tutte le questioni inerenti ai dati di riferimento riguardanti il RIAD nel rispettivo Stato membro, (b) coordinare l'attività unitamente ad altre autorità nazionali competenti a livello nazionale, con il centro RIAD principale e con gli altri centri nell'ambito del SEBC, compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare l'accuratezza, la tempestività e la coerenza dei dati di riferimento relativi a tutte le entità residenti registrate nel RIAD, e (c) assicurare, compiendo ogni ragionevole sforzo, l'uso coerente dei codici di identificazione per le entità registrate in altre banche dati così da consentire il collegamento e la sincronizzazione delle diverse serie di dati.

3.   La BCE istituisce un centro RIAD principale, incaricato di svolgere le seguenti funzioni: (a) coordinare l'attività dei centri RIAD locali, (b) supervisionare e, ove necessario, proporre modifiche riguardanti il quadro di governance del RIAD ai sensi del presente indirizzo, affinché siano prese in esame dal Comitato per le statistiche, (c) verificare la qualità dei dati, e (d) gestire i dati di riferimento relativi alle entità residenti in paesi terzi.

Articolo 4

Registrazione dei dati di riferimento nel RIAD

1.   Le BCN adottano tutte le misure possibili per procedere all'accurata registrazione nel RIAD di tutte le entità rilevanti e fanno coerentemente riferimento a tali entità, indipendentemente dal loro paese di residenza, mediante il codice RIAD ad esse assegnato.

2.   Le BCN aggiornano i dati di riferimento relativi alle entità residenti nel loro Stato membro e assicurano, per quanto possibile, la loro accurata registrazione nel RIAD conformemente alle tempistiche prescritte, che la BCE comunica alle BCN. I dati di riferimento di un'entità comprendono in particolare, la sua denominazione, l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier) o qualsiasi altro codice di identificazione pertinente, il settore istituzionale e il paese di residenza, nonché gli altri attributi obbligatori dei dati di riferimento elencati negli allegati I e II.

3.   La BCE gestisce i dati di riferimento delle entità residenti in paesi terzi compiendo ogni ragionevole sforzo. La BCE può stipulare accordi bilaterali direttamente con talune BCN per determinate aree al di fuori dell'Unione, ad esempio per ragioni di esperienza commerciale o di competenze linguistiche.

4.   Le BCN competenti utilizzano tutte le informazioni a loro disposizione a livello nazionale per garantire, nei limiti del possibile, che i dati di riferimento su tutte le entità residenti rilevanti registrati nel RIAD siano completi, accurati e aggiornati. A tal fine, le BCN possono utilizzare tutte le fonti di informazione disponibili che esse reputano adeguate, purché tali informazioni possano essere utilizzate ai fini ed entro i limiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 2533/98, e, se del caso, soggette alla tutela della riservatezza conformemente all'articolo 8 di tale regolamento.

5.   Il RIAD consente il trattamento delle informazioni relative alle entità e a singoli attributi pertinenti forniti da una o più fonti. In caso di due o più fonti contrastanti, una regola di combinazione stabilisce una graduatoria delle fonti di dati rilevanti. La BCN competente accetta tale regola di combinazione standard oppure decide da sé l'ordine di priorità delle fonti di dat irilevanti. Qualora una BCN competente adotti un diverso ordine di priorità, lo registra nel RIAD e la BCE approva il nuovo ordine di priorità. Per ogni attributo, può essere fissata una diversa regola di combinazione da parte della BCN competente, che può modificare la regola nel tempo, ove lo ritenga opportuno. Le BCN possono ricercare un accordo con la BCE attraverso il suo centro RIAD principale su qualsiasi questione di classificazione, che la BCE o le BCN ritengano potenzialmente controversa, in particolare per quanto riguarda il settore delle IFM.

6.   Fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, secondo cui qualsiasi dato personale contenuto nel RIAD è oggetto di trattamento, le BCN non procedono alla cancellazione delle entità registrate nel RIAD così da garantire che esista una registrazione di un'entità e del suo ciclo di vita. La BCE stabilisce una procedura per la correzione degli errori materiali, e la mette a disposizione delle BCN.

7.   Le BCN competenti non sono ritenute responsabili per l'uso improprio dei dati da parte di qualsiasi altra banca centrale del SEBC.

Articolo 5

Assegnazione e gestione del codice RIAD e degli identificativi

1.   Le BCN competenti assegnano un codice RIAD a ciascuna entità residente all'atto della prima registrazione nel RIAD. Una BCN o la BCE possono assegnare un codice RIAD temporaneo alle entità non residenti non ancora identificate nel RIAD. Il codice RIAD e il codice RIAD temporaneo devono soddisfare il formato richiesto, che la BCE provvede a comunicare alle BCN.

2.   Le BCN assicurano che ogni codice RIAD assegnato sia esclusivo, in modo tale che il codice RIAD non si riferisca a più entità, e non sia modificato nel tempo. Le entità sono identificate in modo univoco nel RIAD con il codice RIAD così da garantire uno scambio regolare di dati e sistemi di comunicazione tra il RIAD e il SEBC nonché tra il RIAD e l'MVU.

3.   In caso di entità registrate con un codice RIAD temporaneo, le BCN competenti valutano potenziali duplicazioni dei codici e assegnano un codice RIAD non più tardi dell'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'elenco delle potenziali duplicazioni generato automaticamente dal RIAD.

4.   La BCE assegna il codice RIAD e tratta i dati di riferimento necessari delle organizzazioni internazionali nel RIAD.

5.   Entità registrate nel RIAD possono disporre di più identificativi o «alias». Quando segnalano informazioni su un attributo, le BCN registrano il tipo di identificativo (o la sua descrizione, ove consentito, qualora il tipo di identificativo non sia incluso nell'elenco predefinito dei tipi di identificativo contenuti nel RIAD) e il codice corrispondente. Le BCN assicurano inoltre che tali informazioni siano segnalate al RIAD nel formato richiesto, che la BCE mette a disposizione delle BCN.

Articolo 6

Registrazione nel RIAD di eventi demografici, cambiamenti di settore ed eventi societari nel RIAD

1.   Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per registrare tutti gli eventi demografici relativi alle entità i cui dati di riferimento sono registrati nel RIAD. Tale eventi includono:

a)

data di costituzione di un'entità;

b)

data di chiusura di un'entità;

c)

data a partire dalla quale un'entità diviene inattiva.

2.   Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per segnalare la creazione di attributi accompagnati dalla gamma di validità dei valori corrispondente, o i relativi aggiornamenti.

3.   Le BCN competenti segnalano gli aggiornamenti relativi a una riclassificazione del settore di appartenenza di un'entità conformemente all'allegato I non appena vengono a conoscenza del cambiamento oppure su base giornaliera se il cambiamento riguarda una riclassificazione di IFM, qualora un'istituzione diversa da una IFM divenga una IFM oppure una IFM divenga un'istituzione diversa da una IFM.

Le BCN competenti forniscono alla BCE una spiegazione scritta di eventuali ritardi tra il verificarsi della riclassificazione IFM e la registrazione nel RIAD.

4.   Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per segnalare tutti gli eventi societari che incidono sullo status di un'entità, come la costituzione, la modifica (ad esempio, quando un'entità diviene inattiva) oppure la chiusura di tale entità.

Le BCN competenti segnalano al RIAD i seguenti eventi societari in relazione alle entità residenti elencate nell'allegato I, non appena ne vengono a conoscenza secondo la tempistica di cui al capo VI:

a)

fusioni mediante costituzione di una nuova società come definite all'articolo 90 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

b)

fusioni mediante incorporazione come definite all'articolo 89 della direttiva (UE) 2017/1132;

c)

scissioni mediante incorporazione come definite all'articolo 136 della direttiva (UE) 2017/1132;

d)

scissioni mediante costituzione di nuove società come definite all'articolo 155 della direttiva (UE) 2017/1132;

e)

cessione di una succursale.

Articolo 7

Politica di aggiornamento e di revisione

Le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per garantire che tutti gli attributi siano conservati e aggiornati in modo continuativo. L'aggiornamento include l'esecuzione di revisioni tempestive ed efficaci degli attributi.

Articolo 8

Standard di trasmissione

1.   Il processo di caricamento dei dati nel RIAD viene descritto nelle specifiche di scambio dati alle quali le BCN hanno accesso. Le BCN caricano informazioni o mediante il sistema standard del SEBC o mediante aggiornamenti online.

2.   Prima di effettuare la trasmissione dei dati al RIAD, le BCN effettuano controlli di convalida per garantire che i dati pertinenti siano conformi alle specifiche di scambio dati. Le BCN dispongono di un adeguato sistema di controlli al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati registrati nel RIAD.

3.   Quando le BCN non sono in grado di accedere al RIAD a causa di un problema tecnico, utilizzano il servizio di emergenza previsto per tale eventualità o trasmettono i dati via e-mail al seguente indirizzo: RIAD-Support@ecb.europa.eu. Le BCN tutelano la riservatezza dei dati inviati tramite e-mail conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98.

4.   Nel trasmettere i dati, le BCN possono utilizzare l'insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l'alfabeto latino. Le BCN utilizzano l'Unicode (UTF-8) per mostrare in maniera corretta l'insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il RIAD.

Articolo 9

Convalide di acquisizione e di errore

Quando nel RIAD sono registrati nuovi dati, dei controlli sono generati automaticamente per convalidare la qualità delle informazioni fornite sulla base di criteri e regole di convalida convenuti. La BCE fornisce alle BCN un flusso automatizzato comprendente:

a)

una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie sugli aggiornamenti che sono stati trattati e validamente inseriti nella banca dati; e/o

b)

una convalida di errore contenente informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e sui controlli di convalida non riusciti.

Alla ricezione della convalida di errore, le BCN adottano immediatamente le misure per trasmettere le informazioni corrette.

CAPO III

RISERVATEZZA

Articolo 10

Riservatezza dei valori relativi agli attributi

1.   Conformemente al regime di riservatezza di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98, i dati di riferimento riservati non sono pubblicati. Le informazioni statistiche ricavate da fonti accessibili al pubblico conformemente alla normativa nazionale non sono considerate riservate e le informazioni registrate nel RIAD sono solitamente pubblicate dalle entità giuridiche a cui si riferiscono. Qualsiasi dato di riferimento non raccolto ai sensi della disciplina giuridica del SEBC in materia statistica sarà assoggettato alle disposizioni in materia di riservatezza del contratto con l'entità interessata che ha fornito i dati.

2.   Le BCN indicano il livello di riservatezza di ciascun valore relativo agli attributi che descrivono un'entità scegliendo uno dei valori predefiniti:

a)

«F» sta per libero, ossia non riservato e suscettibile di essere reso pubblico;

b)

«N» significa che un valore relativo agli attributi può essere reso noto solo per l'uso da parte del SEBC e delle istituzioni per le quali esiste un protocollo d'intesa, ossia non per uso esterno; ovvero

c)

«C» sta per informazione riservata.

3.   La BCE tratta le informazioni fornite tutelando debitamente la riservatezza, in modo tale da non pubblicare i dati contrassegnati come «C» o «N». Rispetto alle misure quantitative contrassegnate come «C» o «N», la BCE può comunque pubblicare o distribuire una gamma di classi di ampiezza.

4.   Il LEI ha sempre il valore «F».

5.   I seguenti attributi hanno sempre il valore «F» per le entità dotate di un LEI:

a)

denominazione;

b)

indirizzo.

6.   I seguenti attributi hanno sempre il valore «F» per le entità elencate nell'allegato I:

a)

denominazione;

b)

settore istituzionale.

CAPO IV

GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI

Articolo 11

Qualità dei dati e sincronizzazione

1.   Fatti salvi i diritti di verifica della BCE ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 e del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN provvedono a monitorare e a garantire la qualità di tutte le informazioni messe a disposizione della BCE conformemente ai principi applicabili alla governance statistica e al quadro di riferimento relativo alla garanzia della qualità pubblicati sul sito Internet della BCE.

2.   Ai fini della prevista integrazione delle serie di dati, le BCN assicurano che i dati di riferimento siano adeguati, completi e coerenti. In particolare, le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per garantire la sincronizzazione dei dati di riferimento utilizzati nelle diverse serie di dati.

3.   In caso di pareri divergenti per quanto riguarda, ad esempio, l'identificazione o la classificazione delle entità o altre questioni incidenti sulla gestione della qualità dei dati, la BCE adotta una decisione previa consultazione del Comitato per le statistiche del SEBC.

4.   Entro un anno dall'adozione del presente indirizzo, il Comitato per le statistiche del SEBC stabilisce le procedure di certificazione della qualità dei dati, compreso un rapporto sulla qualità del RIAD. In seguito, il Comitato riesamina le procedure a intervalli regolari di tre anni.

CAPO V

COOPERAZIONE CON AUTORITÀ DIVERSE DALLE BCN

Articolo 12

Cooperazione con autorità diverse dalle BCN

1.   Qualora le fonti di una parte o della totalità dei dati di cui ai capi II, VI e VII rientrino nella competenza di autorità nazionali diverse dalle BCN, queste ultime si adoperano per stipulare accordi di cooperazione permanente con tali autorità per garantire una trasmissione dei dati conforme agli standard della BCE, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati e il livello di riservatezza, nonché gli obblighi di cui al presente indirizzo, salvo che lo stesso risultato sia già stato conseguito per mezzo della normativa nazionale vigente. Tali accordi possono assumere, se del caso, la forma di protocolli d'intesa con istituti nazionali di statistica, autorità nazionali competenti o altre autorità nazionali.

2.   Qualora, nel corso di tale cooperazione, una BCN non sia in grado di soddisfare i requisiti di cui ai capi II, VI e VII, in quanto l'autorità nazionale ometta di fornire alla BCN i dati o le informazioni necessari, la BCE e la BCN riesaminano la questione insieme all'autorità nazionale al fine di garantire che le informazioni siano rese disponibili conformemente agli standard di qualità applicabili e in modo tempestivo.

3.   Se le autorità nazionali diverse dalle BCN costituiscono la fonte di informazioni statistiche contrassegnate come riservate, tali informazioni sono utilizzate dalla BCE conformemente al regolamento (CE) n. 2533/98.

CAPO VI

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA REGISTRAZIONE DI DATI DI RIFERIMENTO DELLE ENTITÀ

Articolo 13

Pubblicazione degli elenchi delle entità

La BCE pubblica elenchi delle entità:

a)

nei limiti e nei modi consentiti dai pertinenti regolamenti statistici menzionati nel presente capo; e

b)

secondo la classificazione per settore istituzionale di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013.

Articolo 14

Registrazione dei dati di riferimento delle IFM

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle IFM di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I al presente indirizzo con la periodicità prescritta.

2.   Una BCN registra nel RIAD se un'istituzione inclusa nell'elenco delle IFM subisce restrizioni in relazione alle proprie attività di intermediazione finanziaria, ad esempio l'accettazione di depositi o la concessione di prestiti, in particolare prima della sua liquidazione e/o eliminazione dal settore delle IFM.

3.   La BCE, periodicamente, può formulare una richiesta ulteriori informazioni alla BCN interessata, a cui quest'ultima è tenuta a dare prontamente riscontro fornendo le informazioni richieste, al fine di consentire alla BCE di monitorare se i dati RIAD siano coerenti con le relative classificazioni nazionali delle IFM.

4.   Qualora una IFM sia una succursale, viene registrato nel RIAD il suo rapporto con la sede centrale non residente. Per contro, qualora una IFM sia una sede centrale, vengono registrati nel RIAD i suoi rapporti con le succursali residenti in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

5.   Le BCN registrano nel RIAD, se possibile, gli aggiornamenti degli attributi specificati per le IFM nelle parti 1 e 2 dell'allegato 1, al verificarsi dei cambiamenti nel settore delle IFM o negli attributi delle IFM esistenti. Qualora ciò non sia possibile, le BCN forniscono alla BCE una spiegazione scritta del ritardo tra il verificarsi del cambiamento e la sua registrazione nel RIAD.

Articolo 15

Registrazione dei dati di riferimento degli FI

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco degli FI di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta.

2.   Vengono registrati nel RIAD, a seconda dei casi, i rapporti tra gli FI e le società di gestione e tra un sotto-fondo e un fondo a ombrello.

3.   Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento degli attributi specificati per gli FI nelle parti 1 e 2 dell'allegato I, in particolare quando un FI entra nell'insieme degli FI o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro due mesi dalla fine del trimestre. Tuttavia, l'attributo del valore dell'attivo netto viene aggiornato per tutti gli FI annualmente, entro due mesi dalla data di riferimento di fine anno.

Articolo 16

Registrazione dei dati di riferimento delle SV

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle SV di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I con la periodicità prescritta.

2.   Sono registrati nel RIAD, a seconda dei casi, i rapporti tra le SV e le società di gestione e i cedenti.

3.   Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento degli attributi specificati per le SV nelle parti 1 e 2 dell'allegato 1, in particolare quando una SV entra nell'insieme delle SV o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro 14 giorni lavorativi dalla fine del trimestre.

Articolo 17

Registrazione dei dati di riferimento delle PSRI

Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle PSRI di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/43) (22), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nella parte 1 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento di tali attributi, in particolare quando una PSRI entra nell'insieme delle PSRI o ne esce, e lo registrano nel RIAD con data di riferimento fine anno, entro tre mesi dalla fine dell'anno.

Articolo 18

Registrazione dei dati di riferimento delle IA

1.   Per consentire la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle IA di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), le BCN registrano nel RIAD gli attributi specificati nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del presente indirizzo con la periodicità prescritta. Le BCN segnalano qualsiasi aggiornamento di tali attributi, in particolare quando una IA entra nell'insieme delle IA o ne esce, e lo registrano nel RIAD con frequenza almeno trimestrale, entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre.

2.   Qualora una IA sia una succursale, sono registrati nel RIAD i suoi rapporti con la sede centrale non residente. Per contro, qualora una IA sia una sede centrale, sono registrati nel RIAD i suoi rapporti con le succursali residenti in altri Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 19

Pubblicazione periodica delle serie di dati

1.   Entro le 18.00 ora Europa Centrale (CET) di ogni giorno lavorativo, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IFM.

2.   Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi agli FI.

3.   Entro le 18.00 CET del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle SV.

4.   Entro le 18.00 CET dell'ultimo giorno lavorativo del mese successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle PSRI.

5.   Entro le 18.00 CET del quarto giorno lavorativo successivo al mese di scadenza del termine per la trasmissione degli aggiornamenti, la BCE rende disponibile sul proprio sito Internet una copia della serie di dati relativi alle IA.

CAPO VII

DATI DI RIFERIMENTO RILEVANTI SULLE ENTITÀ PER SERIE DI DATI NON PUBBLICATE E SUI GRUPPI

Articolo 20

Dati di riferimento rilevanti sulle entità per le serie di dati non pubblicate

Oltre ai dati necessari per gli elenchi delle entità pubblicati, ulteriori serie di dati non pubblicate utilizzano anch'esse i dati di riferimento sulle entità. Nell'allegato II viene presentato un quadro generale degli attributi rilevanti per tali serie di dati. Gli articoli da 21 a 28 specificano le condizioni per la segnalazione degli attributi di cui all'allegato II. In particolare, le BCN assicurano la completezza e la coerenza dei dati di riferimento delle diverse serie di dati.

Articolo 21

Statistiche sulle singole voci di bilancio (Individual Balance Sheet Items, «iBSI») e sui tassi d'interesse applicati dalle singole IFM (Individual MFI Interest Rate, «iMIR»)

Le BCN competenti assicurano l'accurata registrazione nel RIAD delle informazioni riguardanti il gruppo degli enti creditizi dell'area dell'euro, per il quale le BCN devono segnalare dati iBSI o iMIR alla BCE conformemente all'indirizzo BCE/2014/15. La BCE notifica alle BCN la composizione del gruppo. Le BCN apportano le necessarie modifiche alle informazioni registrate nel RIAD in caso di cambiamenti nella composizione del gruppo.

Articolo 22

Dati di riferimento rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)

Le BCN competenti assicurano la registrazione nel RIAD dei dati di riferimento relativi alle entità identificate con i LEI rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN assicurano la registrazione di qualsiasi dato di riferimento mancante entro dieci giorni lavorativi dalla notifica, da parte della BCE, dei dati rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). Le BCN effettuano le notifiche ai fini dell'elaborazione dei LEI per i dati rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) su base settimanale. Le BCN competenti aggiornano ulteriormente i dati di riferimento delle controparti, rilevanti ai fini del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), per le entità registrate nel RIAD, non appena vengono a conoscenza del cambiamento di uno o più attributi dei dati.

Articolo 23

Dati di riferimento rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali

Le BCN competenti assicurano la qualità e l'affidabilità dei dati di riferimento delle entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali, e registrano nel RIAD tutti gli attributi elencati nell'allegato II rilevanti per tali entità, per poter adeguatamente verificare che le controparti di politica monetaria rispettino le disposizioni che disciplinano gli stretti legami (close links) di cui alla parte quarta, titolo VIII, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Articolo 24

Dati di riferimento rilevanti ai fini del Sistema di gestione della Tesoreria (SGT)

Le BCN competenti compiono ogni ragionevole sforzo per registrare nel RIAD tutti gli attributi delle entità elencati nell'allegato II, rilevanti ai fini dell'SGT. La BCE è responsabile dell'assegnazione dell'identificativo SGT alle entità rilevanti ai fini dell'SGT.

Articolo 25

Dati di riferimento rilevanti ai fini dell'SHSDB

Le BCN compententi registrano nel RIAD tutti gli attributi delle controparti elencati nell'allegato II rilevanti ai fini dell'SHSDB, conformemente al regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (23) e all'indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea (24). Le BCN assicurano che tali entità siano collegate all'SHSDB mediante un identificativo delle entità comune e fisso, che includa tali entità in tutti i settori.

Articolo 26

Dati di riferimento rilevanti ai fini del CSDB

Le BCN compiono ogni ragionevole sforzo per registrare nel RIAD tutti gli attributi, elencati nell'allegato II, degli emittenti di titoli residenti nel loro paese, che sono registrati nel CSDB conformemente all'indirizzo (BCE/2012/21) (25). Le BCN assicurano che tali entità siano collegate al CSDB mediante un identificativo delle entità comune e fisso, che includa tali entità in tutti i settori.

Articolo 27

Dati di riferimento rilevanti ai fini di AnaCredit

Le BCN assicurano la registrazione nel RIAD dei dati di riferimento delle controparti rilevanti ai fini di AnaCredit conformemente al regolamento (UE) n. 2016/867 (BCE/2016/13) e all'indirizzo (UE) 2017/2335 (BCE/2017/38). L'allegato II fornisce un quadro generale degli attributi rilevanti, richiesti conformemente al regolamento e all'indirizzo suddetti, compresa l'identificazione univoca nel RIAD di tutte le controparti residenti.

Articolo 28

Registrazione dei dati di riferimento sui gruppi

1.   Le BCN assicurano la registrazione dei dati di riferimento sui rapporti necessari ai fini della segnalazione dei dati per l'SHSDB conformemente al regolamento (UE) 2016/1384 (BCE/2016/22), per AnaCredit conformemente al regolamento (UE) n. 2016/867 (BCE/2016/13) e per la valutazione dei legami stretti conformemente all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). Tali informazioni concernenti i dati di riferimento sui rapporti consentiranno la costruzione dinamica di strutture di gruppo da parte del sistema.

2.   Le BCN segnalano informazioni statistiche sui gruppi bancari a livello di unità giuridica, compresa qualsiasi entità (l'impresa madre diretta o la sussidiaria diretta) appartenente al gruppo bancario stabilita al di fuori dell'area dell'euro.

3.   Le BCN possono segnalare alla BCE le informazioni su entità non soggette a controllo.

4.   Le BCN possono completare le informazioni sui gruppi registrando qualsiasi altra tipologia di membri del gruppo e di entità dipendenti e, compiendo ogni ragionevole sforzo, mantengono le informazioni aggiornate.

5.   In caso di informazioni contrastanti su entità appartenenti a una struttura di gruppo, la BCN competente o le BCN competenti tengono conto degli orientamenti della BCN del paese nel quale risiede la capogruppo.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Procedura semplificata di modifica

Il Comitato esecutivo della BCE può apportare qualsiasi modifica di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché tali modifiche non siano tali da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti negli Stati membri. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indugio.

Articolo 30

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 31

Destinatari

Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, 1o giugno 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo BCE/2014/15, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

(3)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

(4)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(5)  Entrambi pubblicati sul sito Internet della BCE.

(6)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(7)  Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38) (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 66).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

(13)  Principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) 10 Bilanci consolidati, Fondazione IFRS.

(14)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(15)  Disponibile sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation, ISO), all'indirizzo www.iso.org.

(16)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (OJ L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(18)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

(19)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(20)  Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).

(21)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(22)  Regolamento (UE) n. 1409/2013 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2013, relativo alle statistiche sui pagamenti (BCE/2013/43) (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 18).

(23)  Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).

(24)  Indirizzo BCE/2013/7, del 22 marzo 2013, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).

(25)  Indirizzo BCE/2012/21, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l'archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).


ALLEGATO I

REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

PARTE 1

Attributi da segnalare per serie di dati aggiornati a fini di pubblicazione

Nome dell'attributo (1)

Rilevante nell'ambito dell'elenco di

IFM

FI

SV

PSRI (1)

IA

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

Tipo

Frequenza di aggiornamento

 

Identificativi (Identifiers)

codice RIAD (RIAD code)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Identificativo nazionale (National identifier) (se disponibile)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Codice EGR (EGR code)

O

d

 

 

O

q

 

 

 

 

LEI (se disponibile)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Bank identifier code (BIC)

O

d

 

 

 

 

 

 

 

 

ISIN (se disponibile)

O

m

M

q

M

q

 

 

O

q

Denominazione (Name)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Paese di residenza (Country of residence)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Indirizzo (Address) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Forma giuridica (Legal form) (***)

M

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Contrassegno Quotazione (Flag Listed)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Tipo di vigilanza (Type of supervision)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Obblighi di segnalazione (Reporting requirements)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Tipo di autorizzazione bancaria (Type of banking license)

M

d

 

 

 

 

O

a

 

 

Assetto giuridico (Legal set-up)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Contrassegno Conformità ai requisiti OICVM (Flag UCITS compliance)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Contrassegno Sotto-fondo (Flag Sub-fund)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Tipo di trasferimento (Type of transfer)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Tipo di fondi di investimento (Type of Investment Funds)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Politica di investimento per FI (Investment policy for IFs)

 

 

M

q

 

 

 

 

 

 

Contrassegno Prestatore di servizi di pagamento (Flag Payment service provider) (PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Contrassegno Gestore di servizi di pagamento (Flag Payment system operator) (PSO)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Contrassegno PSP di piccole dimensioni (Flag small PSP)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Contrassegno concessione deroga PSP (Flag PSP derogation granted)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Tipo di autorizzazione PSP (Type of PSP licence)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

Ambito geografico PSP (PSP geographical scope)

 

 

 

 

 

 

M

a

 

 

 

Settore istituzionale (Institutional sector)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Codice NACE (NACE code)

M

d

M

q

M

q

O

a

M

q

Posizione geografica (Geographic location) (NUTS) (***)

M

d

O

q

O

q

M

a

M

q

Occupati nazionale (Employment domestic) (1)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Totale di bilancio (Regolamento BCE) nazionale (Balance sheet total (ECB Regulation) domestic) (1)

M

a

 

 

 

 

 

 

O (2)

a

Attività nette nazionale (NET assets domestic) (1)

O

a

M

a

 

 

 

 

 

 

Premi lordi sottoscritti nazionale (Gross premiums written national) (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

Totale degli occupati (Total employment) (2)

O

a

O

a

O

a

O

a

O

a

Bilancio totale (Total balance sheet) (2)

M

a

O

a

O

a

 

 

O (2)

a

Premi lordi sottoscritti (Gross premiums written) (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

M

a

 

Data di costituzione (Birth date)

O

d

O

q

O

q

O

a

O

q

Data di chiusura (Closure date)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Contrassegno «Inattiva» (Flag «IsInactive»)

M

d

M

q

M

q

M

a

M

q

Contrassegno «In liquidazione» (Flag «Is under liquidation»)

M

d

O

q

M

q

M

a

M

q

Controparti richieste (Required counterparties)

Cedente della SV (Originator of FVC)

 

 

 

 

M

q

 

 

 

 

Società di gestione (Management company)

(se disponibile)

 

 

M

q

M

q

 

 

 

 

Sede centrale (Headquarters)

M

d

 

 

 

 

 

 

M

q

Rilevanza: M (obbligatorio), O (opzionale), vuoto (non applicabile).

Frequenza: a (annuale), q (trimestrale), m (mensile), d (giornaliera/non appena si verificano cambiamenti).

Tempistica: per i dati annuali è (se non specificato altrove) un mese dopo la data di riferimento.

PARTE 2

Tipi di rapporti tra entità

 

Tipo

Frequenza di aggiornamento

1.   

Rapporti all'interno di un'impresa

Rapporti tra una unità giuridica (o più unità giuridiche) e un'impresa

O

2.   

Rapporti all'interno di un gruppo di imprese

Rapporto di controllo tra unità giuridiche

M (c)

q

Rapporto di proprietà (senza controllo) tra unità giuridiche

O

q

3.   

Altri rapporti

Legame tra un cedente e la propria SV

M

q

Legame tra una società di gestione e la propria SV/il proprio FI (f)  (***)

M

q

Legame tra una succursale non residente e la propria sede centrale residente

M

q (d)

Legame tra una succursale residente e la propria sede centrale non residente

M

q

Legame tra un sotto-fondo e un fondo ad ombrello (***)

M

q

Legame tra un'entità e la propria impresa madre apicale (e)  (***)

M

m


(1)  

(+)

escluse le succursali non residenti (o la sede centrale).

(2)  

(++)

incluse le succursali non residenti (se disponibile).

(***)  se disponibile.

(1)  Si prega di osservare che l'elenco delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti (PSRI) può sovrapporsi all'elenco delle IFM.

(2)  Ciò dovrebbe essere segnalato almeno per una delle variabili a seconda del sistema di raccolta dei dati.

(c)  solo per «gruppi bancari» con sede centrale nell'area dell'euro e per controparti contemplate dal regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); altrimenti opzionale.

(d)  almeno trimestralmente, a seconda del settore.

(e)  solo per entità rilevanti per AnaCredit.

(f)  fatta eccezione per le entità autogestite.

(***)  se disponibile.


ALLEGATO II

REGISTER OF INSTITUTIONS AND AFFILIATES DATA (RIAD) - ELENCHI NON DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Attributi da segnalare per serie di dati secondo il rispettivo quadro di riferimento normativo di cui al capo VII del presente indirizzo

Nome dell'attributo

Statistiche Individual BSI e MIR (iBSI-iMIR)

Regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48)

Entità rilevanti ai fini della gestione delle garanzie reali

Sistema di gestione della tesoreria (SGT) (Treasury Manage-ment System, TMS)

Security Holding Statistics Database (SHSDB) (1)

Centralised Securities Database (CSDB)

Common Granular Analytical Credit database (AnaCredit) (2)

Identificativi entità (Entity Identifiers)

Codice RIAD (RIAD code)

x

x

x

x

x

x

x

LEI (*1)

 

x

x

 

x

x

x

Identificativi nazionali (National identifiers) (*1)

 

 

x

 

x

x

x

Altri identificativi (Other identifiers)

 

 

x

x

x

x

x

Identificativi strumenti (Instrument Identifiers)

ISIN

 

 

 

 

x

x

 

Denominazione (Name)

x

x

x

x

x

x

x

Paese di residenza (Country of residence)

x

x

x

x

x

x

x

Indirizzo (Address)

 

 

 

 

 

 

x

Forma giuridica (Legal form)

 

 

 

 

 

 

x

Settore istituzionale (Institutional sector)

x

x

x

x

x

x

x

Dettagli settore istituzionale (Institutional sector details)

x

x

x

x

x

x

x

Controllo settore istituzionale (Institutional sector control)

x

x

x

x

x

x

x

Gruppo garanzie reali (Collateral group)

 

 

x

 

 

 

 

Codice NACE (NACE code)

 

 

 

 

x

x

x

Posizione geografica (Geographic location) (NUTS)

 

 

 

 

 

 

x

Contrassegno CCP (Flag CCP)

 

x

 

 

 

 

 

Obblighi di segnalazione (Reporting requirements)

 

 

 

 

 

 

x

Regime contabile (Accounting Framework)

 

 

 

 

 

 

x

Totale degli occupati (Total employment)

 

 

 

 

 

 

x

Bilancio totale (Total balance sheet)

 

 

 

 

 

 

x

Dimensione dell'impresa (Enterprise size)

 

 

 

 

 

 

x

Fatturato annuo (Annual turnover)

 

 

 

 

 

 

x

Stato dei procedimenti legali (Status of legal proceedings)

 

 

 

 

 

 

x

 

Data di costituzione (Birth date)

x

x

x

x

x

x

x

Data di chiusura (Closure date)

x

x

x

x

x

x

x

Contrassegno «Inattiva» (Flag «IsInactive»)

x

x

x

x

x

x

 

 

Rapporti (Relationships)

Rapporto di proprietà (Ownership relation)

 

 

x

 

 

 

 

Rapporto di succursale (Branch relation)

 

 

x

 

 

 

 

Legame (Link)

con la sede centrale (to headquarter)

 

 

 

 

x

 

x

con l'impresa madre direttamente controllante (to direct controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

con l'impresa madre apicale controllante (to ultimate controlling parent)

 

 

 

 

x

 

x

con la società di gestione (to management company)

 

 

 

 

 

 

x


(1)  L'elenco degli attributi obbligatori dei ruoli delle relative controparti SHSDB è specificato nei rispettivi atti normativi.

(2)  L'elenco degli attributi obbligatori di una controparte AnaCredit specifica dipende dal ruolo (mutuatario, fideiussore ecc.), dalla residenza (all'interno/al di fuori dello Stato membro segnalante), e dalla data in cui il prestito è stato concesso come specificato nei rispettivi atti normativi.

(*1)  Dovrebbero essere forniti come attributi obbligatori l'identificativo «LEI» o, se non disponibile, «Identificativi nazionali».


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