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Documento 32018O0014

Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (rifusione) (BCE/2018/14)

GU L 136 del 1.6.2018, pagg. 81–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/2021; abrogato da 32021O0564

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/797/oj

1.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/81


INDIRIZZO (UE) 2018/797 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 maggio 2018

sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14)

(rifusione)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1 e 14.3, e l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

l'indirizzo BCE/2006/4 (1) è stato modificato diverse volte (2). Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche, per ragioni di chiarezza, l'indirizzo BCE/2006/4 dovrebbe essere rifuso.

(2)

Ai sensi dell'articolo 23, in combinato disposto con l'articolo 42.4 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo Statuto del SEBC), la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso con organizzazioni internazionali, e condurre tutte le operazioni bancarie rientranti nelle loro relazioni coi paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

(3)

L'Eurosistema, nell'erogare ai clienti i propri servizi di gestione delle riserve, dovrebbe operare quale unico sistema, a prescindere da quale sia la banca centrale dell'Eurosistema attraverso la quale tali servizi sono erogati A tal fine, il presente indirizzo intende garantire, fra l'altro, che i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve siano erogati in maniera standardizzata e secondo termini e condizioni armonizzate, che la BCE ne sia adeguatamente informata e che siano identificate le caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti.

(4)

Tutte le informazioni, i dati e documenti redatti da e/o scambiati tra le banche centrali dell'Eurosistema nel contesto dell'erogazione dei servizi di gestione delle riserve sono riservati e sono soggetti all'applicazione dell'articolo 37 dello statuto.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo:

1)

l'espressione «tutti i tipi di operazioni bancarie» include l'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve ai clienti;

2)

per «personale della BCE autorizzato» si intende chiunque, all'interno della BCE, venga identificato di volta in volta dal Comitato esecutivo quale mittente e ricevente autorizzato delle informazioni da fornirsi nel contesto dell'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;

3)

l'espressione «banche centrali» include le autorità monetarie;

4)

per «cliente» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale a cui una banca centrale dell'Eurosistema eroghi servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve,

5)

per «banca centrale dell'Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

6)

per «servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve» si intendono i servizi di gestione delle riserve elencati all'articolo 2 che possono essere erogati dalle bance centrali dell'Eurosistema ai clienti e che consentono loro di gestire modo integrato le riserve attraverso una singola banca centrale dell'Eurosistema,

7)

per «erogatore di servizi dell'Eurosistema» (ESE) si intende una banca centrale dell'Eurosistema che si impegna a erogare l'intera gamma di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;

8)

per «erogatore di servizi individuali» (ESI) si intende una banca centrale dell'Eurosistema che non si impegna ad erogare l'intera gamma di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve,

9)

per «organizzazione internazionale» si intendono le organizzazioni, diverse dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione, istituite da un trattato internazionale o sottoposte alla sua autorità;

10)

per «cliente potenziale» si intende qualunque banca centrale o qualunque paese (ivi comprese le autorità pubbliche o le agenzie governative) situato al di fuori dell'area dell'euro o qualunque organizzazione internazionale che abbia avviato trattative con un ESE o con un ESI con l'intento di instaurare un rapporto d'affari e che abbia ricevuto un contratto ai fini della trattativa e della possibile sottoscrizione;

11)

per «riserve» si intendono le attività idonee dei clienti denominate in euro, ossia il contante e tutti i titoli che sono inclusi nell'elenco di attività idonee negoziabili dell'Eurosistema pubblicato e aggiornato quotidianamente sul sito Internet della BCE, con l'eccezione di:

a)

titoli che ricadono nella «categoria V di scarto di garanzia» (titoli garantiti da attività);

b)

attività detenute esclusivamente al fine di ottemperare agli obblighi pensionistici e correlati dei clienti nei confronti del proprio personale, precedente o attuale;

c)

attività denominate in euro detenute su conti dedicati aperti da un cliente presso una banca centrale dell'Eurosistema ai fini della riprogrammazione del debito pubblico nel quadro di accordi internazionali;

d)

attività denominate in euro del Fondo monetario internazionale (FMI) detenute nei conti nn. 1 e 2 e nel conto titoli dell'FMI presso banche centrali dell'Eurosistema; e

e)

altre categorie di attività denominate in euro così come deciso di volta in volta dal Consiglio direttivo.

Articolo 2

Elenco dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

I servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve consistono in:

1)

conti di custodia per le riserve;

2)

i servizi di custodia di seguito elencati:

a)

relazione di fine mese sulla custodia, con la possibilità anche di fornire relazioni in altri momenti, a richiesta del cliente;

b)

trasmissione delle relazioni attraverso SWIFT a tutti i clienti in grado di riceverle con tale mezzo e, per i clienti che non possono utilizzare SWIFT, trasmissione mediante altri mezzi adeguati;

c)

notifica di eventi societari (ad esempio pagamenti di cedole e rimborsi) connesse alle partecipazioni in titoli dei clienti;

d)

trattamento di eventi societari nell'interesse dei clienti;

e)

facilitazione di accordi tra clienti e agenti terzi, a determinate condizioni restrittive, nel contesto di programmi automatici di prestito titoli;

3)

i seguenti servizi di regolamento:

a)

servizi di regolamento senza preventivo pagamento/contro pagamento per tutti i titoli denominati in euro per i quali vi siano conti di custodia;

b)

conferma del regolamento di tutte le operazioni effettuate attraverso SWIFT (o attraverso altri mezzi adeguati per i clienti che non possono utilizzare SWIFT);

4)

i seguenti servizi di cassa/investimento:

a)

acquisto/vendita di valuta per conto proprio nell'interesse dei clienti, compresi almeno l'acquisto/vendita a pronti di euro a fronte delle valute del G10 non appartenenti all'area dell'euro;

b)

servizi di deposito a tempo determinato:

i)

a titolo di agente, o

ii)

per conto proprio;

c)

saldi creditori overnight:

i)

Tipo 1 — investimento automatico di un ammontare fisso definito per cliente, per conto proprio,

ii)

Tipo 2 — possibilità di investire fondi presso i partecipanti del mercato a titolo di agente;

d)

esecuzione di investimenti per i clienti secondo i loro ordini permanenti e in conformità alla serie di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve;

e)

esecuzione degli ordini dei clienti di acquisto/vendita di titoli sul mercato secondario.

5)

il seguente servizio di cassa:

a)

esecuzione di operazioni di pagamento senza l'uso di contante in entrata e in uscita in connessione con i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

Articolo 3

Erogazione di servizi da parte di ESE e ESI

1.   Nel quadro dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve, le banche centrali dell'Eurosistema sono classificate come ESE o ESI.

2.   In aggiunta ai servizi indicati nell'articolo 2, ogni ESE può anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve. Gli ESE definiscono tali servizi su base individuale e questi non sono assoggettati al presente indirizzo.

3.   Un ESI è assoggettato al presente indirizzo e ai requisiti dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve, in relazione a uno o più di tali servizi, o parte di essi, erogati dal medesimo ESI e che rientrano nell'intera gamma di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve. Inoltre, gli ESI possono anche offrire ai clienti altri servizi di gestione delle riserve e definiscono tali servizi su base individuale. Tali servizi non sono assoggettati al presente indirizzo.

4.   Per quanto concerne i servizi di gestione delle riserve forniti ai clienti, questi ultimi possono avere accordi con diverse banche centrali dell'Eurosistema.

Articolo 4

Informazioni riguardanti i servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1.   Le banche centrali dell'Eurosistema forniscono al personale della BCE autorizzato tutte le informazioni pertinenti relative all'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve a clienti nuovi e preesistenti e informano il personale della BCE autorizzato di ogni caso in cui un potenziale cliente li abbia contattati.

2.   Prima di rendere nota l'identità di un cliente preesistente, nuovo o potenziale, le banche centrali dell'Eurosistema si adoperano per ottenere il consenso del cliente alla comunicazione.

3.   Se tale consenso non viene concesso, la banca centrale dell'Eurosistema in questione fornisce al personale della BCE autorizzato le informazioni necessarie senza rivelare l'identità del cliente.

Articolo 5

Divieto e sospensione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1.   La BCE mantiene, affinché le banche centrali dell'Eurosistema la possano consultare, una lista di clienti preesistenti, nuovi o potenziali le cui riserve siano interessate da un ordine di congelamento o da un'analoga misura imposta da uno degli Stati membri dell'Unione europea sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o dall'Unione europea.

2.   Qualora sulla base di una misura o di una decisione diversa da quelle di cui al paragrafo 1, adottata per ragioni di politica o di interesse nazionale da parte di una banca centrale dell'Eurosistema o dello Stato membro nel quale la banca centrale dell'Eurosistema ha sede, quest'ultima sospenda l'erogazione dei servizi di gestione delle riserve nei confronti di un cliente preesistente, o rifiuti di erogarli a un cliente nuovo o potenziale, tale banca centrale dell'Eurosistema ne informa prontamente il personale della BCE autorizzato. A sua volta il personale della BCE autorizzato ne informa immediatamente le altre banche centrali dell'Eurosistema. Tali provvedimenti o decisioni non precludono alle altre banche centrali dell'Eurosistema l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve in favore di tali clienti.

3.   L'articolo 4, paragrafi 2 e 3, si applica in tutti i casi in cui venga resa nota l'identità di un cliente preesistente, nuovo o potenziale ai sensi del paragrafo 2. In mancanza di consenso da parte del cliente, la comunicazione dell'identità del cliente alle altre banche centrali dell'Eurosistema sarà effettuata solo ove tale comunicazione avvenga in conformità alla normativa vigente.

Articolo 6

Competenze nell'ambito dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve

1.   Ciascuna banca centrale dell'Eurosistema è competente a concludere con i clienti qualunque accordo contrattuale che risulti opportuno per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve.

2.   Fatte salve le specifiche disposizioni applicabili a una banca centrale dell'Eurosistema, o con esso concordate, ciascuna banca centrale dell'Eurosistema che eroghi servizi di gestione delle riserve, o parte di essi, ai propri clienti, è per essi responsabile.

Articolo 7

Caratteristiche minime comuni previste negli accordi contrattuali con i clienti

Le banche centrali dell'Eurosistema assicurano che i propri accordi contrattuali con i clienti siano in linea con il presente indirizzo e con le seguenti caratteristiche minime comuni. Gli accordi contrattuali:

a)

dichiarano che la controparte del cliente è la banca centrale dell'Eurosistema con cui tale cliente ha concluso un accordo per l'erogazione di servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve, o una parte di essi, e che tale accordo non fa sorgere di per sé diritti o pretese per i clienti nei confronti delle altre banche centrali dell'Eurosistema.

b)

fanno riferimento ai collegamenti utilizzabili per il regolamento dei titoli detenuti dalle controparti dei clienti e ai rischi derivanti dell'uso di collegamenti non idonei per le operazioni di politica monetaria;

c)

fanno riferimento al fatto che alcune operazioni rientranti nel quadro dell'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve devono essere condotte con la massima diligenza possibile;

d)

fanno riferimento al fatto che la banca centrale dell'Eurosistema può dare suggerimenti ai clienti in merito alla tempistica e all'esecuzione di un'operazione al fine di evitare conflitti con la politica monetaria e dei cambi dell'Eurosistema, e che tale banca centrale dell'Eurosistema non è responsabile per le conseguenze che possano derivarne per il cliente;

e)

fanno riferimento al fatto che le commissioni che le banche centrali dell'Eurosistema addebitano ai propri clienti per l'erogazione dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve sono soggette a revisione da parte dell'Eurosistema e che i clienti, conformemente alla legge applicabile, sono vincolati dalle modifiche alle commissioni eventualmente risultanti dalla revisione.

f)

dichiarano che il cliente è tenuto a confermare alla banca centrale dell'Eurosistema di ottemperare a tutta la normativa nazionale e dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in quanto e nella misura ad esso applicabile, incluse le istruzioni date dalle autorità competenti, e di non essere coinvolto in alcuna forma di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 8

Ruolo della BCE

La BCE coordina l'erogazione generale dei servizi dell'Eurosistema di gestione delle riserve e il relativo quadro informativo. Tutti i membri dell'Eurosistema che acquistino o perdano lo status di ESE, ne informano la BCE.

Articolo 9

Abrogazione

1.   L'Indirizzo BCE/2006/4 come modificato dagli indirizzi elencati nell'allegato I, è abrogato a decorrere dal 1o ottobre 2018.

2.   I riferimenti all'indirizzo abrogato sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tabella di corrispondenza contenuta nell'allegato II.

Articolo 10

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1o ottobre 2018.

Articolo 11

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 maggio 2018

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo del 7 aprile 2006 sull'erogazione da parte dell'Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all'area dell'euro, a paesi non appartenenti all'area dell'euro e a organizzazioni internazionali (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54).

(2)  Si veda l'allegato I.


ALLEGATO I

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

Indirizzo BCE/2006/4 (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 54).

Indirizzo BCE/2009/11 (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 34).

Indirizzo BCE/2013/14 (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 19).


ALLEGATO II

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Indirizzo BCE/2006/4

Presente indirizzo

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articoli 9-11


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