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Documento 32018O0004

Indirizzo (UE) 2018/571 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4)

GU L 95 del 13.4.2018, pagg. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2018/571/oj

13.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/45


INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 febbraio 2018

che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diversi aggiustamenti al fine di garantire una tutela adeguata.

(2)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1.

L'articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare dell'attività (a cedola fissa, zero coupon, a cedola variabile) determinato sulla base della tavola 2 nell'allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia applicabile è la vita residua dell'attività, a prescindere dalla tipologia di struttura cedolare. In relazione alla struttura cedolare si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le cedole variabili con un periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerate cedole a tasso fisso;

b)

le cedole variabili che hanno come tasso di riferimento un tasso di inflazione dell'area dell'euro sono considerate cedole a tasso fisso;

c)

le cedole variabili con tasso cedolare minimo diverso da zero e/o cedole variabili con un tasso cedolare massimo sono trattate come cedole a tasso fisso;

d)

lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può essere presa in considerazione qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   La vita residua delle obbligazioni garantite in uso proprio è definita come la massima scadenza legale, tenuto conto di eventuali diritti di proroga per i rimborsi del capitale previsti dai rispettivi termini e condizioni contrattuali. Ai fini del presente paragrafo, per “uso proprio” si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro soggetto con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

2.

all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

ai fini della lettera b), “uso proprio” ha lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis.»;

3.

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, al livello di qualità creditizia, alla struttura cedolare e alla metodologia di valutazione applicata dalla BCN, come indicato nella Tavola 3 dell'allegato al presente indirizzo.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il tasso di interesse è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il corrispondente periodo di rideterminazione della cedola è inferiore o pari a un anno. I tassi di interesse con periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.»;

c)

al paragrafo 2, è aggiunto il seguente periodo:

«Un credito è considerato come credito a tasso fisso, ai fini dell'applicazione degli scarti di garanzia, ogni qualvolta vi sia la possibilità che esso paghi un tasso d'interesse fisso che dipenda dal valore di un tasso d'interesse di riferimento idoneo di cui all'articolo 90, lettera b), punto iii), dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in particolare ove per la cedola sia espressamente indicato un tasso cedolare massimo o un tasso cedolare minimo diverso da zero.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 31,5 %.»;

4.

l'allegato è modificato conformemente all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere del 16 aprile 2018 fatta eccezione per il punto 3), lettera c), dell'articolo 1 rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1o ottobre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 16 marzo 2018, fatta eccezione per i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 3), lettera c) dell'articolo 1 che sono notificate entro e non oltre il 3 settembre 2018.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).


ALLEGATO

L'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è così modificato:

1.

la tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livelli 1 e 2

0-1

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

7,5

1-3

1,0

2,0

0,5

1,5

2,5

1,0

2,0

3,0

1,0

10,0

10,5

7,5

3-5

1,5

2,5

0,5

2,5

3,5

1,0

3,0

4,5

1,0

13,0

13,5

7,5

5-7

2,0

3,0

1,0

3,5

4,5

1,5

4,5

6,0

2,0

14,5

15,5

10,0

7-10

3,0

4,0

1,5

4,5

6,5

2,5

6,0

8,0

3,0

16,5

18,0

13,0

> 10

5,0

7,0

2,0

8,0

10,5

3,5

9,0

13,0

4,5

20,0

25,5

14,5

 

Categorie di scarti di garanzia

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

cedola fissa

zero coupon

cedola variabile

Livello 3

0-1

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

13,0

13,0

13,0

1-3

7,0

8,0

6,0

9,5

13,5

7,0

12,0

15,0

8,0

22,5

25,0

13,0

3-5

9,0

10,0

6,0

13,5

18,5

7,0

16,5

22,0

8,0

28,0

32,5

13,0

5-7

10,0

11,5

7,0

14,0

20,0

9,5

18,5

26,0

12,0

30,5

35,0

22,5

7-10

11,5

13,0

9,0

16,0

24,5

13,5

19,0

28,0

16,5

31,0

37,0

28,0

> 10

13,0

16,0

10,0

19,0

29,5

14,0

19,5

30,0

18,5

31,5

38,0

30,5

2.

la tavola 3 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 3

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi o variabili

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*2)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso variabile e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Tasso variabile e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Livelli 1 e 2 (da AAA a A-)

0-1

10,0

10,0

12,0

12,0

1-3

12,0

10,0

16,0

12,0

3-5

14,0

10,0

21,0

12,0

5-7

17,0

12,0

27,0

16,0

7-10

22,0

14,0

35,0

21,0

> 10

30,0

17,0

45,0

27,0

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Vita residua (in anni) (*2)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso variabile e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Tasso variabile e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN

Livello 3 (da BBB+ a BBB-)

0-1

17,0

17,0

19,0

19,0

1-3

28,5

17,0

33,5

19,0

3-5

36,0

17,0

45,0

19,0

5-7

37,5

28,5

50,5

33,5

7-10

38,5

36,0

56,5

45,0

> 10

40,0

37,5

63,0

50,5


(*1)  ossia, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».

(*2)  ossia, [0-1) vita residua inferiore ad un anno, [1-3) vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.».


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