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Documento 32017D0035

Decisione (UE) 2017/2097 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2017, sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35)

GU L 299 del 16.11.2017, pagg. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2097/oj

16.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/31


DECISIONE (UE) 2017/2097 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 novembre 2017

sulla metodologia di calcolo delle sanzioni per violazioni dei requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2017/35)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare il quarto trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 34,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (2),

visto il regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (3) e in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

(1)

L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento mediante, tra l'altro, l'esercizio di compiti di sorveglianza. In particolare, la sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) è condotta in conformità ai requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

(2)

L'articolo 23 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) conferisce alla Banca centrale europea (BCE) il potere di irrogare sanzioni in caso di violazione del predetto regolamento. Allo scopo di accrescere la trasparenza di principi e procedure osservati dalla BCE nell'imposizione di tali sanzioni, la norma richiede a quest'ultima di adottare una decisione sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni.

(3)

Con l'adozione di tale decisione, la BCE illustra le modalità con le quali il principio di proporzionalità orienta la determinazione di una sanzione adeguata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1.

per «gestore dello SPIS» si intende un gestore dello SPIS come definito al punto 4) dell'articolo 2, del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

2.

per «esercizio finanziario» si intende il periodo di tempo in relazione al quale deve essere predisposta la contabilità obbligatoria o soggetta a revisione;

3.

per «ammenda» si intende l'importo forfettario che il gestore dello SPIS è tenuto a versare a titolo di sanzione;

4.

per «violazione» si intende qualsiasi inosservanza da parte del gestore dello SPIS degli obblighi che derivano dal regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28);

5.

per «penalità di mora» si intendono somme di denaro che il gestore dello SPIS è tenuto a pagare in caso di violazioni protratte a titolo di sanzione ovvero per indurre l'operatore dello SPIS a conformarsi agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28). Tali importi sono calcolati per ciascun giorno intero di protratta violazione a decorrere dalla notifica al gestore dello SPIS di una decisione che impone la cessazione dell'infrazione in conformità alla procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2532/98;

6.

per «sanzione» si intendono tanto l'ammenda quanto la penalità di mora irrogate a seguito di un'infrazione;

7.

per «fatturato» si intendono i ricavi generati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente a quello in cui si è verificata la violazione;

8.

per «valore dei pagamenti trattati» si intende il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati dallo SPIS interessato nell'esercizio precedente quello in cui si è verificata l'infrazione.

Articolo 2

Principi generali

1.   La presente decisione stabilisce la metodologia osservata dalla BCE per il calcolo dell'importo delle sanzioni irrogate dalla BCE nei confronti di un gestore di SPIS per violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

2.   La BCE può irrogare un'ammenda o una penalità di mora a titolo di sanzione per violazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

3.   La BCE determina l'importo della sanzione da irrogare sulla base di un processo in due fasi, che inizia con il calcolo dell'importo base della sanzione, suscettibile di aumento o riduzione alla luce di circostanze attenuanti o aggravanti pertinenti al caso specifico.

Articolo 3

Calcolo dell'importo base di una sanzione

1.   La BCE calcola l'importo base di una sanzione da irrogare nei confronti di un gestore di SPIS con riferimento al fatturato e al valore dei pagamenti trattati dallo SPIS interessato.

2.   L'importo base della sanzione è pari al 50 % della somma dei seguenti importi:

a)

1 % del fatturato; e

b)

0,0001 % del valore dei pagamenti trattati.

3.   Per le penalità di mora, ai fini del calcolo dell'importo dovuto per ogni giorno intero di protratta violazione, l'importo base è diviso per 180.

Articolo 4

Circostanze aggravanti e attanuanti

Nel calcolo dell'importo di una sanzione, la BCE tiene conto, se pertinenti, delle circostanze del caso specifico, come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98.

Articolo 5

Limiti

1.   Ove, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo base effettuati ai sensi dell'articolo 4, l'importo di ciascuna ammenda superi EUR 500 000, l'importo dell'ammenda irrogabile dalla BCE è limitato a EUR 500 000.

2.   Ove, sulla base del calcolo effettuato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e di eventuali aumenti o diminuzioni dell'importo base effettuati ai sensi dell'articolo 4, l'importo della penalità di mora superi EUR 10 000 per giorno di violazione, l'importo della penalità di mora irrogabile dalla BCE per giorno di violazione è limitato a EUR 10 000. Le penalità di mora possono essere irrogate per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla notifica al gestore dello SPIS della decisione che irroga le sanzioni.

Articolo 6

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 novembre 2017.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(3)  GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16.


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