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Documento 32016R1705
Regulation (EU) 2016/1705 of the European Central Bank of 9 September 2016 amending Regulation (EC) No 1745/2003 (ECB/2003/9) on the application of minimum reserves (ECB/2016/26)
Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)
Regolamento (UE) 2016/1705 della Banca centrale europea, del 9 setttembre 2016, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)
GU L 257 del 23.9.2016, pagg. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 25/06/2021; abrogato da 32021R0378
23.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/10 |
REGOLAMENTO (UE) 2016/1705 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 9 setttembre 2016
che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2016/26)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 19.1,
visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di escludere le passività interbancarie dall'aggregato soggetto a riserva, ogni detrazione forfettaria applicabile alle passività con scadenza fino a due anni rientranti nella categoria dei titoli di debito dovrebbe essere determinata sulla base di un macrocoefficiente relativo all'intera area dell'euro, ottenuto come rapporto tra: a) l'ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi, nonché dalla BCE e dalle banche centrali nazionali partecipanti e b) l'ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi. Il metodo di applicazione della detrazione forfettaria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (2) dovrebbe essere chiarito ulteriormente. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) è modificato come segue:
1) |
l'articolo 3 è modificato come segue:
|
2) |
nell'intero regolamento sono soppresse le parole «relative alle statistiche monetarie e bancarie». |
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 settembre 2016.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).