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Documento 32016O0031

Indirizzo (UE) 2016/2298 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/31)

GU L 344 del 17.12.2016, pagg. 102–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/2298/oj

17.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 344/102


INDIRIZZO (UE) 2016/2298 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 2 novembre 2016

che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2016/31)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l'articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti, delle risorse e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(2)

Ai fini delle operazioni di politica monetaria l'Eurosistema ha la possibilità di effettuare aste a tasso fisso o a tasso variabile. È opportuno modificare l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1) per includervi alcuni necessari perfezionamenti tecnici e editoriali relativi alle fasi operative delle procedure d'asta.

(3)

L'Eurosistema ritiene necessario modificare i criteri di idoneità e apportare modifiche alle misure per il controllo dei rischi applicabili agli strumenti di debito senior non garantiti emessi da enti creditizi o imprese di investimento o da soggetti ad essi strettamenti collegati nell'ambito della propria disciplina in materia di garanzie per tenere conto del recepimento della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) negli Stati membri.

(4)

L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre alcune modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema per consentire l'inclusione di strutture cedolari con flussi di cassa potenziamente negativi per le attività negoziabili.

(5)

L'Eurosistema richiede la segnalazione di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati relativi all'insieme di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività. I dati a livello di prestito devono essere comunicati dalle parti interessate a un registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. I requisiti dell'Eurosistema per la designazione dei registri dei dati a livello di prestito, nonché per l'effettivo processo di designazione, devono essere chiariti ulteriormente nell'interesse della trasparenza.

(6)

È opportuno modificare i criteri di idoneità relativi ai crediti e, in particolare il criterio relativo alle restrizioni al realizzo al fine di salvaguardare l'adeguatezza delle garanzie dell'Eurosistema. Le BCN, quando accettano crediti a garanzia, dovrebbero adottare misure specifiche per escludere o limitare significativamente il rischio di compensazione. I crediti sorti prima del 1o gennaio 2018 che non sono stati assogettati a tali misure possono essere utilizzati a garanzia fino al 31 dicembre 2019 purché tutti gli altri criteri di idoneità siano soddisfatti.

(7)

Al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie in conseguenza dell'inadempimento di una controparte, le attività idonee mobilizzate a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dovrebbero essere assoggettate alle misure per il controllo dei rischi di cui al Titolo VI della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, il Consiglio Direttivo ritiene opportuno apportare diverse modifiche.

(8)

Le attività idonee devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema precisati nel quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (Eurosystem credit assessment framework, ECAF) che definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee. A seguito di una revisione delle regole ECAF, è opportuno apportare specifiche modifiche in particolare in relazione ai criteri generali di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institutions, ECAI) e ai requisiti operativi per le ECAI rispetto alle obbligazioni garantite.

(9)

A fini di chiarezza si rendono necessarie diverse modifiche tecniche minori, per esempio in relazione alla terminologia relativa alle obbligazioni garantite.

(10)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1.

L'articolo 2 è modificato come segue:

a)

il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

per «obbligazioni garantite» (covered bonds) si intendono strumenti di debito dotati di doppia rivalsa: a) direttamente o indirettamente nei confronti di un ente creditizio; e b) nei confronti di un insieme dinamico di attività sottostanti, e per le quali non c'è segmentazione del rischio;»;

b)

è inserito il seguente punto 46 bis):

«46 bis)

per «impresa di investimento» si intende un'impresa di investimento nell'accezione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento (UE) n. 575/2013;»;

c)

il punto 48) è sostituito dal seguente:

«48)

per «obbligazione garantita di tipo jumbo» si intende un'obbligazione garantita con un volume di emissione di almeno 1 miliardo di EUR della quale almeno tre market maker quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita;»;

d)

il punto 71) è sostituito dal seguente:

«71)

per «altre obbligazioni garantite» (other covered bonds) si intendono le obbligazioni garantite strutturate o multi cédulas;»;

e)

il punto 74) è sostituito dal seguente:

«74)

per «rating del credito pubblico» (public credit rating) si intende un rating di credito che è: a) emesso o avallato da un'agenzia di rating del credito registrata nell'Unione e accettata dall'Eurosistema come agenzia esterna di valutazione del merito di credito; e b) reso pubblico o comunicato in abbonamento;»;

f)

il punto 88) è sostituito dal seguente:

«88)

per «obbligazione garantita strutturata» (structured covered bond) si intende un'obbligazione garantita, esclusa la multi cédulas, che non è emessa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;"

g)

il punto 94) è sostituito dal seguente:

«94)

per «obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM» si intende un'obbligazione garantita emessa in conformità ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della Direttiva 2009/65/CE»;

2.

L'articolo 25 è modificato come segue:

a)

nel paragrafo 1, la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 4

Fasi operative delle procedure d'asta

Fase 1

Annuncio d'asta

a)

Annuncio pubblico della BCE

b)

Annuncio pubblico e annuncio diretto alle singole controparti da parte delle BCN (ove ritenuto necessario)

Fase 2

Preparazione e presentazione delle offerte da parte delle controparti

Fase 3

Raccolta delle offerte da parte dell'Eurosistema

Fase 4

Aggiudicazione d'asta e annuncio dei risultati

a)

Decisione d'aggiudicazione della BCE

b)

Annuncio pubblico dei risultati dell'aggiudicazione da parte della BCE

Fase 5

Conferma dei singoli importi assegnati

Fase 6

Regolamento delle transazioni»;

b)

nell'articolo 2, le tavole 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tavola 5

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard [gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale  (3) ]

Image Testo di immagine

Tavola 6

Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale)

Image Testo di immagine »;

(3)  L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale."

3.

nell'articolo 30, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le aste standard sono preannunciate pubblicamente dalla BCE. In aggiunta, le BCN possono annunciare le aste standard pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario.

2.   Le aste veloci possono essere preannunciate pubblicamente dalla BCE. Nelle aste veloci preannunciate pubblicamente, le BCN possono contattare direttamente le controparti ammesse a partecipare, ove ritenuto necessario. Nelle aste veloci non pre annunciate pubblicamente, le controparti ammesse a partecipare sono contattate direttamente dalle BCN.»;

4.

nell'articolo 43, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE annuncia pubblicamente la propria decisione di aggiudicazione relativa ai risultati dell'asta. In aggiunta, le BCN possono annunciare la decisione di aggiudicazione della BCE pubblicamente e direttamente alle controparti ove lo ritengano necessario.»;

5.

nell'articolo 55 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In caso di succursali, le informazioni segnalate ai sensi del paragrafo 1 devono essere relative all'ente cui la succursale appartiene.»;

6.

nell'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE pubblica un elenco aggiornato di attività idonee negoziabili sul proprio sito Internet, in conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente nei giorni di operatività di TARGET2. Le attività negoziabili comprese nell'elenco di attività idonee negoziabili divengono idonee all'utilizzo in operazioni di credito dell'Eurosistema al momento della loro pubblicazione nell'elenco. In deroga a tale norma, nel caso specifico di strumenti di debito a breve termine con regolamento nella stessa data valuta, l'Eurosistema può concedere l'idoneità dalla data di emissione. Le attività oggetto di valutazione in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, non sono pubblicate in tale elenco di attività negoziabili idonee.»;

7.

nell'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate:

a)

cedole a tasso fisso, cedole zero (zero coupon) o cedole a variazioni predefinite (multi-step coupon) con scadenzario e valore delle cedole predeterminati; ovvero

b)

cedole variabili con la seguente struttura: tasso cedolare = (tasso di riferimento * l) ± x, con f ≤ tasso cedolare≤ c, in cui:

i)

il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:

un tasso del mercato monetario in euro, quale ad esempio l'indice EURIBOR, LIBOR o indici analoghi,

un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio l'indice CMS, EIISDA, EUSA,

il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale,

un tasso di inflazione dell'area dell'euro;

ii)

f (tasso cedolare minimo), c (tasso cedolare massimo), l (fattore di leva/riduzione della leva finanziaria), e x (margine), se presenti, sono valori predeterminati all'emissione o suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione, in cui l è maggiore di zero durante l'intero ciclo di vita dell'attività. Per le cedole variabili con un tasso di inflazione quale tasso di riferimento, l è pari a uno.»;

8.

è inserito il seguente articolo 77 bis:

«Articolo 77 bis

Restrizioni sugli investimenti per i titoli garantiti da attività

Investimenti di fondi accreditati su conti bancari dell'emittente o di società veicolo intermediarie ai sensi della documentazione relativa all'operazione non possono consistere, in tutto o in parte, effettivamente o potenzialmente, in tranche di altri ABS, credit link note, swap o altri strumenti derivati, titoli sintetici o crediti analoghi.»;

9.

nell'articolo 73, il paragrafo 7 è soppresso;

10.

nell'articolo 78, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dati completi e in forma standardizzata, a livello di prestito relativi all'insieme di attività generatrici di flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività sono resi disponibili in conformità alla procedure definite nell'Allegato VIII, che comprendono le informazioni relative al punteggio di qualità dei dati richiesto e ai requisiti per la designazione da parte dell'Eurosistema dei registri dei dati a livello di prestito. Nella valutazione d'idoneità, l'Eurosistema prende in considerazione: a) ogni mancata fornitura dei dati e b) la frequenza con la quale campi relativi a singoli dati a livello di prestito non contengono dati significativi.»;

11.

nella sezione 2, capitolo 1, del titolo II della parte quarta è inserita la seguente sottosezione 4:

«Sottosezione 4

Criteri di idoneità specifici per taluni strumenti di debito non garantiti

Articolo 81 bis

Criteri di idoneità per taluni strumenti di debito non garantiti

1.   Per risultare idonei per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli di debito non garantiti emessi da enti creditizi o imprese di investimento, o da soggetti che hanno con essi stretti legami secondo la definizione datane nell'articolo 138, paragrafo 2, soddisfano i criteri generali di idoneità relativi a tutte le tipologie di attività negoziabili indicati nella sezione 1, ad eccezione dei requisiti dettati nell'articolo 64 nella misura in cui lo strumento di debito subordinato è subordinato per legge.

2.   Ai fini della presente sottosezione, per subordinazione per legge si intende la subordinazione, prevista dal quadro normativo applicabile all'emittente, di uno strumento di debito non garantito non soggetto a subordinazione in forza delle condizioni dello strumento di debito, ossia a subordinazione contrattuale.»;

12.

nell'articolo 83, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Rating ECAI all'emissione: tale tipologia di rating si riferisce alla valutazione della qualità creditizia attribuita da un'ECAI a un'emissione ovvero, in mancanza di un rating all'emissione attribuito dalla stessa ECAI, al programma o serie di emissione nell'ambito del quale un'attività è emessa. Una valutazione ECAI in relazione a un programma o serie di emissione è rilevante solo se è applicabile alla specifica attività in questione e se l'ECAI ha istituito una corrispondenza esplicita e inequivoca al codice ISIN dell'attività e non esiste un differente rating attribuito dalla stessa ECAI all'emissione. Per i rating ECAI all'emissione, l'Eurosistema non effettua alcuna distinzione rispetto alla scadenza originaria dell'attività.»;

13.

all'articolo 104 è inserito il paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Dal 1o gennaio 2018, quando accettano a garanzia crediti sorti dopo tale data, le BCN utilizzano un meccanismo che assicura l'esclusione o una significativa limitazione del rischio di compensazione. I crediti sorti prima del 1o gennaio 2018 che non sono soggetti a tale meccanismo possono essere mobilizzati a garanzia fino al 31 dicembre 2019 purché siano soddisfatti tutti gli altri criteri di idoneità.»;

14.

L'articolo 120 è modificato come segue:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai fini dell'ECAF, i criteri generali di accettazione applicabili alle ECAI sono i seguenti:

a)

Le ECAI sono registrate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009.

b)

Le ECAI soddisfano i requisiti operativi e forniscono la relativa copertura al fine di assicurare l'efficiente attuazione dell'ECAF. In particolare, l'utilizzo di una valutazione di qualità creditizia ECAI è subordinato alla disponibilità da parte dell'Eurosistema di informazioni su di essa, nonché di informazioni che consentano il confronto e la classificazione (mapping) di tali valutazioni nei livelli di merito di credito dell'Eurosistema e lo svolgimento del processo di verifica dei risultati ai sensi dell'articolo 126.

2.   L'Eurosistema si riserva il diritto di decidere se dare avvio a una procedura di accettazione ECAF su domanda di un'agenzia di rating (credit rating agency, CRA). Nell'assumere la decisione, l'Eurosistema considera, tra l'altro, se la CRA fornisca la relativa copertura per l'attuazione efficiente dell'ECAF in conformità ai requisiti di cui all'allegato IX bis.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis.   A seguito dell'avvio di una procedura di accettazione ECAF, l'Eurosistema svolge indagini relative a tutte le informazioni supplementari ritenute rilevanti al fine di garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, inclusa la capacità dell'ECAI di soddisfare i criteri e le norme relative al processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IX e, ove applicabili, gli specifici criteri di cui all'allegato IX ter. L'Eurosistema si riserva di decidere se accettare un'ECAI ai fini dell'ECAF sulla base delle informazioni fornite e della propria due diligence.»;

15.

all'articolo 122, paragrafo 3, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b)

valutazione aggiornata dell'autorità competente che rispecchia le informazioni attualmente disponibili relative a tutte le questioni concenernenti l'utilizzo del sistema IRB a fini di garanzia e tutte le questioni concernenti l'uso dei dati per il processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF»;

16.

nell'articolo 137, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si applicano i criteri generali di idoneità per le attività negoziabili indicati nel Titolo II della parte quarta, con le seguenti eccezioni:

a)

le attività negoziabili possono essere emesse, detenute e regolate al di fuori del SEE;

b)

le attività negoziabili possono essere denominate in valute diverse dall'euro; e

c)

il valore della cedola delle attività negoziabili non può dar luogo a un flusso di cassa negativo.»;

17.

all'articolo 138, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale, o casi in cui uno strumento di debito è garantito da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale, laddove la garanzia in questione soddisfi le caratteristiche indicate nell'articolo 114, salvo in ogni caso quanto previsto nell'articolo 139, paragrafo 1;»;

18.

nell'articolo 139, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli strumenti di debito non garantiti, emessi da una controparte o da ogni altro soggetto che con essa ha stretti legami ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2, interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale non sono stanziati a garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema da tale controparte:

a)

né direttamente;

b)

né indirettamente, qualora siano inclusi nel pool di obbligazioni garantite.»;

19.

nell'articolo 141, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Una controparte non offre o utilizza quale garanzia strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tale garanzia emessa dall'ente creditizio o dall'altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, superi il 2,5 % del valore totale delle attività utilizzate come garanzia dalla controparte medesima, al netto dello scarto di garanzia applicabile. Tale soglia del 2,5 % non si applica nei seguenti due casi:

a)

se il valore di tali attività non supera 50 milioni di EUR, al netto di ogni scarto di garanzia applicabile; o

b)

se tali attività sono garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfa le caratteristiche indicate all'articolo 114.»;

20.

l'articolo 143 è soppresso;

21.

è inserito il seguente articolo 144 bis:

«Articolo 144 bis

Attività idonee con flussi di cassa negativi

1.   Le BCN provvedono affinché una controparte permanga responsabile del tempestivo rimborso di qualsivoglia ammontare di flussi di cassa negativi relativi ad attività idonee offre o utilizzate a garanzia.

2.   Se una controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema può, senza esservi obbligato, a effettuare il relativo pagamento. Le BCN provvedono affinché la controparte rimborsi all'Eurosistema, immediatamente su richiesta di quest'ultimo, qualsivoglia importo di flussi di cassa negativi pagati dall'Eurosistema in conseguenza dell'inadempimento della controparte. Se la controparte omette di effettuare tempestivamente il pagamento ai sensi del paragrafo 1, l'Eurosistema ha il diritto di addebitare immediatamente e senza preavviso un importo pari a quello che l'Eurosistema è tenuto a pagare per conto di tale controparte:

a)

sul conto payment module (PM) in TARGET 2 della controparte interessata, come disposto dall'articolo 36, paragrafo 6, dell'allegato II, all'Indirizzo BCE/2012/27; ovvero

b)

previa autorizzazione della banca di regolamento, sul conto PM TARGET2 di una banca di regolamento utilizzata per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema della controparte interessata; ovvero

c)

su qualsiasi altro conto utilizzabile per operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema acceso dalla controparte interessata presso la BCN.

3.   Gli importi pagati dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 2 che la controparte non ha immediatamente rimborsato su richiesta e che non possono essere addebitati dall'Eurosistema sui relativi conti come previsto dal paragrafo 2, sono considerati un credito dell'Eurosistema per il quale è applicabile una sanzione in conformità all'articolo 154.»;

22.

all'articolo 154, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

per quanto riguarda le operazioni temporanee e gli swap in valuta a fini di politica monetaria, l'obbligo di cui all'articolo 15, di garantire e regolare adeguatamente l'importo assegnato nel corso dell'intera durata di una specifica operazione, incluso ogni importo in essere di una specifica operazione in caso di estinzione anticipata disposta dalla BCN rispetto alla durata residua dell'operazione.»;

23.

nell'articolo 154, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

gli obblighi di pagamento ai sensi dell'articolo 144 bis, paragrafo 3.»;

24.

all'articolo 156, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sia irrogata una sanzione pecuniaria;»;

25.

all'articolo 156, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

sia irrogata una sanzione pecuniaria;»;

26.

nell'articolo 166 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

«4 bis.   Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di appartenenza abbia, in ogni momento, la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria qualora una controparte ometta di rimborsare o pagare integralmente o parzialmente il credito o il prezzo di riacquisto o di consegnare le attività acquistate, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, ove non sia disponibile alcun rimedio ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2. La sanzione pecuniaria è calcolata in conformità all'allegato VII, sezione I, paragrafo 1, lettera a), e all'allegato VII, sezione I, paragrafi da 2 a 4, del presente indirizzo, tenendo conto dell'ammontare in denaro che la controparte non ha potuto pagare o rimborsare o delle attività che la controparte non ha potuto consegnare, e del numero di giorni di calendario in cui la controparte non ha effettuato il pagamento, il rimborso o la consegna.»;

27.

gli allegati VII, VIII e XII sono modificati e gli allegati IX bis e IX ter sono inseriti in conformità all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 dicembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

(2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la Direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le Direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i Regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).


ALLEGATO

Gli allegati VII, VIII e XII all'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati, e gli allegati IX bis e IX ter sono inseriti come segue:

1.

Nell'allegato VII, il paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)

In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 5 punti percentuali. Nel caso di inadempienze reiterate dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o dell'obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera e), nell'arco di un periodo di dodici mesi decorrenti dal giorno della prima inadempienza, il tasso sanzionatorio è aumentato di ulteriori 2,5 punti percentuali per ciascuna inadempienza.»

2.

nell'allegato VII, il paragrafo 5, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

Si applica un periodo di grazia di sette giorni di calendario se la violazione è derivata da una variazione nella valutazione, senza offerta di strumenti di debito non garantiti aggiuntivi e senza rimozione di attività dal totale dell'insieme delle garanzie, sulla base dei seguenti elementi:

i)

il valore degli strumenti di debito non garantiti già offerti è aumentato; o

ii)

il valore totale del pool di garanzie è diminuito.

In tali casi la controparte è tenuta a rettificare il valore totale del proprio pool di garanzie e/o il valore dei suddetti strumenti di debito non garantiti entro il periodo di grazia, per assicurare il rispetto del limite applicabile.»;

3.

nell'allegato VII, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.

Se la controparte ha fornito informazioni che hanno un impatto negativo sul valore della propria garanzia dal punto di vista dell'Eurosistema con riguardo all'articolo 145, paragrafo 4, ad esempio informazioni non corrette sull'importo in essere di un credito utilizzato che risulta non veritiero o non aggiornato o è risultato tale, o se la controparte omette di fornire tempestivamente informazioni come previsto dall'articolo 101, lettera a), punto iv), l'ammontare (valore) della garanzia che ha subito un impatto negativo è considerato per il calcolo della sanzione pecuniaria ai sensi del paragrafo 3 e non si applica alcun periodo di grazia. Se l'informazione non corretta è rettificata entro il termine di notifica applicabile, ad esempio, per i crediti, entro la fine della giornata operativa successiva ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 2, non è applicata alcuna sanzione.»;

4.

nell'allegato VII, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera d) o e), la sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, in conformità con il paragrafo 1, lettera b), all'ammontare dell'accesso non autorizzato della controparte alle operazioni di rifinanziamento marginale o al credito non pagato dell'Eurosistema.»;

5.

L'allegato VIII è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO PER I TITOLI GARANTITI DA ATTIVITÀ E PROCEDURA DELL'EUROSISTEMA PER LA DESIGNAZIONE DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO»;

b)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il presente allegato si applica alla fornitura di dati a livello di prestito (loan-level data) completi e standardizzati sul pool di attività che generano flussi di cassa a garanzia di titoli garantiti da attività (ABS), come precisato all'articolo 78 e stabilisce la procedura per designazione dei registri dei dati a livello di prestito da parte dell'Eurosistema.»;

c)

La sezione I.1 è sostituita dalla seguente:

«1.

I dati a livello di prestito devono essere presentati dalle parti interessate al registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. Il registro dei dati a livello di prestito pubblica tali dati in formato elettronico.»;

d)

È inserita la seguente nuova sezione IV:

«IV.   DESIGNAZIONE DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO

I.   Requisiti per la designazione

1.

Per poter essere designati, i registri dei dati a livello di prestito devono rispettare i requisiti applicabili dell'Eurosistema, inclusi accesso aperto, non discriminazione, copertura, struttura di governance adeguata e trasparenza.

2.

In relazione ai requisiti di accesso aperto e non discriminazione, un registro dei dati a livello di prestito:

a)

nel fornire accesso ai dati a livello di prestito non può ingiustamente discriminare tra utilizzatori dei dati;

b)

deve applicare criteri per l'accesso ai dati che siano obiettivi, non discriminatori e pubblicamente disponibili;

c)

limita le restrizioni all'accesso al minimo indispensabile così da soddisfare il requisito di proporzionalità;

d)

deve istituire procedure eque nei casi in cui agli utilizzatori o ai fornitori dei dati è negato l'accesso;

e)

deve essere in possesso delle capacità tecniche necessarie per fornire accesso sia agli utilizzatori dei dati che ai loro fornitori ogni qualvolta sia ragionevole, comprese procedure di backup dei dati, garanzie in materia di sicurezza dei dati e dispositivi di ripristino in caso di disastro;

f)

non può imporre agli utilizzatori dei dati costi per la fornitura o l'estrazione dei dati a livello di prestito che risultino discriminatori o restringano indebitamente l'accesso ai dati a livello di prestito.

3.

In relazione al requisito di copertura, un registro dei dati a livello di prestito:

a)

deve istituire e mantenere sistemi tecnologici e controlli operativi robusti che consentano di elaborare i dati a livello di prestito in maniera idonea a soddisfare i requisiti dell'Eurosistema per la presentazione dei dati a livello di prestito in relazione alle attività idonee oggetto di obblighi di comunicazione,come precisato nell'articolo 78 e nel presente allegato;

b)

deve dimostrare in modo convincente all'Eurosistema che le sue capacità tecniche e operative gli consetirebbero di conseguire una copertura sostanziale in caso di designazione come registro dei dati a livello di prestito.

4.

In relazione ai requisiti di adeguatezza della struttura di governance e di trasparenza, un registro dei dati a livello di prestito:

a)

deve istituire meccanismi di governance al servizio dell'interesse dei soggetti interessati nel mercato degli ABSs a promuovere la trasparenza;

b)

deve istituire meccanismi di governance chiaramente documentati, rispondere ad adeguate regole di governance e assicurare il mantenimento e il funzionamento di una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il regolare funzionamento del sito; e

c)

deve garantire all'Eurosistema accesso in misura sufficiente ai documenti e alle informazioni di supporto al fine di monitorare in modo continuativo la costante adeguatezza della struttura di governance del registro dei dati a livello di prestito.

II.   Procedure per la designazione e la revoca

1.

La domanda per la designazione da parte dell'Eurosistema come registro dei dati a livello di prestito deve essere presentata dalla Direzione Gestione dei rischi della BCE. La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere tutta la documentazione di supporto comprovante l'osservanza da parte del richiedente dei requisiti prescritti per i registri dei dati a livello di prestito stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto e, se possibile, in formato elettronico.

2.

Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la BCE valuterà la completezza della domanda. Se la domanda è incompleta, la BCE fisserà un termine entro il quale il registro dei dati a livello di prestito è tenuto a fornire le informazioni supplementari.

3.

Dopo aver valutato la completezza della domanda, la BCE ne darà comunicazione al registro dei dati a livello di prestito.

4.

L'Eurosistema, entro un ragionevole lasso di tempo, come previsto nel paragrafo 6, esaminerà la domanda di designazione presentata dal registro dei dati a livello di prestito sulla base dell'osservanza da parte di esso dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo. L'Eurosistema, ai fini della valutazione, può richiedere al registro dei dati a livello di prestito di condurre una o più dimostrazioni dal vivo interattive per il personale dell'Eurosistema al fine di illustrare le capacità tecniche del registro dei dati a livello di prestito in relazione ai requisiti di cui alla sezione IV.2, paragrafi 2 e 3. Se la dimostrazione è richiesta, essa è considerata un requisito obbligatorio del processo valutativo relativo alla domanda.

5.

L'Eurosistema può prorogare il periodo di esame di 20 giorni lavorativi nel caso in cui da parte dell'Eurosistema si ritengano necessari chiarimenti ulteriori o sia richiesta una dimostrazione in conformità al paragrafo 4.

6.

L'Eurosistema mira ad adottare una decisione motivata di designazione o di rigetto della designazione entro 60 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 3 o entro 80 giorni decorrenti dalla stessa data nel caso in cui trovi applicazione il paragrafo 5.

7.

Entro 5 giorni lavorativi dall'adozione della decisione ai sensi del paragrafo 6, l'Eurosistema notificherà tale decisione al registro dei dati a livello di prestito interessato. Ove l'Eurosistema rifiuti la designazione del registro dei dati a livello di prestito o ne disponga la revoca, esso ne indica i motivi nella notifica.

8.

Gli effetti della decisione adottata dall'Eurosistema ai sensi del paragrafo 6 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla notifica di ai sensi del paragrafo 7.

9.

Un registro dei dati a livello di prestito deve, senza indebito ritardo, notificare all'Eurosistema ogni modifica sostanziale concernente l'osservanza dei requisiti prescritti per la designazione.

10.

L'Eurosistema revocherà la designazione del registro dei dati a livello di prestito ove questo:

a)

abbia ottenuto la designazione mediante false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

b)

non soddisfa più i requisiti cui era subordinata la designazione;

11.

Una decisione di revoca della designazione di un registro dei dati a livello di prestito ha effetto immediato. Gli ABS in relazione ai quali sono stati resi disponibili dati mediante un registro dei dati a livello di prestito la cui designazione sia stata revocata in conformità al paragrafo 10, possono mantenere l'idoneità come garanzia per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, purché soddisfino tutti gli altri requisiti, fino

a)

alla successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3; ovvero

b)

per i tre mesi successivi alla decisione ai sensi del paragrafo 10, se per la parte che presenta i dati a livello di prestito l'opzione sub a) non è tecnicamente percorribile e alla BCN che valuta l'idoneità è stata fornita una motivazione scritta entro la successiva data di segnalazione dei dati a livello di prestito specificata nella sezione I.3.

Decorso tale lasso di tempo i dati a livello di prestito per tali ABS sono resi disponibili mediante un registro di dati a livello di prestitodesignato che soddisfa tutti i requisiti applicabili stabiliti dall'Eurosistema.

12.

L'Eurosistema pubblicherà sul sito della BCE un elenco dei registri dei dati a livello di prestito designati in conformità al presente indirizzo. L'elenco sarà aggiornato entro cinque giorni dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 6 o del paragrafo 10.»;

6.

è inserito il seguente allegato X bis:

«ALLEGATO IX bis

Requisiti di copertura minima per agenzie esterne di valutazione del merito di credito nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia

Il presente allegato si applica all'accettazione di un'agenzia di rating del credito (credit rating agency, CRA) come agenzia esterna di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (Eurosystem credit assessment framework,ECAF), come precisato nell'articolo 120, paragrafo 2.

1.   REQUISITI DI COPERTURA

1.

relativamente alla copertura attuale, in ciascuna di almeno tre delle quattro classi di attività (a) obbligazioni bancarie non garantite, (b) obbligazioni societarie, (c) obbligazioni garantie e (d) ABS, la CRA deve fornire una copertura minima del:

i)

10 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in terminI di attività dotate di rating e emittenti dotati di rating, fatta eccezione per la classe di attività degli ABS, per la quale si applicherà esclusivamente la copertura in termini di attività dotate di rating;

ii)

20 % dell'universo di attività idonee dell'area dell'euro, computate in termini di importi nominali in essere;

iii)

in almeno 2/3 dei paesi dell'area dell'euro con attività idonee nelle rispettive classi di attività, la CRA deve fornire la copertura richiesta delle attività dotate di rating, degli emittenti dotati di rating o degli importi nominali dotati di rating cone indicato nei punti i) e ii).

2.

LA CRA deve fornire rating sovrani per almeno tutti i paesi dell'area dell'euro di residenza degli emittenti in cui alle attività in una delle quattro classi di attività di cui al paragrafo 1 è stato attribuito un rating da tale CRA, con l'eccezione delle attività per le quali l'Eurosistema ritiene irrilevante la valutazione del rischio paese ai fini del rating del credito attribuito dalla CRA all'emissione, all'emittente o al garante.

3.

Per quanto riguarda la copertura storica, la CRA deve aver soddisfatto almeno l'80 % dei requisiti di copertura minima indicati nel paragrafi 1 e 2 in ciascuno dei tre anni precedenti la domanda di accettazione ECAF, e soddisfare il 100 % di tali requisiti al momento della domanda e nel corso dell'intero periodo di accettazione ECAF.

2.   CALCOLO DELLA COPERTURA

1.

La copertura è calcolata sulla base dei rating emessi o avallati dalla CRA in conformità al Regolamento (CE) n. 1060/2009 e che soddisfano tutti gli altri requisiti ECAF.

2.

La copertura di una determinata CRA è basata sui rating delle attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema ed è computata in linea con le regole in materia di priorità ai sensi dell'articolo 84 prendendo in considerazione solo i rating della CRA.

3.

Nel calcolo della copertura minima di una CRA non ancora accettata a fini ECAF, l'Eurosistema include anche i rating pertinenti forniti per le attività non idonee per mancanza di rating attribuito da ECAI accettate a fini ECAF.

3.   RIESAME DELLA CONFORMITÀ

1.

Il rispetto di tali requisiti di copertura da parte delle ECAI accettate è riesaminata annualmente.

2.

Il mancato rispetto dei requisiti di copertura può essere sanzionata in conformità alle regole e alle procedure ECAF.»;

7.

è inserito il seguente allegato IX ter:

«ALLEGATO IX ter

Requisiti minimi nel quadro di riferimento dell'eurosistema per la valutazione della qualità creditizia per relazioni su nuove emissioni e rapporti di sorveglianza relativi a programmi di obbligazioni garantite

1.   INTRODUZIONE

Ai fini del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (ECAF) le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI), rispetto all'articolo 120, paragrafo 2 bis, devono soddisfare specifici criteri operativi in relazione alle obbligazioni garantite a partire dal 1o luglio 2017. In particolare, le ECAI:

a)

illustrano i programmi di obbligazioni garantite di nuova valutazione in una relazione sui rating di credito pubblicamente disponibile;

b)

predispongono, su base trimestrale, rapporti di sorveglianza relativi alle obbligazioni garantite.

Il presente allegato indica in dettaglio i requisiti minimi.

La conformità dell'ECAI a tali requisiti sarà periodicamente riesaminata. Se per un particolare programma di obbligazioni garantite i criteri non sono soddisfatti, l'Eurosistema può ritenere che il/i ratingdi credito pubblico/i relativo/i al programma di obbligazioni garantite interessato non soddisfi/soddisfino gli elevati standardi credito dell'ECAF. Pertanto, il rating di credito pubblico dell'ECAI interessata non potrà essere utilizzato per determinare i requisiti di qualità creditizia per le attività negoziabili emesse nell'ambito di quello specifico programma di obbligazioni garantite.

2.   REQUISITI MINIMI

a)

Le relazioni sul rating di credito (relazioni su nuove emissioni) pubblicamente disponibili di cui al paragrafo 1, lettera a), devono includere tra l'altro un'analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici del programma, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un'analisi del rischio di mercato e di rifinanziamento, un'analisi dei partecipanti all'operazione, le assunzioni e i modelli proprietari dell'ECAI e un'analisi di ogni altro aspetto rilevante dell'operazione.

b)

Il rapporto di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera b), deve essere pubblicato dall'ECAI non oltre otto settimane dopo la fine di ciascun trimestre. Il rapporto di sorveglianza deve contenere le seguenti informazioni.

i)

I modelli proprietari dell'ECAI, compresi i più recenti modelli proprietari dinamici disponibili utilizzati nella determinazione del rating. Se la data a cui si riferiscono i modelli proprietari differisce da quella di pubblicazione del rapporto, la data a cui i modelli proprietari si riferiscono dovrebbe essere specificata.

ii)

Un quadro riepilogativo del programma che includa, come minimo, le attività e le passività in essere, l'emittente e le altre parti più importanti dell'operazione, la principale tipologia di attività costituite in garanzia, il quadro normativo cui il programma è soggetto, il rating del programma e dell'emittente.

iii)

I livelli dell'eccesso di garanzia, compresi gli eccessi di garanzia effettivi e quelli che l'emittente si impegna a mantenere.

iv)

Il profilo attività-passività, compresa la tipologia di scadenza delle obbligazioni garantite, ad esempio hard bullet, soft bullet o pass-though, la vita media ponderata dell'obbligazione garantita e del pool di garanzie e informazioni sui disallineamenti di tasso di interesse e di valuta.

v)

Gli accordi di swap su tassi di interesse e di valuta esistenti al momento della pubblicazione del rapporto, compresi i nomi delle controparti dello swap e, se del caso, i rispettivi codici identificativi del soggetto giuridico (legal entity identifiers).

vi)

La distribuzione delle valute, inclusa la disaggregazione in termini di valore sia a livello del pool di garananzie che a livello delle singole obbligazioni.

vii)

Le attività del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività, la tipologia delle attività, il numero e la dimensione media dei finanziamenti, l'età media (seasoning), la scadenza, i rapporti prestito/valore, la distribuzione regionale e degli arretrati.

viii)

Le attività sostitutive del pool di garanzie, incluso il saldo delle attività.

ix)

L'elenco di tutti i titoli dotati di rating nel programma, individuati tramite il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN). Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.

x)

Un elenco delle definizioni dei dati e delle fonti dei dati utilizzati nell'elaborazione del rapporto di sorveglianza. Tale comunicazione può essere anche effettuata mediante un file separato e scaricabile dal sito Internet dell'ECAI.»

8.

L'allegato XII, sezione VI, è modificato come segue:

a)

la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Attività negoziabili mobilizzate nelle operazioni

Caratteristiche

Nome

Classe di attività

Data di scadenza

Tipologia della cedola

Frequenza della cedola

Vita residua

Scarto di garanzia

Titolo A

Obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM di tipo jumbo

30.8.2018

Fissa

Semestrale

4 anni

2,50 %

Titolo B

Titolo di Stato

19.11.2018

Variabile

Annuale

4 anni

0,50 %

Titolo C

Obbligazione societaria

12.5.2025

Zero coupon

 

> 10 anni

13,00 %


Prezzi in percentuale (inclusi interessi maturati) (*1)

30.7.2014

31.7.2014

1.8.2014

4.8.2014

5.8.2014

6.8.2014

7.8.2014

101,61

101,21

99,50

99,97

99,73

100,01

100,12

 

98,12

97,95

98,15

98,56

98,59

98,57

 

 

 

 

 

53,71

53,62

b)

il paragrafo 1, sotto la voce «SISTEMA DI EARMARKING» è sostituito dal seguente:

«1.

Il 30 luglio 2014 la controparte effettua un'operazione di pronti contro termine con la BCN, che acquista 50,6 milioni di EUR del titolo A. Il titolo A è un'obbligazione garantita di tipo jumbo conforme alla direttiva OICVM a tasso fisso con scadenza 30 agosto 2018 e a cui è attribuito un livello di qualità del credito 1-2. Esso ha pertanto una vita residua pari a quattro anni e gli viene quindi applicato uno scarto di garanzia pari al 2,5 %. Il prezzo di mercato del titolo A sul mercato di riferimento in quel giorno è di 101,61 %, comprensivo degli interessi maturati sulla cedola. La controparte deve consegnare un ammontare del titolo A il cui valore, dopo la deduzione dello scarto di garanzia del 2,5 %, superi l'ammontare aggiudicato di 50 milioni di EUR. Pertanto, la controparte consegna il titolo A per un importo nominale pari a 50,6 milioni di EUR, il cui valore di mercato rettificato è pari in quel giorno a 50 129 294 EUR.»


(*1)  I prezzi riportati per ogni data di valutazione corrispondono ai prezzi più rappresentativi del giorno lavorativo precedente la data di valutazione.»;


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