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Documento 32016D0017(01)
Decision (EU) 2016/956 of the European Central Bank of 7 June 2016 amending Decision (EU) 2016/245 (ECB/2016/2) laying down the rules on procurement (ECB/2016/17)
Decisione (UE) 2016/956 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2016, che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)
Decisione (UE) 2016/956 della Banca centrale europea, del 7 giugno 2016, che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)
GU L 159 del 16.6.2016, pagg. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
16.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/21 |
DECISIONE (UE) 2016/956 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 giugno 2016
che modifica la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/17)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6,
vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Per ragioni di chiarezza, alcune norme della Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea (BCE/2016/2) (2) necessitano di essere definite ulteriormente. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione (UE) 2016/245 (BCE/2016/2) è modificata come segue:
1. |
Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La BCE può richiedere all'appaltatore iniziale prodotti, servizi o lavori supplementari, indipendentemente dal loro valore, a condizione che le necessarie modifiche al contratto iniziale non siano sostanziali. Le modifiche sono considerate sostanziali se cambiano la natura generale del contratto, in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
In ogni caso, le modifiche sono ritenute non sostanziali se il loro valore complessivo rimane inferiore a) alla relativa soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e b) al 10 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di forniture e di servizi o al 15 per cento del valore iniziale dell'appalto per gli appalti di lavori.»; |
2. |
nell'articolo 11, l'ultima frase del paragrafo 3 è eliminata; |
3. |
nell'articolo 12, l'ultima frase del paragrafo 4 è eliminata; |
4. |
nell'articolo 24, il paragrafo 1 è eliminato; |
5. |
Nell'articolo 30, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7. Qualora un candidato o un offerente, o un'impresa ad essi collegata, sia stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto, per esempio fornendo una consulenza sulla strategia dell'appalto o sulle specifiche, la BCE adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione. Qualora sia necessario al raggiungimento di tale obiettivo, la BCE può escludere il candidato o l'offerente in questione dalla procedura. Prima dell'esclusione, al candidato o all'offerente è offerta la possibilità di dimostrare che il loro previo coinvolgimento non distorce la concorrenza.»; |
6. |
Nell'articolo 35, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
7. |
nell'articolo 35, il punto 4 è sostituito dal seguente:
|
8. |
All'articolo 41, il primo periodo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità alla Decisione BCE/2007/5.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2016
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2016/2) (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).