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Documento 32016D0008

Decisione (UE) 2016/702 della Banca centrale europea, del 18 aprile 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2016/8)

GU L 121 dell' 11.5.2016, pagg. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 15/02/2020; abrog. impl. da 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj

11.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 121/24


DECISIONE (UE) 2016/702 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 aprile 2016

che modifica la decisione (UE) 2015/774 su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2016/8)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, congiuntamente al primo trattino dell'articolo 3.1 e all'articolo 18.1,

Considerando quanto segue:

(1)

La Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (1) ha dato avvio a un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (di seguito il «PSPP»), che ha ampliato i preesistenti programmi di acquisto di attività dell'Eurosistema per includervi i titoli del settore pubblico. Insieme al terzo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite e al programma di acquisto di titoli garantiti da attività e all'imminente programma di acquisto per il settore societario, il PSPP costituisce parte integrante del programma ampliato di acquisto di attività. Il programma ampliato di acquisto di attività punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea di mantenere la stabilità dei prezzi.

(2)

In linea con il mandato del Consiglio direttivo di assicurare la stabilità dei prezzi, certe caratteristiche del PSPP dovrebbero essere modificate al fine di assicurare un duraturo aggiustamento dell'evoluzione dell'inflazione verso livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine. Le modifiche sono in linea con il mandato di politica monetaria del Consiglio direttivo e rispecchiano debitamente le considerazioni svolte in materia di gestione del rischio.

(3)

Più specificamente, al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP, la liquidità erogata al mercato mediante gli acquisti mensili combinati nell'ambito del programma ampliato di acquisto di attività dovrebbe essere portata a 80 miliardi di EUR.

(4)

Inoltre, per i titoli negoziabili emessi da organizzazioni internazionali idonee e da banche multilaterali di sviluppo, i limiti relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione dovrebbero dovrebbero essere aumentati. La nuova soglia è stata fissata al fine di assicurare che gli acquisti programmati continuino a essere proporzionati agli scopi del PSPP, anche in considerazione del fatto che il rischio di ostacolare ristrutturazioni ordinate del debito è limitato.

(5)

A partire da aprile 2016, la distribuzione tra gli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo e gli acquisti di altri titoli di debito idonei nell'ambito del PSPP, dovrebbe essere modificata al fine di conseguire gli obiettivi del PSPP e assicurare la regolare attuazione del PSPP per la sua intera durata e in considerazione dell'accresciuto volume degli acquisti.

(6)

Inoltre, ai fini della valutazione del merito di credito di titoli di debito negoziabili condotta da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI), dovrebbe tenersi conto anche dei rating attribuiti da ECAI all'emissione ove non siano disponibili i rating attribuiti da ECAI all'emittente o al garante. Tuttavia, per soddisfare i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, i titoli negoziabili dovrebbero essere dotati del prescritto rating dell'emissione. La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) dovrebbe tenere conto del fatto che tali criteri di idoneità sono ora contenuti nella parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (2).

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è modificata come segue:

1.

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per essere idonei nell'ambito del PSPP, i titoli di debito negoziabili soddisfano i criteri di idoneità delle attività negoziabili per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, ai sensi della parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*), salvi i seguenti requisiti:

a)

l'emittente o il garante dei titoli di debito negoziabili ha una valutazione di qualità creditizia corrispondente almeno a un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, espressa nella forma di almeno un rating di credito pubblico attribuito da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (External Credit Assessment Institution, ECAI) accettata nell'ambito del quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema;

b)

se sono disponibili più valutazioni attribuite da ECAI all'emittente o al garante, si segue la regola del first-best, ossia si applica la migliore valutazione disponibile attribuita da ECAI all'emittente o al garante. Se il rispetto dei requisiti di qualità creditizia è stabilito sulla base di una valutazione attribuita da ECAI al garante, la garanzia soddisfa le caratteristiche di una garanzia idonea indicate nell'articolo 87 e negli articoli da 113 a 115 dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

c)

in mancanza di una valutazione attribuita da ECAI all'emittente e di una valutazione attribuita da ECAI al garante, un titolo di debito negoziabile è dotato di almeno una valutazione attribuita da ECAI all'emissione corrispondente almeno a un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema;

d)

se la valutazione di qualità creditizia fornita da un'ECAI accettata all'emittente, al garante o all'emissione non corrisponde almeno a un grado di qualità di livello 3 nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, i titoli di debito negoziabili sono idonei solamente nel caso in cui siano emessi o integralmente garantiti dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell'area dell'euro soggetti a un programma di assistenza finanziaria e in relazione ai quali l'applicazione delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema sia sospesa da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2014/31 (**);

e)

In caso di riesame di un programma di assistenza finanziaria in corso, l'idoneità ai fini degli acquisti nell'ambito del PSPP è sospesa e riprende solamente nell'ipotesi di un esito positivo del riesame.

(*)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3)."

(**)  Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).»;"

2.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Limiti all'acquisto

1.   Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è il seguente:

a)

50 % per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee;

b)

33 % per codice ISIN per altri titoli di debito negoziabili idonei, con l'eccezione del 25 per cento per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, da innalzare al 33 % sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN di tali titoli non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito.

2.   A tutti i titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP e con scadenze residue corrispondenti a quelle indicate nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema, si applicano i limiti aggregati di seguito indicati:

a)

50 % dei titoli in circolazione di un emittente che sia un'organizzazione internazionale o una banca multilaterale di sviluppo idonea; ovvero

b)

33 % dei titoli in circolazione di un emittente diverso da un'organizzazione internazionale o da una banca multilaterale di sviluppo idonea.

3.   Con riguardo ai titoli di debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), si applicano limiti diversi relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione. Questi limiti saranno fissati dal Consiglio direttivo tenendo in debito conto gli aspetti relativi alla gestione del rischio e al funzionamento del mercato.»;

3.

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sul valore contabile totale degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP, una quota pari al 10 % è acquistata in titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, e una quota pari al 90 % di tale valore contabile è acquistata in titoli emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e agenzie riconosciute idonee, oppure, ove applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione, in titoli emessi da società non finanziarie pubbliche idonee. Tale allocazione è soggetta a revisione da parte del Consiglio direttivo. Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo e amministrazioni regionali e locali idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN.»;

4.

All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La quota riferita alle BCN del valore contabile degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP è pari al 90 %, e il restante 10 % è acquistato dalla BCE. La distribuzione degli acquisti tra le giurisdizioni è effettuata secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come indicato dall'articolo 29 dello statuto del SEBC.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 19 aprile 2016. Si applica a decorrere dal 19 aprile 2016.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 aprile 2016

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

(2)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).


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