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Documento 02010D0010(01)-20170401

Testo consolidato: Decisione della Banca centrale europea del 19 agosto 2010 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2010/10) (2010/469/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/469/2017-04-01

02010D0010(01) — IT — 01.04.2017 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 agosto 2010

relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica

(BCE/2010/10)

(2010/469/UE)

(GU L 226 dell'28.8.2010, pag. 48)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE (UE) 2016/244 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 18 dicembre 2015

  L 45

13

20.2.2016

►M2

DECISIONE (UE) 2017/468 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 26 gennaio 2017

  L 77

1

22.3.2017




▼B

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 agosto 2010

relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica

(BCE/2010/10)

(2010/469/UE)



Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

1. per «soggetto dichiarante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

▼M2

2. «istituzione finanziaria monetaria (IFM)» ha il significato stabilito alla lettera a) dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ( 1 ); e in relazione al regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) ( 2 ), l’espressione va intesa come inclusiva di tutte le succursali di IFM ubicate nell’Unione e nell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;

▼B

3. per «infrazione» e «sanzione» si intendono un’infrazione e una sanzione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98;

4. la «colpa grave» include una qualunque delle seguenti infrazioni degli obblighi da parte degli operatori soggetti a obblighi di segnalazione:

a) segnalazione sistematica di dati non corretti;

b) inosservanza sistematica dei requisiti minimi per le revisioni;

c) segnalazione intenzionalmente non corretta, ritardata o incompleta;

d) insufficiente grado di diligenza o cooperazione con la BCN pertinente o la BCE;

5. per «banca centrale nazionale competente (BCN competente)» si intende la BCN dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata l’infrazione;

▼M2

6. per «scadenza della BCN» si intende la data e l’ora stabilita da ciascuna BCN per la ricezione dei dati da parte dei soggetti dichiaranti;

▼M1

7. «fondo d'investimento (FI)» ha il significato stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/38) ( 3 );

8. «ufficio dei conti correnti postali» ha il significato stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/39 ( 4 ));

9. «società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione» (SV) ha il significato stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/40) ( 5 );

▼M2

10. per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all’attività dell’ente;

11. per «succursale dell’Unione e dell’EFTA» si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell’Unione o in un paese dell’EFTA.

▼B

Articolo 2

Ambito di applicazione

▼M2

1.  La BCE e le BCN monitorano l’osservanza da parte dei soggetti dichiaranti dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione così come stabiliti nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), nell’allegato II al regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) ( 6 ), nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39), nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40) e nell’allegato IV al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48). In caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente possono decidere di avviare una fase valutativa e/o iniziare una procedura di infrazione di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2. A seguito di una procedura d’infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.

▼B

2.  Le sanzioni possono essere irrogate a seguito di una procedura d’infrazione nel caso di inosservanza dei requisiti minimi di trasmissione (obblighi di tempestività e di segnalazione tecnica), di accuratezza (i vincoli lineari e coerenza dei dati lungo le frequenze) e di conformità concettuale (definizioni e classificazioni). Le sanzioni sono anche applicate nel caso di colpa grave.

▼M2

3.  La presente decisione non pregiudica il potere della BCE di irrogare sanzioni ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98.

▼B

Articolo 3

Fase valutativa e procedura d’infrazione

1.  Prima di dare inizio a una procedura d’infrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2532/98 e del regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4):

▼M2

a) la BCE o la BCN competente possono, laddove abbiano registrato l’inosservanza degli obblighi di segnalazione, formulare un avvertimento all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione informandolo della natura dell’asserita inosservanza e raccomandare misure correttive da mettere in atto per evitare il ripetersi dell’inosservanza;

▼B

b) la BCE o la BCN competente può chiedere all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione qualunque informazione relativa all’inosservanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (BCE/1999/4);

c) all’operatore soggetto agli obblighi di segnalazione in questione è concessa l’opportunità di fornire spiegazioni nel caso in cui ritenga che l’inosservanza sia dovuta a circostanze che esulano dal suo controllo.

2.  La BCE o la BCN competente può avviare una procedura d’infrazione in linea con l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98 e con l’articolo 5 del regolamento (BCE/1999/4). Le norme seguenti sono altresì applicabili:

a) una procedura d’infrazione ha inizio, in assenza di una fase valutativa, nel caso di colpa grave;

b) fatta salva la lettera a), una procedura d’infrazione ha inizio dopo che l’inosservanza è stata ripetutamente registrata dalla BCN competente, a meno che:

i) la BCE o la BCN competente consideri che non si debba dare inizio ad alcuna procedura d’infrazione in quanto uno o più dei casi di inosservanza registrati è ritenuto esulare dal controllo dell’operatore soggetto all’obbligo di segnalazione; o

ii) la potenziale multa non raggiunga il tetto minimo per l’imposizione di una sanzione.

3.  Se la BCE o la BCN competente dà inizio a una procedura d’infrazione, la procedura è condotta conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2532/98, ivi incluse l’emissione di una notifica scritta e l’adozione di una decisione motivata da parte della BCE.

Articolo 4

Applicazione delle sanzioni

1.  Le sanzioni sono calcolate secondo una procedura a due fasi. Innanzitutto è calcolato un ammontare base che riflette gli elementi quantitativi. Si tengono poi in considerazione le circostanze del caso di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2532/98, che possono potenzialmente incidere sull’ammontare reale della sanzione.

▼M2

2.  Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità dell’infrazione dipende dal numero di giornate lavorative o di ore di ritardo rispetto alla scadenza della BCE o della BCN.

▼B

3.  Nel caso di infrazioni relative all’inaccuratezza e/o conformità concettuale, la gravità del caso dipende dalla dimensione dell’errore. La BCE non tiene conto di errori dovuti ad arrotondamenti o di errori trascurabili. Inoltre, relativamente alla conformità concettuale, le revisioni ordinarie, vale a dire le revisioni non sistematiche alle serie segnalate nell’arco del periodo (mese o trimestre) successive alla segnalazione iniziale, non sono considerate casi di mancata conformità concettuale.

4.  L’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2533/98, stabilisce il tetto massimo per le sanzioni che la BCE può irrogare agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica.

5.  Qualora un’infrazione di un obbligo di segnalazione statistica risulti inoltre in un’infrazione dell’obbligo di riserve minime, non sarà imposta alcuna sanzione per l’infrazione dell’obbligo di segnalazione statistica.

▼M2

Articolo 4 bis

Risposta a richieste di informazioni

Il soggetti dichiaranti rispondono alle domande relative a possibili casi di inosservanza di obblighi di segnalazione statistica entro il termine stabilito dalla BCE o dalla BCN interessata.

▼B

Articolo 5

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2010. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento di dicembre 2010 per gli obblighi di segnalazione mensili e annuali e a partire dal quarto trimestre del 2010 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).

( 3 ) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).

( 6 ) Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

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