EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 01999R2157-20171206

Testo consolidato: Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea del 23 settembre 1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/2017-12-06

01999R2157 — IT — 06.12.2017 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2157/1999 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 settembre 1999

sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

(BCE/1999/4)

(GU L 264 dell'12.10.1999, pag. 21)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 985/2001 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 maggio 2001

  L 137

24

19.5.2001

►M2

REGOLAMENTO N. 469/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 aprile 2014

  L 141

51

14.5.2014

►M3

REGOLAMENTO (UE) 2017/2095 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 3 novembre 2017

  L 299

22

16.11.2017


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 267, 6.9.2014, pag.  27 (n. 469/2014)




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2157/1999 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 settembre 1999

sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

(BCE/1999/4)



▼M3

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento con l'espressione «banca centrale nazionale competente» si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione ovvero, per violazioni nel campo della sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica, la banca centrale dell'Eurosistema identificata come autorità competente nell'accezione di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) ( 1 ). Altre espressioni utilizzate hanno il medesimo significato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2532/98.

▼C1

Articolo 1 bis

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica esclusivamente alle sanzioni irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti di banca centrale diversi dai compiti in materia di vigilanza. Esso non si applica alle sanzioni amministrative irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.

▼M2

Article 1 ter

Unità di indagine indipendente

▼M3

1.  Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell'articolo 2 ed esercitare i poteri di cui all'articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un'unità di indagine indipendente (di seguito l'«unità di indagine») composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo. Dell'unità di indagine fanno parte funzionari inquirenti in possesso di una serie di conoscenze, abilità ed esperienza rilevanti.

▼M3

bis  Per le indagini relative a violazioni del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) la BCE può nominare funzionari inquirenti: (i) membri del personale della BCE o di una banca centrale di uno Stato membro, purché la nomina sia accettata dalla banca centrale nazionale di competenza; ovvero (ii) esperti esterni che operino sulla base di un adeguato mandato. La BCE non può nominare funzionari inquirenti i membri del Comitato per le infrastrutture di mercato e pagamenti né membri del personale della BCE o di una banca centrale nazionale di uno Stato membro direttamente coinvolti nelle attività del gruppo di valutazione che ha effettuato la valutazione di sorveglianza iniziale individuando una violazione o ragioni che inducono a sospettarne l'esistenza.

▼C1

2.  Se la BCE reputa che vi sia motivo per sospettare che una o più infrazioni siano in corso o siano state commesse, la questione è rimessa al Comitato esecutivo.

3.  Se il Comitato esecutivo ritiene che la sanzione applicabile possa eccedere il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la procedura semplificata di cui all'articolo 10 non trova applicazione e il Comitato esecutivo rimette la questione all'unità di indagine. L'unità di indagine adotta una decisione in merito all'avvio o meno della procedura per infrazione.

4.  I riferimenti alla BCE contenuti negli articoli da 2 a 4, nell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e nell'articolo 6 sono interpretati come riferimenti all'unità di indagine della BCE o, qualora trovi applicazione la procedura semplificata di cui all'articolo 10, al Comitato esecutivo.

5.  Le disposizioni del presente articolo fanno salva la competenza della banca centrale nazionale competente ad avviare una procedura per infrazione e a condurre un accertamento in conformità al presente regolamento

▼B

Articolo 2

Avvio di una procedura di infrazione

▼M2

1.  Non è possibile avviare più di una procedura per infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. A tal fine, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.

▼B

2.  Prima di decidere se avviare una procedura di infrazione la BCE e/o la banca centrale nazionale competente possono richiedere all'impresa interessata di fornire tutte le informazioni concernenti la presunta infrazione.

▼M2

3.  La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare tra loro nell'espletamento della procedura per infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni considerate pertinenti.

▼B

4.  Salvo diverso accordo fra le parti, le comunicazioni tra la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente e l'impresa interessata avvengono nella lingua comunitaria ufficiale (o in una delle lingue comunitarie ufficiali) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.

Articolo 3

Poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente

1.  Fra i poteri che il regolamento del Consiglio conferisce alla BCE e alla banca centrale nazionale competente nel corso della fase di accertamento figura il diritto di ricercare qualsiasi elemento informativo e di perquisire senza preavviso i locali dell'impresa interessata, al fine di ottenere tutte le informazioni relative alla presunta infrazione.

2.  I membri del personale della BCE o, se del caso, della banca centrale nazionale competente che, conformemente ai rispettivi regolamenti interni, sono autorizzati a ricercare informazioni nei locali dell'impresa interessata esercitano i propri poteri presentando una formale autorizzazione scritta, rilasciata in conformità dei suddetti regolamenti interni.

3.  Tutte le richieste rivolte all'impresa interessata sulla base dei poteri conferiti alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente fanno riferimento specifico all'oggetto e allo scopo dell'accertamento.

Articolo 4

Assistenza delle autorità degli Stati membri

1.  La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente possono richiedere, a titolo di misura precauzionale, l'assistenza delle autorità degli Stati membri.

2.  Nessuna autorità di uno Stato membro può sostituirsi alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente nella valutazione della necessità di procedere ad un accertamento.

Articolo 5

Notifica degli addebiti

1.  Prima di decidere sull'eventuale irrogazione di una sanzione la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente notificano per iscritto all'impresa interessata le risultanze in fatto degli accertamenti svolti e gli addebiti mossi.

2.  Contestualmente alla notifica degli addebiti, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente stabiliscono un termine entro il quale l'impresa interessata può trasmettere per iscritto alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente le proprie osservazioni in merito agli addebiti mossi, fatta salva la possibilità di svilupparle ulteriormente nel corso di un'audizione, qualora nelle suddette osservazioni essa avanzi una richiesta in tal senso. Il termine, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, decorre a partire dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.  Dopo la replica dell'impresa interessata la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente decidono se proseguire la fase di accertamento allo scopo di risolvere eventuali questioni pendenti. Una notifica aggiuntiva degli addebiti mossi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è inviata all'impresa interessata solo qualora il risultato di ulteriori accertamenti svolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, induca a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata ovvero a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate.

4.  Nella decisione di irrogare una sanzione, la BCE tiene conto esclusivamente degli addebiti notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e in merito ai quali si è consentito all'impresa interessata di rendere note le proprie osservazioni.

Articolo 6

Diritti e obblighi dell'impresa interessata

1.  Nella fase di accertamento di una procedura di infrazione l'impresa interessata collabora con la BCE o, se del caso, con la banca centrale nazionale competente. In particolare, essa ha il diritto di produrre documenti, libri o registri contabili, ovvero copie o estratti degli stessi, e di fornire, per iscritto od oralmente, qualsiasi chiarimento.

2.  La resistenza, l'inosservanza o il mancato adempimento da parte dell'impresa interessata degli obblighi imposti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente nell'esercizio dei loro poteri nel quadro di una procedura di infrazione possono costituire motivo sufficiente per l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi del presente regolamento e dare luogo all'imposizione di penalità di mora.

3.  L'impresa interessata ha diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura di infrazione. Dopo che l'impresa interessata ha ricevuto la notifica dell'avvio di detta procedura, la validità di questa non sarà compromessa dal fatto che l'impresa abbia esercitato o meno il proprio diritto all'assistenza legale.

4.  Una volta ricevuta la notifica ai sensi del precedente articolo 5, paragrafo 1, l'impresa interessata ha il diritto di accedere ai documenti e agli altri elementi raccolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente che costituiscono prova dell'infrazione contestata.

5.  Qualora nelle proprie osservazioni scritte l'impresa interessata chieda altresì di essere ascoltata nel corso di un'audizione, questa sarà condotta, alla data stabilita, da persone nominate a tal fine dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente. Le audizioni sono tenute presso la sede della BCE o della banca centrale nazionale competente. Le audizioni non sono pubbliche. I partecipanti all'audizione sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. L'impresa interessata può chiedere alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente, entro limiti ragionevoli, di ascoltare persone che possano confermare aspetti dei commenti da essa formulati per iscritto.

6.  Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona è registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese.

7.  Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni, provenienti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, sono inviate ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta.

Articolo 7

Riservatezza della procedura di infrazione

1.  La procedura di infrazione si svolge nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale.

2.  Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, di cui sopra, l'impresa interessata non ha accesso ai documenti o ad altro materiale in possesso della BCE o della banca centrale nazionale competente, che siano ritenuti riservati con riguardo a terzi, alla BCE o alla banca centrale competente. Rientrano nella suddetta categoria, in particolare, i documenti o altro materiale contenenti informazioni connesse agli interessi commerciali di altre imprese, nonché documenti interni della BCE o della banca centrale nazionale competente, di altre istituzioni od organismi comunitari, ovvero di altre banche centrali nazionali quali note, progetti di testo e documenti di lavoro.

▼M2

Articolo 7 bis

Presentazione di una proposta al Comitato esecutivo

1.  Se l'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ritiene, al termine della procedura per infrazione, che debba essere irrogata una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, essa presenta una proposta al Comitato esecutivo, in cui conclude che l'impresa in questione ha commesso un'infrazione e specifica l'ammontare della sanzione da irrogare.

2.  L'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, basa la propria proposta esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.

3.  Se il Comitato esecutivo ritiene che il fascicolo trasmesso dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, sia incompleto, esso può restituire il fascicolo all'unità di indagine o alla banca centrale nazionale competente, unitamente ad una richiesta motivata di informazioni aggiuntive.

4.  Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, di irrogare una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, esso adotta una decisione conforme alla proposta presentata dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente.

5.  Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, non costituiscano prova sufficiente di un'infrazione, esso adotta una decisione con cui archivia il caso.

6.  Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda che l'impresa ha commesso un'infrazione, come concluso nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma non concorda con la sanzione proposta, esso adotta una decisione in cui specifica la sanzione che ritiene appropriata.

7.  Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma ritiene che l'impresa in questione abbia commesso un'infrazione diversa, o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, esso informa per iscritto l'impresa in questione circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad essa contestati.

8.  Il Comitato esecutivo adotta una decisione in cui stabilisce se l'impresa ha commesso o meno un'infrazione e specifica l'eventuale sanzione da irrogare. Le decisioni adottate dal Comitato esecutivo si fondano esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.

▼B

Articolo 8

Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE

1.  Il Consiglio direttivo della BCE può chiedere all'impresa interessata, al Comitato esecutivo della BCE e/o alla banca centrale nazionale competente di fornire ulteriori informazioni ai fini di detto riesame.

2.  Il Consiglio direttivo della BCE stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni; tale termine non è inferiore a 10 giorni lavorativi.

▼M3

3.  Nel procedere al riesame, il Consiglio direttivo può:

a) confermare la decisione del Comitato esecutivo;

b) modificare la decisione del Comitato esecutivo modificando l'importo della sanzione da imporre e/le ragioni che hanno dato luogo all'infrazione;

c) annullare la decisione del Comitato esecutivo.

▼B

Articolo 9

Esecuzione della decisione

1.  Allorché la decisione di irrogare una sanzione è definitiva, il Consiglio direttivo della BCE, dopo aver consultato le competenti autorità nazionali di vigilanza, ha facoltà di pubblicare tale decisione, o le informazioni ad essa relative, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel pubblicare la decisione definitiva o le informazioni ad essa relative si tiene conto del legittimo interesse dell'impresa a tutelare i propri interessi economici, nonché di qualunque altro interesse individuale.

2.  Nella decisione, la BCE fissa le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria inflitta.

3.  La BCE può chiedere alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui guirisdizione deve essere applicata la sanzione di adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

4.  Le banche centrali nazionali riferiscono alla BCE in merito all'applicazione della sanzione.

▼M1

5.  La banca centrale nazionale considerata o la BCE, se del caso, raccoglie tutte le informazioni pertinenti alla determinazione e applicazione delle sanzioni in un fascicolo che deve essere tenuto per almeno cinque anni a partire dalla data nella quale la decisione sull'imposizione della sanzione diventa finale. La banca centrale nazionale competente trasmette alla BCE copia di tutti i documenti e del materiale originale in suo possesso riguardante la procedura d'infrazione.

▼B

Articolo 10

Procedura semplificata per infrazioni minori

1.  In caso di infrazioni minori, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di applicare una procedura semplificata. La sanzione pecuniaria inflitta in conformità di detta procedura non può superare l'importo di 25 000  EUR.

2.  La procedura semplificata è articolata nel modo seguente:

a) il Comitato esecutivo della BCE notifica la presunta infrazione all'impresa interessata;

b) la notifica cita tutti i dati di fatto addotti a prova dell'infrazione contestata e la sanzione applicabile;

c) la notifica informa l'impresa interessata dell'applicazione di una procedura semplificata e del diritto dell'impresa di opporsi a tale procedura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica in oggetto;

d) in caso di obiezione sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), si ritiene avviata la procedura di infrazione; il termine di 30 giorni lavorativi entro il quale l'impresa può esercitare il diritto di essere ascoltata decorre dalla scadenza del termine stabilito alla precedente lettera c). Qualora nessuna obiezione sia sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), la decisione del Comitato esecutivo della BCE in merito all'irrogazione di una sanzione diviene definitiva.

3.  Il presente articolo non osta alla procedura applicabile in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

▼M3

4.  Il presente articolo non si applica alle sanzioni per infrazioni di regolamenti della BCE e di decisioni nel campo della sorveglianza sui sistema di pagamento di importanza sistemica.

▼B

Articolo 11

Procedura in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime

1.  Ai casi di inosservanza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, non si applicano l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché gli articoli 3, 4, 5 e 6 (ad eccezione del paragrafo 3) del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è ridotto a 5 giorni lavorativi.

2.  Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e rendere pubblici i criteri di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime. Tali criteri possono essere oggetto di una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3.  Prima di irrogare una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo I, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, il Comitato esecutivo della BCE o, per suo conto, la banca centrale nazionale competente notifica all'impresa interessata la presunta inosservanza e la corrispondente sanzione. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti alla presunta inosservanza e informa l'impresa interessata che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE.

4.  L'impresa interessata dispone di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica per:

 ammettere la presunta inosservanza e accettare di pagare la sanzione pecuniaria specificata, nel qual caso la procedura di infrazione si ritiene conclusa;

 oppure

 presentare per iscritto informazioni, chiarimenti od obiezioni ritenuti pertinenti alla decisione di irrogare la sanzione. L'impresa interessata può altresì accludere documenti a sostegno degli argomenti enunciati nella propria replica. La banca centrale nazionale competente trasmette senza ritardo ingiustificato il fascicolo completo al Comitato esecutivo della BCE, cui spetta la decisione in merito all'irrogazione della sanzione.

5.  Qualora nessuna osservazione scritta sia stata sollevata dall'impresa interessata nei termini previsti, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE. Allorché la decisione è divenuta definitiva, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio, l'impresa interessata è tenuta a versare l'importo della sanzione pecuniaria specificato nella notifica.

6.  Nelle situazioni previste dal paragrafo 4, primo trattino, e dal paragrafo 5 del presente articolo, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente, per conto della BCE, inviano notifica scritta alle autorità di vigilanza competenti.

Articolo 12

Computo dei termini

1.  Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento del Consiglio, i termini previsti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa. Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire al destinatario, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto.

2.  Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, è prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo.

3.  Ai fini del presente regolamento, i giorni festivi osservati dalla BCE sono quelli elencati nell'allegato, mentre i giorni festivi osservati dalle banche centrali nazionali sono quelli stabiliti per legge nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'impresa interessata. L'espressione «giorno lavorativo» è interpretata di conseguenza. Se necessario, la BCE provvede ad aggiornare il suddetto allegato.




ALLEGATO (Indicativo)

Elenco dei giorni festivi (di cui all'articolo 12, paragrafo 3)



Capodanno

1o gennaio

Martedì grasso (mezza giornata)

data variabile

Venerdì santo

data variabile

Lunedì dell'Angelo

data variabile

Festa del lavoro

1o maggio

Anniversario della dichiarazione di Robert Schuman

9 maggio

Ascensione

data variabile

Lunedì di Pentecoste

data variabile

Corpus Domini

data variabile

Anniversario della riunificazione tedesca

3 ottobre

Ognissanti

1o novembre

Vigilia di Natale

24 dicembre

Natale

25 dicembre

Santo Stefano

26 dicembre

San Silvestro

31 dicembre



( 1 ) Regolamento (CE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sugli obblighi di sorveglianza relativi a sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

In alto