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Documento 02013O0007-20181001

Testo consolidato: Indirizzo della Banca centrale europea del 22 marzo 2013 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2013/7) (2013/215/UE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/215/2018-10-01

02013O0007 — IT — 01.10.2018 — 003.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 marzo 2013

relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli

(BCE/2013/7)

(2013/215/UE)

(GU L 125 dell'7.5.2013, pag. 17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

INDIRIZZO (UE) 2015/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 16 aprile 2015

  L 154

15

19.6.2015

►M2

INDIRIZZO (UE) 2016/1386 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 2 agosto 2016

  L 222

85

17.8.2016

►M3

INDIRIZZO (UE) 2018/323 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 22 febbraio 2018

  L 62

38

5.3.2018


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 238, 6.9.2016, pag.  7 (2016/1386)




▼B

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 marzo 2013

relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli

(BCE/2013/7)

(2013/215/UE)



▼M2

Articolo 1

Ambito d'applicazione

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN di segnalare alla BCE le statistiche sulle disponibilità in titoli raccolte ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati di tali statistiche, con l'obiettivo di assicurare la completezza, l'accuratezza e la coerenza dei dati di output applicando ad essi in modo coerente le regole sugli standard di qualità.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in aggiunta alle seguenti definizioni:

1) per «dati di input» si intendono i dati segnalati alla BCE;

2) per «dati di output» si intendono i dati ricavati dalla BCE nell'ambito delle statistiche sulle disponibilità in titoli;

3) per «gestione della qualità dei dati» (Data Quality Management, DQM) si intendono le attività intese a garantire, verificare e mantenere la qualità dei dati di output attraverso l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DQM;

4) per «archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del Sistema europeo di Banche centrali» (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB), si intende lo strumento tecnico reso operativo dalla BCE e dalla Deutsche Bundesbank per compilare i dati raccolti ai sensi del presente indirizzo e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

5) per «obiettivo DQM» si intende un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output utilizzabili come feed;

6) per «metrica DQM» si intende un indicatore statistico che misura il livello di conseguimento di un determinato obiettivo DQM;

7) per «soglia DQM» si intende il livello minimo di verifiche da condurre allo scopo di soddisfare i requisiti del quadro di riferimento DQM per un determinato obiettivo DQM.

▼B

Articolo 3

▼M2

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di settore

1.  Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornito da soggetti dichiaranti dati di settore, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre e in alternativa: i) il volume delle operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2. Le BCN segnalano altresì le posizioni di fine anno, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2 ter, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in conformità allo schema di segnalazione di cui all'allegato 1, parte 3 (tavole 1 e 2).

I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità alla parte 1 del Capitolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell'allegato II, parte 3 del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

2.  Le BCN segnalano alla BCE i dati menzionati nel paragrafo 1 per i seguenti periodi di riferimento e in conformità alle seguenti scadenze:

a) con riferimento alle disponibilità in titoli degli investitori residenti escluse le BCN, ai titoli detenuti in custodia presso custodi residenti per clienti residenti in un altro Stato membro dell'area dell'euro e ai titoli emessi da residenti dell'area dell'euro detenuti in custodia presso custodi residenti per clienti non residenti nell'area dell'euro:

i) le BCN segnalano, con frequenza trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono;

ii) le BCN segnalano: 1) operazioni titolo per titolo con frequenza trimestrale e, se disponibili, altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o 2) posizioni titolo per titolo e, se disponibili, altre variazioni di volume che sono necessarie per il calcolo del volume delle operazioni. In quest'ultimo caso, le BCN effettuano le segnalazioni in conformità ai metodi descritti nella parte 1 del capitolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono per i dati trimestrali titolo per titolo, ed entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono per i dati mensili titolo per titolo;

b) con riferimento alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione (IA), le BCN segnalano, con frequenza annuale, i dati relativi alle posizioni aggregate di fine anno entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.

▼M2 —————

▼M2

Articolo 3 bis

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di gruppo

1.  Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre come stabilito dal paragrafo 2.

2.  le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta scritta di deroga, indicando:

a) le ragioni su cui si basa la richiesta, comprovando che la stessa è necessaria al fine di assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati segnalati alla BCE consentendo alla BCE di sottoporre i dati a controllo incrociato con altre fonti di dati, altrimenti non disponibili in tempo utile per la necessaria verifica della qualità dei dati di input;

b) il periodo per il quale la deroga dovrebbe essere concessa.

Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.

▼M3

3.  Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.

▼M2

Articolo 3 ter

Obblighi generali di segnalazione delle BCN

1.  Entro settembre di ogni anno, la BCE comunica alle BCN le date esatte di trasmissione dei dati da segnalare sotto forma di un calendario di segnalazione per l'anno successivo.

2.  Le seguenti norme generali si applicano alla revisione dei dati mensili e trimestrali.

a) Le BCN segnalano revisioni ordinarie come segue:

i) le revisioni dei dati mensili con riferimento ai tre mesi precedenti il trimestre più recente sono trasmesse con frequenza trimestrale e sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati); le revisioni dei dati mensili con riferimento al mese precedente il mese più recente sono trasmesse con frequenza mensile e sono inviate insieme ai dati del mese più recente (trasmissione ordinaria dei dati);

ii) le revisioni dei dati trimestrali con riferimento al trimestre precedente quello più recente sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati);

iii) le revisioni relative ai tre anni precedenti (12 trimestri) sono inviate insieme alla trasmissione ordinaria dei dati relativi al terzo trimestre dell'anno;

iv) la segnalazione di qualsiasi altra revisione ordinaria che non ricada nei punti da i) a iii) è concordata con la BCE.

b) Le BCN segnalano revisioni eccezionali che migliorano in modo significativo la qualità dei dati non appena disponibili e al di fuori dei periodi ordinari di trasmissione, previo accordo con la BCE.

Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali revisioni significative. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria.

3.  Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente articolo sono soggetti ai seguenti obblighi relativi alle serie storiche se uno Stato membro adotta l'euro dopo che decorrono gli effetti del presente indirizzo:

a) le BCN degli Stati membri che hanno aderito all'Unione prima del dicembre 2012 segnalano alla BCE con la massima diligenza i dati storici che coprono almeno almeno: 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2014, o se il periodo è inferiore, 2) i cinque anni precedenti l'adozione dell'euro da parte dello Stato membro in questione;

b) le BCN degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il dicembre 2012 segnalano alla BCE con la massima diligenza i dati storici che coprono almeno: 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2016, o se il periodo è inferiore, 2) i cinque anni precedenti l'adozione dell'euro da parte dello Stato membro in questione.

4.  Le norme contabili stabilite negli articoli 5, 5 bis e 5 ter del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) si applicano anche quando le BCN segnalano dati in conformità al presente indirizzo

▼B

Articolo 4

▼M2

Metodi di segnalazione per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di settore

1.  Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) e imprese di assicurazione (IA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) clienti residenti non soggetti al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, o iii) clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, come definiti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

▼B

2.  Le BCN che segnalano informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1 lo fanno in conformità alle regole stabilite nell’articolo 3, paragrafo 2, utilizzando gli schemi di segnalazione dell’allegato I, parte 1 (tavole 1, 2 e 4) e parte 2 (tavole 1, 2 e 4) e i requisiti di segnalazione elettronica stabiliti separatamente.

▼M2

3.  I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).

▼B

4.  Le BCN presentano alla BCE note esplicative stabilendo le ragioni delle revisioni significative. Le BCN possono anche presentare note esplicative per qualsiasi altra revisione su base volontaria. Inoltre, le BCN forniscono informazioni su riclassificazioni significative nei settori detentori o nella classificazione degli strumenti, se disponibili.

▼M2

Articolo 4 bis

Metodi di segnalazione per le disponibilità delle IFM in titoli emessi dai detentori

1.  Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche riguardanti le disponibilità in titoli con codice ISIN emessi dai detentori e, a discrezione di ciascuna BCN interessata, le disponibilità in titoli senza codice ISIN emessi dai detentori, detenuti da IFM soggette al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre:

2.  Le BCN che segnalano informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1, lo fanno in conformità alle regole stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), utilizzando gli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole 1, 2 e 5) e i requisiti di segnalazione elettronica stabiliti separatamente.

3.  I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, lettere a) e b).

4.  Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali modifiche di rilievo. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria. Inoltre, le BCN forniscono informazioni su riclassificazioni significative nei settori dei detentori o nella classificazione degli strumenti, se disponibili.

Articolo 4 ter

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di gruppo

1.  Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli senza codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole 1, 2 e 4) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente.

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre come stabilito dal paragrafo 2.

2.  Le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta di deroga scritta, indicando:

a) le ragioni su cui si basa la richiesta, comprovando che la stessa è necessaria al fine di assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati segnalati alla BCE consentendo alla BCE di sottoporre i dati a controllo incrociato con altre fonti di dati, altrimenti non disponibili in tempo utile per la necessaria verifica della qualità dei dati di input;

b) il periodo per il quale la deroga dovrebbe essere concessa.

Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.

▼M3

3.  Fermo restando l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1, una BCN può decidere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo identificati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) segnalino le informazioni statistiche specificate nel capo 2 dell'allegato I a tale regolamento alla BCE. In tal caso, la BCN informa la BCE e i soggetti dichiaranti di conseguenza, dopo di che la BCE definisce e attua le disposizioni di segnalazione che devono essere osservate dai soggetti dichiaranti e assume il compito di raccolta dei dati richiesti direttamente dagli soggetti dichiaranti.

▼B

Articolo 5

Metodi per la compilazione delle statistiche sulle disponibilità in titoli detenuti in custodia

1.  Fatto salva l’esenzione dagli obblighi di segnalazione statistica che le BCN possono concedere ai custodi in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), per rispettare l’articolo 3, le BCN, dopo aver consultato la BCE, decidono il metodo più appropriato per la compilazione delle statistiche sui titoli detenuti da investitori non soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a seconda dell’organizzazione dei mercati interessati e della disponibilità negli Stati membri di altre informazioni statistiche pubbliche o di vigilanza.

2.  Se i dati sulle disponibilità in titoli non sono segnalati dai custodi in seguito all’esenzione concessa in conformità all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e, se le BCN ottengono tali dati da altre fonti statistiche o di vigilanza, o se li raccolgono direttamente dagli investitori in conformità di accordi nazionali, le BCN prendono tutte le misure seguenti:

a) assicurano che tali fonti siano sufficientemente allineate con i concetti statistici e con le defnizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

b) monitorano la qualità dei dati in conformità ai requisiti statistici minimi stabiliti nell’allegato III al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

▼M2

c) se i dati segnalati non soddisfano i criteri di qualità di cui al comma b), migliorano la qualità di tali dati anche tramite la raccolta di dati dai custodi come disposto negli articoli 4, paragrafo 1, e 4 ter, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

▼B

3.  Inoltre, le BCN forniscono informazioni su altre variazioni di volume significative, se disponibili, come definite nella parte 3 dell’allegato II al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Articolo 6

Deroghe

1.  Le BCN informano la BCE, almeno una volta l’anno, delle deroghe concesse, rinnovate o revocate ai soggetti segnalanti per l’anno solare successivo, cosí come di qualunque obbligo di segnalazione ad hoc posto a carico dei soggetti dichiaranti effettivi cui è stata concessa una deroga.

▼M2

2.  Le BCN verificano regolarmente, almeno una volta l'anno, che siano soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 4, 4 bis e 4 ter del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro di eventuali deroghe.

▼B

Articolo 7

I dati di riferimento sulle attività di bilancio consolidate dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione

▼M2

1.  Il Consiglio direttivo della BCE individua i soggetti dichiaranti dati di gruppo come stabilito nell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e secondo i criteri ivi previsti sulla base dei dati di fine dicembre corrispondenti all'anno solare precedente forniti dalle BCN alla BCE (di seguito, i «dati di riferimento»), allo scopo di calcolare le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sui dati bancari consolidati degli Stati membri.

▼B

2.  Entro settembre di ogni anno, la BCE comunica alle BCN la data nell’anno successivo entro la quale le BCN devono trasmettere i dati di riferimento. Tale trasmissione avviene in tempo per permettere il calcolo del totale delle attività consolidate delle banche dell’Unione europea a luglio di ogni anno.

▼M2

Articolo 8

Procedura di notifica ai soggetti dichiaranti di dati di gruppo

1.  Le BCN, per conto della BCE, utilizzano il modello di lettera di cui all'allegato II (di seguito «lettera di notifica») per notificare ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) in merito ai loro obblighi di segnalazione a norma del regolamento. La lettera di notifica contiene i criteri che giustificano la classificazione del soggetto che ha ricevuto la notifica come soggetto dichiarante dati di gruppo.

2.  La BCN competente invia la lettera di notifica al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE successivi alla data della decisione del Consiglio direttivo, e ne invia una copia al segretariato della BCE.

3.  La procedura descritta nel paragrafo 2 non si applica per la notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo che siano stati identificati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) anteriormente alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo.

Articolo 9

Procedura di revisione del Consiglio direttivo

1.  Se un soggetto dichiarante dati gruppo che ha ricevuto una notifica in conformità all'articolo 8, entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento di tale notifica, presenta alla BCN competente una richiesta scritta motivata, contenente le informazioni che la supportano, per il riesame della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo, la BCN competente trasmette tale richiesta al Consiglio direttivo entro 10 giorni lavorativi della BCE.

2.  A seguito del ricevimento di tale richiesta scritta ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio direttivo riesamina la classificazione e comunica la sua decisione motivata per iscritto, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, alla BCN competente, che notifica la decisione del Consiglio direttivo al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE.

▼B

Articolo 10

Cooperazione con le autorità competenti diverse dalle BCN

1.  Laddove tutti i dati o parte dei dati descritti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) possono essere ottenuti da autorità competenti diverse da BCN, le BCN instaurano appropriati meccanismi di cooperazione con tali autorità in modo da garantire una struttura permanente per ricevere tali dati.

▼M2

2.  Le BCN garantiscono che i dati di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti statistici minimi della BCE stabiliti nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché qualsiasi altro requisito stabilito nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), prima di trasmetterli alla BCE in conformità agli articoli 3, 3 bis e 3 ter.

▼C1

Articolo 11

Verifica

1.  Fatti salvi i diritti di verifica della BCE stabiliti nei Regolamenti (CE) n. 2533/98 e (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), le BCN verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE e cooperano strettamente con gli operatori dell'SHSDB in quanto parte della DQM nel suo insieme.

2.  La BCE valuta tali dati in maniera analoga, in stretta cooperazione con gli operatori dell'SHSDB. La valutazione è effettuata tempestivamente.

3.  Ogni due anni la BCE e le BCN scambiano informazioni con il Comitato per le statistiche del SEBC, e, se del caso, con gli utenti finali, in relazione a pratiche, misure e procedure applicate nella compilazione dei dati statistici sulle disponibilità in titoli.

4.  Le BCN garantiscono, verificano e mantengono la qualità dei dati statistici sulle disponibilità in titoli attraverso l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DQM. Gli obiettivi DQM includono la garanzia: a) della qualità dei dati di output aggregati; b) della coerenza dei dati sulle disponibilità e dei dati di riferimento; e c) della coerenza con altre statistiche.

5.  Quando gli operatori dell'SHSDB formulano interrogazioni nei confronti delle BCN, le classificano come: a) interrogazioni altamente prioritarie; b) interrogazioni prioritarie, o c) altre interrogazioni. Le BCN rispondono a tali interrogazioni per iscritto, entro un lasso di tempo adeguato alla classificazione.

6.  I dati provenienti dall'archivio centralizzato sui titoli usati per le statistiche sulle disponibilità in titoli sono verificati in conformità all'Indirizzo BCE/2012/21 ( 1 ).

▼B

Articolo 12

Criteri di trasmissione

Le BCN utilizzano la rete ESCB-NET per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche richieste dalla BCE. Le informazioni statistiche sono comunicate alla BCE in conformità dei criteri di segnalazione elettronica stabiliti separatamente. Sulla base di un preventivo accordo con la BCE, possono essere utilizzati altri mezzi per trasmettere informazioni statistiche.

Articolo 13

Procedura di modifica semplificata

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE, ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti segnalanti. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di eventuali modifiche di tal genere, senza indebito ritardo.

Articolo 14

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell’Eurosistema osservano gli articoli 8 e 9 a partire dalla data di notifica dell’indirizzo alle BCN e le rimanenti disposizioni dell’indirizzo a partire dal 1o gennaio 2014.

Articolo 15

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

▼M2




ALLEGATO I

SCHEMI DI SEGNALAZIONE

PARTE 1

Disponibilità in titoli ripartite per settori, escluse le disponibilità delle banche centrali nazionali



Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Informazioni di carattere generale

Istituzione segnalante

M

Codice identificativo dell'istituzione segnalante

Data di trasmissione

M

Data in cui i dati sono trasmessi all'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli (SHSDB)

Periodo di riferimento

M

Periodo cui i dati si riferiscono

Frequenza di segnalazione

M

 

Dati trimestrali

 

Dati mensili (3)

2.  Note esplicative (metadati)

M

Trattamento dei rimborsi anticipati

M

Trattamento di interessi maturati

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   Solo per le posizioni, se le operazioni sono compilate sulla base di posizioni mensili nell'SHSDB.



Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Informazioni segnalate relative ai titoli

Settore del detentore

M

Settore/sottosettore dell'investitore

 

 

Società non finanziarie (S. 11) (3)

 

Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)

 

Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)

 

Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)

 

Altre società finanziarie (4) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

 

Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

Fondi pensionistici (S.129)

 

Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio)

 

Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa)

 

Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa)

 

Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato)

 

Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti)

 

Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa)

 

Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato)

 

Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

 

Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'euro (S.121 + S.13) (6)

 

Investitori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'EUR (6)

 

Settore sconosciuto (7)

Paese del detentore

M

Paese di residenza dell'investitore

Fonte

M

Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli

 

 

Segnalazione diretta

 

Segnalazione del custode

 

Segnalazione mista (8)

 

Non disponibile

Funzione

M

Funzione dell'investimento secondo la classificazione delle statistiche di bilancia di pagamenti

 

 

Investimento diretto

 

Investimento di portafoglio

 

Non specificato

Base segnaletica

V

Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

 

Percentuale

 

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

Valuta in cui il titolo è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Posizioni

M

Importo totale di titoli detenuti

 

 

Al valore nominale (9). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati

 

Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (10)

Posizioni: di cui ammontare

(11)

Ammontare dei titoli detenuti dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Formato

(9)

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente

 

Numero di azioni/partecipazioni (12)

Altre variazioni di volume

M

Altre variazioni di importo dei titoli detenuti

 

 

Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale

 

Al valore di mercato in euro

Altre variazioni di volume: di cui importo

(11)

Altre variazioni di volume nell'importo detenuto dai due più grandi investitori

 

 

Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

 

Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni

Operazioni finanziarie

(13)

Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al valore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati (10)

Operazioni finanziarie: di cui importo

(14)

Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie

Status confidenziale

(15)

Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume

 

 

Non per pubblicazione, solo per uso interno

 

Informazione statistica confidenziale

 

Non applicabile (16)

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1). (di seguito «SEC 2010»).

(4)   Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).

(5)   Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.

(6)   Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all'area dell'euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell'area dell'euro.

(7)   Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN devono informare gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.

(8)   Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(9)   Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.

(10)   Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

(11)   Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L'importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.

(12)   Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(13)   Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nell'SHSDB.

(14)   Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti dichiaranti; da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.

(15)   Da segnalare se l'importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.

(16)   Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene ricavata dall'SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.



Tavola 3

Disponibilità in titoli con codice ISIN

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Dati di riferimento

Codice ISIN

M

Codice ISIN

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.



Tavola 4

Disponibilità in titoli senza codice ISIN

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Dati base di riferimento

Aggregazione

M

Tipo di dati

 

 

Dati segnalati titolo per titolo

 

Dati aggregati (non titolo per titolo)

Codice identificativo per titoli/aggregati

M

Codice identificativo interno, per titoli senza codice ISIN e per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli

Tipo di codice identificativo dei titoli

(3)

Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (4)

 

 

Codice interno banca centrale nazionale (BCN)

 

Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) (Comitato competente per le procedure uniformi di identificazione dei titoli)

 

Stock Exchange Daily Official List (SEDOL)

 

altro (da specificare nei metadati)

Classificazione degli strumenti

M

Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titoli di credito a breve termine (F.31)

 

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

 

Azioni quotate (F.511)

 

Quote o partecipazioni fondi comuni monetari (FCM) (F.521)

 

Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)

 

Altri tipi di titoli (5)

Settore dell'emittente

M

Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Paese dell'emittente

M

Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo

Valore di prezzo (6)

V

Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento

Base del prezzo (6)

V

Base sulla quale è dato il prezzo

 

 

Euro o altra valuta pertinente

 

Percentuale

2.  Ulteriori dati di riferimento

Nome dell'emittente

V

Nome dell'emittente

Nome abbreviato

V

Nome abbreviato del titolo attribuito dall'emittente, definito secondo le caratteristiche del titolo e delle altre informazioni eventualmente disponibili

Data di emissione

V

Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori

Data di scadenza

V

Data di rimborso dello strumento di debito

Consistenze

V

Consistenze convertite in euro

Capitalizzazione di mercato

V

Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro

Interessi maturati

V

Interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi

Ultimo rapporto di frazionamento

V

Frazionamenti e raggruppamenti azionari

Ultima data di frazionamento

V

Data di inizio di validità del frazionamento azionario

Tipo di cedola

V

Tipo di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.)

Tipo di debito

V

Tipo di strumento di debito

Ammontare del dividendo

V

Ammontare dell'ultimo dividendo pagato per azione (in tip di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)

Tipo di ammontare di dividendo

V

Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni

Valuta di dividendo

V

Valuta in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento del dividendo

Tipo di cartolarizzazione dell'attività

V

Tipo di attività cartolarizzata

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.

(4)   Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

(5)   Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

(6)   Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.



Tavola 5

Disponibilità in titoli emessi dal detentore

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Dati base di riferimento

Codice identificativo per aggregati

(3)

Codice identificativo interno, per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli

Classificazione degli strumenti

M

Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titoli di credito a breve termine (F.31)

 

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

 

Azioni quotate (F.511)

 

Quote o partecipazioni in FCM (F.521)

Posizioni al valore di mercato.

M

Importo totale di titoli detenuti. Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (4).

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   Le BCN dovrebbero utilizzare lo stesso codice identificativo concordato con gli operatori del SHSDB.

(4)   Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

PARTE 2

Disponibilità in titoli detenute da gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione



Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Informazioni di carattere generale

Istituzione segnalante

M

Codice identificativo dell'istituzione segnalante

Data di trasmissione

M

Data di trasmissione dei dati al SHSDB

Periodo di riferimento

M

Periodo cui i dati si riferiscono

Frequenza di segnalazione

M

Dati trimestrali

2.  Note esplicative (metadati)

M

Trattamento dei rimborsi anticipati

M

Trattamento di interessi maturati

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.



Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Livello di segnalazione (3)

Descrizione

1.  Informazioni relative al detentore

Identificativo del gruppo dichiarante

M

G

Codice standard che individua in modo univoco il gruppo dichiarante (4)

Tipo di identificativo del gruppo dichiarante

M

G

Specifica il tipo di codice utilizzato per il gruppo dichiarante

LEI del gruppo dichiarante

M

G

LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 del gruppo dichiarante

Identificativo dell'entità

M

E

Codice standard che individui in modo univoco l'entità del gruppo (4)

Tipo di identificativo dell'entità

M

E

Specifica il tipo di codice utilizzato per l'entità del gruppo

LEI dell'entità

M

E

LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 dell'entità del gruppo

Paese di residenza dell'entità

M

E

Paese di costituzione o residenza dell'entità

Denominazione del gruppo dichiarante

M

G

Denominazione completa del gruppo dichiarante

Denominazione dell'entità

M

E

Denominazione completa dell'entità del gruppo

Settore della capogruppo

M

G

Settore istituzionale del soggetto dichiarante dati di gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Settore dell'entità

M

E

Settore istituzionale dell'entità del gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Identificativo dell'impresa madre diretta

M

E

Codice standard che individua in modo univoco l'entità giuridica del quale l'entità, sprovvista di personalità giuridica, fa direttamente parte (4)

Tipo di Identificativo dell'impresa madre diretta

M

E

Specifica il tipo di codice identificativo utilizzato per l'impresa madre più prossima

Tipo di gruppo

M

G

Tipo di gruppo

2.  Informazioni relative ai titoli

Base segnaletica

V

E

Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

Percentuale

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

E

Valuta in cui è denominato l'ISIN, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Formato

(5)

E

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente

 

 

 

Numero di azioni/partecipazioni (6)

Posizioni

M

E

Importo totale di titoli detenuti

 

 

 

 

Al valore nominale (5). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.

 

 

 

 

Al valore di mercato. Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (7) (8)

Emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)

M

G

Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolidamento prudenziale

Emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)

M

G

Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolidamento contabile

3.  Informazioni contabili e relative al rischio

Stato di forberance e rinegoziazione

M

G

Identificazione di strumenti oggetto di concessioni (forbearance) e rinegoziati

Data dello stato di forbearance e rinegoziazione

M

G

La data in cui si considera si sia verificato lo stato di forberance o rinegoziazione segnalato alla voce «Stato di forbearance e rinegoziazione»

Stato in bonis dello strumento

M

G

Identificazione di strumenti deteriorati in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (9)

Data dello stato in bonis dello strumento

M

G

Data in cui si considera che lo stato in bonis dello strumento segnalato alla voce «Stato in bonis dello strumento» sia stato stabilito o sia cambiato

Stato di default dell'emittente

M

G

Identificazione dello stato di default dell'emittente in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013

Data dello stato di default dell'emittente

M

G

Data in cui lo stato di default dell'emittente come segnalato in «Stato di default dell'emittente» si è verificato o è cambiato

Stato di default dello strumento

M

G

Identificazione dello stato di default dello strumento in conformità all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 (10)

Data dello stato di default dello strumento

M

G

Data in cui lo stato di default dello strumento come segnalato in «Stato di default dello strumento» si è verificato o è cambiato

Principio contabile

M

G ed E

Principi contabili utilizzati dal soggetto dichiarante

Valore contabile

M

E

Il valore contabile in conformità all'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento.

Tipo di riduzione di valore

M

E

Tipo di riduzione di valore

Metodo di valutazione della riduzione di valore

M

E

Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali.

Importo della riduzione di valore accumulata

M

E

Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato.

Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento.

Fonti di gravame

M

E

Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata soggetta a gravame l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente.

Classificazione contabile degli strumenti

M

E

Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile applicato dal soggetto dichiarante.

Portafoglio prudenziale

M

E

Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e non nel portafoglio di negoziazione. Strumenti nel portafoglio di negoziazione così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

M

E

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014

Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento.

Recuperi accumulati a partire dal default

M

E

Importo totale recuperato a partire dalla data di default. Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione.

Probabilità di default dell'emittente

(11)

G

La probabilità di default dell'emittente nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del Regolamento (UE) n. 575/2013

Perdita in caso di default in periodi di recessione

(11)

G

Il rapporto tra l'importo che potrebbe andar perso su un'esposizione in periodi di recessione economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di default e l'importo dell'esposizione al momento del default, in conformità all'articolo 181 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Perdita in caso di default in periodi di normalità economica

(11)

G

Il rapporto tra l'importo che potrebbe andar perso su un'esposizione in periodi di normalità economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di default e l'importo dell'esposizione al momento del default.

Fattore di ponderazione del rischio

(12)

G

Fattori di ponderazione del rischio associati all'esposizione, in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013

Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)

M

E

Valore dell'esposizione con l'attenuazione del rischio di credito e con i fattori di conversione del credito, in conformità al Regolamento (UE) n. 680/2014.

Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione.

Metodo di calcolo del capitale a fini prudenziali

M

E

Identificazione del metodo utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dei punti a) ed f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Classe di esposizione

M

E

Classe di esposizioni come definita in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

(4)   Identificativo da definire separatamente.

(5)   Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

(6)   Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

(7)   Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

(8)   Per i titoli senza un codice ISIN, l'mporto totale di titoli detenuti va segnalato al valore di mercato, vale a dire l'importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati. Approssimazioni alternative, quali ad esempio il valore contabile, potrebbero essere usate con la massima diligenza se il valore di mercato non è disponibile.

(9)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(10)   Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)   Da segnalare se si applica il metodo basato su rating interni (Internal Ratings Based, IRB) per il calcolo del capitale regolamentare o se i dati sono altrimenti disponibili.

(12)   Da segnalare se il metodo IRB per il calcolo del capitale regolamentare non si applica o i dati sono altrimenti disponibili.



Tavola 3

Disponibilità in titoli con codice ISIN

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Livello di segnalazione (3)

Descrizione

Dati di riferimento

Codice ISIN

M

E

Codice ISIN

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.



Tavola 4

Disponibilità in titoli senza codice ISIN

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Livello di segnalazione (3)

Descrizione

1.  Dati base di riferimento

Codice identificativo per titoli

M

E

Codice interno BCN per disponibilità in titoli senza codice ISIN segnalato titolo per titolo.

Tipo di codice identificativo dei titoli

M

E

Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo (4)

 

 

 

Codice interno BCN

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Altro (5)

Classificazione degli strumenti

M

E

Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

 

Titoli di credito a breve termine (F.31)

 

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

 

Azioni quotate (F.511)

 

Quote o azioni in FCM (F.521)

 

Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)

 

Altri tipi di titoli (6)

Settore dell'emittente

M

E

Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Paese dell'emittente

M

E

Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo

2.  Ulteriori dati di riferimento

Identificativo dell'emittente

M

E

Codice standard che individua in modo univoco l'emittente (7)

Tipo di identificativo dell'emittente

M

E

Specifica il tipo di codice utilizzato per l'emittente

Denominazione dell'emittente

M

E

Denominazione dell'emittente

LEI dell'emittente

M

E

LEI conforme alla norma (ISO) 17442 dell'emittente

Settore NACE dell'emittente

M

E

Classificazione delle controparti secondo le loro attività economiche, in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 come stabilita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8)

Stato dell'entità

M

E

Attributo supplementare relativo alle informazioni sullo stato degli emittenti, tra cui lo stato di default (così come le categorie che descrivono le circostanze in cui l'entità può essere in default, ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013) e altri tipi di stato della parte, quale ad esempio fusa, acquisita ecc.

Data dello stato dell'entità

M

E

Data in cui è cambiato lo stato dell'entità

Data di emissione

M

E

Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori

Data di scadenza

M

E

Data di rimborso dello strumento di debito

Valuta nominale

M

E

Valuta in cui il titolo è denominato

Classificazione dell'attività principale

M

E

Classificazione dello strumento

Tipo di cartolarizzazione dell'attività

M

E

Tipo di attività cartolarizzata

Stato del titolo

M

E

Attributo supplementare che consente l'identificazione dello stato del titolo, che può indicare se lo strumento è valido o no, per esempio se è in default, scaduto o rimborsato anticipatamente.

Data dello stato del titolo

M

E

La data in cui si considera si sia verificato lo stato del titolo segnalato alla voce «Stato del titolo»

Arretrati per lo strumento

M

E

Ammontare complessivo di capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di riferimento, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di riferimento. L'importo dovrebbe essere segnalato in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data riferimento.

Data degli arretrati per lo strumento

M

E

Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la prima data in cui lo strumento ha importi impagati alla data di riferimento ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento.

Tipo di subordinazione dello strumento

M

E

Indica se lo strumento è garantito o meno, il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali

Ubicazione geografica della garanzia

M

E

Ubicazione geografica della garanzia

Identificativo del garante

M

E

Codice standard che identifica univocamente il garante (9)

Tipo di identificativo del garante

M

E

Specifica il tipo di codice utilizzato per il garante

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

(4)   Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

(5)   Le BCN dovrebbero specificare nei metadata il tipo di numero di identificazione utilizzato.

(6)   Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

(7)   Identificativo da definire separatamente.

(8)   Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici(GU L 393,del 30.12.2006, pag. 1).

(9)   Identificativo da definire separatamente. Usare il LEI se del caso.

PARTE 3

Disponibilità annuali in titoli da parte di IA



Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Informazioni di carattere generale

Istituzione dichiarante

M

Codice identificativo dell'istituzione dichiarante

Data di trasmissione

M

Data di trasmissione dei dati all'SHSDB

Periodo di riferimento

M

Periodo a cui i dati si riferiscono

Frequenza di segnalazione

M

 

Dati annuali

2.  Note esplicative (metadati)

 

M

Trattamento dei rimborsi anticipati

M

Trattamento di interessi maturati

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.



Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate (1)

Attributo

Stato (2)

Descrizione

1.  Informazioni relative ai titoli

Settore del detentore

M

Settore/sottosettore dell'investitore

 

 

Imprese di assicurazione (S.128)

Fonte

M

Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli

 

 

Segnalazione diretta

 

Segnalazione del custode

 

Segnalazione mista (3)

 

Non disponibile

Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali)

 

Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali)

 

 

Residente nel paese della sede principale

 

 

Non residente nel paese della sede principale

 

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi del SEE, per paese

 

 

Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti al SEE

Base segnaletica

V

Indica le modalità di quotazione del titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni

 

 

Percentuale

 

 

Numero di partecipazioni

Valuta nominale

V

Valuta in cui il titolo è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale

Posizioni

M

Importo totale di titoli detenuti

 

 

Al valore nominale (4). Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati

 

Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati (5)

Formato

(6)

Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale

 

 

Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente

 

Numero di azioni/partecipazioni

Status confidenziale

M

Status confidenziale per le posizioni

 

 

Non per pubblicazione, solo per uso interno

 

Informazione statistica confidenziale

 

Non applicabile

2.  Dati base di riferimento

Aggregazione

M

Tipo di dati

 

 

Dati aggregati (non titolo per titolo)

Classificazione degli strumenti

M

Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

 

 

Titoli di credito a breve termine (F.31)

 

 

Titoli di credito a lungo termine (F.32)

 

 

Azioni quotate (F.511)

 

 

Quote o partecipazioni in FCM (F.521)

 

 

 

Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)

Settore dell'emittente

M

Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

Paese dell'emittente

M

Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo

 

 

Paesi dell'area dell'euro

 

 

Paesi dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro

 

 

Paesi non appartenenti all'Unione

(1)   I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

(2)   M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3)   Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(4)   Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

(5)   Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

(6)   Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.

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ALLEGATO II

LETTERA DI NOTIFICA AI SOGGETTI DICHIARANTI DATI DI GRUPPO

Notifica di classificazione come soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)

[G.le. Sig.re/Sig.ra,]

Con la presente Le notifichiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è stato classificato dal Consiglio direttivo della BCE come soggetto dichiarante dati di gruppo a fini statistici, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo sono stabiliti all'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivi per la classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»

Il Consiglio direttivo ha determinato che [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] si qualifica come soggetto dichiarante dati di gruppo in base ai seguenti criteri previsti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):

a) [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], è a capo di un gruppo bancario come definito all'articolo 1, paragrafo 10, e di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o è un'ente o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro partecipante che non fa parte di un gruppo bancario (di seguito, «l'ente»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);

b) [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] risponde ai seguenti criteri [inserire i criteri rilevanti ai quali il capo di un gruppo bancario o l'ente notificato risponde per identificarsi quale soggetto dichiarante dati di gruppo, come deciso dal Consiglio direttivo]:

i) [il valore totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo]; o il totale delle attività di bilancio di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] è maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione europea, in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ossia (a) ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente l'invio della presente lettera di notifica; o (b) se i dati di cui alla lettera (a) non sono disponibili, ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente];

ii) [il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro, ad esempio:

  il gruppo bancario o l'ente è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nell'area dell'euro;

  il gruppo bancario o l'ente ha un intensa ed estesa attività transfrontaliera;

  l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in un segmento delle attività bancarie dell'area dell'euro, in cui assume un ruolo significativo;

  il gruppo bancario o l'ente ha una complessa struttura aziendale che si estende oltre il territorio nazionale;

  il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]

iii) [il gruppo bancario o l'ente è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario in [Stato membro dell'area dell'euro interessato] per la seguente ragione: [inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o l'ente rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, ad esempio:

  il gruppo bancario o l'ente è strettamente ed ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nel territorio nazionale;

  l'attività del gruppo bancario o dell'ente è largamente concentrata in [specificare il segmento di attività bancaria], in cui esso assume un ruolo significativo a livello nazionale;

  il gruppo bancario o l'ente è direttamente vigilato dalla BCE.]

Fonte informativa a supporto della classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»

La BCE calcola il totale delle attività di bilancio dei gruppi bancari o degli enti dell'Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro interessato calcolato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).

[Se necessario, dovrebbero inserirsi qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]

Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo

Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE sulla classificazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo per i motivi di cui sopra deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l'indirizzo della BCN]. [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve motivare tale richiesta e fornire tutte le informazioni a supporto.

Data d'inizio degli obblighi di segnalazione

In mancanza di obiezioni, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve segnalare informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 1011/2012 entro [inserire la data d'inizio per la segnalazione, cioè entro sei mesi dall'invio della lettera].

Modifiche concernenti lo status dell'ente che riceve la notifica

Qualsiasi modifica relativa [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] concernente la denominazione o la forma giuridica, la fusione, la ristrutturazione e qualsiasi altro evento o circostanza che possa incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo], va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 10 giorni da tale evento.

A prescindere da tale evento, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] resta soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) fino a nostra diversa notifica per conto della BCE.

Distinti saluti

[firma]



( 1 ) Indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell'archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).

( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

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