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Documento 32007X1229(01)

    Accordo, del 14 dicembre 2007 , tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria

    GU C 319 del 29.12.2007, pagg. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Stato giuridico del documento In vigore

    29.12.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/7


    ACCORDO

    del 14 dicembre 2007

    tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che modifica l'accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria

    (2007/C 319/04)

    LA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) E LE BANCHE CENTRALI NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO (DI SEGUITO DENOMINATI, RISPETTIVAMENTE, «BCN NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO» E «STATI MEMBRI NON APPARTENENTI ALL'AREA DELL'EURO»),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Consiglio europeo, nella sua risoluzione del 16 giugno 1997 (di seguito denominata «Risoluzione») ha deciso di istituire un meccanismo di cambio (di seguito denominato «ERM II») all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) il 1o gennaio 1999.

    (2)

    Ai sensi della Risoluzione, l'ERM II è volto a garantire che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro ma partecipanti all'ERM II orientino le rispettive politiche verso la stabilità e promuovano la convergenza, aiutandoli così nei loro sforzi per l'adozione dell'euro.

    (3)

    Cipro, quale Stato membro con deroga, è parte dell'AEC II dal 2 maggio 2005; la Central Bank of Cyprus è parte dell'Accordo del 16 marzo 2006 tra la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro che stabilisce le procedure operative di un meccanismo di cambio per la terza fase dell'unione economica e monetaria (1), modificato dall'accordo del 21 dicembre 2006 (2) (di seguito congiuntamente denominati «Accordo tra le banche centrali sull'AEC II»).

    (4)

    Malta, quale Stato membro con deroga, è parte dell'AEC II dal 2 maggio 2005, la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta è parte dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II.

    (5)

    Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2007/503/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte di Cipro della moneta unica il 1o gennaio 2008 (3), la deroga in favore di Cipro di cui all'articolo 4 dell'atto d'adesione del 2003 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008; l'euro sarà la moneta di Cipro a partire dal 1o gennaio 2008 e la Central Bank of Cyprus non farà più parte dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II da tale data.

    (6)

    Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2007/504/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato per l'adozione da parte di Malta della moneta unica il 1o gennaio 2008 (4), la deroga in favore di Malta di cui all'articolo 4 dell'atto d'adesione del 2003 è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2008; l'euro sarà la moneta di Cipro a partire dal 1o gennaio 2008 e la Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta non farà più parte dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II da tale data.

    (7)

    È pertanto necessario modificare l'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II al fine di tenere conto dell'abrogazione delle deroghe godute da Cipro e Malta,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Modifica all'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II in vista dell'abrogazione della deroga di uno Stato membro

    1.1.

    La Central Bank of Cyprus non sarà più parte dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II a partire dal 1o gennaio 2008.

    1.2.

    La Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta non sarà più parte dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II a partire dal 1o gennaio 2008.

    Articolo 2

    Sostituzione dell'allegato II dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II

    L'allegato II dell'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato al presente accordo.

    Articolo 3

    Disposizioni finali

    3.1.

    Il presente accordo modifica, con effetto dal 1o gennaio 2008, l'Accordo tra le banche centrali sull'AEC II.

    3.2.

    Il presente accordo è redatto in inglese ed è debitamente sottoscritto dalle parti. La BCE, che è tenuta a conservare l'accordo originale, invia una copia dell'accordo conforme all'originale a tutte le BCN, appartenenti e non appartenenti all'area dell'euro. Il presente accordo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2007.

    Per la

    Banca centrale europea

    Per la

    Българска народна банка/Banca centrale di Bulgaria

    Per la

    Česká národní banka

    Per la

    Danmarks Nationalbank

    Per la

    Eesti Pank

    Per la

    Central Bank of Cyprus

    Per la

    Latvijas Banka

    Per la

    Lietuvos bankas

    Per la

    Magyar Nemzeti Bank

    Per la

    Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

    Per la

    Narodowy Bank Polski

    Per la

    Banca Națională a României

    Per la

    Národná banka Slovenska

    Per la

    Sveriges Riksbank

    Per la

    Bank of England


    (1)  GU C 73 del 25.3.2006, pag. 21.

    (2)  GU C 14 del 20.1.2007, pag. 6.

    (3)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 29.

    (4)  GU L 186 del 18.7.2007, pag. 32.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    LIMITI MASSIMI PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI CREDITO DI BREVISSIMO TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 8, 10 E 11 DELL'ACCORDO FRA BANCHE CENTRALI

    Con effetto dal 1o gennaio 2008

    (Mio EUR)

    Banche centrali aderenti al presente accordo

    Limiti massimi (1)

    Българска народна банка/Banca centrale di Bulgaria

    510

    Ceská národní banka

    660

    Danmarks Nationalbank

    700

    Eesti Pank

    300

    Latvijas Banka

    330

    Lietuvos bankas

    380

    Magyar Nemzeti Bank

    640

    Narodowy Bank Polski

    1 700

    Banca Naţională a României

    1 000

    Národná banka Slovenska

    450

    Sveriges Riksbank

    940

    Bank of England

    4 390

    Banca centrale europea

    nessuno


    BCN appartenenti all'area dell'euro

    Limiti massimi

    Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

    nessuno

    Deutsche Bundesbank

    nessuno

    Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

    nessuno

    Bank of Greece

    nessuno

    Banco de España

    nessuno

    Banque de France

    nessuno

    Banca d'Italia

    nessuno

    Central Bank of Cyprus

    nessuno

    Banque centrale du Luxembourg

    nessuno

    Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

    nessuno

    De Nederlandsche Bank

    nessuno

    Oesterreichische Nationalbank

    nessuno

    Banco de Portugal

    nessuno

    Banka Slovenije

    nessuno

    Suomen Pankki

    nessuno»


    (1)  Gli importi riportati sono puramente indicativi per le banche centrali che non partecipano all'AEC II.


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