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Documento 52012AB0062

Parere della Banca centrale europea, del 1 °agosto 2012 , in merito alla proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli (CON/2012/62)

GU C 310 del 13.10.2012, pagg. 12–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 310/12


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1o agosto 2012

in merito alla proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli

(CON/2012/62)

2012/C 310/02

Introduzione e base giuridica

Il 3 aprile 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica della direttiva 98/26/CE (1) (di seguito «la proposta di regolamento»). Il 19 aprile 2012, la BCE ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere in merito alla proposta di regolamento.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che riguardano la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’area dell’euro e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento da parte della BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato e che concernono il contributo della BCE ad una buona conduzione delle politiche perseguite delle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. Inoltre, l’articolo 22 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC» prevede che la BCE e le banche centrali nazionali possano accordare facilitazioni, e la BCE possa stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e con i paesi terzi. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La proposta di regolamento farà parte del quadro di riferimento regolamentare per le infrastrutture di mercato e le sedi di negoziazione, unitamente alla direttiva 2004/39/CE (2) e alla proposta di regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (3). In virtù delle loro dimensioni, complessità e interconnessione sistemica, i CSD sono ritenuti istituti di importanza sistemica (4), pertanto richiedono un quadro regolamentare generale per la vigilanza e la supervisione che combini strumenti microprudenziali e macroprudenziali. La BCE sostiene fermamente la proposta della Commissione di rafforzare il quadro giuridico applicabile ai CSD e di armonizzare le norme a fondamento dell’operatività, dell’autorizzazione e della vigilanza dei CSD, nonché quelle relative all’emissione, la detenzione e il trasferimento dei titoli per mezzo di tali CSD nell’Unione (5).

L’Eurosistema sta sviluppando TARGET2 Securities (T2S) al fine di istituire un meccanismo unico di regolamento in Europa. Anche in tale contesto, la BCE sostiene fermamente la proposta di regolamento, la quale potenzierà le condizioni giuridiche e operative per i regolamenti transfrontalieri nell'Unione in generale e in particolare in T2S. A tal proposito, la BCE raccomanda che la proposta di regolamento e i relativi atti attuativi siano adottati prima del lancio di T2S, previsto per giugno 2015.

1.   Obiettivo della proposta di regolamento

La proposta di regolamento stabilisce requisiti uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari (6). Ai sensi della direttiva 2004/39/CE (7), gli «strumenti finanziari» comprendono valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d'investimento collettivo, contratti su strumenti derivati, contratti finanziari differenziali e quote di emissione. A tal proposito, la BCE nota che la proposta di regolamento non definisce gli «strumenti finanziari» e che alcune parti di esso si applicano solo ai «titoli» o ai valori mobiliari (8), laddove altre si applicano anche agli strumenti del mercato monetario (9), alle quote di organismi d'investimento collettivo e alle quote di emissione (10). Inoltre, la proposta di regolamento definisce i CSD come persone giuridiche che gestiscono un sistema di regolamento titoli e svolgono almeno un altro servizio di base di cui all’allegato (11). La BCE è del parere che tutti e tre i servizi di base dovrebbero essere oggetto di regolamento. In tale contesto, a fini di chiarezza giuridica, la BCE raccomanda di chiarire ulteriormente la portata della proposta di regolamento, per quanto riguarda sia la tipologia di strumenti cui è applicabile, sia la definizione di CSD.

La definizione di CSD dovrebbe essere modificata al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare derivante dalla creazione da parte di un CSD di due o tre persone giuridiche per svolgere diverse attività di base evitando la soggezione al regolamento applicabile ai CSD. La BCE ritiene opportuno che ogni persona giuridica che offra uno qualsiasi dei servizi di base indicati nella sezione A dell’allegato sia soggetta al regolamento.

2.   Cooperazione tra autorità

2.1.

La proposta di regolamento conferisce un ruolo predominante alle autorità di vigilanza competenti e un ruolo di sostegno ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) in quanto autorità interessate in relazione ai CSD. Tenendo conto del ruolo delle banche centrali in qualità di autorità di supervisione e/o di banche centrali di emissione, nonché del fatto che le banche centrali utilizzano i servizi dei CSD per il regolamento delle operazioni di politica monetaria, la proposta di regolamento dovrebbe garantire che i poteri delle autorità competenti e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) siano integrati e bilanciati da un adeguato coinvolgimento dei membri del SEBC. Le banche centrali e le autorità di regolamentazione dei titoli nel Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) e nell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) hanno riconosciuto l’importanza di regolamentazione, vigilanza e supervisione nelle infrastrutture del mercato finanziario, compresi i CSD (12). La BCE ritiene opportuno che la proposta di regolamento sia coerente con i principi CSPR-IOSCO. È opportuno incentivare una cooperazione efficace e stretta tra le autorità competenti e i membri del SEBC, sia sotto il profilo della supervisione, sia come banche centrali di emissione, fatti salvi i poteri della banca centrale (13).

2.2.

La BCE nota, inoltre, che la proposta di regolamento individua già alcune aree di cooperazione e suggerisce talune altre aree, in cui ritiene che sia necessario tale coinvolgimento di AESFEM e SEBC. Inoltre, la BCE sottolinea l’esigenza che l’AESFEM e il SEBC collaborino nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche. Ciò dovrebbe garantire che i membri del SEBC non debbano elaborare altri requisiti, potenzialmente diversi, nelle misure di supervisione, compresi gli atti giuridici. Inoltre, ciò eviterebbe la necessità di valutazione continua dei CSD che prendono parte al regolamento delle operazioni di politica monetaria rispetto agli standard per l’uso (14), altrimenti obbligatoria al fine di rispettare gli obblighi giuridici del SEBC. In tale contesto, è di particolare importanza anche che lo scambio di informazioni necessarie, comprese quelle per la stabilità finanziaria, la supervisione e a fini statistici, sia tempestivo e adeguato.

2.3.

Pertanto, è opportuno che la proposta di regolamento preveda norme di cooperazione che permettano alle autorità competenti e interessate di adempiere alle proprie responsabilità sia internamente, sia in un contesto transfrontaliero, in conformità ai principi CSPR-IOSCO (15). La proposta di regolamento dovrebbe agevolare la vigilanza e la supervisione generali in un contesto transfrontaliero, dato lo sviluppo previsto delle operazioni e dei regolamenti transfrontalieri, nonché i collegamenti tra CSD, un aspetto che sarà agevolato, e perfino favorito, dal lancio della piattaforma comune di T2S. Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di decidere in merito alla forma opportuna dei sistemi di cooperazione. In tale contesto, potrebbe prospettarsi l’opzione di costituire collegi di autorità, in particolare ove un CSD svolga attività transfrontaliere per mezzo di imprese figlie o succursali ovvero ove la fornitura di servizi transfrontalieri divenga considerevole (16).

3.   Supervisione macroprudenziale

È stato riconosciuto che infrastrutture del mercato finanziario solide, compresi i sistemi di regolamento titoli, costituiscono un contributo essenziale alla stabilità finanziaria attraverso la riduzione del rischio sistemico (17). La BCE nota che la supervisione macroprudenziale da parte del Comitato europeo per il rischio sistemico e da parte delle autorità nazionali interessate, ove del caso, dovrebbe essere svolta, fatti salvi rispettivi poteri dei membri del SEBC.

4.   Regolamento in moneta di banca centrale

La proposta di regolamento autorizza i CSD a offrire regolamenti in contante in moneta di banche commerciali, qualora il regolamento in moneta di banca centrale non sia pratico o non sia disponibile (18). Ciò è in linea con i principi CSPR-IOSCO e le raccomandazioni del SEBC e del CESR (19), i quali evidenziano che la liquidità di banca centrale e la moneta di banca commerciale non sono opzioni equivalenti sotto il profilo del rischio. Qualora un CSD sia autorizzato a offrire regolamenti in contante in moneta di banca commerciale, dovrebbe essere tenuto a prevedere e monitorare l’aderenza a criteri rigidi per l’ente creditizio che svolga il ruolo di banca di regolamento (20). La BCE accoglie con favore anche il fatto che la proposta di regolamento non regoli l’accesso al credito della banca centrale, compresi i finanziamenti volti a fronteggiare gravi crisi di liquidità, i quali costituiscono una prerogativa delle banche centrali e sono direttamente connessi alla politica monetaria.

5.   CSD e servizi ausiliari di tipo bancario

5.1.

La proposta di regolamento prevede che i CSD non possano fornire alcun tipo di servizio bancario accessorio e che anzi essi dovrebbero essere autorizzati a designare uno o più enti creditizi per svolgere taluni servizi bancari accessori, definiti nella proposta di regolamento. Tuttavia, in via derogatoria e tenendo conto di alcune forme di salvaguardia, è possibile concedere a taluni CSD un'autorizzazione limitata a svolgere tali servizi (21).

5.2.

Ciò richiede una revisione accurata al fine di garantire la coerenza con le norme dell'Unione in materia di concorrenza, nonché con il quadro di riferimento in materia di supervisione macroprudenziale sistemica e il quadro legislativo bancario (22), oltre a una distribuzione adeguata dei compiti tra le autorità di vigilanza dei CSD e le autorità di vigilanza bancaria. A tal proposito e come sottolineato in un parere precedente, la BCE è favorevole al coinvolgimento sistematico dell’Autorità bancaria europea (ABE) al fine di condurre qualsiasi analisi tecnica preventiva in merito alla legislazione bancaria dell’Unione (23).

Più specificamente, la proposta di regolamento distingue tra servizi bancari accessori per i partecipanti di un sistema di regolazione titoli relativo a un servizio di regolamento da un lato, e servizi bancari accessori relativi ad altri servizi di base o accessori dall’altra (24). Inoltre, conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di specificare tali servizi accessori (25). La BCE è del parere che suddetta distinzione non sia chiara e che i servizi bancari accessori a cui è fatto riferimento dovrebbero essere allineati il più possibile alla terminologia della legislazione bancaria europea.

5.3.

Il quadro di riferimento per la fornitura di servizi bancari accessori dovrebbe essere guidato da un’adeguata attenuazione dei rischi, pur salvaguardando l’efficienza dei CSD nella fornitura dei propri servizi. Data l’importanza della natura di tale questione, potrebbe essere giustificata una valutazione più generale delle diverse opzioni per la fornitura di servizi bancari accessori. Una tale valutazione sarebbe utile nella determinazione completa a) dei diversi rischi, compresi i rischi derivanti dalla risoluzione e i rischi giuridici, creditizi, di liquidità, nonché quelli operativi o commerciali, e b) dei profili d’efficienza relativi a tali opzioni. Tale valutazione agevolerebbe, inoltre, la definizione del modello più sicuro ed efficiente. La BCE è preparata a contribuire a tale valutazione.

Inoltre, non vi dovrebbe essere incertezza in merito alla portata esatta dei servizi bancari accessori che gli enti creditizi designati sarebbero autorizzati a svolgere (26), ai requisiti prudenziali ai quali sarebbero soggetti e al loro grado di autonomia nei confronti del quadro legislativo bancario (27).

5.4.

La proposta di regolamento limita i servizi fornibili da un ente creditizio designato che appartenga allo stesso gruppo del CSD (28). La BCE intende che tale limitazione è dettata da considerazioni legate al rischio, in particolare dall'intenzione di evitare un effetto domino. La BCE raccomanda di estendere tale limitazione a tutti gli enti creditizi che forniscano servizi bancari elencati nella sezione C dell’allegato per i partecipanti di un sistema di regolamento titoli, tenendo conto dei potenziali effetti contrari sull’abilità del CSD di continuare a svolgere le proprie funzioni, in particolare quelle basate sul meccanismo di consegna contro pagamento, nel caso della risoluzione o insolvenza di un ente creditizio.

5.5.

Infine, la BCE ritiene che la procedura proposta al fine di concedere una deroga sia piuttosto complessa e potrebbe essere snellita per ottenere il grado necessario di certezza e uniformità. In particolare, è opportuno garantire l’adozione di criteri oggettivi, compresi criteri quantitativi ove possibile, in aggiunta ai criteri qualitativi necessari previsti nella proposta, al fine di determinare se una deroga possa essere concessa o meno.

6.   Coerenza con le norme internazionali per i CSD

La proposta di regolamento riconosce l’opportunità di uniformarsi alle raccomandazioni esistenti sviluppate da CSPR-IOSCO (29). Tuttavia, vi sono alcune incoerenze tra i principi CSRP-IOSCO e la proposta di regolamento, di cui la BCE raccomanda di occuparsi. Per esempio, la proposta di regolamento non prende in considerazione i requisiti per la partecipazione a più livelli (30). Inoltre, la proposta di regolamento menziona la necessità di gestire i rischi derivanti dalle interdipendenze (31) solo nel contesto del rischio operativo (32). Vi sono anche alcune incoerenze in merito alla gestione del rischio di liquidità (33), vale a dire la proposta di regolamento non distingue tra i sistemi di regolamento netto differito (DNS) a seconda che forniscano o meno una garanzia di regolamento. Ciò non sia allinea ai principi CSPR-IOSCO che richiedono che i sistemi di regolamento netto differito che forniscono una garanzia di regolamento coprano pienamente le esposizioni creditizie e di liquidità, mentre quelli che non prevedono una garanzia di regolamento devono coprire le esposizioni creditizie ai due maggiori partecipanti e ai loro affiliati e l’esposizione in liquidità al maggior partecipante e ai suoi affiliati.

7.   Esternalizzazione a enti pubblici

La proposta di regolamento introduce i requisiti che i CSD devono soddisfare, ove esternalizzino parte delle proprie attività (34). È prevista un’esenzione per le situazioni in cui un CSD esternalizzi alcune delle proprie operazioni a enti pubblici, a condizione che tale accordo sia governato da un quadro giuridico, regolamentare e operativo adeguato. La BCE nota che tale esenzione riguarderebbe l'attuale progetto T2S intrapreso dall’Eurosistema. La BCE è favorevole a tale esenzione, la quale tiene conto del fatto che tale esternalizzazione può dare luogo a vantaggi significativi per l’economia, contribuisce allo svolgimento delle funzioni dell’Eurosistema ed è soggetta a un accordo quadro che contiene alcune salvaguardie (35).

8.   Conflitto di leggi

La proposta di regolamento prevede, come regola generale, che qualsiasi questione in merito agli aspetti proprietari relativi ai titoli detenuti da un CSD sia regolata dalla legge del paese in cui è detenuto il conto titoli (36). Nonostante tale regola generale sia coerente con il metodo adottato in altri atti giuridici dell’Unione di applicare la legge del luogo dell’intermediario competente rispetto agli aspetti proprietari relativi ai titoli (37), la BCE si oppone fortemente all’introduzione di un’ulteriore norma in merito al conflitto di leggi, che sarebbe in conflitto con la legislazione dell’Unione esistente e minerebbe la certezza giuridica (38).

Inoltre, come già indicato in un parere precedente, sebbene una norma chiara e semplice in tema di conflitto di leggi per tutti gli aspetti dei titoli in forma di scritturale sia importante per l'efficienza e la sicurezza della detenzione e del trasferimento transfrontalieri di strumenti finanziari, l’applicazione pratica di un regime unico in materia di conflitto di leggi per la compensazione e il regolamento transfrontalieri di titoli nell’Unione continua a mostrare differenze tra Stati membri circa l'interpretazione dell'«ubicazione di un conto». (39) A tal proposito, la BCE ritiene necessario armonizzare i diversi quadri giuridici dell'Unione per la detenzione e la disposizione dei titoli, nonché l'esercizio dei diritti connessi ai titoli, in linea con la relazione finale del Legal Certainty Group (40).

9.   Regime specifico per la risoluzione dei CSD

La proposta di regolamento non individua un regime specifico e generale per la risoluzione dei CSD, tuttavia la BCE raccomanda di adottarne uno.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche a tal fine sono contenute nell’allegato e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1o agosto 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 73 definitivo.

(2)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le Direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). Al momento è oggetto di revisione. Si veda la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2011) 656 definitivo, e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2011) 652 definitivo.

(3)  Si veda la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, COM(2010) 484 definitivo.

(4)  Si veda il 1o paragrafo della relazione alla proposta di regolamento.

(5)  Si veda anche la risposta dei servizi della BCE del 22 marzo 2011 (di seguito «la risposta della BCE») alla consultazione pubblica della Commissione riguardante i depositari centrali di titoli e l’armonizzazione di alcuni aspetti del regolamento titoli nell’Unione europea (di seguito la «consultazione della Commissione»). Tutti i pareri della BCE sono disponibili al sito Internet della BCE, all’indirizzo: http://www.ecb.europa.eu

(6)  Si veda l’articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(7)  Direttiva 2004/39/CE. La proposta della Commissione di abrogare la direttiva 2004/39/CE (si veda la nota 3) comprende anche la nozione di quote di emissione.

(8)  Si veda l’articolo 4, paragrafo 18, della direttiva 2004/39/CE.

(9)  Si veda l’articolo 4, paragrafo 19, della direttiva 2004/39/CE.

(10)  Le quote di emissione sono definite nella proposta di regolamento attraverso il riferimento alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, del 25.10.2003, pag. 32).

(11)  Si vedano l’articolo 2, paragrafo 1, numero 1, nonché la sezione A dell’allegato della proposta di regolamento.

(12)  Si veda CSPR-IOSCO, «Principles for financial market infrastructures», aprile 2012, disponibile presso il sito Internet della BRI all’indirizzo http://www.bis.org, in particolare il capitolo 4 (di seguito i «principi CSPR-IOSCO»).

(13)  Si veda il parere della BCE CON/2011/1, del 13 gennaio 2011, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU C 57 del 23.2.2011, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul relativo sito Internet, all’indirizzo http://www.ecb.europa.eu

(14)  Standard per l’utilizzo dei sistemi di regolamento dei titoli dell’UE nelle operazioni di rifinanziamento del SEBC, Istituto monetario europeo, gennaio 1998.

(15)  Si veda in particolare Responsability E (Cooperation with other authorities) dei principi di CSRP-IOSCO.

(16)  Il quadro legislativo dell’UE EMIR e la direttiva 2006/48/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1), nonché i principi CSPR-IOSCO prevedono già la costituzione di collegi.

(17)  Si veda Consiglio per la stabilità finanziaria, «Reducing the moral hazard posed by sistemically important financial institutions — recommendations and time lines», ottobre 2010, pag. 8.

(18)  Articolo 37, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(19)  Si vedano a tal proposito il numero 9 dei principi CSPR-IOSCO e la raccomandazione 10 di SEBC-CESR «Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union», maggio 2009 (di seguito le «raccomandazioni di SEBC-CESR»).

(20)  Si vedano a tal proposito il numero 9 dei principi CSPR-IOSCO e la raccomandazione 10 di SEBC-CESR.

(21)  Si vedano in particolare il titolo IV e la sezione C dell’allegato della proposta di regolamento.

(22)  Si veda la direttiva 2006/48/CE e le modifiche attualmente in discussione nei testi del compromesso della Presidenza.

(23)  A tal proposito, si veda il paragrafo 3.2 del Parere della BCE CON/2012/5, del 25 gennaio 2012, in merito alla proposta di direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi e delle imprese di investimento e alla proposta di regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU C 105 dell’11.4.2012, pag. 1).

(24)  Si veda la sezione C dell’allegato della proposta di regolamento.

(25)  Si veda l’articolo 2, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(26)  Si veda l’articolo 54 della proposta di regolamento.

(27)  Si vedano a tal proposito gli articoli 57 e 58 della proposta di regolamento.

(28)  Si veda l’articolo 52, paragrafo 5, della proposta di regolamento.

(29)  Si veda il considerando 25 della proposta di regolamento.

(30)  Si veda il numero 19 dei principi CSPR-IOSCO.

(31)  Si veda il principio 3 dei principi CSPR-IOSCO.

(32)  Articolo 42, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

(33)  Si vedano il numero 7 dei principi CSPR-IOSCO e l’articolo 57 della proposta di regolamento.

(34)  Si veda l’articolo 28 della proposta di regolamento.

(35)  Si vedano la consultazione della Commissione e la risposta della BCE.

(36)  Si veda l’articolo 46, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(37)  Si vedano l’articolo 9 della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45), l’articolo 9 della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43), nonché l’articolo 24 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

(38)  Si veda l’articolo 46, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(39)  Si veda a tal proposito il parere della BCE CON/2008/37, del 7 agosto 2008, in merito a una proposta di direttiva che modifica la direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE (GU C 216 del 23.8.2008, pag. 1), paragrafo 8.

(40)  Si veda http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/certainty/2ndadvice_final_en.pdf


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Considerando 6

«6.

Il 20 ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) stanno ultimando i progetti di norme internazionali. Tali norme sono volte a sostituire le raccomandazioni della BRI del 2001, che a livello europeo sono state riprese e adattate nel 2009 dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) mediante orientamenti non vincolanti.»

«6.

Il 20 ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Nell’aprile 2012, il Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (IOSCO) hanno pubblicato i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari. Tali principi sostituiscono le raccomandazioni CSPR-IOSCO per i sistemi di regolamento titoli del novembre 2001, che a livello dell’Unione sono state attuate mediante le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli e per le controparti centrali adottate nel maggio 2009 congiuntamente dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) .»

Nota esplicativa

La modifica tiene conto dell’adozione dei principi CSRP-IOSCO e chiarisce il riferimento a SEBC e CESR.

Modifica n. 2

Considerando 8

«8.

Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza volta a garantire la solidità dei sistemi di compensazione e pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria. Occorre che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti e che siano pertanto consultati in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, riconoscimento dei CSD di paesi terzi e approvazione di collegamenti tra CSD. È inoltre opportuno che, sempre nell'ottica di un pieno coinvolgimento, essi siano consultati in sede di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento lascino impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire che i sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi siano efficienti ed affidabili.»

«8.

Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un'attività di sorveglianza volta a garantire la solidità dei sistemi di compensazione e pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per il contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche importanti clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria. Occorre che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti e che siano consultati in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, riconoscimento dei CSD di paesi terzi e approvazione di collegamenti tra CSD. Al fine di prevenire la progressiva affermazione di serie parallele di norme, è inoltre opportuno che, , essi siano opportunamente coinvolti e che siano consultati in sede di elaborazione di norme tecniche di regolamentazione e attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali (BCN), al fine di garantire che i sistemi di compensazione e di pagamento all'interno dell'Unione e in altri paesi siano efficienti ed affidabili. L’accesso alle informazioni da parte dei membri del SEBC è di centrale importanza per uno svolgimento adeguato della supervisione delle infrastrutture del mercato finanziario e della funzione di banca centrale di emissione.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a sottolineare l’importanza di una cooperazione stretta e paritaria tra l'AESFEM e il SEBC nella preparazione dei progetti di norme tecniche. Essa inoltre riguarda l'accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati e funge da sostegno per le modifiche proposte all’articolo 20.

Modifica n. 3

Considerando 25

«25.

Considerando la natura internazionale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano in linea con le raccomandazioni formulate da CSPR-IOSCO e SEBC-CESR. Occorre che l'AESFEM tenga conto delle norme vigenti e della loro evoluzione nell’elaborare le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, e gli orientamenti e le raccomandazioni previsti dal presente regolamento e nel proporne la revisione.»

«25.

Considerando la natura internazionale dei mercati finanziari e l'importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. È opportuno che le disposizioni del presente regolamento siano in linea con i principi CSPR-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari e le raccomandazioni per i sistemi di regolamento titoli e le raccomandazioni per le controparti centrali nell’Unione europea di SEBC-CESR. Occorre che l'AESFEM tenga conto delle norme vigenti e della loro evoluzione nelproporre le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, e gli orientamenti e le raccomandazioni di cuial presente regolamento .»

Nota esplicativa

La modifica è volta a rendere più chiaro il testo del presente considerando e tiene conto dell’adozione dei principi CSPR-IOSCO.

Modifica n. 4

Considerando 35

«35.

Occorre che la sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD sia garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. Occorre che il requisito che impone che i servizi accessori di tipo bancario vengano forniti da soggetti giuridici separati non impedisca ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD siano pienamente attenuati. Per i collegamenti di interoperabilità è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento, l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento e il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante. Occorre che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi criteri.»

«35.

Occorre che la sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD sia garantita da requisiti specifici che consentano l'accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. Occorre che il requisito che impone che i servizi accessori di tipo bancario vengano forniti da soggetti giuridici separati non impedisca ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD. È particolarmente importante che tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo oppure ogni altro rischio pertinente per i CSD siano pienamente attenuati. Per i collegamenti di interoperabilità, la Direttiva 98/26/CE impone che, per quanto possibile, i sistemi garantiscano che le proprie norme siano coordinate per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento, l’irrevocabilità degli ordini di trasferimento e il carattere definitivo dei trasferimenti di titoli e contante. Occorre che ai CSD che utilizzano un'infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi criteri.»

Nota esplicativa

La modifica introduce un riferimento alla Direttiva 98/26/CE, il cui articolo 3, paragrafo 4, impone ai sistemi di coordinare, per quanto possibile, le norme di tutti i sistemi interoperabili interessati. Si veda anche la proposta di aggiungere un nuovo paragrafo all’articolo 45 della proposta di regolamento.

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 4 e paragrafo 5 (nuovo)

«4.   Gli articoli da 9 a 18 e l'articolo 20, nonché le disposizioni del titolo IV, non si applicano ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.»

«4.   ,Il presente regolamento non si applica ai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), né ad altri organismi pubblici degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima.

5.   Nonostante il disposto del paragrafo 4, il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 1, e degli articoli da 9 a 18, 20, 25 e 44 e delle disposizioni del titolo IV, si applica ai membri del SEBC nella gestione di un sistema di regolamento titoli e nello svolgimento dei servizi di base elencati nella sezione A dell'allegato.»

Nota esplicativa

La BCE è in favore di una esenzione generale dalla legislazione in materia di servizi finanziari dei membri del SEBC. Allo stesso tempo, la BCE sostiene l’applicazione della proposta di regolamento, ad eccezione dei requisiti di autorizzazione e vigilanza di cui agli articoli da 9 a 18 e 20, nonché al titolo IV, ai membri del SEBC che gestiscono sistemi di regolamento titoli. Ciò è riflesso nella modifica. Inoltre, il riferimento ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe è eliminato, in quanto reso inutile dal riferimento ai membri del SEBC.

Modifica n. 6

Articolo 2, paragrafo 1

« “depositario centrale di titoli” (“CSD”): persona giuridica che gestisce un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell'allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;»

« “depositario centrale di titoli” (“CSD”): persona giuridica che svolge almeno uno dei servizi di base di cui alla sezione A dell’allegato;»

Nota esplicativa

La modifica interviene sulla definizione di CSD al fine di evitare l’arbitraggio regolamentare derivante dalla creazione da parte di un CSD di due o tre persone giuridiche per svolgere diverse attività di base evitando la soggezione al regolamento applicabile ai CSD. La BCE ritiene che ogni persona giuridica che offra uno qualsiasi dei servizi di base indicati nella sezione A dell’allegato dovrebbe essere soggetta al regolamento.

Modifica n. 7

Articolo 3, paragrafo 1

«1.   Le società che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l’accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o tramite l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata.»

«1.   Le persone giuridiche che emettono valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scritture contabili con l’accentramento tramite l'emissione di un certificato globale, che rappresenta l'intera emissione, o tramite l'emissione diretta dei titoli in forma dematerializzata.»

Nota esplicativa

I valori mobiliari possono essere emessi da società o da altre persone giuridiche, quali gli Stati membri o le relative autorità regionali o locali, ovvero gli organismi pubblici internazionali. Si propone di ampliare la portata dell’articolo 3, paragrafo 1, della proposta di regolamento al fine di comprendere emittenti diverse dalle società, sostituendo il termine «società» con «persone giuridiche». Qualora tale proposta fosse accettata, sarebbe opportuno modificare di conseguenza l’articolo 4, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

Modifica n. 8

Articolo 6, paragrafo 4

«4.   L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elabora, in consultazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni e che facilitano il regolamento (paragrafi 1 e 2) nonché per specificare i dettagli degli strumenti di monitoraggio che individuano i probabili mancati regolamenti di cui al paragrafo 3.

[…]»

«4.   L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) , in stretta cooperazione con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli delle procedure che consentono di confermare i dettagli pertinenti delle operazioni e che facilitano il regolamento (paragrafi 1 e 2) nonché per specificare i dettagli degli strumenti di monitoraggio che individuano i probabili mancati regolamenti di cui al paragrafo 3.

[…]»

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire l’opportuno coinvolgimento del SEBC nell’elaborazione di progetti di norme di regolamentazione da parte dell’AESFEM.

Modifica n. 9

Articolo 7, paragrafo 1

«1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD comunica regolarmente all'autorità competente ed a qualsiasi persona avente un interesse legittimo il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.»

«1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni in strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD comunica regolarmente all'autorità competente, alle autorità di cui all’articolo 11 ed a qualsiasi persona avente un interesse legittimo il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente. Le autorità competenti comunicano all'AESFEM tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a garantire la disponibilità di informazioni tempestive e adeguate alle autorità competenti e ai membri del SEBC.

Modifica n. 10

Articolo 8

«1.   L'autorità interessata dello Stato membro il cui diritto è applicabile al sistema di regolamento titoli gestito da un CSD garantisce l'applicazione degli articoli 6 e 7 e sorveglia l’applicazione delle penalità imposte, in stretta cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione, dei sistemi organizzati di negoziazione e delle controparti centrali di cui all'articolo 7. In particolare, le autorità sorveglia l’applicazione delle penalità di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4, nonché delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

2.   Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l'AESFEM può emanare orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«1.   Le‧autorità di cui all’articolo 10 garantiscono l'applicazione degli articoli 6 e 7 e sorvegliano l’applicazione di ogni penalità imposta, in stretta cooperazione con le autorità competenti per la vigilanza dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione, dei sistemi organizzati di negoziazione e delle controparti centrali di cui all'articolo 7, e le autorità di cui all’articolo 11, paragrafo 1. In particolare, tali autorità sorvegliano l’applicazione delle penalità di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 4, nonché delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 6.

2.   Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l'AESFEM può emanare, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, orientamenti a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Nota esplicativa

Il concetto di «autorità interessata» non è definito nell’articolo 1 della proposta di regolamento. La modifica al paragrafo 1 è volta a chiarire che le autorità di cui agli articoli 10 e 11, paragrafo 1, dovrebbero garantire il rispetto degli articoli 6 e 7. La BCE nota anche che il riferimento alla legge applicabile non è in linea con la terminologia utilizzata nella Direttiva 98/26/CE  (2). La modifica proposta al paragrafo 2 è volta a garantire l’opportuno coinvolgimento dei membri del CERS. Di conseguenza dovrebbero modificarsi l’articolo 7, paragrafo 8, l’articolo 15, paragrafi 7 e 8, l’articolo 20, paragrafi 8 e 9, l’articolo 24, paragrafo 8, l’articolo 27, paragrafi 3 e 4, l’articolo 30, paragrafo 6, l’articolo 34, paragrafo 4, l’articolo 35, paragrafo 6, l’articolo 36, paragrafo 9, l’articolo 42, paragrafo 7, l’articolo 44, paragrafo 3, l’articolo 47, paragrafo 6, l’articolo 50, paragrafo 6, l’articolo 51, paragrafo 5, l’articolo 53, paragrafo 6, l’articolo 57, paragrafo 5 e l’articolo 58, paragrafo 4.

Modifica n. 11

Articolo 11, paragrafo 1

«1.   Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:

a)

l’autorità responsabile della supervisione del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;

b)

se del caso, la banca centrale nell'Unione nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, oppure, in caso di regolamento attraverso un ente creditizio in conformità del titolo IV, la banca centrale nell'Unione che emette la valuta pertinente.»

«1.   Le seguenti autorità sono coinvolte nell'autorizzazione e nella vigilanza dei CSD ogniqualvolta specificamente menzionato nel presente regolamento:

a)

l’autorità responsabile della supervisione del sistema di regolamento titoli gestito dal CSD nello Stato membro il cui diritto è applicabile a detto sistema di regolamento titoli;

b)

, la banca centrale nell'Unione che emette la valuta in cui ha luogo il regolamento;

c)

se del caso, il membro del SEBC nei cui libri contabili viene regolato il contante di un sistema di regolamento titoli gestito dal CSD, .»

Nota esplicativa

La modifica è volta a chiarire il ruolo delle banche centrali di emissione, e il fatto che il regolamento in moneta di banca centrale dovrebbe intendersi come regolamento nella valuta emessa da quella banca centrale.

Modifica n. 12

Articolo 12, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo

«Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 9 e 11 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM può emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 9 a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione, compresa la cooperazione tra le autorità di cui agli articoli 9 e 11 nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità di cui all'articolo 9 a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Nota esplicativa

La modifica proposta è volta a garantire l’opportuno coinvolgimento dei membri del SEBC nella preparazione degli indirizzi dell’AESFEM, in qualità di autorità di cui all’articolo 11 della proposta di regolamento.

Modifica n. 13

Articolo 13

«Le autorità di cui agli articoli 9 e 11 informano immediatamente l'AESFEM e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti sono stabiliti.»

«Fatta salva la notifica di cui all’articolo 6 della Direttiva 98/26/CE le autorità di cui agli articoli 9 e 11 informano immediatamente l'AESFEM e il CERS e si informano vicendevolmente di ogni situazione di emergenza in relazione ad un CSD, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati, sulla stabilità di una valuta in cui ha luogo il regolamento, sull’integrità della politica monetaria e sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui il CSD o uno dei suoi partecipanti sono stabiliti.»

Nota esplicativa

La modifica mira a coinvolgere il CERS in ragione della natura della situazione di emergenza cui si fa riferimento e che potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità del sistema finanziario. È anche volta a chiarire che la stabilità delle valute interessate e l’integrità della politica monetaria sono fattori rilevanti pe la sicurezza dei CSD. È opportuno che la procedura informativa di cui al presente articolo faccia salva la notifica obbligatoria ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva 98/26/CE.

Modifica n. 14

Articolo 15, paragrafo 5

«5.   Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:

[…]»

«5.   Prima di concedere l'autorizzazione al CSD richiedente, l'autorità competente consulta le autorità competenti, e le autorità di cui all’articolo 11, dell'altro Stato membro interessato nei seguenti casi:

[…]»

Nota esplicativa

I principi CSPR-IOSCO sottolineano l’importanza della cooperazione tra banche centrali, autorità di vigilanza e altre autorità competenti. La modifica proposta è volta a garantire tale cooperazione rispetto alle norme applicabili all'autorizzazione dei CSD. Qualora tale proposta fosse accettata, sarebbe opportuno modificare di conseguenza l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 2, nonché gli articoli 22 e 23 della proposta di regolamento.

Modifica n. 15

Articolo 17, paragrafo 1, lettera d)

«Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:

[…]

d)

creazione di un collegamento tra CSD.»

«Un CSD autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito quando intende esternalizzare a terzi un servizio di base ai sensi dell’articolo 28 o estendere le proprie attività ad una o più delle seguenti:

[…];

d)

creazione di un collegamento di interoperabilità

Nota esplicativa

In considerazione della sua onerosità sotto il profilo amministrativo, la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 1, dovrebbe essere limitata ai collegamenti tra CSD interoperabili. Si propone inoltre di modificare nello stesso senso gli articoli 45, paragrafo 2, e 50, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

Modifica n. 16

Articolo 19, paragrafo 2

«2.   Le banche centrali informano immediatamente l'AESFEM dei CSD che esse gestiscono.»

«2.   I membri del SEBC informano l'AESFEM dei sistemi di regolamento titoli che gestiscono.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a chiarire la portata dell’articolo 19, paragrafo 2. In linea con il considerando 9 e l’articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento, essa chiarisce che i membri del SEBC non gestiscono i CSD, ma possono gestire un sistema di regolamento titoli e svolgere un altro servizio di base elencato nella sezione A dell’allegato.

Modifica n. 17

Articolo 20

«1.   L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o potrebbe essere esposto.

[…]

4.   Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente consulta tempestivamente le autorità interessate di cui all'articolo 11 per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD.

5.   L’autorità competente informa regolarmente, e almeno una volta l'anno, le autorità interessate di cui all'articolo 11 circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.

[…]»

«1.   L'autorità competente riesamina almeno una volta all'anno le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati da un CSD per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali il CSD è esposto o associato, ovvero potrebbe essere esposto o associato. L’autorità competente ha il diritto di raccogliere le informazioni pertinenti necessarie per la propria valutazione.

[…]

4.   Nell'effettuare il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1, l’autorità competente coopera strettamente e tempestivamente con le autorità interessate di cui all'articolo 11 per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi di regolamento titoli gestiti dal CSD.

5.   L’autorità competente discute regolarmente, e , in via preliminare con le autorità interessate di cui all'articolo 11 circa i risultati del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1, comprese eventuali azioni correttive o penalità.

[…]»

Nota esplicativa

La modifica al paragrafo 1 è volta a garantire che le autorità competenti raccolgano e ricevano tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione e l’analisi macroprudenziale dei rischi ai quali il CSD è esposto, o potrebbe essere esposto, compresi i rischi associati al suo ruolo sistemico.

Le modifiche ai paragrafi 4 e 5 sono volte a formalizzare la stretta cooperazione tra le autorità competenti, le autorità di supervisione e le altre autorità interessate.

Modifica n. 18

Articolo 21, paragrafo 2

«2.   Un CSD che intende prestare i propri servizi nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stabilito le seguenti informazioni:

a)

lo Stato membro nel quale intende operare;

b)

il programma operativo indicante in particolare i servizi che intende prestare;

c)

nel caso di una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.»

«2.   Un CSD che intende prestare i propri servizi nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta o che intende modificare la gamma dei servizi prestati comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è stabilito le seguenti informazioni:

a)

lo Stato membro nel quale intende operare;

b)

il programma operativo indicante in particolare i servizi che intende prestare, compresa la valuta o le valute che tratta;

c)

nel caso di una succursale, la struttura organizzativa della succursale e i nomi delle persone responsabili della sua gestione.»

Nota esplicativa

Il CSD dovrebbe fornire informazioni in merito alla valuta o alle valute in cui esegue il regolamento. Tali informazioni sono necessarie al fine di determinare le banche centrali di emissione che dovrebbero essere coinvolte nel processo di autorizzazione e di valutazione del CSD in questione.

Modifica n. 19

Articolo 21, paragrafo 3

«3.   Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.»

«3.   Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette tali informazioni alle autorità di cui all’articolo 11 e all'autorità competente dello Stato membro ospitante a meno che, considerando la prestazione dei servizi previsti, non abbia motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi nello Stato membro ospitante.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che siano fornite le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 2, della proposta di regolamento anche alle autorità di cui all’articolo 11 della proposta di regolamento immediatamente e in modo paritario.

Modifica n. 20

Articolo 20 bis Segreto professionale (nuovo)

[Nessun testo]

«1.   Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità di cui agli articoli 10 e 11 e per l’AESFEM, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti, dall’AESFEM o dal CERS.

Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singoli CSD o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o da altre disposizioni del presente regolamento.

2.   Qualora un CSD sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3.   Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità di cui agli articoli 10 e 11, l’AESFEM, gli organismi e le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro funzioni, fra cui la comunicazione di informazioni a un ente sovraordinato, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambe.. Qualora l’AESFEM, l’autorità competente o altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l’autorità ricevente può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

4.   Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l’AESFEM o le autorità di cui agli articoli 10 e 11, si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi delle loro funzioni statutarie e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l’informazione.

5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità di cui agli articoli 10 e 11 si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.»

Nota esplicativa

Con la presente modifica, la BCE propone di introdurre un regime in materia di segretezza profesionale simile a quello previsto da altre normative europee in materia di servizi finanziari, quali il regolamento EMIR. A tal fine si propone l’inserimento di un nuovo articolo 20 bis.

Modifica n. 21

Articolo 20 ter Scambio di informazioni (nuovo)

[Nessun testo]

«1.   L’AESFEM, le autorità di cui agli articoli 10 e 11, nonché le altre autorità interessate, si comunicano reciprocamente e immediatamente le informazioni necessarie ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

2.   Le autorità di cui agli articoli 10 e 11, le altre autorità interessate, l’AESFEM e gli altri organismi o persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell’esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell’esercizio delle loro funzioni.

3.   Le autorità competenti trasmettono al CERS e ai membri interessati del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate.»

Nota esplicativa

Con la presente modifica, la BCE propone di introdurre un regime per lo scambio di informazioni simile a quello previsto da altre normative europee in materia di servizi finanziari, quali il regolamento EMIR. A tal fine si propone l’inserimento del nuovo articolo 20 ter.

Modifica n. 22

Articolo 22, paragrafo 7

«7.   L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

«7.   L'AESFEM, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che i membri del SEBC siano opportunamente coinvolti nella preparazione dei progetti di norme tecniche di attuazione.

Modifica n. 23

Articolo 23, paragrafo 2

«2.   Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, l'AESFEM riconosce un CSD stabilito in un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per fornire i servizi di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6;

b)

il CSD è soggetto ad un'autorizzazione e ad una vigilanza effettive, che garantiscano la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo in questione;

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità competenti del paese terzo in questione conformemente al paragrafo 7.»

«2.   Previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 3, l'AESFEM riconosce un CSD stabilito in un paese terzo che ha presentato domanda di riconoscimento per fornire i servizi di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la Commissione ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 6;

b)

il CSD è soggetto ad un'autorizzazione, ad una vigilanza e una supervisione effettive o, qualora il sistema di regolamento titoli sia gestito da una banca centrale, una supervisione, che garantiscano la piena conformità ai requisiti applicabili nel paese terzo in questione;

c)

sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l'AESFEM e le autorità interessate del paese terzo in questione conformemente al paragrafo 7.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che la condizione di cui alla lettera b) si applichi ai CSD di paesi terzi gestiti dalle banche centrali e soggetti solo a sorveglianza, come avviene attualmente per alcuni CSD gestiti dalle BCN nell’Unione. Il paragrafo 2, lettera c), dovrebbe comprendere le banche centrali sia nella veste di autorità di sorveglianza, sia in quella di banche centrali di emissione.

Modifica n. 24

Articolo 23, paragrafo 3

«3.   Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'AESFEM si consulta con:

a)

le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi;

b)

le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD stabiliti nell'Unione con i quali un CSD di un paese terzo CSD ha stabilito collegamenti;

c)

le autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a);

d)

l'autorità del paese terzo responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD.»

«3.   Per valutare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l'AESFEM si consulta con:

a)

le autorità competenti degli Stati membri in cui il CSD del paese terzo intende prestare servizi;

b)

le autorità competenti incaricate della vigilanza dei CSD stabiliti nell'Unione con i quali un CSD di un paese terzo CSD ha stabilito collegamenti;

c)

le autorità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ;

d)

l'autorità del paese terzo responsabile dell'autorizzazione e della vigilanza dei CSD.»

Nota esplicativa

La modifica è volta a garantire che la banca centrale di emissione interessata sia coinvolta nella valutazione effettuata dall’AESFEM, in linea con i principi CSPR-IOSCO.

Modifica n. 25

Articolo 25, paragrafo 5

«5.   I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente i verbali delle riunioni.»

«5.   I CSD stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente e del revisore i verbali delle riunioni.»

Nota esplicativa

La modifica rende tale disposizione coerente con l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento EMIR.

Modifica n. 26

Articolo 28, paragrafo 5

«5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un organismo pubblico e quando l’esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'organismo pubblico e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti sulla base dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.»

«5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano quando un CSD esternalizza alcuni dei suoi servizi o delle sue attività a un organismo pubblico e quando l’esternalizzazione è disciplinata da un quadro giuridico, regolamentare e operativo specifico, concordato e formalizzato congiuntamente dall'organismo pubblico e dal CSD pertinente e approvato dalle autorità competenti del CSD interessato

Nota esplicativa

La modifica apporta variazioni redazionali. Inoltre, si propone di eliminare l’ultima parte della frase, poiché la proposta di regolamento non prevede specifici requisiti per l'elaborazione di tale quadro operativo.

Modifica n. 27

Articolo 35

«1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e immediatamente, di distinguere, nei conti presso il CSD, i titoli di un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.

2.   I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere i propri titoli da quelli dei suoi clienti.

3.   Un CSD offre di tenere registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di distinguere i titoli di ciascuno dei clienti di tale partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso (“segregazione per singolo cliente”).

[…]»

«1.   Per ciascun sistema di regolamento titoli che gestisce, un CSD tiene registri e una contabilità che gli consentono, in qualsiasi momento e immediatamente, di separare, nei conti presso il CSD, i titoli di un partecipante dai titoli di ogni altro partecipante, e, se del caso, dalle proprie attività.

2.   I CSD tengono registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di separare i propri titoli da quelli dei suoi clienti.

3.   Un CSD offre di tenere registri e una contabilità che consentono ad un partecipante di separare i titoli di ciascuno dei clienti di tale partecipante, se e come richiesto dal partecipante stesso (“segregazione per singolo cliente”).

[…]»

Nota esplicativa

La modifica mira a chiarire che è opportuno che i titoli detenuti dai clienti siano separati da quelli del CSD e degli altri clienti, in coerenza con il principio CSPR-IOSCO n. 11.

Modifica n. 28

Articolo 36, paragrafo 6

«6.   Un CSD assicura il carattere definitivo del regolamento entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento. Su richiesta del suo comitato degli utenti, il CSD installa sistemi che consentono il regolamento infragiornaliero o in tempo reale.»

«6.   Un CSD assicura il carattere definitivo del regolamento entro la fine del giorno lavorativo corrispondente alla data fissata per il regolamento. Su richiesta del suo comitato degli utenti, il CSD installa procedure operative che consentono il regolamento infragiornaliero o in tempo reale.»

Nota esplicativa

Nel contesto della proposta di regolamento, il termine «sistema» ha un significato preciso, come definito nell’articolo 2 della Direttiva 98/26/CE. La modifica è volta a evitare qualsiasi interpretazione indesiderata del termine «sistema».

Modifica n. 29

Articolo 37, paragrafo 1

«1.   Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso una banca centrale che opera in tale valuta, se pratico o possibile.»

«1.   Per le operazioni denominate nella valuta del paese in cui si svolge il regolamento, un CSD regola i pagamenti in contanti dei suoi rispettivi sistemi di regolamento titoli attraverso conti aperti presso la banca centrale di emissione di tale valuta, se pratico o possibile.»

Nota esplicativa

Al fine di preservare la sicurezza e l’efficienza del regolamento e in linea con i principi CSPR-IOSCO, tale disposizione deve essere completata prevedendo che, per le operazioni denominate nella valuta del paese di regolamento, i CSD dovrebbero effettuare i regolamenti in moneta di banca centrale, se pratico o possibile. La modifica è volta a specificare che i conti per il regolamento in contanti dovrebbero essere aperti presso la banca centrale di emissione della valuta, piuttosto che presso qualsiasi banca centrale che operi con tale valuta.

Modifica n. 30

Articolo 39 della proposta di regolamento

«I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi o di altro genere.»

«I CSD adottano un solido quadro per la gestione globale dei rischi giuridici, commerciali, operativi, sistemici o di altro genere.»

Nota esplicativa

I CSD sono ritenuti infrastrutture di mercato importanti sotto il profilo sistemico. Per tale ragione, i requisiti prudenziali loro applicabili dovrebbero essere volti alla gestione del rischio sistemico.

Modifica n. 31

Articolo 40, paragrafo 2

«2.   I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo che possano essere esecutivi in tutte le giurisdizioni pertinenti, anche in caso di inadempimento dei partecipanti.»

«2.   I CSD formulano le norme, le procedure e i contratti in modo che possano essere esecutivi in caso di inadempimento dei partecipanti.»

Nota esplicativa

Si tratta di modifica redazionale. L’esecutività di norme, procedure e contratti comporta automaticamente la loro esecutività in tutte le giurisdizioni pertinenti.

Modifica n. 32

Articolo 45, paragrafo 4

«4.   In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.»

«4.   In caso di trasferimento provvisorio di titoli tra CSD collegati, è vietato il ritrasferimento o il trasferimento a CSD terzi di titoli prima che il trasferimento originario diventi definitivo.»

Nota esplicativa

La presente modifica riguarda i problemi relativi alla possibile creazione di titoli laddove un trasferimento provvisorio sia cancellato e i titoli trasferiti provvisoriamente siano trasferiti a un altro CSD. Tali rischi sono relativi all’integrità dell’emissione.

Modifica n. 33

Articolo 45, paragrafo 8 bis (nuovo)

[Nessun testo]

«Un CSD deve prevedere strutture dei conti adeguate al fine di permettere ai partecipanti, compresi gli altri CSD, di connettersi al suo sistema. La struttura dei conti è sostenuta da sistemi di regolamento, di custodia e fiscali adeguati.»

Nota esplicativa

Il funzionamento opportuno del collegamento tra CSD non è possibile, salvo che il CSD cui è collegato un altro CSD offra strutture dei conti adeguate, ad esempio sotto forma di strutture dei conti omnibus.

Modifica n. 34

Articolo 45, paragrafo 9

«9.   L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, i casi nei qualiil regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, e i metodi di valutazione degli stessi.»

«9.   L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni di cui al paragrafo 3, in base alle quali ciascun tipo di accordo di collegamento tutela adeguatamente i CSD collegati e i loro partecipanti, in particolare nei casi in cui un CSD intenda partecipare al sistema di regolamento titoli gestito da un altro CSD, il monitoraggio e la gestione dei rischi supplementari di cui al paragrafo 5 derivanti dal ricorso ad intermediari, i metodi di riconciliazione di cui al paragrafo 6, icasi nei quali il regolamento tramite consegna contro pagamento attraverso i collegamenti è pratico e possibile, come stabilito al paragrafo 7, le disposizioni di cui al paragrafo 8 bis sulle strutture dei conti adeguate compresi i sistemi pertinenti e i metodi di valutazione degli stessi.»

Nota esplicativa

La finalità della modifica è di prevedere l'adozione di norme tecniche da parte dell'AESFEM in relazione alle strutture dei conti per i collegamenti tra CSD.

Modifica n. 35

Articolo 46

«1.   Le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto.

2.   Se il conto è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, il diritto applicabile è quello che disciplina il sistema di regolamento titoli.

3.   Se il conto non è utilizzato a fini di regolamento in un sistema di regolamento titoli, si presume che esso sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la residenza abituale ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.   Quando il presente articolo prescrive l'applicazione della legge di un determinato paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.»

«1.   Fatti salvi gli articoli 2, lettera a), 9 e 10 della Direttiva 98/26/CE, le questioni riguardanti gli aspetti patrimoniali relativi agli strumenti finanziari detenuti da un CSD sono disciplinate dal diritto del paese nel quale il conto è detenuto. Si presume che il conto sia detenuto nel luogo in cui il CSD ha la residenza abituale, determinata ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Qualora la legge dello Stato membro in cui il conto è detenuto sia diversa dalla legge che disciplina il sistema di regolamento titoli e questo sia stato creato in conformità all’articolo 2 della Direttiva 98/26/CE, la legge applicabile è quella che disciplina il sistema di regolamento titoli.

   

3.   Quando il presente articolo prescrive l'applicazione della legge di un determinato paese, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.»

Nota esplicativa

La proposta di regolamento prevede un’eccezione alla regola principale stabilita nell’articolo 46, paragrafo 1, e permette di scegliere la legge in relazione ai conti utilizzati per il regolamento in un sistema di regolamento titoli. La nozione di sistema di regolamento titoli è definita come un sistema formale disciplinato dalla legge di uno Stato membro scelto dai partecipanti  (3). Di conseguenza, poiché i partecipanti sono in grado di scegliere la legge applicabile al sistema di regolamento titoli, la legge che governa tale sistema, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2, della proposta di regolamento, è soggetta alla scelta della legge applicabile e può differire dalla legge del luogo in cui è stabilito il CSD. Ciò crea incertezza giuridica in merito alla legge applicabile in relazione ai titoli regolati sui conti di un CSD. La modifica è volta a limitare la portata della scelta della legge applicabile, occupandosi di taluni casi specifici in cui la legge dello Stato membro in cui sono detenuti i conti sia diversa da quella che disciplina le norme del sistema di regolamento titoli.

Modifica n. 36

Articolo 52, paragrafo 2

«2.   […]

Sulla base di una valutazione dell’impatto dettagliata, della consultazione delle imprese interessate e dei pareri dell’ABE, dell’AESFEM e della BCE, la Commissione adottauna decisione di esecuzione ai sensi della procedura di cui all’articolo 66. La Commissione motiva la propria decisione di esecuzione.

[…]»

«2.   […]

Sulla base di una valutazione dell’impatto dettagliata, della consultazione dei CSD interessati e dei pareri dell’ABE, dell’AESFEM, della BCE, e delle autorità divigilanza, nonché la valutazione del CERS, la Commissione adotta una decisione di esecuzione ai sensi della procedura di cui all’articolo 66. La Commissione motiva la propria decisione di esecuzione.

[…]»

Nota esplicativa

La modifica chiarisce che le imprese interessate sono CSD e che anche il CERS presenterebbe alla Commissione la propria valutazione.

Modifica n. 37

Articolo 52, paragrafo 3

«3.   Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento, deve ottenere l'autorizzazione a designare a tal fine un ente creditizio autorizzato conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, a meno che l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, non abbia accertato, sulla base delle prove disponibili, che l'esposizione di un ente creditizio verso la concentrazione dei rischi a norma dell’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, non sia sufficientemente attenuata. In quest’ultimo caso, l’autorità competente di cui all’articolo 53, paragrafo 1, può chiedere al CSD di designare più di un ente creditizio. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento.»

«3.   Un CSD che intende regolare in tutto o in parte il contante del suo sistema di regolamento titoli conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del presente regolamento, deve ottenere l'autorizzazione a designare a tal fine un ente creditizio autorizzato conformemente al titolo II della direttiva 2006/48/CE, a meno che l'autorità competente di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento, non abbia accertato, sulla base delle prove disponibili, che l'esposizione di un ente creditizio verso la concentrazione dei rischi a norma dell’articolo 57, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, non sia sufficientemente attenuata. In quest’ultimo caso, l’autorità competente di cui all’articolo 53, paragrafo 1, può chiedere al CSD di designare più di un ente creditizio. Gli enti creditizi designati sono considerati agenti di regolamento come definiti nell’articolo 2, lettera d), della Direttiva 98/26/CE

Nota esplicativa

La modifica è volta a chiarire che un ente creditizio designato deve essere considerato agente di regolamento ai sensi della Direttiva 98/26/CE per il contante delle operazioni su titoli, così fornendo carattere definitivo agli ordini di trasferimento relativi a tale contante.

Modifica n. 38

Articolo 53, paragrafo 5

«5.   L'AESFEM elabora, in consultazione con i membri del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente.

[…]»

«5.   L'AESFEM elabora, in stretta cooperazione con i membri del SEBC e l’ABE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che il CSD richiedente fornisce all'autorità competente.

[…]»

Nota esplicativa

La modifica è volta a coinvolgere l’ABE nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 53, paragrafo 5, poiché l’oggetto delle stesse è relativo a informazioni concernenti gli enti creditizi.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  Si veda in particolare la Direttiva 98/26/CE, ove si fa riferimento alla legge di disciplina piuttosto che a quella applicabile.

(3)  Si veda a tal proposito l’articolo 2 della Direttiva 98/26/CE, ove si fa riferimento alla legge di disciplina piuttosto che a quella applicabile.


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