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Documento 52007AB0030

Parere della Banca centrale europea, del 5 ottobre 2007 , relativo a una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (CON/2007/30)

GU C 248 del 23.10.2007, pagg. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 ottobre 2007

relativo a una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati

(CON/2007/30)

(2007/C 248/01)

Introduzione e base giuridica

Il 5 settembre 2007 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di parere relativo a una proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96, del 6 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (di seguito «progetto di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, primo trattino, del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE accoglie favorevolmente il progetto di regolamento in quanto esso chiarisce i principi sottostanti all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) e alle procedure per il suo campionamento, sostituzione e adeguamento di qualità, assicurando allo stesso tempo la sua comparabilità e accuratezza. Introducendo il concetto di «segmento di consumo per finalità» quale obiettivo fisso dell'indice dei prezzi, il progetto di regolamento chiarisce la base concettuale dello IAPC. Inoltre, fornendo un quadro e una terminologia comune sul campionamento, sostituzione dei prodotti e adeguamento di qualità, potrebbe facilitare ulteriormente l'armonizzazione in tali aree.

1.2.

Lo sviluppo di standard prodotto per prodotto, finalizzati a stabilire metodi di adeguamento di qualità, promette notevoli miglioramenti. La BCE approva l'approccio adottato dal progetto di regolamento per la fissazione di standard per l'adeguamento di qualità caso per caso e per la classificazione di metodi alternativi di adeguamento di qualità, a seconda della loro opportunità. Ciò nondimeno, poiché tali standard possono ancora lasciare spazio a pratiche divergenti tra gli IAPC nazionali, l'obiettivo finale dovrebbe essere costituito dalla piena armonizzazione dei metodi di adeguamento di qualità. Inoltre, poiché l'attuazione di standard concordati ed effettivi è cruciale, la BCE raccomanda fortemente che l'attuazione del progetto di regolamento sia accompagnata da una regolare relazione sullo stato di avanzamento della sua attuazione da parte degli Stati membri e da un serio monitoraggio sulla conformità da parte della Commissione europea. Tale monitoraggio dovrebbe essere diretto a far sì che gli Stati membri attuino in maniera efficace i metodi-A per gli adeguamenti di qualità, visto che ciò rappresenta la maniera migliore per accrescere sia l'accuratezza dello IAPC sia la sua comparabilità fra tutti gli Stati membri. Se si dovesse dimostrare che tali misure non sono sufficienti a raggiungere il livello di comparabilità desiderato, la BCE sarebbe a favore dell'adozione di misure, così come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, del progetto di regolamento, tali da rendere gli standard prodotto per prodotto, finalizzati all'adeguamento di qualità, giuridicamente vincolanti.

1.3.

La BCE accoglie con favore le norme specifiche incluse nel progetto di regolamento per l'adeguamento di qualità e pratiche correlate per l'aggiornamento del campione. Tuttavia, viste le attuali pratiche nazionali divergenti per l'aggiornamento dei campioni IAPC, potrebbe essere difficile raggiungere una piena comparabilità dello IAPC per quanto attiene alla rappresentatività e all'adeguamento di qualità. La BCE incoraggia pertanto la Commissione europea a continuare il suo lavoro diretto a stabilire degli standard per l'aggiornamento di campioni comparabili, ai fini dello IAPC.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 ottobre 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


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