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Documento 52011AB0022

Parere della Banca centrale europea, dell’ 11 marzo 2011 , in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy (CON/2011/22)

GU C 213 del 20.7.2011, pagg. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 213/16


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 marzo 2011

in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy

(CON/2011/22)

2011/C 213/06

Introduzione e base giuridica

Il 10 marzo 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito alla raccomandazione di decisione del Consiglio relativa alle modalità per la negoziazione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy (1) (di seguito la «proposta di decisione»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

Sebbene la responsabilità finale delle decisioni relative alla conclusione di accordi monetari con Paesi terzi spetti al Consiglio dell'Unione europea, la BCE non incoraggia i paesi e i territori d'oltremare (PTOM) associati a Stati membri appartenenti all’area dell’euro ad introdurre l’euro come propria moneta ufficiale. Nel caso di Saint-Barthélemy, la BCE non ha obiezioni in merito alla proposta di decisione, dato che Saint-Barthélemy, che fa parte della Francia, utilizza l’euro fin dal 1999. Al fine di consentire il realizzarsi del proposito della Francia di mantenere l’euro a Saint-Barthelémy dopo il 1o gennaio 2012, data in cui tale collettività cesserà di fare parte del territorio dell'UE, è necessaria, ai sensi del diritto dell’Unione europea (2), una soluzione prenda in considerazione le mutate circostanze. In questo contesto, la conclusione di un accordo monetario con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse di Saint-Barthélemy, è una soluzione soddisfacente, poichè permetterebbe alla Francia di continuare ad applicare a Saint-Barthèlemy le disposizioni del diritto dell'Unione europea necessarie per l’utilizzo della moneta unica, nelle seguenti aree: legislazione in ambito monetario, bancario e finanziario; disposizioni obbligatorie per l’uso dell’euro; prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività illecite e prevenzione delle frodi e della contraffazione di mezzi di pagamento, in contante e non; norme relative a medaglie e gettoni e agli obblighi di segnalazione statistica.

2.

Data l’estensione del mandato negoziale di cui alla proposta di decisione, la BCE dà per inteso che, a differenza degli accordi conclusi con paesi terzi come il Principato di Monaco, il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Cttà del Vaticano, tale accordo monetario non autorizza Saint-Barthélemy ad emettere proprie monete metalliche in euro. Sebbene la BCE accolga con favore tale approccio, ciò dovrebbe essere reso esplicito, per ragioni di certezza giuridica e trasparenza, almeno nel preambolo della proposta di decisione.

3.

La BCE ribadisce che qualunque trasferimento, ivi inclusa l’assistenza finanziaria specifica alle banche e alle altre istituzioni finanziarie, che sia necessario a mantenere o ripristinare la stabilità finanziaria a Saint-Barthélemy, deve essere a carico del Tesoro della Repubblica francese.

4.

La BCE dà per inteso che tutte le funzioni ricadenti nella competenza dell’Eurosistema, incluse le operazioni di politica monetaria e la raccolta di statistiche, saranno svolte dalla Banque de France per mezzo dell’Institut d’Émission des Départements D’Outre-mer (IEDOM).

5.

La BCE dà inoltre per inteso che l’accordo monetario non prevede che le istituzioni finanziarie situate a Saint-Barthélemy abbiano accesso diretto ai sistemi di pagamento e regolamento all'interno dell'area dell'euro e che qualsiasi connessione di tal genere continuerà ad effettuarsi per il tramite delle relative autorità francesi.

6.

La BCE è fermamente convinta che il suo ruolo nei negoziati di accordi monetari con un PTOM debba essere precisamente lo stesso ruolo che svolge nei negoziati di accordi monetari con paesi terzi. In questo contesto, il testo della proposta di decisione dovrebbe prevedere chiaramente e senza ambiguità che sia richiesto l’accordo della BCE nelle materie di sua competenza.

7.

La BCE nota/sottolinea che diverse questioni importanti non sono trattate nella proposta di decisione; esse dovrebbero essere affrontate come segue:

7.1.

in altri accordi monetari, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è l’organo incaricato di dirimere le controversie che possano derivare da tali accordi. La proposta di decisione dovrebbe chiarire che nel presente caso trova applicazione il medesimo regime. La BCE ritiene che la giurisdizione della Corte di Giustizia in merito a questo tipo di accordi non sia ovvia e fa riferimento specificamente a diversi pareri della Corte, ove questa ha tracciato una netta distinzione tra accordi stipulati da Stati membri e accordi stipulati da Stati membri responsabili per i loro territori dipendenti, cioè che non agiscono nella loro capacità di Stati membri (3).

7.2.

Uno degli elementi più importanti di tale accordo monetario dovrebbe consistere nella necessità di assicurare l'applicazione a Saint-Barthélemy in via continuativa dei presenti e futuri atti legali pertinenti dell’Unione europea con effetti diretti immediati, come i regolamenti. La BCE dà per inteso che la Francia ha intenzione di affrontare tale questione per mezzo di modifiche alla pertinente legge organica francese.

La BCE nota che, a differenza di altri accordi monetari, la proposta di decisione non prevede la creazione di un comitato congiunto responsabile per la valutazione dei progressi in merito alle modifiche legislative. La BCE ritiene che la mancanza di un ente di questo tipo in cui l’Unione europea, in qualità di firmataria dell’accordo, partecipi e controlli la debita applicazione del pertinente aquis dell’Unione europea nel PTOM, sia insoddisfacente, in particolare quando il sistema bancario locale utilizzi l’euro. La BCE ritiene di vitale importanza che la specifica applicazione delle leggi dell’Unione europea pertinenti avvenga con l’accordo della Commissione e della BCE (4), ad esempio includendo gli atti legali pertinenti dell'UE e della BCE in un allegato all'accordo monetario e pubblicando tale allegato e le sue modifiche nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. In alternativa, la proposta di decisione dovrebbe imporre alla Francia di informare la BCE prima dell’adozione di atti legali che riguardano Saint-Barthélemy, nel caso in cui tali atti rientrino nell’ambito di competenza della BCE. Inoltre, le istituzioni dell’Unione europea dovrebbero avere il diritto di richiedere informazioni circa tali atti legali alla Francia.

7.3.

La BCE dà per inteso che Saint-Barthélemy, a partire dal mutamento di stato il 1o gennaio 2012, non sarà più oggetto delle disposizioni di legge dell’UE altrimenti direttamente applicabili, che autorizzino gli organi dell’UE, come l’Europol, ad agire nella lotta contro la contraffazione delle banconote in euro. Anche tale questione deve essere affrontata nell’accordo monetario, di conseguenza la proposta di decisione dovrebbe incaricare la UE di includere una siffatta disposizione nell’accordo monetario.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di decisione sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell’allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 marzo 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  SEC(2011) 249 definitivo.

(2)  Articolo 3 della decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010 che modifica lo status, nei confronti dell’Unione europea, dell’isola di Saint-Barthélemy, GU L 325, 9.12.2010, pag. 4.

(3)  Parere 1/78, paragrafo 62, e parere 1/94, paragrafo 17: «I territori di cui trattasi, per il fatto di essere esclusi dalla sfera di applicazione del trattato CEE, si trovano nei confronti comunità nella stessa situazione dei paesi terzi. Di conseguenza, gli Stati da cui essi dipendono hanno veste per partecipare all'accordo in quanto rappresentano internazionalmente territori dipendenti che non fanno parte della zona di applicazione del diritto comunitario, e non in quanto membri della Comunità.»

(4)  Si veda inoltre il parere su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 109 L, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, su una proposta di decisione del Consiglio relativa al regime monetario nelle collettività territoriali francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon e Mayotte, GU C 127 del 7.5.1999, pag. 5.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica 1

Considerando 6

«(6)

Di conseguenza si dovrebbe procedere a negoziare un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy. Detto accordo dovrebbe essere finalizzato a garantire continuità nell’applicazione della legislazione rilevante dell’UE a detta collettività d’oltremare.»

«(6)

Di conseguenza si dovrebbe procedere a negoziare un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy. Detto accordo dovrebbe essere finalizzato a garantire continuità nell’applicazione della legislazione rilevante dell’UE a detta collettività d’oltremare. La BCE dovrebbe essere associata a detti negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie di sua competenza.»

Nota esplicativa

Si veda la nota esplicativa relativa alla modifica 5.

Modifica 2

Considerando 7

Nuovo considerando

«(7)

Il mandato negoziale non è volto ad accordare, o in alcun modo concedere, alla collettività d’oltremare di Saint-Barthelémy il diritto di coniare o emettere proprie monete metalliche in euro. Sotto tale profilo sarà mantenuta la situazione attuale per quanto riguarda l'utilizzo di monete metalliche in euro.»

Nota esplicativa

Si veda la nota 2 del presente parere. La BCE ritiene che la certezza legale e la trasparenza rispetto alla materia in questione siano di particolare importanza, dato che questo è il primo accordo monetario riguardante un territorio PTOM ed esso può pertanto costituire un precedente.

Modifica 3

Articolo 1, lettera d)

Nuova disposizione

«d)

La Repubblica francese è soggetta all’obbligo di assicurare l’applicazione corretta e integrale degli atti legali dell'UE e della BCE, altrimenti direttamente applicabili, a Saint-Barthélemy, e la supervisione circa la loro applicazione rimarrà una responsabilità delle autorità francesi, che allo stesso tempo tengono la Commissione e la BCE pienamente informate.»

Nota esplicativa

Si veda la nota 7.2 del presente parere.

Modifica 4

Articolo 1, lettera e)

Nuova disposizione

«e)

L’accordo monetario estende a Saint-Barthélemy l’applicazione della decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l’Ufficio di polizia europea (Europol) (2), con riferimento alla contraffazione delle banconote in euro.

Nota esplicativa

Si veda la nota 7.3 del presente parere. La BCE ritiene che la Francia non possa estendere unilateralmente l’ambito geografico delle funzioni e delle competenze dell’Europol per proteggere l’integrità delle banconote in euro.

Modifica 5

Articolo 2

«La Commissione conduce i negoziati con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie di sua competenza».

«La Commissione conduce i negoziati con la Repubblica francese, che agisce nell’interesse della collettività francese d’oltremare di Saint-Barthélemy. La BCE è associata a pieno titolo ai negoziati e l’accordo della medesima è richiesto nelle materie di sua competenza» [Questa proposta della BCE non si applica alla versione italiana].

Nota esplicativa

Questa formulazione testuale chiara e disambigua riguardante il ruolo della BCE è stata utilizzata in diverse decisioni del Consiglio sui mandati negoziali e all’interno degli stessi accordi monetari. Il più recente esempio è fornito dall’articolo 3 della decisione del Consiglio che definisce le modalità di negoziazione della convenzione monetaria tra il governo della Repubblica francese, per conto della Comunità europea, e il governo di Sua Altezza Serenissima il Principe di Monaco (non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale). [Questa proposta della BCE non si applica alla versione italiana].

Modifica 6

Nuovo articolo 3

Nuova disposizione

«L’accordo monetario assegna alla Corte di giustizia dell’Unione europea la giurisdizione in merito alle controversie che possono sorgere in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’accordo».

Nota esplicativa

Si veda la nota 7.1 del presente parere.


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

(2)  GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37».


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